1. Al Sindaco del Comune della Spezia
Dott. Massimo Federici
Al Dirigente
Ing. Gianluca Rinaldi
La Spezia 15/6/2013
Oggetto: Diffida ad eseguire la ordinanza n. 003992 del 11/6/2013
Vista
l’ordinanza n. 003992 del 11/6/2013 con la quale a decorre dal 17/6/2013 e fino al
17/6/2015 si dispone il divieto di sosta e di transito di auto e moto nella P.za Verdi.
Considerato
che l’Ordinanza risulta emessa nello stesso giorno della domanda inoltrata dal settore LL.
PP. del Comune
Considerato
come non risulti rispettato l’obbligo di comunicazione di avvio procedimento ai sensi
dell’articolo 7 della legge 241/1990 secondo il quale “Ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli
che per legge debbono intervenirvi”
Considerato
che nel caso in esame non sussistono i motivi di celerità del procedimento che
escluderebbero l’obbligo della suddetta comunicazione.
Visto
l’articolo 8 della legge 241/1990 che recita: “L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.”
Rilevato inoltre
che la giurisprudenza univoca in materia ha più volte chiarito che la comunicazione di
avvio del procedimento , a norma dell’articolo 7 è dovuta in relazione a ciascuna
procedimento e il relativo obbligo non è escluso dalla pretesa sussistenza di ragioni di
urgenza che non risultano dall’atto e che comunque non sono di gravità tale da non
consentire la comunicazione senza che risulti compromesso il soddisfacimento
dell’interesse pubblico.
Considerato
il disagio che i sottoscritti cittadini subiranno dall’ordinanza in oggetto, disagio che non ha
potuto trovare udienza nel procedimento che ha portato alla emanazione di questo atto.
2. Visto
che questo mancato coinvolgimento dei cittadini interessati e sottoscrittori della presente
diffida ha fatto venire meno lo scopo di garanzia cui tende detta comunicazione di avvio
procedimento.
Considerato infine
che la eventuale conoscenza aliunde da parte dei sottoscritti cittadini interessati, della
notizia dell’avvio del procedimento, non può di norma essere invocata in funzione sanante
del vizio di violazione dell’articolo 7 legge 241 non apparendo essa sufficiente a supplire la
personale comunicazione che deve , tra l’altro, contenere gli elementi prescritti nell’articolo
8 della legge 241
Visto quanto sopra i sottoscritti cittadini
DIFFIDANO QUESTA AMMINISTRAZIONE
Ad applicare l’ordinanza in oggetto a partire dalla data del 17/6/2013
SI RISERVANO
di presentare apposita istanza al Tribunale Amministrativo per ottenere la sospensione
dell’ordinanza in oggetto
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