1. LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
- che in data 16 aprile 2008 veniva approvato e sottoscritto Accordo di Programma per la
riqualificazione e la realizzazione di interventi nell’area dell’ex Raffineria IP nel Comune della
Spezia;
- che con il medesimo Accordo veniva approvato, tra l’altro, il Progetto Urbanistico Operativo di
attuazione del sub-distretto 3 per la realizzazione di un grande centro commerciale;
- che in attuazione dell’Accordo veniva stipulato atto convenzionale a rogito notaio Calabrese De
Feo Rep. 63607 del 25.07.2008 con il quale, tra l’altro, veniva assunto dalla Immobiliare Helios
S.p.A. l’obbligo dell’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie all’insediamento;
- che in dipendenza dell’esecuzione dell’intervento Immobiliare Helios S.p.A. sta compiendo le
attività di bonifica relative a porzione del compendio ex IP in virtù di varie determinazioni
dirigenziali di approvazione e varianti;
- che le attività di bonifica delle aree del sub distretto 3 e delle aree dedicate alle urbanizzazioni
associate alla realizzazione del Centro Commerciale sono completate e/o in fase di certificazione da
parte della Provincia e saranno comunque completate nei modi e tempi stabiliti per l’apertura del
centro commerciale “ Le Terrazze”;
- che la Immobiliare Helios S.p.A. ha avanzato in data 25.03.2011 proposta di variante in corso
d’opera al progetto di bonifica al fine di restituire agli usi previsti e nei tempi più brevi, alcune aree
a destinazione verde pubblico per i sub distrertti 2 e 4 del compendio, prevedendo il ricorso
all’applicazione dell’analisi di rischio, limitatamente alle aree sopra indicate, di proprietà di
Immobiliare Helios S.p.A.;
- che, valutata preventivamente la procedura e la richiesta e ravvisatone il pubblico interesse, è stata
ritenuta possibile la rimodulazione del progetto di bonifica secondo i nuovi criteri normativi a
condizione che l’applicazione di tale procedura non compromettesse l’interesse pubblico alla
bonifica, comportando, ad esempio, mutamenti in peius della destinazione d’uso delle aree e che le
risorse di progetto residuali fossero investite in interventi di miglioramento ambientale;
- che pertanto è stata convocata conferenza dei servizi in data 16.05.2011 per il compimento della
relativa istruttoria;
- che in sede di conferenza è stata verificata la correttezza del calcolo dell’analisi di rischio proposta
e, conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 22 del 13.06.2011 è stata approvata la
variante al progetto di bonifica, limitatamente alle aree ricomprese nel sub distretto 2, in attesa che
per il sub distretto 4/b venisse raggiunto un adeguato livello di progettazione che consentisse di
effettuare i riporti di terra secondo le quote vagliate nell’analisi di rischio proposta;
- che in sede di conferenza è stato peraltro evidenziato che l’approvazione della variante e quindi
della possibilità di applicare la procedura di analisi di rischio, oltre a essere compatibile con
l’attuale destinazione d’uso delle aree e, in particolare, con la realizzazione delle progettate aree
verdi sistemate a parco, consentirà di rendere fruibili tali aree, in particolare quelle del sub distretto
2 più adiacenti al centro commerciale di prossima apertura, in tempi rapidi, evitando così
interferenze tra i lavori di bonifica e l’accesso dei cittadini all’area commerciale;
2. - che in data 15.09.2011 la Soc. Immobiliare Helios ha avanzato istanza per il riesame della variante
al progetto di bonifica estendendo l’applicazione dell’analisi di rischio anche alla porzione di parco
ricadente nel sub distretto 4/b e per tale ragione è stata convocata ulteriore conferenza dei servizi in
data 4.10.2011;
- che in sede di conferenza sono state verificate favorevolmente le condizioni per l’applicazione
della procedura di analisi di rischio e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 46 del
06.10.2011 è stata approvata la variante dando atto della possibilità di applicare la procedura di
analisi di rischio anche per le aree ricomprese nel sub distretto 4/b;
- che tuttavia l’effettivo inizio dei lavori per entrambi i sub distretti risultava subordinato alla
definizione degli accordi relativi alle modalità e tempi di impiego delle risorse di progetto residuali,
quali oneri compensativi, risultanti dall’approvazione della variante al progetto di bonifica per
effetto dell’applicazione della procedura di analisi di rischio;
- che inoltre tali oneri compensativi verranno utilizzati per interventi di riqualificazione del centro
storico, nonché per azioni di marketing urbano volti a migliorare i servizi offerti alla città e alla rete
commerciale esistente, come previsto dal protocollo di Intesa sottoscritto tra Comune, Regione,
Provincia e Immobiliare Helios e dagli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria in data
07.08.2004;
- che pertanto le parti hanno concordato la disciplina dell’entità e le modalità di utilizzo di tali oneri
compensativi di bonifica, che verranno impiegati per finalità di riqualificazione e miglioramento
ambientale, come da bozza di convenzione che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
- che la predetta convenzione costituisce atto integrativo all’approvazione della variante al progetto
di bonifica di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. 241/90
-preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, non necessita del
parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune
della Spezia e Immobiliare Helios S.p.A. per la realizzazione degli interventi di bonifica ex area IP
della Spezia e per la disciplina degli oneri compensativi, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la predetta convenzione disciplina l’entità e le modalità di utilizzo delle risorse di
progetto residuali, quali oneri compensativi, derivanti dall’approvazione della variante al progetto
di bonifica presentato dalla Immobiliare Helios S.p.A., approvato con determinazione dirigenziale
n. 22 del 13.06.2011 e con determinazione dirigenziale n. 46 del 06.10.2011.
- di dare atto che la predetta convenzione costituisce atto integrativo all’approvazione della variante
al progetto di bonifica di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. 241/90
3. - di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione interverrà per conto del Comune l’Ing.
Claudio Canneti, domiciliato per la carica presso il Civico Palazzo, P.zza Europa, 1, in qualità di
Direttore del Dipartimento II – Servizi tecnici Opere Pubbliche – Ambiente e Igiene Urbana (c.f.
00211160114) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi di quanto
previsto dalla deliberazione di G.C. n. 97 del 01.03.1999, modificata ed integrata dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 24.05.1999, con facoltà di apportare eventuali limitate
modifiche che si rendessero necessarie in sede di stipula per la correzione di errori materiali o la
migliore precisazione dell’atto stesso.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi .
4. BOZZA DI CONVENZIONE
tra il Comune della Spezia e Immobiliare Helios S.p.A. per la
realizzazione degli interventi di bonifica ex area IP della Spezia e per
la disciplina degli oneri compensativi
********************
L’anno _____________ il mese di __________ il giorno _________
presso l’Ufficio __________
tra
_________nato a _________ il _________ domiciliato in La Spezia
presso la sede del Comune, nella sua qualità di Dirigente
_________ del Comune di La Spezia, in nome e nell’interesse del
quale agisce ai sensi del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
e
__________nato a _________ il _________ il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di ____________________ della
Immobiliare Helios S.p.A. , con sede in Milano, Via F. Argellati, 44,
P.ta IVA __________;
Premesso:
• che in data 16 aprile 2008 veniva approvato e sottoscritto Accordo di
Programma per la riqualificazione e la realizzazione di interventi nell’area
dell’ex Raffineria IP nel Comune della Spezia;
• che con il medesimo Accordo veniva approvato, tra l’altro, il Progetto
Urbanistico Operativo di attuazione del sub-distretto 3 per la
realizzazione di un grande centro commerciale;
• che in attuazione dell’Accordo veniva stipulato atto convenzionale a
rogito notaio Calabrese De Feo Rep. 63607 del 25.07.2008 con il quale,
tra l’altro, veniva assunto dalla Immobiliare Helios S.p.A. l’obbligo
dell’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie
all’insediamento;
• che in dipendenza dell’esecuzione dell’intervento Immobiliare Helios
S.p.A. sta compiendo le attività di bonifica relative a porzione del
compendio ex IP in virtù di varie determinazioni dirigenziali di
