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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
        Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/




        VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PROGETTI ED OPERE

                                                                   2011


                                         NOTE SUL D. LGS 152/2006
                                          (TU ambiente) aggiornate ai
                                         D. LGS 16 gennaio 2008, n. 41
                                         D. LGS 29 giugno 2010 n.1282




          Di Marco Grondacci

          ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale

          Telefono: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it




1
             “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
2
             Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184)

                                                                                                                     2011 VIA - 1 / 133
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Sommario

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI............................................................................................ 4
  Norme comunitarie recepite (articolo 4) .......................................................................................... 4
  Normativa vigente modificata .......................................................................................................... 4
  Normativa speciale in materia di VIA ............................................................................................. 5
  I fattori su cui misurare gli impatti (articolo 4)................................................................................ 5
  Finalità della VIA (lettera b) articolo 5 e articolo 19) ..................................................................... 5
  I costi della VIA ............................................................................................................................... 6
  Impatto ambientale significativo ai fini della applicabilità della VIA (lett. c) articolo 5 ................ 7
  Sul concetto di progetto sottoponibile a VIA................................................................................... 9
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA ................................................................................... 12
  Elenco progetti sottoponibili a VIA senza preventiva verifica ...................................................... 12
  Progetti sottoponibili a procedura di verifica di assoggettabilità ................................................... 16
  Sul concetto di modifica di progetti esistenti a fini della applicabilità della procedura di verifica
  ........................................................................................................................................................ 16
  Sulla interpretazione nazionale delle diverse tipologie di progetti in rapporto alle categorie di
  opere contenute nell’allegato II alla Direttiva 85/337 ................................................................... 19
  I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di
  Giustizia UE ................................................................................................................................... 20
  La VIA sui progetti non previsti dagli allegati I e II della Direttiva 85/337.................................. 28
  Integrazione regionale delle soglie dimensionali delle categorie di progetti ex allegato IV ......... 29
  Poteri delle Regioni di modifica delle categorie di opere sottoponibili a VIA: la posizione della
  Corte Costituzionale....................................................................................................................... 31
  Casi di esclusione dalla VIA : categorie di opere ex allegato IV .................................................. 33
  Casi di esclusione dalla VIA: opere di difesa nazionale (comma 10 articolo 6) ........................... 34
  Casi di esclusione dalla VIA: interventi urgenti di protezione civile (c. 11 articolo 6)................. 34
  La Corte Costituzionale sulla esclusione dalla VIA sulle opere di protezione civile e temporanee
  ........................................................................................................................................................ 35
  Casi di esclusione dalla VIA: impianti geotermici sotto 1 MW .................................................... 36
  Casi di esclusione della VIA: le strade solo perché private non possono essere escluse dalla VIA
  ........................................................................................................................................................ 36
  Il concetto di smaltimento rifiuti differenze tra normativa sulla VIA e sui rifiuti ......................... 37
COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE -VIA E VAS
(ARTICOLO 8) .................................................................................................................................. 38
NORME DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO ............................................................ 41
  Accordi procedimentali (comma 3 articolo 9) ............................................................................... 41
  Assorbimento dell’AIA nella VIA (articolo 10) ............................................................................ 42
  Coordinamento VIA e Valutazione di Incidenza (comma 3 articolo 10) ...................................... 45
  Linee di coordinamento VIA-VAS (commi 4 e 5 articolo 10 – comma 2 articolo 19) ................. 45
LE FASI della PROCEDURA di VIA ............................................................................................. 48
  Le Fasi della procedura di VIA ...................................................................................................... 48
  Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato
  digitale per le fasi della procedura di VIA ..................................................................................... 48
  Il problema della qualità della informazione nella documentazione istruttoria delle procedure di
  Verifica e di VIA ordinaria ............................................................................................................ 49
  Il problema della partecipazione del pubblico ............................................................................... 49
  La fase di verifica di assoggettabilità alla VIA (articolo 20) ......................................................... 50
  La fase preliminare o della definizione del contenuto dello studio di impatto .............................. 56
  Lo studio di impatto ambientale( SIA) ......................................................................................... 59
  Fase di Valutazione di Impatto Ambientale ................................................................................... 64

                                                                                                                               2011 VIA - 2 / 133
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  Conferenza dei servizi e VIA ......................................................................................................... 84
  Impugnazioni del provvedimento di VIA: problematiche applicative........................................... 87
  Indirizzi emersi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla fase del procedimento
  autorizzatorio in cui svolgere la VIA ............................................................................................. 98
     Il modello di organizzazione dello stato membro per la gestione del procedimento di VIA deve
     rispettare il principio del giudizio di VIA precedente alla autorizzazione del progetto ............ 98
     La VIA tramite atto legislativo .................................................................................................. 99
     Quale istruttoria per una valutazione di impatto ambientale coerente con la Direttiva 85/337
     .................................................................................................................................................. 101
     La VIA nel caso di procedure autorizzatorie in più fasi ......................................................... 101
     Inizio lavori senza VIA ............................................................................................................ 102
     La VIA su progetti in caso di rinnovo della autorizzazione .................................................... 102
     La VIA ex post ......................................................................................................................... 108
CONTROLLI E SANZIONI (ARTICOLO 29) ............................................................................... 114
VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE ..................... 118
  Impatti ambientali interregionali (articolo 30) ............................................................................. 118
  Attribuzione competenze (articolo 31) ........................................................................................ 118
Consultazioni transfrontaliere (articolo 32) ..................................................................................... 119
Sul concetto di impatto ambientale trasfrontaliero secondo la Corte di Giustizia ........................... 120
ONERI ISTRUTTORI ..................................................................................................................... 122
  Oneri istruttori nella procedura di VIA ........................................................................................ 122
  Oneri istruttori nella procedura di AIA ........................................................................................ 123
NORME TRANSITORIE ................................................................................................................ 124
  Nuove norme tecniche sui SIA e regime transitorio per quelle esistenti .................................... 124
  Analisi del DPCM 27/12/1988 ..................................................................................................... 124
  Adeguamento normativa regionale ............................................................................................. 128
  Procedimento VIA – VAS in corso.............................................................................................. 130
ABROGAZIONI .............................................................................................................................. 131




                                                                                                                             2011 VIA - 3 / 133
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PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Norme comunitarie recepite (articolo 4)

Il presente DLgs (nei titoli I, III e IV della Parte II ) costituisce attuazione delle direttive :
    - 85/337/CEE modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE3 in materia di VIA
    - 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
    - 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente
        la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento4.

In particolare con riferimento all’AIA il comma 2 dell’articolo 4 recita che il presente decreto
individua , nell’ambito della procedura di VIA modalità di semplificazione e coordinamento delle
procedure autorizzatorie in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui
al Titolo III- bis Parte Seconda del DLgs 152/2006: sulla autorizzazione integrata ambientale5.

La Direttiva 96/61 (ora Direttiva 2008/1/CE) individuava a sua volta una serie di indirizzi per il
coordinamento tra AIA e VIA:
    - lasciare impregiudicate le disposizioni della DIR sulla VIA6
    - possibilità di riutilizzare le informazioni emerse dalla istruttoria sulla VIA anche nella
        procedura per il rilascio dell’AIA
Infine la stessa DIR 85/337 come modificata dalla DIR 97/11 afferma al paragrafo 2 bis articolo 2
che “Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della
presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento”.




Normativa vigente modificata

Il DLgs 4/2008 ha abrogato gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (testo
unico ambientale) Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono sostituiti dagli allegati da I a VII al presente decreto. Il DLgs 128/2010 ha a sua volta
modificato numerosi articoli del DLgs 152/2006 già sostituiti dal DLgs 4/2008 e ha inoltre
introdotto la disciplina dell’AIA realizzando una abrogazione implicita del DLgs 59/20057.




3
              Direttiva 2003/35 del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del
pubblico e all'accesso alla giustizia.
4
              La nuova direttiva 2008/1/Ce riunisce in un unico testo le norme previste dalla direttiva 96/61/Ce e successivi provvedimenti
di modifica ed integrazione, senza apportare modifiche alla normativa precedente ma abrogando formalmente la DIR 96/61.
5
              Titolo inserito dal dlgs 128/2010
6
              A conferma si veda la nuova lettera c) comma 4 articolo 4 dlgs 152/2006 (introdotta dal dlgs 128/2010) secondo la quale:
“l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività
di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione
di impatto ambientale”
7
              Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (GU n. 93 del
22-4-2005- Suppl. Ordinario n.72)

                                                                                                                   2011 VIA - 4 / 133
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Normativa speciale in materia di VIA

Vengono fatte salve le procedure speciali anche in materia di VIA per le c.d. infrastrutture
strategiche ( si veda comma 2 articolo 1 legge 443/2001 , DLgs 190/2002 come modificato dal
DLgs 189/2005) . Infatti in nessuna parte del DLgs 152/2006 (e successive modifiche) queste
normative vengono trattate: ne in sede di modifica , ne in sede di normativa transitoria o di
coordinamento/integrazione con le procedure ordinarie disciplinate dal DLgs 152/2006. L’unica
eccezione è l’assorbimento della Commissione speciale VIA per le opere strategiche, di cui al DLgs
190/2002 sopra citato così come modificato dal DLgs 189/2005, nella Commissione tecnica di
verifica per l’impatto ambientale , sul punto si rinvia all’apposito paragrafo 3 . Per un esame della
normativa speciale in materia di VIA si rinvia all’Appendice 2 .

I fattori su cui misurare gli impatti (articolo 4)

Si recepisce integralmente il testo dell’articolo 3 della DIR 85/337( come sostituito dalla DIR
97/11) , inserendo inoltre il patrimonio culturale in conformità al comma 1 articolo 2 DLgs 42/2004
(Codice del Paesaggio) secondo il quale per tale si intende quanto costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici.

Finalità della VIA (lettera b) articolo 5 e articolo 19)

Con la nuova lettera b) dell’articolo 5 (combinato disposto con il comma 3 articolo 4 DLgs
152/2006) si definiscono le finalità della VIA (insieme con la VAS):
“assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e
quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia
della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti
ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale,
di pianificazione e programmazione”.
Si conferma quindi nella VIA (sia nella procedura di verifica che nella procedura ordinaria)
l’importanza di una adeguata istruttoria8 basata sui dati tecnici oltre il carattere discrezionale della
8
   Consiglio di Stato 4246/2010: “E’ stato chiarito che nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale (ed a maggior ragione
nell’effettuare la verifica preliminare), l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica sebbene censurabile sia per
macroscopici vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n.
35; Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 561; sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316); essa non deve limitarsi, a mente della direttiva
85/337 cit., ad apprezzare solo i profili di ubicazione e dimensione del progetto, ma ha l’obbligo di accertarne la natura sostanziale (cfr.
da ultimo Corte giustizia., 25 luglio 2008, c-142/07). Il problema del punto di equilibrio tra realizzazione di infrastrutture e tutela
dell’ambiente e del paesaggio e, dunque, del concreto atteggiarsi del principio dello sviluppo sostenibile (ora codificato dall’art. 3 quater,
d.leg. 152/06), meglio si chiarisce anche in relazione alla valutazione dell’utilizzazione economica delle aree protette; per cui non
dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile ossia di sfruttamento economico dell’ecosistema compatibile con esigenza di protezione, ma,
con prospettiva rovesciata, di protezione sostenibile, intendendosi con tale terminologia evocare i vantaggi economici che la protezione
in sé assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività, ed ammettere il coordinamento fra interesse
alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l’utilizzazione del territorio non alteri in modo significativo il
complesso dei beni compresi nell’area protetta; si deve ammettere l’alterazione dei valori ambientali solo in quanto non vi siano
alternative possibili da individuarsi proprio grazie alla procedura di V.I.A. (Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7472). Detto
altrimenti, alla stregua della disciplina comunitaria e nazionale (ed eventualmente regionale), la V.I.A. non può essere intesa come
limitata alla verifica della astratta compatibilità ambientale dell’opera ma si sostanzia in una analisi comparata tesa a valutare il sacrificio
ambientale imposto rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto delle alternative praticabili e dei riflessi della stessa “opzione zero”;
la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed
anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove
l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso
all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di
venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità
tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr.
Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). In questa direzione la giurisprudenza comunitaria conferisce alla procedura di V.I.A., nel
quadro dei mezzi e modelli positivi preordinati alla tutela dell’ambiente un ruolo strategico valorizzando le disposizioni della direttiva
85/337 cit. che evidenziano come la politica comunitaria dell’ambiente consista, ante omnia, nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed
altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti: conformemente ai principi “costituzionali” dei trattati, scopo
dell’U.E. è la tutela preventiva dell’ambiente (cfr. Corte giustizia, sez. V, 21 settembre 1999, c-392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c-
435/97).”

                                                                                                                    2011 VIA - 5 / 133
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decisione che conclude il procedimento di VIA, concetto quest’ultimo su cui si tornerà in seguito
nel presento commento.

