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1  sur  86
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO
DIR 85/337/CEE e successive modifiche, codificata
nella DIR 2011/92/UE
Titoli I e III Parte II al DLgs 152/2006
1
Dott. Marco Grondacci
Giurista ambientale
marco.grondacci@libero.it
DEFINIZIONE DI VIA
NEL DLGS 152/2006 (ART. 4)
“b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità
di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere
al mantenimento delle specie e conservare la
capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa
individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del
presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua,
l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio
culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.”
2
FINALITÀ DELLA VIA
DLGS 152/2006 (comma 3 art.4)
“Per mezzo della stessa si affronta la
determinazione della valutazione preventiva
integrata degli impatti ambientali nello
svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.”
>>>>>>>>>
3
FINALITÀ DELLA VIA
CONSIGLIO DI STATO 4246/2010
“ la V.I.A. non può essere intesa come limitata alla
verifica della astratta compatibilità ambientale
dell’opera ma si sostanzia in una analisi comparata
tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto
rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto delle
alternative praticabili e dei riflessi della stessa
“opzione zero”….. Si deve ammettere l’alterazione dei
valori ambientali solo in quanto non vi siano
alternative possibili da individuarsi con la VIA”
>>>>>>>>>>>>>>>>
4
<<<<<<<
“…..da qui la possibilità di bocciare progetti che
arrechino vulnus non giustificato da esigenze
produttive, ma suscettibile di venir meno, per il
tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al
criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della
proporzionalità tra consumazione delle risorse
naturali e benefici per la collettività che deve
governare il bilanciamento di istanze
antagoniste” (Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n.
933).
5
LA VIA PROCEDIMENTO AUTONOMO
E DISTINTO DA QUELLO PRINCIPALE
Il procedimento di VIA comprende:
• svolgimento di una verifica di assoggettabilità
• della definizione/presentazione del SIA
• la presentazione e la pubblicazione del progetto
• dello svolgimento di consultazioni
• la valutazione del progetto, del SIA e degli esiti delle
consultazioni
• la decisione
• l’informazione sulla decisione
• il monitoraggio 6
REQUISITI MINIMI
DELLA PROCEDURA DI VIA
• Domanda con allegato progetto e SIA
• Fase di consultazione del pubblico e
amministrazioni interessate
• valutazione del SIA sulla base anche della
consultazione
• giudizio di VIA distinto e precedente
l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera
7
IL CONCETTO DI IMPATTO AMBIENTALE
NELLA PROCEDURA DI VIA
Comma 5 articolo 6 DLgs 152/2006:
“La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.”
8
IMPATTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO
Lettera c) comma 1 art. 5 DLGS 152/2006
“ alterazione qualitativa e/o quantitativa , diretta ed
indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e
temporanea, singola e cumulativa , positiva e negativa
dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i
fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali , agricoli ed
economici, in conseguenza dell’attuazione di progetti
nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione,
dismissione nonché di eventuali malfunzionamenti”.
9
CATEGORIE DI PROGETTI
SOTTOPONIBILI A VIA SENZA VERIFICA
1. rientranti negli allegati II ( progetti di competenza
statale) e III ( progetti di competenza regionale)
2. rientranti nell’allegato IV ( progetti sottoposti a fase
di verifica preventiva) ma che ricadono anche solo
parzialmente all’interno di aree naturali protette
3. Modifica o estensione dei progetti elencati
nell’allegato II ove la modifica o l’estensione di per
sé (cioè automaticamente) comporti una
conformità con le categorie di opere di tale allegato
10
CATEGORIE DI PROGETTI SOTTOPOSTI
A VIA PREVIA VERIFICA
1. progetti elencati nell'allegato II (VIA statale) che
servono esclusivamente o essenzialmente per lo
sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non
sono utilizzati per più di due anni;
2. le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, che comportino i suddetti impatti
significativi e negativi, ma che non comportino una
conformità con le categorie di opere dell’allegato II
3. i progetti elencati nell'allegato IV (progetti per cui la
procedura di verifica di assoggettabilità è di
competenza regionale), secondo le modalità stabilite
dalle Regioni e dalle Province autonome.
11
CRITERI PER LA VERIFICA
SULLA APPLICABILITÀ DELLA VIA (ALL. V)
• le caratteristiche (anche rischio incidenti) del progetto
compreso gli impatti cumulativi,
• la localizzazione e quindi la sensibilità ambientale del sito
interessato , tenendo conto in particolare:
dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza
relativa qualità e capacità di rigenerazione delle risorse
naturali, della capacità di carico dell’ambiente naturale
• degli impatti potenzialmente significativi del progetto in
relazione ai criteri dei punti precedenti e tenendo conto
in particolare: della estensione dell’impatto in termini
geografici e di popolazione, della grandezza e
complessità dell’impatto, della probabilità dell’impatto,
della durata – frequenza - reversibilità dell’impatto
12
COME APPLICARE I CRITERI DI VERIFICA PER LA
CORTE DI GIUSTIZIA
1.la procedura di verifica deve essere svolta
effettivamente
2. i criteri devono essere tutti presi in considerazione
3. No alla esclusione di intere categorie di opere
4. Il parametro delle soglie deve essere integrato con
quello della ubicazione del progetto
5. Il parametro della ubicazione deve considerare anche
l’impatto cumulativo con le attività esistenti
6. Deve essere fatta una valutazione degli impatti diretti
e indiretti
13
LA VIA SUI PROGETTI NON PREVISTI DAGLI
ALLEGATI I E II DELLA DIRETTIVA 85/337
Corte di Giustizia con ordinanza 10/7/2008 (causa
C156/07):
l'articolo 2, n. 1, della direttiva 85/337 deve essere
interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i
progetti per i quali si prevede un notevole impatto
ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale in conformità a quanto previsto
da questa direttiva, bensì che debbano esserlo solo quelli
che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle
condizioni previste all'articolo 4 di quest'ultima e fatti
salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, nonché 2, n. 3, della medesima
direttiva.” >>>>>>>>>>>>
14
LA PROCEDURA DI VIA PER
PROGETTI SPECIFICI (ART.2.4 DIR 2011/92
gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in
tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni
della presente direttiva. In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna altra forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a),le informazioni relative alla decisione di
esenzione e le ragioni per cui è stata concessa ;
c) informano la Commissione, prima della autorizzazione,
sui motivi che giustificano l'esenzione accordata e le
forniscono le informazioni anche ai cittadini.
INTEGRAZIONE REGIONALE DELLE SOGLIE
DIMENSIONALI DELLE CATEGORIE DI PROGETTI
EX ALLEGATO IV DLGS 152/2006
Le Regioni possono definire per determinate
tipologie progettuali o aree predeterminate,
sulla base degli elementi nell’allegato V (
parametri per la procedure di verifica), un
incremento nella misura massima del 30% o
decremento delle soglie di cui all’allegato IV.
16
LE REGIONI POSSONO STABILIRE SOGLIE PIÙ
RESTRITTIVE PER TUTELARE L’AMBIENTE
le regioni, nell’esercizio delle loro competenze,
debbono rispettare la normativa statale, ma
possono stabilire per il raggiungimento dei fini
propri delle loro competenze (in materia di salute,
governo del territorio, valorizzazione dei beni
ambientali ed altro), livelli di tutela più elevati,
sicché la disciplina nazionale rappresenta il livello
adeguato uniforme e non riducibile (Corte cost.,
26 marzo 2010, n. 120; 26 febbraio 2010; 14
gennaio 2010, n. 1; 5 marzo 2009, n. 61).>>>>>>>
1717
LE REGIONI POSSONO STABILIRE SOGLIE PIÙ
RESTRITTIVE PER TUTELARE L’AMBIENTE
Consiglio di Stato 9375/2010
la norma regionale sancita dall’art. 5 cit., nella parte in
cui sottopone alla procedura di VIA i progetti
superiori a 10.000 mc. è compatibile, perché
maggiormente rispettosa dell’ambiente e non
discriminatoria, con la normativa statale che impone
la procedura della VIA per i soli progetti di sviluppo
urbano interessanti superfici superiori ai 40 ettari.
18
SOGLIE DI SELEZIONE PER LA V.I.A.
