Diversificare l’attività di vendita più che una necessità è ormai quasi un obbligo per tante aziende agricole. Questo è infatti il modo migliore per incrementare la competitività dell’azienda. L’iniziativa personale è il fattore che più spinge a realizzare attività diverse da quella agricola. Per chi intende diversificare è fondamentale combinare tre opportunità di dare valore aggiunto ai prodotti dell’azienda: la trasformazione, la ristorazione e la vendita diretta vera e propria. Ma i canali per vendere sono molti di più: dai mercati contadini ai corsi di cucina, dalle attività seminariali sui prodotti tipici alla partecipazione a mostre-mercato enogastronomiche, alle vendite all’estero in circuiti commerciali che chiedono prodotti di altissima qualità. Le attività di promozione sono assai importanti, almeno quanto la presentazione dei prodotti.
La presenza in internet e nei social media per promuovere le differenti attività può infine essere d’aiuto, ma richiede molta attenzione e dedizione.
L’Informatore Agrario - Le reti di impresa nella filiera del vino: oppo...
L'Informatore Agrario. Marco Boschetti. Fieragricola14. Le forme della vendita diretta
1. Tutte le forme della vendita diretta
Dallo spaccio aziendale, ai mercati contadini,
all’e-commerce, alla internazionalizzazione.
Fiera agricola di Verona 6 – 9 febbraio 2014
Marco Boschetti,
Direttore Consorzio Agrituristico Mantovano
2. Consorzio Agrituristico Mantovano
Consorzio unitario con sede presso la
Camera di Commercio di Mantova con
attività di assistenza tecnica e di
promozione delle varie forme di turismo
rurale.
3. Le aziende con vendita diretta
al consumatore in Italia
Il 6° Censimento dell’Agricoltura individua il
numero di aziende presenti in Italia per forma
di commercializzazione, fornendo così il dato
più aggiornato sulla consistenza della vendita
diretta.
Il Censimento dell’Agricoltura individua in Italia
nel 2010 oltre 270mila aziende agricole con
attività di vendita diretta al consumatore, pari
al 16,7% del totale delle aziende agricole
italiane (1,6 milioni).
Il dato censuario, anche se non accompagnato
dal ruolo esercitato dalla vendita diretta al
consumatore segnala la forte diffusione del
fenomeno.
Il 78% - 210.625 - delle aziende realizza la
vendita diretta al consumatore in azienda. Poco
meno di 90mila aziende* – 33% - praticano
vendita diretta anche fuori azienda (sagre e
fiere, mercatini degli agricoltori, …).
270.579 aziende in
Italia - 16,7%
Nord
Ovest
38363
14% Nord
Est
50287
19%
Centro
35250
13%
Sud e
Isole
14667
9
54%
2010
* la somma dei 2 valori è superiore
a 270mila aziende poiché è possibile
esercitare la VD seguendo entrambe
le modalità – risposta multipla.
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati
Censimento Agricoltura ISTAT.
4. Aziende con vendita diretta
per regione: la consistenza
0,6
3,1
3,2
4,1
4,4
5,6
7,8
8,1
9,9
11,0
11,1
12,2
14,3
14,7
15,4
17,4
18,7
31,7
33,0
44,2
- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Valle d'Aosta
Friuli-Venezia Giulia
Molise
Trentino Alto Adige
Liguria
Basilicata
Umbria
Marche
Veneto
Emilia-Romagna
Sardegna
Lombardia
Toscana
Piemonte
Lazio
Abruzzo
Puglia
Campania
Sicilia
Calabria
NUMERO di AZIENDE
valori in migliaia
2010
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Censimento Agricoltura ISTAT.
5. La vendita diretta in Italia
90
100
110
120
130
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Prezzi agricoli alla produzione Prezzi alimentari alla produzione Prezzi alimentari al consumo
L’indice dei prezzi agricoli alla produzione è quasi sempre sotto quello
dei prezzi dei prodotti alimentari (sia alla produzione che al
consumo). Fa eccezione solo il breve periodo della bolla del 2007,
subito rientrata.
