2. E’ fatto divieto:
•Certificare fatti non di diretta conoscenza
•Non preventivamente verificati o che non sia possibile
verificare MinSan d. 03/2000,art.3,lett.A
3. I certificati sanitari per l’esportazione hanno la seguente base regolamentare:
•Regolamento CE 178/2002
•Regolamento CE 882/2004
•Direttiva CE 96/93 (adottata con decreto ministero sanità 19.6.2000, n. 303)
•Circolare ministeriale
•Codex alimentarius “ guidelines for design, production, issuance and use of
generic official certificates, del 2001 rev 2009 – cac/gl 2001 “
•OIE: Code sanitaire pour les animaux terrestres – procedure de certification
(cap.1.2.2)
• OIE: Code sanitaire pour les animaux aquatiques – procedure de
certification (cap.1.3.2)
4. Le condizioni per certificare:
•Certificare SOLO fatti di diretta conoscenza
•Certificare SOLO fatti preventivamente verificati
•Certificare SOLO fatti che sia possibile verificare
•Certificare SOLO animali o prodotti sottoposti a preventiva ispezione ovvero
sotto controllo veterinario
5. Vi possono essere delle sinergie nel
rilascio delle certificazioni?
Si, quando la certificazione viene redatta sulla base di un altro documento in
possesso del certificatore prima del rilascio della certificazione stessa.
E’ ammessa una deroga alle condizioni di cui alla slide precedente quando i
dati sono desumibili nell’ambito dei programmi di sorveglianza ufficialmente
riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica o, ancora, i
dati sono attestati da un veterinario liberi professionista autorizzato che opera
comunque sotto il controllo del veterinario ufficiale e che quest’ultimo possa
verificarli.
6. Le attestazioni sulla cui base il Vet.uff
può a sua volta redigere un certificato….
Devono essere rese in modo tale da premettere al veterinario certificatore di
attestare senza ombra di dubbio la sussistenza di tutte le condizioni
necessarie per la sottoscrizione del certificato.
Oltre alle attestazioni generiche di conformità ai requisiti stabiliti nell’ambito
degli accordi con il Paese terzo, il Veterinario Ufficiale potrebbe pertanto dover
acquisire da parte di precedenti anelli della filiera anche le informazioni circa le
modalità adottate al fine di assicurare il rispetto dei requisiti comprese, se del
caso, gli esiti dei pertinenti controlli ufficiali effettuati (es. attestazioni circa
l’esecuzione del piano dei campionamenti previsti dalla normativa della Fed
Russa).
7. Il Vet. Uff. non deve richiedere
attestazioni inerenti
• fatti per i quali è possibile acquisire le
necessarie informazioni
da canali istituzionali ai quali il
Veterinario certificatore può
accedere autonomamente (per es. siti
web OIE, UE, Ministero,
OEVR)
• requisiti già previsti da normative
comunitarie il cui rispetto è
deducibile dalla presenza del bollo
sanitario o del marchio di
identificazione
• ricavabili dai disciplinari dei prodotti
DOP o IGP o sulla base
delle garanzie offerte da altri sistemi di
garanzia della qualità
Reg. (CE) n. n. 1760 e 1825/00 in
materia di etichettatura carni
bovine/anagrafe bovina)
8. Le attestazioni di accompagnamento degli animali vivi o dei prodotti,
necessarie per la certificazione, devono essere a loro volta sottoscritte
da un Operatore del Controllo Ufficiale presso l’allevamento o la
stabilimento di produzione anche se provenienti da Stati Membri, nel
rispetto del principio generale della gerarchia delle fonti, pertanto
tali attestazioni non possono essere rilasciate dai legali rappresentanti
degli animali/prodotti o altre figure professionali di grado gerarchico
inferiore al certificante.
9. Il veterinario presso l’allevamento/produzione se in
possesso di tutte le informazioni pertinenti non può
rifiutarsi di rilasciare le informazioni richieste
10. Nel caso in cui le attestazioni sanitarie contenute
nel certificato facciano riferimento a requisiti delle
materie prime introdotte nello stabilimento –
certificazione di prodotto - (animali o prodotti) deve
essere garantita la rintracciabilità interna, ovvero il
collegamento delle partite in ingresso con le partite
in spedizione.