Sotto il profilo procedurale la VIA si presenta come un procedimento, dotato di autonomia9,
comprensivo :
    - dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità
    - della definizione/presentazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
    - la presentazione e la pubblicazione del progetto
    - dello svolgimento di consultazioni
    - la valutazione del progetto, dello studio di impatto e degli esiti delle consultazioni
    - la decisione
    - l’informazione sulla decisione
    - il monitoraggio .


Qui il riferimento di diritto comunitario è oltre al testo della DIR 85/337 (articoli 2 e 4 in
particolare) anche all’interpretazione della Corte di Giustizia10 relativamente alle requisiti
procedurali minimi che deve avere la VIA :
    - Domanda con allegato progetto e studio di impatto
    - Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate
    - valutazione dello studio di impatto sulla base anche della consultazione
    - giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera


I costi della VIA

Secondo la relazione11 della Commissione UE sulla applicazione della Direttiva VIA: “I vantaggi
della VIA non possono, nella maggior parte dei casi, essere espressi in termini monetari, tuttavia è
ampiamente riconosciuto che i vantaggi derivanti dallo svolgimento di una VIA superano i costi
sostenuti per realizzarla, come confermano anche gli studi disponibili. Oltre a ciò, basandosi sulla
valutazione di progetti cofinanziati nell'ambito della politica regionale dell'UE, in particolare
progetti di grandi dimensioni, la Commissione ha potuto concludere che le VIA hanno migliorato la
concezione dei progetti e il processo decisionale (compresa la partecipazione delle autorità
responsabili per l'ambiente e dei cittadini) e che hanno contribuito a migliorare l'integrazione delle
considerazioni di ordine ambientale.” In particolare la Relazione annota che: “I costi per la
preparazione di una VIA espressi come percentuale del costo totale del progetto variano in genere
dallo 0,1% (grandi progetti) all'1,0% (progetti di piccole dimensioni). Queste stime forniscono una


9
             “…..fin dal loro ingresso nel loro ordinamento, le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all’interno del più
ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti
come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al
riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di
conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla
protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero, come nel caso che occupa, cittadini residenti in loco).”
Consiglio di Stato sentenza n. 1213-2009
10
             “... qualunque sia il metodo adottato da uno Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno la VIA ..... tale
metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla VIA nessun progetto
idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente..... il legislatore poteva sottrarre il progetto all’obbligo di valutazione solo se, alla data
di adozione della legge regionale 27/1992 , era in grado di valutare in modo preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere
l’insieme dei lavori di esecuzione del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nel caso di un progetto che
richiede una valutazione ai sensi della direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di
valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da
stabilire ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a
10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa ” Corte di Giustizia 16/9/1999 (causa
C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ).
11
    Bruxelles, 23.7.2009 - COM(2009) 378 definitivo

                                                                                                                        2011 VIA - 6 / 133
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prospettiva iniziale, ma non tengono ovviamente in considerazione altri costi (ad es. modifiche
successive, comunicazione di informazioni, ritardi, ecc..)”.


Impatto ambientale significativo ai fini della applicabilità della VIA (lett. c)
    articolo 5
Viene fornita una definizione ampia di impatto ambientale , definizione necessaria per utilizzarla
come parametro ( o insieme di parametri) al fine di definire la significatività dell’impatto per
l’applicabilità della VIA secondo il comma 5 dell’articolo 612. In particolare per impatto ambientale
si intende : “ alterazione qualitativa e/o quantitativa , diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa , positiva e negativa dell’ambiente, inteso
come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali , agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione, dismissione nonché di eventuali
malfunzionamenti”.
In tal modo possiamo dire che vengano rispettate le condizioni generali di applicabilità della VIA13,
secondo la significatività14 15 dell’impatto del progetto per la sua natura, dimensioni od ubicazione.
16




Secondo la relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (anno 2003 punto
4.6.10 pag. 90) anche se la direttiva VIA non prevede esplicitamente che la salute umana venga
presa in esame nell'ambito del processo di valutazione, l'articolo 3 (vedi lettera c) articolo 5 del
DLgs) in effetti stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale deve individuare, descrivere e
valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto su vari fattori, tra cui gli esseri umani. Varie
risposte hanno messo in evidenza che, pur dovendo in teoria essere presi in esame nella VIA

12
            “La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale”
13
            Comma 5 articolo 6 : “La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale”.
14
   Consiglio di Stato 5186/2008: “per <<area interessata dalla cava>>, deve intendersi, non solo l’area di escavazione, ma l’intera
area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di
carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava. Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a
porre limiti all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene
che l’impatto sul territorio dipenda non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di
cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale.”

15
   Consiglio di Stato 4246/2010: “In particolare è eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi che si è dianzi sintetizzato,
valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalarne la
diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a
fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di V.I.A. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare
la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento (cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo
2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560). Al contrario l’area in questione, pur non essendo gravata da vincoli ambientali o paesaggistici e
non ricadendo in area naturale protetta (tanto è vero che il Parco del Mincio nella sostanza non si opposto all’intervento per quanto di
sua competenza):
a) è prospiciente al centro storico (e segnatamente al palazzo ducale), da cui dista poche centinaia di metri;
b) si affaccia sul fiume Mincio;
c) si pone come intercapedine fra il centro storico ed altri agglomerati urbani ed industriali (meglio descritti in precedenza).
Non appare pertanto abnorme o manifestamente illogica o sviata la decisione del comune di negare i permessi edilizi, mancando la
verifica di compatibilità, sulla scorta di quanto previsto dal più volte menzionato art. 1, co. 6, se rettamente interpretato l’Allegato tecnico
B; il carattere consolidato dell’area è tale se riguardato sotto il profilo che conserva ancora tratti di autonoma valenza ambientale,
storica, paesaggistica; pur trattandosi di area racchiusa in zone di territorio che la rendono, ai fini della disciplina dettata in materia di
V.I.A., una sorta di “ponte” fra il centro storico - ubicato oltre il fiume, e gli altri agglomerati ubicati alle sue spalle. E’ dunque irrilevante
che la destinazione urbanistica dell’area - zona C - preveda l’espansione residenziale, ovvero che non siano presenti sul suolo opere di
urbanizzazione primaria o secondaria.”
16
    Paragrafo 1 articolo 2 DIR 85/337. Si ricorda che secondo la Corte di Giustizia è in contrasto con la direttiva sulla VIA un
recepimento: “… mediante il ricorso a soglie limite tali che, per determinare se un progetto vada sottoposto ad uno studio di impatto
ambientale, non viene preso in considerazione l’insieme delle sue caratteristiche, ma solo le sue dimensioni ….. infatti, anche in
progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto sull’ambiente se è localizzato in un luogo in cui i fattori ambientali
contemplati dall’articolo 3 della direttiva (come la fauna, flora, il suolo, l’acqua, il clima o il patrimonio culturale) sono sensibili al minimo
cambiamento “ Corte di Giustizia sez. V 21/9/1999 (Causa C – 392/96).

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nell'ambito della valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica gli effetti sulla salute sono
descritti con poca dovizia di particolari e spesso in maniera meno dettagliata rispetto agli impatti
biofisici.
In Belgio, ad esempio, la regione delle Fiandre ha elaborato linee guida in collaborazione con
l'amministrazione per la sanità e con l'unità responsabile della VIA. Le linee guida irlandesi
indicano che occorre adottare un approccio di valutazione del rischio e anche i Paesi Bassi
riconoscono che esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio e valutazione dell'impatto sulla
salute. I Paesi Bassi propongono un'interessante classificazione degli effetti sulla salute:
    - salute (fisici) - in genere sono valutati dal punto di vista quantitativo (ad esempio quali
        standard basati sulla salute e riferiti agli inquinanti vengono superati);
    - benessere (disturbi) - ad esempio cattivi odori, rumore o problemi di visibilità; si applica una
        combinazione di standard qualitativi e quantitativi;
    - effetti socioeconomici legati alla salute - occupazione e cessazione dell'attività lavorativa,
        ma vengono discussi solo in via generale.
Nei Paesi Bassi è prassi anche valutare gli impatti sui gruppi piuttosto che sugli individui




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Sul concetto di progetto sottoponibile a VIA

Si veda Corte di Giustizia 28/2/2008 (causa C2-07) avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.234 CE, dalla Cour de Cassation (Belgio) con
decisione 14 dicembre 2006.
La Corte relativamente alla questione pregiudiziale che chiede di verificare se una convenzione
come quella di cui trattasi nella causa principale sia un «progetto» ai sensi della direttiva 85/337,
afferma quanto segue: “23. Tale questione esige una soluzione negativa. Infatti, dallo stesso tenore
letterale dell’art.1, n.2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o
interventi fisici. Una convenzione non può essere quindi considerata un progetto ai sensi della
direttiva 85/337, indipendentemente dalla questione del se tale convenzione contenga una
descrizione più o meno precisa dei lavori da realizzare. 24. Tuttavia, per fornire una soluzione utile
al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere
in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto
riferimento nel formulare la questione (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85,
Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9). 25. Nel presente procedimento, occorre indicare al giudice del
rinvio che gli spetta determinare, sulla base della normativa nazionale vigente, se una convenzione
come quella di cui trattasi nella causa principale contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n.
2, della direttiva 85/337, cioè una decisione dell’autorità competente che faccia sorgere per il
committente il diritto di realizzare il progetto in questione (v., in tal senso, sentenza 18 giugno
1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Racc. pag. I-3923, punto 20). Ciò
si verificherebbe qualora, in applicazione del diritto nazionale, tale decisione potesse essere
considerata una decisione della o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto
di realizzare lavori di costruzione o di altre installazioni od opere, ovvero di intervenire
sull’ambiente naturale o sul paesaggio. 26. Del resto, qualora il diritto nazionale preveda che la
procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un
progetto deve essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e
valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa
C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 53). Pertanto, qualora una di tali fasi sia una decisione
principale e l’altra una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima,
gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente devono essere individuati e valutati nella
procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili
unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere
effettuata durante tale ultima procedura (sentenza Wells, cit., punto 52). 27. Occorre infine
rammentare al giudice del rinvio che l’obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite
un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo
non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione mentre,
presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della
direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C-392/96,
Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 76). 28. Occorre quindi risolvere la prima
questione dichiarando che, sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa
principale non sia un progetto ai sensi della direttiva 85/337, spetta al giudice del rinvio
determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga
un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre
esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una
decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell’effetto
cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente.”




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Corte di Giustizia Corte di Giustizia 3/3/2011 C50-09 relativamente alla applicabilità della VIA
ad un intervento di demolizione, afferma quanto segue:
“ 97. Quanto alla questione se, come sostiene la Commissione nei suoi scritti difensivi, i lavori di
demolizione rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 o se invece, come fa valere
l’Irlanda, ne siano esclusi, si deve rilevare anzitutto che la definizione del termine «progetto»
contenuta nell’art. 1, n. 2, di detta direttiva non consente di dedurre che i lavori di demolizione non
possano soddisfare i criteri di tale definizione. Simili lavori, infatti, possono essere qualificati come
«altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio».
98. Questa interpretazione è suffragata dal fatto che, se i lavori di demolizione fossero esclusi
dall’ambito di applicazione di detta direttiva, i riferimenti al «patrimonio culturale» di cui
all’art. 3 di quest’ultima, alle «zone di importanza storica, culturale o archeologica» menzionate
nell’allegato III, punto 2, lett. h), della stessa direttiva, e «al patrimonio architettonico e
archeologico» di cui all’allegato IV, punto 3, di quest’ultima, sarebbero privi di oggetto.
99. È vero che, conformemente all’art. 4 della direttiva 85/337, perché un progetto necessiti di una
valutazione dell’impatto ambientale, esso deve rientrare in una delle categorie contemplate dagli
allegati I e II della medesima direttiva. Orbene, come fa valere l’Irlanda, queste ultime non fanno
espresso riferimento a lavori di demolizione, fatta salva l’ipotesi, non pertinente nell’ambito del
presente ricorso, dello smantellamento delle centrali elettronucleari e di altri reattori nucleari,
contemplato al punto 2 dell’allegato I.
100. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che tali allegati riguardano piuttosto categorie
settoriali di progetti, senza descrivere la natura precisa dei lavori previsti. A titolo di esempio, è
possibile rilevare, come ha fatto la Commissione, che i «lavori di riassetto urbano», previsti al
punto 10, lett. b), di detto allegato II, comportano molto spesso la demolizione di strutture esistenti.
101. Ne consegue che i lavori di demolizione rientrano effettivamente nell’ambito di applicazione
della direttiva 85/337 e, per tale motivo, possono costituire un «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2,
di quest’ultima.”