approvazione e varianti;
• che le attività di bonifica delle aree del sub distretto 3 e delle aree
dedicate alle urbanizzazioni associate alla realizzazione del Centro
Commerciale sono completate e/o in fase di certificazione da parte della
Provincia e saranno comunque completate nei modi e tempi stabiliti per
l’apertura del centro commerciale “ Le Terrazze”;
• che la Immobiliare Helios S.p.A. ha avanzato in data 25.03.2011
proposta di variante in corso d’opera al progetto di bonifica al fine di
5. restituire agli usi previsti e nei tempi più brevi, alcune aree a destinazione
verde pubblico per i sub distrertti 2 e 4 del compendio, prevedendo il
ricorso all’applicazione dell’analisi di rischio, limitatamente alle aree
sopra indicate, di proprietà di Immobiliare Helios S.p.A.;
• che, valutata preventivamente la procedura e la richiesta e ravvisatone il
pubblico interesse, è stata ritenuta possibile la rimodulazione del
progetto di bonifica secondo i nuovi criteri normativi a condizione che
l’applicazione di tale procedura non compromettesse l’interesse pubblico
alla bonifica, comportando, ad esempio, mutamenti in peius della
destinazione d’uso delle aree e che risorse di progetto residuali fossero
investite in interventi di miglioramento ambientale;
• che pertanto è stata convocata conferenza dei servizi in data 16.05.2011
per il compimento della relativa istruttoria;
• che in sede di conferenza è stata verificata la correttezza del calcolo
dell’analisi di rischio proposta e, conseguentemente, con determinazione
dirigenziale n. 22 del 13.06.2011 è stata approvata la variante al progetto
di bonifica, limitatamente alle aree ricomprese nel sub distretto 2, in
attesa che per il sub distretto 4/b venisse raggiunto un adeguato livello di
progettazione che consentisse di effettuare i riporti di terra secondo le
quote vagliate nell’analisi di rischio proposta;
• che in sede di conferenza è stato peraltro evidenziato che l’approvazione
della variante e quindi della possibilità di applicare la procedura di analisi
di rischio, oltre a essere compatibile con l’attuale destinazione d’uso
delle aree e, in particolare, con la realizzazione delle progettate aree
verdi sistemate a parco, consentirà di rendere fruibili tali aree, in
particolare quelle del sub distretto 2 più adiacenti al centro commerciale
di prossima apertura, in tempi rapidi, evitando così interferenze tra i
lavori di bonifica e l’accesso dei cittadini all’area commerciale;
• che in data 15.09.2011 la Soc. Immobiliare Helios ha avanzato istanza
per il riesame della variante al progetto di bonifica estendendo
l’applicazione dell’analisi di rischio anche alla porzione di parco ricadente
nel sub distretto 4/b e per tale ragione è stata convocata ulteriore
conferenza dei servizi in data 4.10.2011;
• che in sede di conferenza sono state verificate favorevolmente le
condizioni per l’applicazione della procedura di analisi di rischio e,
pertanto, con determinazione dirigenziale n. 46 del 06.10.2011 è stata
approvata la variante dando atto della possibilità di applicare la
procedura di analisi di rischio anche per le aree ricomprese nel sub
distretto 4/b;
• che tuttavia l’effettivo inizio dei lavori risultava subordinato alla
definizione degli accordi relativi alle modalità e tempi di impiego delle
risorse di progetto residuali, quali oneri compensativi risultanti
dall’approvazione della variante al progetto di bonifica per effetto
dell’applicazione della procedura di analisi di rischio;
• che pertanto il presente atto convenzionale disciplina l’entità e le
modalità di utilizzo di tali oneri compensativi di bonifica, che verranno
impiegati per finalità di riqualificazione e miglioramento ambientale;
6. • che inoltre tali oneri compensativi verranno utilizzati per interventi di
riqualificazione del centro storico, nonché per azioni di marketing urbano
volti a migliorare i servizi offerti alla città e alla rete commerciale
esistente, come previsto dal protocollo di Intesa sottoscritto tra Comune,
Regione, Provincia e Immobiliare Helios e dagli accordi sottoscritti con le
associazioni di categoria in data 07.08.2004;
• visto il D. Lgs. 152/2006
• visto l’art. 11 L. 241/90,
Tutto ciò premesso e considerato:
e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, le parti come sopra costituite e rappresentate
convengono quanto segue.
ART. l - Oggetto della convenzione.
Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina dell’entità
e le modalità di utilizzo delle risorse di progetto residuali, quali oneri
compensativi, derivanti dall’approvazione della variante al progetto di
bonifica presentato dalla Immobiliare Helios S.p.A., approvato con
determinazione dirigenziale n. 22 del 13.06.2011 e con
determinazione dirigenziale n. 46 del 06.10.2011.
La presente convenzione costituisce atto integrativo all’approvazione
della variante al progetto di bonifica di cui al punto precedente, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. 241/90
ART. 2 – Entità degli oneri compensativi
La Immobiliare Helios S.p.A. riconosce e mette a disposizione del
Comune della Spezia, la somma complessiva di € 2.200.000,00 a
titolo di oneri compensativi, quale somma corrispondente alla
rivalutazione del progetto di bonifica in applicazione della procedura di
analisi di rischio per le aree del sub distretto 2 e per quelle del sub
distretto 4/b.
L’Amministrazione comunale riconosce la congruità della somma di €
2.200.000,00 messa a disposizione del Comune della Spezia a titolo
di oneri compensativi, secondo quanto indicato nel documento a titolo
“Individuazione dei costi residui di bonifica alla luce dell’approvazione
di nuovi obiettivi di bonifica tramite Analisi di Rischio nei Sub 2 e 4”
presentato da Tecnova – Ingegneria Integrata, per conto di
Immobiliare Helios S.p.A., e depositato agli atti della pratica
Detta somma di € 2.200.000,00 è da ritenersi così definitivamente
determinata e dovuta, indipendentemente da qualsiasi variazione dei
costi in corso d’opera che dovessero dipendere dall’esecuzione dei
progetti nelle aree dei sub distretti 2 e 4/b.
Rimane, peraltro, inteso che:
(i) la spesa complessiva per le opere di riqualificazione e
miglioramento ambientale, oltre che per interventi volti a migliorare i
7. servizi offerti alla città, di cui all’art. 3 che segue - spesa calcolata sulla
base del vigente (al tempo) Prezziario Regionale delle Opere
Pubbliche - non potrà eccedere la differenza tra la somma come sopra
definitivamente determinata in € 2.200.000,00 e le somme versate
direttamente al Comune della Spezia ai sensi dell’art. 4 e 5 che segue.
(ii) nella spesa complessiva in € 2.200.000,00 di cui sopra saranno
ricompresi anche eventuali costi di progettazione (preliminare,
definitiva ed esecutiva), nonché i costi per la Direzione Lavori e oneri
per la sicurezza.
ART.3 – Utilizzo degli oneri compensativi
L’Amministrazione comunale utilizzerà i predetti oneri compensativi, in
via diretta o indiretta, secondo le modalità indicate dagli articoli
seguenti, per finalità di riqualificazione e miglioramento ambientale
oltre che per interventi volti a migliorare i servizi offerti alla città, anche
a compensazione del prevedibile impatto prodotto sulla rete
commerciale esistente dall’apertura del nuovo centro commerciale.
ART.4 - Modalità di pagamento degli oneri compensativi
La somma di € 2.200.000,00 verrà corrisposta al Comune secondo le
seguenti modalità:
1. per € 800.000,00 mediante versamento diretto a favore
dell’Amministrazione comunale; 2. per € 1.400.000,00 mediante
realizzazione di opere di urbanizzazione e/o manutenzione e
riqualificazione di opere pubbliche esistenti, secondo le modalità di cui
al successivo art. 5.
E’ in facoltà del Comune della Spezia richiedere il versamento diretto
di parte della somma di cui al punto 2 che precede: comunque in
misura non superiore ad € 600.000,00.
Il versamento diretto della somma di € 500.000, parte di quella di cui al
punto 1) avverrà alla sottoscrizione del presente accordo e comunque
non oltre sessanta giorni dallo stesso. La restante somma di €
300.000 a saldo di quella di cui al punto 1) verrà versata entro il 30
giugno 2012.
L’eventuale versamento di cui al punto 2) potrà avvenire al termine dei
lavori di bonifica, attualmente in corso, termine - allo stato - stimato
per il 31 dicembre 2012 e comunque non oltre tale data.