NEGLI STATI MEMBRI (Relaz COM 2003)
• soglie o criteri di inclusione o vincolanti – i progetti di una
certa dimensione, situati in un'area particolare o che hanno
altre caratteristiche sono obbligatoriamente sottoposti a
VIA;
• soglie o criteri indicativi o orientativi – le soglie vengono
fornite a titolo puramente orientativo: in questo caso si
ritiene che i progetti che superano una certa dimensione o
altri livelli soglia/criteri vadano verosimilmente sottoposti a
VIA, mentre i progetti che non superano tali soglie
tendenzialmente non richiedono una VIA, ma esaminati
caso per caso per verificare il notevole impatto ambientale;
• soglie o criteri di esclusione – i progetti al di sotto di una
determinata dimensione, o aventi un'ubicazione particolare
o altre caratteristiche non devono essere sottoposti a VIA.
19
SE LA VIA E’ DI COMPETENZA STATALE LA
REGIONE NON PUÒ ACQUISIRLA
La legge regionale non può trasferire alla Regioni
la competenza sulla VIA assegnata, dalla
normativa nazionale, allo Stato.
Corte Costituzionale sentenza 186/2010
20
CASI DI ESCLUSIONE DALLA VIA
CATEGORIE DI OPERE: ALL. IV DLgs 152/2006
Con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV qualora
non ricadenti, neppure parzialmente, in aree
protette , le regioni possono determinare, per
specifiche categorie progettuali o in particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli
elementi dell’allegato V, criteri e condizioni di
esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
21
CASI DI ESCLUSIONE DALLA VIA
OPERE DI DIFESA NAZIONALE
L’autorità competente in sede statale valuta caso per
caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale.
La esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione della VIA, se ciò possa pregiudicare gli
scopi della difesa nazionale, è determinata con
decreto interministeriale dei Ministri della Difesa e
dell’Ambiente.
22
CASI DI ESCLUSIONE DALLA VIA:
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Sono esclusi in tutto i in parte dalla VIA, quando non sia
possibile in alcun modo svolgere la relativa
istruttoria, singoli interventi disposti in via di urgenza
(ai fini della legge quadro sulla protezione civile), al
solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle
persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamità
2323
COORDINAMENTO VIA E AIA
Il provvedimento di VIA sostituisce anche quello di AIA
nei casi di VIA statale che ricada su progetti per i
quali anche la AIA è statale (ex allegato XII DLgs
152/2006) e soprattutto per i quali la VIA è
comunque obbligatoria.
Qualora si tratti di progetti rientranti tra quelli
sottoponibili a procedura di verifica l'autorizzazione
integrata ambientale può essere richiesta solo dopo
che, ad esito della verifica, l'autorità competente
valuti di non assoggettare i progetti a VIA
24
DISTINZIONI VIA E AIA
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001
“L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare ogni
forma di inquinamento anche con prescrizioni relative
alla modificazione da apportare agli impianti e alle
tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”.
TAR Toscana sentenza n. 592 del 2010
“ Lo studio degli impatti prodotti sulla componente
ambientale e paesaggistica costituisce uno degli aspetti
necessari della valutazione di impatto ambientale di
talché ogni questione relativa a tali impatti deve trovare
soluzione nell’ambito del procedimento VIA e non può
essere demandato in sede di procedura di AIA
2526
IL CASO DI UN IMPIANTO ESISTENTE CHE VADA
AD AIA SENZA AVERE AVUTO LA VIA
Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001
“non sia necessario sospendere la AIA e applicare la VIA in
quanto: 1) la VIA – la quale può concludersi con la c.d.
opzione zero, cioè con la rinuncia a realizzare l’impianto -
è in se stessa una valutazione preventiva rispetto alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto; 2) la procedura
di VIA è avviata ad istanza del soggetto che si prefigge di
realizzare l’impianto…l’autorità competente, nell’ambito
dell’istruttoria relativa al primo rilascio dell’AIA,
approfondisca gli aspetti di compatibilità ambientale
connessi con l’esercizio dell’impianto,”.
26
COORDINAMENTO VIA
E VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La VIA comprende le procedure di valutazione di
incidenza
Lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto
ambientale dovranno contenere gli elementi previsti
dall’allegato G al dpr 357/1997 (contenuti della
relazione per la valutazione di incidenza di piani e
progetti) e la VIA della Autorità competente avrà
anche le finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza oppure dovrà dare atto degli
esiti della valutazione di incidenza.
27
FASI DELLA PROCEDURA DI VIA
• la fase di verifica di assoggettabilità alla VIA (
obbligatoria nei casi previsti )
• la fase preliminare o di definizione del
contenuto dello studio di impatto ambientale
(eventuale su richiesta del proponente)
• la fase di VIA ordinaria ( obbligatoria nei casi
previsti)
28
LA PROCEDURA DI VERIFICA
LA DOCUMENTAZIONE
• Il proponente trasmette all’autorità
competente il progetto preliminare, lo studio
preliminare ambientale e una loro copia
conforme in formato elettronico >>>>>
2930
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
(ART. 20 dpr 207/2011)
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei
necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione
dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del
sito e della soluzione progettuale prescelta nonché
delle possibili alternative localizzative e tipologiche;>>>
30
>>> STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
(ART. 20 dpr 207/2011)
d) la determinazione delle misure di compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire
nei piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si
applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti
dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti,
nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto.
31
LA PROCEDURA DI VERIFICA
LA PUBBLICAZIONE
• Pubblicazione dell’avviso della avvenuta trasmissione
della documentazione nella GURI ( progetti di
competenza statale) e nel BUR ( progetti di
competenza regionale), nonché l’albo pretorio dei
Comuni interessati territorialmente. Nel caso di
progetti di competenza statale la documentazione è
depositata anche presso la sede delle Regioni e delle
Province ove il progetto è localizzato. Pubblicazione
sul sito web dell’Autorità competente dei principali
elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale
32
PROCEDURA DI VERIFICA CONTENUTI AVVISO
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
L’avviso deve contenere almeno:
le indicazioni del proponente,
l’oggetto del progetto,
la localizzazione,
il luogo ove consultare la documentazione,
i tempi per la presentazione delle osservazioni.
33
PROCEDURA DI VERIFICA
LE OSSERVAZIONI
Entra 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di
chiunque abbia interesse può far pervenire le
proprie osservazioni.
34
PROCEDURA DI VERIFICA
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
L'autorità competente può, per una sola volta,
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine dei 45 giorni per la
presentazione delle osservazioni. In tal caso, il
proponente provvede a depositare la
documentazione richiesta presso gli uffici
dell’autorità competente alla VIA o dove si
consultano i documenti relativi al progetto
sottoposto a VIA, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle osservazioni
3536
PROCEDURA DI VERIFICA
LA PRONUNCIA
L’Autorità competente nei successivi 45 giorni
(cioè dalla scadenza dei 45 giorni per la
presentazione delle osservazioni quindi 90
dalla pubblicazione dell’avviso + 30 max nel
caso di presentazione dei documenti di
integrazione deve pronunciarsi
36
PROCEDURE DI VERIFICA
CONTENUTO DELLA PRONUNCIA
• il progetto non ha impatto ambientali negativi
e significativi: l’Autorità dispone l’esclusione
della VIA con eventuali prescrizioni
• il progetto ha possibili impatti ambientali
negativi e significativi: L’Autorità dispone
l’applicazione della VIA .
37
PROCEDURA DI VERIFICA MOTIVAZIONI DELLA
PRONUNCIA
Corte di Giustizia con sentenza 30/4/2009 (causa C75-08) :
“…tale decisione è sufficientemente motivata
qualora la motivazione che essa contiene,
unitamente agli elementi che sono già stati
portati a conoscenza degli interessati, ed
eventualmente completati dalle ulteriori
informazioni necessarie che l’amministrazione
nazionale competente è tenuta a fornire a detti
interessati, su loro richiesta, siano tali da
consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità
di presentare un ricorso avverso tale decisione.”.
