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Bologna
                                                             28 maggio 2009



                                                             Prof. Stefano MAGLIA


            Gestione delle materie in ingresso e degli scarti di produzione


                                   stefano.maglia@tuttoambiente.it




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                 Primo problema…




                                                      Rifiuto
                                                         o
                                            non rifiuto


                                                         ?
2                                                                         Prof. Stefano Maglia




                                                                                                 1
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                   RIFIUTO                                               NON RIFIUTO




                                                 Recupero

                                                                   MPS     Sottoprod.      Bene


             Urbani                            Pericolosi



            Speciali                       Non pericolosi



         (assimilati)


3                                                                              Prof. Stefano Maglia




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                                      Art. 183, lett. a
                                           Rifiuto
        qualsiasi sostanza od oggetto che
        rientra nelle categorie riportate
        nell'Allegato A alla parte quarta del
        presente decreto e di cui il detentore
        si disfi o abbia deciso o abbia
        l'obbligo di disfarsi
                                                  Dir. Ce 98/08:
          “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
          si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”

4                                                                              Prof. Stefano Maglia




                                                                                                      2
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            Rifiuti, Mps o Sottoprodotti?


              MPS= bene rifiuto recupero                                              bene




    SOTTOPRODOTTO= bene                                   scarto (non disfarsi)                    bene




5                                                                                       Prof. Stefano Maglia




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                                               MPS
    Art. 181 bis. (Materie, sostanze e prodotti secondari).
           1. Non rientrano nella definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le
           sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel
           rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
    1.     a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
    2.     b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si
           possono produrre;
    3.     c) siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono,
           con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
    4.     d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre
           condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici
           richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla
           salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto
           secondario;
    5.     e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
    2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari
           devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del
           Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17,
           comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e
           con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
    3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di
           cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
           269.
    4. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 181-bis del decreto legislativo n. 152 del
           2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno
6          1999, prot. n° 3402/V/MIN.                                                   Prof. Stefano Maglia




                                                                                                               3
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                              Sottoprodotto
    Art. 183 lett. p
    sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende
           disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i
           seguenti criteri, requisiti e condizioni:
    1)     siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro
           produzione;
    2)     il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
           direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione
           preventivamente individuato e definito;
    3)     soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire
           che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali
           qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
           l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
    4)     non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
           preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di
           cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
    5)     abbiano un valore economico di mercato.


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                Dir. 98/2008/CE sui rifiuti…
    Art. 5: ”Non può essere considerato rifiuto ai sensi dell’art. 3
        punto 1, bensì sottoprodotto” una sostanza od oggetto
        “derivante da un processo di produzione il cui scopo
        primario non è la produzione di tale articolo”, soltanto se
        “sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    - è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente
        utilizzata/o;
    - la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente
        senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla
        normale pratica industriale;
    - la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di
        un processo di produzione e
    - l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto
        soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
        riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
        dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
        sull’ambiente o la salute umana.”.
8                                                                           Prof. Stefano Maglia




                                                                                                   4
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        Comunicazione 21.2.07 UE: all.II
                                               Utilizzo legale?        rifiuto
                                                                  no
                                                            sì
  Prodotto e non
                                                  Prodotto
 Residuo di produz.
                                    sì        deliberatamente
                                                            no

                                          Residuo di produzione



                                                Utilizzo certo?        rifiuto
                                                                  no
                                                 sì
                                          Utilizzo senza
                                     trasformazioni prelim?            rifiuto
                                                                  no
                                               sì
                                      sì
     SOTTOPRODOTTO                         Parte integrante
                                          processo produz.?            rifiuto
9                                                                 no   Prof. Stefano Maglia




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                                La giurisprudenza




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                                                                                              5
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          Cass. Pen. 6.12.2006, n. 40190
         Rientra nella categoria di rifiuti speciali non
         pericolosi il materiale residuato da attività di
         distilleria ( raspi e vinaccioli da destinarsi a
         produzione di biogas): non può farsi rientrare
         nella categoria di sottoprodotto ex art. 183 del
         D.L.vo n. 152/06, dal momento che non presenta
         le caratteristiche di mancanza di condizioni
         peggiorative per l’ambiente e la salute (nel caso
         di specie, presenza di immissioni) e assenza di
         processi di trasformazione preliminare (nel caso,
         digestione anaerobica).


