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Esercitazioni
Diritto privato 2012/2013
Giorgio Pedrazzi
2. COMPOSIZIONE
• Numero di studenti che ha già frequentato
• Numero di studenti matricole
• Numero di studenti che ha già sostenuto
l’esame almeno una volta
10. NORMA SOCIALE E ETICA
CASO: Un imprenditore, nel tentativo di risollevare le sorti
della sua azienda, si trova con vecchi amici per una partita a
poker.
Perde 20.000,00€. Ne paga 5000 in contanti e si impegna a
pagare i restanti entro fine mese senza firmare nulla.
Alla scadenza i compagni di gioco pretendono il pagamento
11. Cass. Civ. n. 7064 del 29/11/1986
In tema di obbligazione naturale, poiché‚ il secondo comma dell'art.
2034, Codice civile, sancisce che i doveri del tipo considerato non
producono altri effetti all'infuori dell’irripetibilità prevista nel
comma precedente, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con
una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso
vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere
mediante novazione.
12. Corte d'Appello Lecce, sentenza 22.10.2004
L’obbligazione naturale non può costituire un valido rapporto
causale per l’emissione di un titolo cambiario, pertanto l’emissione
di una cambiale contenente la promessa di pagamento di
un’obbligazione naturale non produce effetti giuridici tra le parti
(emittente e prenditore), né può valere di per sé a trasformare
un’obbligazione naturale in un’obbligazione civile
13. PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO
La società Alfa invia in data 14 novembre 2013 un assegno bancario
pari alla somma dovuta per l’adempimento di un debito che sarebbe
scaduto la settimana successiva.
La società Beta, creditrice, rifiuta l’assegno in quanto non lo
considera idoneo a costituire pagamento e mette in mora la società
Alfa.
14. RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1181 c.c.
• Adempimento
parziale
Art. 1182 c.c.
• Luogo
dell'adempimento.
Art. 1188 c.c.
• Destinatario del
pagamento.
Art. 1175 c.c.
• Comportamento
secondo
correttezza.
15. Cass. civ., SS.UU., 04/06/2010, n. 13658
Il solo fatto dell'adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione
pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverosia di messa a
disposizione del "valore monetario" spettante) - sistema che, comunque,
assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta - non legittima affatto il
creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il
rifiuto sia sorretto anche da un giustificato motivo, che il creditore deve allegare
ed all'occorrenza anche provare.
16. Cass. civ., SS.UU., 04/06/2010, n. 13658
In applicazione del suesposto principio, la Corte ha rigettato il ricorso di parte
creditrice avverso la decisione dei giudici del merito, secondo cui il pagamento
mediante assegno bancario in luogo di denaro contante era da considerarsi
idoneo ad estinguere l'obbligazione, anche in assenza di previo accordo tra le
parti, mentre l'ingiustificato rifiuto della creditrice di ricevere tale assegno era da
ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede.