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3 muraro sottoprodotto
- 1. Bologna
28 maggio 2009
Prof. Stefano MAGLIA
Gestione delle materie in ingresso e degli scarti di produzione
stefano.maglia@tuttoambiente.it
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Primo problema…
Rifiuto
o
non rifiuto
?
2 Prof. Stefano Maglia
1
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RIFIUTO NON RIFIUTO
Recupero
MPS Sottoprod. Bene
Urbani Pericolosi
Speciali Non pericolosi
(assimilati)
3 Prof. Stefano Maglia
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Art. 183, lett. a
Rifiuto
qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate
nell'Allegato A alla parte quarta del
presente decreto e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi
Dir. Ce 98/08:
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”
4 Prof. Stefano Maglia
2
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Rifiuti, Mps o Sottoprodotti?
MPS= bene rifiuto recupero bene
SOTTOPRODOTTO= bene scarto (non disfarsi) bene
5 Prof. Stefano Maglia
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MPS
Art. 181 bis. (Materie, sostanze e prodotti secondari).
1. Non rientrano nella definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le
sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel
rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1. a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
2. b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si
possono produrre;
3. c) siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono,
con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
4. d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre
condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici
richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla
salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto
secondario;
5. e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari
devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269.
4. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 181-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno
6 1999, prot. n° 3402/V/MIN. Prof. Stefano Maglia
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- 4. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
Sottoprodotto
Art. 183 lett. p
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende
disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i
seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro
produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione
preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire
che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di
cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato.
7 Prof. Stefano Maglia
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Dir. 98/2008/CE sui rifiuti…
Art. 5: ”Non può essere considerato rifiuto ai sensi dell’art. 3
punto 1, bensì sottoprodotto” una sostanza od oggetto
“derivante da un processo di produzione il cui scopo
primario non è la produzione di tale articolo”, soltanto se
“sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente
utilizzata/o;
- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
- la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di
un processo di produzione e
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto
soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.”.
8 Prof. Stefano Maglia
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- 5. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
Comunicazione 21.2.07 UE: all.II
Utilizzo legale? rifiuto
no
sì
Prodotto e non
Prodotto
Residuo di produz.
sì deliberatamente
no
Residuo di produzione
Utilizzo certo? rifiuto
no
sì
Utilizzo senza
trasformazioni prelim? rifiuto
no
sì
sì
SOTTOPRODOTTO Parte integrante
processo produz.? rifiuto
9 no Prof. Stefano Maglia
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La giurisprudenza
10 Prof. Stefano Maglia
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- 6. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
Cass. Pen. 6.12.2006, n. 40190
Rientra nella categoria di rifiuti speciali non
pericolosi il materiale residuato da attività di
distilleria ( raspi e vinaccioli da destinarsi a
produzione di biogas): non può farsi rientrare
nella categoria di sottoprodotto ex art. 183 del
D.L.vo n. 152/06, dal momento che non presenta
le caratteristiche di mancanza di condizioni
peggiorative per l’ambiente e la salute (nel caso
di specie, presenza di immissioni) e assenza di
processi di trasformazione preliminare (nel caso,
digestione anaerobica).
11 Prof. Stefano Maglia
Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
Tar Emilia Romagna, 9 luglio 2008, n, 3296
“Nella fattispecie in esame l’impianto di
biogas non debba essere considerato un
impianto di produzione di energia bensì un
impianto di recupero di rifiuti, poiché
ai fini dell’applicazione della disciplina in
materia ambientale, non rileva soltanto il
prodotto finale costituito dall’energia, ma
il processo produttivo utilizzato e la
matrice organica d’ingresso nell’impianto,
oltre che il materiale di risulta, ossia il
digestato”
12 Prof. Stefano Maglia
6
- 7. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
T.A.R. Sicilia ,Sez. I, 24 maggio 2007, n. 1430
“Il biogas residuale dal ciclo di depurazione dei
reflui aziendali, utilizzato come combustibile
gassoso costituisce un prodotto intermedio del
complessivo ciclo di produzione aziendale
strettamente funzionale al suo reimpiego per la
produzione di energia termica, e finalizzato ad un
tempo al risparmio energetico e al rispetto
dell’ambiente, non qualificabile come rifiuto,
poiché esso viene riutilizzato senza alcuna
operazione di “disfarsi”, vale a dire senza
trasformazioni assimilabili ad operazioni di
smaltimento di rifiuti a trasformazioni
tecnologiche”
13 Prof. Stefano Maglia
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Esclusioni
14 Prof. Stefano Maglia
7
- 8. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
Art. 185 D. Lvo. 152/06
Possono essere sottoprodotti
materiali fecali e vegetali
provenienti da attività agricole
utilizzati nelle attività agricole o in
impianti aziendali o interaziendali
per produrre energia o calore, o
biogas…
15 Prof. Stefano Maglia
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DL 3 novembre 2008, n. 171
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
conv. nella L. 30 dicembre 2008, n. 205
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla
vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)
1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro
componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di
vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente
trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua
o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo
produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina
di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante
da processi anaerobici di depurazione delle borlande della
distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo
produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X
alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
16 Prof. Stefano Maglia
8
- 9. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
News…Europa
LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI
GUUE L 312 del 22.11.08:
Direttiva 2008/98/CE (entrata
in vigore il 12 dicembre 2008)
http://www.studiomaglia.it/euro/dirifiuti.pdf
17 Prof. Stefano Maglia
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Dir. 98/2008/CE, art. 2, c.1 lett. f
Sono esclusi dall’ambito di applicazione
della presente direttiva…
f) materie fecali… paglia e altro materiale
agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati nell’attività agricola,
nella selvicoltura o per la produzione di
energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la
salute umana.
18 Prof. Stefano Maglia
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- 10. Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati
Risoluzione Parlamento UE 12.3.08
(guue C66 del 20.3.09)
“Agricoltura sostenibile e biogas: necessità
di rivedere la legislazione comunitaria”
“le preoccupazioni relative alla connessione tra produzione
di bioenergia…non riguardano la produzione di biogas
che utilizza effluenti di allevamento, fanghi, rifiuti…”
“riconosce che il biogas rappresenta una risorsa energetica
essenziale che contribuisce allo sviluppo economico,
agricolo e rurale sostenibile e alla protezione dell’ambiente”
“incoraggia l’UE e gli Stati membri a creare un
AMBIENTE FAVOREVOLE”
19 Prof. Stefano Maglia
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www.studiomaglia.it
20 Prof. Stefano Maglia
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