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Sicurezza in
azienda
Costituzione italiana
   Art. 32: la Repubblica tutela la salute
    come diritto fondamentale dell’individuo
   Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in
    tutte le sue forme
   Art. 38: i lavoratori hanno diritto che
    siano assicurati mezzi adeguati in caso
    di infortunio
Codice civile
   Art. 2087: l’imprenditore è tenuto ad
    adottare nell’esercizio dell’impresa, le
    misure che sono necessarie a tutelare
    l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
Codice penale
   Art. 437: Rimozione di cautele contro
    infortuni sul lavoro
   Art. 451: omissione colposa di cautele
   Art. 590: lesioni personali colpose
Statuto dei lavoratori
   Art. 9: i lavoratori hanno diritto a
    controllare l’applicazione delle norme
    per la prevenzione degli infortuni
Norme in materia di
prevenzione infortuni
   DPR 547: norme per la prevenzione
    degli infortuni
   DPR 303: norme generali per l’igiene sul
    lavoro
   DL 277: norme per il miglioramento
    della protezione dai rischi
DL 626/94
   Recepisce alcune direttive comunitarie
       Luoghi di lavoro
       Attrezzature di lavoro
       Dispositivi di protezione individuali
       Agenti cancerogeni
       videoterminali
DL 626/94: ruolo del
lavoratore
Il D.Lgs. 626/94 attribuisce ai lavoratori un ruolo di notevole
importanza nella organizzazione e realizzazione della sicurezza



      Sufficiente preparazione di base su problemi legati
           alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
       aiutano il lavoratore a raggiungere velocemente
    quel ruolo attivo e diretto che il decreto vuole realizzare
626/94: figure di riferimento
   Datore di lavoro
   Lavoratore subordinato
   Servizio di prevenzione e protezione dai
    rischi
   Medico competente
Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
   Datore di lavoro
   Responsabile del servizio di protezione
    e prevenzione
   Rappresentante dei lavoratori
   Medico competente
   Addetti alle emergenze
Figure di riferimento
   Dirigente: assomma in se poteri,
    funzioni e responsabilità. E’ il sostituto
    del datore di lavoro
   Preposto: ha funzioni di controllo e
    sorveglianza con ridotti poteri
    organizzativi e disciplinari
Modello gerarchico rigido

                Modello gerarchico rigido

                    Datore Lavoro

        Staff
                                    Preposti


    COMANDO                               PER LA GESTIONE
    CONTROLLO                             DELLA SICUREZZA
                                          NON FUNZIONA


                                          Lavoratori
Prevenzione partecipata

               Modello di prevenzione partecipata


                             Datore Lavoro


       Staff
                                       S.P.P
                                       .

                                                  RLS
    Preposti                                            RSU


                                     Lavoratori
Misure generali di tutela
   Art. 3
       Valutazione dei rischi
       Eliminazione dei rischi (progresso tecnico)
       Riduzione dei rischi alla fonte
       Programma della prevenzione
       Sostituzione di ciò che è pericoloso
Misure generali di tutela
   Art. 3
       Priorità alla protezione collettiva
       Limitazione del n° di lavoratori esposti
       Utilizzo minimo di agenti chimici, biologici,
        ecc.
       Controllo sanitario dei lavoratori
       Allontanamento dei lavoratori per rischi
        connessi allo stato di salute
Misure generali di tutela
     Misure igieniche
     Misure di emergenza
     Uso di segnali di avvertimento
     Manutenzione
     Informazione e formazione
     Istruzioni adeguate ai lavoratori
Obblighi del datore
   Il datore è tenuto all’osservanza delle
    misure generali di tutela
   Il datore deve elaborare un documento
    di valutazione dei rischi
Obblighi del datore
            Valutazione rischi
                               Organizzazione
                                                     Nomina responsabile e lavoratori
                                                        Spp - Medico competente
         compie la valutazione sotto                  adotta disposizioni, documenta
            la sua responsabilità                                e coordina




                                        • Datore
          Realizzazione                     di                        Informazione
  Deve operare per rendere effettiva la   lavoro                      e formazione
                                                                 Informa e forma i lavoratori
 tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
 intervenendo sugli impianti per eliminare o
ridurre i rischi, fornendo mezzi di protezione


  Consultazione: deve consultare il Rls per coinvolgere i lavoratori sui temi della sicurezza
Riunioni periodiche

                      “convocate con almeno cinque giorni lavorativi
                       di preavviso e su un ordine del giorno scritto”

                            “dalla riunione viene redatto verbale”



                             Accordo Interconfederale 22/6/1995

                         La convocazione può essere richiesta anche dal rls,
                                    quando ve ne siano i motivi


                                Almeno un incontro l’anno
Valenza istituzionale quindi la presenza delle figure obbligatorie deve essere completa
Valutazione dei rischi
   Relazione sulla valutazione dei rischi e
    criteri utilizzati
   Misure e attrezzature per la prevenzione
   Programma di attuazione delle misure
Valutazione del rischio
    La valutazione del rischio (D. Lgs 626/94) va intesa come
    l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative,
    che devono essere attuate per giungere ad una stima del
    rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza
    e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle
    lavorazioni.

La valutazione del rischio è pertanto un’operazione
complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente
o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni,
successive e conseguenti tra loro.
Valutazione del rischio
   l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti
    nel ciclo lavorativo;
   l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi
    di esposizione in relazione allo svolgimento delle
    lavorazioni;
   la stima dell’entità dei rischi di esposizione
    connessi con le situazioni di interesse
    prevenzionistico individuate.
Valutazione del rischio
   Tale processo di valutazione può portare, per
    ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai
    seguenti                              risultati:
    - assenza di rischio di esposizione;

    - presenza di esposizione controllata entro i limiti
    di accettabilità previsti dalla normativa;

    - presenza di un rischio di esposizione.
Valutazione del rischio
   Nel primo caso (assenza di rischio di esposizione) non
    sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle
    lavorazioni.

    Nel secondo caso (presenza di esposizione controllata
    entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa) la
    situazione deve essere mantenuta sotto controllo
    periodico.

    Nel terzo caso (presenza di un rischio di esposizione) si
    dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e
    protezione secondo la scala di priorità prevista dall’art. 4
    del D. Lgs 626/94.
Valutazione del rischio
   I rischi lavorativi presenti negli ambienti
    di lavoro, in conseguenza dello
    svolgimento delle attività lavorative,
    possono essere divisi in tre grandi
    categorie:
    Rischi di natura infortunistica
    Rischi di natura igienico-ambientale
    Rischi di tipo trasversale
Insalubrità

                  LAVORO




                   Incidenti   Organizzazione lavoro
  Fatica fisica                  Stress psicologico
   Posizioni
   Intensità
    Durata
Insalubrità
            AMBIENTE




Incidenti
                                                          Fatt. biologici
                                       Fatt. chimici        Allergeni
            Fatt. fisici-meccanici
                                        Gas, vapori       Microrganismi
                 Microclima
               Illuminazione               Fumi
                    Rumore                Polveri
                  Vibrazioni         Sostanze tossiche
            Radiazioni ionizzanti    con attività acuta
                     e non               o cronica
Rischi di natura infortunistica
     I rischi infortunistici sono dovuti a:
      Strutture
      Macchine
      Impianti elettrici
      Sostanze pericolose
      Incendio-Esplosioni
Rischi infortunistici: Carenze
strutturali dell’ambiente di
lavoro
    altezza dell’ambiente
    superficie dell’ambiente
    volume dell’ambiente
    illuminazione (normale o in emergenza)
    pavimenti (lisci o sconnessi)
    pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
    solai (tenuta)
    soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
    botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
    uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
    porte (in numero sufficiente in funzione del personale
    locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria)
Rischi infortunistici:
Manipolazione di sostanze
pericolose

      Sostanze infiammabili
      Sostanze corrosive
      Sostanze comburenti
      Sostanze esplosive
Rischi infortunistici: Carenze
degli impianti
       protezione degli organi di avviamento
        protezione degli organi di trasmissione
        protezione degli organi di lavoro
        protezione degli organi di comando
        Macchine con marchio CE (Rif. Direttiva Macchine
        89/392 CEE)
        Macchine prive di marchio CE (Rif. Al DPR 547/55)
        protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento
        protezione nell’uso di ascensori e montacarichi
        protezione nell’uso di apparecchi a pressione
        (bombole, circuiti)
        protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e
        simili
Rischi infortunistici: Carenze di
sicurezza elettrica
       Idoneità del progetto
       Idoneità d’uso
       Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere
        a rischio di incendio e/o esplosione
       Impianti speciali a caratteristiche di
        ridondanza
Rischi infortunistici: Rischi da
incendio e esplosione
       Presenza di materiali infiammabili d’uso
       Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche
        strutturali e di aerazione)
       Presenza di depositi di materiali
        infiammabili(caratteristiche strutturali di ventilazione
        d i ricambi di aria)
       Carenza di sistemi anti-incendio
       Carenza di segnaletica di sicurezza
Rischi di natura igienico-
ambientale


   Dovuti a:
   Agenti chimici
   Agenti fisici
   Agenti biologici
Rischi igienici-ambientali:
Agenti chimici
    Rischi di esposizione connessi
     con    l’impiego  di  sostanze
     chimiche, tossiche o nocive in
     relazione a:
       Ingestione
       contagio cutaneo
       inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas,
        vapori
Rischi igienici ambientali:
Agenti fisici
    Rischi da esposizione e grandezze fisiche che
      interagiscono in vari modi con l’organismo:
     Rumore

     Vibrazioni

     radiazioni non ionizzanti (sorgenti di microonde,

      radiazioni UV, luce laser)
     microclima (temperatura, umidità, condizionamento,

      ventilazione, calore)
     illuminazione
Rischi igienici-ambientali:
Agenti biologici
   Rischi connessi con          l’esposizione (ingestione,
     contatto cutaneo, inalazione) a organismi e
     microrganismi patogeni e/o non, colture cellulari,
     endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito
     di emissione e/o trattamento e manipolazione:
    Emissione   involontaria (emissione di polveri
     organiche, impianti di condizionamento
    Emissione incontrollata (impianti di depurazione)

    Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di

     impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo
Rischi trasversali
   I rischi trasversali sono individuabili nel rapporto
    tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro. Tale
    rapporto è inserito in un quadro di compatibilità e
    interazioni di tipo oltre che ergonomico anche
    psicologico ed organizzativo.

   Comprendono:
   Organizzazione del lavoro
   Fattori psicologici
   Fattori ergonomici
   Condizioni di lavoro difficili
Rischi trasversali:
Organizzazione del lavoro
        Processi di lavoro usuranti (lavori in continuo,
       sistemi di turni, lavoro notturno)
       Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e
       la salute: programmi di controllo e monitoraggio
         Manutenzione degli impianti, comprese le
       attrezzature di sicurezza
       Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a
       situazioni di emergenza
       Movimentazione manuale dei carichi
       Lavoro ai video terminali.
Rischi trasversali: Fattori
psicologici
       Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività
        del lavoro
          Carenze di contributo al processo
        decisionale e situazioni di conflittualità
        Complessità delle mansioni e carenza di
        controllo
          Reattività anomala a condizioni di
        emergenza
Rischi trasversali: Condizioni
di lavoro difficili



      Lavoro con animali
      Condizioni climatiche esasperate
      Ergonomia delle attrezzature di protezione
       personale e del posto di lavoro.
Obblighi dei lavoratori
   Il lavoratore è responsabile della propria
    sicurezza e salute e deve:
       Osservare le disposizioni e istruzioni
        impartite
       Utilizzare correttamente i macchinari, gli
        utensili, le sostanze, ecc.
Obblighi dei lavoratori
   Utilizzare correttamente i DPI
   Segnalare al datore e ai preposti
   Non rimuovere o modificare le
    protezioni
   Sottoporsi ai controlli sanitari
   Contribuire all’adempimento degli
    obblighi
Rappresentante dei lavoratori
   È eletto in tutte le aziende (direttamente o
    tramite le rappresentanze sindacali)
   Accede ai luoghi di lavoro
   È consultato preventivamente per:
       Valutazione dei rischi
       Prevenzione
       Formazione
       Designazione degli addetti
Rappresentante dei lavoratori
   Riceve informazioni sulla valutazione dei
    rischi
   Riceve formazione adeguata
   Partecipa alla riunione periodica del
    servizio di sicurezza
Rischio
   È il prodotto di una PROBABILITà CHE
    SI VERIFICHI IL DANNO per una
    ENTITà DEL DANNO
Cos’è il rischio
Gestione del rischio
Documento di valutazione dei
rischi
   Individuazione dei DPI;
   Definizione del programma di formazione;
   Definizione del programma di sorveglianza
    sanitaria
Documento di valutazione dei
rischi
 Elemento   Descrizione

 Mansione   Individua un insieme di compiti (attività) da svolgere per il
            raggiungimento di un obiettivo operativo completo in sè (es.: esecuzione
            di un test).
 Attività   E' una parte della mansione, intendendo con ciò ogni singolo compito.

 Attività   E' una parte della attività, intendendo con ciò ogni singola operazione
 unitaria   che compie l’operatore.



E' compito dell'analista scegliere il grado di
disaggregazione necessario (eventualmente
limitandosi al livello dell'attività) per
l'individuazione dei pericoli e dei danni
connessi ad una data mansione.
Analisi del rischio
La mappatura dei rischi a livello globale avviene attraverso la matrice di rischio,
che permette di combinare le probabilità (che si verifichi l’evento considerato) e la
gravità (delle prevedibili conseguenze) in modo indicizzato (indice di criticità).
Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità – 1

Matrice di rischio
Analisi del rischio
L'analisi dei rischi permette di associare ad ogni danno, corrispondente ad un
pericolo, una valutazione circa la gravità del danno stesso e la probabilità che si
verifichi, è possibile procedere alla classificazione dei rischi in termini relativi,
distinguendo in rischi elevati, accettabili o trascurabili (o comunque in fasce di
livello di rischio) facilitando quindi il processo decisionale.
Definizione di evento
Sicurezza
Sicurezza
Errori umani e di sistema
Definizione di prodotto sicuro.