Corte di Giustizia 17/3/2011 (causa 275/09) avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale sull’applicabilità della VIA al rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un
aeroporto.
La Corte afferma quanto segue:
“19. occorre valutare se la gestione di un aeroporto possa costituire un «progetto», ai sensi
dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, in caso di risposta affermativa, se tale progetto rientri tra
quelli che sono elencati agli allegati I e II di tale direttiva. 20. Come la Corte ha ricordato al
punto 23 della sua sentenza 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Abraham e a. (Racc. pag. I-1197), dal
dettato stesso dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda
lavori o interventi fisici. 21. Orbene, è espressamente indicato nell’ordinanza di rinvio che il
provvedimento oggetto della causa principale si limita al rinnovo dell’autorizzazione esistente di
gestire l’aeroporto di Bruxelles-National, in assenza di lavori o di interventi che modifichino la
realtà fisica del sito…… 24. Ne deriva che il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un
aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere
qualificato come «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337.
25. Occorre aggiungere che, comunque, l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 richiede non che
qualsiasi progetto atto ad avere un significativo impatto sull’ambiente sia soggetto a tale
procedura di valutazione che la detta direttiva prevede, ma che devono esserlo soltanto quelli
menzionati negli allegati I e II di tale direttiva (ordinanza 10 luglio 2008, causa C-156/07, Aiello
e a., Racc. pag. I-5215, punto 34). 26. Va osservato al riguardo, come fa l’avvocato generale al
paragrafo 26 delle sue conclusioni, che il termine «costruzione» utilizzato al punto 7, lett. a),
dell’allegato I della direttiva 85/337 non presenta alcuna ambiguità e deve essere inteso nel suo
senso usuale, cioè come volto a far riferimento alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure

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alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti……. 29. Orbene, come ha ricordato l’avvocato
generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, sebbene risulti da costante giurisprudenza che
l’ambito di applicazione della direttiva 85/337 è esteso e il suo obiettivo assai ampio (v.,
segnatamente, citate sentenze Abraham e a., punto 32, nonché Ecologistas en Acción-CODA, punto
28), non può tuttavia escludersi l’interpretazione teleologica di tale direttiva dalla volontà
chiaramente espressa del legislatore dell’Unione. 30. Ne consegue che, comunque, il rinnovo di
un’autorizzazione esistente di gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi che
modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «costruzione» ai sensi del
punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337.”.




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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA

Elenco progetti sottoponibili a VIA senza preventiva verifica17

Si tratta delle categorie di progetti sottoponibili a VIA in quanto :
    - rientranti negli allegati II ( progetti di competenza statale) e III18 ( progetti di competenza
         regionale)19 .
    - rientranti nell’allegato IV ( progetti sottoposti a fase di verifica preventiva) ma che ricadono
         anche solo parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite e disciplinate dalla
         legge quadro in materia ( legge 394/1991) 20

ogni modifica21 o estensione dei progetti elencati nell’allegato II ove la modifica o l’estensione di
per sé (cioè automaticamente) comporti una conformità con le categorie di opere di tale allegato
II22.
17
    Secondo Consiglio di Stato 2883/2004: “il giudizio sull’obbligatorietà della v.i.a. va formulato in applicazione del citato
regime giuridico nazionale dell’istituto e non anche in attuazione della direttiva comunitaria. L’applicazione diretta delle direttive
comunitarie negli ordinamenti degli Stati membri postula, infatti, che sia inutilmente scaduto il termine per il loro recepimento e
che l’atto europeo contenga prescrizioni dettagliate e, come tali, applicabili senza bisogno di ulteriore intermediazione
normativa (cfr. ex multis Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, causa C-423/97) ovvero che una disposizione nazionale
(successiva) risulti contrastante con i principi enunciati nella direttiva (anteriore) e che la prima vada, quindi, disapplicata al fine
di assicurare l’attuazione della seconda, in ragione della preminenza del diritto comunitario nell’ipotesi di conflitto con atti
nazionali difformi (Corte Cost, 8 giugno 1984, n.170). Nella fattispecie in esame risultano inconfigurabili entrambe tali
situazioni: la direttiva è stata recepita e risulta, in ogni caso, priva, nella parte considerata, di prescrizioni precise ed
incondizionate; l’atto nazionale attuativo si rivela carente di profili di contrasto con i principi nella stessa contenuti (anche tenuto
conto dell’ampia discrezionalità riservata ai legislatori nazionali nell’individuazione dei progetti soggetti alla procedura di VIA).”
18
    Corte Costituzionale 313/2010 su ricorso del Governo contro legge regionale Toscana su VIA ed elettrodotti: ““La precisazione della
competenza autorizzatoria regionale per linee e impianti «qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale
(VIA) regionale», va posta in relazione con l'intento di ripartire la competenza all'interno delle autonomie locali: in linea generale,
discende dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle elencazioni di cui
all'allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d'impatto ambientale per gli
«elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di
lunghezza superiore a 3 km.», mentre allo Stato spetta la valutazione d'impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione
nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in
corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri» (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all. II alla parte
II). E' evidente che la competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a
partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all'interno di questo
ambito, quelli per i quali la normativa regionale (art. 7 della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79, recante «Norme
per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale») attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province e'
residuale (art. 3-bis, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 39 del 2005, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale n. 71 del
2009): conformemente, del resto, all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di
coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione (sentenza n. 225 del 2009). Conseguentemente, essendo la
norma impugnata suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, la questione non è fondata.”
19
    Consiglio di Stato 4072/011: ““Per stabilire, ai fini della individuazione dell’ente competente in materia di VIA, se una determinata
opera pubblica sia di rilevanza regionale o statale, occorre verificare se tale opera incida o meno su un perimetro circoscritto del
territorio. Come correttamente ha osservato il primo giudice, nella disciplina previgente al testo unico (o codice) ambientale di cui al
d.lgs.152 del 2006 e modifiche e quindi come tale valevole rationetemporis- che oggi rinvia agli allegati ai fini della ripartizione di
competenze tra Stato e Regioni (articolo 7 che rinvia agli allegati alla parte seconda) - sia la normativa nazionale (art. 1 DPCM 10
agosto 1988, n.377) che quella regionale, fanno (facevano) riferimento ad un criterio ontologico strutturale e non già funzionale per
stabilire la competenza sulla VIA. Nella specie, l’opera incide su un ambito definito quale lo snodo ferroviario di Genova anche se vi è
connessione con l’intera rete ferroviaria. La rilevanza regionale scaturisce dal dato strutturale dell’incidenza sul perimetro circoscritto del
territorio, che coincide con quello di una singola regione (in tal senso, per esempio, Consiglio di Stato, VI, 13 maggio 2002, n.2572).
D’altronde, l’appellante non ha argomentato in alcun modo uno specifico interesse alla VIA statale in luogo di quella regionale, che pure
vi era stata.”
20
            Secondo il comma 8 articolo 6 per i progetti di cui agli allegati III e IV , ricadenti all’interno delle aree naturali protette , le
soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50%
21
            Non c’è il riferimento al termine “sostanziale”. Quindi la novità potrebbe essere interpretate nel senso che le modifiche delle
opere di cui all’allegato II (VIA statale) e III (VIA regionale) sono sottoponibili a VIA anche in relazione a semplici nuove opere edilizie ,
mentre un indirizzo diffuso della giurisprudenza in precedenza (avendo come riferimento il concetto di “modifica sostanziale”) ha
spesso reputato come sottoponibili a VIA solo quelle modifiche concretamente ed oggettivamente peggiorative della situazione
ambientale. Sulla questione dell’applicabilità della VIA alle modifiche di impianti esistenti si veda Consiglio di Stato 6759/2003: “……In
secondo luogo, non può essere trascurato il passaggio da un impianto a invaso unico della capacità di mc. 487.412 ad un impianto a
due vasche della capacità di mc. 327.855. La probabile riduzione delle conseguenze negative dell’opera derivante dalla riduzione della
capacità complessiva dell’impianto deve essere valutata e ponderata dagli organi competenti, attraverso lo svolgimento di apposita

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Una norma simile c’è anche alla fine dell’allegato III23 che dovrà essere puntualmente disciplinata
dalla normativa tecnica regionale.
Sul concetto di modifica del progetto esistente che produce una progetto nuovo si veda TAR
Toscana 592/201024.




procedura, nel corso della quale vanno comunque considerati tutti i profili concernenti, fra l’altro, il peso concreto della esistenza di due
invasi. Questa conclusione appare perfettamente compatibile con la vigente normativa in materia di VIA, che pone l’accento sulla
considerazione dell’ “insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e
cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di opere e interventi comporta sull’ambiente inteso come insieme complesso di
sistemi naturali e antropici”. Il dato normativo esige una considerazione essenzialmente qualitativa della valutazione, non riducibile,
quindi, alla generica considerazione del maggiore o minore peso dell’opera progettati. Rilevante risulta anche la variante riferita alla
forma della copertura giornaliera del materiale conferito, resa necessaria dalla sopravvenuta disciplina racchiusa nel decreto legislativo
n. 22/1997. Si tratta, infatti, di un ulteriore aspetto modificativo dell’intervento che incide in modo significativo sulle caratteristiche
generali dell’opera. Scarsamente significativo appare l’argomento espresso dal consorzio appellante, secondo cui la variazione del
progetto riguarderebbe un aumento di costo molto contenuto (pari all’11%), anziché del 60%, come sostenuto dal tribunale. Infatti, pur
prendendo atto della imprecisione della pronuncia impugnata, resta ferma la considerazione secondo cui la variazione del progetto
incide anche sulla sua componente economica, dimostrando, sotto altro aspetto la diversità dal progetto originario. Anche le censure
sviluppate dall’appellante con il secondo motivo di impugnazione non meritano accoglimento. Entrambe le modifiche del progetto,
riguardanti, rispettivamente, l’inserimento della strada comunale e il trattamento dei rifiuti in altro luogo, prima del loro smaltimento in
discarica, rendevano necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale, diretta a verificare concretamente i riflessi del nuovo
progetto sull’assetto complessivo del territorio comunale interessato. Infatti, il riferimento alle “notevoli ripercussioni negative
sull’ambiente”, quale condizione necessaria (ma anche sufficiente) per determinare l’obbligo di effettuare la VIA, deve essere inteso
considerando l’insieme delle attività indicate nel progetto. In concreto, indipendentemente dal possibile carattere migliorativo delle
varianti proposte, non pare seriamente dubitabile che l’opera in questione, profondamente ridefinita nei suoi caratteri essenziali,
presentasse una effettiva potenzialità ad incidere sull’ambiente…..”
22
            Vedi punto 18 allegato II alla Parte II del dlgs 152/2006
23
            Vedi punto ag) dell’allegato III alla Parte II del dlgs 152/2006
24
   “…..ricorsi riuniti, muovono dalla considerazione che la potenzialità di incenerimento annuale dell’impianto di Selvapiana, secondo il
progetto in questione, crescerebbe del 580% rispetto all’attuale, valore eccessivamente elevato per potersi parlare di un semplice
ampliamento, e non di un impianto nuovo a tutti gli effetti. Questo sarebbe confermato dal previsto mutamento di superficie e volumetria
della struttura (si passerebbe da una superficie coperta attuale di 337 mq a 4628 mq, e da un’altezza massima attuale di 19,40 m a
34,20 m), tale da integrare un intervento di nuova costruzione in senso urbanistico-edilizio, nonché dal fatto che, stando al progetto, le
strutture esistenti dovrebbero venire completamente abbattute……. Il motivo non coglie nel segno, nella misura in cui fa leva sulla
rigorosa nozione urbanistico-edilizia di nuova costruzione, la quale sembra effettivamente comprendere il risultato di opere che, previa
demolizione di un manufatto esistente, diano vita ad un organismo edilizio diverso dal precedente per volumetria, sagoma e
dislocazione nel lotto, ma che, ai fini di causa, può rilevare al più sul piano dei titoli edificatori occorrenti per la realizzazione
dell’intervento contestato. Sul diverso piano della valutazione di impatto ambientale ed, in particolare, dei contenuti dello studio di
impatto ambientale, la inconfutabile circostanza che sul medesimo sito di Selvapiana, interessato dal progetto A.E.R., sia già presente
ed in esercizio un impianto di incenerimento non permette di descrivere le condizioni iniziali dell’area (l.r. n. 79/98, All. C, lett. a) come
quelle di un ambiente vergine, cioè interessato per la prima volta dalla realizzazione di opere potenzialmente pregiudizievoli
dell’equilibrio naturale ed antropico dei luoghi; del pari, la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli
interventi proposti sull'ambiente (All. C., lett. g) non può prescindere dalla preesistenza dell’impianto del 1975, a meno di non voler
sostenere che tale preesistenza costituisca un fattore irrilevante per l’ambiente, il che è peraltro escluso dagli stessi ricorrenti.
L’approccio volutamente settoriale posto a sostegno della censura va dunque respinto, in favore di un’ottica che dia conto dell’effettivo
stato dei luoghi e non si risolva in una inammissibile finzione. Dunque con riferimento all’impianto in progetto, ancorché in senso
urbanistico-edilizio possa parlarsi di nuova costruzione, sotto il profilo strettamente ambientale – e, di conseguenza, ai fini delle relative
valutazioni – la realizzazione, sullo stesso sito di un impianto di incenerimento esistente ed operativo, di un impianto di genere analogo,
ma di maggiori dimensioni e capacità termica, non può che essere qualificata in termini di potenziamento dell’impianto originario, e
questo avuto riguardo sia all’attività praticata, sia allo stesso inserimento dell’edificio nel contesto circostante, per l’uno e per l’altro
aspetto venendosi a determinare non un carico ambientale prima sconosciuto, ma un aggravio del carico ambientale già noto, ed
imputabile sostanzialmente alla medesima fonte. In contrario, non importa poi che le caratteristiche dimensionali e di potenzialità
termica dell’impianto in progetto eccedano di gran lunga quelle dell’impianto iniziale, giacché, quale che sia la dimensione
dell’ampliamento, essa non potrà mai elidere gli impatti pregressi dalla storia ambientale di un’area interessata da anni dalla presenza
dell’inceneritore. Esclusa, per le ragioni esposte, la novità dell’impianto, in ordine ai vizi denunciati dai ricorrenti nessun contrasto è
ravvisabile tra il progetto per cui è causa ed i Piani regionale e provinciale per la gestione dei rifiuti, ai quali è in ultima analisi
riconducibile la scelta di procedere all’ampliamento dell’impianto di Rufina per almeno 15.000.000 kcal/h (scelta non più sindacabile,
stante la tardività del gravame proposto avverso gli atti di pianificazione, e che giustifica la mancata considerazione della “opzione
zero”), né tra il progetto e la legge regionale n. 79/98, Allegato C.”

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        Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/


Gli elenchi di categorie di opere sottoponibili a VIA statale obbligatoria dovranno essere integrati
con le categorie introdotte dalla Direttiva 2009/31/CE25:
    1. gasdotti e oleodotti (di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km) per
        il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico,
        comprese le relative stazioni di spinta intermedie.
    2. siti di stoccaggio di cui alla presente Direttiva, relativa allo stoccaggio geologico di
        biossido di carbonio
    3. impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente
        allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2
        catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a
        norma della presente Direttiva.


VIA impianti eolici
L’articolo 42 della legge 99/200926, modificando l’allegato II alla parte seconda del DLgs 152/2006
(TU ambiente) inserisce nelle categorie di opere sottoponibili a VIA statale gli impianti eolici per la
produzione di energia elettrica ubicati in mare .
A tal fine il comma 3 di detto articolo 42 precisa che in relazione ai progetti di impianti eolici
ubicati in mare le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata
in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.
Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta
salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di
valutazione di impatto ambientale sia svolta in sede statale coma da innovazione ora introdotta

L’articolo 42 della presente legge modifica l’allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 (TU
ambiente) precisando che gli impianti eolici soggetti a VIA regionale sono quelli sulla terraferma.
Corte Costituzionale 67/2011: “mentre la legge regionale impugnata consente l'installazione di
impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d'impatto ambientale, il
citato Allegato III al DLgs. n.152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza
alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di
energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione
obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». Sicché, la
normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell'Allegato III alla Parte II del DLgs. n.152 del
2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli
interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Se, quindi, l'obbligo di sottoporre
qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della
tutela ambientale (sentenza n.127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la
tipologia degli impianti "sotto soglia", é invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui
all'art.117, secondo comma, lettera s), Cost.”




25
           relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUE n. 140/L del 5/6/2009)
26
   "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 -
Supplemento ordinario n. 136 )


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Limiti di potenza per l’assoggettabilità a via degli impianti eolici e impianti industriali di recupero
calore
Il comma 43 dell’articolo 27 della legge 99/2009 modifica alcune voci dell’allegato IV alla parte II
del DLgs 152/2006 che contiene l’elenco delle categorie di opere sottoponibili a procedure di
verifica ai fini della VIA di competenza delle Regioni.
In particolare le novità sono le seguenti :
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1
MW»;
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «impianti industriali per la produzione di energia mediante
lo sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1
MW».




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Progetti sottoponibili a procedura di verifica di assoggettabilità

Sono sottoponibili a procedura di verifica, qualora quest’ultima dimostri che possano produrre
impatti significativi e negativi (quindi non solo dati quantitativo ma qualitativo) sull’ambiente:

     a) i progetti elencati nell'allegato II (progetti per cui la VIA è di competenza statale)
        che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
        metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

     b) le modifiche27 o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, che comportino i suddetti
        impatti significativi e negativi28, ma che non comportino una conformità con le categorie di
        opere dell’allegato II ; una norma simile c’è anche alla fine dell’allegato III che dovrà
        essere disciplinata specificamente in sede regionale.

     c) i progetti elencati nell'allegato IV (progetti per cui la procedura di verifica di assoggettabilità
        è di competenza regionale), secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province
        autonome.




Sul concetto di modifica di progetti esistenti a fini della applicabilità della
     procedura di verifica
La Corte di Giustizia con sentenza 28/2/2008 (causa C2-07) ha risposto alla domanda pregiudiziale
con la quale il giudice del rinvio chiedeva se i lavori relativi all’infrastruttura di un aeroporto già
costruito e la cui pista di decollo e di atterraggio è già superiore ai 2 100 metri di lunghezza
rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato
disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella sua versione originaria.
La Corte ha affermato:
“32. la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il
suo obiettivo di portata molta ampia (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95,
Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 31, e 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a.,
Racc. pag. I-5613, punto 40). A tal riguardo, sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva
85/337 sottrarre al campo di applicazione del suo allegato II lavori di miglioramento o di
ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto già costruito perché l’allegato I della direttiva
85/337 menziona la «costruzione di aeroporti» e non gli «aeroporti» in quanto tali. Una siffatta
interpretazione consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i
lavori di modifica apportati a un aeroporto preesistente, indipendentemente dall’entità di tali
lavori, e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l’allegato II della direttiva 85/337. 35. ... la
circostanza che i lavori di cui trattasi nella causa principale non riguardano la lunghezza della
pista di decollo e di atterraggio non incide sul problema di sapere se tali lavori rientrino nel campo
27
            Come visto nella nota 7 anche nel caso di procedura di verifica non c’è più il riferimento al termine “sostanziale”. Quindi la
novità potrebbe essere interpretate nel senso che le modifiche delle opere di cui all’allegato II (VIA statale) e III (VIA regionale) sono
sottoponibili a VIA anche in relazione a semplici nuove opere edilizie , mentre un indirizzo diffuso della giurisprudenza in precedenza
(avendo come riferimento il concetto di “modifica sostanziale”) ha spesso reputato come sottoponibili a VIA solo quelle modifiche
concretamente ed oggettivamente peggiorative della situazione ambientale
28
            Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (2003 – punto 2.3.14) : “In alcuni Stati
membri la legislazione nazionale in materia impone la VIA nel caso di un progetto dell'allegato II solo se sono probabili rilevanti effetti
ambientali sfavorevoli o negativi, anche se l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva non specifica tra effetti positivi e negativi. Quando
vengono considerati solo gli effetti "sfavorevoli" o "negativi" rilevanti ai fini della VIA, tali effetti non vengono rapportati agli effetti positivi:
così in Austria, ogni singolo impatto negativo notevole comporta la necessità di procedere alla VIA, anche se ci sono notevoli effetti
positivi. Se l'unico parametro per la VIA sono gli effetti negativi rilevanti è necessario attivare controlli molto approfonditi per verificare
che le autorità competenti non approfittino di questo sistema per privilegiare i vantaggi economici a discapito delle istanze ambientali”.

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di applicazione del punto 12 dell’allegato II della direttiva 85/337. Infatti, il punto 7 dell’allegato I
della direttiva 85/337 ha cura di precisare la nozione di «aeroporto» rinviando alla definizione
contenuta all’allegato 14 della convenzione di Chicago 7 dicembre 1944, relativa all’aviazione
civile internazionale. Ai sensi di tale allegato, «[u]n aeroporto è una superficie terrestre o
acquatica (compresi gli edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti) destinata a essere utilizzata
totalmente o parzialmente per l’arrivo e la partenza dei velivoli e per i loro volteggi» [traduzione
libera]. 36. Ne discende che tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni e agli
equipaggiamenti di un aeroporto devono essere considerati lavori relativi all’aeroporto in quanto
tale. Ciò significa che i lavori di modifica di un aeroporto la cui pista di decollo e atterraggio è di
almeno 2 100 metri di lunghezza non sono quindi rappresentati solo dai lavori aventi
eventualmente per oggetto il prolungamento della pista, ma da tutti i lavori relativi agli edifici, alle
installazioni o agli equipaggiamenti di tale aeroporto, qualora possano essere considerati,
segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica
dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare
significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo. 37. Occorre poi ricordare al
giudice del rinvio che, se è vero che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/332 conferisce
agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre
a valutazione d’impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova
però i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di tale direttiva, di sottoporre ad una
valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante,
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (sentenza Kraaijeveld e a.,
cit., punto 50). 38. Pertanto, uno Stato membro che fissasse criteri e/o soglie limite tenendo conto
delle sole dimensioni dei progetti, senza prendere in considerazione anche la loro natura e la loro
ubicazione, supererebbe il margine discrezionale di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2,
della direttiva 85/337. 39. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti
abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere
sottoposti ad uno studio d’impatto ambientale. 40. Di conseguenza, la seconda questione dev’essere
risolta dichiarando che le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con
quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano
anche i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza
prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati,
segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica
dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare
significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio
assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi
nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.”

Vedi anche Corte di Giustizia 12/12/2009 (causa C495-08) secondo la quale: “Il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non assoggettando le domande di revisione del piano di
estrazione mineraria (“Review of Mineral Planning”), presentate nella regione del Galles prima
del 15 novembre 2000 ai requisiti previsti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE,
non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della stessa direttiva.”


Vedi inoltre Corte di Giustizia 25/7/2008 (causa C142-07) : “29…..Quanto al suo allegato II, essa
menziona ai punti 10, lett. e), e 13, primo trattino, rispettivamente, la "costruzione di strade" e le
"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in
fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" tra i progetti per
i quali gli Stati membri possono decidere per la realizzazione di una valutazione dell'impatto
ambientale conformemente all'articolo 4, n. 2, della direttiva medesima. ……36 A tale fine, va precisato

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che il fatto che l'allegato I, punto 7, lett. b) e c), della direttiva modificata riguardi progetti di
"costruzione" dei tipi di strade ivi menzionati, mentre la causa principale concerne progetti di riassetto
e di miglioramento di una strada esistente, non significa che questi ultimi siano esclusi dal campo di
applicazione della direttiva modificata. Infatti, un progetto di riassetto di una strada che sia
equivalente, per ampiezza e modalità, a una costruzione può essere considerato come un progetto di
costruzione ai sensi del detto allegato (v., in tal senso, sentenze 16 settembre 2004, causa C-227/01,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8253, punto 46, e Abraham e a., cit., punto 32).”.




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Sulla interpretazione nazionale delle diverse tipologie di progetti in rapporto
alle categorie di opere contenute nell’allegato II alla Direttiva 85/337

Corte di Giustizia sent. 15 ottobre 2009 (causa C263/08) in relazione alla domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con
decisione 29 maggio 2008. La vertenza nazionale verteva sulla possibilità o meno che un progetto
rientrasse nell’ambito dell’elenco di categorie di opere di cui all’allegato II alla Direttiva 85/337
(procedura di verifica). In particolare il progetto consisteva in questo. La Stockholms kommun ha
stipulato un contratto con un’impresa di produzione di energia elettrica avente ad oggetto la
costruzione di un tunnel lungo circa un chilometro, tra le zone di Hjorthagen e Fisksjöäng, situate
nella parte settentrionale di Djurgården, al fine di interrarvi cavi elettrici destinati a sostituire linee
aeree ad alta tensione. La realizzazione di tale progetto richiedeva, da un lato, che fosse garantito il
drenaggio delle acque freatiche che s’infiltrano nel tunnel destinato ad accogliere i cavi elettrici
nonché nel tunnel di accesso a quest’ultimo e, dall’altro, la realizzazione, in alcuni fondi della zona
considerata, di infrastrutture destinate al drenaggio delle acque e alla loro infiltrazione nel suolo o
nella roccia per compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche.
In particolare con la domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio s’interroga sul se si
debba ritenere che un progetto del tipo di quello in esame nella controversia principale rientri nella
nozione di «progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi
nell’allegato I» della direttiva 85/337 di cui al punto 10, lett. l), dell’allegato II della predetta
direttiva.
La Corte si pronuncia affermando quanto segue:
“25. Da una costante giurisprudenza risulta che la necessità di un’applicazione e, quindi, di
un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto comunitario esclude che, in caso di dubbio,
il testo di una disposizione venga considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al
contrario, che esso sia interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali
(sentenze 9 marzo 2006, causa C-174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc.
pag. I-2443, punto 20, nonché 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53). 26. Peraltro, la necessità di
un’interpretazione del genere esige che, in caso di divergenza tra queste varie versioni linguistiche,
la disposizione in questione venga intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di
cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag.
I-4291, punto 28). 27. Per quanto riguarda il punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva
85/337, dall’esame delle varie versioni linguistiche e, in particolare, dalle versioni tedesca, inglese,
spagnola, finlandese, francese, italiana, olandese, polacca e portoghese emerge che tale
disposizione riguarda i progetti di estrazione e di ricarica delle acque freatiche non menzionati
nell’allegato I di suddetta direttiva, indipendentemente dallo scopo per il quale queste operazioni
devono essere realizzate e, in particolare, dall’uso che deve essere fatto successivamente
dell’acqua in tal modo estratta o re-infiltrata nel suolo. 28. Per giunta, il punto 11 dell’allegato I
della stessa direttiva non fa menzione in maggior misura di siffatti criteri per quanto concerne i
sistemi di estrazione o di ricarica delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua da
estrarre o da ricaricare sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 29. Da una giurisprudenza
costante si evince, infine, che l’ambito di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e che il suo
obiettivo è di portata molto ampia (v. sentenza 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Abraham e a.,
Racc. pag. I-1197, punto 32, nonché giurisprudenza ivi citata). 30. Pertanto, le disposizioni di cui
al punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva 85/337 devono essere interpretate nel senso che
esse riguardano tutti i progetti di estrazione e di ricarica artificiale delle acque freatiche non
comprese nell’allegato I di detta direttiva, a prescindere dalla loro finalità, il che significa che
riguardano anche i progetti che non comportano il successivo utilizzo di dette acque. 31. Tenuto
conto di quanto precede, la prima questione va risolta nel senso che un progetto come quello in

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esame nella causa principale, riguardante il drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che
accoglie cavi elettrici e l’introduzione di acqua nel suolo o nella roccia al fine di compensare un
eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione
di impianti per il drenaggio e l’introduzione di acqua, rientra nel punto 10, lett. l), dell’allegato II
della direttiva 85/337, a prescindere dalla destinazione finale delle acque freatiche e, in
particolare, indipendentemente dal fatto che esse facciano oggetto o meno di un successivo
utilizzo.”