6. Sviluppare la vendita diretta dei produttori di fattoria
rappresenta un’opportunità economica per l’azienda agricola
ed è quindi di particolare interesse per numerose ragioni:
valorizza la remunerazione dei prodotti, recuperando
margini di valore aggiunto che altrimenti sarebbero
fortemente contratti dall’intermediazione che tende ad
allargare la forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al
consumo;
limita gli effetti delle fluttuazioni di mercato correlate a
speculazioni o sovra produzione;
ripartisce i rischi delle vendite perché apre nuovi mercati;
valorizza il tempo non impiegato nella produzione agricola
tradizionale;
Opportunità per i produttori
7. Opportunità per i produttori
Sviluppare la vendita diretta dei produttori di fattoria
rappresenta un’opportunità economica per l’azienda agricola
ed è quindi di particolare interesse per numerose ragioni:
permette un contatto diretto e continuo con i consumatori e
con le loro aspettative;
contribuisce alla valorizzazione di un luogo particolarmente
adatto alla vendita diretta (prossimità di un sito turistico, di
strada ad alto scorrimento, di un’area urbana, di un
percorso enogastronomico);
abbatte le spese di trasporto e contribuisce ad affermare un
modello sostenibile di sviluppo;
contribuisce ad avvicinare la città e la campagna
migliorando la qualità della vita.
8. Contribuisce a mantenere stabili i consumi
(frutta, verdura, carne);
Rappresenta, spesso, un servizio sociale
per molte persone in difficoltà che abitano
soprattutto in centri rurali (anziani);
Stimola lo sviluppo di un modo diverso di
fare la spesa, con un’informazione
personalizzata;
Permette di acquistare prodotti ottenuti
secondo metodologie tradizionali che ne
garantiscono salubrità e genuinità;
Opportunità per i consumatori
9. La qualità dei prodotti posti in vendita
diretta è in media superiore;
Garantisce una maggiore sostenibilità
ambientale perché abbatte le spese di
trasporto;
Permette di poter contare su prodotti più
freschi e più genuini, ovvero non artefatti
ed è noto, ormai, che vi è una stretta
correlazione tra freschezza, intesa come
distanza dal momento della raccolta e
caratteristiche organolettiche e nutritive
del prodotto.
Opportunità per i consumatori
10. Rapporto tra consumatore e produttore
Il rapporto diretto tra produttore e consumatore
contribuisce al consolidamento dell’economia locale
che è benessere per tutti. La filiera corta non è
comunque un’invenzione italiana o un evento di
costume ma un fenomeno globale, di grandi
dimensioni, che porta con sé motivazioni molto
profonde e complesse, non solo economiche. Nel
suo libro più famoso “La terza ondata” (The third
wave) Alvin Toffler, il più importante futurologo
degli ultimi anni del novecento, ha dato corpo ad
una nuova figura, il prosumer, sintesi ideale tra
producer e consumer, un consumatore che diviene
simultaneamente produttore, fruendo dell’attività di
altri prosumers. Con le molteplici esperienze di
prosumer i consumatori si avvicinano sempre più
11. vendita diretta del produttore sul campo;
raccolta libera in campo;
vendita diretta in fattoria, con l’utilizzo di
un locale idoneo;
organizzazione in fattoria di appuntamenti
periodici di più aziende orientate alla
vendita diretta (mercato in fattoria);
punto vendita collettivo (superette, cioè
grandi spacci di 200-250 m2);
vendita diretta a domicilio;
posteggio al mercato comunale
Le diverse forme
della vendita diretta
13. Aziende agricole e e-commerce
2,4%
0,5%
1,0%
1,0%
1,1%
1,4%
1,5%
1,8%
2,3%
2,6%
3,2%
3,7%
3,8%
3,9%
4,1%
4,4%
4,7%
5,7%
6,5%
6,9%
7,4%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%
Italia
Calabria
Molise
Campania
Abruzzo
Sicilia
Puglia
Basilicata
Sardegna
Marche
Lazio
Umbria
Piemonte
Veneto
Liguria
Lombardia
Emilia-Romagna
Valle d'Aosta
Friuli-Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Toscana
6.617
AZIENDE AGRICOLE
CHE UTILIZZANO IL
COMMERCIO
ELETTRONICO PER
LA VENDITA DEI
PRODOTTI
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Censimento Agricoltura ISTAT.
