1. La Presentazione dei bilanci
d’esercizio e consolidati al
registro delle imprese
anno 2012
Forlì,15 maggio 2012
A CURA DI:Maria Giovanna Briganti- Conservatore Registro delle Imprese di Forlì-Cesena
2. PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI DEPOSITO BILANCI
DI ESERCIZIO E DELL’ELENCO SOCI
Il deposito telematico del bilancio e dell’elenco soci richiede:
• la predisposizione della pratica con il software FedraPlus 6.6 o
programmi compatibili
• L’impiego della firma digitale per la sottoscrizione del modello e
della documentazione allegata;
• La stipula di una convenzione di pagamento ( es. Telemaco Pay -
per tale convenzione visitare il sito istituzionale della Camere di
Commercio www.fc.camcom.gov.it )
• L’invio della pratica via Internet con la procedura “Telemaco”.
15 maggio 2012
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
“Bilanci on-line” da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma
dell'elenco soci dell'anno precedente (es. Società per azioni) o di un
bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (es. Società a
responsabilità limitata, Società Cooperativa)
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo
http://webtelemaco.infocamere.it/ nel link “Guida ai bilanci” ;
“FedraPlus” (versione 6.6) o programmi compatibili da utilizzare sia per il
deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per
l’invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o
di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci.
Gli aggiornamenti di FedraPlus sono disponibili sul sito Telemaco alla voce
download software.
Si ricorda che il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti
compresi nella Comunicazione Unica e che per la trasmissione
occorre utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in
webtelemaco.infocamere.it.
E’ possibile la presentazione anche su supporto informatico
(consegna o spedizione) : la Camera di Commercio non risponde
dell’eventuale deterioramento del media impiegato
15 maggio 2012
4. SPECIFICHE TECNICHE DELLE DOMANDE DI
DEPOSITO DEI BILANCI
- modello B, secondo istruzioni Circolare MSE n. 3649/C del 18
gennaio 2012.
- modello S limitatamente ad elenco soci di s.p.a., s.c.p.a,
s.a.p.a. (no per s.r.l. e s.c.a.r.l., società con azioni quotate in
mercati regolamentati), allegato al modello B, compilato con
programma Fedra Plus o equivalenti: l’elenco soci va corredato
dalla indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro
soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’anno
precedente
- allegazione dei file previsti dalle norme vigenti a
seconda del tipo di soggetto obbligato al deposito.
15 maggio 2012
5. FORMA DEI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO
• I documenti da depositare possono essere validamente
rappresentati da documenti digitali conformi e/o corrispondenti ai
documenti cartacei trascritti e sottoscritti sui libri sociali,
• In alternativa, la documentazione informatica oggetto di deposito
può essere firmata digitalmente dai soggetti sottoscrittori della
documentazione originale depositata presso la società.
I documenti digitali devono essere prodotti con procedimento
tecnico che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del
contenuto dei documenti originali, ovvero in formato PDF/A-1 o
XBRL( per i documenti contabili per cui esiste una tassonomia
approvata e per i soggetti tenuti a tale adempimento).
15 maggio 2012
6. COME SUDDIVIDERE I FILE CHE COMPONGONO LA PRATICA
Per la diversità dei contenuti, al fine di ridurre le possibilità di errore,
e' opportuno predisporre i file come segue:
• Un unico file bilancio contenente il Prospetto Contabile (Stato
Patrimoniale + Conto Economico)
• Un file con la Nota integrativa ( per le Società esenti dal XBRL
si può fare un unico file con il bilancio)
• Un file con il Verbale di approvazione del bilancio
• Un file per ciascuna Relazione
• Un file per ciascun altro allegato
Nb: se tra gli allegati c’è il file che contiene il documento d’identità, il
“codice tipo documento” da inserire nel modello RP_ Riepilogo di
Fedra è “E20”.
