2. Autorizzazioni al recupero
I soggetti che intendono realizzare e
gestire nuovi impianti di recupero di
rifiuti devono richiedere ed ottenere
un'autorizzazione unificata.
3. Autorizzazioni al recupero
Debutta l’autorizzazione ordinaria unificata
per la realizzazione e la gestione degli
impianti di recupero, in luogo delle due
previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. n.
22/1997, mentre le comunicazioni d’inizio
attività necessarie per intraprendere
operazioni di recupero avvalendosi delle
“procedure semplificate” devono essere
indirizzate alle Sezioni regionali dell’Albo
gestori ambientali e non più alle Province.
4. Autorizzazioni al recupero
Le autorizzazioni ottenute con
procedura ordinaria o semplificata, così
come le iscrizioni all’Albo gestori
ambientali, le revoche e le sospensioni
vengono inserite in una banca dati
nazionale.
5. Autorizzazioni al recupero
i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono
presentare apposita domanda alla regione (o alla
provincia autonoma o delegata) competente per
territorio, allegando:
il progetto definitivo (non “il progetto esecutivo”, che
è ben altra cosa) dell’impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto
stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di
sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
6. Autorizzazioni al recupero
Ai sensi dell’art. 208, comma 3, del d.lgs. n.
152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento
da parte della regione (o provincia autonoma
o delegata) della domanda:
deve essere nominato il responsabile del
procedimento e deve essere convocata
l’apposita conferenza di servizi cui
partecipano:
– i responsabili degli uffici regionali
competenti,
– i rappresentanti delle Autorità d’ambito e
degli enti locali interessati,
7. Autorizzazioni al recupero
Deve essere convocata l’apposita conferenza di
servizi cui partecipano:
– i responsabili degli uffici regionali
competenti,
– i rappresentanti delle Autorità d’ambito e
degli enti locali interessati,
– il richiedente l’autorizzazione o un suo
rappresentante (su invito comunicato con
preavviso di almeno 20 giorni).
8. Autorizzazioni al recupero
La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione
deve essere inviata ai componenti della conferenza di servizi
almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
Entro i successivi 90 giorni la conferenza:
procede alla valutazione del progetto;
acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione
di compatibilità ambientale;
trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
9. Provvedimento conclusivo
Ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n.
152/2006, sulla base delle risultanze della
congerenza di servizi, entro 30 giorni dal
ricevimento delle conclusioni della stessa, la
regione:
approva il progetto e
autorizza la realizzazione e la gestione
dell’impianto.
10. Approvazione
L’approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali;
costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico;
comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.
11. Autorizzazioni al recupero
In tutta evidenza vi è una stretta correlazione tra:
la «la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del
progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene
pubblica» che deve essere allegata all’istanza di approvazione
del progetto definitivo (si ripete: non del progetto esecutivo);
la composizione della «conferenza» che provvede all’istruttoria;
il contenuto dell’attività istruttoria, in particolare per la parte in
cui la conferenza «acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali»;
gli effetti sostitutivi del provvedimento conclusivo;
12. Strumento urbanistico
comunale
il richiedente l’autorizzazione ha presentato
tutta la documentazione tecnica prevista per
legge come necessaria e sufficiente per
l’ottenimento (in via ordinaria) dei visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni che
vengono sostituiti (meglio sarebbe dire:
incorporati) nel provvedimento finale;
partecipano alla conferenza, e quindi sono
costruttori, i rappresentanti degli organi ed
enti ai quali, in via ordinaria, competerebbe il
rilascio di detti visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni.
13. Istruttoria
L’istruttoria della domanda si conclude entro
150 giorni dalla presentazione della domanda.
L’autorizzazione unica è concessa per un
periodo determinato (dieci anni) ed è
rinnovabile. A tal fine (al fine cioè di ottenere
un rinnovo tempestivo), almeno 180 giorni
prima dalla scadenza dell’autorizzazione, deve
essere presentata apposita domanda alla
regione
14. Autorizzazione ordinaria allo
smaltimento
I soggetti che intendono realizzare e gestire
nuovi impianti di smaltimento di rifiuti devono
richiedere ed ottenere un'autorizzazione
unificata.