38
PROCEDURA DI VERIFICA
PUBBLICAZIONE PRONUNCIA
Pubblicazione della Pronuncia di assoggettabilità
su:
– GURI o BUR (solo avviso sintetico avvenuta
conclusione della fase di verifica di
assoggettabilità
– sito web dell’Autorità competente ( pubblicazione
integrale con le motivazioni)
39
PROCEDURA DI VERIFICA
PUBBLICAZIONE PRONUNCIA
Corte di Giustizia con sentenza 30/4/2009 (causa C75-
08) :
Le motivazioni della pronuncia non devono essere
specificamente pubblicate ma: “Tuttavia, nell’ipotesi
in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità
amministrativa competente ha l’obbligo di
comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata
assunta, ovvero le informazioni e i documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata.”
4041
FASE PRELIMINARE
FINALITÀ
Definire la portata delle informazioni da
includere, il relativo livello di dettaglio e le
metodologie da adottare per la costruzione
dello studio di impatto.
Questa fase riguarda quindi progetti per i quali
è comunque prevista la VIA o perché
applicabile automaticamente o perché la
procedura di verifica così ha deciso.
4142
FASE PRELIMINARE
DOCUMENTAZIONE
Progetto preliminare
Studio ambientale preliminare
L’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto
42
FASE PRELIMINARE
CONCLUSIONI AUTORITÀ COMPETENTE
• si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del
progetto definitivo e dello studio di impatto
• esamina le principali alternative compresa l’opzione
zero
• verifica l’esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità
• se non ci sono elementi di incompatibilità indica le
condizioni per ottenere , in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza
che ciò pregiudichi la definizione del successivo
procedimento di autorizzazione definitivo
4344
FASE PRELIMINARE
TERMINI
La fase di consultazione si conclude entro i 60
giorni da quello di avvio deciso dalla autorità
competente. Comunque si concluda la fase di
consultazione allo scadere dei 60 giorni si
passa alla fase di VIA ordinaria. Le conclusioni
della fase di consultazione dovranno essere
rispettate in sede di redazione dello studio di
impatto ambientale.
44
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA LO STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE (SIA)
• una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue
caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
• una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti ;
• Gli impatti cumulativi (C.G. 24/11/2011 causa C 409/2009)
• i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può
produrre , sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
• una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione
zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta;
• una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
• Sintesi non tecnica del SIA
45
STUDIO DI IMPATTO SU
PROGETTO DEFINITIVO
Il SIA deve accompagnare il progetto definitivo.
Ciò in coerenza con la giurisprudenza della
Corte di Giustizia secondo la quale la VIA deve
intervenire a livello della progettazione e della
procedura autorizzatoria che comunque
permetta la valutazione di tutti i potenziali
impatti del progetto sull’ambiente (CG
7/1/2004 C201/02; 4/5/2004 C508/03;
4/5/2006 C/290/03)
46
LA NORMATIVA TECNICA SULLA VIA
DPCM 27/12/1988
La Struttura del SIA :
Quadro di riferimento Programmatico
Quadro di riferimento Progettuale
Quadro di riferimento ambientale
47
STRUTTURA DEL SIA
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Gli elementi conoscitivi di questo Quadro
riguardano:
1. la descrizione del progetto in relazione agli
stati di attuazione degli strumenti pianificatori
2. coerenza del progetto con gli obiettivi
perseguiti dagli strumenti pianificatori.
48
STRUTTURA DEL SIA
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
A) Definizione delle caratteristiche dell’opera proposta
e motivazioni del proponente nella definizione del
progetto. Si tratta di motivazioni tecnico
economiche. Se si tratta di opere pubbliche o a
rilevanza pubblica occorre l’analisi costi benefici tra
cui il tasso di redditività interna dell’investimento.
B) Motivazioni tecniche delle scelte progettuali con
illustrazione dei provvedimenti proposti dal
Committente per conseguire il migliore inserimento
dell’opera nell’ambiente
49
STRUTTURA DEL SIA
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Prima parte del Quadro Ambientale ha ad
oggetto l’illustrazione del sistema ambientale
interessato (considerato per singoli fattori e
globalmente).
Seconda parte riguarda la rappresentazione dei
prevedibili effetti su di esso conseguenti alla
realizzazione del progetto.
50
STRUTTURA DEL SIA ELEMENTI INTEGRATIVI
(ART.2.2 DPCM 27/12/1988)
• documenti cartografici
• altri documenti ritenuti utili dal Committente
o chiesti dalla Commissione VIA
• indicazione della legislazione di settore
coinvolta dal progetto, nonché della
documentazione necessaria per realizzare il
progetto
• esposizione delle difficoltà incontrate dal
Committente nella raccolta dei dati richiesti.
5152
PROCEDURA DI VIA ORDINARIA
PRESENTAZIONE ISTANZA
L’istanza, è trasmessa, a cura della autorità
competente, anche a tutti i soggetti competenti in
materia ambientale interessati con i seguenti allegati:
• progetto definitivo,
• studio di impatto ambientale e sintesi non tecnica
• copia dell’avviso di avvenuta presentazione della
istanza e deposito della relativa documentazione,
l’elenco delle autorizzazioni – intese – concessioni –
licenze – pareri – nulla osta – assensi già acquisiti o
da acquisire per il progetto
• una copia in formato elettronico di quanto sopra
• Pubblicazione su sito web autorità competente
•
52
AVVISO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
A MEZZO STAMPA
Contestualmente alla istanza viene pubblicato, a cura e
spese del proponente, apposito avviso di avvenuto
deposito della documentazione per la VIA.
Se VIA statale su quotidiano nazionale e regionale
Se VIA regionale su quotidiano regionale o provinciale.
L’avviso va pubblicato anche sul web.
5354
CONTENUTO AVVISO DEPOSITO A MEZZO
STAMPA
1.una breve descrizione del progetto e dei suoi
possibili principali impatti ambientali,
2. l'indicazione delle sedi ove possono essere
consultati gli atti nella loro interezza
3. i termini entro i quali è possibile presentare
osservazioni
4. Le modalità di partecipazione del pubblico
ulteriori alle osservazioni
54
COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA
ISTANZA DI VIA
Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008:
“se il richiedente ha omesso di presentare domanda
e di ottenere quindi l’autorizzazione necessaria, e
se non ha precedentemente proceduto allo studio
dell’impatto ambientale laddove richiesto, egli non
può iniziare i lavori inerenti al progetto in
questione, a pena di violare i precetti della direttiva
sulla VIA”
Ciò vale per i progetti allegati 1 e 2 della Direttiva
55
PROCEDURA DI VIA ORDINARIA
VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE
Entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione –
deposito, l’autorità competente verifica la
completezza della documentazione e
l’avvenuto versamento del contributo di cui
all’articolo 33 del DLgs 152/2006 (per la
copertura degli oneri istruttori della VIA).
5657
PROCEDURA DI VIA ORDINARIA
LE OSSERVAZIONI – L’INCHIESTA PUBBLICA
Entro 60 giorni dalla avvenuta presentazione – deposito
chiunque abbia interesse può prendere visione del
progetto e del relativo studio di impatto ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
All’interno dei termini ordinari del procedimento di VIA
può essere disposta dalla autorità competente una
Inchiesta Pubblica o un contraddittorio anche su
richiesta del proponente
57
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
PARERI E DETERMINAZIONI
• Entro 90 giorni dalla presentazione – deposito, la
Regione , nel caso di VIA statale, esprime il proprio
parere.
• Entro 60 giorni dalla presentazione della istanza:
tutti i soggetti competenti in materia ambientale
interessati rendono le proprie determinazioni ovvero
nell’ambito della Conferenza dei Servizi istruttoria ex
articolo 14 e seguenti legge 241/1990
eventualmente indetta dalla autorità competente.
• il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime
ai sensi dell’articolo 26 DLgs 42/2004 (Codice del
Paesaggio).
5859
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
PROROGA PARERI E DETERMINAZIONI
A seguito di modificazioni ovvero integrazioni
eventualmente presentate dal proponente, ovvero
richieste dall'autorità competente, ove l'autorità
competente ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui
al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni
dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei
pareri resi
59
PROCEDURE ORDINARIA VIA
MANCATO RISPETTO TERMINI PARERI
DETERMINAZIONI
Secondo il nuovo comma 3bis articolo 25 del DLgs
152/2006: “Qualora le amministrazioni di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo non si siano
espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano
manifestato il proprio dissenso, l'autorità
competente procede comunque a norma
dell’articolo26”, cioè conclude con provvedimento
espresso il procedimento di VIA salvo richiesta
integrazioni di cui si descrive successivamente
6061
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
L'autorità competente può richiedere al proponente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle osservazioni da parte del
pubblico (60 giorni dalla presentazione deposito
della istanza per la VIA), in un'unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con
l'indicazione di un termine per la risposta che non
può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su
istanza del proponente, per un massimo di ulteriori
quarantacinque giorni.
