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QUANDO IL CAPPUCCINO E’
TELEMATICO E IL PROCESO ANCHE

www.amadir.it
www.quandoilprocessoetelematico.it
Avv. Nicola Gargano
Qualche norma
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d.l. 193/2009
DM 21.2.2011 n. 44
Provvedimento D.G.S.I.A. del 18.7.2011 specifiche tecniche
art. 34 dm 44/11
Art. 149 bis c.p.c.
Art. 136 c.p.c.
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Decreto sviluppo 2.0
CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall’articolo
25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e
successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U.
29.12.2012 (legge stabilità 2013)
Art. 18 del DM 44/2011 modificato dal DM 48/2013
Art. 16-bis D.L. N. 179/2012 conv. In legge 221/2012
(obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
30.6.2014)
)
La Giustizia e la carta

http://votafifo.blogspot.it/search/label/dott.%20miglioramico
Quando nasce il PCT







L’idea di processo civile telematico nasce verso la fine degli anni
90 come piano di e-Government della giustizia civile italiana.
Non è un nuovo rito civile ma è un piano di digitalizzazione della
giustizia che consente lo scambio di atti processuali e informazioni
tra le parti del processo esclusivamente mediante l’utilizzo di
sistemi informatici
La prima normativa italiana sul processo civile telematico sono
contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, Regolamento
recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici
nel processo civile.
Inizialmente il sistema era basato sulla CPEPCT acronimo di

casella di posta elettronica certificata per il processo civile
telematico ovvero un sistema di comunicazione basato

tecnicamente sulla PEC ma che consentiva la sola comunicazione
tra i soggetti abilitati al processo civile telematico (es: avvocati,
magistrati, consulenti tecnici etc…) dal 18.11.2011 è stata
sostituita dalla PEC tradizionale
Come lo immaginavamo

Tommaso Milella e Vito Pasciolla
Copyright©2001-2003
http://www.avvocatiacquavivacassano.it/PeppeGallery/pagina_peppe_prima.htm
Qualche numero
Non solo decreti ingiuntivi
Il processo telematico ci consente di depositare
atti e ricevere biglietti di cancelleria. Un sistema
che utilizzato fin da subito da tutti ci consente di
recarci in tribunale solo per le udienze. In quanto il
deposito degli atti verrà effettuato con la pec ed il
ritiro delle memorie avversarie attraverso
polisweb sincrono
Dove il processo è telematico?
http://pst.giustizia.it/PST/
per ogni ufficio giudiziario il valore legale dei depositi, ai sensi dell’articolo 35 del
decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole tecniche per l’uso delle PEC nel
processo civile e penale), potrà essere conferito solo da un decreto dirigenziale
emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).
Il PCT E’ VELOCE

VANTAGGI
Non solo decreti ingiuntivi

http://pst.giustizia.it/PST/

per ogni ufficio giudiziario il valore legale dei depositi, ai sensi dell’articolo 35 del
decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole tecniche per l’uso delle PEC nel
processo civile e penale), potrà essere conferito solo da un decreto dirigenziale
emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).
Uno sguardo al futuro
La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia

Slide presentata dall’ing. Giulio Borsari del Ministero della Giustizia nel corso del convegno L’AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO tenutosi
a Mestre il 27.5.2011 le slide complete sono disponibili qui http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/slide-ing.-borsari-quando-il-processo-etelematico
C’è chi dice no
Tribunale di Milano, Sez. Lavoro sentenza 8 febbraio 2013
«Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la
Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo
informatico, ma deve anche poter avere [sic] lo strumento per renderlo
consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore
della parte non sia ancora costituito .
Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio
del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico. Va
quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del Ricorrente (i
documenti - e quindi il fasci[c]olo di parte - sono consustanziali a questa
attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del
presente procedimento»
C’è chi dice no
Art. 9 comma 3 DM 44/2011
La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e
conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi
di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice
dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente
Art. 22 provvedimento DGSIA del 18.7.2013
Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento
Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è
disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio
sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito
al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
Tuttavia la stesse prassi del Tribunale di Milano prevedono che è sufficiente esibire
copia del mandato in cancelleria per ottenere la stampa dei documenti del fascicolo
informatico (presso l’apposito front office) oppure l’agganciamento del codice fiscale
dell’avvocato ancora non costituito al fascicolo informatico in modo da consentirgli lo
scarico dell’intero fascicolo via PDA.
E’ evidente dunque che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra
I nuovi strumenti per il PCT

•

PEC (inserita nel RegIndE registro generale degli indirizzi
eletronici, contenente le PEC degli uffici giudiziari italiani e
delle PEC degli avvocati opportunamente inviate dagli ordini
professionali).

•

Software per la creazione delle buste (cd. Consolle)
Servizi web di consultazione Giustizia








Punti di accesso (accesso riservato ai soggetti
abilitati esterni)
Portale dei servizi telematici
(http://pst.giustizia.it)
Servizio on line Giudice di Pace (accesso libero in
forma anonima) (https://gdp.giustizia.it/)
App Giustizia Civile (Ios e Android)
Il Portale dei Servizi Telematici
Il Portale dei Servizi Telematici
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121








1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014
nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
 - omissis7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice
può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di
cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e
documenti per ragioni specifiche.
La busta

La busta viene creata attraverso un software (cd. redattore atti) e successivamente
inviata a mezzo PEC all’ufficio giudiziario di destinazione.
Occorrerà in una prima configurazione del programma inserire l’anagrafica
dell’avvocato, comprensiva di Nome, Cognome, Indirizzo di Studio, Codice Fiscale (che
dovrà essere inserito in lettere maiuscole), la PEC comunicata al proprio Consiglio
dell’Ordine ed i parametri di configurazione della stessa forniti dal proprio provider.

Dopo aver configurato il software (operazione che non sarà necessario ripetere per i
successivi invii) provvederemo mediante semplici passaggi a generare la busta
tenendo presente che l’ordine dei passaggi potrà variare a seconda del software
utilizzato.
Preparazione e invio dell’atto
telematico in 5 fasi
1.
2.
3.
4.
5.