I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza
      della Corte di Giustizia UE

L’allegato V29 al DLgs 152/2006 prende in considerazione :
    - le caratteristiche30 del progetto compreso gli impatti cumulativi,
    - la localizzazione e quindi la sensibilità ambientale del sito interessato , tenendo conto in
         particolare: dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa qualità e capacità
         di rigenerazione delle risorse naturali, della capacità di carico dell’ambiente naturale
    - degli impatti potenzialmente significativi del progetto in relazione ai criteri dei punti
         precedenti e tenendo conto in particolare: della estensione dell’impatto in termini geografici
         e di popolazione, della grandezza e complessità dell’impatto, della probabilità dell’impatto,
         della durata – frequenza - reversibilità dell’impatto
Secondo la relazione della Commissione UE (2003) sullo stato di applicazione della VIA visti i
criteri indicati dall’allegato III ( nel presente DLgs nazionale vedi sopra allegato V) sono
auspiscabili da parte degli stati membri la definizione di liste di controllo e criteri di verifica più
approfonditi (punto 5 pagina 5 versione italiana)


Tale criteri vanno interpretati e integrati secondo gli indirizzi che emergono dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia della UE e che qui si riportano sinteticamente :
              1. La procedura di verifica deve essere svolta effettivamente “ Gli art. 4 comma 2 e 2
                 comma 1 della direttiva 85/337 vanno intesi nel senso che, qualora le autorità
                 legislative o amministrative di uno Stato membro eccedano il margine di
                 discrezionalità riconosciuto da tali disposizioni, i singoli possono invocarle
                 dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di detto Stato membro
                 disapplichino le norme o misure interne con esse incompatibili. In un caso del
                 genere, spetta alle autorità dello Stato membro adottare, nell’ambito delle loro
                 competenze , tutti i provvedimenti , generali o particolari, necessari affinché venga
                 condotto un esame sull’idoneità dei progetti ad avere un notevole impatto
                 ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame, venga effettuato uno
                 studio dell’impatto ambientale dei progetti ”31. “Ai sensi della direttiva 85/337 i
                 progetti di cui all’allegato II devono essere sottoposti a una valutazione di impatto
                 ambientale quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo
                 richiedano. Tuttavia gli stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione
                 preventiva al fine di stabilire se i progetti dell’allegato II debbano formare oggetto
                 o meno di una procedura di VIA. Peraltro nella versione 97/11 della direttiva
                 85/337 c’è l’obbligo per gli stati membri di determinare un esame caso per caso o

29
             Ai fini dello svolgimento della procedura di verifica dovranno essere considerati tutti i criteri di selezione indicati dall’allegato
III della Direttiva (caratteristiche dei progetti - localizzazione dei progetti - caratteristiche dell'impatto potenziale) e non solo quello delle
dimensioni del progetto (Corte di Giustizia causa C-66/06 - sentenza del 20/11/2008).
30
             Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (2003 punto 4.6.4.) Il criterio "rischio di
incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate" rientra nelle "caratteristiche dei progetti"
31
             Corte di Giustizia 16/9/1999 (causa C435/97) su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ).

                                                                                                                      2011 VIA - 20 / 133
Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
          Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/


                         su soglie e criteri da essi fissati se i progetti dell’allegato II debbano essere
                         sottoposti a VIA a norma degli articoli da 5 a 10. Questa procedura è anche detta
                         screening ” 32 . “Qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per
                         stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto
                         ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad un
                         esame caso per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla
                         direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione
                         d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai
                         sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato potesse essere
                         ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni
                         ambientali importanti…… In proposito è importante sottolineare che una
                         decisione con la quale l’autorità competente considera che le caratteristiche di un
                         progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto
                         ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che
                         consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata,
                         effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337”33.




32
            (Commissaria all’Ambiente della UE : 3/12/2001 – risposta a interrogazione di un parlamentare europeo).
33
     Corte Giustizia 10/6/2004 causa C87-02

                                                                                                            2011 VIA - 21 / 133
Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
         Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/


                   2. Tenere conto di tutti34 i criteri di verifica ex allegato III alla Direttiva: “Gli Stati
                      Membri sono obbligati a tenere conto di tutti i criteri di selezione pertinenti
                      elencati nell'allegato III quando fissano criteri o soglie per i progetti di cui
                      all'allegato II. Uno Stato Membro che dovesse fissare criteri e/o soglie limite che
                      tengano conto solo delle dimensioni dei progetti, e non anche di tutti i criteri
                      elencati nell'allegato III, eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone
                      ai sensi della direttiva”35 36 37

34
    Corte di Giustizia 10/7/2008 C156/07 su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato: ““35. Con la seconda questione il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se i criteri di selezione menzionati all'allegato III della direttiva 85/337 siano vincolanti per gli Stati membri
quando essi stabiliscono, in applicazione dell'articolo 4, n. 2, di questa direttiva, per i progetti rientranti nell'allegato II della medesima,
sulla base di un esame caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri da essi fissati, se tali progetti debbano essere sottoposti alla
procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 36. A questo proposito, la Corte ha già affermato che, se gli Stati membri hanno la
possibilità di fissare i criteri e/o le soglie che consentono di stabilire quali progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337, nella sua
versione originaria, debbano essere oggetto di una tale valutazione, il loro margine discrezionale trova il proprio limite nell'obbligo,
enunciato all'articolo 2, n. 1, di detta direttiva, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti idonei ad avere un notevole impatto
ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in particolare, sentenza 23 novembre 2006,
causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11025, punto 53). 37. Ai sensi dell'articolo 4, n. 2, della direttiva 85/337, spetta agli
Stati membri stessi determinare in quali casi i progetti elencati all'allegato II di questa direttiva devono essere sottoposti a valutazione
dell'impatto ambientale, mentre quelli che figurano all'allegato I di quest'ultima sono sempre oggetto di tale procedura di valutazione.
38. La medesima disposizione lascia agli Stati membri due possibilità. La prima consiste nel decidere caso per caso se un progetto
indicato all'allegato II debba essere sottoposto a tale valutazione. La seconda consiste nel determinare, in modo generale ed astratto, in
funzione di soglie o criteri, i progetti figuranti in tale allegato che saranno obbligatoriamente oggetto di detta valutazione. 39. Risulta dal
testo medesimo del suo articolo 4, n. 3, che la direttiva 85/337 impone agli Stati membri, in entrambi i casi, l'obbligo di tener conto dei
criteri di selezione rilevanti definiti al suo allegato III, vale a dire di quelli fra tali criteri che, tenuto conto delle caratteristiche del progetto
interessato, devono essere applicati. 40. Pertanto, occorre risolvere la seconda questione proposta nel senso che i criteri di selezione
rilevanti citati all'allegato III della direttiva 85/337 sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono - per i progetti rientranti
nell'allegato II di quest'ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano - se il
progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale”. In particolare questa sentenza
relativamente alla terza questione pregiudiziale ribadisce che nel caso in cui le opere rientranti nelle categorie di cui all’allegato II alla
Direttiva 85/337 vengono assoggettate a VIA in modo generalizzato lo Stato membro: “ 47…….. “è tenuto a redigere l'elenco di tali
progetti applicando, secondo i casi, l'uno o l'altro dei diversi criteri rilevanti di detto allegato III. Il criterio del cumulo può così, ove sia
rilevante, essere utilizzato per sottoporre un tipo di progetto a una tale valutazione, tenuto conto della realizzazione del medesimo con
altri progetti, eventualmente prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti durante un periodo di tempo
determinato.”, di contro: “ 48 Quando invece uno Stato membro opta, in tutto o in parte, per la determinazione caso per caso dei
progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 che devono essere sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale, ……….
50. esso non può, senza venir meno ai suoi obblighi comunitari, escludere esplicitamente o implicitamente uno o più criteri dell'allegato
III della direttiva 85/337, perché ciascuno di essi può, a seconda del progetto interessato rientrante nell'allegato II di questa direttiva,
essere rilevante per determinare se debba essere avviata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Una tale esclusione
potrebbe, infatti, a seconda delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico nazionale di cui si tratta, dissuadere l'autorità nazionale
competente dal prendere in considerazione il criterio o i criteri in questione o addirittura impedirle di farlo. …….. 51 Di conseguenza,
occorre risolvere la terza questione proposta dichiarando che, quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali
progetti tra quelli rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, esso
deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all'allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati
dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l'uno o l'altro di essi
sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.”
35
    Corte di Giustizia 20/11/2008 causa C-66/06
36
    Corte di Giustizia 3/7/2008 causa C215/06 relativamente al seguente progetto così descritto nelle motivazioni della sentenza:”
83. Come risulta dai documenti del fascicolo, il 4 e il 18 dicembre 1997 sono state depositate alcune domande di autorizzazione relative
alle prime due fasi del progetto, ognuna concernente 23 turbine a vento. In data 23 gennaio 1998 sono state depositate nuove
domande, in quanto le domande precedenti non erano state ritenute valide. Il 12 marzo 1998 è stata rilasciato un permesso. In data 5
ottobre 2000 è stata presentata una domanda di autorizzazione relativa ad una terza fase di lavori concernente, in particolare, 25
turbine e corsie di servizio, domanda accolta il 15 novembre 2001. Il 20 giugno 2002 il committente ha chiesto l’autorizzazione per
modificare le prime due fasi del progetto, autorizzazione che gli è stata concessa il 30 luglio 2002. Durante il mese di ottobre 2003,
poiché l’autorizzazione concessa per le prime due fasi dei lavori era scaduta, il committente ha chiesto il rinnovo della suddetta
autorizzazione, che è stato accordato nel corso del mese di novembre del 2003.”. Ora secondo il giudizio della Corte: “106. Per quanto
attiene, in secondo luogo, alla domanda di autorizzazione relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica, depositata il
5 ottobre 2000, e alla domanda di autorizzazione a modificare le prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate, depositata il
20 giugno 2002, occorre esaminare la censura alla luce della direttiva 85/337 modificata, in quanto le domande di autorizzazione
relative a tali modifiche sono state depositate dopo il 14 marzo 1999. 107. È pacifico, da un lato, che le autorità competenti hanno
autorizzato il cambiamento del tipo di turbine a vento inizialmente previsto senza richiedere una valutazione d’impatto ambientale ai
sensi della direttiva 85/337 modificata e, dall’altro, che l’autorizzazione concessa per la terza fase di costruzione non è stata
neanch’essa corredata da tale valutazione. Inoltre, l’operazione di disboscamento autorizzata nel corso del mese di maggio 2003 non è
stata preceduta da tale medesima valutazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa irlandese. 108. Orbene, al punto 3,
lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata figurano gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
(centrali eoliche) e, al punto 13 di tale allegato, tutte le modifiche o estensioni dei progetti di cui al medesimo allegato, già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. 109. Inoltre, tra i criteri di selezione
pertinenti citati nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, applicabili ai progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva e ai quali
rinvia l’art. 4, n. 3, della stessa, figura il rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Tra tali medesimi
criteri occorre citare la sensibilità ambientale dell’area geografica, che deve essere considerata tenendo conto, in particolare, «della
capacità di carico dell’ambiente naturale», riservando una particolare attenzione alle zone montuose e forestali. 110. L’installazione di
25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento autorizzate inizialmente e

