2. !
Deleghe
al
Governo
in
materia
di:
• riforma
degli
ammor4zzatori
sociali
• servizi
per
il
lavoro
e
poli4che
a9ve
• semplificazioni
ges4one
rappor4
di
lavoro
• riforma
dei
rappor4
di
lavoro
e
introduzione
del
CU
a
tutele
crescen4
• maternità
e
conciliazione
2
Jobs
Act:
Legge
10
dicembre
2014,
n.
183
3. !
Ra<o
della
legge
delega
e
dei
decre<
a>ua<vi
• Si
chiude
un
periodo
storico
in
cui
l’Italia
è
stata
ul4mo
baluardo
• LeFeratura
economica:
ridurre
tutele
in
materia
di
licenziamento
per
aumentare
occupazione
• teologia
economica
• Flexicurity
Nord
Europa,
anni
90:
travaso
di
tutele,
riduzione
di
tutele
nel
contraFo
di
fronte
al
licenziamento,
e,
di
converso,
incremento
di
tutele
nel
mercato
aFraverso
il
sostegno
al
reddito
per
i
disoccupa4
• Sbilanciamento
poteri
a
favore
dell’impresa,
abbassare
costo
del
lavoro
per
affrontare
globalizzazione
• Aumento
velocità
migrazioni
lavora4ve
3
Jobs
Act:
Legge
10
dicembre
2014,
n.
183
4. !
4
Jobs
Act:
Legge
10
dicembre
2014,
n.
183
FLEXICURITY
in
salsa
italiana
Riforma
complessiva
degli
ammor4zzatori
sociali
Sperimentazione
compenso
orario
minimo
riforma
poli4che
a9ve
Agenzia
per
l’occupazione
riunificazione
dei
servizi
ispe9vi
5. !
5
Jobs
Act:
Legge
10
dicembre
2014,
n.
183
• Disegno
“alterna<vo”
ai
modelli
di
flessibilità
sicura
sperimenta<
nel
Nord
Europa
Non
esiste
un
sistema
di
tutele
di
protezione
sociale
realmente
universali
Riduzione
tutele
in
costanza
del
rapporto
di
lavoro
Liberalizzazione
flessibilità
in
uscita
Aumento
flessibilità
in
entrata
6. !
6
Jobs
Act:
Legge
10
dicembre
2014,
n.
183
• Collegamento
fra
interven4
su
ammor4zzatori
sociali
e
sistema
previdenziale
Effe9
sul
sistema
previdenziale
• NASpI,
DIS-‐COLL,
Asdi,
(Cig?)
abbassano
montante
contribu4vo
• Sia
per
abbassamento
contribuzione
figura4va
• Sia
per
rimodulazione
computo
massimali
7. !
7
Jobs
Act:
Legge
10
dicembre
2014,
n.
183
• Non
è
il
libro
bianco
di
Delors:
modello
che
non
investe
su
benessere
delle
persone,
su
competenza
dei
lavoratori,
né
su
una
crescita
delle
imprese
basata
sulla
compe44vità
Jobs
Act
regola
rappor4
di
lavoro
e
sistemi
di
protezione
sociale
con
impa9
Sociali
restrizione
perimetro
ed
esigibilità
dei
diri9
compressione
struFurale
dei
salari
in
forza
persistente
precarietà
diffusa
aumento
ricaFabilità
in
virtù
di
facilità
licenziamento
Sulla
cultura
d’impresa
modello
di
impresa
che
gioca
cicli
di
vita
su
una
via
bassa
DISINCENTIVA
INVESTIMENTI
SU
INNOVAZIONE
E
COMPETITIVITA’
8. !
Riforma
del
sussidio
individuale
di
disoccupazione
introdoFo
dalla
Fornero
nel
2012
col
nome
di
ASpI
Il
contesto
• Europa,
inizio
XX
secolo,
leggi
in
materia
di
assistenza
economica
al
lavoratore
in
disoccupazione,
di
“integrazione”
del
salario:
prima
legge
europea
è
francese,
1905
• Peculiarità
italiana
era:
forme
di
sostegno
e
integrazione
del
reddito
congiunte
ad
obie9vo
conservazione
posto
di
lavoro
• Due
is4tu4
radicalmente
diversi
nella
forma
e
nella
sostanza
economica
e
poli4ca
8
li
Cassa
Integrazione
Guadagni:
• introdoFa
durante
fascismo
• finanziata
da
contribu4
di
lavoratori
e
imprenditori
• eroga
salario
in
periodi
di
riduzione
dell'orario
lavora4vo,
in
seguito
ad
una
crisi
aziendale,
senza
che
siano
ancora
state
aNvate
le
procedure
di
licenziamento
• ulteriore
obie9vo:
evitare
i
licenziamen4
• u4le
ed
efficace
sopraFuFo
per
il
dispiegarsi
della
loFa
sindacale
e
poli4ca,
che
ha(aveva)
così
il
tempo
(fino
a
36
mesi
e
oltre!)
e
l'agibilità
per
meFere
in
piedi
vertenze
sulla
tutela
occupazionale
con
discrete
possibilità
di
viForia
Indennità
di
disoccupazione
individuale
• non
tu9
i
lavoratori
ricevono
un’indennità
• in
Europa
forme
universali
di
indennità,
posteriori
al
licenziamento
che
non
mirano
alla
tutela
del
posto
di
lavoro
perso
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
9. !
Principi
e
criteri
dire9vi
nel
Jobs
Act
• Art.
1,
comma
2,
leFera
b),
numeri
da
1)
a
5):
– rimodulazione
ed
omogeneizzazione
di
ASpI
e
Mini
ASpI;
incremento
della
durata
massima
per
lavoratori
con
carriere
contribu4ve
più
rilevan4
– estensione
dell’ASpI
ai
collaboratori
coordina4
e
con4nua4vi
al
fine
di
una
universalizzazione
del
sussidio
– introduzione
di
massimali
in
relazione
alla
contribuzione
figura4va
– eventuale
introduzione,
dopo
aver
esaurito
la
NASpI,
di
una
indennità
aggiun4va,
senza
copertura
figura4va,
per
coloro
che
si
trovino
in
forte
disagio
economico
in
base
alla
dichiarazione
Isee.
• Art.
1,
comma
4,
leFera
p)
– introduzione
principi
di
poli4ca
a9va
del
lavoro
con
previsione
di
promozione
di
un
collegamento
tra
misure
di
sostegno
al
reddito
e
misure
volte
al
reinserimento
nel
tessuto
produ9vo
anche
aFraverso
accordi
di
ricollocazione
con
agenzie
per
il
lavoro.
9
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
10. !
10
Lo
schema
di
decreto
• Composto
da
19
ar4coli,
suddivisi
in
5
Titoli,
riguardan4:
• Titolo
I:
la
Nuova
prestazione
di
Assicurazione
Sociale
per
l’Impiego
(NASpI)
• Titolo
II:
l’indennità
di
disoccupazione
per
i
lavoratori
con
rapporto
di
co.co.pro
e
co.co.co.
(DIS-‐COLL);
• Titolo
III:
l’assegno
di
disoccupazione
(ASDI)
• Titolo
IV:
il
contraFo
di
ricollocazione
• Titolo
Titolo
V:
le
disposizioni
finanziarie
e
finali.
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
11. !
• Si
modifica
l'indennità
marcata
Fornero
andando
nella
stessa
direzione:
individualizzare,
a
parità
di
spesa
o
con
una
spesa
di
poco
superiore,
il
traFamento
economico
di
indennità
di
disoccupazione.
In
vigore
dal
1
maggio
2015
• I
des<natari
(Art.2)
– lavoratori
dipenden<
(compresi
i
quadri,
i
dirigen4
e
i
dipenden4
pubblici
a
tempo
determinato)
– gli
apprendis<
– i
soci
lavoratori
(DPR
n.
602/70)
che
hanno
so>oscri>o
oltre
al
rapporto
associa<vo
un
contra>o
di
lavoro
subordinato
(art.
1
c.
3
legge
n.
142/2001),
– il
personale
ar<s<co
con
rapporto
di
lavoro
subordinato
– esclusi
i
dipenden<
a
tempo
indeterminato
delle
pubbliche
amministrazioni
e
gli
operai
agricoli
a
tempo
determinato
(per
OTD
resta
norma<va
previgente)
• Le
differenze:
la
NASpI
estende
la
platea
potenziale
a
tuFo
il
lavoro
dipendente,
senza
dis4nzioni
che
persistevano
nella
vecchia
ASpI
(esclusi,
come
in
precedenza,
solo
lavoratori
a
tempo
indeterminato
della
PA
e
operai
agricoli),
estensione
agli
extracomunitari
con
permesso
di
soggiorno
e
lavoro
stagionale
11
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
12. !