Redazione
Imbustamento
Firma
Deposito
Accettazione
Redazione

L’atto principale è sempre costituito da un file PDF testuale
La busta
La prima schermata generalmente ci chiederà di selezionare il codice fiscale dell’avvocato
depositante e successivamente di indicare:
a)
Riferimento (riferimento identificativo di studio ad es. memoria Paperino)
b)
Registro (civile generale o procedimenti speciali sommari, lavoro, volontaria
giurisdizione, esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari, pre-fallimentare, procedure
concorsuali)
c)
Oggetto (devono essere utilizzati gli stessi oggetti ministeriali della nota di iscrizione
a ruolo)
d)
Ufficio giudiziario di destinazione
e)
Numero di ruolo (solo per gli atti in corso di causa)
f)
Grado di giudizio (primo grado o appello)
g)
Tipo di parte (attore/ricorrente/appellante o convenuto/resistente/appellato)
Nelle schermate successive ci verrà chiesto il tipo di atto principale da inserire (ad. Es. ricorso
per decreto ingiuntivo, memoria 183 etc…), le eventuali istanze o conclusioni contenute
all’interno dell’atto (fase quest’ultima meramente eventuale e facoltativa), l’anagrafica delle
parti, l’importo e gli estremi del contributo unificato qualora si tratti di un atto introduttivo ed
infine allegheremo l’atto principale e gli allegati importandoli dalla cartella precedentemente
predisposta.
imbustamento
Cosa deve contenere la busta (es. decreto ingiuntivo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati atto.xml.p7m
Ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf.p7m
Nota_di_iscrizione_a_ruolo.pdf.p7m
Procura_alle_liti.pdf.p7m
Contributo unificato: il nome del file sarà il numero della matrice del contributo es.
090248948948438034.pdf
Indice_dei_documenti_allegati.pdf.p7m
Nota_spese.pdf.p7m
Doc_allegato_2.pdf
Doc_allegato_3.pdf

Ad eccezione della procura che verrà inserita nell’indice dei documenti allegati come documento 1 gli altri documenti che
desideriamo offrire in comunicazione verranno nominati con il numero progressivo di numerazione dell’indice. Nei nomi
dei documenti, è bene evitare di inserire caratteri speciali come ad esempio lettere accentate, apostrofi, altri simboli (
!”£$%&/()=?); evitare l’utilizzo di punti (.) e spazi bianchi prediligendo il trattino basso (_) come separatore delle parole
(ad esempio Doc_1_del_21_01_2013).
I punti possono essere interpretati come estensioni dei file e quindi provocare errori durante l’acquisizione del deposito
telematico. Alcune prassi danno come ulteriore indicazione quella di evitare la punteggiatura e i caratteri speciali anche
nell’inserimento del nome o della ragione sociale delle parti.

I file contrassegnati dall’estensione .p7m sono firmati digitalmente
La firma
Il software ci mostrerà un riepilogo degli atti inseriti nella busta e
potremo selezionare i file che dovranno essere firmati digitalmente
ovvero i file che nell’elenco che segue riportano l’estensione .p7m
•Dati atto.xml.p7m
•Ricorso_per_decreto_ingiuntivo.pdf.p7m
•Nota_di_iscrizione_a_ruolo.pdf.p7m
•Procura_alle_liti.pdf.p7m
•Contributo unificato: il nome del file sarà il numero della matrice del
contributo es. 090248948948438034.pdf
•Indice_dei_documenti_allegati.pdf.p7m
•Nota_spese.pdf.p7m
•Doc_allegato_2.pdf
•Doc_allegato_3.pdf
Dopo aver selezionato i predetti file ci verrà chiesto di firmare i file
inserendo il pin del nostro dispositivo di firma. E’ altresì consigliabile
visualizzare e ricontrollare i file prima di firmarli. Alla conclusione del
procedimento di firma i file firmati saranno riconoscibili dall’estensione
.p7m (alcuni redattori riportano un logo specifico a margine del nome del
file firmato)
Il deposito

Dopo aver firmato gli atti il programma ci chiederà di
confermare la creazione della busta che verrà inviata
all’indirizzo PEC del tribunale utilizzando come
mittente l’indirizzo PEC dell’avvocato depositante.
Eventi successivi al deposito

Il secondo messaggio contenente la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia attesta, altresì, l'avvenuto deposito
dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è
rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo.
Il terzo ed il quarto messaggio ci attestano invece l’esito dei controlli automatici e
l’avvenuta accettazione a seguito dell’intervento manuale del cancelliere. Con
quest’ultimo intervento si conclude il processo di deposito e l’atto telematico con i
relativi allegati vengo posti a disposizione delle parti costituite nell’area documenti del
fascicolo polisweb.
Polisweb Sincrono

VANTAGGI
Polisweb Sincrono

VANTAGGI
Le Tribunale di Milano 14 gennaio 2010– dott. Consolandi
eccezioni più comuni
Sentenza
Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto
unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la
notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell’atto che conferisce la rappresentanza.
Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l’ufficio
giudiziario l’art.
10 del d,p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia
informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale,
unitamente al ricorso, quale originale informatico. […] La procura – la sua copia
informatica qualora la procedura sia telematica - in tal modo fornisce al giudice la
dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta
di decreto ingiuntivo Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto
ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica.
Ordinanza Tribunale di Milano Milano, 23 febbraio 2008 – dott.sa Dal Moro
...sicchè anche nel procedimento monitorio telematico, la procura conferita su supporto
cartaceo, e dunque con foglio separato dal ricorso cui si riferisce, può validamente essere
“congiunta” allo stesso, mediante copia informatica certificata ed autentica; l’inserimento
del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con
firma digitale costituisce nel sistema telematico la congiunzione materiale della procura
all’atto…
Le eccezioni più comuni
Articolo 83 cpc – procura alle liti
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento
nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione
del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve
essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata
conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne
trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando
nell'atto
non
è
espressa
volontà
diversa.
Le eccezioni più comuni
Articolo 18 – regole tecniche
(Notificazioni

per

via

telematica

eseguite

dagli

avvocati)

V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto
cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico
separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e'
rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica,
anche
per
immagine.
Qualche problematica
l’articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio,
non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente
normativa processuale dal codice di procedura civile.
Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito
siano scaduti e l’avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di
avvenuta consegna al Tribunale di destinazione.
Ai sensi dell’art. 13 delle regole tecniche infatti l’atto si intende ricevuto nella data e
ora riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l’atto, seppur depositato nei termini,
non potrà essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino
all’intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto
accessibile l’atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb.
- rimessione in termini prevista dall’articolo 153 cpc,
- combinato disposto dell’articolo 170 del codice di procedura civile e dall’articolo
18 delle regole tecniche
Alcune prassi




La controparte potrà controllare il deposito e prelevare
copia dell’atto depositato e dei documenti allegati
direttamente dal PDA
La cacelleria predispone un timbro da apporre sui
fascicoli in cui almeno un avvocato costituito sia
telematico


















Alcune prassi– limite tecnico pec. Con la
Dimensioni della busta (non superiore ai 50 mb
CPEPCT il limite era 10 mb)
File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es. in
formato zip)
verificare l’avvenuto deposito dell’atto il giorno successivo alla scadenza del
termine per il deposito (anche mediante Polisweb sincrono)
Le denominazioni dei file non dovranno contenere caratteri speciali
Tempi (deposito entro le ore 14 del giorno della scadenza in alcuni tribunali le
prassi prevedono il deposito entro le ore 22 del giorno antecedente la
scadenza)
L'attestazione di deposito coincide con la ricevuta di consegna della PEC.
L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite solo dopo l'accettazione da
parte del cancelliere
Timbro da apporre sui fascicoli in cui almeno un avvocato costituito sia
telematico
Copia di cortesia degli atti o solo degli allegati
I nomi delle parti devono essere individuati mediante la relativa ragione sociale
e senza includere espressioni quali “Ditta” e/o “Società” salvo facciano parte
della ragione sociale
La procura viene inserita su foglio separato scansionato e autenticato
mediante firma digitale (…giusta procura speciale allegata al presente atto…)
La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia
Art. 149bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica
[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica
certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
[III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione
contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con
l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate,
con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa,
anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in
via telematica.
[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto
comma
Uno sguardo al futuro
Art. 149bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica
[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica
certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
[III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione
contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con
l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate,
con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa,
anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in
via telematica.
[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto
comma
La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia

Slide presentata dall’ing. Giulio Borsari del Ministero della Giustizia nel corso del convegno L’AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO tenutosi
a Mestre il 27.5.2011 le slide complete sono disponibili qui http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/slide-ing.-borsari-quando-il-processo-etelematico
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994
Art. 1.
1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a
norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della
autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma
dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di
atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del
servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20
novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica
certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia
eseguita personalmente. (Articolo modificato dall'articolo 25, comma
3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183,)
articolo 16 quater: entrata in vigore (24.5.2013) dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, ovvero il decreto del Ministro della Giustizia che
modificherà le regole tecniche di cui al DM n. 44 del 21.2.2011 (9.5.2013)
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
Ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994
Art. 3bis
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante
da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad
estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si
esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di
accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con
firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Regole tecniche: DM 44/2011
Art. 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati eseguite dagli avvocati
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita‘ telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o
copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti
nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo
170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della
memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
«omissis»
4.
L'avvocato
che
estrae
copia
informatica
per
immagine
dell'atto
formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di
notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
«omissis»
6.
La
ricevuta
di
avvenuta
consegna
prevista
dall'articolo
3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e'
quella
completa,
di
cui all'articolo
6,
comma
4,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Articolo 1 Regole Tecniche DM 2 novembre 2005
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,
della posta elettronica certificata

ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore
di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al
mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario; (lett. H)

 ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente
(es. il testo di un contratto è integralmente trascritto nella
ricevuta); (lett. i)
 ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio;
(lett. l)
 ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione
senza nessun riferimento al contenuto del messaggio. (lett. m)
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
art. 3bis commi 5 e 6 Legge 53/1994
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato,
sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La
relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che
ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
Esempio di relata di notifica
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del
Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data
_____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia
conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui
al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:
1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto
presso il ministero della giustizia (o da albo ordine avvocati di____ o comunicato ai sensi dell’art. 125 cpc)
Avv. _________

2)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via
_______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli
indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese
Avv. ________
Esempio di notifica telematica
Digitalizzazione della copia cartacea eventualmente estratta
in copia conforme o conversione in PDF dell’atto già in
formato elettronico

Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

Allegati:
• Copia atto da notificare firmato digitalmente
• Copia relata di notifica firmata digitalmente
• Copia di cortesia atto e relata da notificare non
firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo PEC le
disposizioni sulla tenuta del registro cronologico
Esempio di notifica telematica
Successiva conservazione delle ricevute di presa in carico, consegna
e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in
giudizio, meglio se in formato elettronico
Articolo 9 Legge 53/1994
qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi
allegati e le ricevute è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la
conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo
stato attuale dovrebbe essere la più frequente.
Per ovviare l’incompatibilità del formato .eml con il pct le soluzioni sono:
- ridigitalizzare la copia analogica e costruire un nuovo file digitale in formato .jpg o .pdf
- Comprimere il messaggio e ricevute in formato .eml in formato .zip

urge ancora una volta intervenire sulle regole tecniche
Devo stamparlo tutto????
…più realisticamente
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL DECRETO
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1della L.
53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23
comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della
presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.
Bari, 4.6.2013

Avv. Nicola Gargano
Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento
Qualche dubbio
Ai sensi dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, a partire dal 15.12.2013,
dovranno essere intesi come pubblici gli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12 ovvero
l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR, presso cui il cittadino elegge il proprio
domicilio digitale ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; quelli previsti dall'articolo
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, ovvero il registro tenuto dal registro delle imprese degli indirizzi PEC delle
imprese; ed infine dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero il registro
INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti) e il ReGIndE
il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia, inserito anch’esso
nell’articolo 16 ter, tuttavia era già ricompreso come unico elenco da cui gli avvocati potevano
estrapolare indirizzi Pec per effettuare notifiche in proprio.
per notificare ad indirizzi PEC ricompresi nel registro delle imprese, non sarà necessario attendere
il 15.12.2013 in quanto tale elenco era già da considerarsi pubblico, poiché l’articolo 16 del decreto
legge 185/2008 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente
articolo avviene liberamente e senza oneri.
La predetta tesi può essere estesa, anche alle notifiche tra avvocati effettuate prima del
15.12.2013, poiché se è pur vero che da una parte il Reginde non potrà considerarsi pubblico sino
al 15.12.2013, molti ordini pubblicano già all’interno dei propri Albi (pubblici) la PEC degli avvocati
iscritti, e lo stesso articolo 16 sopracitato prevede che anche gli indirizzi PEC dei professionisti
debbano essere poter essere inseriti all’interno di albi o elenchi consultabili senza oneri.
Senza contare che l’articolo
Tar Campania, sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013
“Si ritiene, pertanto che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata
a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato
cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di
avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l’intero atto
notificato,
e
non
soltanto
un
suo
estratto.
E’ inoltre necessario che l’avvocato produca la stampa dell’atto notificato con la relata; il
certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le
informazioni richieste dall’art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori
dati di certificazione”.
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA – GI dott.sa Lolli – 9.5.2013
Il Tribunale di Padova in caso di notifica effettuata dall’avvocato all’indirizzo PEC di un
impresa estratto ha rilevato che gli elenchi previsti dall’articolo dell’articolo 16 ter del
Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, assumeranno la denominazione di pubblici elenchi
a partire dal 15.12.2013, si deve escludere la possibilità di procedere a notificazioni o
comunicazioni nelle forme dell’art. 3 bis l. 53/1994 fino al 15.12.2013.
Rileva pertanto che la notificazione deve essere rinnovata nelle forme ordinarie
Per questi motivi
Dispone la rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie e con il rispetto dei termini di cui
all’articolo 163bis cpc
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO - Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE –
ordinanza del 23/05/2013 – relatore Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

a seguito della riforma introdotta dall’art. 25, III comma, della legge n. 183/2011, l’avvocato può notificare –
fino alla data del 31 dicembre 2013 – il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione
dell’udienza anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese.
Tuttavia, la prova del rispetto delle formalità di tale tipologia di notificazione deve essere fornita mediante la
produzione della ricevuta di consegna del messaggio pec, che contiene l’intero messaggio di posta
elettronica certificata inviato, compresi gli allegati ..
(nella specie il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza). Tale ricevuta è sottoscritta digitalmente da
parte del gestore della PEC e serve a dimostrare il compimento delle attività necessarie per il
perfezionamento della notificazione. La stessa, trattandosi di un file, non può essere prodotta in formato
meramente cartaceo, dal momento che in tal modo viene persa la firma digitale. È pertanto necessario che la
parte che ha eseguito la notificazione – tanto più nelle ipotesi di mancata costituzione del notificatario –
proceda o al deposito della ricevuta in PCT oppure provveda a trasferirla su un supporto durevole, non
modificabile (CD-R o DVD-R), che venga depositato….
La società ricorrente ha, tuttavia, depositato solamente una ricevuta di avvenuta consegna in formato
cartaceo, inidonea ex se a consentire la verifica dell’avvenuto perfezionamento della notifica in via
telematica …
P.Q.M
dispone che la società ricorrente depositi la ricevuta di avvenuta consegna in P.C.T. o a trasferirla su un
supporto durevole, non modificabile (CD-R o DVD-R) da depositare entro la prossima udienza fissata davanti
al Giudice delegato dr.ssa Raffaella Brogi per la data del 13 giugno 2013 ore 10.00.
Qualche dubbio
la previsione dell’articolo 125 del codice di procedura circa l’obbligo di indicazione della
PEC nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto proprio
ai fini delle comunicazioni e notificazioni, integra di per se la volontà da parte
dell’avvocato di voler ricevere notifiche e comunicazioni proprio sulla PEC indicata, che
peraltro ai sensi dell’art. 125 deve essere la stessa PEC comunicata dal professionista
al proprio consiglio dell’ordine.
Cass. Sez. Unite n. 10143 del 20/06/2012
…la domiciliazione ex lege ai sensi dell’articolo 82 del Il r.d. n. 37 del 1934, opererebbe solo in
caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC dell’avvocato nel proprio atto introduttivo…

Tribunale di Reggio Emilia 13.10.2012
…a seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, per
il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione "ex lege" in
Cancelleria ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il
Circondario del Tribunale. Ne consegue che, nel caso di specie la notifica del ricorso e del
decreto di fissazione veniva erroneamente effettuata presso la Cancelleria, mentre avrebbe
dovuto essere effettuata utilizzando la PEC indicata dal difensore…
Sempre in tema di domiciliazione
Ordinanza Tribunale di Milano 10 aprile 2013:
Uno scioglimento di riserva con la quale il giudice del tribunale di Milano ammette le
parti alla prova orale per testi non viene comunicata dalla cancelleria all’indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore costituito, che ai sensi dell’articolo 125 aveva
espressamente indicato il proprio domicilio informatico (ovvero la PEC), a differenza
del domiciliatario milanese che, non avendo indicato il proprio domicilio informatico
nell’atto (o avendo omesso di comunicare la propria PEC) riceve la comunicazione, ai
sensi dell’art. 51 comma terzo deld.l. 112/2008, ovvero con il mero deposito in
cancelleria del provvedimento.
Né il domiciliatario né il procuratore costituito ricevono quindi un biglietto di cancelleria
che notizi loro dello scioglimento dell’ordinanza riservata e dell’esito della stessa.
Il Tribunale richiamandosi all’orientamento della suprema corte ribadisce la prevalenza
dell’articolo dell’art. 125 c.p.c e delle norme sulle comunicazioni telematiche rispetto alla
disposizione dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (norma che obbliga l’avvocato a
domiciliarsi nel circondario del Tribunale in cui è instaurata la causa)
Infatti, con l’introduzione delle notificazioni a mezzo di posta elettronica
certificata, risulta del tutto superata divenendo centrale nell’attuale sistema la
comunicazione al procuratore costituito all’indirizzo di posta elettronica
certificata.
Pubblico elenco delle PPAA:
http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

