2. Costituzione italiana
Art. 32: la Repubblica tutela la salute
come diritto fondamentale dell’individuo
Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme
Art. 38: i lavoratori hanno diritto che
siano assicurati mezzi adeguati in caso
di infortunio
3. Codice civile
Art. 2087: l’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa, le
misure che sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
4. Codice penale
Art. 437: Rimozione di cautele contro
infortuni sul lavoro
Art. 451: omissione colposa di cautele
Art. 590: lesioni personali colpose
5. Statuto dei lavoratori
Art. 9: i lavoratori hanno diritto a
controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni
6. Norme in materia di
prevenzione infortuni
DPR 547: norme per la prevenzione
degli infortuni
DPR 303: norme generali per l’igiene sul
lavoro
DL 277: norme per il miglioramento
della protezione dai rischi
7. DL 626/94
Recepisce alcune direttive comunitarie
Luoghi di lavoro
Attrezzature di lavoro
Dispositivi di protezione individuali
Agenti cancerogeni
videoterminali
8. DL 626/94: ruolo del
lavoratore
Il D.Lgs. 626/94 attribuisce ai lavoratori un ruolo di notevole
importanza nella organizzazione e realizzazione della sicurezza
Sufficiente preparazione di base su problemi legati
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
aiutano il lavoratore a raggiungere velocemente
quel ruolo attivo e diretto che il decreto vuole realizzare
9. 626/94: figure di riferimento
Datore di lavoro
Lavoratore subordinato
Servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
Medico competente
10. Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
Datore di lavoro
Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione
Rappresentante dei lavoratori
Medico competente
Addetti alle emergenze
11. Figure di riferimento
Dirigente: assomma in se poteri,
funzioni e responsabilità. E’ il sostituto
del datore di lavoro
Preposto: ha funzioni di controllo e
sorveglianza con ridotti poteri
organizzativi e disciplinari
12. Modello gerarchico rigido
Modello gerarchico rigido
Datore Lavoro
Staff
Preposti
COMANDO PER LA GESTIONE
CONTROLLO DELLA SICUREZZA
NON FUNZIONA
Lavoratori
13. Prevenzione partecipata
Modello di prevenzione partecipata
Datore Lavoro
Staff
S.P.P
.
RLS
Preposti RSU
Lavoratori
14. Misure generali di tutela
Art. 3
Valutazione dei rischi
Eliminazione dei rischi (progresso tecnico)
Riduzione dei rischi alla fonte
Programma della prevenzione
Sostituzione di ciò che è pericoloso
15. Misure generali di tutela
Art. 3
Priorità alla protezione collettiva
Limitazione del n° di lavoratori esposti
Utilizzo minimo di agenti chimici, biologici,
ecc.
Controllo sanitario dei lavoratori
Allontanamento dei lavoratori per rischi
connessi allo stato di salute
16. Misure generali di tutela
Misure igieniche
Misure di emergenza
Uso di segnali di avvertimento
Manutenzione
Informazione e formazione
Istruzioni adeguate ai lavoratori
17. Obblighi del datore
Il datore è tenuto all’osservanza delle
misure generali di tutela
Il datore deve elaborare un documento
di valutazione dei rischi
18. Obblighi del datore
Valutazione rischi
Organizzazione
Nomina responsabile e lavoratori
Spp - Medico competente
compie la valutazione sotto adotta disposizioni, documenta
la sua responsabilità e coordina
• Datore
Realizzazione di Informazione
Deve operare per rendere effettiva la lavoro e formazione
Informa e forma i lavoratori
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
intervenendo sugli impianti per eliminare o
ridurre i rischi, fornendo mezzi di protezione
Consultazione: deve consultare il Rls per coinvolgere i lavoratori sui temi della sicurezza
19. Riunioni periodiche
“convocate con almeno cinque giorni lavorativi
di preavviso e su un ordine del giorno scritto”
“dalla riunione viene redatto verbale”
Accordo Interconfederale 22/6/1995
La convocazione può essere richiesta anche dal rls,
quando ve ne siano i motivi
Almeno un incontro l’anno
Valenza istituzionale quindi la presenza delle figure obbligatorie deve essere completa
20. Valutazione dei rischi
Relazione sulla valutazione dei rischi e
criteri utilizzati
Misure e attrezzature per la prevenzione
Programma di attuazione delle misure
21. Valutazione del rischio
La valutazione del rischio (D. Lgs 626/94) va intesa come
l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative,
che devono essere attuate per giungere ad una stima del
rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza
e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle
lavorazioni.
La valutazione del rischio è pertanto un’operazione
complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente
o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni,
successive e conseguenti tra loro.
22. Valutazione del rischio
l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti
nel ciclo lavorativo;
l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi
di esposizione in relazione allo svolgimento delle
lavorazioni;
la stima dell’entità dei rischi di esposizione
connessi con le situazioni di interesse
prevenzionistico individuate.
23. Valutazione del rischio
Tale processo di valutazione può portare, per
ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai
seguenti risultati:
- assenza di rischio di esposizione;
- presenza di esposizione controllata entro i limiti
di accettabilità previsti dalla normativa;
- presenza di un rischio di esposizione.
24. Valutazione del rischio
Nel primo caso (assenza di rischio di esposizione) non
sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle
lavorazioni.
Nel secondo caso (presenza di esposizione controllata
entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa) la
situazione deve essere mantenuta sotto controllo
periodico.
Nel terzo caso (presenza di un rischio di esposizione) si
dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e
protezione secondo la scala di priorità prevista dall’art. 4
del D. Lgs 626/94.