15 maggio 2012
7. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO
BILANCI- nuova tassonomia xbrl
In fase di prima applicazione non sono obbligati all’XBRL:
-società di capitali quotate in mercati regolamentati (azioni o altri strumenti finanziari)
-Società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato secondo
gli IAS/IFRS (applicazione di tutti i principi);
-Le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione ex art. 1 D.Lgs.
N.209/05;
-Le società tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. N. 87/1992(banche ed altri
istituti finanziari)
-Le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società
indicate ai punti precedenti;
-Le società in stato di liquidazione, con riferimento al solo bilancio finale di
liquidazione;
-Le società estere con sedi secondarie in Italia
ATTENZIONE: LE SOCIETA’ ESONERATE DALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL
BILANCIO IN XBRL DEVONO PRESENTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI
BILANCIO IN FORMATO PDF/A-1. (per i prospetti contabili in formato PDF/A-1
non è ammessa la presentazione in forma di immagini scansionate di documenti
cartacei).
15 maggio 2012
8. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO
BILANCI- nuova tassonomia xbrl
Devono depositare il bilancio in formato XBRL
tutti gli altri soggetti tenuti al deposito al registro delle imprese del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
I consorzi con attività esterna relativamente alla situazione
patrimoniale (stato patrimoniale, compresi i conti d'ordine, ed
eventualmente conto economico- Circolare Unioncamere del 7
gennaio 2010)
NB: E’ obbligatorio l’utilizzo della nuova versione della tassonomia,
ovvero la “2011-01.04” disponibile sui siti www.xbrlitalia.it e
www.digitpa.gov.it., ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011.
Le tassonomie sono disponibili per i seguenti prospetti contabili:
- conto economico
- stato patrimoniale (inclusi conti d’ordine)
Gli altri atti soggetti a deposito (compresa la nota integrativa) vanno
prodotti in formato PDF/A-1
15 maggio 2012
9. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO
BILANCI- nuova tassonomia xbrl
Vanno presentati in formato XBRL
- BILANCI ORDINARI codice atto 711
- BILANCI ABBREVIATI codice atto 712
- BILANCI CONSOLIDATI D’ESERCIZIO codice atto 713
- BILANCI PATRIMONIALI DI CONSORZI codice atto 720
Tipo documento: B06 –bilancio XBRL; vanno indicate convenzionalmente pagina
iniziale: 1 e pagina finale:1
Se conto economico e stato patrimoniale sono resi in formato XBRL,
non occorre allegare i predetti documenti anche in formato PDF/A-1
Il file XBRL non può mai essere omesso, salvo i casi di esonero
previsti dalla legge
TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI
DIGITALMENTE
15 maggio 2012
10. NON SONO SOGGETTI A DEPOSITO
• Bilanci di società in fallimento, in
concordato fallimentare, in
liquidazione coatta
amministrativa, in
amministrazione straordinaria
• Le bozze di bilancio di esercizio
ovvero i bilanci non approvati
15 maggio 2012
11. xbrl e rispetto dei principi di cui all’art. 2423 c.c.
La tassonomia vigente prevede:
- Nuova scheda anagrafica
- Maggiore dettaglio voci
- Miglioramento della traduzione automatica dei
prospetti contabili di bilancio in inglese,
tedesco e francese
15 maggio 2012
12. LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
nuova scheda anagrafica
Inserimento, in formato elaborabile, delle informazioni
necessarie per adempiere agli obblighi pubblicitari
disposti dall’art. 2250 c.c. così come novellato dalla
Legge n. 88/2009, ovvero
Sede sociale, ufficio e numero di iscrizione al RI
Capitale sociale effettivamente versato ed esistente
dall’ultimo bilancio
Eventuale stato di liquidazione
Eventuale esistenza di un unico socio (per s.p.a. e s.r.l.
unipersonali)
Eventuale ente che esercita attività di direzione e
coordinamento (art. 2497 c.c.)
