VeneziaCamp 09 - seminario Aicel Relazione Normativa E Etica
1. Normativa e etica – ostacoli o risorse per lo sviluppo del e-commerce?
Partiamo subito dalla normativa: di regola viene percepita dall’operatore più
come un ostacolo (come una pastoia, un impaccio) alla propria attività
commerciale, soprattutto ove questa imponga mille adempimenti di carattere
diciamo burocratico.
Lo scopo di questo intervento è in primo luogo quello di fornire qualche
spunto di riflessione sul se la normativa (ogni tanto) possa anche costituire
una risorsa.
A) NORMATIVA
La normativa che regola, sotto il profilo civilistico, il commercio elettronico è la
seguente:
1) Dlgs n. 70/2003: è la norma che in Italia regola l’ e-commerce.
E’stata emanata in attuazione della direttiva europea 2000/31 relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al commercio elettronico.
- Si tratta di una norma attesa, perché fino a quel momento in Italia non
esisteva una disciplina specifica sull’e-commerce, per cui esso veniva
regolato attingendo alla normativa di carattere generale sulla vendita,
generando ovviamente incertezza interpretativa.
- Si tratta di una norma che il Legislatore italiano ha inteso predisporre al fine
di accrescere la fiducia degli utenti/consumatori elettronici verso questo
innovativo strumento negoziale .
Come:
a) Agevolando la trasparenza per il marchiant l’obbligo di fornire al potenziale
acquirente informazioni sul:
chi: chi è il marchant, quindi l’obbligo di fornire informazioni idonee ad
identificarlo
cosa: cosa viene comparto, a che prezzo, quindi informazioni sulle condizioni
relative alla conclusione del contratto, sul’indicazione in modo chiaro ed
inequivocabile dei prezzi dei prodotti o servizi offerti
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2. Questa normativa è prevista dall’art. 7), e la sua violazione comporta, tra
l’altro, una sanzione pecuniaria che va da €. 103,00 ad €. 10.000,00
Inoltre il legislatore ha inteso introdurre norme allo scopo di eliminare gli
ostacoli allo sviluppo dell’e-commerce, chiarendo innanzitutto, all’art. 6 che di
regola, fatte salve eccezioni per casi specifici, è un’attività libera che non
richiede autorizzazione preventiva.
2) Codice al Consumo (D.lgs. n.206/2005) applicabile solo nel caso del
cosiddetto B2C, ovverosia quando l’acquirente è un consumatore. Si tratta di
una norma che ha previsto a favore del consumatore tutele applicabili in sede
negoziale e post – negoziale (si pensi al diritto di recesso, previsto dagli artt.
64 e 65, esercitabile fino a 10 gg lavorativi, quando gli obblighi di
informazione sono adempiuti, oppure alla garanzia biennale di conformità del
bene prevista dall’art. 132)
3) norme sulla vendita previste dal codice civile (artt. 1470 e ss)
applicabili in via residuale
4) normativa sulla tutela della privacy (Dlgs n.196/2003) anche se non
disciplina specifica, viene applicata in quanto l’attività di e-commerce richiede
la raccolta dei dati personali
Conclusioni:
La normativa è un ostacolo o una risorsa?
Il legislatore italiano ha inteso introdurre una disciplina specifica sull’e-
commerce e diretta, almeno nell’intento, ad accrescere, come si diceva, la
fiducia degli acquirenti elettronici
Sotto questo aspetto la normativa può essere vista come una risorsa
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B) ETICA
Quesito:
E’ opportuno per favorire lo sviluppo dell’ e-commerce che il marchant,
gravato dagli obblighi già imposti dal legislatore, si autoimponga una serie di
ulteriori regole di carattere etico?
Si badi che le norme etiche , se violate, non comportano alcuna conseguenze
di carattere giuridico perché non generano alcun tipo di responsabilità civile o
penale.
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3. Per inciso occorre comunque puntualizzare che è lo stesso legislatore che
chiede al marchant di darsi dei codici di condotta quanto all’art. 18 della
normativa sul commercio elettronico stabilisce che le associazioni o le
organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono
l’adozione dei codici di condotta ( però il legislatore non impone un obbligo di
dotarsi di questi codici di condotta)
Perché darsi dunque norme etiche?
Perché attenersi ad un codice di condotta ha l’obiettivo di elevare, come si
legge nel codice di etico dei Marchant Aicel gli standard di comportamento
per fare sì che l’acquirente SI SENTA SICURO quando acquista da un
Marchant. Perché chi acquista su internet non sa chi stia al di là dello
schermo.
In questo senso l’etica può essere una risorsa perché è soprattutto
guadagnandosi la fiducia del consumatore che il mercato può essere
adeguatamente sviluppato.