Debutta l’autorizzazione ordinaria unificata
per la realizzazione e la gestione degli
impianti di smaltimento, in luogo delle due
previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. n.
22/1997.
15. Autorizz. allo smaltimento
Le autorizzazioni degli impianti di gestione,
ottenute le revoche e le sospensioni vengono
inserite in una banca dati nazionale.
Sono considerate operazioni di smaltimento:
la distruzione (incenerimento), il
confinamento (discarica) o la dispersione
nell’ambiente (lagunaggio, scarico
nell’ambiente idrico, immersione) dei rifiuti,
nonché le relative operazioni preliminari (di
trattamento, raggruppamento, deposito
preliminare).
16. Autorizz. allo smaltimento
Non costituisce operazione di
smaltimento il "deposito temporaneo
[dei rifiuti] ... nel luogo in cui sono
prodotti". Lo è, invece, lo "stoccaggio",
preliminare o provvisorio.
17. Autorizz. allo smaltimento
Per impianti d’incenerimento, si intendono
quegli impianti atti a smaltire, mediante
processi di combustione,i rifiuti che,
diversamente, andrebbero smaltiti in
discarica. In realtà i rifiuti sono di tipologie
(solidi, liquidi più o meno densi, sfiati) e
caratteristiche (pericolosi e non pericolosi)
molto diverse, per cui lo smaltimento
mediante termocombustione implica l’impiego
di impianti differenti.
18. Definizione di discarica
La discarica, è definita come: "area adibita a smaltimento dei
rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo,
compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti
adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o
nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e
comunque non diventa una discarica] da parte del produttore
degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a
deposito temporaneo [meglio sarebbe stato parlare di
"stoccaggio" per non dare adito a possibili confusioni con il
"deposito temporaneo" di cui all’art. 183, comma 1, lett. m), del
d.lgs. n. 152/2006) per più di un anno.
19. Definizione di discarica
Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i
rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il
successivo trasporto in un impianto di recupero,
trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in
attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un
periodo inferiore a un anno"
20. Discariche
Esistono tre tipi di discariche:
discariche per rifiuti inerti;
discariche per rifiuti non pericolosi;
discariche per rifiuti pericolosi;
21. Autorizz. allo smaltimento
Il d.lgs. n. 22/1997 prevedeva
separatamente per gli impianti di
smaltimento l’approvazione del progetto e
autorizzazione alla realizzazione (art.27) e
l’autorizzazione all’esercizio (art.28).
In luogo dei due separati procedimenti e
provvedimenti l’art. 208 del nuovo d.lgs
152/2006. ora prevede la “Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti”.
22. Autorizz. allo smaltimento
In sintesi:
1.I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi
impianti di smaltimento devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio …
8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al
comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con
il diniego motivato della stessa …
12. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per
un periodo di dieci anni ed è rinnovabile …”.
23. I contenuti dell’autorizzazione
I contenuti dell’autorizzazione, ovviamente da
determinarsi in concreto in relazione allo
specifico impianto ed operazione da
autorizzarsi, consistono, in particolare,
nell’individuazione:
dei tipi e dei quantitativi di rifiuti da smaltire;
dei requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilità del sito, alle
attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti ed alla conformità
dell’impianto al progetto approvato;
24. I contenuti dell’autorizzazione
delle precauzioni da prendere in materia di
sicurezza e igiene ambientale;
del luogo di smaltimento;
dei limiti di emissione in atmosfera;
delle prescrizioni per la messa in sicurezza,
chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
delle garanzie finanziarie;
dell’idoneità del soggetto richiedente.
25. Un esempio di richiesta di
autorizzazione
L’impianto di stoccaggio Rifiuti NP della
ditta ELITE Ambiente