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              Tar Emilia Romagna, 9 luglio 2008, n, 3296

         “Nella fattispecie in esame l’impianto di
         biogas non debba essere considerato un
         impianto di produzione di energia bensì un
         impianto di recupero di rifiuti, poiché
         ai fini dell’applicazione della disciplina in
         materia ambientale, non rileva soltanto il
         prodotto finale costituito dall’energia, ma
         il processo produttivo utilizzato e la
         matrice organica d’ingresso nell’impianto,
         oltre che il materiale di risulta, ossia il
         digestato”
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           T.A.R. Sicilia ,Sez. I, 24 maggio 2007, n. 1430

     “Il biogas residuale dal ciclo di depurazione dei
       reflui aziendali, utilizzato come combustibile
       gassoso costituisce un prodotto intermedio del
       complessivo ciclo di produzione aziendale
       strettamente funzionale al suo reimpiego per la
       produzione di energia termica, e finalizzato ad un
       tempo al risparmio energetico e al rispetto
       dell’ambiente, non qualificabile come rifiuto,
       poiché esso viene riutilizzato senza alcuna
       operazione di “disfarsi”, vale a dire senza
       trasformazioni assimilabili ad operazioni di
       smaltimento di rifiuti a trasformazioni
       tecnologiche”
13                                                             Prof. Stefano Maglia




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                                                  Esclusioni




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                                                                                      7
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                       Art. 185 D. Lvo. 152/06

       Possono essere sottoprodotti
        materiali fecali e vegetali
        provenienti da attività agricole
        utilizzati nelle attività agricole o in
        impianti aziendali o interaziendali
        per produrre energia o calore, o
        biogas…

15                                                                    Prof. Stefano Maglia




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                              DL 3 novembre 2008, n. 171
         Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
                        conv. nella L. 30 dicembre 2008, n. 205

       Art. 2-bis.
       (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla
        vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)
       1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro
       componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di
       vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente
       trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua
       o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo
       produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina
       di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte
       quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante
       da processi anaerobici di depurazione delle borlande della
       distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo
       produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X
       alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».


16                                                                    Prof. Stefano Maglia




                                                                                             8
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                                    News…Europa
        LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI
       GUUE L 312 del 22.11.08:
         Direttiva 2008/98/CE (entrata
         in vigore il 12 dicembre 2008)


                        http://www.studiomaglia.it/euro/dirifiuti.pdf




17                                                                      Prof. Stefano Maglia




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        Dir. 98/2008/CE, art. 2, c.1 lett. f
     Sono esclusi dall’ambito di applicazione
       della presente direttiva…
     f) materie fecali… paglia e altro materiale
       agricolo o forestale naturale non
       pericoloso utilizzati nell’attività agricola,
       nella selvicoltura o per la produzione di
       energia da tale biomassa mediante
       processi o metodi che non danneggiano
       l’ambiente né mettono in pericolo la
       salute umana.

18                                                                      Prof. Stefano Maglia




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                     Risoluzione Parlamento UE 12.3.08
                           (guue C66 del 20.3.09)

     “Agricoltura sostenibile e biogas: necessità
       di rivedere la legislazione comunitaria”
              “le preoccupazioni relative alla connessione tra produzione
                 di bioenergia…non riguardano la produzione di biogas
                  che utilizza effluenti di allevamento, fanghi, rifiuti…”


              “riconosce che il biogas rappresenta una risorsa energetica
                  essenziale che contribuisce allo sviluppo economico,
              agricolo e rurale sostenibile e alla protezione dell’ambiente”


                        “incoraggia l’UE e gli Stati membri a creare un
                                  AMBIENTE FAVOREVOLE”
19                                                                    Prof. Stefano Maglia