• Requisi<
(Art.3):
riconosciuta
ai
lavoratori
che
abbiano
perduto
involontariamente
la
propria
occupazione
e
presen4no
congiuntamente
i
seguen4
requisi4:
– Si
trovino
in
stato
di
disoccupazione
(condizione
del
sogge/o
privo
di
lavoro,
che
sia
immediatamente
disponibile
allo
svolgimento
ed
alla
ricerca
di
una
a9vità
lavora;va
secondo
modalità
definite
con
i
servizi
competen;)
ai
sensi
dell’art.
1,
c.
2,
leFera
c)
del
Dlgs
n.
181/2000
e
successive
modificazioni
– possano
far
valere,
nei
qua>ro
anni
preceden<
l’inizio
del
periodo
di
disoccupazione,
almeno
13
seNmane
di
contribuzione
– possano
far
valere
30
giornate
di
lavoro
effeNvo,
a
prescindere
dal
minimale
contribu<vo,
nei
12
mesi
preceden4
l’inizio
della
disoccupazione.
• NASpI
anche
a
ai
lavoratori
che
hanno
rassegnato
dimissioni
per
giusta
causa
e
nei
casi
di
risoluzione
consensuale
del
contraFo
ex
art.7
l.604/1966
modificato
da
l.
Fornero
12
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
13. !
13
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
Requisi<
ammorbidi<
rispeFo
ad
en4tà
minima
di
contribu4
richies4:
per
l’ASpI
ci
volevano
due
anni
di
assicurazione
e
un
anno
di
contribu4
nel
biennio
precedente,
ora
ci
vogliono
13
se9mane
(come
mini-‐ASpI).
Si
deve
aver
lavorato
almeno
18
giorni
nell'anno
precedente
alla
disoccupazione.
14. !
• Importo
(Art.4):
Rapportato
a
retribuzione
imponibile
ai
fini
previdenziali
negli
ul4mi
4
anni,
divisa
per
numero
se9mane
contribuzione,
mol4plicata
per
4,33.
Parametrata
al
75%
dei
primi
1195
euro
più
il
25%
dell’eccedente
della
retribuzione
soggeFa
a
contribuzione
negli
ul4mi
4
anni,,
non
superiore
a
1300
euro,
scalerà,
a
regime,
del
3%
al
mese,
a
par4re
dal
quarto
mese
• Durata
dell'erogazione
(Art.5):
massimo
pari
alla
metà
delle
se9mane
contribu4ve
dei
4
anni
preceden4
(quindi
2
anni),;
a
regime,
dal
2017,
non
potrà
superare
le
78
se9mane,
determinando
una
penalizzazione
di
faFo
di
chi
ha
carriere
frammentate,
dei
più
giovani,
di
chi
lavora
con
contra9
a
termine
di
breve
durata.
14
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
15. !
Art.6
• La
domanda
per
la
NASpI
va
presentata
all’INPS,
in
via
telema4ca,
entro
sessantoFo
giorni
dalla
cessazione
del
rapporto
di
lavoro.
• L'indennità
spe>a
dall’oFavo
giorno
successivo
alla
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
o,
nel
caso
in
cui
la
domanda
sia
presentata
successivamente,
dal
primo
giorno
successivo
alla
data
di
presentazione.
• La
contribuzione
figura<va
è
rapportata
alla
retribuzione
imponibile
ai
fini
previdenziali
degli
ul4mi
quaFro
anni,
entro
un
limite
di
retribuzione
pari
a
1,4
volte
l’importo
massimo
mensile
della
NASpI
per
l’anno
in
corso
(nel
2015
l’importo
massimo
mensile
sarà
di
1.820,00
euro)
per la prima volta viene posto un tetto al valore della retribuzione cui
commisurare la contribuzione figurativa
15
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
16. !
Art.7
• La
fruizione
è
condizionata
alla
partecipazione
alle
azioni
di
poli4ca
a9va.
(Modalità,
condizioni
e
sanzioni
connesse
sono
demandate
al
successivo
decreto
del
Ministero
del
Lavoro
e
delle
Poli4che
Sociali
in
aFuazione
dell’art
1
c.3
del
Jobs
Act
,
rela4vo
a
riordino
della
norma4va
in
materia
di
servizi
per
il
lavoro
e
di
poli4che
a9ve
16
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
17. !