                                                                                                                         2011 VIA - 22 / 133
Valutazione ambientale di progetti ed opere
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Valutazione ambientale di progetti ed opere

  • 1. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PROGETTI ED OPERE 2011 NOTE SUL D. LGS 152/2006 (TU ambiente) aggiornate ai D. LGS 16 gennaio 2008, n. 41 D. LGS 29 giugno 2010 n.1282 Di Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it 1 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24). 2 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184) 2011 VIA - 1 / 133
  • 2. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Sommario PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI............................................................................................ 4 Norme comunitarie recepite (articolo 4) .......................................................................................... 4 Normativa vigente modificata .......................................................................................................... 4 Normativa speciale in materia di VIA ............................................................................................. 5 I fattori su cui misurare gli impatti (articolo 4)................................................................................ 5 Finalità della VIA (lettera b) articolo 5 e articolo 19) ..................................................................... 5 I costi della VIA ............................................................................................................................... 6 Impatto ambientale significativo ai fini della applicabilità della VIA (lett. c) articolo 5 ................ 7 Sul concetto di progetto sottoponibile a VIA................................................................................... 9 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA ................................................................................... 12 Elenco progetti sottoponibili a VIA senza preventiva verifica ...................................................... 12 Progetti sottoponibili a procedura di verifica di assoggettabilità ................................................... 16 Sul concetto di modifica di progetti esistenti a fini della applicabilità della procedura di verifica ........................................................................................................................................................ 16 Sulla interpretazione nazionale delle diverse tipologie di progetti in rapporto alle categorie di opere contenute nell’allegato II alla Direttiva 85/337 ................................................................... 19 I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ................................................................................................................................... 20 La VIA sui progetti non previsti dagli allegati I e II della Direttiva 85/337.................................. 28 Integrazione regionale delle soglie dimensionali delle categorie di progetti ex allegato IV ......... 29 Poteri delle Regioni di modifica delle categorie di opere sottoponibili a VIA: la posizione della Corte Costituzionale....................................................................................................................... 31 Casi di esclusione dalla VIA : categorie di opere ex allegato IV .................................................. 33 Casi di esclusione dalla VIA: opere di difesa nazionale (comma 10 articolo 6) ........................... 34 Casi di esclusione dalla VIA: interventi urgenti di protezione civile (c. 11 articolo 6)................. 34 La Corte Costituzionale sulla esclusione dalla VIA sulle opere di protezione civile e temporanee ........................................................................................................................................................ 35 Casi di esclusione dalla VIA: impianti geotermici sotto 1 MW .................................................... 36 Casi di esclusione della VIA: le strade solo perché private non possono essere escluse dalla VIA ........................................................................................................................................................ 36 Il concetto di smaltimento rifiuti differenze tra normativa sulla VIA e sui rifiuti ......................... 37 COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE -VIA E VAS (ARTICOLO 8) .................................................................................................................................. 38 NORME DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO ............................................................ 41 Accordi procedimentali (comma 3 articolo 9) ............................................................................... 41 Assorbimento dell’AIA nella VIA (articolo 10) ............................................................................ 42 Coordinamento VIA e Valutazione di Incidenza (comma 3 articolo 10) ...................................... 45 Linee di coordinamento VIA-VAS (commi 4 e 5 articolo 10 – comma 2 articolo 19) ................. 45 LE FASI della PROCEDURA di VIA ............................................................................................. 48 Le Fasi della procedura di VIA ...................................................................................................... 48 Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le fasi della procedura di VIA ..................................................................................... 48 Il problema della qualità della informazione nella documentazione istruttoria delle procedure di Verifica e di VIA ordinaria ............................................................................................................ 49 Il problema della partecipazione del pubblico ............................................................................... 49 La fase di verifica di assoggettabilità alla VIA (articolo 20) ......................................................... 50 La fase preliminare o della definizione del contenuto dello studio di impatto .............................. 56 Lo studio di impatto ambientale( SIA) ......................................................................................... 59 Fase di Valutazione di Impatto Ambientale ................................................................................... 64 2011 VIA - 2 / 133
  • 3. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Conferenza dei servizi e VIA ......................................................................................................... 84 Impugnazioni del provvedimento di VIA: problematiche applicative........................................... 87 Indirizzi emersi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla fase del procedimento autorizzatorio in cui svolgere la VIA ............................................................................................. 98 Il modello di organizzazione dello stato membro per la gestione del procedimento di VIA deve rispettare il principio del giudizio di VIA precedente alla autorizzazione del progetto ............ 98 La VIA tramite atto legislativo .................................................................................................. 99 Quale istruttoria per una valutazione di impatto ambientale coerente con la Direttiva 85/337 .................................................................................................................................................. 101 La VIA nel caso di procedure autorizzatorie in più fasi ......................................................... 101 Inizio lavori senza VIA ............................................................................................................ 102 La VIA su progetti in caso di rinnovo della autorizzazione .................................................... 102 La VIA ex post ......................................................................................................................... 108 CONTROLLI E SANZIONI (ARTICOLO 29) ............................................................................... 114 VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE ..................... 118 Impatti ambientali interregionali (articolo 30) ............................................................................. 118 Attribuzione competenze (articolo 31) ........................................................................................ 118 Consultazioni transfrontaliere (articolo 32) ..................................................................................... 119 Sul concetto di impatto ambientale trasfrontaliero secondo la Corte di Giustizia ........................... 120 ONERI ISTRUTTORI ..................................................................................................................... 122 Oneri istruttori nella procedura di VIA ........................................................................................ 122 Oneri istruttori nella procedura di AIA ........................................................................................ 123 NORME TRANSITORIE ................................................................................................................ 124 Nuove norme tecniche sui SIA e regime transitorio per quelle esistenti .................................... 124 Analisi del DPCM 27/12/1988 ..................................................................................................... 124 Adeguamento normativa regionale ............................................................................................. 128 Procedimento VIA – VAS in corso.............................................................................................. 130 ABROGAZIONI .............................................................................................................................. 131 2011 VIA - 3 / 133
  • 4. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI Norme comunitarie recepite (articolo 4) Il presente DLgs (nei titoli I, III e IV della Parte II ) costituisce attuazione delle direttive : - 85/337/CEE modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE3 in materia di VIA - 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento4. In particolare con riferimento all’AIA il comma 2 dell’articolo 4 recita che il presente decreto individua , nell’ambito della procedura di VIA modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzatorie in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III- bis Parte Seconda del DLgs 152/2006: sulla autorizzazione integrata ambientale5. La Direttiva 96/61 (ora Direttiva 2008/1/CE) individuava a sua volta una serie di indirizzi per il coordinamento tra AIA e VIA: - lasciare impregiudicate le disposizioni della DIR sulla VIA6 - possibilità di riutilizzare le informazioni emerse dalla istruttoria sulla VIA anche nella procedura per il rilascio dell’AIA Infine la stessa DIR 85/337 come modificata dalla DIR 97/11 afferma al paragrafo 2 bis articolo 2 che “Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento”. Normativa vigente modificata Il DLgs 4/2008 ha abrogato gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (testo unico ambientale) Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati da I a VII al presente decreto. Il DLgs 128/2010 ha a sua volta modificato numerosi articoli del DLgs 152/2006 già sostituiti dal DLgs 4/2008 e ha inoltre introdotto la disciplina dell’AIA realizzando una abrogazione implicita del DLgs 59/20057. 3 Direttiva 2003/35 del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 4 La nuova direttiva 2008/1/Ce riunisce in un unico testo le norme previste dalla direttiva 96/61/Ce e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione, senza apportare modifiche alla normativa precedente ma abrogando formalmente la DIR 96/61. 5 Titolo inserito dal dlgs 128/2010 6 A conferma si veda la nuova lettera c) comma 4 articolo 4 dlgs 152/2006 (introdotta dal dlgs 128/2010) secondo la quale: “l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale” 7 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (GU n. 93 del 22-4-2005- Suppl. Ordinario n.72) 2011 VIA - 4 / 133
  • 5. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Normativa speciale in materia di VIA Vengono fatte salve le procedure speciali anche in materia di VIA per le c.d. infrastrutture strategiche ( si veda comma 2 articolo 1 legge 443/2001 , DLgs 190/2002 come modificato dal DLgs 189/2005) . Infatti in nessuna parte del DLgs 152/2006 (e successive modifiche) queste normative vengono trattate: ne in sede di modifica , ne in sede di normativa transitoria o di coordinamento/integrazione con le procedure ordinarie disciplinate dal DLgs 152/2006. L’unica eccezione è l’assorbimento della Commissione speciale VIA per le opere strategiche, di cui al DLgs 190/2002 sopra citato così come modificato dal DLgs 189/2005, nella Commissione tecnica di verifica per l’impatto ambientale , sul punto si rinvia all’apposito paragrafo 3 . Per un esame della normativa speciale in materia di VIA si rinvia all’Appendice 2 . I fattori su cui misurare gli impatti (articolo 4) Si recepisce integralmente il testo dell’articolo 3 della DIR 85/337( come sostituito dalla DIR 97/11) , inserendo inoltre il patrimonio culturale in conformità al comma 1 articolo 2 DLgs 42/2004 (Codice del Paesaggio) secondo il quale per tale si intende quanto costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Finalità della VIA (lettera b) articolo 5 e articolo 19) Con la nuova lettera b) dell’articolo 5 (combinato disposto con il comma 3 articolo 4 DLgs 152/2006) si definiscono le finalità della VIA (insieme con la VAS): “assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione”. Si conferma quindi nella VIA (sia nella procedura di verifica che nella procedura ordinaria) l’importanza di una adeguata istruttoria8 basata sui dati tecnici oltre il carattere discrezionale della 8 Consiglio di Stato 4246/2010: “E’ stato chiarito che nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale (ed a maggior ragione nell’effettuare la verifica preliminare), l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica sebbene censurabile sia per macroscopici vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 561; sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316); essa non deve limitarsi, a mente della direttiva 85/337 cit., ad apprezzare solo i profili di ubicazione e dimensione del progetto, ma ha l’obbligo di accertarne la natura sostanziale (cfr. da ultimo Corte giustizia., 25 luglio 2008, c-142/07). Il problema del punto di equilibrio tra realizzazione di infrastrutture e tutela dell’ambiente e del paesaggio e, dunque, del concreto atteggiarsi del principio dello sviluppo sostenibile (ora codificato dall’art. 3 quater, d.leg. 152/06), meglio si chiarisce anche in relazione alla valutazione dell’utilizzazione economica delle aree protette; per cui non dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile ossia di sfruttamento economico dell’ecosistema compatibile con esigenza di protezione, ma, con prospettiva rovesciata, di protezione sostenibile, intendendosi con tale terminologia evocare i vantaggi economici che la protezione in sé assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività, ed ammettere il coordinamento fra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l’utilizzazione del territorio non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell’area protetta; si deve ammettere l’alterazione dei valori ambientali solo in quanto non vi siano alternative possibili da individuarsi proprio grazie alla procedura di V.I.A. (Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7472). Detto altrimenti, alla stregua della disciplina comunitaria e nazionale (ed eventualmente regionale), la V.I.A. non può essere intesa come limitata alla verifica della astratta compatibilità ambientale dell’opera ma si sostanzia in una analisi comparata tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto delle alternative praticabili e dei riflessi della stessa “opzione zero”; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). In questa direzione la giurisprudenza comunitaria conferisce alla procedura di V.I.A., nel quadro dei mezzi e modelli positivi preordinati alla tutela dell’ambiente un ruolo strategico valorizzando le disposizioni della direttiva 85/337 cit. che evidenziano come la politica comunitaria dell’ambiente consista, ante omnia, nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti: conformemente ai principi “costituzionali” dei trattati, scopo dell’U.E. è la tutela preventiva dell’ambiente (cfr. Corte giustizia, sez. V, 21 settembre 1999, c-392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c- 435/97).” 2011 VIA - 5 / 133