25. Valutazione del rischio
I rischi lavorativi presenti negli ambienti
di lavoro, in conseguenza dello
svolgimento delle attività lavorative,
possono essere divisi in tre grandi
categorie:
Rischi di natura infortunistica
Rischi di natura igienico-ambientale
Rischi di tipo trasversale
26. Insalubrità
LAVORO
Incidenti Organizzazione lavoro
Fatica fisica Stress psicologico
Posizioni
Intensità
Durata
27. Insalubrità
AMBIENTE
Incidenti
Fatt. biologici
Fatt. chimici Allergeni
Fatt. fisici-meccanici
Gas, vapori Microrganismi
Microclima
Illuminazione Fumi
Rumore Polveri
Vibrazioni Sostanze tossiche
Radiazioni ionizzanti con attività acuta
e non o cronica
28. Rischi di natura infortunistica
I rischi infortunistici sono dovuti a:
Strutture
Macchine
Impianti elettrici
Sostanze pericolose
Incendio-Esplosioni
29. Rischi infortunistici: Carenze
strutturali dell’ambiente di
lavoro
altezza dell’ambiente
superficie dell’ambiente
volume dell’ambiente
illuminazione (normale o in emergenza)
pavimenti (lisci o sconnessi)
pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
solai (tenuta)
soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
porte (in numero sufficiente in funzione del personale
locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria)
31. Rischi infortunistici: Carenze
degli impianti
protezione degli organi di avviamento
protezione degli organi di trasmissione
protezione degli organi di lavoro
protezione degli organi di comando
Macchine con marchio CE (Rif. Direttiva Macchine
89/392 CEE)
Macchine prive di marchio CE (Rif. Al DPR 547/55)
protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento
protezione nell’uso di ascensori e montacarichi
protezione nell’uso di apparecchi a pressione
(bombole, circuiti)
protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e
simili
32. Rischi infortunistici: Carenze di
sicurezza elettrica
Idoneità del progetto
Idoneità d’uso
Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere
a rischio di incendio e/o esplosione
Impianti speciali a caratteristiche di
ridondanza
33. Rischi infortunistici: Rischi da
incendio e esplosione
Presenza di materiali infiammabili d’uso
Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche
strutturali e di aerazione)
Presenza di depositi di materiali
infiammabili(caratteristiche strutturali di ventilazione
d i ricambi di aria)
Carenza di sistemi anti-incendio
Carenza di segnaletica di sicurezza
34. Rischi di natura igienico-
ambientale
Dovuti a:
Agenti chimici
Agenti fisici
Agenti biologici
35. Rischi igienici-ambientali:
Agenti chimici
Rischi di esposizione connessi
con l’impiego di sostanze
chimiche, tossiche o nocive in
relazione a:
Ingestione
contagio cutaneo
inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas,
vapori
36. Rischi igienici ambientali:
Agenti fisici
Rischi da esposizione e grandezze fisiche che
interagiscono in vari modi con l’organismo:
Rumore
Vibrazioni
radiazioni non ionizzanti (sorgenti di microonde,
radiazioni UV, luce laser)
microclima (temperatura, umidità, condizionamento,
ventilazione, calore)
illuminazione
37. Rischi igienici-ambientali:
Agenti biologici
Rischi connessi con l’esposizione (ingestione,
contatto cutaneo, inalazione) a organismi e
microrganismi patogeni e/o non, colture cellulari,
endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito
di emissione e/o trattamento e manipolazione:
Emissione involontaria (emissione di polveri
organiche, impianti di condizionamento
Emissione incontrollata (impianti di depurazione)
Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di
impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo
38. Rischi trasversali
I rischi trasversali sono individuabili nel rapporto
tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro. Tale
rapporto è inserito in un quadro di compatibilità e
interazioni di tipo oltre che ergonomico anche
psicologico ed organizzativo.
Comprendono:
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili
39. Rischi trasversali:
Organizzazione del lavoro
Processi di lavoro usuranti (lavori in continuo,
sistemi di turni, lavoro notturno)
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e
la salute: programmi di controllo e monitoraggio
Manutenzione degli impianti, comprese le
attrezzature di sicurezza
Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a
situazioni di emergenza
Movimentazione manuale dei carichi
Lavoro ai video terminali.
40. Rischi trasversali: Fattori
psicologici
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività
del lavoro
Carenze di contributo al processo
decisionale e situazioni di conflittualità
Complessità delle mansioni e carenza di
controllo
Reattività anomala a condizioni di
emergenza
41. Rischi trasversali: Condizioni
di lavoro difficili
Lavoro con animali
Condizioni climatiche esasperate
Ergonomia delle attrezzature di protezione
personale e del posto di lavoro.
42. Obblighi dei lavoratori
Il lavoratore è responsabile della propria
sicurezza e salute e deve:
Osservare le disposizioni e istruzioni
impartite
Utilizzare correttamente i macchinari, gli
utensili, le sostanze, ecc.
43. Obblighi dei lavoratori
Utilizzare correttamente i DPI
Segnalare al datore e ai preposti
Non rimuovere o modificare le
protezioni
Sottoporsi ai controlli sanitari
Contribuire all’adempimento degli
obblighi
44. Rappresentante dei lavoratori
È eletto in tutte le aziende (direttamente o
tramite le rappresentanze sindacali)
Accede ai luoghi di lavoro
È consultato preventivamente per:
Valutazione dei rischi
Prevenzione
Formazione
Designazione degli addetti
45. Rappresentante dei lavoratori
Riceve informazioni sulla valutazione dei
rischi
Riceve formazione adeguata
Partecipa alla riunione periodica del
servizio di sicurezza
46. Rischio
È il prodotto di una PROBABILITà CHE
SI VERIFICHI IL DANNO per una
ENTITà DEL DANNO
49. Documento di valutazione dei
rischi
Individuazione dei DPI;
Definizione del programma di formazione;
Definizione del programma di sorveglianza
sanitaria
50. Documento di valutazione dei
rischi
Elemento Descrizione
Mansione Individua un insieme di compiti (attività) da svolgere per il
raggiungimento di un obiettivo operativo completo in sè (es.: esecuzione
di un test).
Attività E' una parte della mansione, intendendo con ciò ogni singolo compito.
Attività E' una parte della attività, intendendo con ciò ogni singola operazione
unitaria che compie l’operatore.
E' compito dell'analista scegliere il grado di
disaggregazione necessario (eventualmente
limitandosi al livello dell'attività) per
l'individuazione dei pericoli e dei danni
connessi ad una data mansione.
51. Analisi del rischio
La mappatura dei rischi a livello globale avviene attraverso la matrice di rischio,
che permette di combinare le probabilità (che si verifichi l’evento considerato) e la
gravità (delle prevedibili conseguenze) in modo indicizzato (indice di criticità).
Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità – 1
Matrice di rischio
52. Analisi del rischio
L'analisi dei rischi permette di associare ad ogni danno, corrispondente ad un
pericolo, una valutazione circa la gravità del danno stesso e la probabilità che si
verifichi, è possibile procedere alla classificazione dei rischi in termini relativi,
distinguendo in rischi elevati, accettabili o trascurabili (o comunque in fasce di
livello di rischio) facilitando quindi il processo decisionale.
57. Definizione di prodotto sicuro.
E’ definito “SICURO” il prodotto che, in
condizioni di uso normale o ragionevolmente
prevedibile, compresa la durata, non presenta
alcun rischio oppure presenta unicamente
rischi minimi compatibili con l’impiego del
prodotto o considerati accettabili
nell’osservanza di un livello elevato di tutela
della salute e della sicurezza delle persone.