 E’ definito “SICURO” il prodotto che, in
  condizioni di uso normale o ragionevolmente
  prevedibile, compresa la durata, non presenta
  alcun rischio oppure presenta unicamente
  rischi minimi compatibili con l’impiego del
  prodotto o considerati accettabili
  nell’osservanza di un livello elevato di tutela
  della salute e della sicurezza delle persone.
Sorveglianza sanitaria
   Certifica l’idoneità sanitaria a svolgere il
    lavoro
   Viene ripetuta con una periodicità
    stabilita dalla legge
   Al lavoratore deve essere rilasciata
    copia degli accertamenti
SORVEGLIANZA SANITARIA
-   E’ effettuata dal MEDICO COMPETENTE (art. 16 e
    17 D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), a cura e spese del Datore
    di Lavoro;
-    Si articola in:
-     a) Visita medica preventiva;
-     b) Visite mediche periodiche.

-   Le suddette visite sono integrate da esami ed
    accertamenti (previsti per legge o stabiliti dal Medico
    Competente) e sono sempre concluse da un
    Giudizio di Idoneità alla mansione specifica.
Medico competente
   E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo
    equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che:
-    deve conoscere l’ambiente di lavoro;
-    deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei
    lavoratori a rischio;
-    deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con
    salvaguardia del segreto professionale;
-    deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla
   valutazione dei rischi, all’individuazione delle
   misure di prevenzione, all’informazione e alla
   formazione dei lavoratori, all’organizzazione del
   pronto soccorso.
Medico competente
   E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo
    equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che:
-    deve conoscere l’ambiente di lavoro;
-    deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei
    lavoratori a rischio;
-    deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con
    salvaguardia del segreto professionale;
-    deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla
   valutazione dei rischi, all’individuazione delle
   misure di prevenzione, all’informazione e alla
   formazione dei lavoratori, all’organizzazione del
   pronto soccorso.
GIUDIZIO DI IDONEITA’
-    deve informare il lavoratore sugli accertamenti a
    cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul
    giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve
    fornire copia degli accertamenti effettuati;
-    deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI
    IDONEITA’.
ASL
   Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di
    Lavoro della ASL può inoltre con proprio
    provvedimento (disposizione) imporre la
    sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che
    siano soggette all’assicurazione contro le
    malattie professionali, quando tali lavorazioni
    siano ritenute pericolose per la salute ovvero vi
    sia presenza di agenti chimici pericolosi oppure
    sia utile in relazione alle situazioni di lavoro, ai
    CC.NN.LL vigenti nell’unità produttiva e sentiti i
    Rappresentanti dei Lavoratori e dell’Azienda.
Operatori VDT
Operatori VDT
Operatori VDT
Operatori VDT
Note sulle caratteristiche VDT
Definizioni relative al VDT
   Videoterminale: schermo alfanumerico o
    grafico a prescindere dal tipo di
    visualizzazione utilizzato
Definizioni relative al VDT
   Posto di lavoro: l’insieme che
    comprende le attrezzature munite di
    VDT che comprende tastiera, accessori
    opzionali, telefono modem, stampante,
    sedia, piano di lavoro, nonché
    l’ambiente immediatamente circostante
Definizioni relative al VDT
   Lavoratore: colui che utilizza il posto di
    lavoro con VDT
Analisi rischi per VDT
   Il datore analizza i rischi relativi a:
       Rischi per la vista e gli occhi
       Postura e affaticamento fisico e mentale
       Condizioni ergonomiche e di igiene
        ambientale
Misure di prevenzione
   Adeguata ventilazione
   Adeguata illuminazione
   Sorveglianza sanitaria
   Formazione einformazione
   Organizzazione del lavoro
   interruzioni
Interruzioni
   Il lavoratore ha diritto a pause di15’
    ogni 120’ comprese nell’orario di lavoro
    e non cumulabili
   Le pause vanno intese come attività
    differenti
Tipi di lavoro VDT: immissione
dati
   Mani sulla tastiera
   Sguardo sul testo da digitare
   Posizione forzata
   Sforzo sulla muscolatura di tendini e
    braccia
Tipi di lavoro VDT: dialogo
   Sguardo rivolto allo schermo
   Minore fatica visiva
   Maggiore concentrazione e stress
   Minore tendenza a assumere una
    posizione forzata
Disturbi dei lavoratori VDT
   Mal di schiena, dolori alla nuca, bruciore
    agli occhi, lacrimazione
   Dolori alle spalle, alla schiena, alle
    braccia e alle mani
Disturbi dei lavoratori VDT
   Disturbi agli occhi:
       Maggior sforzo di adattamento
       Abbagliamento
       Sfarfallamento dei caratteri
       Caratteri non nitidi
Prescrizioni minime
 Caratteri
    Caratteri definiti
    Caratteri di grandezza sufficiente
    Spazio adeguato tra linee di testo
Prescrizioni minime
   Immagine
       Stabile
       Esente da sfarfallamento
Prescrizioni minime
   Schermo
       Orientabile
       Inclinabile
       Antiriflessi e riverberi
       Schermo antiradiazione
Prescrizioni minime
   Tastiera
       Inclinabile
       Separata dallo schermo
       Superficie opaca antiriflesso
       Simboli sui tasti con contrasto
Prescrizioni minime
   Piano di lavoro
       Superficie poco riflettente
       Di dimensioni sufficienti
       Con disposizione flessibile di schermo e
        tastiera
       Supporto per documenti stabile e regolabile
Prescrizioni minime
   Sedile di lavoro
       Stabile
       Permette libertà di movimento
       Permette una posizione comoda
       Schienale regolabile
Prescrizioni minime
   Posto di lavoro
       Di dimensioni adeguate
       Consente agevoli cambiamenti di posizione
Prescrizioni minime
   Illuminazione
       Illuminazione sufficiente
       Contrasto appropriato con lo schermo
       Finestre evitano riflessi con lo schermo
       Dotate di dispositivi di copertura adeguati
Prescrizioni minime
   Il rumore non deve perturbare
    l’ambiente
   Il calore prodotto non deve essere
    eccessivo
Consigli
   Controlli periodici
   Riposare la vista (guardare fuori dalla
    finestra)
   Evitare di fumare al VDT
   Attenzione agli effetti di ansiolitici,
    tranquillanti, sonniferi, ecc.
Consigli
   Schiena eretta
   Distanza dallo schermo tra i 50 e i 90
    cm
   Monitor leggermente più basso
    dell’altezza dello sguardo
Movimentazione carichi
Negli Stati Uniti il low-back pain determina una media di
  28,6 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori; le
  patologie del rachide sono la principale causa di
  limitazione lavorativa nelle persone con meno di 45 anni e
  gli indennizzi per patologie professionali della colonna
  assorbono il 33% dei costi totali di indennizzo.

In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute
  indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione, le
  affezioni croniche di gran lunga più diffuse.
Movimentazione carichi
Movimentazione carichi
1.   Individuazione dei compiti che comportano una movimentazione
     manuale potenzialmente a rischio
2.   Meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi
     per eliminare il rischio
3.   Ausiliazione degli stessi processi, laddove ciò non sia possibile, e/o
     l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo
     contenimento del rischio
4.   Uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta
     prima di valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le
     eventuali misure per il suo contenimento
5.   Sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici)
     dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale
6.   Informazione e la formazione degli stessi lavoratori
Movimentazione manuale
carichi
Movimentazione manuale
carichi
Ambiente e MMC
MMC: problemi del lavoratore
MMC: movimentazione
corretta
MMC: elementi da considerare
MMC
Analisi delle attività che comportano la movimentazione manuale dei
carichi con rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari

   Applicazione di tecniche di valutazione del rischio connesso
   alla movimentazione dei carichi, mediante modalità derivabili
   dalla letteratura e da linee guida internazionali, che tengono
   conto dei riferimenti indicati nel D.Lgs 626/94 Titolo V.

    Esempio Metodo di NIOSH:
   applicabile ad azioni di sollevamento, con la possibilità di
   individuare il cosiddetto “limite di peso raccomandato”
   attraverso un’equazione che a partire da un massimo peso
   ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale
   esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con
   appositi fattori di demoltiplicazione. E’ quindi possibile
   ricavare l’indice sintetico di rischio sulla base del quale
   definire le misure di adeguamento.
Caratteristiche dell’ambiente
Lavori elettrici in sicurezza
Elmetto con visiera
              Attrezzo isolato           Parti attive


       




           Guanti isolanti



                                                        Non si può operare se non è
             Vestiario idoneo che non lasci scoperto              assicurata
             parti del tronco o degli arti                UNA DOPPIA PROTEZIONE
                                                                  ISOLANTE


              I guanti isolanti, prima del loro impiego, devono essere
               verificati a vista e gonfiati per accertarsi che non vi siano
                                         lacerature
Rumore
Il Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole.

Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla
   durata dell’esposizione.

A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi
   prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia
   neurosensoriale bilaterale.

Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente, sul
   cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la
   reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali
   organi è controversa.

In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il
   movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori; gruppi
   elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole flessibili ecc.
Normativa sul rumore
Rumore nell’ambiente di
lavoro
Misura del rumore
Obblighi del datore di lavoro
Rumore: Obblighi del datore di
lavoro
Rumore: Prescrizioni
Segnali di pericolo


              
               
                                                                             
                                                        di spegnere con acqua
          Vietato fumare o usare fiamme libere       Divieto




             
              
                                                      
                                                       
                                                                              

   Divieto di accesso alle persone non autorizzate
                                                            Vietato fumare
Segnali di avvertimento


        
         
                                                                       
                                                
  Materiale infiammabile o alta temperatura          Pericolo generico




         
          
                                               
                                                
                                                                       

              Sostanze corrosive                   Sostanze velenose
Segnali di prescrizione

       
        
                                                  
                                                   
                                                                         

   Protezione obbligatoria degli occhi       Guanti di protezione obbligatoria




     
      
                                                  
                                                   
                                                                         

  Protezione obbligatoria dell’udito     Protezione obbligatoria delle vie respiratorie
Tutela delle lavoratrici madri
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 151/2001 il datore di lavoro è
tenuto ad attuare una valutazione dei rischi per la sicurezza
e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento sul posto di lavoro con riferimento ai rischi
particolari legati alla presenza di agenti e condizioni di
lavoro.
Pari opportunità: Legge n.1204 del 30 dicembre 1971
Finalità
       Introdurre elementi di tutela
      a favore delle lavoratrici madri

Lavoratrici  interessate
Divieto di licenziamento

Esonero da determinati lavori

Astensione obbligatoria

Astensione facoltativa

Sostituzione lavoratrici assenti

Riposi giornalieri
Finalità   Pari opportunità:Legge n.903 del 9 dicembre 1977


        Introdurre elementi di parità di
        trattamento tra uomini e donne in
                materia di lavoro


Recepimento:
 artt.3 e 37 Costituzione italiana
 art.119 Trattato di Roma
 Direttive comunitarie anni ’70 – ‘80
Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977


   Parità di retribuzione per prestazioni uguali o di
    pari valore


   Parità nell’accesso al lavoro, all’orientamento, alla
    formazione, all’aggiornamento professionale


   Parità nell’attribuzione delle qualifiche, delle
    mansioni e nell’avanzamento di carriera


   Diritto di rappresentare l’impresa
Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977



… inoltre

   Divieto di lavoro notturno

   Astensione obbligatoria delle lavoratrici per
    adozione/affidamento preadottivo

   Astensione, in alternativa e date certe condizioni,
    per il padre lavoratore, anche se
    adottivo/affidatario
Decreto legislativo 2 feb. 02 n.
25
COSA E’ IL RISCHIO
       CHIMICO chimico si intende qualsiasi cosa
Nella definizione di agente
                            -I
   sia esso sostanza o preparato di natura chimica che
   rappresenta un pericolo per il lavoratore; pertanto
   rientrano all'interno del campo di applicazione di questo
   decreto anche quelle sostanze già prese in considerazione
   dalla Legge italiana come il piombo e le sostanze
   cancerogene in generale, (tuttavia il presente decreto
   non sostituisce le disposizioni specifiche in materia di
   agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma le
   integra), sia quelle sostanze che pur non essendo
   pericolose per loro stessa definizione possono comunque
   rappresentare un pericolo in determinate condizioni,
   come ad esempio l'acqua bollente o l'azoto liquido;
COSA E’ IL RISCHIO
CHIMICO - II