DOVE TROVO LE PEC

Pubblico elenco delle imprese
http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-eacquisto
ReGIndE
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp
http://www.inipec.gov.it/
Augurandoci un futuro così
“... il flusso degli elettroni è il
nuovo inchiostro di cui è
possibile servirsi; le memorie
elettriche o elettroniche (quali
che siano i supporti dai quali
sono costituiti: interruttori aperti
o chiusi, transistors, chips,
circuiti integrati, nastri magnetici
eco...) sono la nuova carta; i bit
(nella combinazione necessaria
per rappresentare ogni
carattere alfanumerico) sono il
nuovo alfabeto.” (G. VERDE,
Per la chiarezza di idee in tema
di documentazione informatica)

in un ufficio così
Grazie per l’attenzione
Avv. Nicola Gargano
nicgar@garganolex.it
O una pec ;-)
nicgar@legalmail.it
www.quandoilprocessoetelematico.it

www.amadir.it

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Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 ottobre 2013

  • 1. QUANDO IL CAPPUCCINO E’ TELEMATICO E IL PROCESO ANCHE www.amadir.it www.quandoilprocessoetelematico.it Avv. Nicola Gargano
  • 2. Qualche norma            d.l. 193/2009 DM 21.2.2011 n. 44 Provvedimento D.G.S.I.A. del 18.7.2011 specifiche tecniche art. 34 dm 44/11 Art. 149 bis c.p.c. Art. 136 c.p.c. decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Decreto sviluppo 2.0 CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall’articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013) Art. 18 del DM 44/2011 modificato dal DM 48/2013 Art. 16-bis D.L. N. 179/2012 conv. In legge 221/2012 (obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 30.6.2014) )
  • 3. La Giustizia e la carta http://votafifo.blogspot.it/search/label/dott.%20miglioramico
  • 4. Quando nasce il PCT     L’idea di processo civile telematico nasce verso la fine degli anni 90 come piano di e-Government della giustizia civile italiana. Non è un nuovo rito civile ma è un piano di digitalizzazione della giustizia che consente lo scambio di atti processuali e informazioni tra le parti del processo esclusivamente mediante l’utilizzo di sistemi informatici La prima normativa italiana sul processo civile telematico sono contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile. Inizialmente il sistema era basato sulla CPEPCT acronimo di casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico ovvero un sistema di comunicazione basato tecnicamente sulla PEC ma che consentiva la sola comunicazione tra i soggetti abilitati al processo civile telematico (es: avvocati, magistrati, consulenti tecnici etc…) dal 18.11.2011 è stata sostituita dalla PEC tradizionale
  • 5. Come lo immaginavamo Tommaso Milella e Vito Pasciolla Copyright©2001-2003 http://www.avvocatiacquavivacassano.it/PeppeGallery/pagina_peppe_prima.htm
  • 7. Non solo decreti ingiuntivi Il processo telematico ci consente di depositare atti e ricevere biglietti di cancelleria. Un sistema che utilizzato fin da subito da tutti ci consente di recarci in tribunale solo per le udienze. In quanto il deposito degli atti verrà effettuato con la pec ed il ritiro delle memorie avversarie attraverso polisweb sincrono Dove il processo è telematico? http://pst.giustizia.it/PST/ per ogni ufficio giudiziario il valore legale dei depositi, ai sensi dell’articolo 35 del decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole tecniche per l’uso delle PEC nel processo civile e penale), potrà essere conferito solo da un decreto dirigenziale emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).
  • 8. Il PCT E’ VELOCE VANTAGGI
  • 9. Non solo decreti ingiuntivi http://pst.giustizia.it/PST/ per ogni ufficio giudiziario il valore legale dei depositi, ai sensi dell’articolo 35 del decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole tecniche per l’uso delle PEC nel processo civile e penale), potrà essere conferito solo da un decreto dirigenziale emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).
  • 10.
  • 11. Uno sguardo al futuro
  • 12. La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia Slide presentata dall’ing. Giulio Borsari del Ministero della Giustizia nel corso del convegno L’AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO tenutosi a Mestre il 27.5.2011 le slide complete sono disponibili qui http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/slide-ing.-borsari-quando-il-processo-etelematico
  • 13. C’è chi dice no Tribunale di Milano, Sez. Lavoro sentenza 8 febbraio 2013 «Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere [sic] lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito . Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico. Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del Ricorrente (i documenti - e quindi il fasci[c]olo di parte - sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento»
  • 14. C’è chi dice no Art. 9 comma 3 DM 44/2011 La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente Art. 22 provvedimento DGSIA del 18.7.2013 Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa. Tuttavia la stesse prassi del Tribunale di Milano prevedono che è sufficiente esibire copia del mandato in cancelleria per ottenere la stampa dei documenti del fascicolo informatico (presso l’apposito front office) oppure l’agganciamento del codice fiscale dell’avvocato ancora non costituito al fascicolo informatico in modo da consentirgli lo scarico dell’intero fascicolo via PDA. E’ evidente dunque che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra
  • 15. I nuovi strumenti per il PCT • PEC (inserita nel RegIndE registro generale degli indirizzi eletronici, contenente le PEC degli uffici giudiziari italiani e delle PEC degli avvocati opportunamente inviate dagli ordini professionali). • Software per la creazione delle buste (cd. Consolle)
  • 16. Servizi web di consultazione Giustizia     Punti di accesso (accesso riservato ai soggetti abilitati esterni) Portale dei servizi telematici (http://pst.giustizia.it) Servizio on line Giudice di Pace (accesso libero in forma anonima) (https://gdp.giustizia.it/) App Giustizia Civile (Ios e Android)
  • 17. Il Portale dei Servizi Telematici
  • 18.
  • 19. Il Portale dei Servizi Telematici
  • 20. Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121     1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  - omissis7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
  • 21. La busta La busta viene creata attraverso un software (cd. redattore atti) e successivamente inviata a mezzo PEC all’ufficio giudiziario di destinazione. Occorrerà in una prima configurazione del programma inserire l’anagrafica dell’avvocato, comprensiva di Nome, Cognome, Indirizzo di Studio, Codice Fiscale (che dovrà essere inserito in lettere maiuscole), la PEC comunicata al proprio Consiglio dell’Ordine ed i parametri di configurazione della stessa forniti dal proprio provider. Dopo aver configurato il software (operazione che non sarà necessario ripetere per i successivi invii) provvederemo mediante semplici passaggi a generare la busta tenendo presente che l’ordine dei passaggi potrà variare a seconda del software utilizzato.
  • 22. Preparazione e invio dell’atto telematico in 5 fasi 1. 2. 3. 4. 5. Redazione Imbustamento Firma Deposito Accettazione
  • 23. Redazione L’atto principale è sempre costituito da un file PDF testuale
  • 24. La busta La prima schermata generalmente ci chiederà di selezionare il codice fiscale dell’avvocato depositante e successivamente di indicare: a) Riferimento (riferimento identificativo di studio ad es. memoria Paperino) b) Registro (civile generale o procedimenti speciali sommari, lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari, pre-fallimentare, procedure concorsuali) c) Oggetto (devono essere utilizzati gli stessi oggetti ministeriali della nota di iscrizione a ruolo) d) Ufficio giudiziario di destinazione e) Numero di ruolo (solo per gli atti in corso di causa) f) Grado di giudizio (primo grado o appello) g) Tipo di parte (attore/ricorrente/appellante o convenuto/resistente/appellato) Nelle schermate successive ci verrà chiesto il tipo di atto principale da inserire (ad. Es. ricorso per decreto ingiuntivo, memoria 183 etc…), le eventuali istanze o conclusioni contenute all’interno dell’atto (fase quest’ultima meramente eventuale e facoltativa), l’anagrafica delle parti, l’importo e gli estremi del contributo unificato qualora si tratti di un atto introduttivo ed infine allegheremo l’atto principale e gli allegati importandoli dalla cartella precedentemente predisposta.
  • 25. imbustamento Cosa deve contenere la busta (es. decreto ingiuntivo) • • • • • • • • • Dati atto.xml.p7m Ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf.p7m Nota_di_iscrizione_a_ruolo.pdf.p7m Procura_alle_liti.pdf.p7m Contributo unificato: il nome del file sarà il numero della matrice del contributo es. 090248948948438034.pdf Indice_dei_documenti_allegati.pdf.p7m Nota_spese.pdf.p7m Doc_allegato_2.pdf Doc_allegato_3.pdf Ad eccezione della procura che verrà inserita nell’indice dei documenti allegati come documento 1 gli altri documenti che desideriamo offrire in comunicazione verranno nominati con il numero progressivo di numerazione dell’indice. Nei nomi dei documenti, è bene evitare di inserire caratteri speciali come ad esempio lettere accentate, apostrofi, altri simboli ( !”£$%&/()=?); evitare l’utilizzo di punti (.) e spazi bianchi prediligendo il trattino basso (_) come separatore delle parole (ad esempio Doc_1_del_21_01_2013). I punti possono essere interpretati come estensioni dei file e quindi provocare errori durante l’acquisizione del deposito telematico. Alcune prassi danno come ulteriore indicazione quella di evitare la punteggiatura e i caratteri speciali anche nell’inserimento del nome o della ragione sociale delle parti. I file contrassegnati dall’estensione .p7m sono firmati digitalmente
  • 26. La firma Il software ci mostrerà un riepilogo degli atti inseriti nella busta e potremo selezionare i file che dovranno essere firmati digitalmente ovvero i file che nell’elenco che segue riportano l’estensione .p7m •Dati atto.xml.p7m •Ricorso_per_decreto_ingiuntivo.pdf.p7m •Nota_di_iscrizione_a_ruolo.pdf.p7m •Procura_alle_liti.pdf.p7m •Contributo unificato: il nome del file sarà il numero della matrice del contributo es. 090248948948438034.pdf •Indice_dei_documenti_allegati.pdf.p7m •Nota_spese.pdf.p7m •Doc_allegato_2.pdf •Doc_allegato_3.pdf Dopo aver selezionato i predetti file ci verrà chiesto di firmare i file inserendo il pin del nostro dispositivo di firma. E’ altresì consigliabile visualizzare e ricontrollare i file prima di firmarli. Alla conclusione del procedimento di firma i file firmati saranno riconoscibili dall’estensione .p7m (alcuni redattori riportano un logo specifico a margine del nome del file firmato)
  • 27. Il deposito Dopo aver firmato gli atti il programma ci chiederà di confermare la creazione della busta che verrà inviata all’indirizzo PEC del tribunale utilizzando come mittente l’indirizzo PEC dell’avvocato depositante.
  • 28. Eventi successivi al deposito Il secondo messaggio contenente la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. Il terzo ed il quarto messaggio ci attestano invece l’esito dei controlli automatici e l’avvenuta accettazione a seguito dell’intervento manuale del cancelliere. Con quest’ultimo intervento si conclude il processo di deposito e l’atto telematico con i relativi allegati vengo posti a disposizione delle parti costituite nell’area documenti del fascicolo polisweb.
  • 31. Le Tribunale di Milano 14 gennaio 2010– dott. Consolandi eccezioni più comuni Sentenza Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell’atto che conferisce la rappresentanza. Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l’ufficio giudiziario l’art. 10 del d,p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. […] La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica - in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica. Ordinanza Tribunale di Milano Milano, 23 febbraio 2008 – dott.sa Dal Moro ...sicchè anche nel procedimento monitorio telematico, la procura conferita su supporto cartaceo, e dunque con foglio separato dal ricorso cui si riferisce, può validamente essere “congiunta” allo stesso, mediante copia informatica certificata ed autentica; l’inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce nel sistema telematico la congiunzione materiale della procura all’atto…
  • 32. Le eccezioni più comuni Articolo 83 cpc – procura alle liti Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
  • 33. Le eccezioni più comuni Articolo 18 – regole tecniche (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine.
  • 34. Qualche problematica l’articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio, non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale dal codice di procedura civile. Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito siano scaduti e l’avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di avvenuta consegna al Tribunale di destinazione. Ai sensi dell’art. 13 delle regole tecniche infatti l’atto si intende ricevuto nella data e ora riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l’atto, seppur depositato nei termini, non potrà essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino all’intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto accessibile l’atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb. - rimessione in termini prevista dall’articolo 153 cpc, - combinato disposto dell’articolo 170 del codice di procedura civile e dall’articolo 18 delle regole tecniche
  • 35. Alcune prassi   La controparte potrà controllare il deposito e prelevare copia dell’atto depositato e dei documenti allegati direttamente dal PDA La cacelleria predispone un timbro da apporre sui fascicoli in cui almeno un avvocato costituito sia telematico