  • 6. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ decisione che conclude il procedimento di VIA, concetto quest’ultimo su cui si tornerà in seguito nel presento commento. Sotto il profilo procedurale la VIA si presenta come un procedimento, dotato di autonomia9, comprensivo : - dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità - della definizione/presentazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale - la presentazione e la pubblicazione del progetto - dello svolgimento di consultazioni - la valutazione del progetto, dello studio di impatto e degli esiti delle consultazioni - la decisione - l’informazione sulla decisione - il monitoraggio . Qui il riferimento di diritto comunitario è oltre al testo della DIR 85/337 (articoli 2 e 4 in particolare) anche all’interpretazione della Corte di Giustizia10 relativamente alle requisiti procedurali minimi che deve avere la VIA : - Domanda con allegato progetto e studio di impatto - Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate - valutazione dello studio di impatto sulla base anche della consultazione - giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera I costi della VIA Secondo la relazione11 della Commissione UE sulla applicazione della Direttiva VIA: “I vantaggi della VIA non possono, nella maggior parte dei casi, essere espressi in termini monetari, tuttavia è ampiamente riconosciuto che i vantaggi derivanti dallo svolgimento di una VIA superano i costi sostenuti per realizzarla, come confermano anche gli studi disponibili. Oltre a ciò, basandosi sulla valutazione di progetti cofinanziati nell'ambito della politica regionale dell'UE, in particolare progetti di grandi dimensioni, la Commissione ha potuto concludere che le VIA hanno migliorato la concezione dei progetti e il processo decisionale (compresa la partecipazione delle autorità responsabili per l'ambiente e dei cittadini) e che hanno contribuito a migliorare l'integrazione delle considerazioni di ordine ambientale.” In particolare la Relazione annota che: “I costi per la preparazione di una VIA espressi come percentuale del costo totale del progetto variano in genere dallo 0,1% (grandi progetti) all'1,0% (progetti di piccole dimensioni). Queste stime forniscono una 9 “…..fin dal loro ingresso nel loro ordinamento, le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero, come nel caso che occupa, cittadini residenti in loco).” Consiglio di Stato sentenza n. 1213-2009 10 “... qualunque sia il metodo adottato da uno Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno la VIA ..... tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla VIA nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente..... il legislatore poteva sottrarre il progetto all’obbligo di valutazione solo se, alla data di adozione della legge regionale 27/1992 , era in grado di valutare in modo preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere l’insieme dei lavori di esecuzione del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa ” Corte di Giustizia 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ). 11 Bruxelles, 23.7.2009 - COM(2009) 378 definitivo 2011 VIA - 6 / 133
  • 7. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ prospettiva iniziale, ma non tengono ovviamente in considerazione altri costi (ad es. modifiche successive, comunicazione di informazioni, ritardi, ecc..)”. Impatto ambientale significativo ai fini della applicabilità della VIA (lett. c) articolo 5 Viene fornita una definizione ampia di impatto ambientale , definizione necessaria per utilizzarla come parametro ( o insieme di parametri) al fine di definire la significatività dell’impatto per l’applicabilità della VIA secondo il comma 5 dell’articolo 612. In particolare per impatto ambientale si intende : “ alterazione qualitativa e/o quantitativa , diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa , positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali , agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione, dismissione nonché di eventuali malfunzionamenti”. In tal modo possiamo dire che vengano rispettate le condizioni generali di applicabilità della VIA13, secondo la significatività14 15 dell’impatto del progetto per la sua natura, dimensioni od ubicazione. 16 Secondo la relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (anno 2003 punto 4.6.10 pag. 90) anche se la direttiva VIA non prevede esplicitamente che la salute umana venga presa in esame nell'ambito del processo di valutazione, l'articolo 3 (vedi lettera c) articolo 5 del DLgs) in effetti stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto su vari fattori, tra cui gli esseri umani. Varie risposte hanno messo in evidenza che, pur dovendo in teoria essere presi in esame nella VIA 12 “La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale” 13 Comma 5 articolo 6 : “La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. 14 Consiglio di Stato 5186/2008: “per <<area interessata dalla cava>>, deve intendersi, non solo l’area di escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava. Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che l’impatto sul territorio dipenda non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale.” 15 Consiglio di Stato 4246/2010: “In particolare è eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi che si è dianzi sintetizzato, valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalarne la diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di V.I.A. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento (cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo 2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560). Al contrario l’area in questione, pur non essendo gravata da vincoli ambientali o paesaggistici e non ricadendo in area naturale protetta (tanto è vero che il Parco del Mincio nella sostanza non si opposto all’intervento per quanto di sua competenza): a) è prospiciente al centro storico (e segnatamente al palazzo ducale), da cui dista poche centinaia di metri; b) si affaccia sul fiume Mincio; c) si pone come intercapedine fra il centro storico ed altri agglomerati urbani ed industriali (meglio descritti in precedenza). Non appare pertanto abnorme o manifestamente illogica o sviata la decisione del comune di negare i permessi edilizi, mancando la verifica di compatibilità, sulla scorta di quanto previsto dal più volte menzionato art. 1, co. 6, se rettamente interpretato l’Allegato tecnico B; il carattere consolidato dell’area è tale se riguardato sotto il profilo che conserva ancora tratti di autonoma valenza ambientale, storica, paesaggistica; pur trattandosi di area racchiusa in zone di territorio che la rendono, ai fini della disciplina dettata in materia di V.I.A., una sorta di “ponte” fra il centro storico - ubicato oltre il fiume, e gli altri agglomerati ubicati alle sue spalle. E’ dunque irrilevante che la destinazione urbanistica dell’area - zona C - preveda l’espansione residenziale, ovvero che non siano presenti sul suolo opere di urbanizzazione primaria o secondaria.” 16 Paragrafo 1 articolo 2 DIR 85/337. Si ricorda che secondo la Corte di Giustizia è in contrasto con la direttiva sulla VIA un recepimento: “… mediante il ricorso a soglie limite tali che, per determinare se un progetto vada sottoposto ad uno studio di impatto ambientale, non viene preso in considerazione l’insieme delle sue caratteristiche, ma solo le sue dimensioni ….. infatti, anche in progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto sull’ambiente se è localizzato in un luogo in cui i fattori ambientali contemplati dall’articolo 3 della direttiva (come la fauna, flora, il suolo, l’acqua, il clima o il patrimonio culturale) sono sensibili al minimo cambiamento “ Corte di Giustizia sez. V 21/9/1999 (Causa C – 392/96). 2011 VIA - 7 / 133
  • 8. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ nell'ambito della valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica gli effetti sulla salute sono descritti con poca dovizia di particolari e spesso in maniera meno dettagliata rispetto agli impatti biofisici. In Belgio, ad esempio, la regione delle Fiandre ha elaborato linee guida in collaborazione con l'amministrazione per la sanità e con l'unità responsabile della VIA. Le linee guida irlandesi indicano che occorre adottare un approccio di valutazione del rischio e anche i Paesi Bassi riconoscono che esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio e valutazione dell'impatto sulla salute. I Paesi Bassi propongono un'interessante classificazione degli effetti sulla salute: - salute (fisici) - in genere sono valutati dal punto di vista quantitativo (ad esempio quali standard basati sulla salute e riferiti agli inquinanti vengono superati); - benessere (disturbi) - ad esempio cattivi odori, rumore o problemi di visibilità; si applica una combinazione di standard qualitativi e quantitativi; - effetti socioeconomici legati alla salute - occupazione e cessazione dell'attività lavorativa, ma vengono discussi solo in via generale. Nei Paesi Bassi è prassi anche valutare gli impatti sui gruppi piuttosto che sugli individui 2011 VIA - 8 / 133
  • 9. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Sul concetto di progetto sottoponibile a VIA Si veda Corte di Giustizia 28/2/2008 (causa C2-07) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.234 CE, dalla Cour de Cassation (Belgio) con decisione 14 dicembre 2006. La Corte relativamente alla questione pregiudiziale che chiede di verificare se una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale sia un «progetto» ai sensi della direttiva 85/337, afferma quanto segue: “23. Tale questione esige una soluzione negativa. Infatti, dallo stesso tenore letterale dell’art.1, n.2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi fisici. Una convenzione non può essere quindi considerata un progetto ai sensi della direttiva 85/337, indipendentemente dalla questione del se tale convenzione contenga una descrizione più o meno precisa dei lavori da realizzare. 24. Tuttavia, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9). 25. Nel presente procedimento, occorre indicare al giudice del rinvio che gli spetta determinare, sulla base della normativa nazionale vigente, se una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, cioè una decisione dell’autorità competente che faccia sorgere per il committente il diritto di realizzare il progetto in questione (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Racc. pag. I-3923, punto 20). Ciò si verificherebbe qualora, in applicazione del diritto nazionale, tale decisione potesse essere considerata una decisione della o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare lavori di costruzione o di altre installazioni od opere, ovvero di intervenire sull’ambiente naturale o sul paesaggio. 26. Del resto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 53). Pertanto, qualora una di tali fasi sia una decisione principale e l’altra una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente devono essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale ultima procedura (sentenza Wells, cit., punto 52). 27. Occorre infine rammentare al giudice del rinvio che l’obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 76). 28. Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che, sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale non sia un progetto ai sensi della direttiva 85/337, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell’effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente.” 2011 VIA - 9 / 133
  • 10. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Corte di Giustizia Corte di Giustizia 3/3/2011 C50-09 relativamente alla applicabilità della VIA ad un intervento di demolizione, afferma quanto segue: “ 97. Quanto alla questione se, come sostiene la Commissione nei suoi scritti difensivi, i lavori di demolizione rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 o se invece, come fa valere l’Irlanda, ne siano esclusi, si deve rilevare anzitutto che la definizione del termine «progetto» contenuta nell’art. 1, n. 2, di detta direttiva non consente di dedurre che i lavori di demolizione non possano soddisfare i criteri di tale definizione. Simili lavori, infatti, possono essere qualificati come «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio». 98. Questa interpretazione è suffragata dal fatto che, se i lavori di demolizione fossero esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva, i riferimenti al «patrimonio culturale» di cui all’art. 3 di quest’ultima, alle «zone di importanza storica, culturale o archeologica» menzionate nell’allegato III, punto 2, lett. h), della stessa direttiva, e «al patrimonio architettonico e archeologico» di cui all’allegato IV, punto 3, di quest’ultima, sarebbero privi di oggetto. 99. È vero che, conformemente all’art. 4 della direttiva 85/337, perché un progetto necessiti di una valutazione dell’impatto ambientale, esso deve rientrare in una delle categorie contemplate dagli allegati I e II della medesima direttiva. Orbene, come fa valere l’Irlanda, queste ultime non fanno espresso riferimento a lavori di demolizione, fatta salva l’ipotesi, non pertinente nell’ambito del presente ricorso, dello smantellamento delle centrali elettronucleari e di altri reattori nucleari, contemplato al punto 2 dell’allegato I. 100. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che tali allegati riguardano piuttosto categorie settoriali di progetti, senza descrivere la natura precisa dei lavori previsti. A titolo di esempio, è possibile rilevare, come ha fatto la Commissione, che i «lavori di riassetto urbano», previsti al punto 10, lett. b), di detto allegato II, comportano molto spesso la demolizione di strutture esistenti. 101. Ne consegue che i lavori di demolizione rientrano effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 e, per tale motivo, possono costituire un «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, di quest’ultima.” Corte di Giustizia 17/3/2011 (causa 275/09) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull’applicabilità della VIA al rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto. La Corte afferma quanto segue: “19. occorre valutare se la gestione di un aeroporto possa costituire un «progetto», ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, in caso di risposta affermativa, se tale progetto rientri tra quelli che sono elencati agli allegati I e II di tale direttiva. 20. Come la Corte ha ricordato al punto 23 della sua sentenza 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Abraham e a. (Racc. pag. I-1197), dal dettato stesso dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi fisici. 21. Orbene, è espressamente indicato nell’ordinanza di rinvio che il provvedimento oggetto della causa principale si limita al rinnovo dell’autorizzazione esistente di gestire l’aeroporto di Bruxelles-National, in assenza di lavori o di interventi che modifichino la realtà fisica del sito…… 24. Ne deriva che il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337. 25. Occorre aggiungere che, comunque, l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 richiede non che qualsiasi progetto atto ad avere un significativo impatto sull’ambiente sia soggetto a tale procedura di valutazione che la detta direttiva prevede, ma che devono esserlo soltanto quelli menzionati negli allegati I e II di tale direttiva (ordinanza 10 luglio 2008, causa C-156/07, Aiello e a., Racc. pag. I-5215, punto 34). 26. Va osservato al riguardo, come fa l’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, che il termine «costruzione» utilizzato al punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337 non presenta alcuna ambiguità e deve essere inteso nel suo senso usuale, cioè come volto a far riferimento alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure 2011 VIA - 10 / 133