11. Deve essere garantita una chiara identificazione della
partita in spedizione in modo che sia inequivocabile
la correlazione tra partita e certificato.
12. Tutta la documentazione necessaria alla
certificazione deve essere in possesso del
veterinario certificatore prima del rilascio del
certificato e deve essere archiviata e tenuta agli
atti.
13. Quando è necessario acquisire una
attestazione “pre-export”?
• Se esiste l’obbligo di filiera (dei
prodotti e/o impianti) – cert. Pre
export per Fed. Russa su
provenienze EXTRA EU
• Se i requisiti da sottoscrivere
NON sono accertabili sulla
base delle conoscenze del
veterinario certificatore
14. certificati pre export
1) Per le esportazioni nei paesi della Federazione russa (Russia, Bielorussia e
Kazachistan) sono previsti i certificati pre export negoziati in carta filigranata,
stampata dalla zecca dello Stato, per carni e prodotti finiti (a base di latte )
scambiati con stabilimenti di altri paesi CE.
2) Attestazione integrative per suini vivi destinati al macello ai fini
dell’esportazione
3) Attestazione integrativa per le carni suine destinate a stabilimenti di
trasformazione per l’esportazione
4) Attestazione sanitaria per il latte dall’allevamento alla trasformazione per
l’esportazione
15. Modello di Supply Chain
Impianti di
trasformazione
Impianti di
stoccaggio
Trasporto Retailers
Fornitori Distributori
Pianificazione della produzione
e controllo del magazzino
Distribuzione e Logistica
Mod. da “Corso di Economia delle Supply Chain Sostenibili” d- Donati, univ. Pr
http://economia.unipr.it/DOCENTI/DONATI/docs/files/SC2.ppt
ASI
Pre export
16. Le Attestazioni Sanitarie Integrative (ASI)
Si tratta di attestazioni volontarie finalizzate alla compilazione dei
certificati per l’esportazione verso Paesi terzi di carni e prodotti di
trasformazione, ma anche di latte e prodotti lattiero caseari.
Con queste attestazioni il Ministero ha inteso risolvere il problema delle difficoltà di
certificazione da parte del veterinario ufficiale che sigla il documento finale di
accompagnamento verso i Paesi terzi per prodotti finali ottenuti anche un anno
prima da latte o carni o animali spesso originari da territori o Stati diversi da quello
della propria ASL.
Alcune garanzie sanitarie richieste, infatti, nel certificato finale per l’export
possono essere sottoscritte solo se attestate su altro documento ufficiale.
Non è tuttavia necessaria se il certificato finale che scorterà i prodotti
non richiede le garanzie sanitarie contenute nell’attestazione. Ciò vale
anche solo parzialmente ovvero se il certificato finale richiede solo
alcune garanzie riportate nell’attestazione, le altre non dovranno essere
fornite.
21. ASI per latte destinato alla trasformazione ai fini export
Parte generale
22. “Provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o
sorveglianza a causa di malattie della specie interessata appartenenti alla
ex‐lista A dell’O.I.E”
questa voce deve essere soddisfatta solo se il certificato che scorterà il latte
o i prodotti di latte la prevede specificatamente; al momento ciò si verifica
solo per il certificato relativo all’Argentina; per malattie della specie
interessata appartenenti alla ex‐lista A dell’O.I.E, devono intendersi.
ovviamente, solo quelle che si possono trasmettere con il latte; il termine di
“zona”, può essere interpretato come zona di restrizione: protezione e
sorveglianza.
23. Parte speciale
I trattamenti con prostaglandine impiegate per la sincronizzazione dei calori o per altre pratiche di
lotta all'infertilità o con ossitocina per facilitare la mungitura in particolari soggetti non sono da
considerarsi come trattamenti ormonali ai sensi della dichiarazione da rendersi ai fini
dell'esportazione sempre che siano stati rispettati i tempi di sospensione previsti dalla farmacopea.
24. Chi richiede il rispetto della filiera (carne) degli
impianti (per legislazioni non equivalenti)
• Federazione russa
• Cina
• USA
• GIAPPONE
• COREA DEL SUD
• BRASILE
• CANADA
• ……….?