2010
14. mercato contadino;
vendite ai ristoranti;
vendite alle comunità;
mercato dei produttori locali;
commercio itinerante;
mostre mercato
posteggi ai mercati ambulanti (limite 3%)
Le diverse forme
della vendita diretta
15. Vendita a gruppi di acquisto;
Vendita da parte di produttori presso
stand separati all’interno di supermercati;
Progetti di agricoltura sostenuti dalla
comunità civile.
Distributori automatici.
Le diverse forme
della vendita diretta
16. Le diverse forme
della vendita diretta
consegne a domicilio: i clienti possono
essere singoli, famiglie, gruppi di acquisto,
uffici e negozi;
17. Vendita diretta del produttore sul campo.
Adempimenti:
Regolarizzare cartellonistica stradale;
Regolarizzazione per quanto riguarda il
personale;
Controllo salubrità e rispetto tempi di
carenza nell’uso di fitofarmaci;
Elaborazione piano Haccp se il prodotto
subisce manipolazioni.
Le diverse forme
della vendita diretta
18. La vendita diretta di prodotti agricoli in fattoria è normata
dall’articolo 4 del decreto legislativo del 18-5-2001, n. 228,
<<Legge di orientamento e modernizzazione del settore
agricolo>>, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 149 della
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2001. Il comma 7 dell’articolo 4
sottolinea, in particolare, che <<alla vendita diretta disciplinata
dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di
cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 114>> Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15-3-1997, n. 59, pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 80/L della Gazzetta Ufficiale 24-4-1989,
n. 95 e nota con la denominazione di Legge Bersani). Il decreto
legislativo 228/2001 all’articolo 1 afferma che <<gli imprenditori
agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui
l’articolo 8 della legge 29-12-1993, n. 580, possono vendere
direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende,
osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità>>.
Vendita diretta in un locale
idoneo della fattoria
19. L’inizio attività si comunica con la Segnalazione certificata di
inizio attività (Scia).
L’articolo 2-quinquies, comma 1, della legge 11-3-2006, n.
81, <<conversione in legge con modificazioni, del decreto
legge 10-1-2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori
dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché di
fiscalità dell’impresa>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
59 dell’11-3-2006 ha modificato il comma 2 dell’articolo 4
della legge di orientamento laddove prevedeva varie modalità
di comunicazione dell’avvio dell’attività di vendita diretta di
prodotti agricoli al Sindaco. L’art. 49, comma 4-bis, del
Decreto Legge n° 78/2010, convertito con modificazioni dalla
L. 122/2010, ha riformulato l’art.19 della legge n° 241/1990
introducendo “La segnalazione certificata di inizio
attività – SCIA”.
Gli aspetti amministrativi
20. Dal 31 luglio 2010, quindi, data di entrata in vigore delle
nuove norme, la SCIA ha preso il posto della Dichiarazione di
inizio attività (DIA) che aveva un interesse amministrativo e
della Dichiarazione di inizio attività produttiva (Diap) che
aveva un interesse prevalentemente igienico sanitario. Il
“nuovo” art. 19 della legge 241/1990 prevede, infatti, che
ogni atto di autorizzazione, licenza o concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, sia
sostituito da una segnalazione di inizio attività dell’interessato.
Ciò vale anche per eventuali modifiche o chiusura dell’attività.
Gli aspetti amministrativi
21. La S.C.I.A.
Con il DL 138/2011, dal luglio 2010
la Segnalazione certificata di inizio
attività ha sostituito la Dia
introdotta con la legge 241/1990
con l’obiettivo di liberalizzare
l’esercizio delle attività economiche
22. Le novità della legge 9/08/2013. Decreto del fare
Art. 30 Semplificazioni in materia agricola.
All’articolo 4 del d. l. 18 maggio 2001, n° 228, vanno
apportate le seguenti modifiche:
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto
nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita
esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni, a
carattere religioso, benefico o politico o promozione dei
prodotti, non è richiesta la comunicazione di inizio attività;
nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito
il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita,
utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità
dell’imprenditore con l’esclusione del servizio assistito di
somministrazione pasti e bevande e con l’osservanza delle
prescrizioni generali igienico sanitarie.
23. Le novità della legge 9/08/2013. Decreto del fare
La vendita diretta di commercio elettronico può
essere iniziata contestualmente all’invio della
comunicazione di inizio attività al comune del
luogo in cui ove ha sede l’azienda di produzione
L’attività di vendita diretta di prodotti agricoli ai
sensi del presente articolo non comporta cambio
di destinazione d’uso dei locali in cui si svolge la
vendita e può esercitarsi su tutto il territorio
comunale, a prescindere dalla destinazione
urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a
ciò destinati.
24. Ma prima di segnalare l’inizio dell’attività al Comune è
necessario, innanzitutto, verificare se sono necessari
interventi di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria o
straordinaria degli immobili destinati ad ospitare il punto
vendita per garantire l’agibilità dei locali ed è opportuno
rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune d’appartenenza per
verificare, preventivamente all’inoltro della pratica edilizia
adatta alla tipologia dell’intervento da effettuare, quali siano le
normative locali contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione
(Piano regolatore generale) o nel Piano delle Regole (Piano di
governo del territorio), oltre che nel regolamento edilizio
comunale. Questo consentirà una valutazione preventiva ed
un controllo sull’esistenza di eventuali vincoli di vincolo
paesaggistico o maggiormente specifici, che rendono
necessario l’ottenimento di preventivo nulla osta da parte
degli enti preposti.
I requisiti strutturali
25. Per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari
del locale di vendita è necessario verificare la
sussistenza di quanto previsto dal regolamento
comunitario 852/2004 e dai regolamenti locali
di igiene ed edilizi per la agibilità dei locali, che di
solito prevedono la pavimentazione dei locali, il
rispetto dei rapporti di aereazione e di
illuminazione, le misure di protezione dagli insetti
e da altri animali, le altezze dei locali di vendita,
le distanze da stalle e concimaie, il controllo
periodico dell’acqua, la disponibilità di bagni per
gli operatori.
I requisiti strutturali
26. Adempimenti punto vendita
Sicurezza alimentare: piano haccp;
Polizza assicurativa;
Verifica degli strumenti di pesatura;
Cartellonistica;
Smaltimento rifiuti;
Scarichi delle acque;
Impatto acustico.
27. I mercati contadini in Italia
I mercati sono soprattutto ubicati in centri
urbani di medio-piccole dimensioni (10-50
mila abitanti – 39% del totale).
Le province in cui sono presenti più mercati
sono: Cuneo (47), Torino (47), Milano (45).
La provincia del Sud in cui vi sono più
mercati è Bari (22), seguita da Caserta e
Salerno (16).
Complessivamente i 947 mercato servono
608 comuni italiani.
I mercati servono potenzialmente 26milioni
di abitanti – 11 milioni di famiglie
(considerando la popolazione dei comuni in
cui è presente almeno un mercato).
In media un mercato è aperto 52 giorni
all’anno; hanno cadenza settimanale e
apertura mattutina.
2010
947 mercati contadini
Fonte: Franco, Marino –
Il mercato della filiera corta.
28. Il quadro normativo
Decreto 20 novembre 2007 Ministero politiche agricole
alimentari e forestali.
“Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27
dicembre 2006, n° 296, sui mercati riservati
all’esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli” (Gazzetta Ufficiale n° 301, del 29
dicembre 2007).
Circolari regionali (per esempio Direzione generale
agricoltura Regione Lombardia 11 dicembre 2008).
Disciplinari a regolamentazione dei mercati approvati a
livello comunale.
Normative igienico sanitarie e sulla etichettatura
prodotti.
Normative fiscali vigenti.
29. Art 1 DM 20 novembre 2007
Definisce le linee di indirizzo per la creazione di un mercato.
Indica nel comune l’ente che istituisce e autorizza i mercati.
La istituzione di un mercato può essere richiesta di
imprenditori singoli, associati o attraverso le organizzazioni
di categoria.
Le richieste di istituzione di un mercato, complete in ogni
loro parte, si intendono accolte dopo 60 gg dalla loro
presentazione.
Possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al
pubblico nonché su aree private.
I Comuni possono promuovere azioni di informazione e di
educazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti
posti in vendita.
Spetta al Comune redigere il disciplinare di mercato che
può essere approvato di giunta e/o di consiglio.
30. Art 2 DM 20 novembre 2007
Sono mercati riservati agli imprenditori agricoli ai sensi
dell’art. 2135 del codice civile, iscritti al Registro delle
imprese.
