"Startup Innovative istruzioni per l'uso"
Un workshop organizzato da Italia Startup per approfondire il nuovo quadro normativo e di mercato inaugurato dal decreto 2.0. Un momento di confronto con l’aiuto di esperti del mondo giuridico, fiscale e del lavoro per cogliere e sfruttare al massimo le nuove opportunità che possono aiutare l’intero ecosistema italiano dell’industria e dell’innovazione. Presentazione a cura di Giuseppe Bologna, Studio LCA
Presentazione tre geni della tecnologia informatica
Italia Startup - "Gli aspetti giuslavoristici del decreto sviluppo"
1. UNA NOVITÀ GIUSLAVORISTICA PER LE
START-UP INNOVATIVE: IL CONTRATTO A
TERMINE ACAUSALE
Novità e facilitazioni per le start-up
innovative nell’assunzione di dipendenti con
contratti a termine
Avv. Giuseppe Bologna - Milano, 5 marzo 2013
2. Rapporto a Tempo determinato - acausalità
Per le start-up innovative:
è prevista la possibilità di stipulare contratti a termine
anche senza specificare le “ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo” a condizione che
le attività del lavoratore siano inerenti all’oggetto sociale
della start-up stessa
3. Novità in tema di durata del contratto
Il contratto non ha una durata minima
La durata massima è pari a 36 mesi (eventualmente rinnovabili per
ulteriori 12 mesi)
E’ possibile prorogare o rinnovare contratti a termine (di durata
inferiore a 36 mesi) senza soluzione di continuità e senza interruzioni
Il numero dei contratti a termine non è limitato in proporzione al
numero dei contratti a tempo indeterminato
4. Superamento del termine di durata massima:
Il superamento della durata massima comporta la
possibilità per il lavoratore di chiedere la conversione del
contratto a termine in contratto a tempo indeterminato
6. Novità in tema di retribuzione
La retribuzione è costituita da:
a) Parte fissa, non inferiore al minimo previsto dal CCNL
b) Parte variabile, legata alla produttività e/o redditività della start-
up dell’impresa o all’efficienza e/o produttività del dipendente
7. Work for equity
La parte variabile può essere costituita da quote / azioni
Le quote / azioni non sono soggette a tassazione (da lavoro
dipendente) e non sono soggette a contribuzione nel momento
dell’assegnazione
8. Trattamento fiscale in caso di
cessione quote / azioni
Caso 1: il dipendente vende le quote / azioni a un soggetto terzo (non alla
start-up, non ad altri soci della start-up)
Viene tassata (normalmente) al 20% la plusvalenza generata dalla cessione
Esempio:
Assegnazione quote / azioni a titolo gratuito al dipendente
Vendita delle quote / azioni dal dipendente a terzi ad Euro 100
La plusvalenza è uguale a Euro 100: la tassazione è uguale a Euro 20
(20%)
La tassazione è pari al 49,72% della plusvalenza nel caso in cui le quote / azioni
cedute siano «qualificate» (pari o superiori al 25% del patrimonio sociale)
9. Trattamento fiscale in caso di
cessione quote / azioni
Caso 2: il dipendente vende le quote / azioni alla start-up o a soci della start-
up
Al momento della vendita la plusvalenza viene considerata a tutti gli effetti
reddito da lavoro dipendente e quindi si applica la tassazione ordinaria e la
contribuzione