61
SIGNIFICATIVITÀ PUBBLICA DELLE
INTEGRAZIONI RICHIESTE
L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche
apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico,
dispone il riavvio di una procedura di pubblicazione e
consultazione.
Entro 60 giorni dalla ripubblicazione: osservazioni del
pubblico
Entro 90 giorni dalla scadenza termine per osservazioni
pronuncia sulla VIA della Autorità Competente
Se il proponente non ottempera a richiesta la
procedura si blocca.
6263
QUALE ISTRUTTORIA NELLA PROCEDURA DI VIA
Corte di Giustizia 3/3/2011 (causa C50/09):
“ l’autorità ambientale competente non può limitarsi ad
individuare e a descrivere gli effetti diretti e indiretti
di un progetto su taluni fattori (vedi art. 3 DIR
2011/92 n.d.r.), ma deve anche valutarli
adeguatamente, in funzione di ogni singolo caso”.
L’autorità competente deve svolgere un lavoro sia
d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una
valutazione più completa possibile degli effetti diretti
e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori
elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e
dell’interazione tra di essi”.
6364
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
LA PRONUNCIA
Entro 150 giorni dalla presentazione della istanza
l’autorità competente conclude con
provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell’impatto
ambientale. Il provvedimento di valutazione è
espresso entro il termine di 90 giorni dalla
trasmissione della documentazione integrativa.
La pronuncia deve tener conto delle osservazioni del
pubblico e delle conclusioni della Inchiesta Pubblica
6465
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
PROROGA PRONUNCIA
Nei casi in cui è necessario procedere ad
accertamenti ed indagini di particolare
complessità, l’autorità competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento del
procedimento di valutazione sino ad un
massimo di ulteriori 60 giorni dandone
comunicazione al proponente
65
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
DURATA PROCEDIMENTO
In totale il procedimento può durare, a partire dalla
presentazione della istanza, da un minimo di 150
giorni ordinari a 330 giorni in caso di richiesta di
integrazioni alla documentazione presentata dal
proponente con una ipotesi intermedia di 255 giorni
nel caso di indagine particolarmente complesse.
Occorre altresì precisare che l’iter autorizzatorio
principale del progetto non è sospeso dall’avvio della
fase di valutazione.
6667
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
CONTENUTO PRONUNCIA
Il provvedimento di valutazione dell’impatto
ambientale contiene le condizioni per la
realizzazione, esercizio e dismissione dei
progetti , nonché quelle relative ad eventuali
malfunzionamenti. In nessun caso può farsi
luogo all’inizio dei lavori senza che sia
intervenuto il provvedimento di valutazione di
impatto ambientale.
67
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
EFFICACIA GIURIDICA PRONUNCIA
La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i
progetti di opere ed interventi a cui si applicano le
disposizioni del presente decreto, presupposto o
parte integrante del procedimento di autorizzazione
o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione adottati senza la previa valutazione di
impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili
per violazione di legge. Il provvedimento non
esaurisce la possibilità di intervenire prima della
autorizzazione finale integrando il provvedimento o
addirittura chiedendo una nuova VIA
6869
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
PUBBLICAZIONE PRONUNCIA
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale
è pubblicato per estratto, con l’indicazione
dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi
ove lo stesso potrà essere consultato nella sua
interezza, a cura del proponente nella GURI per i
progetti di competenza statale ovvero nel BUR per i
progetti di competenza regionale.
Dalla pubblicazione su GURI o BUR decorrono i termini
per le eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati.
69
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
DURATA PRONUNCIA
I progetti sottoposti a VIA devono essere
realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del
provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, altrimenti la procedura di VIA
deve essere ripetuta.
Deposito cauzionale.
70
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
MANCATA PRONUNCIA
L’inutile decorso del termine del procedimento comprese
le interruzioni e sospensioni descritte in precedenza (
ex articolo 24 DLgs 152/2006) implica l’esercizio del
potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri,
che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle
parti interessate, entro 60 giorni, previa diffida ad
adempiere all’organo competente entro 20 giorni:
quindi al massimo entro 80 giorni dalla presentazione
della istanza di cui sopra. Tale norma si applica anche
alla VIA regionale fino alle leggi regionali di
adeguamento che fissino un termine del procedimento
7172
VIA SU PROGETTI IN CASO DI
RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE
Corte di Giustizia 17/3/2011, in causa C-275/09:
“il rinnovo di un'autorizzazione esistente a gestire un
aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di
modifica della realtà fisica del sito, non può essere
qualificato come "progetto" ai sensi dell'art. 1, n. 2,
secondo trattino, della direttiva 85/337 (ora DIR
2011/92 n.d.r.)», e che, con il termine
«costruzione», si fa riferimento «alla realizzazione di
opere prima inesistenti oppure alla modifica, in
senso fisico, di opere preesistenti”.
72
PROROGA AUTORIZZAZIONE E AGGIRAMENTO
PROCEDURA DI VIA
Corte Costituzionale n.67/2010:
Illegittimità costituzionale norma della Regione Sicilia che in
materia di coltivazione di cave prevedeva che ove non sia
stato completato il programma di coltivazione
autorizzato, le autorizzazioni già rilasciate siano tutte
indistintamente «prorogate di diritto» senza alcuna
condizione.
“In via astratta - e per assurdo - le leggi regionali
potrebbero mantenere inalterato lo status quo,
sostanzialmente sine die, superando qualsiasi
esigenza di «rimodulare» i provvedimenti
autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel
tempo, dal territorio e dall'ambiente”.
7374
VIA SU PROGETTI ESISTENTI
O VIA EX POST
Corte Costituzionale 120/2010:
“ per gli impianti esistenti prima della scadenza del
termine posto agli Stati membri per l'attuazione della
DIR sulla VIA, la questione di preventiva valutazione
dell'impatto ambientale non si pone.
Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli
impianti esistenti si pone ove non esista
un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto
accertamento di irregolarità dell'impianto, la
conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una
situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di
un nuovo titolo é subordinato all'esperimento della
procedura di VIA.”
74
VIA SU PROGETTI ESISTENTI O VIA EX POST
Consiglio di Stato 5715/2004:
“ è razionale sottrarre alla previetà della procedura Via
quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a
impianti autorizzati sulla base di una previa
valutazione di impatto ambientale. quella verifica
dell'impatto ambientale non effettuata in sede di
prima autorizzazione deve necessariamente
precedere il rinnovo della prima autorizzazione
successiva alla entrata in vigore della normativa sulla
VIA”
7576
NON SI PUÒ REGOLARIZZARE LA VIA
REGOLARIZZANDO L’AUTORIZZAZIONE AL
PROGETTO
Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008:
Caso di regolarizzazione di permesso urbanistico di
opera che aveva violato la VIA.
Regolarizzando il permesso non può essere aggirata la
mancata VIA precedente per cui VIA preventiva e
VIA "postuma" devono essere pertanto
perfettamente simmetriche e di pari ampiezza e
approfondimento.
76
VIA EX POST CONDIZIONI PER AVVIARLA
Se c’è regolarizzazione di autorizzazione, sospensione o rinnovo
autorizzazione, annullamento della autorizzazione.
Consiglio di Stato 728/2008:
Per quanto concerne la mancata procedura di valutazione di
impatto ambientale, va precisato che la stessa è un’attività
preventiva e non successiva; pertanto, la stessa non può che
riferirsi a quei parchi commerciali ancora “in nuce” e non
certo a quell’attività, di ricognizione dei parchi commerciali
già sostanzialmente esistenti, ove le autorizzazioni
commerciali sono state già rilasciate, per i quali una
procedura di valutazione di impatto ambientale (che, si ripete,
è attività preventiva) non avrebbe senso.”.