15 maggio 2012
13. LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
Maggiore dettaglio delle voci
Possibilità di dettagliare le riserve della voce A.VII del patrimonio netto
anche per i bilanci in forma abbreviata
Possibilità di precisare il contenuto di qualsiasi voce codificata attraverso
delle note testuali a piè pagina (footnote)
In questo modo è possibile quindi dettagliare le riserve non presenti nella
tassonomia e raggruppate nella voce “altre riserve” o “altri conti d’ordine”
Nelle note a piè di pagina- in quanto campi testuali liberi - si possono
riportare i valori di dettaglio per ognuno dei due anni posti a raffronto, anche
se tecnicamente la nota è apposta con riferimento all’esercizio cui si riferisce il
bilancio oggetto di pubblicazione rispetto del principio di comparabilità
I casi in cui è necessario affiancare al formato Xbrl (e mai solo
sostituire) anche i prospetti contabili in PDF/A-1 per potere rispettare i
principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c. nella
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della società diventano pertanto assolutamente eccezionali e marginali
e vanno attentamente valutati in sede di redazione della bozza di bilancio
15 maggio 2012
14. LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
strumenti di codifica gratuiti messi a disposizione
dal sistema camerale
Sono stati aggiornati alla nuova tassonomia i seguenti
programmi gratuiti:
Redazione istanza XBRL per compilazione sul proprio
PC del file XBRL( in formato excell oppure in quello
libero OpenOffice.org)
accessibile dal portale webTelemaco nella sezione dedicata agli strumento XBRL
(https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/xbrl/strumenti.html)
NB: per la creazione dell’istanza XBRL esistono comunque anche software commerciali
TEBEplus il servizio on line di validazione e
visualizzazione del file XBRL
accessibile dal portale webTelemaco:https://webtelemaco.infocamere.it/
client_TEBEplus/WebTLMC/Strumenti.html
15 maggio 2012
15. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO
PDF/A-1
- I bilanci presentati in aggiunta a quelli in
formato XBRL- DOPPIO DEPOSITO (art. 5 comma 5
del DPCM) solo in casi eccezionali
NB In tale caso non è ammessa la presentazione dei documenti contabili (stato
patrimoniale e conto economico) in forma di immagini scansionate di documenti
cartacei
- La nota integrativa (in attesa della definizione delle
specifiche tecniche XML, come previsto dall’art. 6 del DPCM)
15 maggio 2012
16. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO
PDF/A-1
- Gli altri documenti che accompagnano il
bilancio (relazione sulla gestione, relazione del collegio
sindacale, il giudizio del revisore contabile, il verbale di
approvazione dell’assemblea, ecc.)
- I bilanci presentati dai soggetti non tenuti
alla presentazione nel formato XBRL
NB: TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI
DIGITALMENTE
15 maggio 2012
17. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)
ALTRI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE
PRESENTATI IN FORMATO PDF/A-1
es:
- Per le società in liquidazione: bilancio finale di liquidazione e
Rendiconto sulla gestione amministratori ex art. 2487 bis
comma 3 c.c. da allegare al 1° bilancio successivo alla nomina
dei liquidatori
- Situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di
fusione e scissione;
- Bilancio sociale, anche in forma consolidata (DM 24/01/2008)
- Patrimoni destinati ad uno specifico affare : rendiconto ex art.
2447septies c.c. da allegare al bilancio d’esercizio ovvero
rendiconto finale ex art. 2447novies c.c.;
- Bilancio di società estere con sede secondaria in Italia
- Rendiconti consolidati redatti all’estero per società ex art. 27
c.5 D.Lgs. N.127/1991
15 maggio 2012
18. PRESENTAZIONE MODULO C17 PER SOCIETA’
COOPERATIVE
• Per tutte le Cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative unitamente ai documenti previsti
(bilancio, verbale di approvazione, ecc.), dovrà essere
allegato anche il modulo C17 la cui versione aggiornata è
compilabile dal sito web.telemaco.infocamere.it alla sezione
Software>Download.