  • 36.           Alcune prassi– limite tecnico pec. Con la Dimensioni della busta (non superiore ai 50 mb CPEPCT il limite era 10 mb) File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es. in formato zip) verificare l’avvenuto deposito dell’atto il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito (anche mediante Polisweb sincrono) Le denominazioni dei file non dovranno contenere caratteri speciali Tempi (deposito entro le ore 14 del giorno della scadenza in alcuni tribunali le prassi prevedono il deposito entro le ore 22 del giorno antecedente la scadenza) L'attestazione di deposito coincide con la ricevuta di consegna della PEC. L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite solo dopo l'accettazione da parte del cancelliere Timbro da apporre sui fascicoli in cui almeno un avvocato costituito sia telematico Copia di cortesia degli atti o solo degli allegati I nomi delle parti devono essere individuati mediante la relativa ragione sociale e senza includere espressioni quali “Ditta” e/o “Società” salvo facciano parte della ragione sociale La procura viene inserita su foglio separato scansionato e autenticato mediante firma digitale (…giusta procura speciale allegata al presente atto…)
  • 37. La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia Art. 149bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica [I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. [II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. [III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. [IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. [V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. [VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma
  • 38. Uno sguardo al futuro Art. 149bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica [I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. [II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. [III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. [IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. [V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. [VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma
  • 39. La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia Slide presentata dall’ing. Giulio Borsari del Ministero della Giustizia nel corso del convegno L’AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO tenutosi a Mestre il 27.5.2011 le slide complete sono disponibili qui http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/slide-ing.-borsari-quando-il-processo-etelematico
  • 40. SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994 Art. 1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. (Articolo modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183,) articolo 16 quater: entrata in vigore (24.5.2013) dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, ovvero il decreto del Ministro della Giustizia che modificherà le regole tecniche di cui al DM n. 44 del 21.2.2011 (9.5.2013)
  • 41. SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO Ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994 Art. 3bis 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
  • 42. Regole tecniche: DM 44/2011 Art. 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati eseguite dagli avvocati 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita‘ telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. «omissis» 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. «omissis» 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  • 43. Articolo 1 Regole Tecniche DM 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; (lett. H)  ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente (es. il testo di un contratto è integralmente trascritto nella ricevuta); (lett. i)  ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio; (lett. l)  ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione senza nessun riferimento al contenuto del messaggio. (lett. m)
  • 44. SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO art. 3bis commi 5 e 6 Legge 53/1994 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
  • 45. Esempio di relata di notifica RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a: 1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia (o da albo ordine avvocati di____ o comunicato ai sensi dell’art. 125 cpc) Avv. _________ 2) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese Avv. ________
  • 46. Esempio di notifica telematica Digitalizzazione della copia cartacea eventualmente estratta in copia conforme o conversione in PDF dell’atto già in formato elettronico Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». Allegati: • Copia atto da notificare firmato digitalmente • Copia relata di notifica firmata digitalmente • Copia di cortesia atto e relata da notificare non firmato digitalmente Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico
  • 47. Esempio di notifica telematica Successiva conservazione delle ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, meglio se in formato elettronico Articolo 9 Legge 53/1994 qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. Per ovviare l’incompatibilità del formato .eml con il pct le soluzioni sono: - ridigitalizzare la copia analogica e costruire un nuovo file digitale in formato .jpg o .pdf - Comprimere il messaggio e ricevute in formato .eml in formato .zip urge ancora una volta intervenire sulle regole tecniche
  • 49. …più realisticamente ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL DECRETO ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Bari, 4.6.2013 Avv. Nicola Gargano Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento
  • 50. Qualche dubbio Ai sensi dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici gli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12 ovvero l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR, presso cui il cittadino elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; quelli previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero il registro tenuto dal registro delle imprese degli indirizzi PEC delle imprese; ed infine dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero il registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e il ReGIndE il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia, inserito anch’esso nell’articolo 16 ter, tuttavia era già ricompreso come unico elenco da cui gli avvocati potevano estrapolare indirizzi Pec per effettuare notifiche in proprio. per notificare ad indirizzi PEC ricompresi nel registro delle imprese, non sarà necessario attendere il 15.12.2013 in quanto tale elenco era già da considerarsi pubblico, poiché l’articolo 16 del decreto legge 185/2008 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. La predetta tesi può essere estesa, anche alle notifiche tra avvocati effettuate prima del 15.12.2013, poiché se è pur vero che da una parte il Reginde non potrà considerarsi pubblico sino al 15.12.2013, molti ordini pubblicano già all’interno dei propri Albi (pubblici) la PEC degli avvocati iscritti, e lo stesso articolo 16 sopracitato prevede che anche gli indirizzi PEC dei professionisti debbano essere poter essere inseriti all’interno di albi o elenchi consultabili senza oneri. Senza contare che l’articolo
  • 51. Tar Campania, sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013 “Si ritiene, pertanto che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l’intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto. E’ inoltre necessario che l’avvocato produca la stampa dell’atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall’art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione”. TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA – GI dott.sa Lolli – 9.5.2013 Il Tribunale di Padova in caso di notifica effettuata dall’avvocato all’indirizzo PEC di un impresa estratto ha rilevato che gli elenchi previsti dall’articolo dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, assumeranno la denominazione di pubblici elenchi a partire dal 15.12.2013, si deve escludere la possibilità di procedere a notificazioni o comunicazioni nelle forme dell’art. 3 bis l. 53/1994 fino al 15.12.2013. Rileva pertanto che la notificazione deve essere rinnovata nelle forme ordinarie Per questi motivi Dispone la rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie e con il rispetto dei termini di cui all’articolo 163bis cpc
  • 52. TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO - Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE – ordinanza del 23/05/2013 – relatore Dr.ssa RAFFAELLA BROGI a seguito della riforma introdotta dall’art. 25, III comma, della legge n. 183/2011, l’avvocato può notificare – fino alla data del 31 dicembre 2013 – il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese. Tuttavia, la prova del rispetto delle formalità di tale tipologia di notificazione deve essere fornita mediante la produzione della ricevuta di consegna del messaggio pec, che contiene l’intero messaggio di posta elettronica certificata inviato, compresi gli allegati .. (nella specie il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza). Tale ricevuta è sottoscritta digitalmente da parte del gestore della PEC e serve a dimostrare il compimento delle attività necessarie per il perfezionamento della notificazione. La stessa, trattandosi di un file, non può essere prodotta in formato meramente cartaceo, dal momento che in tal modo viene persa la firma digitale. È pertanto necessario che la parte che ha eseguito la notificazione – tanto più nelle ipotesi di mancata costituzione del notificatario – proceda o al deposito della ricevuta in PCT oppure provveda a trasferirla su un supporto durevole, non modificabile (CD-R o DVD-R), che venga depositato…. La società ricorrente ha, tuttavia, depositato solamente una ricevuta di avvenuta consegna in formato cartaceo, inidonea ex se a consentire la verifica dell’avvenuto perfezionamento della notifica in via telematica … P.Q.M dispone che la società ricorrente depositi la ricevuta di avvenuta consegna in P.C.T. o a trasferirla su un supporto durevole, non modificabile (CD-R o DVD-R) da depositare entro la prossima udienza fissata davanti al Giudice delegato dr.ssa Raffaella Brogi per la data del 13 giugno 2013 ore 10.00.
  • 53. Qualche dubbio la previsione dell’articolo 125 del codice di procedura circa l’obbligo di indicazione della PEC nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto proprio ai fini delle comunicazioni e notificazioni, integra di per se la volontà da parte dell’avvocato di voler ricevere notifiche e comunicazioni proprio sulla PEC indicata, che peraltro ai sensi dell’art. 125 deve essere la stessa PEC comunicata dal professionista al proprio consiglio dell’ordine. Cass. Sez. Unite n. 10143 del 20/06/2012 …la domiciliazione ex lege ai sensi dell’articolo 82 del Il r.d. n. 37 del 1934, opererebbe solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC dell’avvocato nel proprio atto introduttivo… Tribunale di Reggio Emilia 13.10.2012 …a seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione "ex lege" in Cancelleria ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale. Ne consegue che, nel caso di specie la notifica del ricorso e del decreto di fissazione veniva erroneamente effettuata presso la Cancelleria, mentre avrebbe dovuto essere effettuata utilizzando la PEC indicata dal difensore…
  • 54. Sempre in tema di domiciliazione Ordinanza Tribunale di Milano 10 aprile 2013: Uno scioglimento di riserva con la quale il giudice del tribunale di Milano ammette le parti alla prova orale per testi non viene comunicata dalla cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito, che ai sensi dell’articolo 125 aveva espressamente indicato il proprio domicilio informatico (ovvero la PEC), a differenza del domiciliatario milanese che, non avendo indicato il proprio domicilio informatico nell’atto (o avendo omesso di comunicare la propria PEC) riceve la comunicazione, ai sensi dell’art. 51 comma terzo deld.l. 112/2008, ovvero con il mero deposito in cancelleria del provvedimento. Né il domiciliatario né il procuratore costituito ricevono quindi un biglietto di cancelleria che notizi loro dello scioglimento dell’ordinanza riservata e dell’esito della stessa. Il Tribunale richiamandosi all’orientamento della suprema corte ribadisce la prevalenza dell’articolo dell’art. 125 c.p.c e delle norme sulle comunicazioni telematiche rispetto alla disposizione dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (norma che obbliga l’avvocato a domiciliarsi nel circondario del Tribunale in cui è instaurata la causa) Infatti, con l’introduzione delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, risulta del tutto superata divenendo centrale nell’attuale sistema la comunicazione al procuratore costituito all’indirizzo di posta elettronica certificata.
  • 55. Pubblico elenco delle PPAA: http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php DOVE TROVO LE PEC Pubblico elenco delle imprese http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-eacquisto ReGIndE http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp
  • 57. Augurandoci un futuro così “... il flusso degli elettroni è il nuovo inchiostro di cui è possibile servirsi; le memorie elettriche o elettroniche (quali che siano i supporti dai quali sono costituiti: interruttori aperti o chiusi, transistors, chips, circuiti integrati, nastri magnetici eco...) sono la nuova carta; i bit (nella combinazione necessaria per rappresentare ogni carattere alfanumerico) sono il nuovo alfabeto.” (G. VERDE, Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica) in un ufficio così
  • 58. Grazie per l’attenzione Avv. Nicola Gargano nicgar@garganolex.it O una pec ;-) nicgar@legalmail.it www.quandoilprocessoetelematico.it www.amadir.it