Incen<vo
all’autoimprenditorialità
(Art.8)
• Il
lavoratore
al
quale
speFa
la
NASpI,
che
intende
avviare:
–
un’aNvità
di
<po
autonomo;
–
un’aNvità
in
forma
di
impresa
individuale;
– so>oscrivere
quota
di
capitale
sociale
di
una
coopera<va
nella
quale
il
rapporto
mutualis<co
ha
per
ogge>o
la
prestazione
di
aNvità
lavora<va
da
parte
del
socio,
può
richiederne
la
liquidazione
an4cipata
in
un’unica
soluzione
dell’importo,
se
ancora
non
è
stata
percepita
del
tuFo,
o
della
parte
rimanente
in
caso
di
parziale
percezione
di
essa.
• Il
lavoratore
deve
presentare
domanda
all’INPS
in
via
telema<ca
entro
30
giorni
dalla
data
di
inizio
dell’a9vità
autonoma
o
dell’associazione
in
coopera4va.
• Il
lavoratore
che
instaura
un
rapporto
di
lavoro
subordinato
prima
della
scadenza
del
periodo
per
cui
è
riconosciuta
la
NASpI
dovrà
res<tuire
per
intero
l’an<cipazione
o>enuta.
• L’erogazione
an4cipata
della
NASpI
non
dà
diriFo
alla
contribuzione
figura4va
né
all’assegno
per
il
nucleo
familiare
17
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
18. !
• La
compa<bilità
con
lo
svolgimento
di
aNvità
lavora<va
(Ar>.9
e
10):
– viene
congelata
se
sopraggiunge
un
lavoro
subordinato
di
durata
non
superiore
a
sei
mesi
– è
compa4bile
con
un
lavoro
subordinato
(anche
superiore
a
sei
mesi)
che
produca
un
reddito
annuo
inferiore
a
quello
escluso
da
imposizioni
– è
compa4bile
con
un
lavoro
autonomo
che
dia
luogo
ad
un
reddito
inferiore
al
limite
u4le
per
conservare
lo
stato
di
disoccupazione.
–
In
ques4
ul4mi
due
casi
l'importo
viene
ridoFo
dell'
80%
del
reddito
da
lavoro
previsto.
Importo:
parametrato
al
75%
dei
primi
1195
euro
più
il
25%
dell’eccedente
della
retribuzione
soggeFa
a
contribuzione
negli
ul4mi
4
anni,,
non
superiore
a
1300
euro,
scalerà,
a
regime,
del
3%
al
mese,
a
par4re
dal
quarto
mese
–
18
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
19. !
• La
decadenza
(Art.11)
dalla
fruizione
è
determinata
da:
– perdita
dello
stato
di
disoccupazione
– mancata
comunicazione
inizio
a9vità
lavora4va
subordinata
o
autonoma
nei
termini
previs4
dagli
arF.
9
e
10
– raggiungimento
requisi4
pensione
vecchiaia
o
an4cipata
– diriFo
assegno
invalidità
(possibilità
opzione)
• La
contribuzione
figura<va
(Art.12)
è
rapportata
alla
retribuzione
imponibile
ai
fini
previdenziali
degli
ul4mi
quaFro
anni,
entro
un
limite
di
retribuzione
pari
a
1,4
volte
l’importo
massimo
mensile
della
NASpI
per
l’anno
in
corso
(nel
2015
l’importo
massimo
mensile
sarà
di
1.820,00
euro)
per la prima volta viene posto un tetto al valore della retribuzione cui
commisurare la contribuzione figurativa
19
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
dall’ASpI
alla
NASpI
20. !
• Comma
1:
indennità
di
disoccupazione
mensile
rivolta
ai
collaboratori
coordina4
e
con4nua4vi
o
a
progeFo
iscri9
in
via
esclusiva
alla
Ges4one
Separata
INPS,
non
pensiona4
e
privi
di
par4ta
IVA
(in
aFesa
di
semplificazione,
superamento
o
modifica
di
tali
forme
contraFuali
ex
art.
1
c.7
leF.
a)
del
Jobs
Act).
introdoFa
in
via
sperimentale
per
il
2015
• Requisi<
(comma
2)
più
restri9vi
rispeFo
a
NASpI:
– essere
in
stato
di
disoccupazione
(come
previsto
per
NASpI)
–
almeno
tre
mesi
di
contribuzione
nell’anno
– almeno
un
mese
di
contribuzione
nei
12
mesi
preceden4
alla
disoccupazione
o
un
contraFo
(cococo,
o
cocopro)
di
almeno
un
mese
che
abbia
prodoFo
un
reddito
almeno
pari
almeno
alla
metà
della
somma
che
dà
diriFo
all'accredito
di
un
mese
di
contribuzione.