• il modulo C17 non deve essere trasformato in formato PDF/A,
ma deve essere firmato digitalmente dal depositante.
15 maggio 2012
19. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Sono tenuti a redigere il bilancio consolidato:
- s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. che controllano un’impresa;
- Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che
controllano una società per azioni o a responsabilità limitata;
- Società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano
s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di
chiusura del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante
15 maggio 2012
20. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Documenti da presentare:
- n. 1 copia per ognuno dei documenti costitutivi il bilancio
consolidato, e precisamente:
• stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
• relazione sulla gestione e relazione dell’organo di controllo della
controllante
• Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo “veritiero
e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria:
• il rendiconto finanziario
• il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il
patrimonio netto consolidato
• il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto
consolidato.
- Non va depositato alcun elenco soci.
- Dovendo presentare il bilancio consolidato contestualmente a
quello d’esercizio i documenti vanno tenuti distinti, e devono
essere inviati e/o depositati con n. 2 pratiche separate.
15 maggio 2012
21. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Società controllate che si avvalgono dell'esonero:
art. 27,commi 3 e 5, D.Lgs. 127/91
• Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante
effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell’esonero
dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall’art. 27 del D.
Lgs. 127/91, è possibile per la controllata alternativamente:
• depositare il bilancio consolidato della società che la controlla;
• aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d’esercizio,
prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del
seguente tenore: “Il sottoscritto ……………..legale rappresentante
della società che si avvale della facoltà concessa dall’art. 27, commi
3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al
……… redatto dalla società controllante …………… con sede in
…………… è depositato dalla società stessa presso l’Ufficio del
Registro delle Imprese di ……………”.
Nb: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell’Unione
Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana
(ai sensi dell’art.27 comma 5 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto
può non esserci la traduzione giurata.
15 maggio 2012
22. DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI
• Per il 2012 il D.I. 22 dicembre 2011 ha stabilito una
maggiorazione ai diritti di segreteria pari a 2,7 Euro
(con riferimento alle voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al
decreto 17 giugno 2010)
Diritti segreteria imposta bollo modalità deposito
€62,70 €65,00 via telematica
€92,70 €65,00 supporto informatico
Per le cooperative sociali
€32,70 esente via telematica
€47,70 esente supporto informatico
15 maggio 2012
23. TERMINI DEPOSITO BILANCI 2012
• Entro 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo
del termine il sabato è considerato giorno festivo e quindi si
considera tempestivo il deposito effettuato il 1° giorno
lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999)
• il bilancio consolidato va depositato contestualmente al
bilancio di esercizio, ovvero nella medesima giornata
Termini massimi per bilanci chiusi il 31/12/11
adempimento Approvazione termine Approvazione termine
ordinario (120gg) prorogato (180gg)
Approvazione in 1° 29 aprile 28 giugno
convocazione
Deposito Registro Imprese 29 maggio 28 luglio
Approvazione in 2° 29 maggio 28 luglio
convocazione
Deposito Registro Imprese 28 giugno 27 agosto
15 maggio 2012
24. SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITO-
ANNO 2012
• Le sanzioni per ritardato o omesso deposito di bilancio al
Registro delle Imprese sono state modificate dall'art. 9 della
legge 180/2011 - cd. Statuto delle imprese.
A partire dal 15 novembre 2011 gli importi in vigore sono:
• Sanzioni con riferimento al deposito bilanci e situazione
patrimoniale dei consorzi
importo Dal 31° al Dal 61°
60° giorno giorno in poi
Minimo € 45,79 € 137,33
Massimo € 458,67 €1.376,00
Oblazione € 91,56 € 274.66
15 maggio 2012
25. SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITO-
ANNO 2012
• Sanzioni con riferimento alla comunicazione dell’elenco soci
importo Dal 31° al Dal 61°
60° giorno giorno in
poi
Minimo € 34,33 € 103,00
Massimo € 344,00 €1.032,00
Oblazione € 68,66 € 206,00
15 maggio 2012
26. DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA
La domanda di deposito va firmata da:
- un amministratore o liquidatore della società
• Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale
obbligato alla presentazione, il cognome e nome
dell’amministratore o del liquidatore;
• l’amministratore (o il liquidatore) deve sottoscrivere, con il proprio
dispositivo di firma digitale, la distinta, il bilancio ed ogni altro
documento (file) allegato.
15 maggio 2012
27. DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE
COMPONGONO LA PRATICA
La domanda di deposito va firmata da:
b) professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 comm2 quater e 2
quinquies della Legge 24 novembre 2000, n. 340
In tale caso il professionista, qualora non in possesso del certificato di sottoscrizione
con ruolo, deve dichiarare:” Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di …….al n…, dichiara, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in
corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro
tempore della società all’assolvimento del presente adempimento”.
La dichiarazione va inserita nel Modulo Note da allegare al modello B.
Il professionista in possesso di certificato di sottoscrizione con ruolo è
esonerato dalla produzione della predetta dichiarazione.
• Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla
presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di
“commercialista incaricato”;
• il professionista deve sottoscrivere con il proprio dispositivo di firma digitale il
bilancio ed ogni altro documento (file) allegato al bilancio.
15 maggio 2012
28. SOTTOSCRIZIONE DELLA ISTANZA E DEI DOCUMENTI CHE
COMPONGONO LA PRATICA
La domanda di deposito va firmata da
c) Da un rappresentante dell’amministrazione o del liquidatore della
società cui sia stata conferita procura
Si precisa che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena rientra tra quelle Camere che
ritengono non ancora utilizzabile la presentazione con procura autenticata ai
sensi dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R. 445/2000 per assolvere ad
adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese.
Pertanto, qualora si intenda delegare ad un intermediario la composizione e la spedizione
della pratica, occorre allegare copia della procura e del documento di identità da cui risulti
la firma autografa del delegante, entrambi in formato PDF/A-1; su di essa vanno apposte la
marcatura temporale e la firma digitale di un pubblico ufficiale che attesti la conformità di
quanto riversato al documento originale (Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004).
•Il soggetto cui sia stata conferita la procura dovrà sottoscrivere l’istanza di
deposito ed apporre la propria firma digitale a tutti i documenti allegati in
luogo dell’amministratore/liquidatore.
• Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato
alla presentazione, il cognome e nome del procuratore speciale e come
qualifica quella di “procuratore speciale”.
15 maggio 2012
29. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DA APPORRE
SUI DOCUMENTI
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO XBRL NELLA SUA RAPPRESENTAZIONE A STAMPA (FOGLIO DI STILE)
Nel caso in cui la società abbia approvato i prospetti contabili nella versione cartacea del bilancio XBRL attraverso la stampa
tramite dei fogli di stile predefiniti associati alla Tassonomia, va inserita in calce alla nota integrativa, a cura del soggetto
che firma digitalmente il documento, la seguente dicitura:
f) Se il depositante è un amministratore/liquidatore
“Il sottoscritto, in qualità di…….. dichiara, ai sensi degli articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma 3, del D.Lgs.
N. 82/2005, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto
economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine, numerate da 1 a
n, sono conformi ai è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
Luogo e data”* Non è richiesta alcuna dichiarazione di conformità se il depositante è il legale
rappresentante della società.
b) Se il depositante è il professionista incaricato ex Legge n. 340/00
“Il sottoscritto dott/rag.. iscritto al n. dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale
incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il
documento informatico in formato XBRL contenente li stato patrimoniale e il conto economico, e la
presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine, numerate da 1 a n, sono conformi
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Luogo e data”*
C ) se il depositante è un soggetto delegato con procura:
“Il sottoscritto… delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi degli
articoli 38, comma 3-bis DPR n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma
3, del D.Lgs. N. 82/2005 che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n.
pagine, numerate da 1 a n, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti.
Luogo e data”*.