La produzione, la manipolazione e
lo stoccaggio di sostanze chimiche
    comporta una serie di rischi
   potenziali da esposizione che
possiamo definire Rischio chimico.
    Possiamo distinguerli in due
  grandi campi, che spesso sono
contemporaneamente presenti nei
         luoghi di lavoro:
COSA E’ IL RISCHIO
CHIMICO - III
        rischi per la sicurezza e rischi acuti:
   esplosione, incendio, ustioni chimiche,
 lesioni oculari da contatto, avvelenamento,
                     asfissia;
              rischi per la salute dovuti
 all'esposizione cronica a sostanze tossiche
  o nocive: malattie professionali quali per
 esempio silicosi, bronchite cronica, tumori.
Rischio chimico: Definizioni
Rischio chimico: Definizioni
Rischio chimico
Rischio chimico
Rischio chimico: valutazione
Sorveglianza sanitaria
Monitoraggio biologico
Cos’è l’amianto
Cos’è l’amianto
Perché è pericoloso
Perché è pericoloso
Perché è pericoloso
Quali malattie può provocare
Dove è stato utilizzato
Dove è stato utilizzato
L’amianto a casa
Cosa fare?
RISCHIO VIBRAZIONI
Le vibrazioni sono causate sia da strumenti vibranti manuali
   che da macchine operatrici. Le prime, a frequenza
   elevata, interessano il segmento mano-braccio-spalla; le
   seconde, a frequenza bassa, interessano il corpo intero.
La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal
   microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci
   sono concause o fattori scatenanti quali: il freddo,
   postura e contratture muscolari, peso e forma dello
   strumento. Le manifestazioni principali sono
   rappresentate da: fenomeno di Raynaud secondario,
   artropatie, malattia di Dupuytren.
RISCHIO VIBRAZIONI
I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo,
   per la guida di macchine operatrici, sono rappresentati
   essenzialmente dall’ artrosi precoce della colonna
   vertebrale dorso-lombare. Le possibili misure di
   prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti
   e con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili
   ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione
   avvicendando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti.
RISCHIO VIBRAZIONI
Rischio polveri
Nelle aziende sono spesso presenti polveri miste di varia
  composizione che comprendono polveri di silicati
  contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo
  e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o
  nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono
  per azioni meccaniche quali lavori di demolizione,
  manipolazione di materiali polverulenti o friabili.
Rischio polveri
Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in
   genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica.
Polveri e fumi determinano patologie acute e croniche di tipo
   irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni.
   Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione
   alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti
   chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa
   di quadri di fibrosi polmonare (forme iniziali di silicosi).
Le misure di prevenzione consistono nell’utilizzo di sistemi
   di aspirazione (saldatura), di utensili a bassa velocità,
   nella bagnatura dei materiali, e nell’adozione di dispositivi
   di protezione individuale.
La programmazione della Gestione della
Sicurezza
    nel Sistema di Gestione Aziendale
(OHSAS 18001)
Perché      sul  lavoro,
 anche dopo l’entrata in
 vigore della 626/94, si
 continua     a  morire
 tutti i giorni?
Rispondere a questa domanda non è
facile ma è comunque un dovere:




   Morale          Giuridico
Art. 41 Costituzione

       L’iniziativa privata economica è
    libera.
       Non può svolgersi in contrasto con
    l’utilità sociale o in modo da recare
    danno alla:
         sicurezza,

         alla libertà,
         alla dignità umana… .-
Art. 2087 c.c.
   L’imprenditore        è
    tenuto ad adottare
    nell’esercizio
    dell’impresa le misure    
                                  Miglioramento
    che,      secondo    le
    particolarità       del         Continuo !
    lavoro, l’esperienza e
    la     tecnica,    sono
    necessarie a tutelare
    l’integrità fisica e la
    personalità      morale
    dei lavoratori.
Normativa degli anni 50

       DPR 547/55:                                        DPR 303/56:

       I datori di lavoro, i dirigenti ed i           I datori di lavoro, i dirigenti e i
        preposti che eserciscono, dirigono o            preposti che esercitano, dirigono o
        sovraintendono alle attività indicate           sovraintendono all'attività indicate
        all’art. 1, devono, nell’ambito delle           all’art. 1, devono, nell’ambito delle
        rispettive attribuzioni e competenze:           rispettive attribuzioni e competenze:
        a) attuare le misure di sicurezza               a) attuare le misure di igiene previste
        previste dal presente decreto;                  nel presente decreto;
        b) rendere edotti i lavoratori dei rischi       b) rendere edotti i lavoratori dei rischi
        specifici cui sono esposti e portare a          specifici cui sono esposti e portare a
        loro conoscenza le norme essenziali di          loro conoscenza i modi di prevenire i
        prevenzione mediante affissione, negli          danni demeritanti dai rischi predetti;
        ambienti di lavoro, di estratti delle           c) fornire ai lavoratori i necessari
        presenti norme o nei casi in cui non sia        mezzi di protezione;
        possibile l’affissione, con altri mezzi;
                                                        d) disporre ed esigere che i singoli
        c) disporre ed esigere che i singoli            lavoratori osservino le norme di igiene
        lavoratori osservino le norme di                ed usino i mezzi di protezione messi a
        sicurezza ed usino i mezzi di                   loro disposizione.
        protezione messi a loro disposizione.
Art. 4 del D. Lgs. 626/94
il datore di lavoro:
 comma 2 lett. c) :...programma le misure ritenute

   opportune per garantire il miglioramento nel
   tempo dei livelli di sicurezza;
 comma 5 lett. b) . .. aggiorna le misure di

   prevenzione       in    relazione    ai    mutamenti
   organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
   fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
   in relazione al grado di evoluzione della tecnica
   della prevenzione e della protezione;
HOSAS 18001



                              Continuità del
                              Miglioramento



                                               Politica di SSL
              Riesame della
              Direzione
                                                      Pianificazione




                  Controllo ed azioni                      Implementazione
                  correttive
                                                           ed attività
COMPARAZIONE



   Norme Giuridiche      Norme Volontarie
Norme Giuridiche
547/55   303/56   277/91 494/96



         626/94
Norme Volontarie

ISO 9000             ISO 14000


       OHSAS 18001
Valutazione dei rischi
          D. Lgs. 626/94                          OHSAS 18001
   art. 4 comma 1: il datore di
                                           4.3.1:       l’organizzazione      dovrà
                                            stabilire      e     mantenere      delle
    lavoro, in relazione alla natura        procedure per
    dell’attività,   valuta,    nella            l’identificazione dei rischi
    scelta delle attrezzature di                 la valutazione dei rischi e
                                                  l’implementazione             delle
    lavoro e delle sostanze o dei
                                              

                                                  necessarie misure di controllo.
    preparati chimici impiegati,              Queste dovranno includere:
    nonché nella sistemazione dei                le attività di routine e le
    luoghi di lavoro, i rischi per la             attività straordinarie;
                                                  le attività di tutto il personale
    sicurezza e per la salute dei
                                              

                                                  che ha accesso al luogo di
    lavoratori, ivi compresi quelli               lavoro     (inclusi  fornitori    e
    riguardanti       gruppi       di             visitatori);
                                                  le strutture del luogo di
    lavoratori esposti a rischi
                                              

                                                  lavoro, siano esse fornite
    particolari.                                  dall’organizzazione o da altri.
                                                                              -->
Valutazione dei rischi
                  4.3.2.: l’organizzazione
                   dovrà        stabilire     e
                   mantenere              delle
                   procedure               per
                   identificare               e
                   conformarsi ai requisiti
                   legislativi e agli altri
                   requisiti di SSL che sono
                   applicabili.
Struttura e Responsabilità
            D. Lgs. 626/94                             OHSAS 18001
   art. 4 comma 4 lett. a): il datore di      4.4.1: I ruoli, le responsabilità
    lavoro designa il responsabile del          e le autorità del personale che
    Servizio    di    Prevenzione       e
    Protezione….;
                                                    gestisce,
   art. 4 comma 4 lett. b):designa gli
                                                   esegue e
    addetti al Servizio di Prevenzione             verifica
    e Protezione….;                              attività che influenzano i rischi
   art. 8 comma 2: il datore di lavoro             di SSL delle attività, delle
    designa….. tra cui il Responsabile              strutture e dei processi
    del Servizio in possesso di                     dell’organizzazione    devono
    attitudini e capacità adeguate… .               essere definite, documentate
   Art. 9 comma 4: il Servizio di                  e comunicate al fine di
    Prevenzione     e   Protezione      è           facilitare la gestione della
    utilizzato dal datore di lavoro.                SSL.                     -->
Struttura e Responsabilità
                 La responsabilità ultima per la
                  salute e sicurezza sul lavoro resta
                  dell’Alta Direzione.
                 L’organizzazione dovrà designare
                  un membro dell’Alta Direzione (ad
                  esempio         in     una    grande
                  organizzazione, un componente
                  del             Consiglio         di
                  Amministrazione o del Comitato
                  Esecutivo) con la specifica
                  responsabilità di assicurare che
                  il sistema di gestione della SSL
                  sia propriamente implementato
                  in modo conforme ai requisiti in
                  tutte le sedi e in tutte le sfere di
                  attività dell’organizzazione.
Struttura e Responsabilità
            D. Lgs. 626/94                               OHSAS 18001
   art. 5 comma 1: ciascun lavoratore          4.4.1: tutti quelli che hanno
    deve prendersi cura della propria            responsabilità     di    gestione
    sicurezza e della propria salute e           dovranno dimostrare il loro
    di quella delle altre persone                impegno per la continuità del
    presenti sul luogo di lavoro, su cui         miglioramento della prestazione di
    possono ricadere gli effetti delle           SSL.
    sue      azioni     o       omissioni,
    conformemente          alla       sua
    formazione ed alle istruzioni e ai
    mezzi forniti dal datore di lavoro.
Informazione Formazione
     Addestramento
            D. Lgs. 626/94                              OHSAS 18001
   art. 21 comma 1: il datore di lavoro       4.4.2: Il personale dovrà essere
    provvede      affinché       ciascun        competente per svolgere i compiti
    lavoratore    riceva    un’adeguata         che possono avere un impatto sulla
    informazione su i rischi…, sulle
    misure di protezione adottate…,             SSL nel luogo di lavoro. La
    sulle    procedure     di      pronto       competenza dovrà essere definita
    soccorso, lotta antincendio ed              in termini di adeguata
    evacuazione dei lavoratori.. .                      istruzione,
   Art. 22 comma 1: il datore di                       formazione e/o
    lavoro… assicura che ciascun                        esperienza.
    lavoratore… riceva una formazione
    sufficiente e adeguata in materia
    di sicurezza e di salute con
    particolare riferimento al proprio
    posto di lavoro e alle proprie
    mansioni.
Informazione Formazione
Addestramento
             D. Lgs. 626/94                                  OHSAS 18001
   art.38 comma 1 lett.b): i lavoratori         4.4.2:      l’organizzazione dovrà definire e
    incaricati        dell’uso        delle       mantenere delle procedure per assicurare che
    attrezzature       che      richiedono        il personale che lavora ad ogni funzione e
    conoscenze       e      responsabilità        livello sia consapevole
    particolari,        ricevono        un              dell’importanza della conformità alla
                                                         politica, alle procedure di SSL e ai
    addestramento          adeguato       e              requisiti del sistema di gestione della
    specifico che li metta in grado di                   SSL;
    usare tali attrezzature in modo                     delle     conseguenze      effettive     o
    idoneo e sicuro anche in relazione ai                potenziali per la SSL delle loro attività
    rischi causati ad altre persone.                     e dei benefici per la SSL del
                                                         miglioramento        delle     prestazioni
   art 43, comma 5: in ogni caso                        personali;
    l’addestramento è indispensabile                    dei propri ruoli e responsabilità nel
    a) per ogni DPI che ai sensi dl D.                   perseguire la conformità alla politica,
    Lgs. 475/92, appartenga alla terza                   alle procedure di SSL e ai requisiti del
                                                         sistema di gestione della SSL, inclusi la
    categoria;                                           predisposizione di ogni cosa per le
    b) per i dispositivi di protezione                   emergenze ed i requisiti di risposta;
    dell’udito.                                         delle conseguenze potenziali dello
                                                         scostamento dalle specifiche procedure
                                                         operative.
Consultazione e comunicazione
            D. Lgs. 626/94                               OHSAS 18001
   art. 7 comma 1 lett. b): il datore di      4.4.3: l’organizzazione dovrà avere
    lavoro, in caso di affidamento dei          delle procedure per assicurare che
    lavori    all’interno   dell’azienda,       le informazioni relative alla SSL
    ovvero dell’unità produttiva, ad            siano comunicate al/dal personale
    imprese appaltatrici o a lavoratori         e      alle/dalle    altre      parti
    autonomi, fornisce agli stessi              interessate.
    dettagliate informazioni sui rischi        Il coinvolgimento del personale e
    specifici esistenti nell’ambiente in        le    disposizioni   relative    alle
    cui sono destinati ad operare e             consultazioni dovranno essere
    sulle misure di prevenzione e di            documentate        e     le    parti
    emergenza adottate in relazione             interessate      dovranno     essere
    alla propria attività.                      informate.
Riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi / Riesame della
Direzione
             D. Lgs. 626/94                           OHSAS 18001
   art. 11 comma 1: nelle aziende,           4.6:       l’Alta     Direzione
    ovvero unità produttive, che               dell’organizzazione       dovrà
    occupano più di 15 dipendenti, il          riesaminare il sistema di
    datore di lavoro, direttamente o           gestione      della  SSL     ad
    tramite il servizio di prevenzione e       intervalli da essa prestabiliti
    protezione dai rischi, indice              per     assicurare     la   sua
    almeno una volta all’anno una              continua      adeguatezza    ed
    riunione cui partecipano                   efficacia.
    a) il datore di lavoro o un suo           Il processo di riesame da
    rappresentante;                            parte dell’Alta Direzione dovrà
    b) il responsabile del servizio di         assicurare che siano state
    prevenzione e protezione dai               raccolte tutte le informazioni
    rischi;                                    necessarie perché la Direzione
    c) il M.C. ove previsto;                   possa     svolgere     la   sua
    d) il rappresentante per la                valutazione.
    sicurezza.                                Questo Riesame dovrà essere
                                               documentato.
Riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi / Riesame della
Direzione
            D. Lgs. 626/94                                  OHSAS 18001
   art. 11 comma 2: nel corso della               4.6: Il riesame della direzione
    riunione il datore di lavoro sottopone          dovrà valutare anche la possibile
    all’esame dei partecipanti:
                                                    necessità di cambiamenti
    a) il documento (di valutazione dei
    rischi), di cui all’art. 4, commi 2 e 3 ;
                                                       nella politica,
    b) l’idoneità dei mezzi di protezione
                                                       negli obiettivi e
    individuale;                                       negli altri       elementi del
    c) i programmi di informazione e                    sistema di gestione della SSL
    formazione dei lavoratori ai fini della             alla luce dei risultati
    sicurezza e della protezione della loro
    salute.
                                                            degli audit del sistema di
   art. 17 comma 1 lett. g): (..il M.C.)
                                                             gestione della SSL;
    comunica, in occasione delle riunioni di                del mutare delle
    cui all’art. 11, ai rappresentanti per la                circostanze;
    sicurezza, i risultati anonimi collettivi               dell’impegno per la
    degli accertamenti clinici e strumentali
    effettuati e fornisce indicazioni sul                    continuità del
    significato di detti risultati.                          miglioramento .
OHSAS 18001
3.11sistema di gestione:parte del sistema complessivo di gestione che facilita la
   gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business
   dell’organizzazione. Include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le
   responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per
   sviluppare, implementare, raggiungere, riesaminare e mantenere la politica
   dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.