Le opere di prima fase, pari a presumibili € 800.000, dovranno essere
avviate entro la data del 28 febbraio 2012 sulla base della
progettazione già elaborata dagli uffici tecnici comunali
La eventuale restante parte di lavori dovrà comunque essere
completata entro il 31 dicembre 2012.
ART. 5 – Modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione e/o
manutenzione e riqualificazione di opere pubbliche esistenti
Per le opere da eseguire a carico della Società si utilizzeranno le
procedure stabilite per l’esecuzione di opere a scomputo oneri di
urbanizzazione di cui al codice dei contratti, al regolamento comunale
dei contratti, alla delibera G.C. n. 350 del 13.11.2006 e alla legge
8. regionale 25/95, di definizione delle procedure per lo scomputo degli
oneri di urbanizzazione.
In relazione all’esecuzione delle opere di urbanizzazione e/o
manutenzione e riqualificazione di opere pubbliche esistenti, gli
interventi da realizzare a cura e spese della Società, saranno indicati e
supervisionati dall’Ufficio tecnico Opere Pubbliche del Comune della
Spezia, secondo le seguenti modalità.
La Società si obbliga ad indicare all’ufficio tecnico comunale, entro e
non oltre 30 giorni dalla stipula del presente atto, il nominativo del
Direttore Lavori che dovrà rapportarsi in via esclusiva con
l’Amministrazione e che dovrà essere accettato dalla stessa entro e
non oltre i successivi 15 giorni.
In caso di modifica e/o sostituzione del Direttore Lavori indicato, la
Società dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione
per iscritto entro i successivi 5 giorni.
L’Ufficio tecnico indicherà e concorderà con il D.L., come sopra
individuato, un programma dei lavori, fornendo allo stesso il livello di
progettazione e la stima dei costi necessari a dare esecuzione ai lavori
di volta in volta individuati e programmati
Il D.L. dovrà rapportarsi con l’Ufficio tecnico durante tutta la durata di
esecuzione degli interventi, dando in particolare comunicazione della
data di inizio e fine lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori i tecnici comunali avranno libero
accesso ai cantieri e potranno indicare e/o contestare tutte le
modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie, previa
verbalizzazione in contraddittorio.
ART. 6 - Garanzie
A garanzia della realizzazione delle opere per l’importo indicato al
precedente art. 4 punto 2) e dei versamenti da effettuare di cui al
punto 1), dovrà essere rilasciata idonea garanzia fideiussoria, anche
assicurativa, per l’importo complessivo delle opere da realizzare e dei
versamenti da effettuare, e quindi per complessivi € 2.200.000.
La garanzia cauzionale sarà progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dei lavori realizzati e certificati dall’ufficio tecnico
comunale e dei versamenti effettuati.
Nell’atto fideiussorio di cui al presente articolo dovrà essere inserita
specifica clausola che impegni l'Istituto fideiussore a soddisfare
l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del
beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e della
decadenza di cui all'art. 1957 C.C. e senza attendere la pronuncia del
Giudice.
In caso di inadempimento, la garanzia cauzionale di cui al primo
comma potrà essere incamerata, in tutto o in parte, senza formalità
alcuna e previa semplice comunicazione alla Società.
9. ART. 7 – Registrazione e spese
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 2 della tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del
26.04.1986.
Tutte le spese inerenti la stipulazione, eventuale registrazione, della
convenzione e sue conseguenti, sono a carico della Società.
Comune della Spezia Immobiliare Helios S.p.A.
_________________ ____________________
La Spezia, __________
10. C O M U N E D E L L A S P E Z I A
DIPARTIMENTO 2 - SERVIZI TECNICI E OPERE PUBBLICHE
AMBIENTE ED IGIENE URBANA
O G G E T T O DELLA PROPOSTA DI DELIBERA N.
OGGETTO: Convenzione tra il Comune della Spezia e Immobiliare Helios S.p.A. per la
realizzazione degli interventi di bonifica ex area IP della Spezia e per la disciplina degli oneri
compensativi - Approvazione
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA espresso dal
Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 , primo comma , del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio