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Versamento acconti 2013 – Persone fisiche
Scadenze e importi, le novità del D.L. 76/2013
Barbara Torrini

18 novembre 2013
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche
Le persone fisiche sono tenute al versamento degli acconti:


IRAP: persone fisiche esercenti attività autonomamente organizzate e dirette
alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, in
particolare:



persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro
autonomo, secondo l’articolo 53 del TUIR, a eccezione dei minimi;



persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa,
secondo l’articolo 55 del TUIR, a eccezione dei minimi;





produttori agricoli titolari di reddito agrario, secondo l’articolo 32 del TUIR;

coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione
del reddito, si avvalgono di un regime semplificato (articolo 5 della Legge
413/1991).

IRPEF: persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi (Modello
Unico, 730). I contribuenti che non hanno il sostituto di imposta (datore di
lavoro, ente di previdenza) versano gli acconti direttamente, con modello
F24.
2
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

IRPEF
Se il 100% del saldo dell’esercizio precedente è > 51,65 €
(aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)

Acconto da versare

Se <= 257,52 €: UNICA SOLUZIONE

Se > 257,52 €: DUE ACCONTI

entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)
Attenzione:
Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o
dell’unica rata dell’acconto Irpef, quindi al 2 dicembre 2013, data entro la quale si
effettuerà il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto
complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.
3
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

• Il 40% del 100% del saldo dell’esercizio precedente (40% del 99% per il 2013) deve
essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 4033 (scadenza 2013: il
17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro i successivi 30 giorni con
maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Il contribuente può scegliere di
rateizzare mensilmente il primo acconto, da versare comunque tutto entro il mese di
novembre;
• Il 60% del 100% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30
novembre in un’unica soluzione con codice 4034 (scadenza 2013: 2 dicembre,
cadendo il 30 di sabato).

Attenzione:
il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa,
ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da
versare sulla base di tale imposta inferiore (Metodo previsionale).
Occorre, tuttavia, essere prudenziali, poiché, in caso di previsioni errate, si incorrerà in
sanzioni per insufficiente versamento dell’acconto, pari al 30% dell’importo non versato,
a meno che il contribuente non si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso.
4
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

Poiché il D.L. 76/2013 è entrato in vigore a giugno 2013, gli effetti dell’aumento della
percentuale di acconto dal 99% al 100% si producono solo nell’ambito della seconda o
unica rata di novembre.
Il sostituto di imposta, dunque, partendo dai dati contenuti nel modello 730-3 (in caso
di assistenza fiscale diretta) o nel modello 730-4 (in caso di assistenza fiscale prestata
da un Caf o da un professionista), dovrà effettuare il seguente ricalcolo:

2^rata di acconto = [(1^rata di acconto + 2^rata di acconto)*100/99] – 1^rata acconto

L’importo risultante sarà, quindi, trattenuto dagli emolumenti di novembre di
dipendenti e collaboratori e versato all’Erario entro il 16 dicembre 2013.
Attenzione:
Qualora il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta, il ricalcolo della seconda o unica
rata di acconto Irpef va effettuato sia con riferimento al dichiarante sia con riferimento al coniuge.
Qualora il contribuente abbia scelto di applicare il metodo previsionale per il versamento della
seconda o unica rata di acconto e lo abbia comunicato entro il 30 settembre, il sostituto di imposta
non è tenuto all’effettuazione del ricalcolo di cui sopra.
5
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

IRAP
Le persone fisiche presentano il modello Irap in via autonoma entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Se il 100% del saldo dell’esercizio precedente è > 51,65 €
(aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)

Acconto da versare

Se <= 103,00 €: UNICA SOLUZIONE

Se > 103,00 €: DUE ACCONTI

entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)
Attenzione:
Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o
dell’unica rata dell’acconto Irap, quindi al 2 dicembre 2013, data entro la quale si
effettuerà il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto
complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.
6
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

• Il 40% del 100% del saldo dell’esercizio precedente (40% del 99% per il 2013) deve
essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 3812 (scadenza 2013: il
17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro i successivi 30 giorni con
maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Il contribuente può scegliere di
rateizzare mensilmente il primo acconto, da versare comunque tutto entro il mese di
novembre;
• Il 60% del 100% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30
novembre in un’unica soluzione con codice 3813 (scadenza 2013: 2 dicembre,
cadendo il 30 di sabato).