Le aziende agricole debbono aver sede nell’area territoriale
indicata dal regolamento comunale
Debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 4, comma 6,
del d.lgs. 228/2001 “Non possono esercitare l'attività di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone
e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta
nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna”.
31. L’attività di vendita può essere esercitata
dai titolari dell’impresa, dai soci, dai
familiari coadiuvanti, nonché dal personale
dipendente di ciascuna impresa.
Si applicano le normative di cui al
regolamento 852/2004 per gli aspetti
igienico-sanitari.
Art 2 DM 20 novembre 2007
32. Art 3 DM 20 novembre 2007
La disciplina amministrativa non è soggetta alla legge
quadro sul commercio (D.Lgs 114/1998) e neanche alle
singole leggi regionali di recepimento. Ad esempio in
Lombardia, la normativa sui mercati non è soggetta alla
L.R. 15/2000, modificata dalla circolare Direzione
generale agricoltura 8/5/70 del 2008, articolo 4, allegato
A, comma 6, che fissa nel 3% il numero massimo dei
posteggi riservati agli agricoltori nei mercati ambulanti
(ampliamento sino al 5% ma questo deve essere
richiesto alla Regione).
L’attività di controllo del disciplinare e della trasparenza
dei prezzi è demandata al Comune, polizia annonaria e
Gom (Gruppo operativo dei vigili municipali).
In caso di più violazioni anche in tempi diversi può
essere disposta la revoca dell’autorizzazione al mercato.
33. Art. 4 Art 1 DM 20 novembre 2007
All’interno dei mercati è ammessa la
trasformazione dei prodotti da parte degli
imprenditori agricoli e possono essere realizzate
attività culturali, ricreative e didattiche legate ai
prodotti alimentari.
E’necessario che i comuni adottino un disciplinare
di mercato che regoli le modalità di vendita,
finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della
provenienza del prodotto stesso.
I comuni possono favorire la fruibilità dei mercati
mediante la possibilità per altri operatori
commerciali di fornire servizi destinati ai clienti
del mercato.
34. Quali sono i prodotti che
possono essere posti in vendita?
Prodotti facenti parte della prima parte della
tabella A del decreto 633/72 (iva) e degli elenchi
dei prodotti connessi di cui alla circolare 44/2004
e successivi aggiornamenti, posti nell’ambito
territoriale definito dal disciplinare di mercato.
Prodotti esclusivamente aziendali o con
percentuali di prodotti provenienti da altre
aziende agricole, stabilite dal disciplinare di
mercato e sino ad un massimo del 50%.
35. Le aziende possono acquistare prodotti agricoli da
altre aziende agricole, per integrare i propri
prodotti, con il limite di prevalenza del 50%
rispetto al proprio prodotto e comunque per un
importo non superiore a 160.000 euro per gli
imprenditori privati e di 4 milioni di euro per le
società.
Posso acquistare mele se produco mele oppure se
produco mele posso anche acquistare pere se vi è
un’attività di manipolazione e/o di
trasformazione.
Noi abbiamo scelto di puntare sulla vendita di soli
prodotti aziendali
Quali sono i prodotti che
possono essere posti in vendita?
36. Cosa fare per realizzare un
buon mercato contadino
I fattori che possono determinare il
successo di un mercato:
La localizzazione.
Unitarietà del soggetto gestore.
Completamento delle referenza merceologiche.
Rapporto qualità prezzo.
Formazione degli operatori.
Continuità di partecipazione.
Identità e controlli.
Creazione di un movimento
a sostegno.
Spirito di gruppo.
37. Localizzazione
Ottenere un’ubicazione piuttosto centrale,
come ad esempio la zona pedonale o la
tradizionale piazza del mercato. In molti casi,
il nome della piazza conserverà ancora il
ricordo di questa antica funzione (piazza
delle erbe). Deve essere un luogo facilmente
raggiungibile anche con i mezzi pubblici, con
possibilità di parcheggio e tranquillo dal punto
di vista dell’ordine pubblico.
Una volta scelta la localizzazione è opportuno
che questa sia indicata da una cartellonistica
permanente che segnali il giorno di mercato,
l’ora di inizio e di chiusura del mercato.