20
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
Titolo
II,
Art.
15
DIS-‐COLL
21. !
• En<tà
(Commi
3,
4
e
5):
corrisponde,
similmente
a
NASpI,
a
75%
del
reddito
medio
mensile
dell'anno
in
cui
è
cessato
il
rapporto
di
lavoro
e
dell'anno
solare
precedente
se
questo
è
pari
o
inferiore
a
1195
Euro,
altrimen4
viene
incrementato
del
25%
delle
somme
eventualmente
ecceden4.
Non
può
superare
i
1300
Euro
mensili
per
il
2015
ed
è
ridoFo
del
3%
al
mese
a
par4re
dal
quarto
mese
di
fruizione.
• Durata
(comma
6):
a
differenza
della
NASpI,
è
corrisposta
per
un
numero
di
mesi
pari
alla
metà
dei
mesi
di
contribuzione
nel
periodo
che
va
dal
1
Gennaio
dell'anno
solare
precedente
al
verificarsi
della
disoccupazione,
comunque
non
superiore
a
6
21
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
DIS-‐COLL
22. !
• Non
sono
riconosciu<
i
contribu<
figura<vi
(comma
7)
:
a
differenza
di
quanto
previsto
per
la
NASpI,
sia
pure
con
i
limi4
evidenzia4,
la
DIS-‐
COLL
non
prevede
contribuzione
previdenziale,
con
l'evidente
paradosso
di
condannare
i
collaboratori
a
portarsi
dietro,
senza
possibilità
di
remissione,
il
peccato
della
precarietà
nella
propria
posizione
previdenziale.
• (Commi
8
e
9)
La
domanda
di
DIS-‐COLL
va
presentata
all’INPS,
in
via
telema4ca,
entro
sessantoFo
giorni
dalla
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
e
l'indennità
spe>a
dall’oFavo
giorno
successivo
alla
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
o,
nel
caso
in
cui
la
domanda
sia
presentata
successivamente,
dal
primo
giorno
successivo
alla
data
di
presentazione.
22
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
DIS-‐COLL
23. !
• Fruizione
(comma
10),
come
per
NASpI,
condizionata
a
partecipazione
ad
azioni
di
poli4ca
a9va.
Modalità,
condizioni
e
sanzioni
connesse
demandate
a
un
successivo
decreto
del
Ministero
del
Lavoro
e
delle
Poli4che
Sociali.
• compa<bilità
con
lo
svolgimento
di
aNvità
lavora<va
(Commi
11
e
12):
– indennità
congelata
nel
caso
in
cui
sopraggiunga
un
lavoro
subordinato
di
durata
non
superiore
a
cinque
giorni
– è
compa4bile
con
un
lavoro
autonomo
che
dia
luogo
ad
un
reddito
inferiore
al
limite
u4le
per
conservare
lo
stato
di
disoccupazione.
In
questo
caso
l'importo
è
ridoFo
dell'80%
del
reddito
previsto.
23
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
DIS-‐COLL
24. !
• La
DIS
COLL
rispeFo
alla
misura
precedente
estende
la
platea
dei
beneficiari
ai
collaboratori
coordina4
e
con4nua4vi.
Un'estensione
parziale
e
tuFavia
rilevan4ssima
per
i
compar4
pubblici,
finora
esclusi
da
ogni
forma
di
sostegno
al
reddito
per
i
parasubordina4
• Rimangono
esclusi
dalla
misura:
i
parasubordina4
non
inquadra4
con
contraFo
di
cococo
né
cocopro;
i
4tolari
di
par4ta
IVA,
iscri9
o
meno
alla
Ges4one
separata
INPS.
Singolare
accanimento
nei
confron4
di
queste
figure,
trasversale
ai
governi.
24
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
DIS-‐COLL
25. !
• (Titolo
III
,Art.
16)
(Comma
1)
Introduzione
dell’ASDI
(Assegno
di
disoccupazione)
in
via
sperimentale
per
il
2015,
finalità
:
ulteriore
tutela
di
sostegno
al
reddito
per
coloro
che
abbiano
terminato
periodo
di
fruizione
della
NASpI
senza
aver
trovato
nuova
occupazione
e
in
una
situazione
economica
di
bisogno
(DPCM
159/2013),
in
base
ad
una
soglia
ISEE
da
definire
aFraverso
un
decreto
successivo.
• Des<natari
(comma
2)
:
lavoratori
appartenen4
a
nuclei
familiari
con
minorenni
e
a
lavoratori
prossimi
al
pensionamento,
nei
limi4
delle
risorse
stanziate
(200
milioni
di
Euro
per
il
2015
e
200
milioni
di
Euro
per
il
2016)
25
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
DIS-‐COLL
26. !
• En<tà
e
durata
(
Comma
3):
assegno
pari
al
75%
dell’ul4ma
mensilità
della
NASpI
percepita,
comunque
non
superiore
all'assegno
sociale
aFualmente
fissato
a
un
massimo
di
447
euro
al
mese,
salvo
incremen4
per
familiari
a
carico.
L’assegno
è
erogato
mensilmente
per
una
durata
massima
di
sei
mesi.
• (Comma
4)
Compa<bilità
con
svolgimento
di
aNvità
lavora<va:
è
parzialmente
cumulabile
con
reddi4
da
lavoro
in
misura
e
con
criteri
da
definire
in
un
decreto
successivo.
• (Comma
5)
Condizionalità:
fruizione
condizionata
ad
adesione
ad
un
progeFo
personalizzato
redaFo
da
servizi
per
l’impiego,
con
specifici
impegni
rela4vamente
a
ricerca
a9va
di
lavoro,
disponibilità
a
partecipare
ad
inizia4ve
di
orientamento
e
formazione,
acceFazione
di
proposte
di
lavoro
26
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
Asdi
27. !
• Sperimentazione
con
mol<
limi<:
– esiguità
delle
risorse
stanziate
rispeFo
a
dramma4ca
crescita
numero
dei
poveri
– Natura
contraddiForia:
si
configura
come
misura
contro
la
povertà,
in
quanto
riconosciuta
sulla
base
di
condizioni
economiche
di
bisogno,
ma
si
rivolge
soltanto
ad
ex
lavoratori
beneficiari
della
NASpI
– doppia
e
incomprensibile
esclusione:
dei
lavoratori
che
non
hanno
percepito
la
NASpI,
(parasubordina4
e
P.IVA),
e
non
lavoratori
– riflesso
pavloviano
del
nostro
sistema
di
welfare
ancora
in4mamente
legato
all'impostazione
fordista
del
“male
bread
winner”
che
protegge
chi
rientra
nelle
categorie
standard
di
lavoratori,
ma
discrimina
chi
a
tale
profilo
non
corrisponde.
– Diverso
da
reddito
minimo
garan4to
rivolto
a
chi
insiste
soFo
soglia
di
povertà,
a
prescindere
da
condizione
contraFuale
o
lavora4va,
ma
legato
a
percorsi
di
a9vazione.
27
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
Asdi
28. !
• Finanziato
da
Fondo
per
le
poli4che
a9ve,
strumento
per
assistere
il
disoccupato
nella
ricerca
di
lavoro
da
servizi
per
il
lavoro
pubblici
o
dai
sogge9
priva4
accredita4.
• Per
accedere
è
necessario
effeFuare
“la
procedura
di
definizione
del
profilo
personale
di
occupabilità”,
al
soggeFo
è
riconosciuta
una
somma
denominata
“dote
individuale
di
ricollocazione”
spendibile
presso
i
sogge9
accredita4.
28
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
Contra>o
di
ricollocazione
(Titolo
IV,
art.
17)
29. !
• Il
contra>o
di
ricollocazione
prevede:
– il
diriFo
a
una
assistenza
appropriata
nella
ricerca
della
nuova
occupazione,
ges4ta
secondo
le
migliori
tecniche
del
seFore,
da
parte
del
soggeFo
accreditato;
– il
dovere
di
rendersi
parte
a9va
rispeFo
alle
inizia4ve
proposte
dal
soggeFo
accreditato;
– il
diriFo-‐dovere
del
soggeFo
a
partecipare
alle
inizia4ve
di
ricerca,
addestramento
e
riqualificazione
professionale.
• L'ammontare
della
dote
individuale
dipende
dal
“profilo
di
occupabilità”
del
soggeFo
e
l'ente
accreditato
ha
diriFo
a
riscuoterla
soltanto
a
risultato
occupazionale
oFenuto.
29
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
22
Contra>o
di
ricollocazione
30. !
• Non
è
un
nuovo
4po
legale
di
contraFo
di
lavoro
• È
una
diversa
disciplina
dei
licenziamen<
con
riduzione
delle
tutele:
solo
in
casi
eccezionali
è
ancora
possibile
la
reintegrazione
nel
posto
di
lavoro.