                                                            626
Pianificazione
          D. Lgs. 626/94                               OHSAS 18001
   ??????                                  4.3.4:      l’organizzazione     dovrà
   …… i DPI? Li ho distribuiti, ma          stabilire       e     mantenere     un
    tanto non li usa nessuno!                programma          di     SSL      per
                                             raggiungere i suoi obiettivi.
….. se si sta a guardare tutto, non si
                                             Questo          programma        dovrà
    lavora più!
                                             includere la documentazione:
…… è tutto a posto, è venuto
                                         a   delle     responsabilità     e    delle
    l’ingegnere ha detto che va bene!
                                             autorità        definite     per      il
……           ha        tutto        il       raggiungimento        degli   obiettivi
    commercialista!!!!!!!!!!!                nelle relative funzioni e ai relativi
                                             livelli dell’organizzazione;
                                         b   i mezzi con cui ed i tempi entro cui
                                             gli     obiettivi     devono    essere
                                             raggiunti.
Amare un sistema
                     di
gestione     di SSL    è
eccessivo!!!

Volerlo
            è    invece
indispensabile.
Approccio mentale
        D. Lgs. 626/94           OHSAS 18001



                            Scelta
   Imposizione

                            Investimento
   Tassa

                            Utile
   Inutile
Verifica
          D. Lgs. 626/94                OHSAS 18001




   art. 11
                              audits

                              riesame della direzione
Documentazione
             D. Lgs. 626/94                               OHSAS 18001

       documento di valutazione                  manuale
       verbalizzazione RR art. 11                procedure
       registro infortuni                        istruzioni operative
       registri vari ( alcuni dei quali          verbalizzazione degli audits
        non ancora ben definiti a causa           verbalizzazione delle N.C.
        del ritardo nell’emanazione dei           verbalizzazione delle A.C.
        decreti attuativi)                        verbalizzazione del riesame della
                                                   direzione

                                                    MOLTO IMPEGNATIVA ED
         FRAMMENTARIA E NON                              ESAURIENTE
              SUFFICIENTE
Comportamenti
      D. Lgs. 626/94            OHSAS 18001




Non incide a sufficienza   Incide profondamente
Conclusioni

   Perché la 626, che comunque rivolge
    la propria attenzione molto più agli
    uomini, rispetto alla normativa degli
    anni ‘50, non è ancora riuscita ad
    incidere sui comportamenti?
Conclusioni
   I successi o gli insuccessi, difficilmente
    derivano da un’unica causa ed io credo che
    sarebbe possibile fare un lungo elenco di
    concause esterne alla 626 che ne hanno
    provocato il parziale fallimento:
   impreparazione culturale
   mancanza di professionisti esperti e/o comunque
    certificati
   inadeguatezza delle strutture
   applicazione spesso più formale che sostanziale (vedi
    Monitoraggio 626)
   ecc..
Conclusioni
Ma vi sono alcune cause intrinseche alla 626
  che hanno limitato i risultati che ci si
  aspettava e che sono:
 la documentazione inadeguata;

 una formazione troppo generica e teorica;

 un addestramento appena accennato;

 ma soprattutto manca quasi completamente

  la verifica del Sistema messo in atto.
Conclusioni

   Ma nonostante ciò, si può senz’altro
    dire che la 626 non solo non è stata
    inutile,   ma    anzi     è    stata
    fondamentale!
Conclusioni
   Non credo che saremmo qui oggi a
    parlare di sistemi di gestione di SSL,
    addirittura da integrare con quelli di
    Ambiente e Qualità, se la 626 non
    avesse fatto da ariete nello sfondare
    il muro di indifferenza che aveva
    ricoperto     tutta    la    normativa
    antinfortunistica precedente.
Conclusioni
   Certo il sistema messo in piedi dalla 626 è un sistema
    incompleto che va integrato.
   Credo che tale integrazione con le OHSAS 18001 non solo sia
    possibile, ma anzi sia naturale e doverosa per tutti gli
    imprenditori che, indipendentemente dalla tipologia e dalle
    dimensioni delle proprie imprese, vogliano adottare, nel
    rispetto dell’art. 2087 del codice civile:
“... le misure che, secondo le particolarità del lavoro,
    l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
    l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.”

                     (Si.Ge. P.I.)
    Sistema di Gestione per la Prevenzione Integrata
Conclusioni
   Ma in realtà nessuna azienda sia in
    grado di costruire un buon
    sistema di gestione della Qualità, se
    non coordinandolo ed integrandolo
    con quelli relativi all’Ambiente e alla
    Sicurezza dei Lavoratori.
Qualità e
     normativa
  Documenti Normativi
    Sistemi Qualità
Industria e Marcatura CE
         Ricerca
      Conclusioni
Direttiva macchine
Direttiva macchine
Direttiva macchine
Direttiva macchine
Direttiva macchine
Direttiva macchine
Direttiva macchine
Documenti Normativi
                      Finalità ed Uso
 CE                              Definire lo Stato dell’Arte nei
                                       rispettivi settori di
      Finalità                   competenza sulla base delle
                                     attuali tecnologie e
                                          conoscenze

                          In quanto la sua applicazione è resa     Esempio:

         Cogente                obbligatoria da precise
                                disposizioni di Legge
                                                                 Direttiva CEE
                                                                    84/539

                           Nei casi in cui la Legge lo prevede
                            come condizione sufficiente ma         Esempio:

Uso     Facoltativo       non esclusiva per poter dimostrare       L.46/90
                             la necessaria rispondenza alla
                             Regola o Stato dell’Arte o ai
                             Requisiti essenziali (Direttive
                                          CEE)
                              In quanto la rispondenza alla         Esempio:
                          normativa rappresenta una garanzia     Apposizione
        Volontario         interna all’azienda e/o un fattore     Marchi di
                               strategico di competitività         Qualità
Documenti Normativi
                    Tipologia
 CE                     Costruzione
                        Sicurezza
Norme di Prodotto
                        Prestazioni
    /Impianto           Standard dimensionali e di interfaccia


                        Qualità (ISO 9000)
Norme di Sistema
                        Ambiente (EN 14000)


                         Misurazione e controllo dei processi industriali
                         Metodi di prova e di misura
Norme di Processo        Tecnologie di fabbricazione (norme di uso generale)
                         Sistemi di automazione industriale (applicazioni
                          informatiche nell’industria)
Documenti Normativi
     Iter per la pubblicazione delle Norme CEI
CE
Sistemi Qualità
                 Concetti e definizioni principali
 CE
                                      Obiettivi primari da raggiungere
  Prestazioni
                       (es. per un’automobile: consumi ridotti, bassa rumorosità, comfort di guida, design,
  qualificanti
                                                             ecc.)




                           Rispondenza fra le prestazioni qualificanti
 Qualità               dichiarate (o implicitamente promesse o previste) e
                                          quelle effettive



Eccellenza                        Livello delle prestazioni qualificanti
Sistemi Qualità
        Schema tipico per la realizzazione di un S.Q.
 CE
Elaborazione di un Manuale della Qualità in cui vengono raccolti i documenti riguardanti
la Gestione della Qualità dell’azienda; in particolare debbono essere analizzati e descritti
in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti trattati nei rispettivi punti facenti parte di
questo elenco.
Definizione del settore operativo dell’Azienda

Individuazioni delle prestazioni qualificanti e dei conseguenti obiettivi primari da
raggiungere, a questo si dà il nome di: “Politica della Qualità”

Verifica dell’adeguatezza delle risorse umane (organigramma), strumentali (attrezzature)
ed ambientali (locali) in relazione a quanto riportato nella Politica della Qualità.

Definizione di specifiche procedure tecniche e gestionali per l’organizzazione, la gestione
ed i controlli delle varie attività operative riguardanti la progettazione e realizzazione del
prodotto o servizio oggetto dell’attività e le conseguenti verifiche finali.

Pianificazione ed effettuazione di appositi audit atti a verificare l’adeguatezza e la corretta
applicazione delle procedure tecniche e gestionali contenute nel Manuale della Qualità.

Definizione ed attuazione del Riesame della Direzione sulla base dei risultati degli audit
sia per quanto attiene le non conformità riscontrate, l’adozione di azioni correttive ed
eventuali interventi migliorativi.

Predisposizione di un adeguato sistema di formazione ed informazione di tutti i soggetti
(ai vari livelli) coinvolti nel S.Q. in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni.
Sistemi Qualità
            Aspettative ed esigenze tipiche
CE           dei gruppi coinvolti in un S.Q.
Gruppi principali coinvolti       Aspettative o esigenze tipiche


     Clienti/Utenti              Qualità del prodotto o servizio


      Dipendenti                Soddisfazione nel lavoro/carriera


      Proprietari                  Risultati dell'investimento


     Subfornitori                Continue opportunità di lavoro
Sistemi Qualità
     Sistema Qualità Italia
CE   Organismi internazionali
      (EA - CEN - CENELEC - ISO - IEC)
Industria e Marcatura CE
CE Obiettivi dell’Unione
                       Europea

 Realizzare un grande mercato        Preservare la sicurezza e la salute
       garantendo la libera           dei lavoratori, la sicurezza e la
circolazione di persone, capitali,    protezione dell’ambiente e dei
         merci e servizi.                      consumatori
Industria e Marcatura CE
      CE                        Direttive Europee
   Relative alla sicurezza e alla salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente



       Direttive Sociali
     Che coinvolgono l’uso e lo                    Direttive di Prodotto
  smaltimento dei prodotti e quindi                Mirate alla libera circolazione dei
    primariamente destinate agli                     prodotti e destinate quindi ai
             utilizzatori                                costruttori degli stessi
(es. Direttiva 89/391 recepita in Italia dalla
L.626/94 relativa alla sicurezza e salute dei
                 lavoratori)

                                                 Direttive di Prodotto
                                                                            Direttive di
                                                    Antecedenti il
                                                                         Prodotto “Nuovo
                                                 “Nuovo Approccio”
                                                                           Approccio”
                                                     (anni 60-70)
Industria e Marcatura CE
    CE
             Direttive di Prodotto Antecedenti il
                      “Nuovo Approccio”


Definizione dettagliata dei requisiti tecnici per ogni singolo prodotto


                             Imbuto della                                  Difficoltà in merito
                          decisione finale, in   Rapida obsolescenza        all’interpretazione
      Difficoltà di
                           quanto richiesta       ed estrema rigidità     autentica dei dettami
  codificare in modo
                         votazione unanime in    del contenuto tecnico      e dell’estensione
  unitario specifiche
                         seno al Consiglio CE      in quanto facente        della legge (ad es.
 tecniche disparate e
                          e pertanto tempi di    parte integrante della    non viene definito il
   pertanto campo di
                             elaborazione                                 ruolo dell’Organismo
 applicazione limitato                             Direttiva stessa
                           ultradecennali                                     Notificato).
Industria e Marcatura CE
           CE
            Direttive di Prodotto “Nuovo Approccio”
                                          Principali atti preparatori




          Norme                                                                             Moduli
                                                                                       Decisione 93/465
       Direttiva 89/189                        Nuovo                              Relativa alle procedure di
 Che prevede una procedura
 di informazione nel settore                  Approccio                          valutazione della conformità:
                                                                                  dal controllo interno di fabbricazione
      delle norme e delle                 Risoluzione del 7/5/85                (Mod.A) all’utilizzo di un sistema qualità
                                                                                    completo ed approvato (Mod.H) in
     procedure tecniche                                                          relazione alla criticità (pericolosità) del
                                                                                                 prodotto.



1) Vasto campo di applicazione.
2) Libera circolazione garantita ai prodotti rispondenti ai requisiti essenziali definiti nelle singole Direttive.
3) Interpretazione tecnica dei requisiti essenziali demandata alle norme armonizzate (CEN/CENELEC).
4) Presunzione di conformità (ai requisiti essenziali) per i prodotti conformi alle norme armonizzate.
5) Dimostrazione della conformità attuata tramite procedure specifiche detti “Moduli” (da A ad H), indicati nelle
singole Direttive in relazione livello di pericolosità dei prodotti trattati.
6) Apposizione (sul prodotto) della marcatura CE che attesta la rispondenza a tutte le Direttive Comunitarie ad
esso applicabili.
Industria e Marcatura CE
                    Centro CESVIT-CE.TA.CE.
Azionisti
         CE      (CEntro TAratura e CErtificazione)


                                                        Camera di          Ente Cassa        Università
 Regione       Provincia          Comune               Commercio di        di Risparmio     degli studi di
 Toscana       di Firenze        di Firenze              Firenze            di Firenze        Firenze



                                                                                           Associazione
 Promolavoro                              CESVIT                                          Industriali della
                                 Agenzia per l’Alta Tecnologia S.p.A.                       Provincia di
                                                                                              Firenze




                 CQ-WARE                 CE.TA.CE.                      S.I.R.
                    Software             CEntro TAratura e       Servizi Innovazione
                   Engineering            CErtificazione.             e Ricerca
                                                                                          Servizi
Industria e Marcatura CE
                                     Centro CESVIT-CE.TA.CE.
           CE                   (CEntro TAratura e CErtificazione)

                                                                   CE.TA.CE.