38. Periodicità
Il “Mercato contadino” deve aver luogo
ogni settimana. Riproporlo nello stesso
luogo e nello stesso giorno, con continuità
e regolarmente, è sicuramente una
condizione vantaggiosa. I giorni migliori
sono il sabato e la domenica, dalle ore 8
alle 13, momenti in cui tanti clienti sono
propensi a fare acquisti.
I clienti del mercato devono poter contare
su una disposizione stabile degli spazi di
vendita e di un dépliant che informi sulle
aziende presenti al mercato.
39. Ente gestore
Il mercato deve essere autogestito e per questo è
necessario costituire una “Associazione del Mercato
contadino o un consorzio”, autonomi, unitari, dotati
di un regolamento condiviso e di un proprio
comitato di gestione.
La selezione dei partecipanti è un momento molto
delicato e decisivo. Le aziende che intendono
partecipare al mercato debbono presentare
domanda, utilizzando un apposito modulo,
allegando la fotocopia del fascicolo aziendale
previsto dal DM 503/99, la relativa visura camerale
per attestare le coltivazioni e gli allevamenti
aziendali distinti per quantità e periodi di
produzione, un impegno alla partecipazione.
40. Immagine
L’aspetto del “Mercato contadino” deve essere
sempre uniforme: stessi colori, stessi gazebi,
stesse bancherelle, stesso abbigliamento, stessi
grembiuli, per dare un’immagine uniforme.
Come segnale di trasparenza ogni venditore
dovrebbe avere un cartellino con il proprio
nome in modo che sia facilmente riconoscibile.
L’uniformità dell’immagine, la pulizia, l’ordine
con cui i prodotti sono esposti, la mancanza di
cassette mezze vuote e la sensazione di
abbondanza sono alcune delle condizioni più
importanti per rendere il mercato più invitante.
41. Immagine
I mezzi di trasporto dei produttori non si
devono vedere, le cassette vuote devono
essere bene accatastate e le cassette con
i prodotti non devono appoggiare per terra
ma su dei ripiani. Sarebbe anche
opportuno che anche le casette fossero
dello stesso tipo, magari in legno.
42. Immagine
E’ opportuno, poi, che siano anche esposti
manifesti e fotografie sulle coltivazioni e
sugli allevamenti aziendali per rendere
sempre più trasparente il rapporto con i
consumatori e rafforzare il carattere rurale
del mercato. Proprio per questo è
necessario non utilizzare termini
commerciali quali “offerta speciale”,”sconto”
ma piuttosto usare il termine “Oggi vi
consigliamo”.
E’ fondamentale poi che vi sia spirito di
gruppo e un’atmosfera positiva!
44. Monitorare l’andamento
del mercato
Verificare costantemente la soddisfazione
dei nostri clienti attraverso questionari.
Rilevare periodicamente i prezzi di vendita
e compararli con la Gdo.
Verificare il rispetto dei parametri del
disciplinare di mercato.
Condurre ricerche sulla qualità dei prodotti
posti in vendita.
47. Internazionalizzazione dei prodotti di fattoria
Mentre il mercato dei consumi interni è crollato
sui mercati esteri il made in Italy cresce a ritmi
sostenuti. Tra gennaio e maggio 2013 l’export di
vino, pasta, olio, e formaggi è cresciuto del 22,9%.
Per i prodotti di fattoria è necessario avere una
propria identità che ne assicuri l’origine
territoriale e di genere e propri canali di vendita.
Logo
48. Internazionalizzazione dei prodotti di fattoria
Per esportare è necessario:
conoscere il Paese nei suoi aspetti socio culturali (Per
esempio bevono alcool, mangiano carne di maiale?
Normativi (per esempio servono certificazioni particolari),
doganali (regime accise esistenza di barriere doganali)
contesto politico ed economico (per esempio quale è il
trend di crescita e che andamento hanno le importazioni)
Non si può essere soli sui mercati esteri: le Camere di
commercio sono l’interlocutore privilegiato così come i
consorzi export per contributi per l’internazionalizizzazione
in tutte le sue forme: partecipazione a fiere, eventi
collaterali, show-room temporanei, incoming di operatori
esteri, incontri bilaterali, seminari, azioni di comunicazione
sui mercati esteri, formazione specialistica all’export,
temporary manager. Il contributo può arrivare sino al 50%
spesa ammissibile per i consorzi export