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  • 1. Bologna 28 maggio 2009 Prof. Stefano MAGLIA Gestione delle materie in ingresso e degli scarti di produzione stefano.maglia@tuttoambiente.it Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Primo problema… Rifiuto o non rifiuto ? 2 Prof. Stefano Maglia 1
  • 2. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati RIFIUTO NON RIFIUTO Recupero MPS Sottoprod. Bene Urbani Pericolosi Speciali Non pericolosi (assimilati) 3 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Art. 183, lett. a Rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi Dir. Ce 98/08: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” 4 Prof. Stefano Maglia 2
  • 3. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Rifiuti, Mps o Sottoprodotti? MPS= bene rifiuto recupero bene SOTTOPRODOTTO= bene scarto (non disfarsi) bene 5 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati MPS Art. 181 bis. (Materie, sostanze e prodotti secondari). 1. Non rientrano nella definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1. a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; 2. b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; 3. c) siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; 4. d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; 5. e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 4. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 6 1999, prot. n° 3402/V/MIN. Prof. Stefano Maglia 3
  • 4. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Sottoprodotto Art. 183 lett. p sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. 7 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Dir. 98/2008/CE sui rifiuti… Art. 5: ”Non può essere considerato rifiuto ai sensi dell’art. 3 punto 1, bensì sottoprodotto” una sostanza od oggetto “derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo”, soltanto se “sono soddisfatte le seguenti condizioni: - è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; - la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e - l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”. 8 Prof. Stefano Maglia 4
  • 5. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Comunicazione 21.2.07 UE: all.II Utilizzo legale? rifiuto no sì Prodotto e non Prodotto Residuo di produz. sì deliberatamente no Residuo di produzione Utilizzo certo? rifiuto no sì Utilizzo senza trasformazioni prelim? rifiuto no sì sì SOTTOPRODOTTO Parte integrante processo produz.? rifiuto 9 no Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati La giurisprudenza 10 Prof. Stefano Maglia 5
  • 6. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Cass. Pen. 6.12.2006, n. 40190 Rientra nella categoria di rifiuti speciali non pericolosi il materiale residuato da attività di distilleria ( raspi e vinaccioli da destinarsi a produzione di biogas): non può farsi rientrare nella categoria di sottoprodotto ex art. 183 del D.L.vo n. 152/06, dal momento che non presenta le caratteristiche di mancanza di condizioni peggiorative per l’ambiente e la salute (nel caso di specie, presenza di immissioni) e assenza di processi di trasformazione preliminare (nel caso, digestione anaerobica). 11 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Tar Emilia Romagna, 9 luglio 2008, n, 3296 “Nella fattispecie in esame l’impianto di biogas non debba essere considerato un impianto di produzione di energia bensì un impianto di recupero di rifiuti, poiché ai fini dell’applicazione della disciplina in materia ambientale, non rileva soltanto il prodotto finale costituito dall’energia, ma il processo produttivo utilizzato e la matrice organica d’ingresso nell’impianto, oltre che il materiale di risulta, ossia il digestato” 12 Prof. Stefano Maglia 6
  • 7. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati T.A.R. Sicilia ,Sez. I, 24 maggio 2007, n. 1430 “Il biogas residuale dal ciclo di depurazione dei reflui aziendali, utilizzato come combustibile gassoso costituisce un prodotto intermedio del complessivo ciclo di produzione aziendale strettamente funzionale al suo reimpiego per la produzione di energia termica, e finalizzato ad un tempo al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente, non qualificabile come rifiuto, poiché esso viene riutilizzato senza alcuna operazione di “disfarsi”, vale a dire senza trasformazioni assimilabili ad operazioni di smaltimento di rifiuti a trasformazioni tecnologiche” 13 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Esclusioni 14 Prof. Stefano Maglia 7
  • 8. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Art. 185 D. Lvo. 152/06 Possono essere sottoprodotti materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas… 15 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati DL 3 novembre 2008, n. 171 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare conv. nella L. 30 dicembre 2008, n. 205 Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione) 1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006». 16 Prof. Stefano Maglia 8
  • 9. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati News…Europa LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI GUUE L 312 del 22.11.08: Direttiva 2008/98/CE (entrata in vigore il 12 dicembre 2008) http://www.studiomaglia.it/euro/dirifiuti.pdf 17 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Dir. 98/2008/CE, art. 2, c.1 lett. f Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva… f) materie fecali… paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 18 Prof. Stefano Maglia 9
  • 10. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Risoluzione Parlamento UE 12.3.08 (guue C66 del 20.3.09) “Agricoltura sostenibile e biogas: necessità di rivedere la legislazione comunitaria” “le preoccupazioni relative alla connessione tra produzione di bioenergia…non riguardano la produzione di biogas che utilizza effluenti di allevamento, fanghi, rifiuti…” “riconosce che il biogas rappresenta una risorsa energetica essenziale che contribuisce allo sviluppo economico, agricolo e rurale sostenibile e alla protezione dell’ambiente” “incoraggia l’UE e gli Stati membri a creare un AMBIENTE FAVOREVOLE” 19 Prof. Stefano Maglia Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati www.studiomaglia.it 20 Prof. Stefano Maglia 10