L’adesione ad un codice etico, che significa poi autorizzare l’associazione
che lo ha predisposto a svolgere un’attività di vigilanza sul rispetto delle
norme imposte dal codice stesso, diventa un’ulteriore forma di tutela del
consumatore e quindi un ulteriore veicolo di fiducia, perché l’acquirente sa
che chi aderisce a quel codice etico è costantemente sottoposto ad un’attività
di controllo sulla correttezza del suo operato. E sa che per il mancato rispetto
delle norme del codice etico scatta da parte dell’associazione l’applicazione
di una sanzione, la quale viene comminata con una prontezza che sarebbe
impensabile per qualsiasi forma di controllo da parte dell’Autorità statale o da
parte della Giustizia
Conclusioni:
In questo senso l’etica può essere una risorsa per lo sviluppo dell’e-
commerce
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4. RUOLO DEL CODICE ETICO SECONDO LA NORMATIVA
Il Codice etico di un ente o ancor meglio di associazione rappresentativa in
alcuni casi ha un ruolo riconosciuto dalla legislazione.
Un ruolo di base da cui impresa può partire per predisporre un modello di
organizzazione e gestione.
Infatti l’art.6 del Dlgs.231/2001 al comma 3 prevede :
“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le
esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla
idoneità dei modelli a prevenire i reati”
L’IMPORTANZA DEL DLGS.231/2001 PER LE IMPRESE
IL Decreto legislativo 231/2001 è stato introdotto nella legislazione italiana
per reprimere fenomeni di criminalità realizzati nell’ambito dell’impresa.
In conseguenza di tale testo normativo si ha, in sostanza, una
“duplicazione” di sanzione: del reato risponde a livello penale il soggetto
che lo compie e a livello amministrativo l’impresa nel cui organico si trova il
soggetto.
Quando il reato viene collegato all’impresa?
1) Quando il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente
2) gli autori sono in posizione apicale: rappresentanti, amministratori,
persone che gestiscono di fatto l’impresa, oppure persone sottoposte
alla direzione o vigilanza di tali soggetti
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5. 3) gli autori non hanno agito nell’interesse proprio o di terzi.
Come viene sanzionata l’impresa?
Con sanzioni amministrative: sanzioni pecuniarie = pagamento di somme
notevoli - minimo di 25.800,00 euro in ordine alle ipotesi di reati informatici- e
sanzioni interdittive tra cui a titolo di esempio: interdizione dell’esercizio
dell’attività- sospensione o revoca autorizzazioni o licenze- divieto di
pubblicizzare beni o servizi.
In che modo può riguardare gli operatori dell’e-commerce?
In generale in quanto si applica a imprese e persone giuridiche.
In particolare per l’introduzione tra i reati previsti dal testo normativo dei
delitti informatici così come aggiornati dalla recentissima Legge n.48/2008
a ratifica della convenzione c.d. cybercrime.
“24-bis D.Lgs. 231/2001 Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-
quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies
del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del
codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode
informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per
uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo
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6. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3
si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”
Questo significa che l’impresa può essere sanzionata qualora vengano
commessi delitti strettamente collegati all’utilizzo sistemi telematici.
L’impresa può essere esonerata dalla particolare responsabilità di cui al
D.Lgs.231/2001?
L’esonero della responsabilità dell’ente scatta solo allorché:
1) l’ente abbia adottato ed attuato efficacemente modelli di organizzazione
e gestione idonei a prevenire i reati che poi sono stati commessi
2) ci sia comitato di vigilanza che controlla funzionamento e osservanza
dei modelli
3) gli autori materiali del reato abbiano agito mediante elusione dei
modelli
Dall’analisi di questo testo normativo si trae l’importanza fondamentale per
l’impresa e dunque anche per chi opera nell’e.commerce di dotarsi di modelli
organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati anche informatici.
Questi modelli possono essere idonei solo se individuino nello
svolgimento dell’attività d’impresa i passaggi a “rischio” di reato, prevedano
protocolli al fine di evitare tale rischio e introducano un sistema disciplinare
per sanzionare il mancato rispetto del modello
Ci sono delle ipotesi in cui merchant inteso come persona fisica
potrebbe direttamente essere incriminato e quindi rispondere
direttamente di un reato?
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7. E’ possibile anche perchè è da considerare la particolarità del settore della
tecnologia informatica telematica.
Ad esempio una violazione in cui facilmente il merchant può incorrere è
quella relativa alla mancata adozione delle misure “ di sicurezza” poste a
tutela del trattamento dei dati personali.
Il T.U. Privacy all’ Art.169 ne sanziona l’omissione con la sanzione penale
della contravvenzione. Per configurare tale reato è sufficiente la
responsabilità colposa: dunque basta la mancanza di diligenza ovvero la
trascuratezza per l’attribuibilità del fatto. Il merchant ha obbligo di
predisporre idonea organizzazione al fine di evitare responsabilità a titolo di
colpa.
IN CONCLUSIONE
Il merchant può essere destinatario di responsabilità amministrative e penali
anche di una certa gravità.
La normativa però, ha come finalità creare sicurezza e affidabilità nell’utilizzo
della tecnologia telematica regolamentando i comportamenti.
Quindi consente al merchant la possibilità di andare esente da sanzioni
laddove ottemperi in maniera adeguata alle prescrizioni imposte dal
legislatore. In questo senso evidentemente costituisce una risorsa per l’e-
commerce.
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