                           Laboratorio                                                              Laboratorio
                             Prove                                                                  Metrologico
   Organismo notificato                    Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti            Centro SIT 56/E
                                             essenziali ovvero rispondenza alle relative
    Direttiva CEE 73/23                       Norme Armonizzate per i prodotti elettrici
   (Direttiva Bassa Tensione)              funzionanti a tensioni comprese fra 50 e 1000 V
                                                      in c.a. e 75 e 1500 in c.c.                            Frequenza
   Organismo notificato                                                                                 Intervallo di tempo
                                           Certificazione CE per i dispositivi di sicurezza
   Direttiva CEE 89/392                    utilizzati per la protezione delle persone contro i          Tensione continua
       (Direttiva Macchine)                        rischi meccanici sulle macchine.
                                                                                                        Tensione alternata
                                             Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti           Corrente alternata
                                                    essenziali per i seguenti apparati:
                                                                                                         Corrente continua
                                           ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
 Organismo Competente                      apparecchiature industriali;                                  Resistenza in c.c.
  Direttiva CEE 89/336                     apparecchiature scientifiche;
         (Direttiva EMC)
                                           apparecchiature di tecnologia dell'informazione;                Potenza attiva
                                           elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per
                                           uso domestico;
                                           apparecchi didattici elettronici;                      Altre attività: tarature non
                                           apparecchiature per illuminazione e lampade            convenzionate di temperatura
                                           fluorescenti.                                          da - 30 °C a 500 °C, tarature di
                                                                                                  sistemi per la verifica degli
•Altre attività: rilascio di rapporti di prova su base normativa o di capitolato relativi         impianti secondo la
•a: prove elettriche, prove meccaniche, prove climatiche e prove EMC.                             corrispondente normativa.
Strutture Universitarie
    CE
 Organizzazione e gestione di una
      struttura Universitaria
                                                                                                  Normative di Sistema

     (Istituto o singolo Laboratorio)                                                            (ISO 9000 e EN14000)

               Esempio di applicazione di un S.Q. per un Laboratorio didattico Universitario

  •definizione degli obiettivi che il laboratorio si prefigge (es.:definire ed ottimizzare le modalità di accesso agli studenti per le
  esercitazioni, fornire un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali ai laureandi, gestire e custodire adeguatamente la
  strumentazione assegnata, stabilire le modalità di interfaccia con l'esterno sia in relazione alle attività conto terzi che ai semplici fornitori,
  adeguato livello formativo del personale addetto alle varie attività del laboratorio);

•definizione catalogazione e descrizione delle risorse impiegate (es.: locali, impianti, attrezzature, strumentazione, ecc.);

•definizione della struttura organizzativa del personale addetto al Laboratorio con esplicitazione dei ruoli e
delle competenze;
•definizione delle modalità di accesso ai servizi del Laboratorio (studenti, laureandi, dottorandi, personale docente e non
docente, esterni);

•definizione e strutturazione delle interfacce del Laboratorio (es.: direzione, unità amministrativa, altri laboratori interni ed
esterni);

•definizione delle procedure per la gestione dei beni (es.: acquisto, accettazione, inventario, messa in funzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, dismissione e smaltimento);
•definizione delle procedure per gli audit interni, il riesame della Direzione e la gestione della formazione del
personale.
Strutture Universitarie
       CE
        Acquisizione dei riferimenti
     riguardanti le attuali conoscenze
                                                                                               Normative di
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       sull’argomento oggetto della
                  ricerca                                                                     (CEI-UNI-EN-ISO)

           Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto
                      Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati
         Attuale Stato dell’Arte in merito a:
                                                                                Normative di Prodotto/Impianto riguardanti le
•reti di telecomunicazione;
                                                                               caratteristiche costruttive ed elettriche dei cavi
•segnali e protocolli per la trasmissione dei dati;                              ed i protocolli di trasmissione dati e quelle
                                                                                    relative alle reti elettriche di potenza
•reti elettriche di potenza.


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                                         (per la parte strumentale si veda la diapositiva successiva)


  Attuale Stato dell’Arte in merito agli aspetti di
         sicurezza elettrica e compatibilità                                   Normative di Prodotto/Impianto riguardanti la
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         realizzati a seguito della ricerca.
Strutture Universitarie
CE
                                                             Norme di Processo
   Misurazioni e verifiche
        strumentali                                     (Metodi di prova,standard
                                                       metrologici,misura e taratura)


  Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto
         Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati




                                                                       L.I.S.N.
Verifiche sperimentali su rete                        Line Impedance Stabilization Network
    elettriche di potenza                            Norma CISPR 16: Specifiche dei metodi e degli
                                                          apparati di misura delle perturbazioni
                                                     radioelettriche e di immunità alle perturbazioni
                                                                      radioelettriche
Conclusioni
  Risulta evidente, per quanto detto, che la conoscenza e la corretta
  applicazione della Normativa è di fondamentale importanza sia nel
         settore della produzione che in quello della ricerca.
 Una maggiore diffusione, conoscenza e corretta applicazione della
Normativa determinerebbe sicuramente notevoli vantaggi derivanti da
   una migliore organizzazione e gestione delle varie attività, con
  prodotti e/o servizi risultanti ottimizzati per le reali esigenze degli
utenti, riduzione degli sprechi e accrescimento del benessere e della
                            salute collettiva.

Gli ostacoli per una maggiore diffusione ed applicazione della
Normativa sono dovuti principalmente a questi fattori:
- elevato costo;
- difficile reperibilità;
- difficoltà applicative dovute alla scarsa propensione a modificare
abitudini, metodi di lavoro e standard costruttivi.

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Corso resp 21 lezione - sicurezza

  • 2. Costituzione italiana  Art. 32: la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo  Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme  Art. 38: i lavoratori hanno diritto che siano assicurati mezzi adeguati in caso di infortunio
  • 3. Codice civile  Art. 2087: l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
  • 4. Codice penale  Art. 437: Rimozione di cautele contro infortuni sul lavoro  Art. 451: omissione colposa di cautele  Art. 590: lesioni personali colpose
  • 5. Statuto dei lavoratori  Art. 9: i lavoratori hanno diritto a controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
  • 6. Norme in materia di prevenzione infortuni  DPR 547: norme per la prevenzione degli infortuni  DPR 303: norme generali per l’igiene sul lavoro  DL 277: norme per il miglioramento della protezione dai rischi
  • 7. DL 626/94  Recepisce alcune direttive comunitarie  Luoghi di lavoro  Attrezzature di lavoro  Dispositivi di protezione individuali  Agenti cancerogeni  videoterminali
  • 8. DL 626/94: ruolo del lavoratore Il D.Lgs. 626/94 attribuisce ai lavoratori un ruolo di notevole importanza nella organizzazione e realizzazione della sicurezza Sufficiente preparazione di base su problemi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aiutano il lavoratore a raggiungere velocemente quel ruolo attivo e diretto che il decreto vuole realizzare
  • 9. 626/94: figure di riferimento  Datore di lavoro  Lavoratore subordinato  Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  Medico competente
  • 10. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  Datore di lavoro  Responsabile del servizio di protezione e prevenzione  Rappresentante dei lavoratori  Medico competente  Addetti alle emergenze
  • 11. Figure di riferimento  Dirigente: assomma in se poteri, funzioni e responsabilità. E’ il sostituto del datore di lavoro  Preposto: ha funzioni di controllo e sorveglianza con ridotti poteri organizzativi e disciplinari
  • 12. Modello gerarchico rigido Modello gerarchico rigido Datore Lavoro Staff Preposti COMANDO PER LA GESTIONE CONTROLLO DELLA SICUREZZA NON FUNZIONA Lavoratori
  • 13. Prevenzione partecipata Modello di prevenzione partecipata Datore Lavoro Staff S.P.P . RLS Preposti RSU Lavoratori
  • 14. Misure generali di tutela  Art. 3  Valutazione dei rischi  Eliminazione dei rischi (progresso tecnico)  Riduzione dei rischi alla fonte  Programma della prevenzione  Sostituzione di ciò che è pericoloso
  • 15. Misure generali di tutela  Art. 3  Priorità alla protezione collettiva  Limitazione del n° di lavoratori esposti  Utilizzo minimo di agenti chimici, biologici, ecc.  Controllo sanitario dei lavoratori  Allontanamento dei lavoratori per rischi connessi allo stato di salute
  • 16. Misure generali di tutela  Misure igieniche  Misure di emergenza  Uso di segnali di avvertimento  Manutenzione  Informazione e formazione  Istruzioni adeguate ai lavoratori
  • 17. Obblighi del datore  Il datore è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela  Il datore deve elaborare un documento di valutazione dei rischi
  • 18. Obblighi del datore Valutazione rischi Organizzazione Nomina responsabile e lavoratori Spp - Medico competente compie la valutazione sotto adotta disposizioni, documenta la sua responsabilità e coordina • Datore Realizzazione di Informazione Deve operare per rendere effettiva la lavoro e formazione Informa e forma i lavoratori tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenendo sugli impianti per eliminare o ridurre i rischi, fornendo mezzi di protezione Consultazione: deve consultare il Rls per coinvolgere i lavoratori sui temi della sicurezza
  • 19. Riunioni periodiche “convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto” “dalla riunione viene redatto verbale” Accordo Interconfederale 22/6/1995 La convocazione può essere richiesta anche dal rls, quando ve ne siano i motivi Almeno un incontro l’anno Valenza istituzionale quindi la presenza delle figure obbligatorie deve essere completa
  • 20. Valutazione dei rischi  Relazione sulla valutazione dei rischi e criteri utilizzati  Misure e attrezzature per la prevenzione  Programma di attuazione delle misure
  • 21. Valutazione del rischio La valutazione del rischio (D. Lgs 626/94) va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni. La valutazione del rischio è pertanto un’operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro.
  • 22. Valutazione del rischio  l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;  l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;  la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.
  • 23. Valutazione del rischio  Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati: - assenza di rischio di esposizione; - presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa; - presenza di un rischio di esposizione.
  • 24. Valutazione del rischio  Nel primo caso (assenza di rischio di esposizione) non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. Nel secondo caso (presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa) la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso (presenza di un rischio di esposizione) si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall’art. 4 del D. Lgs 626/94.
  • 25. Valutazione del rischio  I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:  Rischi di natura infortunistica  Rischi di natura igienico-ambientale  Rischi di tipo trasversale
  • 26. Insalubrità LAVORO Incidenti Organizzazione lavoro Fatica fisica Stress psicologico Posizioni Intensità Durata
  • 27. Insalubrità AMBIENTE Incidenti Fatt. biologici Fatt. chimici Allergeni Fatt. fisici-meccanici Gas, vapori Microrganismi Microclima Illuminazione Fumi Rumore Polveri Vibrazioni Sostanze tossiche Radiazioni ionizzanti con attività acuta e non o cronica
  • 28. Rischi di natura infortunistica  I rischi infortunistici sono dovuti a:  Strutture  Macchine  Impianti elettrici  Sostanze pericolose  Incendio-Esplosioni
  • 29. Rischi infortunistici: Carenze strutturali dell’ambiente di lavoro  altezza dell’ambiente  superficie dell’ambiente  volume dell’ambiente  illuminazione (normale o in emergenza)  pavimenti (lisci o sconnessi)  pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)  solai (tenuta)  soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)  botole (visibili e con chiusura a sicurezza)  uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)  porte (in numero sufficiente in funzione del personale  locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria)
  • 30. Rischi infortunistici: Manipolazione di sostanze pericolose  Sostanze infiammabili  Sostanze corrosive  Sostanze comburenti  Sostanze esplosive
  • 31. Rischi infortunistici: Carenze degli impianti  protezione degli organi di avviamento  protezione degli organi di trasmissione  protezione degli organi di lavoro  protezione degli organi di comando  Macchine con marchio CE (Rif. Direttiva Macchine 89/392 CEE)  Macchine prive di marchio CE (Rif. Al DPR 547/55)  protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento  protezione nell’uso di ascensori e montacarichi  protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole, circuiti)  protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili
  • 32. Rischi infortunistici: Carenze di sicurezza elettrica  Idoneità del progetto  Idoneità d’uso  Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione  Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza
  • 33. Rischi infortunistici: Rischi da incendio e esplosione  Presenza di materiali infiammabili d’uso  Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione)  Presenza di depositi di materiali infiammabili(caratteristiche strutturali di ventilazione d i ricambi di aria)  Carenza di sistemi anti-incendio  Carenza di segnaletica di sicurezza
  • 34. Rischi di natura igienico- ambientale  Dovuti a:  Agenti chimici  Agenti fisici  Agenti biologici
  • 35. Rischi igienici-ambientali: Agenti chimici Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:  Ingestione  contagio cutaneo  inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori
  • 36. Rischi igienici ambientali: Agenti fisici Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l’organismo:  Rumore  Vibrazioni  radiazioni non ionizzanti (sorgenti di microonde, radiazioni UV, luce laser)  microclima (temperatura, umidità, condizionamento, ventilazione, calore)  illuminazione
  • 37. Rischi igienici-ambientali: Agenti biologici Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni e/o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione:  Emissione involontaria (emissione di polveri organiche, impianti di condizionamento  Emissione incontrollata (impianti di depurazione)  Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo
  • 38. Rischi trasversali  I rischi trasversali sono individuabili nel rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro. Tale rapporto è inserito in un quadro di compatibilità e interazioni di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.  Comprendono:  Organizzazione del lavoro  Fattori psicologici  Fattori ergonomici  Condizioni di lavoro difficili
  • 39. Rischi trasversali: Organizzazione del lavoro  Processi di lavoro usuranti (lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno)  Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio  Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza  Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza  Movimentazione manuale dei carichi  Lavoro ai video terminali.
  • 40. Rischi trasversali: Fattori psicologici  Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro  Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità  Complessità delle mansioni e carenza di controllo  Reattività anomala a condizioni di emergenza
  • 41. Rischi trasversali: Condizioni di lavoro difficili  Lavoro con animali  Condizioni climatiche esasperate  Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro.
  • 42. Obblighi dei lavoratori  Il lavoratore è responsabile della propria sicurezza e salute e deve:  Osservare le disposizioni e istruzioni impartite  Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, ecc.
  • 43. Obblighi dei lavoratori  Utilizzare correttamente i DPI  Segnalare al datore e ai preposti  Non rimuovere o modificare le protezioni  Sottoporsi ai controlli sanitari  Contribuire all’adempimento degli obblighi
  • 44. Rappresentante dei lavoratori  È eletto in tutte le aziende (direttamente o tramite le rappresentanze sindacali)  Accede ai luoghi di lavoro  È consultato preventivamente per:  Valutazione dei rischi  Prevenzione  Formazione  Designazione degli addetti
  • 45. Rappresentante dei lavoratori  Riceve informazioni sulla valutazione dei rischi  Riceve formazione adeguata  Partecipa alla riunione periodica del servizio di sicurezza
  • 46. Rischio  È il prodotto di una PROBABILITà CHE SI VERIFICHI IL DANNO per una ENTITà DEL DANNO
  • 49. Documento di valutazione dei rischi  Individuazione dei DPI;  Definizione del programma di formazione;  Definizione del programma di sorveglianza sanitaria
  • 50. Documento di valutazione dei rischi Elemento Descrizione Mansione Individua un insieme di compiti (attività) da svolgere per il raggiungimento di un obiettivo operativo completo in sè (es.: esecuzione di un test). Attività E' una parte della mansione, intendendo con ciò ogni singolo compito. Attività E' una parte della attività, intendendo con ciò ogni singola operazione unitaria che compie l’operatore. E' compito dell'analista scegliere il grado di disaggregazione necessario (eventualmente limitandosi al livello dell'attività) per l'individuazione dei pericoli e dei danni connessi ad una data mansione.
  • 51. Analisi del rischio La mappatura dei rischi a livello globale avviene attraverso la matrice di rischio, che permette di combinare le probabilità (che si verifichi l’evento considerato) e la gravità (delle prevedibili conseguenze) in modo indicizzato (indice di criticità). Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità – 1 Matrice di rischio
  • 52. Analisi del rischio L'analisi dei rischi permette di associare ad ogni danno, corrispondente ad un pericolo, una valutazione circa la gravità del danno stesso e la probabilità che si verifichi, è possibile procedere alla classificazione dei rischi in termini relativi, distinguendo in rischi elevati, accettabili o trascurabili (o comunque in fasce di livello di rischio) facilitando quindi il processo decisionale.
  • 56. Errori umani e di sistema
  • 57. Definizione di prodotto sicuro.  E’ definito “SICURO” il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l’impiego del prodotto o considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.
  • 58. Sorveglianza sanitaria  Certifica l’idoneità sanitaria a svolgere il lavoro  Viene ripetuta con una periodicità stabilita dalla legge  Al lavoratore deve essere rilasciata copia degli accertamenti
  • 59. SORVEGLIANZA SANITARIA - E’ effettuata dal MEDICO COMPETENTE (art. 16 e 17 D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), a cura e spese del Datore di Lavoro; - Si articola in: - a) Visita medica preventiva; - b) Visite mediche periodiche. - Le suddette visite sono integrate da esami ed accertamenti (previsti per legge o stabiliti dal Medico Competente) e sono sempre concluse da un Giudizio di Idoneità alla mansione specifica.
  • 60. Medico competente  E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che: - deve conoscere l’ambiente di lavoro; - deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori a rischio; - deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; - deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla  valutazione dei rischi, all’individuazione delle  misure di prevenzione, all’informazione e alla  formazione dei lavoratori, all’organizzazione del  pronto soccorso.
  • 61. Medico competente  E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che: - deve conoscere l’ambiente di lavoro; - deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori a rischio; - deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; - deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla  valutazione dei rischi, all’individuazione delle  misure di prevenzione, all’informazione e alla  formazione dei lavoratori, all’organizzazione del  pronto soccorso.
  • 62. GIUDIZIO DI IDONEITA’ - deve informare il lavoratore sugli accertamenti a cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve fornire copia degli accertamenti effettuati; - deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’.
  • 63. ASL  Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL può inoltre con proprio provvedimento (disposizione) imporre la sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che siano soggette all’assicurazione contro le malattie professionali, quando tali lavorazioni siano ritenute pericolose per la salute ovvero vi sia presenza di agenti chimici pericolosi oppure sia utile in relazione alle situazioni di lavoro, ai CC.NN.LL vigenti nell’unità produttiva e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori e dell’Azienda.
  • 69. Definizioni relative al VDT  Videoterminale: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato
  • 70. Definizioni relative al VDT  Posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di VDT che comprende tastiera, accessori opzionali, telefono modem, stampante, sedia, piano di lavoro, nonché l’ambiente immediatamente circostante
  • 71. Definizioni relative al VDT  Lavoratore: colui che utilizza il posto di lavoro con VDT
  • 72. Analisi rischi per VDT  Il datore analizza i rischi relativi a:  Rischi per la vista e gli occhi  Postura e affaticamento fisico e mentale  Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
  • 73. Misure di prevenzione  Adeguata ventilazione  Adeguata illuminazione  Sorveglianza sanitaria  Formazione einformazione  Organizzazione del lavoro  interruzioni
  • 74. Interruzioni  Il lavoratore ha diritto a pause di15’ ogni 120’ comprese nell’orario di lavoro e non cumulabili  Le pause vanno intese come attività differenti
  • 75. Tipi di lavoro VDT: immissione dati  Mani sulla tastiera  Sguardo sul testo da digitare  Posizione forzata  Sforzo sulla muscolatura di tendini e braccia
  • 76. Tipi di lavoro VDT: dialogo  Sguardo rivolto allo schermo  Minore fatica visiva  Maggiore concentrazione e stress  Minore tendenza a assumere una posizione forzata
  • 77. Disturbi dei lavoratori VDT  Mal di schiena, dolori alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione  Dolori alle spalle, alla schiena, alle braccia e alle mani
  • 78. Disturbi dei lavoratori VDT  Disturbi agli occhi:  Maggior sforzo di adattamento  Abbagliamento  Sfarfallamento dei caratteri  Caratteri non nitidi
  • 79. Prescrizioni minime Caratteri  Caratteri definiti  Caratteri di grandezza sufficiente  Spazio adeguato tra linee di testo
  • 80. Prescrizioni minime  Immagine  Stabile  Esente da sfarfallamento
  • 81. Prescrizioni minime  Schermo  Orientabile  Inclinabile  Antiriflessi e riverberi  Schermo antiradiazione
  • 82. Prescrizioni minime  Tastiera  Inclinabile  Separata dallo schermo  Superficie opaca antiriflesso  Simboli sui tasti con contrasto
  • 83. Prescrizioni minime  Piano di lavoro  Superficie poco riflettente  Di dimensioni sufficienti  Con disposizione flessibile di schermo e tastiera  Supporto per documenti stabile e regolabile
  • 84. Prescrizioni minime  Sedile di lavoro  Stabile  Permette libertà di movimento  Permette una posizione comoda  Schienale regolabile
  • 85. Prescrizioni minime  Posto di lavoro  Di dimensioni adeguate  Consente agevoli cambiamenti di posizione
  • 86. Prescrizioni minime  Illuminazione  Illuminazione sufficiente  Contrasto appropriato con lo schermo  Finestre evitano riflessi con lo schermo  Dotate di dispositivi di copertura adeguati
  • 87. Prescrizioni minime  Il rumore non deve perturbare l’ambiente  Il calore prodotto non deve essere eccessivo
  • 88. Consigli  Controlli periodici  Riposare la vista (guardare fuori dalla finestra)  Evitare di fumare al VDT  Attenzione agli effetti di ansiolitici, tranquillanti, sonniferi, ecc.
  • 89. Consigli  Schiena eretta  Distanza dallo schermo tra i 50 e i 90 cm  Monitor leggermente più basso dell’altezza dello sguardo
  • 90. Movimentazione carichi Negli Stati Uniti il low-back pain determina una media di 28,6 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori; le patologie del rachide sono la principale causa di limitazione lavorativa nelle persone con meno di 45 anni e gli indennizzi per patologie professionali della colonna assorbono il 33% dei costi totali di indennizzo. In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione, le affezioni croniche di gran lunga più diffuse.
  • 92. Movimentazione carichi 1. Individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio 2. Meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il rischio 3. Ausiliazione degli stessi processi, laddove ciò non sia possibile, e/o l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio 4. Uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta prima di valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento 5. Sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale 6. Informazione e la formazione degli stessi lavoratori
  • 96. MMC: problemi del lavoratore
  • 98. MMC: elementi da considerare
  • 99. MMC Analisi delle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari Applicazione di tecniche di valutazione del rischio connesso alla movimentazione dei carichi, mediante modalità derivabili dalla letteratura e da linee guida internazionali, che tengono conto dei riferimenti indicati nel D.Lgs 626/94 Titolo V.  Esempio Metodo di NIOSH: applicabile ad azioni di sollevamento, con la possibilità di individuare il cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che a partire da un massimo peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. E’ quindi possibile ricavare l’indice sintetico di rischio sulla base del quale definire le misure di adeguamento.
  • 101. Lavori elettrici in sicurezza Elmetto con visiera Attrezzo isolato Parti attive  Guanti isolanti Non si può operare se non è Vestiario idoneo che non lasci scoperto assicurata parti del tronco o degli arti UNA DOPPIA PROTEZIONE ISOLANTE I guanti isolanti, prima del loro impiego, devono essere verificati a vista e gonfiati per accertarsi che non vi siano lacerature
  • 102. Rumore Il Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole. Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla durata dell’esposizione. A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente, sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali organi è controversa. In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori; gruppi elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole flessibili ecc.
  • 106. Obblighi del datore di lavoro
  • 107. Rumore: Obblighi del datore di lavoro
  • 109. Segnali di pericolo                                                   di spegnere con acqua Vietato fumare o usare fiamme libere Divieto                                                   Divieto di accesso alle persone non autorizzate Vietato fumare
  • 110. Segnali di avvertimento                                                   Materiale infiammabile o alta temperatura Pericolo generico                                                   Sostanze corrosive Sostanze velenose
  • 111. Segnali di prescrizione                                                   Protezione obbligatoria degli occhi Guanti di protezione obbligatoria                                                   Protezione obbligatoria dell’udito Protezione obbligatoria delle vie respiratorie
  • 112. Tutela delle lavoratrici madri Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 151/2001 il datore di lavoro è tenuto ad attuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sul posto di lavoro con riferimento ai rischi particolari legati alla presenza di agenti e condizioni di lavoro.
  • 113. Pari opportunità: Legge n.1204 del 30 dicembre 1971 Finalità Introdurre elementi di tutela a favore delle lavoratrici madri Lavoratrici interessate Divieto di licenziamento Esonero da determinati lavori Astensione obbligatoria Astensione facoltativa Sostituzione lavoratrici assenti Riposi giornalieri
  • 114. Finalità Pari opportunità:Legge n.903 del 9 dicembre 1977 Introdurre elementi di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro Recepimento:  artt.3 e 37 Costituzione italiana  art.119 Trattato di Roma  Direttive comunitarie anni ’70 – ‘80
  • 115. Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977  Parità di retribuzione per prestazioni uguali o di pari valore  Parità nell’accesso al lavoro, all’orientamento, alla formazione, all’aggiornamento professionale  Parità nell’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e nell’avanzamento di carriera  Diritto di rappresentare l’impresa
  • 116. Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977 … inoltre  Divieto di lavoro notturno  Astensione obbligatoria delle lavoratrici per adozione/affidamento preadottivo  Astensione, in alternativa e date certe condizioni, per il padre lavoratore, anche se adottivo/affidatario
  • 117. Decreto legislativo 2 feb. 02 n. 25
  • 118. COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO chimico si intende qualsiasi cosa Nella definizione di agente -I sia esso sostanza o preparato di natura chimica che rappresenta un pericolo per il lavoratore; pertanto rientrano all'interno del campo di applicazione di questo decreto anche quelle sostanze già prese in considerazione dalla Legge italiana come il piombo e le sostanze cancerogene in generale, (tuttavia il presente decreto non sostituisce le disposizioni specifiche in materia di agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma le integra), sia quelle sostanze che pur non essendo pericolose per loro stessa definizione possono comunque rappresentare un pericolo in determinate condizioni, come ad esempio l'acqua bollente o l'azoto liquido;
  • 119. COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO - II La produzione, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche comporta una serie di rischi potenziali da esposizione che possiamo definire Rischio chimico. Possiamo distinguerli in due grandi campi, che spesso sono contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro:
  • 120. COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO - III rischi per la sicurezza e rischi acuti: esplosione, incendio, ustioni chimiche, lesioni oculari da contatto, avvelenamento, asfissia; rischi per la salute dovuti all'esposizione cronica a sostanze tossiche o nocive: malattie professionali quali per esempio silicosi, bronchite cronica, tumori.
  • 133. Quali malattie può provocare
  • 134. Dove è stato utilizzato
  • 135. Dove è stato utilizzato
  • 138. RISCHIO VIBRAZIONI Le vibrazioni sono causate sia da strumenti vibranti manuali che da macchine operatrici. Le prime, a frequenza elevata, interessano il segmento mano-braccio-spalla; le seconde, a frequenza bassa, interessano il corpo intero. La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci sono concause o fattori scatenanti quali: il freddo, postura e contratture muscolari, peso e forma dello strumento. Le manifestazioni principali sono rappresentate da: fenomeno di Raynaud secondario, artropatie, malattia di Dupuytren.
  • 139. RISCHIO VIBRAZIONI I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, per la guida di macchine operatrici, sono rappresentati essenzialmente dall’ artrosi precoce della colonna vertebrale dorso-lombare. Le possibili misure di prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione avvicendando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti.
  • 141. Rischio polveri Nelle aziende sono spesso presenti polveri miste di varia composizione che comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono per azioni meccaniche quali lavori di demolizione, manipolazione di materiali polverulenti o friabili.
  • 142. Rischio polveri Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica. Polveri e fumi determinano patologie acute e croniche di tipo irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni. Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa di quadri di fibrosi polmonare (forme iniziali di silicosi). Le misure di prevenzione consistono nell’utilizzo di sistemi di aspirazione (saldatura), di utensili a bassa velocità, nella bagnatura dei materiali, e nell’adozione di dispositivi di protezione individuale.
  • 143. La programmazione della Gestione della Sicurezza nel Sistema di Gestione Aziendale (OHSAS 18001)
  • 144. Perché sul lavoro, anche dopo l’entrata in vigore della 626/94, si continua a morire tutti i giorni?
  • 145. Rispondere a questa domanda non è facile ma è comunque un dovere:  Morale  Giuridico
  • 146. Art. 41 Costituzione  L’iniziativa privata economica è libera.  Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla:  sicurezza,  alla libertà,  alla dignità umana… .-
  • 147. Art. 2087 c.c.  L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure  Miglioramento che, secondo le particolarità del Continuo ! lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
  • 148. Normativa degli anni 50 DPR 547/55: DPR 303/56:  I datori di lavoro, i dirigenti ed i  I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che eserciscono, dirigono o preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate sovraintendono all'attività indicate all’art. 1, devono, nell’ambito delle all’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza a) attuare le misure di igiene previste previste dal presente decreto; nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di loro conoscenza i modi di prevenire i prevenzione mediante affissione, negli danni demeritanti dai rischi predetti; ambienti di lavoro, di estratti delle c) fornire ai lavoratori i necessari presenti norme o nei casi in cui non sia mezzi di protezione; possibile l’affissione, con altri mezzi; d) disporre ed esigere che i singoli c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene lavoratori osservino le norme di ed usino i mezzi di protezione messi a sicurezza ed usino i mezzi di loro disposizione. protezione messi a loro disposizione.
  • 149. Art. 4 del D. Lgs. 626/94 il datore di lavoro:  comma 2 lett. c) :...programma le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  comma 5 lett. b) . .. aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • 150. HOSAS 18001 Continuità del Miglioramento Politica di SSL Riesame della Direzione Pianificazione Controllo ed azioni Implementazione correttive ed attività
  • 151. COMPARAZIONE  Norme Giuridiche  Norme Volontarie
  • 152. Norme Giuridiche 547/55 303/56 277/91 494/96 626/94
  • 153. Norme Volontarie ISO 9000 ISO 14000 OHSAS 18001
  • 154. Valutazione dei rischi D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 4 comma 1: il datore di  4.3.1: l’organizzazione dovrà stabilire e mantenere delle lavoro, in relazione alla natura procedure per dell’attività, valuta, nella  l’identificazione dei rischi scelta delle attrezzature di  la valutazione dei rischi e l’implementazione delle lavoro e delle sostanze o dei  necessarie misure di controllo. preparati chimici impiegati, Queste dovranno includere: nonché nella sistemazione dei  le attività di routine e le luoghi di lavoro, i rischi per la attività straordinarie; le attività di tutto il personale sicurezza e per la salute dei  che ha accesso al luogo di lavoratori, ivi compresi quelli lavoro (inclusi fornitori e riguardanti gruppi di visitatori); le strutture del luogo di lavoratori esposti a rischi  lavoro, siano esse fornite particolari. dall’organizzazione o da altri. -->
  • 155. Valutazione dei rischi  4.3.2.: l’organizzazione dovrà stabilire e mantenere delle procedure per identificare e conformarsi ai requisiti legislativi e agli altri requisiti di SSL che sono applicabili.
  • 156. Struttura e Responsabilità D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 4 comma 4 lett. a): il datore di  4.4.1: I ruoli, le responsabilità lavoro designa il responsabile del e le autorità del personale che Servizio di Prevenzione e Protezione….;  gestisce,  art. 4 comma 4 lett. b):designa gli  esegue e addetti al Servizio di Prevenzione  verifica e Protezione….; attività che influenzano i rischi  art. 8 comma 2: il datore di lavoro di SSL delle attività, delle designa….. tra cui il Responsabile strutture e dei processi del Servizio in possesso di dell’organizzazione devono attitudini e capacità adeguate… . essere definite, documentate  Art. 9 comma 4: il Servizio di e comunicate al fine di Prevenzione e Protezione è facilitare la gestione della utilizzato dal datore di lavoro. SSL. -->
  • 157. Struttura e Responsabilità  La responsabilità ultima per la salute e sicurezza sul lavoro resta dell’Alta Direzione.  L’organizzazione dovrà designare un membro dell’Alta Direzione (ad esempio in una grande organizzazione, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo) con la specifica responsabilità di assicurare che il sistema di gestione della SSL sia propriamente implementato in modo conforme ai requisiti in tutte le sedi e in tutte le sfere di attività dell’organizzazione.
  • 158. Struttura e Responsabilità D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 5 comma 1: ciascun lavoratore  4.4.1: tutti quelli che hanno deve prendersi cura della propria responsabilità di gestione sicurezza e della propria salute e dovranno dimostrare il loro di quella delle altre persone impegno per la continuità del presenti sul luogo di lavoro, su cui miglioramento della prestazione di possono ricadere gli effetti delle SSL. sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  • 159. Informazione Formazione Addestramento D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 21 comma 1: il datore di lavoro  4.4.2: Il personale dovrà essere provvede affinché ciascun competente per svolgere i compiti lavoratore riceva un’adeguata che possono avere un impatto sulla informazione su i rischi…, sulle misure di protezione adottate…, SSL nel luogo di lavoro. La sulle procedure di pronto competenza dovrà essere definita soccorso, lotta antincendio ed in termini di adeguata evacuazione dei lavoratori.. .  istruzione,  Art. 22 comma 1: il datore di  formazione e/o lavoro… assicura che ciascun  esperienza. lavoratore… riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
  • 160. Informazione Formazione Addestramento D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art.38 comma 1 lett.b): i lavoratori  4.4.2: l’organizzazione dovrà definire e incaricati dell’uso delle mantenere delle procedure per assicurare che attrezzature che richiedono il personale che lavora ad ogni funzione e conoscenze e responsabilità livello sia consapevole particolari, ricevono un  dell’importanza della conformità alla politica, alle procedure di SSL e ai addestramento adeguato e requisiti del sistema di gestione della specifico che li metta in grado di SSL; usare tali attrezzature in modo  delle conseguenze effettive o idoneo e sicuro anche in relazione ai potenziali per la SSL delle loro attività rischi causati ad altre persone. e dei benefici per la SSL del miglioramento delle prestazioni  art 43, comma 5: in ogni caso personali; l’addestramento è indispensabile  dei propri ruoli e responsabilità nel a) per ogni DPI che ai sensi dl D. perseguire la conformità alla politica, Lgs. 475/92, appartenga alla terza alle procedure di SSL e ai requisiti del sistema di gestione della SSL, inclusi la categoria; predisposizione di ogni cosa per le b) per i dispositivi di protezione emergenze ed i requisiti di risposta; dell’udito.  delle conseguenze potenziali dello scostamento dalle specifiche procedure operative.
  • 161. Consultazione e comunicazione D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 7 comma 1 lett. b): il datore di  4.4.3: l’organizzazione dovrà avere lavoro, in caso di affidamento dei delle procedure per assicurare che lavori all’interno dell’azienda, le informazioni relative alla SSL ovvero dell’unità produttiva, ad siano comunicate al/dal personale imprese appaltatrici o a lavoratori e alle/dalle altre parti autonomi, fornisce agli stessi interessate. dettagliate informazioni sui rischi  Il coinvolgimento del personale e specifici esistenti nell’ambiente in le disposizioni relative alle cui sono destinati ad operare e consultazioni dovranno essere sulle misure di prevenzione e di documentate e le parti emergenza adottate in relazione interessate dovranno essere alla propria attività. informate.
  • 162. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi / Riesame della Direzione D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 11 comma 1: nelle aziende,  4.6: l’Alta Direzione ovvero unità produttive, che dell’organizzazione dovrà occupano più di 15 dipendenti, il riesaminare il sistema di datore di lavoro, direttamente o gestione della SSL ad tramite il servizio di prevenzione e intervalli da essa prestabiliti protezione dai rischi, indice per assicurare la sua almeno una volta all’anno una continua adeguatezza ed riunione cui partecipano efficacia. a) il datore di lavoro o un suo  Il processo di riesame da rappresentante; parte dell’Alta Direzione dovrà b) il responsabile del servizio di assicurare che siano state prevenzione e protezione dai raccolte tutte le informazioni rischi; necessarie perché la Direzione c) il M.C. ove previsto; possa svolgere la sua d) il rappresentante per la valutazione. sicurezza.  Questo Riesame dovrà essere documentato.