• Problemi
di
comunicazione:
– L’incremento
delle
assunzioni
a
tempo
indeterminato
sarà
effeFo
del
nuovo
contraFo
di
lavoro
a
tempo
indeterminato
con
tutele
crescen4
(D.lgs.
23/2015)?
– L’incremento
delle
assunzioni
a
tempo
indeterminato
sarà
effeFo
dei
consisten4
sgravi
contribu4vi
previs4
dalla
Legge
di
stabilità
(L.
190/2014
per
i
lavoratori
che
nel
semestre
precedente
non
abbiano
avuto
alcun
rapporto
di
lavoro
a
tempo
indeterminato)!
30
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
23
Contra>o
unico
a
tutele
crescen<
(CATUC)
31. !
Problemi
di
comunicazione:
chi
ci
guadagna?
Per
una
retribuzione
lorda
annua
di
€
22.000,00
(lordo
mese
€
1.692,00)
—Risparmio
(€
8.337,00
annui)
dopo
tre
anni
=
€
25.011,00
—Indennizzo
per
il
licenziamento
dopo
Tre
anni:
– Art.
3,
c.
1
=
€
10.152,00
(indennizzo
Tribunale)
– Art.
6
c.
1
=
€
5.076,00
(offerta
di
conciliazione)
– Art.
9,
c.
1
=
€
2.538,00
(piccole
imprese)
31
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
23
Contra>o
unico
a
tutele
crescen<
(CATUC)
32. !
A
chi
si
applica
• operai,
impiega<
e
quadri
(non
ai
dirigen4)
assun<
dal
7
marzo
2015
• anche
a
conversioni
di
contraN
a
tempo
determinato
e
conferme
in
servizio
degli
apprendis<
dal
7
marzo
2015.
• Anche
ai
lavoratori
impiega4
presso
piccole
imprese
se
per
effeFo
di
nuove
assunzioni
si
supera
la
soglia:
tuN
i
lavoratori
soggeN
alla
disciplina
del
CATUC
32
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
23
Contra>o
unico
a
tutele
crescen<
(CATUC)
33. !
33
Statuto
dei
Lavoratori
Legge
Fornero
(92/2012)
Jobs
Act
Licenziamento
discriminatorio
(nullo)
Reintegro
Reintegro
Reintegro
Licenziamento
inefficace
(orale)
Reintegro
Reintegro
Reintegro
Licenziamento
illegiNmo,
annullato
per
insussistenza
del
faFo
Reintegro
Reintegro
(l'insussistenza
doveva
essere
manifesta,
cioè
non
provata
in
diba9mento
ma
evidente
in
fase
istruForia;
alcune
sentenze
hanno
dato
al
termine
“faFo”
il
significato
di
“faFo
giuridico”,
facendo
pesare
l'interpretazione
del
giudice,
per
cui
i
casi
di
reintegro
sono
aumenta4
rispeFo
alla
volontà
del
legislatore)
Reintegro
(per
evitare
il
problema
posto
dalla
Legge
Fornero
che
aveva
reso
allargabile
il
numero
dei
reintegri,
il
legislatore
ha
aggiunto,
alla
parola
“faFo”
l'agge9vo
“materiale”,
escludendo
l'interpretazione
del
giudice
ed
assegnando
al
lavoratore
l'onere
di
provarne
l'insussistenza)
Licenziamento
illegiNmo,
annullato
per
sproporzione
tra
faFo
e
sanzione
(nei
casi
di
giusta
causa
o
gius4ficato
mo4vo
sogge9vo,
ciò
significa
la
presenza,
nei
contra9
colle9vi
o
nei
codici
disciplinari,
di
sanzioni
diverse
dal
licenziamento,
e
conserva4ve
del
posto
di
lavoro,
per
il
faFo
contestato)
Reintegro
Reintegro
Indennizzo
(da
2
a
24
mensilità,
calcolate
nella
misura
di
2
per
ogni
anno
di
lavoro)
Licenziamento
illegiNmo
per
non
ricorrenza
degli
estremi
Reintegro
Indennizzo
(da
12
a
24
mensilità)
Indennizzo
(da
2
a
24
mensilità,
calcolate
nella
misura
di
2
per
ogni
anno
di
lavoro)
Licenziamento
illegiNmo
per
mancanza
del
requisito
di
mo4vazione
(vizio
formale)
Reintegro
Indennizzo
(da
6
a
12
mensilità)
Indennizzo
(da
1
a
12
mensilità,
calcolate
nella
misura
di
1
per
ogni
anno
di
lavoro)
d.lgs.
4
marzo
2015,
n.
23
Contra>o
unico
a
tutele
crescen<
(CATUC)
34. !
Job’s Act – La fase attuativa
Giorni di un futuro passato
35. !
Job’s Act – La fase attuativa
Le 5 deleghe……
Ammortizzatori sociali
Servizi per il lavoro e politiche attive
Semplificazioni gestione rapporti di lavoro
Riforma dei rapporti di lavoro e introduzione del CU a tutele crescenti
Maternità e conciliazione
Job’s Act – La fase attuativa
36. !
Job’s Act – La fase attuativa
…… due cose che sembra non
c’entrino niente……
La riforma della mediazione civile
Il decreto cassa in deroga
Job’s Act – La fase attuativa
37. !
Job’s Act – La fase attuativa
…….e un pezzo di finanziaria
Sgravi contributivi
TFR in busta paga
Job’s Act – La fase attuativa
39. !
Monetizzazione del diritto al
lavoro
Il contratto a tutele crescenti
Le tutele in via di estinzione:
Stabili Precari
2013 1.412.000 394.000
Tutele forti Tutele crescenti
2014 882.000 530.000
2015 850.000 680.000
2020 670.000 860.000
Job’s Act – La fase attuativa
40. !
Profilo standard di accesso al mercato del lavoro
Tempo determinato
Fino a 72 mesi
Prova max 6 mesi
Apprendistato
Fino a 60 mesi
Prova max 6 mesi
prova
provaprova
Tirocinio
Stage
Co.Co.Pr
o
Sommin.
Job’s Act – La fase attuativa
41. !
Profilo standard di accesso al mercato del lavoro
prova
provaprovaTirocinio
Sommini
-
strazione.
CUTuC
L U S
Voucher
Job’s Act – La fase attuativa
44. !
Il Job on call
Riconfermata la Fornero
vietato fra i 24 e i 55 anni
Necessaria disciplina contrattuale delel casistica
Novità
Max 400 gg nel triennio
Indennità di disponibilità fissata per legge e con copertura
contributiva
Job’s Act – La fase attuativa
45. !
Il Voucher
Il limite passa 7.000 euro
(2.000 per ogni datore di lavoro)
Job’s Act – La fase attuativa
48. !
Le collaborazioni
Abrogate solo Co.co.pro.
Dal 2016 se non apporto di mezzi si applica disciplina lavoro
subordinato
Condono incentivato
Job’s Act – La fase attuativa
49. !
Profilo standard di utilizzo della manodopera
• In accesso Tirocinio
• Entro i 7.000 euro Voucher
• Entro i 133 giorni anno Job on call
• Manodopera avventizia Somministrazione
• Il resto Tutele crecenti
Job’s Act – La fase attuativa
50. !
Il sistema della vigilanza
L’agenzia unica
Job’s Act – La fase attuativa
51. !
La sospensione dal lavoro
In attesa del D.Lgs su CIG
Fine della deroga
Limite presumibile di 18 mesi nell’erogazione
Rapporto con l’anzianità contributiva del lavoratore
La strana norma transitoria della NASpI
Il regime di contribuzione per le imprese
(e per i lavoratori)
Job’s Act – La fase attuativa
52. !
Revisione delle norme sui
licenziamenti collettivi
L’abrogazione annunciata della
223/91
Job’s Act – La fase attuativa
54. !
La NASpI
Base di calcolo la retribuzione media degli ultimi 4 anni
75% fino 1195 euro
25% dell’eccedente
Contr. Fig. fino ad un max di 7207 euro (21.840 di retribuzione)
Durata del 50% della contribuzione presente negli ultimi 4 anni
(dal 2017 max 18 mesi)
Tetto a 1300 euro
Job’s Act – La fase attuativa
55. !
La
Nuova
ASpI
L’effetto economico per il lavoratore (18 mesi)
L’operaio medio del Lazio – retribuzione media mensile 1038.08 Euro
ASpI
Trattamento 16.057,62
Contribuzione 10.918,26
Totale 26.975,88
Nuova ASpI
Trattamento 15.708,00
Contribuzione 10.810,80
Totale 26.518,80
Differenza 456,98 euro +
almeno 4 euro circa sulla futura pensione