58. Sorveglianza sanitaria
Certifica l’idoneità sanitaria a svolgere il
lavoro
Viene ripetuta con una periodicità
stabilita dalla legge
Al lavoratore deve essere rilasciata
copia degli accertamenti
59. SORVEGLIANZA SANITARIA
- E’ effettuata dal MEDICO COMPETENTE (art. 16 e
17 D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), a cura e spese del Datore
di Lavoro;
- Si articola in:
- a) Visita medica preventiva;
- b) Visite mediche periodiche.
- Le suddette visite sono integrate da esami ed
accertamenti (previsti per legge o stabiliti dal Medico
Competente) e sono sempre concluse da un
Giudizio di Idoneità alla mansione specifica.
60. Medico competente
E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo
equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che:
- deve conoscere l’ambiente di lavoro;
- deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei
lavoratori a rischio;
- deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con
salvaguardia del segreto professionale;
- deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla
valutazione dei rischi, all’individuazione delle
misure di prevenzione, all’informazione e alla
formazione dei lavoratori, all’organizzazione del
pronto soccorso.
61. Medico competente
E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo
equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che:
- deve conoscere l’ambiente di lavoro;
- deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei
lavoratori a rischio;
- deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con
salvaguardia del segreto professionale;
- deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla
valutazione dei rischi, all’individuazione delle
misure di prevenzione, all’informazione e alla
formazione dei lavoratori, all’organizzazione del
pronto soccorso.
62. GIUDIZIO DI IDONEITA’
- deve informare il lavoratore sugli accertamenti a
cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul
giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve
fornire copia degli accertamenti effettuati;
- deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI
IDONEITA’.
63. ASL
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro della ASL può inoltre con proprio
provvedimento (disposizione) imporre la
sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che
siano soggette all’assicurazione contro le
malattie professionali, quando tali lavorazioni
siano ritenute pericolose per la salute ovvero vi
sia presenza di agenti chimici pericolosi oppure
sia utile in relazione alle situazioni di lavoro, ai
CC.NN.LL vigenti nell’unità produttiva e sentiti i
Rappresentanti dei Lavoratori e dell’Azienda.
69. Definizioni relative al VDT
Videoterminale: schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di
visualizzazione utilizzato
70. Definizioni relative al VDT
Posto di lavoro: l’insieme che
comprende le attrezzature munite di
VDT che comprende tastiera, accessori
opzionali, telefono modem, stampante,
sedia, piano di lavoro, nonché
l’ambiente immediatamente circostante
72. Analisi rischi per VDT
Il datore analizza i rischi relativi a:
Rischi per la vista e gli occhi
Postura e affaticamento fisico e mentale
Condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale
73. Misure di prevenzione
Adeguata ventilazione
Adeguata illuminazione
Sorveglianza sanitaria
Formazione einformazione
Organizzazione del lavoro
interruzioni
74. Interruzioni
Il lavoratore ha diritto a pause di15’
ogni 120’ comprese nell’orario di lavoro
e non cumulabili
Le pause vanno intese come attività
differenti
75. Tipi di lavoro VDT: immissione
dati
Mani sulla tastiera
Sguardo sul testo da digitare
Posizione forzata
Sforzo sulla muscolatura di tendini e
braccia
76. Tipi di lavoro VDT: dialogo
Sguardo rivolto allo schermo
Minore fatica visiva
Maggiore concentrazione e stress
Minore tendenza a assumere una
posizione forzata
77. Disturbi dei lavoratori VDT
Mal di schiena, dolori alla nuca, bruciore
agli occhi, lacrimazione
Dolori alle spalle, alla schiena, alle
braccia e alle mani
78. Disturbi dei lavoratori VDT
Disturbi agli occhi:
Maggior sforzo di adattamento
Abbagliamento
Sfarfallamento dei caratteri
Caratteri non nitidi
79. Prescrizioni minime
Caratteri
Caratteri definiti
Caratteri di grandezza sufficiente
Spazio adeguato tra linee di testo
81. Prescrizioni minime
Schermo
Orientabile
Inclinabile
Antiriflessi e riverberi
Schermo antiradiazione
82. Prescrizioni minime
Tastiera
Inclinabile
Separata dallo schermo
Superficie opaca antiriflesso
Simboli sui tasti con contrasto
83. Prescrizioni minime
Piano di lavoro
Superficie poco riflettente
Di dimensioni sufficienti
Con disposizione flessibile di schermo e
tastiera
Supporto per documenti stabile e regolabile
84. Prescrizioni minime
Sedile di lavoro
Stabile
Permette libertà di movimento
Permette una posizione comoda
Schienale regolabile
85. Prescrizioni minime
Posto di lavoro
Di dimensioni adeguate
Consente agevoli cambiamenti di posizione
86. Prescrizioni minime
Illuminazione
Illuminazione sufficiente
Contrasto appropriato con lo schermo
Finestre evitano riflessi con lo schermo
Dotate di dispositivi di copertura adeguati
87. Prescrizioni minime
Il rumore non deve perturbare
l’ambiente
Il calore prodotto non deve essere
eccessivo
88. Consigli
Controlli periodici
Riposare la vista (guardare fuori dalla
finestra)
Evitare di fumare al VDT
Attenzione agli effetti di ansiolitici,
tranquillanti, sonniferi, ecc.
89. Consigli
Schiena eretta
Distanza dallo schermo tra i 50 e i 90
cm
Monitor leggermente più basso
dell’altezza dello sguardo
90. Movimentazione carichi
Negli Stati Uniti il low-back pain determina una media di
28,6 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori; le
patologie del rachide sono la principale causa di
limitazione lavorativa nelle persone con meno di 45 anni e
gli indennizzi per patologie professionali della colonna
assorbono il 33% dei costi totali di indennizzo.
In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute
indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione, le
affezioni croniche di gran lunga più diffuse.
92. Movimentazione carichi
1. Individuazione dei compiti che comportano una movimentazione
manuale potenzialmente a rischio
2. Meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi
per eliminare il rischio
3. Ausiliazione degli stessi processi, laddove ciò non sia possibile, e/o
l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo
contenimento del rischio
4. Uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta
prima di valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le
eventuali misure per il suo contenimento
5. Sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici)
dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale
6. Informazione e la formazione degli stessi lavoratori
99. MMC
Analisi delle attività che comportano la movimentazione manuale dei
carichi con rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari
Applicazione di tecniche di valutazione del rischio connesso
alla movimentazione dei carichi, mediante modalità derivabili
dalla letteratura e da linee guida internazionali, che tengono
conto dei riferimenti indicati nel D.Lgs 626/94 Titolo V.