  • 163. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi / Riesame della Direzione D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 11 comma 2: nel corso della  4.6: Il riesame della direzione riunione il datore di lavoro sottopone dovrà valutare anche la possibile all’esame dei partecipanti: necessità di cambiamenti a) il documento (di valutazione dei rischi), di cui all’art. 4, commi 2 e 3 ;  nella politica, b) l’idoneità dei mezzi di protezione  negli obiettivi e individuale;  negli altri elementi del c) i programmi di informazione e sistema di gestione della SSL formazione dei lavoratori ai fini della alla luce dei risultati sicurezza e della protezione della loro salute.  degli audit del sistema di  art. 17 comma 1 lett. g): (..il M.C.) gestione della SSL; comunica, in occasione delle riunioni di  del mutare delle cui all’art. 11, ai rappresentanti per la circostanze; sicurezza, i risultati anonimi collettivi  dell’impegno per la degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul continuità del significato di detti risultati. miglioramento .
  • 164. OHSAS 18001 3.11sistema di gestione:parte del sistema complessivo di gestione che facilita la gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business dell’organizzazione. Include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, implementare, raggiungere, riesaminare e mantenere la politica dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 626
  • 165. Pianificazione D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  ??????  4.3.4: l’organizzazione dovrà  …… i DPI? Li ho distribuiti, ma stabilire e mantenere un tanto non li usa nessuno! programma di SSL per raggiungere i suoi obiettivi. ….. se si sta a guardare tutto, non si Questo programma dovrà lavora più! includere la documentazione: …… è tutto a posto, è venuto a delle responsabilità e delle l’ingegnere ha detto che va bene! autorità definite per il …… ha tutto il raggiungimento degli obiettivi commercialista!!!!!!!!!!! nelle relative funzioni e ai relativi livelli dell’organizzazione; b i mezzi con cui ed i tempi entro cui gli obiettivi devono essere raggiunti.
  • 166. Amare un sistema  di gestione di SSL è eccessivo!!! Volerlo è invece indispensabile.
  • 167. Approccio mentale D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  Scelta  Imposizione  Investimento  Tassa  Utile  Inutile
  • 168. Verifica D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  art. 11  audits  riesame della direzione
  • 169. Documentazione D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001  documento di valutazione  manuale  verbalizzazione RR art. 11  procedure  registro infortuni  istruzioni operative  registri vari ( alcuni dei quali  verbalizzazione degli audits non ancora ben definiti a causa  verbalizzazione delle N.C. del ritardo nell’emanazione dei  verbalizzazione delle A.C. decreti attuativi)  verbalizzazione del riesame della direzione  MOLTO IMPEGNATIVA ED  FRAMMENTARIA E NON ESAURIENTE SUFFICIENTE
  • 170. Comportamenti D. Lgs. 626/94 OHSAS 18001 Non incide a sufficienza Incide profondamente
  • 171. Conclusioni  Perché la 626, che comunque rivolge la propria attenzione molto più agli uomini, rispetto alla normativa degli anni ‘50, non è ancora riuscita ad incidere sui comportamenti?
  • 172. Conclusioni  I successi o gli insuccessi, difficilmente derivano da un’unica causa ed io credo che sarebbe possibile fare un lungo elenco di concause esterne alla 626 che ne hanno provocato il parziale fallimento: impreparazione culturale mancanza di professionisti esperti e/o comunque certificati inadeguatezza delle strutture applicazione spesso più formale che sostanziale (vedi Monitoraggio 626) ecc..
  • 173. Conclusioni Ma vi sono alcune cause intrinseche alla 626 che hanno limitato i risultati che ci si aspettava e che sono:  la documentazione inadeguata;  una formazione troppo generica e teorica;  un addestramento appena accennato;  ma soprattutto manca quasi completamente la verifica del Sistema messo in atto.
  • 174. Conclusioni  Ma nonostante ciò, si può senz’altro dire che la 626 non solo non è stata inutile, ma anzi è stata fondamentale!
  • 175. Conclusioni  Non credo che saremmo qui oggi a parlare di sistemi di gestione di SSL, addirittura da integrare con quelli di Ambiente e Qualità, se la 626 non avesse fatto da ariete nello sfondare il muro di indifferenza che aveva ricoperto tutta la normativa antinfortunistica precedente.
  • 176. Conclusioni  Certo il sistema messo in piedi dalla 626 è un sistema incompleto che va integrato.  Credo che tale integrazione con le OHSAS 18001 non solo sia possibile, ma anzi sia naturale e doverosa per tutti gli imprenditori che, indipendentemente dalla tipologia e dalle dimensioni delle proprie imprese, vogliano adottare, nel rispetto dell’art. 2087 del codice civile: “... le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.” (Si.Ge. P.I.) Sistema di Gestione per la Prevenzione Integrata
  • 177. Conclusioni  Ma in realtà nessuna azienda sia in grado di costruire un buon sistema di gestione della Qualità, se non coordinandolo ed integrandolo con quelli relativi all’Ambiente e alla Sicurezza dei Lavoratori.
  • 178. Qualità e normativa Documenti Normativi Sistemi Qualità Industria e Marcatura CE Ricerca Conclusioni
  • 186. Documenti Normativi Finalità ed Uso CE Definire lo Stato dell’Arte nei rispettivi settori di Finalità competenza sulla base delle attuali tecnologie e conoscenze In quanto la sua applicazione è resa Esempio: Cogente obbligatoria da precise disposizioni di Legge Direttiva CEE 84/539 Nei casi in cui la Legge lo prevede come condizione sufficiente ma Esempio: Uso Facoltativo non esclusiva per poter dimostrare L.46/90 la necessaria rispondenza alla Regola o Stato dell’Arte o ai Requisiti essenziali (Direttive CEE) In quanto la rispondenza alla Esempio: normativa rappresenta una garanzia Apposizione Volontario interna all’azienda e/o un fattore Marchi di strategico di competitività Qualità
  • 187. Documenti Normativi Tipologia CE Costruzione Sicurezza Norme di Prodotto Prestazioni /Impianto Standard dimensionali e di interfaccia Qualità (ISO 9000) Norme di Sistema Ambiente (EN 14000)  Misurazione e controllo dei processi industriali  Metodi di prova e di misura Norme di Processo  Tecnologie di fabbricazione (norme di uso generale)  Sistemi di automazione industriale (applicazioni informatiche nell’industria)
  • 188. Documenti Normativi Iter per la pubblicazione delle Norme CEI CE
  • 189. Sistemi Qualità Concetti e definizioni principali CE Obiettivi primari da raggiungere Prestazioni (es. per un’automobile: consumi ridotti, bassa rumorosità, comfort di guida, design, qualificanti ecc.) Rispondenza fra le prestazioni qualificanti Qualità dichiarate (o implicitamente promesse o previste) e quelle effettive Eccellenza Livello delle prestazioni qualificanti
  • 190. Sistemi Qualità Schema tipico per la realizzazione di un S.Q. CE Elaborazione di un Manuale della Qualità in cui vengono raccolti i documenti riguardanti la Gestione della Qualità dell’azienda; in particolare debbono essere analizzati e descritti in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti trattati nei rispettivi punti facenti parte di questo elenco. Definizione del settore operativo dell’Azienda Individuazioni delle prestazioni qualificanti e dei conseguenti obiettivi primari da raggiungere, a questo si dà il nome di: “Politica della Qualità” Verifica dell’adeguatezza delle risorse umane (organigramma), strumentali (attrezzature) ed ambientali (locali) in relazione a quanto riportato nella Politica della Qualità. Definizione di specifiche procedure tecniche e gestionali per l’organizzazione, la gestione ed i controlli delle varie attività operative riguardanti la progettazione e realizzazione del prodotto o servizio oggetto dell’attività e le conseguenti verifiche finali. Pianificazione ed effettuazione di appositi audit atti a verificare l’adeguatezza e la corretta applicazione delle procedure tecniche e gestionali contenute nel Manuale della Qualità. Definizione ed attuazione del Riesame della Direzione sulla base dei risultati degli audit sia per quanto attiene le non conformità riscontrate, l’adozione di azioni correttive ed eventuali interventi migliorativi. Predisposizione di un adeguato sistema di formazione ed informazione di tutti i soggetti (ai vari livelli) coinvolti nel S.Q. in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni.
  • 191. Sistemi Qualità Aspettative ed esigenze tipiche CE dei gruppi coinvolti in un S.Q. Gruppi principali coinvolti Aspettative o esigenze tipiche Clienti/Utenti Qualità del prodotto o servizio Dipendenti Soddisfazione nel lavoro/carriera Proprietari Risultati dell'investimento Subfornitori Continue opportunità di lavoro
  • 192. Sistemi Qualità Sistema Qualità Italia CE Organismi internazionali (EA - CEN - CENELEC - ISO - IEC)
  • 193. Industria e Marcatura CE CE Obiettivi dell’Unione Europea Realizzare un grande mercato Preservare la sicurezza e la salute garantendo la libera dei lavoratori, la sicurezza e la circolazione di persone, capitali, protezione dell’ambiente e dei merci e servizi. consumatori
  • 194. Industria e Marcatura CE CE Direttive Europee Relative alla sicurezza e alla salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente Direttive Sociali Che coinvolgono l’uso e lo Direttive di Prodotto smaltimento dei prodotti e quindi Mirate alla libera circolazione dei primariamente destinate agli prodotti e destinate quindi ai utilizzatori costruttori degli stessi (es. Direttiva 89/391 recepita in Italia dalla L.626/94 relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori) Direttive di Prodotto Direttive di Antecedenti il Prodotto “Nuovo “Nuovo Approccio” Approccio” (anni 60-70)
  • 195. Industria e Marcatura CE CE Direttive di Prodotto Antecedenti il “Nuovo Approccio” Definizione dettagliata dei requisiti tecnici per ogni singolo prodotto Imbuto della Difficoltà in merito decisione finale, in Rapida obsolescenza all’interpretazione Difficoltà di quanto richiesta ed estrema rigidità autentica dei dettami codificare in modo votazione unanime in del contenuto tecnico e dell’estensione unitario specifiche seno al Consiglio CE in quanto facente della legge (ad es. tecniche disparate e e pertanto tempi di parte integrante della non viene definito il pertanto campo di elaborazione ruolo dell’Organismo applicazione limitato Direttiva stessa ultradecennali Notificato).
  • 196. Industria e Marcatura CE CE Direttive di Prodotto “Nuovo Approccio” Principali atti preparatori Norme Moduli Decisione 93/465 Direttiva 89/189 Nuovo Relativa alle procedure di Che prevede una procedura di informazione nel settore Approccio valutazione della conformità: dal controllo interno di fabbricazione delle norme e delle Risoluzione del 7/5/85 (Mod.A) all’utilizzo di un sistema qualità completo ed approvato (Mod.H) in procedure tecniche relazione alla criticità (pericolosità) del prodotto. 1) Vasto campo di applicazione. 2) Libera circolazione garantita ai prodotti rispondenti ai requisiti essenziali definiti nelle singole Direttive. 3) Interpretazione tecnica dei requisiti essenziali demandata alle norme armonizzate (CEN/CENELEC). 4) Presunzione di conformità (ai requisiti essenziali) per i prodotti conformi alle norme armonizzate. 5) Dimostrazione della conformità attuata tramite procedure specifiche detti “Moduli” (da A ad H), indicati nelle singole Direttive in relazione livello di pericolosità dei prodotti trattati. 6) Apposizione (sul prodotto) della marcatura CE che attesta la rispondenza a tutte le Direttive Comunitarie ad esso applicabili.
  • 197. Industria e Marcatura CE Centro CESVIT-CE.TA.CE. Azionisti CE (CEntro TAratura e CErtificazione) Camera di Ente Cassa Università Regione Provincia Comune Commercio di di Risparmio degli studi di Toscana di Firenze di Firenze Firenze di Firenze Firenze Associazione Promolavoro CESVIT Industriali della Agenzia per l’Alta Tecnologia S.p.A. Provincia di Firenze CQ-WARE CE.TA.CE. S.I.R. Software CEntro TAratura e Servizi Innovazione Engineering CErtificazione. e Ricerca Servizi
  • 198. Industria e Marcatura CE Centro CESVIT-CE.TA.CE. CE (CEntro TAratura e CErtificazione) CE.TA.CE. Laboratorio Laboratorio Prove Metrologico Organismo notificato Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti Centro SIT 56/E essenziali ovvero rispondenza alle relative Direttiva CEE 73/23 Norme Armonizzate per i prodotti elettrici (Direttiva Bassa Tensione) funzionanti a tensioni comprese fra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 in c.c. Frequenza Organismo notificato Intervallo di tempo Certificazione CE per i dispositivi di sicurezza Direttiva CEE 89/392 utilizzati per la protezione delle persone contro i Tensione continua (Direttiva Macchine) rischi meccanici sulle macchine. Tensione alternata Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti Corrente alternata essenziali per i seguenti apparati: Corrente continua ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva; Organismo Competente apparecchiature industriali; Resistenza in c.c. Direttiva CEE 89/336 apparecchiature scientifiche; (Direttiva EMC) apparecchiature di tecnologia dell'informazione; Potenza attiva elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico; apparecchi didattici elettronici; Altre attività: tarature non apparecchiature per illuminazione e lampade convenzionate di temperatura fluorescenti. da - 30 °C a 500 °C, tarature di sistemi per la verifica degli •Altre attività: rilascio di rapporti di prova su base normativa o di capitolato relativi impianti secondo la •a: prove elettriche, prove meccaniche, prove climatiche e prove EMC. corrispondente normativa.
  • 199. Strutture Universitarie CE Organizzazione e gestione di una struttura Universitaria Normative di Sistema (Istituto o singolo Laboratorio) (ISO 9000 e EN14000) Esempio di applicazione di un S.Q. per un Laboratorio didattico Universitario •definizione degli obiettivi che il laboratorio si prefigge (es.:definire ed ottimizzare le modalità di accesso agli studenti per le esercitazioni, fornire un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali ai laureandi, gestire e custodire adeguatamente la strumentazione assegnata, stabilire le modalità di interfaccia con l'esterno sia in relazione alle attività conto terzi che ai semplici fornitori, adeguato livello formativo del personale addetto alle varie attività del laboratorio); •definizione catalogazione e descrizione delle risorse impiegate (es.: locali, impianti, attrezzature, strumentazione, ecc.); •definizione della struttura organizzativa del personale addetto al Laboratorio con esplicitazione dei ruoli e delle competenze; •definizione delle modalità di accesso ai servizi del Laboratorio (studenti, laureandi, dottorandi, personale docente e non docente, esterni); •definizione e strutturazione delle interfacce del Laboratorio (es.: direzione, unità amministrativa, altri laboratori interni ed esterni); •definizione delle procedure per la gestione dei beni (es.: acquisto, accettazione, inventario, messa in funzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, dismissione e smaltimento); •definizione delle procedure per gli audit interni, il riesame della Direzione e la gestione della formazione del personale.
  • 200. Strutture Universitarie CE Acquisizione dei riferimenti riguardanti le attuali conoscenze Normative di Prodotto/Impianto sull’argomento oggetto della ricerca (CEI-UNI-EN-ISO) Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati Attuale Stato dell’Arte in merito a: Normative di Prodotto/Impianto riguardanti le •reti di telecomunicazione; caratteristiche costruttive ed elettriche dei cavi •segnali e protocolli per la trasmissione dei dati; ed i protocolli di trasmissione dati e quelle relative alle reti elettriche di potenza •reti elettriche di potenza. Ricerca (per la parte strumentale si veda la diapositiva successiva) Attuale Stato dell’Arte in merito agli aspetti di sicurezza elettrica e compatibilità Normative di Prodotto/Impianto riguardanti la elettromagnetica relativi sia alle caratteristiche sicurezza elettrica e compatibilità degli Impianti/Apparati esistenti che a quelli elettromagnetica degli apparati e degli impianti realizzati a seguito della ricerca.
  • 201. Strutture Universitarie CE Norme di Processo Misurazioni e verifiche strumentali (Metodi di prova,standard metrologici,misura e taratura) Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati L.I.S.N. Verifiche sperimentali su rete Line Impedance Stabilization Network elettriche di potenza Norma CISPR 16: Specifiche dei metodi e degli apparati di misura delle perturbazioni radioelettriche e di immunità alle perturbazioni radioelettriche
  • 202. Conclusioni Risulta evidente, per quanto detto, che la conoscenza e la corretta applicazione della Normativa è di fondamentale importanza sia nel settore della produzione che in quello della ricerca. Una maggiore diffusione, conoscenza e corretta applicazione della Normativa determinerebbe sicuramente notevoli vantaggi derivanti da una migliore organizzazione e gestione delle varie attività, con prodotti e/o servizi risultanti ottimizzati per le reali esigenze degli utenti, riduzione degli sprechi e accrescimento del benessere e della salute collettiva. Gli ostacoli per una maggiore diffusione ed applicazione della Normativa sono dovuti principalmente a questi fattori: - elevato costo; - difficile reperibilità; - difficoltà applicative dovute alla scarsa propensione a modificare abitudini, metodi di lavoro e standard costruttivi.