NB: Nei casi a) e c) la nota integrativa deve obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine
(tramite scansione ottica) dell’originale analogico.
Qualora il file contenente la nota integrativa ed il file XBRL siano firmati digitalmente dal legale
rappresentante non occorre alcuna dichiarazione di conformità all’originale di tali documenti.
* LA DATA DEVE COINCIDERE CON QUELLA DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE.
15 maggio 2012
30. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DA APPORRE
SUI DOCUMENTI
2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN FORMATO XBRL
Nel caso in cui la società abbia approvato il bilancio in formato XBRL,
il file XBRL firmato digitalmente se il presentante è il legale
rappresentante non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.
È comunque richiesta la dichiarazione di conformità ex art. 22 comma
tre del D.Lgs. N. 82/2005, come indicato al punto 1), per il file XBRL e
la nota integrativa laddove i file non siano firmati digitalmente dal
legale rappresentante. In tale caso la nota integrativa deve
obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine (tramite
scansione ottica) dell’originale analogico.
15 maggio 2012
31. DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
CHE COMPONGONO LA PRATICA
3) ALTRI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO
Ciascun documento, laddove non rechi le firme digitali dei soggetti sottoscrittori del documento
originale depositato presso la società, deve essere presentato in copia dichiarata conforme ai sensi
della vigente normativa (D.Lgs.n. 82/05 e s.m.i.).
• In caso di presentazione della documentazione da parte del professionista incaricato, in
calce a ciascun documento dovrà essere riportata la dicitura seguente:
“Il/la sottoscritto/a Dott./rag………………………,ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”..
• In caso di presentazione da parte di soggetti diversi dal professionista incaricato, il
depositante potrà dichiarare la conformità alla documentazione originale analogica solo in caso di produzione
di copia per immagine (tramite scansione ottica). apponendo in calce al singolo documento la seguente
dicitura: “Il sottoscritto (nome e cognome), consapevole delle conseguenze penali previste all'art. 76 del
D.P.R. n. 445/00, dichiara ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. N. 82/2005, che il presente documento
informatico è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società”.
• In caso di presentazione da parte del legale rappresentante lo stesso dichiara la
corrispondenza della copia trasmessa in formato elettronico all’originale depositato presso la
società apponendo tale dicitura in calce al documento allegato.
Negli altri casi dovrà essere apposta la firma digitale dei soggetti che hanno
sottoscritto il documento originale analogico.
Il dichiarante quindi appone la propria firma digitale sul documento in formato
PDF/A.
15 maggio 2012
32. DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
CHE COMPONGONO LA PRATICA
ALTRE DICHIARAZIONI-
In caso di società che redige il bilancio
secondo i principi contabili internazionali è
obbligatorio, ai fini dell’esonero dall’obbligo di presentazione in
formato XBRL, che gli amministratori inseriscano la dicitura in
modo chiaro e senza riserve nella nota integrativa la
dichiarazione, ai sensi del principio contabile IAS 1, “la piena
conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al
momento di formazione del bilancio d’esercizio”.
In caso di distribuzione di utili, in calce al
documento informatico che contiene il verbale assembleare di
approvazione del bilancio va apposta la seguente dicitura: “
Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di…in data…
al numero… /oppure in corso di registrazione” ( se il numero non
è ancora stato assegnato)
15 maggio 2012
33. DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
CHE COMPONGONO LA PRATICA
ALTRE DICHIARAZIONI-
in caso di presentazione del bilancio in
formato XBRL ed anche in PDF/A (DOPPIO
DEPOSITO ex art. 5 comma 5 del DPCM), poiché il
bilancio approvato è diverso da quello depositato in XBRL,
occorre inserire in calce alla nota integrativa la dicitura :” lo
stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in
modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in
quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la
particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c. “.
TALE DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE RESA SOLO DA UN
AMMINISTRATORE/LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’
15 maggio 2012
34. Controlli dell’ufficio
Registro delle Imprese
E’ previsto un controllo automatizzato di validità del file XBRL
Possibili errori rilevabili
- Errore nella validazione della firma digitale apposta al file XBRL
- Errore nell’allegato XBRL, ovvero il file non è in formato XBRL;
- Errore nel formato XBRL: il file allegato è in XBRL, ma non è conforme
alla tassonomia ufficiale di riferimento, ovvero la versione 04/01/2011;
- Incongruenza tra codice fiscale dichiarato nella modulistica e codice
fiscale riportato nel bilancio XBRL
- Il file XBRL non contiene alcun dato significativo per l’esercizio
- Errore di quadratura del prospetto contabile: totale attivo e totale passivo
dello SP non sono congruenti; alcune voci del patrimonio netto non sono
congruenti con le corrispondenti voci del CE;
- Impossibilità di identificare le colonne d’annualità d’esercizio precedente
15 maggio 2012
35. Controlli dell’ufficio
Registro delle Imprese
La mancata conformità dei documenti elettronici elaborabili alle
regole tecniche
Gli errori contenuti nella precedente scheda non comportano
l’irricevibilità della pratica, ma l’attivazione della procedura
prevista all’art. 7 del DPCM 10 dicembre 2010:
- Protocollazione;
- Sospensione e richiesta di correzione;
- In caso di inadempimento nei termini prefissati, rigetto dell’istanza
NB: In caso di reinvio di bilancio su richiesta di rettifica, occorre
presentare nuovamente tutta la documentazione a corredo
della pratica, con l’indicazione nel Modulo XX-Note che
trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di
protocollo assegnato al 1° deposito
15 maggio 2012
36. ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL
DEPOSITANTE
NON è ammesso l’ANNULLAMENTO di una pratica già
depositata ed evasa dall’ufficio
Si può richiedere un NUOVO DEPOSITO
Casi pratici:
E’ errata o incompleta la copia depositata al RI, ma è corretto
il bilancio approvato nuovo deposito, senza elenco soci,
completo degli allegati, unitamente a dichiarazione amministratori
nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenziano
le parti aggiunte, modificate o soppresse. Bolli €65, diritti €30
E’ errato il bilancio approvato nuovo deposito, con elenco
soci, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione
amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
si evidenzia che trattasi di nuova approvazione del bilancio a
rettifica della precedente (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli €65,
diritti €62,70 ovvero €92,70.
15 maggio 2012
37. ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL
DEPOSITANTE
c) E’ errato o incompleto l’elenco soci depositato nuovo
deposito elenco soci, senza bilancio, unitamente a dichiarazione
amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
si evidenzia che trattasi di rettifica di precedente elenco
depositato (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli €65, diritti €30
d) Viene rettificato il verbale di approvazione del bilancio
nuovo deposito dell’intera pratica di bilancio – compreso elenco
soci nel caso in cui si rettifichi la data di approvazione del
bilancio-, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione degli
amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
si evidenzia che trattasi di rettifica della precedente delibera
(riferimento n. prot. 1° pratica). Nel caso in cui la rettifica riguardi
la data di approvazione del bilancio occorre altresì allegare
documentazione probatoria ovvero rendere apposta dichiarazione
ai sensi del DPR n. 445/00 con assunzione di responsabilità
penale in caso di dichiarazione mendace o non veritiera (saranno
predisposte verifiche d’ufficio). Bolli €65, diritti € 30.
15 maggio 2012
38. PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
www.fc.camcom.it nella sezione dedicata ai manuali sono pubblicati:
- La guida nazionale alla presentazione dei bilanci al registro delle
imprese per l’anno 2012 (Unioncamere)
- La guida al deposito bilanci approvata dai Conservatori del registro
delle imprese della Regione Emilia Romagna in data maggio 2012
- Le presenti slides redatte dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena
contenenti le informazioni essenziali per il corretto deposito dei
bilanci e relativa documentazione per l’anno 2012
15 maggio 2012