Esempio Metodo di NIOSH:
applicabile ad azioni di sollevamento, con la possibilità di
individuare il cosiddetto “limite di peso raccomandato”
attraverso un’equazione che a partire da un massimo peso
ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale
esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con
appositi fattori di demoltiplicazione. E’ quindi possibile
ricavare l’indice sintetico di rischio sulla base del quale
definire le misure di adeguamento.
101. Lavori elettrici in sicurezza
Elmetto con visiera
Attrezzo isolato Parti attive
Guanti isolanti
Non si può operare se non è
Vestiario idoneo che non lasci scoperto assicurata
parti del tronco o degli arti UNA DOPPIA PROTEZIONE
ISOLANTE
I guanti isolanti, prima del loro impiego, devono essere
verificati a vista e gonfiati per accertarsi che non vi siano
lacerature
102. Rumore
Il Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole.
Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla
durata dell’esposizione.
A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi
prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia
neurosensoriale bilaterale.
Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente, sul
cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la
reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali
organi è controversa.
In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il
movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori; gruppi
elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole flessibili ecc.
109. Segnali di pericolo
di spegnere con acqua
Vietato fumare o usare fiamme libere Divieto
Divieto di accesso alle persone non autorizzate
Vietato fumare
110. Segnali di avvertimento
Materiale infiammabile o alta temperatura Pericolo generico
Sostanze corrosive Sostanze velenose
111. Segnali di prescrizione
Protezione obbligatoria degli occhi Guanti di protezione obbligatoria
Protezione obbligatoria dell’udito Protezione obbligatoria delle vie respiratorie
112. Tutela delle lavoratrici madri
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 151/2001 il datore di lavoro è
tenuto ad attuare una valutazione dei rischi per la sicurezza
e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento sul posto di lavoro con riferimento ai rischi
particolari legati alla presenza di agenti e condizioni di
lavoro.
113. Pari opportunità: Legge n.1204 del 30 dicembre 1971
Finalità
Introdurre elementi di tutela
a favore delle lavoratrici madri
Lavoratrici interessate
Divieto di licenziamento
Esonero da determinati lavori
Astensione obbligatoria
Astensione facoltativa
Sostituzione lavoratrici assenti
Riposi giornalieri
114. Finalità Pari opportunità:Legge n.903 del 9 dicembre 1977
Introdurre elementi di parità di
trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro
Recepimento:
artt.3 e 37 Costituzione italiana
art.119 Trattato di Roma
Direttive comunitarie anni ’70 – ‘80
115. Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977
Parità di retribuzione per prestazioni uguali o di
pari valore
Parità nell’accesso al lavoro, all’orientamento, alla
formazione, all’aggiornamento professionale
Parità nell’attribuzione delle qualifiche, delle
mansioni e nell’avanzamento di carriera
Diritto di rappresentare l’impresa
116. Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977
… inoltre
Divieto di lavoro notturno
Astensione obbligatoria delle lavoratrici per
adozione/affidamento preadottivo
Astensione, in alternativa e date certe condizioni,
per il padre lavoratore, anche se
adottivo/affidatario
118. COSA E’ IL RISCHIO
CHIMICO chimico si intende qualsiasi cosa
Nella definizione di agente
-I
sia esso sostanza o preparato di natura chimica che
rappresenta un pericolo per il lavoratore; pertanto
rientrano all'interno del campo di applicazione di questo
decreto anche quelle sostanze già prese in considerazione
dalla Legge italiana come il piombo e le sostanze
cancerogene in generale, (tuttavia il presente decreto
non sostituisce le disposizioni specifiche in materia di
agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma le
integra), sia quelle sostanze che pur non essendo
pericolose per loro stessa definizione possono comunque
rappresentare un pericolo in determinate condizioni,
come ad esempio l'acqua bollente o l'azoto liquido;
119. COSA E’ IL RISCHIO
CHIMICO - II
La produzione, la manipolazione e
lo stoccaggio di sostanze chimiche
comporta una serie di rischi
potenziali da esposizione che
possiamo definire Rischio chimico.
Possiamo distinguerli in due
grandi campi, che spesso sono
contemporaneamente presenti nei
luoghi di lavoro:
120. COSA E’ IL RISCHIO
CHIMICO - III
rischi per la sicurezza e rischi acuti:
esplosione, incendio, ustioni chimiche,
lesioni oculari da contatto, avvelenamento,
asfissia;
rischi per la salute dovuti
all'esposizione cronica a sostanze tossiche
o nocive: malattie professionali quali per
esempio silicosi, bronchite cronica, tumori.
138. RISCHIO VIBRAZIONI
Le vibrazioni sono causate sia da strumenti vibranti manuali
che da macchine operatrici. Le prime, a frequenza
elevata, interessano il segmento mano-braccio-spalla; le
seconde, a frequenza bassa, interessano il corpo intero.
La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal
microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci
sono concause o fattori scatenanti quali: il freddo,
postura e contratture muscolari, peso e forma dello
strumento. Le manifestazioni principali sono
rappresentate da: fenomeno di Raynaud secondario,
artropatie, malattia di Dupuytren.
139. RISCHIO VIBRAZIONI
I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo,
per la guida di macchine operatrici, sono rappresentati
essenzialmente dall’ artrosi precoce della colonna
vertebrale dorso-lombare. Le possibili misure di
prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti
e con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili
ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione
avvicendando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti.
141. Rischio polveri
Nelle aziende sono spesso presenti polveri miste di varia
composizione che comprendono polveri di silicati
contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo
e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o
nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono
per azioni meccaniche quali lavori di demolizione,
manipolazione di materiali polverulenti o friabili.
142. Rischio polveri
Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in
genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica.
Polveri e fumi determinano patologie acute e croniche di tipo
irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni.
Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione
alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti
chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa
di quadri di fibrosi polmonare (forme iniziali di silicosi).
Le misure di prevenzione consistono nell’utilizzo di sistemi
di aspirazione (saldatura), di utensili a bassa velocità,
nella bagnatura dei materiali, e nell’adozione di dispositivi
di protezione individuale.
143. La programmazione della Gestione della
Sicurezza
nel Sistema di Gestione Aziendale
(OHSAS 18001)
144. Perché sul lavoro,
anche dopo l’entrata in
vigore della 626/94, si
continua a morire
tutti i giorni?