Attenzione: nel caso in cui il contribuente ritenga di realizzare nel periodo di imposta
corrente un valore della produzione inferiore e quindi preveda fondatamente una
riduzione dell’imposta dovuta per l’anno in corso, può versare un acconto inferiore a
quello calcolato sulla base del metodo storico (Metodo previsionale).

7
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

La Legge 228/2012 ha apportato alcune modifiche in merito alla deducibilità delle
seguenti spese:
• relative ai veicoli aziendali e ai veicoli dei professionisti, deducibilità ridotta al 20%;
• spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte
del periodo di imposta, deducibilità ridotta al 70%.
Il nuovo regime di deducibilità si applica a decorrere dal periodo di imposta 2013.
Ai fini del calcolo degli acconti per il 2013 occorre, quindi, tener conto di queste nuove
percentuali di deducibilità, assumendo quale base di calcolo l’imposta che si sarebbe
determinata per il 2012 applicando le nuove disposizioni.
Attenzione:
Per il 2013, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è stato prorogato, senza
alcuna maggiorazione, all’8 luglio per i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione
UNICO e IRAP dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono
stati elaborati gli studi di settore, da coloro che partecipano a società, associazioni e imprese,
in regime di trasparenza ed ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi minimi).
8
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

 La CEDOLARE SECCA: le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o
del diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate,
che hanno aderito al regime della cedolare secca, versano un
acconto pari al 95% de saldo calcolato nell’esercizio precedente.

Se <= 257,52 €: UNICA SOLUZIONE

Se > 257,52 €: DUE ACCONTI

entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)
Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di
registrazione del contratto utilizzando il modello semplificato Siria (approvato con
provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69.

Attenzione:
l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca
la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

9
Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

• Il 40% del 95% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 16
giugno, insieme al saldo con codice 1840 (scadenza 2013: il 17 giugno, cadendo il 16
di domenica), oppure entro l’8 luglio per le persone fisiche che fruiscono della
proroga concessa ai soggetti interessati dagli studi di settore;
• Il 60% del 95% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30
novembre in un’unica soluzione con codice 1841 (scadenza 2013: 2 dicembre,
cadendo il 30 di sabato).

Si ricorda che:
La cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti. E’un'imposta sostitutiva che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente
dovute sulle locazioni: l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti; l’imposta di registro e
l'imposta di bollo alla registrazione, nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti.
L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.
10
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informazione ed esperienze economiche al servizio di
professionisti, imprese, istituzioni.

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Gli acconti 2013 per le persone fisiche

  • 1. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche Scadenze e importi, le novità del D.L. 76/2013 Barbara Torrini 18 novembre 2013
  • 2. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche Le persone fisiche sono tenute al versamento degli acconti:  IRAP: persone fisiche esercenti attività autonomamente organizzate e dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, in particolare:   persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo, secondo l’articolo 53 del TUIR, a eccezione dei minimi;  persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa, secondo l’articolo 55 del TUIR, a eccezione dei minimi;   produttori agricoli titolari di reddito agrario, secondo l’articolo 32 del TUIR; coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono di un regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991). IRPEF: persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730). I contribuenti che non hanno il sostituto di imposta (datore di lavoro, ente di previdenza) versano gli acconti direttamente, con modello F24. 2
  • 3. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche IRPEF Se il 100% del saldo dell’esercizio precedente è > 51,65 € (aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013) Acconto da versare Se <= 257,52 €: UNICA SOLUZIONE Se > 257,52 €: DUE ACCONTI entro il 30 novembre (2 dicembre 2013) Attenzione: Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o dell’unica rata dell’acconto Irpef, quindi al 2 dicembre 2013, data entro la quale si effettuerà il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. 3
  • 4. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche • Il 40% del 100% del saldo dell’esercizio precedente (40% del 99% per il 2013) deve essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 4033 (scadenza 2013: il 17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Il contribuente può scegliere di rateizzare mensilmente il primo acconto, da versare comunque tutto entro il mese di novembre; • Il 60% del 100% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30 novembre in un’unica soluzione con codice 4034 (scadenza 2013: 2 dicembre, cadendo il 30 di sabato). Attenzione: il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore (Metodo previsionale). Occorre, tuttavia, essere prudenziali, poiché, in caso di previsioni errate, si incorrerà in sanzioni per insufficiente versamento dell’acconto, pari al 30% dell’importo non versato, a meno che il contribuente non si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso. 4
  • 5. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche Poiché il D.L. 76/2013 è entrato in vigore a giugno 2013, gli effetti dell’aumento della percentuale di acconto dal 99% al 100% si producono solo nell’ambito della seconda o unica rata di novembre. Il sostituto di imposta, dunque, partendo dai dati contenuti nel modello 730-3 (in caso di assistenza fiscale diretta) o nel modello 730-4 (in caso di assistenza fiscale prestata da un Caf o da un professionista), dovrà effettuare il seguente ricalcolo: 2^rata di acconto = [(1^rata di acconto + 2^rata di acconto)*100/99] – 1^rata acconto L’importo risultante sarà, quindi, trattenuto dagli emolumenti di novembre di dipendenti e collaboratori e versato all’Erario entro il 16 dicembre 2013. Attenzione: Qualora il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta, il ricalcolo della seconda o unica rata di acconto Irpef va effettuato sia con riferimento al dichiarante sia con riferimento al coniuge. Qualora il contribuente abbia scelto di applicare il metodo previsionale per il versamento della seconda o unica rata di acconto e lo abbia comunicato entro il 30 settembre, il sostituto di imposta non è tenuto all’effettuazione del ricalcolo di cui sopra. 5
  • 6. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche IRAP Le persone fisiche presentano il modello Irap in via autonoma entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se il 100% del saldo dell’esercizio precedente è > 51,65 € (aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013) Acconto da versare Se <= 103,00 €: UNICA SOLUZIONE Se > 103,00 €: DUE ACCONTI entro il 30 novembre (2 dicembre 2013) Attenzione: Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o dell’unica rata dell’acconto Irap, quindi al 2 dicembre 2013, data entro la quale si effettuerà il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. 6
  • 7. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche • Il 40% del 100% del saldo dell’esercizio precedente (40% del 99% per il 2013) deve essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 3812 (scadenza 2013: il 17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Il contribuente può scegliere di rateizzare mensilmente il primo acconto, da versare comunque tutto entro il mese di novembre; • Il 60% del 100% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30 novembre in un’unica soluzione con codice 3813 (scadenza 2013: 2 dicembre, cadendo il 30 di sabato). Attenzione: nel caso in cui il contribuente ritenga di realizzare nel periodo di imposta corrente un valore della produzione inferiore e quindi preveda fondatamente una riduzione dell’imposta dovuta per l’anno in corso, può versare un acconto inferiore a quello calcolato sulla base del metodo storico (Metodo previsionale). 7
  • 8. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche La Legge 228/2012 ha apportato alcune modifiche in merito alla deducibilità delle seguenti spese: • relative ai veicoli aziendali e ai veicoli dei professionisti, deducibilità ridotta al 20%; • spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, deducibilità ridotta al 70%. Il nuovo regime di deducibilità si applica a decorrere dal periodo di imposta 2013. Ai fini del calcolo degli acconti per il 2013 occorre, quindi, tener conto di queste nuove percentuali di deducibilità, assumendo quale base di calcolo l’imposta che si sarebbe determinata per il 2012 applicando le nuove disposizioni. Attenzione: Per il 2013, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è stato prorogato, senza alcuna maggiorazione, all’8 luglio per i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione UNICO e IRAP dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, da coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza ed ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi minimi). 8
  • 9. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche  La CEDOLARE SECCA: le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che hanno aderito al regime della cedolare secca, versano un acconto pari al 95% de saldo calcolato nell’esercizio precedente. Se <= 257,52 €: UNICA SOLUZIONE Se > 257,52 €: DUE ACCONTI entro il 30 novembre (2 dicembre 2013) Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto utilizzando il modello semplificato Siria (approvato con provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69. Attenzione: l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. 9
  • 10. Versamento acconti 2013 – Persone fisiche • Il 40% del 95% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 1840 (scadenza 2013: il 17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro l’8 luglio per le persone fisiche che fruiscono della proroga concessa ai soggetti interessati dagli studi di settore; • Il 60% del 95% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30 novembre in un’unica soluzione con codice 1841 (scadenza 2013: 2 dicembre, cadendo il 30 di sabato). Si ricorda che: La cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’un'imposta sostitutiva che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni: l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti; l’imposta di registro e l'imposta di bollo alla registrazione, nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti. L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali. 10
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