77
MODIFICHE IMPIANTI ESISTENTI QUALE VIA
la valutazione sulle modifiche sia effettuata
«tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto
cumulativo dei diversi lavori e interventi
realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale
direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa
C-275/09)
Se le modifiche sono tali da realizzare opera ex
novo si applica la VIA come fosse un progetto
nuovo
78
LA VIA EX POST
NELLA REGIONE TOSCANA
Comma 6 art. 43 LR 10/2010:
“6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o
concessione relative all’esercizio di attività per le
quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata
alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di
applicazione di detta normativa, sono soggette alla
procedura di VIA. Per le parti di opere o attività non
interessate da modifiche, la procedura è finalizzata
all’individuazione di eventuali misure idonee ad
ottenere la migliore mitigazione possibile degli
impatti, tenuto conto anche della sostenibilità
economico-finanziaria delle medesime.” 79
IMPUGNAZIONE PRONUNCIA DI VIA
Art. 11 DIR 2011/92 (ex art. 10bs DIR 85/337):
“3. Gli Stati membri determinano ciò che
costituisce interesse sufficiente e violazione di
un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di
offrire al pubblico interessato un ampio
accesso alla giustizia.”
80
SANZIONI
Senza Verifica o VIA ordinaria o in caso di mancato
rispetto prescrizioni della Pronuncia:
1. Sospensione lavori
2. Riduzione in pristino
In caso di inottemperanza, l’autorità competente
provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.
Quanto sopra valutata l’entità del pregiudizio
ambientale arrecato e quello conseguente alla
applicazione della sanzione.
81
ANNULLAMENTO PRONUNCIA DI VIA
In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di
autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate
previa valutazione di impatto ambientale o di
annullamento del giudizio di compatibilità
ambientale i poteri sanzionatori sono esercitati
previa nuova valutazione di impatto ambientale
82
IMPUGNAZIONE PRONUNCIA DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI E COMITATI
Corte di Giustizia ord. 11/3/2010 (causa C24-09)
“ I membri del pubblico interessato, devono poter
esperire un ricorso contro la decisione su una
domanda di autorizzazione di un progetto, a
prescindere dal ruolo che hanno potuto avere
nell’esame di tale domanda partecipando alla
procedura dinanzi a detto organo. L’art. 10 bis della
DIR 85/337 osta ad una disposizione di una
normativa nazionale che riserva il diritto di proporre
un ricorso (su decisioni di VIA ndr.) alle sole
associazioni ambientali che abbiano almeno duemila
aderenti.” anche CG 15/10/09 C/263/08
83
LE INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE
PROCEDURE DI RICORSO
Corte di Giustizia 16/7/2009, in causa C-427/07:
“per espressa disposizione, gli Stati membri sono tenuti
a divulgare informazioni pratiche sull’accesso alla
giustizia. La mera pubblicazione dei testi normativi
non è pertanto sufficiente per adempiere a tale
obbligo”.
È quindi necessario, da parte degli Stati membri, fornire
al pubblico informazioni pratiche su come accedere
alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale
84
LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE MESSE A
DISPOSIZIONE FIN DAL 1° GRADO DI GIUDIZIO
Corte Giustizia 15/1/2013 causa C-416/10:
I cittadini ricorrenti contro le decisioni di AIA devono avere
a disposizione tutta la documentazione necessaria al
ricorso sia nel primo grado che nel secondo grado del
ricorso. Nel caso non fosse rilasciata in primo grado , la
mancanza della P.A. sarà sanata nel 2° grado.
Viene riconosciuto come un diritto non cancellabile quello
di chiedere, ad un ricorrente contro la decisione di AIA o
di VIA, la sospensione degli effetti di tali decisioni se
ritenga che le stesse siano state prese in modo da ledere
la ratio della normativa che disciplina AIA e VIA
85
COSA PUÒ VALUTARE LA CORTE DI GIUSTIZIA
RISPETTO AD UNA PRONUNCIA DI VIA
Corte di Giustizia 25/7/2008 (causa C142/2007):
“la presente questione invita la Corte a prendere
posizione su taluni elementi fattuali alla base della
causa principale, vale a dire a stabilire se le indagini,
le audizioni e le analisi cui le autorità nazionali hanno
proceduto costituiscono, per i progetti in questione,
una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi
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86

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  • 1. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DIR 85/337/CEE e successive modifiche, codificata nella DIR 2011/92/UE Titoli I e III Parte II al DLgs 152/2006 1 Dott. Marco Grondacci Giurista ambientale marco.grondacci@libero.it
  • 2. DEFINIZIONE DI VIA NEL DLGS 152/2006 (ART. 4) “b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.” 2
  • 3. FINALITÀ DELLA VIA DLGS 152/2006 (comma 3 art.4) “Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.” >>>>>>>>> 3
  • 4. FINALITÀ DELLA VIA CONSIGLIO DI STATO 4246/2010 “ la V.I.A. non può essere intesa come limitata alla verifica della astratta compatibilità ambientale dell’opera ma si sostanzia in una analisi comparata tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto delle alternative praticabili e dei riflessi della stessa “opzione zero”….. Si deve ammettere l’alterazione dei valori ambientali solo in quanto non vi siano alternative possibili da individuarsi con la VIA” >>>>>>>>>>>>>>>> 4
  • 5. <<<<<<< “…..da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” (Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). 5
  • 6. LA VIA PROCEDIMENTO AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO PRINCIPALE Il procedimento di VIA comprende: • svolgimento di una verifica di assoggettabilità • della definizione/presentazione del SIA • la presentazione e la pubblicazione del progetto • dello svolgimento di consultazioni • la valutazione del progetto, del SIA e degli esiti delle consultazioni • la decisione • l’informazione sulla decisione • il monitoraggio 6
  • 7. REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA DI VIA • Domanda con allegato progetto e SIA • Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate • valutazione del SIA sulla base anche della consultazione • giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera 7
  • 8. IL CONCETTO DI IMPATTO AMBIENTALE NELLA PROCEDURA DI VIA Comma 5 articolo 6 DLgs 152/2006: “La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.” 8
  • 9. IMPATTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO Lettera c) comma 1 art. 5 DLGS 152/2006 “ alterazione qualitativa e/o quantitativa , diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa , positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali , agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione, dismissione nonché di eventuali malfunzionamenti”. 9
  • 10. CATEGORIE DI PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA SENZA VERIFICA 1. rientranti negli allegati II ( progetti di competenza statale) e III ( progetti di competenza regionale) 2. rientranti nell’allegato IV ( progetti sottoposti a fase di verifica preventiva) ma che ricadono anche solo parzialmente all’interno di aree naturali protette 3. Modifica o estensione dei progetti elencati nell’allegato II ove la modifica o l’estensione di per sé (cioè automaticamente) comporti una conformità con le categorie di opere di tale allegato 10
  • 11. CATEGORIE DI PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA PREVIA VERIFICA 1. progetti elencati nell'allegato II (VIA statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; 2. le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, che comportino i suddetti impatti significativi e negativi, ma che non comportino una conformità con le categorie di opere dell’allegato II 3. i progetti elencati nell'allegato IV (progetti per cui la procedura di verifica di assoggettabilità è di competenza regionale), secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome. 11
  • 12. CRITERI PER LA VERIFICA SULLA APPLICABILITÀ DELLA VIA (ALL. V) • le caratteristiche (anche rischio incidenti) del progetto compreso gli impatti cumulativi, • la localizzazione e quindi la sensibilità ambientale del sito interessato , tenendo conto in particolare: dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali, della capacità di carico dell’ambiente naturale • degli impatti potenzialmente significativi del progetto in relazione ai criteri dei punti precedenti e tenendo conto in particolare: della estensione dell’impatto in termini geografici e di popolazione, della grandezza e complessità dell’impatto, della probabilità dell’impatto, della durata – frequenza - reversibilità dell’impatto 12
  • 13. COME APPLICARE I CRITERI DI VERIFICA PER LA CORTE DI GIUSTIZIA 1.la procedura di verifica deve essere svolta effettivamente 2. i criteri devono essere tutti presi in considerazione 3. No alla esclusione di intere categorie di opere 4. Il parametro delle soglie deve essere integrato con quello della ubicazione del progetto 5. Il parametro della ubicazione deve considerare anche l’impatto cumulativo con le attività esistenti 6. Deve essere fatta una valutazione degli impatti diretti e indiretti 13
  • 14. LA VIA SUI PROGETTI NON PREVISTI DAGLI ALLEGATI I E II DELLA DIRETTIVA 85/337 Corte di Giustizia con ordinanza 10/7/2008 (causa C156/07): l'articolo 2, n. 1, della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale in conformità a quanto previsto da questa direttiva, bensì che debbano esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all'articolo 4 di quest'ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, nonché 2, n. 3, della medesima direttiva.” >>>>>>>>>>>> 14
  • 15. LA PROCEDURA DI VIA PER PROGETTI SPECIFICI (ART.2.4 DIR 2011/92 gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli Stati membri: a) esaminano se sia opportuna altra forma di valutazione; b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a),le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa ; c) informano la Commissione, prima della autorizzazione, sui motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni anche ai cittadini.
  • 16. INTEGRAZIONE REGIONALE DELLE SOGLIE DIMENSIONALI DELLE CATEGORIE DI PROGETTI EX ALLEGATO IV DLGS 152/2006 Le Regioni possono definire per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi nell’allegato V ( parametri per la procedure di verifica), un incremento nella misura massima del 30% o decremento delle soglie di cui all’allegato IV. 16
  • 17. LE REGIONI POSSONO STABILIRE SOGLIE PIÙ RESTRITTIVE PER TUTELARE L’AMBIENTE le regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di salute, governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali ed altro), livelli di tutela più elevati, sicché la disciplina nazionale rappresenta il livello adeguato uniforme e non riducibile (Corte cost., 26 marzo 2010, n. 120; 26 febbraio 2010; 14 gennaio 2010, n. 1; 5 marzo 2009, n. 61).>>>>>>> 1717
  • 18. LE REGIONI POSSONO STABILIRE SOGLIE PIÙ RESTRITTIVE PER TUTELARE L’AMBIENTE Consiglio di Stato 9375/2010 la norma regionale sancita dall’art. 5 cit., nella parte in cui sottopone alla procedura di VIA i progetti superiori a 10.000 mc. è compatibile, perché maggiormente rispettosa dell’ambiente e non discriminatoria, con la normativa statale che impone la procedura della VIA per i soli progetti di sviluppo urbano interessanti superfici superiori ai 40 ettari. 18
  • 19. SOGLIE DI SELEZIONE PER LA V.I.A. NEGLI STATI MEMBRI (Relaz COM 2003) • soglie o criteri di inclusione o vincolanti – i progetti di una certa dimensione, situati in un'area particolare o che hanno altre caratteristiche sono obbligatoriamente sottoposti a VIA; • soglie o criteri indicativi o orientativi – le soglie vengono fornite a titolo puramente orientativo: in questo caso si ritiene che i progetti che superano una certa dimensione o altri livelli soglia/criteri vadano verosimilmente sottoposti a VIA, mentre i progetti che non superano tali soglie tendenzialmente non richiedono una VIA, ma esaminati caso per caso per verificare il notevole impatto ambientale; • soglie o criteri di esclusione – i progetti al di sotto di una determinata dimensione, o aventi un'ubicazione particolare o altre caratteristiche non devono essere sottoposti a VIA. 19
  • 20. SE LA VIA E’ DI COMPETENZA STATALE LA REGIONE NON PUÒ ACQUISIRLA La legge regionale non può trasferire alla Regioni la competenza sulla VIA assegnata, dalla normativa nazionale, allo Stato. Corte Costituzionale sentenza 186/2010 20
  • 21. CASI DI ESCLUSIONE DALLA VIA CATEGORIE DI OPERE: ALL. IV DLgs 152/2006 Con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette , le regioni possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi dell’allegato V, criteri e condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità. 21
  • 22. CASI DI ESCLUSIONE DALLA VIA OPERE DI DIFESA NAZIONALE L’autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione della VIA, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale dei Ministri della Difesa e dell’Ambiente. 22
  • 23. CASI DI ESCLUSIONE DALLA VIA: INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE Sono esclusi in tutto i in parte dalla VIA, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la relativa istruttoria, singoli interventi disposti in via di urgenza (ai fini della legge quadro sulla protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità 2323
  • 24. COORDINAMENTO VIA E AIA Il provvedimento di VIA sostituisce anche quello di AIA nei casi di VIA statale che ricada su progetti per i quali anche la AIA è statale (ex allegato XII DLgs 152/2006) e soprattutto per i quali la VIA è comunque obbligatoria. Qualora si tratti di progetti rientranti tra quelli sottoponibili a procedura di verifica l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA 24
  • 25. DISTINZIONI VIA E AIA SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001 “L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare ogni forma di inquinamento anche con prescrizioni relative alla modificazione da apportare agli impianti e alle tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”. TAR Toscana sentenza n. 592 del 2010 “ Lo studio degli impatti prodotti sulla componente ambientale e paesaggistica costituisce uno degli aspetti necessari della valutazione di impatto ambientale di talché ogni questione relativa a tali impatti deve trovare soluzione nell’ambito del procedimento VIA e non può essere demandato in sede di procedura di AIA 2526
  • 26. IL CASO DI UN IMPIANTO ESISTENTE CHE VADA AD AIA SENZA AVERE AVUTO LA VIA Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001 “non sia necessario sospendere la AIA e applicare la VIA in quanto: 1) la VIA – la quale può concludersi con la c.d. opzione zero, cioè con la rinuncia a realizzare l’impianto - è in se stessa una valutazione preventiva rispetto alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; 2) la procedura di VIA è avviata ad istanza del soggetto che si prefigge di realizzare l’impianto…l’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria relativa al primo rilascio dell’AIA, approfondisca gli aspetti di compatibilità ambientale connessi con l’esercizio dell’impianto,”. 26
  • 27. COORDINAMENTO VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA La VIA comprende le procedure di valutazione di incidenza Lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale dovranno contenere gli elementi previsti dall’allegato G al dpr 357/1997 (contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti) e la VIA della Autorità competente avrà anche le finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. 27
  • 28. FASI DELLA PROCEDURA DI VIA • la fase di verifica di assoggettabilità alla VIA ( obbligatoria nei casi previsti ) • la fase preliminare o di definizione del contenuto dello studio di impatto ambientale (eventuale su richiesta del proponente) • la fase di VIA ordinaria ( obbligatoria nei casi previsti) 28
  • 29. LA PROCEDURA DI VERIFICA LA DOCUMENTAZIONE • Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico >>>>> 2930
  • 30. STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (ART. 20 dpr 207/2011) a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;>>> 30
  • 31. >>> STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (ART. 20 dpr 207/2011) d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 31
  • 32. LA PROCEDURA DI VERIFICA LA PUBBLICAZIONE • Pubblicazione dell’avviso della avvenuta trasmissione della documentazione nella GURI ( progetti di competenza statale) e nel BUR ( progetti di competenza regionale), nonché l’albo pretorio dei Comuni interessati territorialmente. Nel caso di progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle Regioni e delle Province ove il progetto è localizzato. Pubblicazione sul sito web dell’Autorità competente dei principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale 32
  • 33. PROCEDURA DI VERIFICA CONTENUTI AVVISO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE L’avviso deve contenere almeno: le indicazioni del proponente, l’oggetto del progetto, la localizzazione, il luogo ove consultare la documentazione, i tempi per la presentazione delle osservazioni. 33
  • 34. PROCEDURA DI VERIFICA LE OSSERVAZIONI Entra 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. 34
  • 35. PROCEDURA DI VERIFICA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine dei 45 giorni per la presentazione delle osservazioni. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici dell’autorità competente alla VIA o dove si consultano i documenti relativi al progetto sottoposto a VIA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni 3536
  • 36. PROCEDURA DI VERIFICA LA PRONUNCIA L’Autorità competente nei successivi 45 giorni (cioè dalla scadenza dei 45 giorni per la presentazione delle osservazioni quindi 90 dalla pubblicazione dell’avviso + 30 max nel caso di presentazione dei documenti di integrazione deve pronunciarsi 36
  • 37. PROCEDURE DI VERIFICA CONTENUTO DELLA PRONUNCIA • il progetto non ha impatto ambientali negativi e significativi: l’Autorità dispone l’esclusione della VIA con eventuali prescrizioni • il progetto ha possibili impatti ambientali negativi e significativi: L’Autorità dispone l’applicazione della VIA . 37
  • 38. PROCEDURA DI VERIFICA MOTIVAZIONI DELLA PRONUNCIA Corte di Giustizia con sentenza 30/4/2009 (causa C75-08) : “…tale decisione è sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene, unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso tale decisione.”. 38
  • 39. PROCEDURA DI VERIFICA PUBBLICAZIONE PRONUNCIA Pubblicazione della Pronuncia di assoggettabilità su: – GURI o BUR (solo avviso sintetico avvenuta conclusione della fase di verifica di assoggettabilità – sito web dell’Autorità competente ( pubblicazione integrale con le motivazioni) 39
  • 40. PROCEDURA DI VERIFICA PUBBLICAZIONE PRONUNCIA Corte di Giustizia con sentenza 30/4/2009 (causa C75- 08) : Le motivazioni della pronuncia non devono essere specificamente pubblicate ma: “Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.” 4041