145. Rispondere a questa domanda non è
facile ma è comunque un dovere:
Morale Giuridico
146. Art. 41 Costituzione
L’iniziativa privata economica è
libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla:
sicurezza,
alla libertà,
alla dignità umana… .-
147. Art. 2087 c.c.
L’imprenditore è
tenuto ad adottare
nell’esercizio
dell’impresa le misure
Miglioramento
che, secondo le
particolarità del Continuo !
lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono
necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la
personalità morale
dei lavoratori.
148. Normativa degli anni 50
DPR 547/55: DPR 303/56:
I datori di lavoro, i dirigenti ed i I datori di lavoro, i dirigenti e i
preposti che eserciscono, dirigono o preposti che esercitano, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate sovraintendono all'attività indicate
all’art. 1, devono, nell’ambito delle all’art. 1, devono, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze: rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza a) attuare le misure di igiene previste
previste dal presente decreto; nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi b) rendere edotti i lavoratori dei rischi
specifici cui sono esposti e portare a specifici cui sono esposti e portare a
loro conoscenza le norme essenziali di loro conoscenza i modi di prevenire i
prevenzione mediante affissione, negli danni demeritanti dai rischi predetti;
ambienti di lavoro, di estratti delle c) fornire ai lavoratori i necessari
presenti norme o nei casi in cui non sia mezzi di protezione;
possibile l’affissione, con altri mezzi;
d) disporre ed esigere che i singoli
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene
lavoratori osservino le norme di ed usino i mezzi di protezione messi a
sicurezza ed usino i mezzi di loro disposizione.
protezione messi a loro disposizione.
149. Art. 4 del D. Lgs. 626/94
il datore di lavoro:
comma 2 lett. c) :...programma le misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
comma 5 lett. b) . .. aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
150. HOSAS 18001
Continuità del
Miglioramento
Politica di SSL
Riesame della
Direzione
Pianificazione
Controllo ed azioni Implementazione
correttive
ed attività
154. Valutazione dei rischi
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 4 comma 1: il datore di
4.3.1: l’organizzazione dovrà
stabilire e mantenere delle
lavoro, in relazione alla natura procedure per
dell’attività, valuta, nella l’identificazione dei rischi
scelta delle attrezzature di la valutazione dei rischi e
l’implementazione delle
lavoro e delle sostanze o dei
necessarie misure di controllo.
preparati chimici impiegati, Queste dovranno includere:
nonché nella sistemazione dei le attività di routine e le
luoghi di lavoro, i rischi per la attività straordinarie;
le attività di tutto il personale
sicurezza e per la salute dei
che ha accesso al luogo di
lavoratori, ivi compresi quelli lavoro (inclusi fornitori e
riguardanti gruppi di visitatori);
le strutture del luogo di
lavoratori esposti a rischi
lavoro, siano esse fornite
particolari. dall’organizzazione o da altri.
-->
155. Valutazione dei rischi
4.3.2.: l’organizzazione
dovrà stabilire e
mantenere delle
procedure per
identificare e
conformarsi ai requisiti
legislativi e agli altri
requisiti di SSL che sono
applicabili.
156. Struttura e Responsabilità
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 4 comma 4 lett. a): il datore di 4.4.1: I ruoli, le responsabilità
lavoro designa il responsabile del e le autorità del personale che
Servizio di Prevenzione e
Protezione….;
gestisce,
art. 4 comma 4 lett. b):designa gli
esegue e
addetti al Servizio di Prevenzione verifica
e Protezione….; attività che influenzano i rischi
art. 8 comma 2: il datore di lavoro di SSL delle attività, delle
designa….. tra cui il Responsabile strutture e dei processi
del Servizio in possesso di dell’organizzazione devono
attitudini e capacità adeguate… . essere definite, documentate
Art. 9 comma 4: il Servizio di e comunicate al fine di
Prevenzione e Protezione è facilitare la gestione della
utilizzato dal datore di lavoro. SSL. -->
157. Struttura e Responsabilità
La responsabilità ultima per la
salute e sicurezza sul lavoro resta
dell’Alta Direzione.
L’organizzazione dovrà designare
un membro dell’Alta Direzione (ad
esempio in una grande
organizzazione, un componente
del Consiglio di
Amministrazione o del Comitato
Esecutivo) con la specifica
responsabilità di assicurare che
il sistema di gestione della SSL
sia propriamente implementato
in modo conforme ai requisiti in
tutte le sedi e in tutte le sfere di
attività dell’organizzazione.
158. Struttura e Responsabilità
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 5 comma 1: ciascun lavoratore 4.4.1: tutti quelli che hanno
deve prendersi cura della propria responsabilità di gestione
sicurezza e della propria salute e dovranno dimostrare il loro
di quella delle altre persone impegno per la continuità del
presenti sul luogo di lavoro, su cui miglioramento della prestazione di
possono ricadere gli effetti delle SSL.
sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.
159. Informazione Formazione
Addestramento
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 21 comma 1: il datore di lavoro 4.4.2: Il personale dovrà essere
provvede affinché ciascun competente per svolgere i compiti
lavoratore riceva un’adeguata che possono avere un impatto sulla
informazione su i rischi…, sulle
misure di protezione adottate…, SSL nel luogo di lavoro. La
sulle procedure di pronto competenza dovrà essere definita
soccorso, lotta antincendio ed in termini di adeguata
evacuazione dei lavoratori.. . istruzione,
Art. 22 comma 1: il datore di formazione e/o
lavoro… assicura che ciascun esperienza.
lavoratore… riceva una formazione
sufficiente e adeguata in materia
di sicurezza e di salute con
particolare riferimento al proprio
posto di lavoro e alle proprie
mansioni.
160. Informazione Formazione
Addestramento
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art.38 comma 1 lett.b): i lavoratori 4.4.2: l’organizzazione dovrà definire e
incaricati dell’uso delle mantenere delle procedure per assicurare che
attrezzature che richiedono il personale che lavora ad ogni funzione e
conoscenze e responsabilità livello sia consapevole
particolari, ricevono un dell’importanza della conformità alla
politica, alle procedure di SSL e ai
addestramento adeguato e requisiti del sistema di gestione della
specifico che li metta in grado di SSL;
usare tali attrezzature in modo delle conseguenze effettive o
idoneo e sicuro anche in relazione ai potenziali per la SSL delle loro attività
rischi causati ad altre persone. e dei benefici per la SSL del
miglioramento delle prestazioni
art 43, comma 5: in ogni caso personali;
l’addestramento è indispensabile dei propri ruoli e responsabilità nel
a) per ogni DPI che ai sensi dl D. perseguire la conformità alla politica,
Lgs. 475/92, appartenga alla terza alle procedure di SSL e ai requisiti del
sistema di gestione della SSL, inclusi la
categoria; predisposizione di ogni cosa per le
b) per i dispositivi di protezione emergenze ed i requisiti di risposta;
dell’udito. delle conseguenze potenziali dello
scostamento dalle specifiche procedure
operative.
161. Consultazione e comunicazione
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 7 comma 1 lett. b): il datore di 4.4.3: l’organizzazione dovrà avere
lavoro, in caso di affidamento dei delle procedure per assicurare che
lavori all’interno dell’azienda, le informazioni relative alla SSL
ovvero dell’unità produttiva, ad siano comunicate al/dal personale
imprese appaltatrici o a lavoratori e alle/dalle altre parti
autonomi, fornisce agli stessi interessate.
dettagliate informazioni sui rischi Il coinvolgimento del personale e
specifici esistenti nell’ambiente in le disposizioni relative alle
cui sono destinati ad operare e consultazioni dovranno essere
sulle misure di prevenzione e di documentate e le parti
emergenza adottate in relazione interessate dovranno essere
alla propria attività. informate.
162. Riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi / Riesame della
Direzione
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 11 comma 1: nelle aziende, 4.6: l’Alta Direzione
ovvero unità produttive, che dell’organizzazione dovrà
occupano più di 15 dipendenti, il riesaminare il sistema di
datore di lavoro, direttamente o gestione della SSL ad
tramite il servizio di prevenzione e intervalli da essa prestabiliti
protezione dai rischi, indice per assicurare la sua
almeno una volta all’anno una continua adeguatezza ed
riunione cui partecipano efficacia.
a) il datore di lavoro o un suo Il processo di riesame da
rappresentante; parte dell’Alta Direzione dovrà
b) il responsabile del servizio di assicurare che siano state
prevenzione e protezione dai raccolte tutte le informazioni
rischi; necessarie perché la Direzione
c) il M.C. ove previsto; possa svolgere la sua
d) il rappresentante per la valutazione.
sicurezza. Questo Riesame dovrà essere
documentato.
163. Riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi / Riesame della
Direzione
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 11 comma 2: nel corso della 4.6: Il riesame della direzione
riunione il datore di lavoro sottopone dovrà valutare anche la possibile
all’esame dei partecipanti:
necessità di cambiamenti
a) il documento (di valutazione dei
rischi), di cui all’art. 4, commi 2 e 3 ;
nella politica,
b) l’idoneità dei mezzi di protezione
negli obiettivi e
individuale; negli altri elementi del
c) i programmi di informazione e sistema di gestione della SSL
formazione dei lavoratori ai fini della alla luce dei risultati
sicurezza e della protezione della loro
salute.
degli audit del sistema di
art. 17 comma 1 lett. g): (..il M.C.)
gestione della SSL;
comunica, in occasione delle riunioni di del mutare delle
cui all’art. 11, ai rappresentanti per la circostanze;
sicurezza, i risultati anonimi collettivi dell’impegno per la
degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul continuità del
significato di detti risultati. miglioramento .
164. OHSAS 18001
3.11sistema di gestione:parte del sistema complessivo di gestione che facilita la
gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business
dell’organizzazione. Include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le
responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per
sviluppare, implementare, raggiungere, riesaminare e mantenere la politica
dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
626
165. Pianificazione
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
?????? 4.3.4: l’organizzazione dovrà
…… i DPI? Li ho distribuiti, ma stabilire e mantenere un
tanto non li usa nessuno! programma di SSL per
raggiungere i suoi obiettivi.
….. se si sta a guardare tutto, non si
Questo programma dovrà
lavora più!
includere la documentazione:
…… è tutto a posto, è venuto
a delle responsabilità e delle
l’ingegnere ha detto che va bene!
autorità definite per il
…… ha tutto il raggiungimento degli obiettivi
commercialista!!!!!!!!!!! nelle relative funzioni e ai relativi
livelli dell’organizzazione;
b i mezzi con cui ed i tempi entro cui
gli obiettivi devono essere
raggiunti.
166. Amare un sistema
di
gestione di SSL è
eccessivo!!!
Volerlo
è invece
indispensabile.
168. Verifica
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
art. 11
audits
riesame della direzione
169. Documentazione
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
documento di valutazione manuale
verbalizzazione RR art. 11 procedure
registro infortuni istruzioni operative
registri vari ( alcuni dei quali verbalizzazione degli audits
non ancora ben definiti a causa verbalizzazione delle N.C.
del ritardo nell’emanazione dei verbalizzazione delle A.C.
decreti attuativi) verbalizzazione del riesame della
direzione
MOLTO IMPEGNATIVA ED
FRAMMENTARIA E NON ESAURIENTE
SUFFICIENTE
170. Comportamenti
D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001
Non incide a sufficienza Incide profondamente
171. Conclusioni
Perché la 626, che comunque rivolge
la propria attenzione molto più agli
uomini, rispetto alla normativa degli
anni ‘50, non è ancora riuscita ad
incidere sui comportamenti?
172. Conclusioni
I successi o gli insuccessi, difficilmente
derivano da un’unica causa ed io credo che
sarebbe possibile fare un lungo elenco di
concause esterne alla 626 che ne hanno
provocato il parziale fallimento:
impreparazione culturale
mancanza di professionisti esperti e/o comunque
certificati
inadeguatezza delle strutture
applicazione spesso più formale che sostanziale (vedi
Monitoraggio 626)
ecc..
173. Conclusioni
Ma vi sono alcune cause intrinseche alla 626
che hanno limitato i risultati che ci si
aspettava e che sono:
la documentazione inadeguata;
una formazione troppo generica e teorica;
un addestramento appena accennato;
ma soprattutto manca quasi completamente
la verifica del Sistema messo in atto.
174. Conclusioni
Ma nonostante ciò, si può senz’altro
dire che la 626 non solo non è stata
inutile, ma anzi è stata
fondamentale!
175. Conclusioni
Non credo che saremmo qui oggi a
parlare di sistemi di gestione di SSL,
addirittura da integrare con quelli di
Ambiente e Qualità, se la 626 non
avesse fatto da ariete nello sfondare
il muro di indifferenza che aveva
ricoperto tutta la normativa
antinfortunistica precedente.
176. Conclusioni
Certo il sistema messo in piedi dalla 626 è un sistema
incompleto che va integrato.
Credo che tale integrazione con le OHSAS 18001 non solo sia
possibile, ma anzi sia naturale e doverosa per tutti gli
imprenditori che, indipendentemente dalla tipologia e dalle
dimensioni delle proprie imprese, vogliano adottare, nel
rispetto dell’art. 2087 del codice civile:
“... le misure che, secondo le particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.”
(Si.Ge. P.I.)
Sistema di Gestione per la Prevenzione Integrata
177. Conclusioni
Ma in realtà nessuna azienda sia in
grado di costruire un buon
sistema di gestione della Qualità, se
non coordinandolo ed integrandolo
con quelli relativi all’Ambiente e alla
Sicurezza dei Lavoratori.
178. Qualità e
normativa
Documenti Normativi
Sistemi Qualità
Industria e Marcatura CE
Ricerca
Conclusioni
186. Documenti Normativi
Finalità ed Uso
CE Definire lo Stato dell’Arte nei
rispettivi settori di
Finalità competenza sulla base delle
attuali tecnologie e
conoscenze
In quanto la sua applicazione è resa Esempio:
Cogente obbligatoria da precise
disposizioni di Legge
Direttiva CEE
84/539
Nei casi in cui la Legge lo prevede
come condizione sufficiente ma Esempio:
Uso Facoltativo non esclusiva per poter dimostrare L.46/90
la necessaria rispondenza alla
Regola o Stato dell’Arte o ai
Requisiti essenziali (Direttive
CEE)
In quanto la rispondenza alla Esempio:
normativa rappresenta una garanzia Apposizione
Volontario interna all’azienda e/o un fattore Marchi di
strategico di competitività Qualità
187. Documenti Normativi
Tipologia
CE Costruzione
Sicurezza
Norme di Prodotto
Prestazioni
/Impianto Standard dimensionali e di interfaccia
Qualità (ISO 9000)
Norme di Sistema
Ambiente (EN 14000)
Misurazione e controllo dei processi industriali
Metodi di prova e di misura
Norme di Processo Tecnologie di fabbricazione (norme di uso generale)
Sistemi di automazione industriale (applicazioni
informatiche nell’industria)
189. Sistemi Qualità
Concetti e definizioni principali
CE
Obiettivi primari da raggiungere
Prestazioni
(es. per un’automobile: consumi ridotti, bassa rumorosità, comfort di guida, design,
qualificanti
ecc.)
Rispondenza fra le prestazioni qualificanti
Qualità dichiarate (o implicitamente promesse o previste) e
quelle effettive
Eccellenza Livello delle prestazioni qualificanti
190. Sistemi Qualità
Schema tipico per la realizzazione di un S.Q.
CE
Elaborazione di un Manuale della Qualità in cui vengono raccolti i documenti riguardanti
la Gestione della Qualità dell’azienda; in particolare debbono essere analizzati e descritti
in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti trattati nei rispettivi punti facenti parte di
questo elenco.
Definizione del settore operativo dell’Azienda
Individuazioni delle prestazioni qualificanti e dei conseguenti obiettivi primari da
raggiungere, a questo si dà il nome di: “Politica della Qualità”
Verifica dell’adeguatezza delle risorse umane (organigramma), strumentali (attrezzature)
ed ambientali (locali) in relazione a quanto riportato nella Politica della Qualità.
Definizione di specifiche procedure tecniche e gestionali per l’organizzazione, la gestione
ed i controlli delle varie attività operative riguardanti la progettazione e realizzazione del
prodotto o servizio oggetto dell’attività e le conseguenti verifiche finali.
Pianificazione ed effettuazione di appositi audit atti a verificare l’adeguatezza e la corretta
applicazione delle procedure tecniche e gestionali contenute nel Manuale della Qualità.
Definizione ed attuazione del Riesame della Direzione sulla base dei risultati degli audit
sia per quanto attiene le non conformità riscontrate, l’adozione di azioni correttive ed
eventuali interventi migliorativi.
Predisposizione di un adeguato sistema di formazione ed informazione di tutti i soggetti
(ai vari livelli) coinvolti nel S.Q. in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni.
191. Sistemi Qualità
Aspettative ed esigenze tipiche
CE dei gruppi coinvolti in un S.Q.
Gruppi principali coinvolti Aspettative o esigenze tipiche
Clienti/Utenti Qualità del prodotto o servizio
Dipendenti Soddisfazione nel lavoro/carriera
Proprietari Risultati dell'investimento
Subfornitori Continue opportunità di lavoro
192. Sistemi Qualità
Sistema Qualità Italia
CE Organismi internazionali
(EA - CEN - CENELEC - ISO - IEC)
193. Industria e Marcatura CE
CE Obiettivi dell’Unione
Europea
Realizzare un grande mercato Preservare la sicurezza e la salute
garantendo la libera dei lavoratori, la sicurezza e la
circolazione di persone, capitali, protezione dell’ambiente e dei
merci e servizi. consumatori
194. Industria e Marcatura CE
CE Direttive Europee
Relative alla sicurezza e alla salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente
Direttive Sociali
Che coinvolgono l’uso e lo Direttive di Prodotto
smaltimento dei prodotti e quindi Mirate alla libera circolazione dei
primariamente destinate agli prodotti e destinate quindi ai
utilizzatori costruttori degli stessi
(es. Direttiva 89/391 recepita in Italia dalla
L.626/94 relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori)
Direttive di Prodotto
Direttive di
Antecedenti il
Prodotto “Nuovo
“Nuovo Approccio”
Approccio”
(anni 60-70)
195. Industria e Marcatura CE
CE
Direttive di Prodotto Antecedenti il
“Nuovo Approccio”
Definizione dettagliata dei requisiti tecnici per ogni singolo prodotto
Imbuto della Difficoltà in merito
decisione finale, in Rapida obsolescenza all’interpretazione
Difficoltà di
quanto richiesta ed estrema rigidità autentica dei dettami
codificare in modo
votazione unanime in del contenuto tecnico e dell’estensione
unitario specifiche
seno al Consiglio CE in quanto facente della legge (ad es.
tecniche disparate e
e pertanto tempi di parte integrante della non viene definito il
pertanto campo di
elaborazione ruolo dell’Organismo
applicazione limitato Direttiva stessa
ultradecennali Notificato).
196. Industria e Marcatura CE
CE
Direttive di Prodotto “Nuovo Approccio”
Principali atti preparatori
Norme Moduli
Decisione 93/465
Direttiva 89/189 Nuovo Relativa alle procedure di
Che prevede una procedura
di informazione nel settore Approccio valutazione della conformità:
dal controllo interno di fabbricazione
delle norme e delle Risoluzione del 7/5/85 (Mod.A) all’utilizzo di un sistema qualità
completo ed approvato (Mod.H) in
procedure tecniche relazione alla criticità (pericolosità) del
prodotto.
1) Vasto campo di applicazione.
2) Libera circolazione garantita ai prodotti rispondenti ai requisiti essenziali definiti nelle singole Direttive.
3) Interpretazione tecnica dei requisiti essenziali demandata alle norme armonizzate (CEN/CENELEC).
4) Presunzione di conformità (ai requisiti essenziali) per i prodotti conformi alle norme armonizzate.
5) Dimostrazione della conformità attuata tramite procedure specifiche detti “Moduli” (da A ad H), indicati nelle
singole Direttive in relazione livello di pericolosità dei prodotti trattati.
6) Apposizione (sul prodotto) della marcatura CE che attesta la rispondenza a tutte le Direttive Comunitarie ad
esso applicabili.
197. Industria e Marcatura CE
Centro CESVIT-CE.TA.CE.
Azionisti
CE (CEntro TAratura e CErtificazione)
Camera di Ente Cassa Università
Regione Provincia Comune Commercio di di Risparmio degli studi di
Toscana di Firenze di Firenze Firenze di Firenze Firenze
Associazione
Promolavoro CESVIT Industriali della
Agenzia per l’Alta Tecnologia S.p.A. Provincia di
Firenze
CQ-WARE CE.TA.CE. S.I.R.
Software CEntro TAratura e Servizi Innovazione
Engineering CErtificazione. e Ricerca
Servizi
198. Industria e Marcatura CE
Centro CESVIT-CE.TA.CE.
CE (CEntro TAratura e CErtificazione)
CE.TA.CE.
Laboratorio Laboratorio
Prove Metrologico
Organismo notificato Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti Centro SIT 56/E
essenziali ovvero rispondenza alle relative
Direttiva CEE 73/23 Norme Armonizzate per i prodotti elettrici
(Direttiva Bassa Tensione) funzionanti a tensioni comprese fra 50 e 1000 V
in c.a. e 75 e 1500 in c.c. Frequenza
Organismo notificato Intervallo di tempo
Certificazione CE per i dispositivi di sicurezza
Direttiva CEE 89/392 utilizzati per la protezione delle persone contro i Tensione continua
(Direttiva Macchine) rischi meccanici sulle macchine.
Tensione alternata
Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti Corrente alternata
essenziali per i seguenti apparati:
Corrente continua
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
Organismo Competente apparecchiature industriali; Resistenza in c.c.
Direttiva CEE 89/336 apparecchiature scientifiche;
(Direttiva EMC)
apparecchiature di tecnologia dell'informazione; Potenza attiva
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per
uso domestico;
apparecchi didattici elettronici; Altre attività: tarature non
apparecchiature per illuminazione e lampade convenzionate di temperatura
fluorescenti. da - 30 °C a 500 °C, tarature di
sistemi per la verifica degli
•Altre attività: rilascio di rapporti di prova su base normativa o di capitolato relativi impianti secondo la
•a: prove elettriche, prove meccaniche, prove climatiche e prove EMC. corrispondente normativa.
199. Strutture Universitarie
CE
Organizzazione e gestione di una
struttura Universitaria
Normative di Sistema
(Istituto o singolo Laboratorio) (ISO 9000 e EN14000)
Esempio di applicazione di un S.Q. per un Laboratorio didattico Universitario
•definizione degli obiettivi che il laboratorio si prefigge (es.:definire ed ottimizzare le modalità di accesso agli studenti per le
esercitazioni, fornire un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali ai laureandi, gestire e custodire adeguatamente la
strumentazione assegnata, stabilire le modalità di interfaccia con l'esterno sia in relazione alle attività conto terzi che ai semplici fornitori,
adeguato livello formativo del personale addetto alle varie attività del laboratorio);
•definizione catalogazione e descrizione delle risorse impiegate (es.: locali, impianti, attrezzature, strumentazione, ecc.);
•definizione della struttura organizzativa del personale addetto al Laboratorio con esplicitazione dei ruoli e
delle competenze;
•definizione delle modalità di accesso ai servizi del Laboratorio (studenti, laureandi, dottorandi, personale docente e non
docente, esterni);
•definizione e strutturazione delle interfacce del Laboratorio (es.: direzione, unità amministrativa, altri laboratori interni ed
esterni);
•definizione delle procedure per la gestione dei beni (es.: acquisto, accettazione, inventario, messa in funzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, dismissione e smaltimento);
•definizione delle procedure per gli audit interni, il riesame della Direzione e la gestione della formazione del
personale.
200. Strutture Universitarie
CE
Acquisizione dei riferimenti
riguardanti le attuali conoscenze
Normative di
Prodotto/Impianto
sull’argomento oggetto della
ricerca (CEI-UNI-EN-ISO)
Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto
Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati
Attuale Stato dell’Arte in merito a:
Normative di Prodotto/Impianto riguardanti le
•reti di telecomunicazione;
caratteristiche costruttive ed elettriche dei cavi
•segnali e protocolli per la trasmissione dei dati; ed i protocolli di trasmissione dati e quelle
relative alle reti elettriche di potenza
•reti elettriche di potenza.
Ricerca
(per la parte strumentale si veda la diapositiva successiva)
Attuale Stato dell’Arte in merito agli aspetti di
sicurezza elettrica e compatibilità Normative di Prodotto/Impianto riguardanti la
elettromagnetica relativi sia alle caratteristiche sicurezza elettrica e compatibilità
degli Impianti/Apparati esistenti che a quelli elettromagnetica degli apparati e degli impianti
realizzati a seguito della ricerca.
201. Strutture Universitarie
CE
Norme di Processo
Misurazioni e verifiche
strumentali (Metodi di prova,standard
metrologici,misura e taratura)
Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto
Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati
L.I.S.N.
Verifiche sperimentali su rete Line Impedance Stabilization Network
elettriche di potenza Norma CISPR 16: Specifiche dei metodi e degli
apparati di misura delle perturbazioni
radioelettriche e di immunità alle perturbazioni
radioelettriche
202. Conclusioni
Risulta evidente, per quanto detto, che la conoscenza e la corretta
applicazione della Normativa è di fondamentale importanza sia nel
settore della produzione che in quello della ricerca.
Una maggiore diffusione, conoscenza e corretta applicazione della
Normativa determinerebbe sicuramente notevoli vantaggi derivanti da
una migliore organizzazione e gestione delle varie attività, con
prodotti e/o servizi risultanti ottimizzati per le reali esigenze degli
utenti, riduzione degli sprechi e accrescimento del benessere e della
salute collettiva.
Gli ostacoli per una maggiore diffusione ed applicazione della
Normativa sono dovuti principalmente a questi fattori:
- elevato costo;
- difficile reperibilità;
- difficoltà applicative dovute alla scarsa propensione a modificare
abitudini, metodi di lavoro e standard costruttivi.