  • 41. FASE PRELIMINARE FINALITÀ Definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la costruzione dello studio di impatto. Questa fase riguarda quindi progetti per i quali è comunque prevista la VIA o perché applicabile automaticamente o perché la procedura di verifica così ha deciso. 4142
  • 42. FASE PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE Progetto preliminare Studio ambientale preliminare L’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto 42
  • 43. FASE PRELIMINARE CONCLUSIONI AUTORITÀ COMPETENTE • si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del progetto definitivo e dello studio di impatto • esamina le principali alternative compresa l’opzione zero • verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità • se non ci sono elementi di incompatibilità indica le condizioni per ottenere , in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento di autorizzazione definitivo 4344
  • 44. FASE PRELIMINARE TERMINI La fase di consultazione si conclude entro i 60 giorni da quello di avvio deciso dalla autorità competente. Comunque si concluda la fase di consultazione allo scadere dei 60 giorni si passa alla fase di VIA ordinaria. Le conclusioni della fase di consultazione dovranno essere rispettate in sede di redazione dello studio di impatto ambientale. 44
  • 45. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) • una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; • una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti ; • Gli impatti cumulativi (C.G. 24/11/2011 causa C 409/2009) • i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre , sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; • una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta; • una descrizione delle misure previste per il monitoraggio; • Sintesi non tecnica del SIA 45
  • 46. STUDIO DI IMPATTO SU PROGETTO DEFINITIVO Il SIA deve accompagnare il progetto definitivo. Ciò in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale la VIA deve intervenire a livello della progettazione e della procedura autorizzatoria che comunque permetta la valutazione di tutti i potenziali impatti del progetto sull’ambiente (CG 7/1/2004 C201/02; 4/5/2004 C508/03; 4/5/2006 C/290/03) 46
  • 47. LA NORMATIVA TECNICA SULLA VIA DPCM 27/12/1988 La Struttura del SIA : Quadro di riferimento Programmatico Quadro di riferimento Progettuale Quadro di riferimento ambientale 47
  • 48. STRUTTURA DEL SIA QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO Gli elementi conoscitivi di questo Quadro riguardano: 1. la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori 2. coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori. 48
  • 49. STRUTTURA DEL SIA QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE A) Definizione delle caratteristiche dell’opera proposta e motivazioni del proponente nella definizione del progetto. Si tratta di motivazioni tecnico economiche. Se si tratta di opere pubbliche o a rilevanza pubblica occorre l’analisi costi benefici tra cui il tasso di redditività interna dell’investimento. B) Motivazioni tecniche delle scelte progettuali con illustrazione dei provvedimenti proposti dal Committente per conseguire il migliore inserimento dell’opera nell’ambiente 49
  • 50. STRUTTURA DEL SIA QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE Prima parte del Quadro Ambientale ha ad oggetto l’illustrazione del sistema ambientale interessato (considerato per singoli fattori e globalmente). Seconda parte riguarda la rappresentazione dei prevedibili effetti su di esso conseguenti alla realizzazione del progetto. 50
  • 51. STRUTTURA DEL SIA ELEMENTI INTEGRATIVI (ART.2.2 DPCM 27/12/1988) • documenti cartografici • altri documenti ritenuti utili dal Committente o chiesti dalla Commissione VIA • indicazione della legislazione di settore coinvolta dal progetto, nonché della documentazione necessaria per realizzare il progetto • esposizione delle difficoltà incontrate dal Committente nella raccolta dei dati richiesti. 5152
  • 52. PROCEDURA DI VIA ORDINARIA PRESENTAZIONE ISTANZA L’istanza, è trasmessa, a cura della autorità competente, anche a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati con i seguenti allegati: • progetto definitivo, • studio di impatto ambientale e sintesi non tecnica • copia dell’avviso di avvenuta presentazione della istanza e deposito della relativa documentazione, l’elenco delle autorizzazioni – intese – concessioni – licenze – pareri – nulla osta – assensi già acquisiti o da acquisire per il progetto • una copia in formato elettronico di quanto sopra • Pubblicazione su sito web autorità competente • 52
  • 53. AVVISO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE A MEZZO STAMPA Contestualmente alla istanza viene pubblicato, a cura e spese del proponente, apposito avviso di avvenuto deposito della documentazione per la VIA. Se VIA statale su quotidiano nazionale e regionale Se VIA regionale su quotidiano regionale o provinciale. L’avviso va pubblicato anche sul web. 5354
  • 54. CONTENUTO AVVISO DEPOSITO A MEZZO STAMPA 1.una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, 2. l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza 3. i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni 4. Le modalità di partecipazione del pubblico ulteriori alle osservazioni 54
  • 55. COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA ISTANZA DI VIA Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008: “se il richiedente ha omesso di presentare domanda e di ottenere quindi l’autorizzazione necessaria, e se non ha precedentemente proceduto allo studio dell’impatto ambientale laddove richiesto, egli non può iniziare i lavori inerenti al progetto in questione, a pena di violare i precetti della direttiva sulla VIA” Ciò vale per i progetti allegati 1 e 2 della Direttiva 55
  • 56. PROCEDURA DI VIA ORDINARIA VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE Entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione – deposito, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto versamento del contributo di cui all’articolo 33 del DLgs 152/2006 (per la copertura degli oneri istruttori della VIA). 5657
  • 57. PROCEDURA DI VIA ORDINARIA LE OSSERVAZIONI – L’INCHIESTA PUBBLICA Entro 60 giorni dalla avvenuta presentazione – deposito chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. All’interno dei termini ordinari del procedimento di VIA può essere disposta dalla autorità competente una Inchiesta Pubblica o un contraddittorio anche su richiesta del proponente 57
  • 58. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA PARERI E DETERMINAZIONI • Entro 90 giorni dalla presentazione – deposito, la Regione , nel caso di VIA statale, esprime il proprio parere. • Entro 60 giorni dalla presentazione della istanza: tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati rendono le proprie determinazioni ovvero nell’ambito della Conferenza dei Servizi istruttoria ex articolo 14 e seguenti legge 241/1990 eventualmente indetta dalla autorità competente. • il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell’articolo 26 DLgs 42/2004 (Codice del Paesaggio). 5859
  • 59. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA PROROGA PARERI E DETERMINAZIONI A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi 59
  • 60. PROCEDURE ORDINARIA VIA MANCATO RISPETTO TERMINI PARERI DETERMINAZIONI Secondo il nuovo comma 3bis articolo 25 del DLgs 152/2006: “Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell’articolo26”, cioè conclude con provvedimento espresso il procedimento di VIA salvo richiesta integrazioni di cui si descrive successivamente 6061
  • 61. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni da parte del pubblico (60 giorni dalla presentazione deposito della istanza per la VIA), in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. 61
  • 62. SIGNIFICATIVITÀ PUBBLICA DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone il riavvio di una procedura di pubblicazione e consultazione. Entro 60 giorni dalla ripubblicazione: osservazioni del pubblico Entro 90 giorni dalla scadenza termine per osservazioni pronuncia sulla VIA della Autorità Competente Se il proponente non ottempera a richiesta la procedura si blocca. 6263
  • 63. QUALE ISTRUTTORIA NELLA PROCEDURA DI VIA Corte di Giustizia 3/3/2011 (causa C50/09): “ l’autorità ambientale competente non può limitarsi ad individuare e a descrivere gli effetti diretti e indiretti di un progetto su taluni fattori (vedi art. 3 DIR 2011/92 n.d.r.), ma deve anche valutarli adeguatamente, in funzione di ogni singolo caso”. L’autorità competente deve svolgere un lavoro sia d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell’interazione tra di essi”. 6364
  • 64. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA LA PRONUNCIA Entro 150 giorni dalla presentazione della istanza l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione è espresso entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. La pronuncia deve tener conto delle osservazioni del pubblico e delle conclusioni della Inchiesta Pubblica 6465
  • 65. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA PROROGA PRONUNCIA Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 60 giorni dandone comunicazione al proponente 65
  • 66. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA DURATA PROCEDIMENTO In totale il procedimento può durare, a partire dalla presentazione della istanza, da un minimo di 150 giorni ordinari a 330 giorni in caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dal proponente con una ipotesi intermedia di 255 giorni nel caso di indagine particolarmente complesse. Occorre altresì precisare che l’iter autorizzatorio principale del progetto non è sospeso dall’avvio della fase di valutazione. 6667
  • 67. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA CONTENUTO PRONUNCIA Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti , nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 67
  • 68. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA EFFICACIA GIURIDICA PRONUNCIA La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. Il provvedimento non esaurisce la possibilità di intervenire prima della autorizzazione finale integrando il provvedimento o addirittura chiedendo una nuova VIA 6869
  • 69. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA PUBBLICAZIONE PRONUNCIA Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è pubblicato per estratto, con l’indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella GURI per i progetti di competenza statale ovvero nel BUR per i progetti di competenza regionale. Dalla pubblicazione su GURI o BUR decorrono i termini per le eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 69
  • 70. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA DURATA PRONUNCIA I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, altrimenti la procedura di VIA deve essere ripetuta. Deposito cauzionale. 70
  • 71. PROCEDURA ORDINARIA DI VIA MANCATA PRONUNCIA L’inutile decorso del termine del procedimento comprese le interruzioni e sospensioni descritte in precedenza ( ex articolo 24 DLgs 152/2006) implica l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro 60 giorni, previa diffida ad adempiere all’organo competente entro 20 giorni: quindi al massimo entro 80 giorni dalla presentazione della istanza di cui sopra. Tale norma si applica anche alla VIA regionale fino alle leggi regionali di adeguamento che fissino un termine del procedimento 7172
  • 72. VIA SU PROGETTI IN CASO DI RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE Corte di Giustizia 17/3/2011, in causa C-275/09: “il rinnovo di un'autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come "progetto" ai sensi dell'art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337 (ora DIR 2011/92 n.d.r.)», e che, con il termine «costruzione», si fa riferimento «alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti”. 72
  • 73. PROROGA AUTORIZZAZIONE E AGGIRAMENTO PROCEDURA DI VIA Corte Costituzionale n.67/2010: Illegittimità costituzionale norma della Regione Sicilia che in materia di coltivazione di cave prevedeva che ove non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni già rilasciate siano tutte indistintamente «prorogate di diritto» senza alcuna condizione. “In via astratta - e per assurdo - le leggi regionali potrebbero mantenere inalterato lo status quo, sostanzialmente sine die, superando qualsiasi esigenza di «rimodulare» i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall'ambiente”. 7374
  • 74. VIA SU PROGETTI ESISTENTI O VIA EX POST Corte Costituzionale 120/2010: “ per gli impianti esistenti prima della scadenza del termine posto agli Stati membri per l'attuazione della DIR sulla VIA, la questione di preventiva valutazione dell'impatto ambientale non si pone. Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti si pone ove non esista un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto accertamento di irregolarità dell'impianto, la conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo é subordinato all'esperimento della procedura di VIA.” 74
  • 75. VIA SU PROGETTI ESISTENTI O VIA EX POST Consiglio di Stato 5715/2004: “ è razionale sottrarre alla previetà della procedura Via quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale. quella verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva alla entrata in vigore della normativa sulla VIA” 7576
  • 76. NON SI PUÒ REGOLARIZZARE LA VIA REGOLARIZZANDO L’AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008: Caso di regolarizzazione di permesso urbanistico di opera che aveva violato la VIA. Regolarizzando il permesso non può essere aggirata la mancata VIA precedente per cui VIA preventiva e VIA "postuma" devono essere pertanto perfettamente simmetriche e di pari ampiezza e approfondimento. 76
  • 77. VIA EX POST CONDIZIONI PER AVVIARLA Se c’è regolarizzazione di autorizzazione, sospensione o rinnovo autorizzazione, annullamento della autorizzazione. Consiglio di Stato 728/2008: Per quanto concerne la mancata procedura di valutazione di impatto ambientale, va precisato che la stessa è un’attività preventiva e non successiva; pertanto, la stessa non può che riferirsi a quei parchi commerciali ancora “in nuce” e non certo a quell’attività, di ricognizione dei parchi commerciali già sostanzialmente esistenti, ove le autorizzazioni commerciali sono state già rilasciate, per i quali una procedura di valutazione di impatto ambientale (che, si ripete, è attività preventiva) non avrebbe senso.”. 77
  • 78. MODIFICHE IMPIANTI ESISTENTI QUALE VIA la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09) Se le modifiche sono tali da realizzare opera ex novo si applica la VIA come fosse un progetto nuovo 78
  • 79. LA VIA EX POST NELLA REGIONE TOSCANA Comma 6 art. 43 LR 10/2010: “6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione di detta normativa, sono soggette alla procedura di VIA. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime.” 79
  • 80. IMPUGNAZIONE PRONUNCIA DI VIA Art. 11 DIR 2011/92 (ex art. 10bs DIR 85/337): “3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.” 80
  • 81. SANZIONI Senza Verifica o VIA ordinaria o in caso di mancato rispetto prescrizioni della Pronuncia: 1. Sospensione lavori 2. Riduzione in pristino In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Quanto sopra valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione. 81
  • 82. ANNULLAMENTO PRONUNCIA DI VIA In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale i poteri sanzionatori sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale 82
  • 83. IMPUGNAZIONE PRONUNCIA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E COMITATI Corte di Giustizia ord. 11/3/2010 (causa C24-09) “ I membri del pubblico interessato, devono poter esperire un ricorso contro la decisione su una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto avere nell’esame di tale domanda partecipando alla procedura dinanzi a detto organo. L’art. 10 bis della DIR 85/337 osta ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso (su decisioni di VIA ndr.) alle sole associazioni ambientali che abbiano almeno duemila aderenti.” anche CG 15/10/09 C/263/08 83
  • 84. LE INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE PROCEDURE DI RICORSO Corte di Giustizia 16/7/2009, in causa C-427/07: “per espressa disposizione, gli Stati membri sono tenuti a divulgare informazioni pratiche sull’accesso alla giustizia. La mera pubblicazione dei testi normativi non è pertanto sufficiente per adempiere a tale obbligo”. È quindi necessario, da parte degli Stati membri, fornire al pubblico informazioni pratiche su come accedere alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale 84
  • 85. LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE MESSE A DISPOSIZIONE FIN DAL 1° GRADO DI GIUDIZIO Corte Giustizia 15/1/2013 causa C-416/10: I cittadini ricorrenti contro le decisioni di AIA devono avere a disposizione tutta la documentazione necessaria al ricorso sia nel primo grado che nel secondo grado del ricorso. Nel caso non fosse rilasciata in primo grado , la mancanza della P.A. sarà sanata nel 2° grado. Viene riconosciuto come un diritto non cancellabile quello di chiedere, ad un ricorrente contro la decisione di AIA o di VIA, la sospensione degli effetti di tali decisioni se ritenga che le stesse siano state prese in modo da ledere la ratio della normativa che disciplina AIA e VIA 85
  • 86. COSA PUÒ VALUTARE LA CORTE DI GIUSTIZIA RISPETTO AD UNA PRONUNCIA DI VIA Corte di Giustizia 25/7/2008 (causa C142/2007): “la presente questione invita la Corte a prendere posizione su taluni elementi fattuali alla base della causa principale, vale a dire a stabilire se le indagini, le audizioni e le analisi cui le autorità nazionali hanno proceduto costituiscono, per i progetti in questione, una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva modificata. Spetta al giudice nazionale effettuare un siffatto esame……” 86