  • 11. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti……. 29. Orbene, come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, sebbene risulti da costante giurisprudenza che l’ambito di applicazione della direttiva 85/337 è esteso e il suo obiettivo assai ampio (v., segnatamente, citate sentenze Abraham e a., punto 32, nonché Ecologistas en Acción-CODA, punto 28), non può tuttavia escludersi l’interpretazione teleologica di tale direttiva dalla volontà chiaramente espressa del legislatore dell’Unione. 30. Ne consegue che, comunque, il rinnovo di un’autorizzazione esistente di gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «costruzione» ai sensi del punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337.”. 2011 VIA - 11 / 133
  • 12. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA Elenco progetti sottoponibili a VIA senza preventiva verifica17 Si tratta delle categorie di progetti sottoponibili a VIA in quanto : - rientranti negli allegati II ( progetti di competenza statale) e III18 ( progetti di competenza regionale)19 . - rientranti nell’allegato IV ( progetti sottoposti a fase di verifica preventiva) ma che ricadono anche solo parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite e disciplinate dalla legge quadro in materia ( legge 394/1991) 20 ogni modifica21 o estensione dei progetti elencati nell’allegato II ove la modifica o l’estensione di per sé (cioè automaticamente) comporti una conformità con le categorie di opere di tale allegato II22. 17 Secondo Consiglio di Stato 2883/2004: “il giudizio sull’obbligatorietà della v.i.a. va formulato in applicazione del citato regime giuridico nazionale dell’istituto e non anche in attuazione della direttiva comunitaria. L’applicazione diretta delle direttive comunitarie negli ordinamenti degli Stati membri postula, infatti, che sia inutilmente scaduto il termine per il loro recepimento e che l’atto europeo contenga prescrizioni dettagliate e, come tali, applicabili senza bisogno di ulteriore intermediazione normativa (cfr. ex multis Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, causa C-423/97) ovvero che una disposizione nazionale (successiva) risulti contrastante con i principi enunciati nella direttiva (anteriore) e che la prima vada, quindi, disapplicata al fine di assicurare l’attuazione della seconda, in ragione della preminenza del diritto comunitario nell’ipotesi di conflitto con atti nazionali difformi (Corte Cost, 8 giugno 1984, n.170). Nella fattispecie in esame risultano inconfigurabili entrambe tali situazioni: la direttiva è stata recepita e risulta, in ogni caso, priva, nella parte considerata, di prescrizioni precise ed incondizionate; l’atto nazionale attuativo si rivela carente di profili di contrasto con i principi nella stessa contenuti (anche tenuto conto dell’ampia discrezionalità riservata ai legislatori nazionali nell’individuazione dei progetti soggetti alla procedura di VIA).” 18 Corte Costituzionale 313/2010 su ricorso del Governo contro legge regionale Toscana su VIA ed elettrodotti: ““La precisazione della competenza autorizzatoria regionale per linee e impianti «qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», va posta in relazione con l'intento di ripartire la competenza all'interno delle autonomie locali: in linea generale, discende dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle elencazioni di cui all'allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d'impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.», mentre allo Stato spetta la valutazione d'impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri» (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all. II alla parte II). E' evidente che la competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all'interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale (art. 7 della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79, recante «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale») attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province e' residuale (art. 3-bis, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 39 del 2005, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale n. 71 del 2009): conformemente, del resto, all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione (sentenza n. 225 del 2009). Conseguentemente, essendo la norma impugnata suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, la questione non è fondata.” 19 Consiglio di Stato 4072/011: ““Per stabilire, ai fini della individuazione dell’ente competente in materia di VIA, se una determinata opera pubblica sia di rilevanza regionale o statale, occorre verificare se tale opera incida o meno su un perimetro circoscritto del territorio. Come correttamente ha osservato il primo giudice, nella disciplina previgente al testo unico (o codice) ambientale di cui al d.lgs.152 del 2006 e modifiche e quindi come tale valevole rationetemporis- che oggi rinvia agli allegati ai fini della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni (articolo 7 che rinvia agli allegati alla parte seconda) - sia la normativa nazionale (art. 1 DPCM 10 agosto 1988, n.377) che quella regionale, fanno (facevano) riferimento ad un criterio ontologico strutturale e non già funzionale per stabilire la competenza sulla VIA. Nella specie, l’opera incide su un ambito definito quale lo snodo ferroviario di Genova anche se vi è connessione con l’intera rete ferroviaria. La rilevanza regionale scaturisce dal dato strutturale dell’incidenza sul perimetro circoscritto del territorio, che coincide con quello di una singola regione (in tal senso, per esempio, Consiglio di Stato, VI, 13 maggio 2002, n.2572). D’altronde, l’appellante non ha argomentato in alcun modo uno specifico interesse alla VIA statale in luogo di quella regionale, che pure vi era stata.” 20 Secondo il comma 8 articolo 6 per i progetti di cui agli allegati III e IV , ricadenti all’interno delle aree naturali protette , le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50% 21 Non c’è il riferimento al termine “sostanziale”. Quindi la novità potrebbe essere interpretate nel senso che le modifiche delle opere di cui all’allegato II (VIA statale) e III (VIA regionale) sono sottoponibili a VIA anche in relazione a semplici nuove opere edilizie , mentre un indirizzo diffuso della giurisprudenza in precedenza (avendo come riferimento il concetto di “modifica sostanziale”) ha spesso reputato come sottoponibili a VIA solo quelle modifiche concretamente ed oggettivamente peggiorative della situazione ambientale. Sulla questione dell’applicabilità della VIA alle modifiche di impianti esistenti si veda Consiglio di Stato 6759/2003: “……In secondo luogo, non può essere trascurato il passaggio da un impianto a invaso unico della capacità di mc. 487.412 ad un impianto a due vasche della capacità di mc. 327.855. La probabile riduzione delle conseguenze negative dell’opera derivante dalla riduzione della capacità complessiva dell’impianto deve essere valutata e ponderata dagli organi competenti, attraverso lo svolgimento di apposita 2011 VIA - 12 / 133
  • 13. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Una norma simile c’è anche alla fine dell’allegato III23 che dovrà essere puntualmente disciplinata dalla normativa tecnica regionale. Sul concetto di modifica del progetto esistente che produce una progetto nuovo si veda TAR Toscana 592/201024. procedura, nel corso della quale vanno comunque considerati tutti i profili concernenti, fra l’altro, il peso concreto della esistenza di due invasi. Questa conclusione appare perfettamente compatibile con la vigente normativa in materia di VIA, che pone l’accento sulla considerazione dell’ “insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di opere e interventi comporta sull’ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e antropici”. Il dato normativo esige una considerazione essenzialmente qualitativa della valutazione, non riducibile, quindi, alla generica considerazione del maggiore o minore peso dell’opera progettati. Rilevante risulta anche la variante riferita alla forma della copertura giornaliera del materiale conferito, resa necessaria dalla sopravvenuta disciplina racchiusa nel decreto legislativo n. 22/1997. Si tratta, infatti, di un ulteriore aspetto modificativo dell’intervento che incide in modo significativo sulle caratteristiche generali dell’opera. Scarsamente significativo appare l’argomento espresso dal consorzio appellante, secondo cui la variazione del progetto riguarderebbe un aumento di costo molto contenuto (pari all’11%), anziché del 60%, come sostenuto dal tribunale. Infatti, pur prendendo atto della imprecisione della pronuncia impugnata, resta ferma la considerazione secondo cui la variazione del progetto incide anche sulla sua componente economica, dimostrando, sotto altro aspetto la diversità dal progetto originario. Anche le censure sviluppate dall’appellante con il secondo motivo di impugnazione non meritano accoglimento. Entrambe le modifiche del progetto, riguardanti, rispettivamente, l’inserimento della strada comunale e il trattamento dei rifiuti in altro luogo, prima del loro smaltimento in discarica, rendevano necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale, diretta a verificare concretamente i riflessi del nuovo progetto sull’assetto complessivo del territorio comunale interessato. Infatti, il riferimento alle “notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, quale condizione necessaria (ma anche sufficiente) per determinare l’obbligo di effettuare la VIA, deve essere inteso considerando l’insieme delle attività indicate nel progetto. In concreto, indipendentemente dal possibile carattere migliorativo delle varianti proposte, non pare seriamente dubitabile che l’opera in questione, profondamente ridefinita nei suoi caratteri essenziali, presentasse una effettiva potenzialità ad incidere sull’ambiente…..” 22 Vedi punto 18 allegato II alla Parte II del dlgs 152/2006 23 Vedi punto ag) dell’allegato III alla Parte II del dlgs 152/2006 24 “…..ricorsi riuniti, muovono dalla considerazione che la potenzialità di incenerimento annuale dell’impianto di Selvapiana, secondo il progetto in questione, crescerebbe del 580% rispetto all’attuale, valore eccessivamente elevato per potersi parlare di un semplice ampliamento, e non di un impianto nuovo a tutti gli effetti. Questo sarebbe confermato dal previsto mutamento di superficie e volumetria della struttura (si passerebbe da una superficie coperta attuale di 337 mq a 4628 mq, e da un’altezza massima attuale di 19,40 m a 34,20 m), tale da integrare un intervento di nuova costruzione in senso urbanistico-edilizio, nonché dal fatto che, stando al progetto, le strutture esistenti dovrebbero venire completamente abbattute……. Il motivo non coglie nel segno, nella misura in cui fa leva sulla rigorosa nozione urbanistico-edilizia di nuova costruzione, la quale sembra effettivamente comprendere il risultato di opere che, previa demolizione di un manufatto esistente, diano vita ad un organismo edilizio diverso dal precedente per volumetria, sagoma e dislocazione nel lotto, ma che, ai fini di causa, può rilevare al più sul piano dei titoli edificatori occorrenti per la realizzazione dell’intervento contestato. Sul diverso piano della valutazione di impatto ambientale ed, in particolare, dei contenuti dello studio di impatto ambientale, la inconfutabile circostanza che sul medesimo sito di Selvapiana, interessato dal progetto A.E.R., sia già presente ed in esercizio un impianto di incenerimento non permette di descrivere le condizioni iniziali dell’area (l.r. n. 79/98, All. C, lett. a) come quelle di un ambiente vergine, cioè interessato per la prima volta dalla realizzazione di opere potenzialmente pregiudizievoli dell’equilibrio naturale ed antropico dei luoghi; del pari, la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli interventi proposti sull'ambiente (All. C., lett. g) non può prescindere dalla preesistenza dell’impianto del 1975, a meno di non voler sostenere che tale preesistenza costituisca un fattore irrilevante per l’ambiente, il che è peraltro escluso dagli stessi ricorrenti. L’approccio volutamente settoriale posto a sostegno della censura va dunque respinto, in favore di un’ottica che dia conto dell’effettivo stato dei luoghi e non si risolva in una inammissibile finzione. Dunque con riferimento all’impianto in progetto, ancorché in senso urbanistico-edilizio possa parlarsi di nuova costruzione, sotto il profilo strettamente ambientale – e, di conseguenza, ai fini delle relative valutazioni – la realizzazione, sullo stesso sito di un impianto di incenerimento esistente ed operativo, di un impianto di genere analogo, ma di maggiori dimensioni e capacità termica, non può che essere qualificata in termini di potenziamento dell’impianto originario, e questo avuto riguardo sia all’attività praticata, sia allo stesso inserimento dell’edificio nel contesto circostante, per l’uno e per l’altro aspetto venendosi a determinare non un carico ambientale prima sconosciuto, ma un aggravio del carico ambientale già noto, ed imputabile sostanzialmente alla medesima fonte. In contrario, non importa poi che le caratteristiche dimensionali e di potenzialità termica dell’impianto in progetto eccedano di gran lunga quelle dell’impianto iniziale, giacché, quale che sia la dimensione dell’ampliamento, essa non potrà mai elidere gli impatti pregressi dalla storia ambientale di un’area interessata da anni dalla presenza dell’inceneritore. Esclusa, per le ragioni esposte, la novità dell’impianto, in ordine ai vizi denunciati dai ricorrenti nessun contrasto è ravvisabile tra il progetto per cui è causa ed i Piani regionale e provinciale per la gestione dei rifiuti, ai quali è in ultima analisi riconducibile la scelta di procedere all’ampliamento dell’impianto di Rufina per almeno 15.000.000 kcal/h (scelta non più sindacabile, stante la tardività del gravame proposto avverso gli atti di pianificazione, e che giustifica la mancata considerazione della “opzione zero”), né tra il progetto e la legge regionale n. 79/98, Allegato C.” 2011 VIA - 13 / 133
  • 14. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Gli elenchi di categorie di opere sottoponibili a VIA statale obbligatoria dovranno essere integrati con le categorie introdotte dalla Direttiva 2009/31/CE25: 1. gasdotti e oleodotti (di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km) per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie. 2. siti di stoccaggio di cui alla presente Direttiva, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 3. impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della presente Direttiva. VIA impianti eolici L’articolo 42 della legge 99/200926, modificando l’allegato II alla parte seconda del DLgs 152/2006 (TU ambiente) inserisce nelle categorie di opere sottoponibili a VIA statale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare . A tal fine il comma 3 di detto articolo 42 precisa che in relazione ai progetti di impianti eolici ubicati in mare le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in sede statale coma da innovazione ora introdotta L’articolo 42 della presente legge modifica l’allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 (TU ambiente) precisando che gli impianti eolici soggetti a VIA regionale sono quelli sulla terraferma. Corte Costituzionale 67/2011: “mentre la legge regionale impugnata consente l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d'impatto ambientale, il citato Allegato III al DLgs. n.152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». Sicché, la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell'Allegato III alla Parte II del DLgs. n.152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Se, quindi, l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n.127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti "sotto soglia", é invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art.117, secondo comma, lettera s), Cost.” 25 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUE n. 140/L del 5/6/2009) 26 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) 2011 VIA - 14 / 133
  • 15. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Limiti di potenza per l’assoggettabilità a via degli impianti eolici e impianti industriali di recupero calore Il comma 43 dell’articolo 27 della legge 99/2009 modifica alcune voci dell’allegato IV alla parte II del DLgs 152/2006 che contiene l’elenco delle categorie di opere sottoponibili a procedure di verifica ai fini della VIA di competenza delle Regioni. In particolare le novità sono le seguenti : a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»; b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW». 2011 VIA - 15 / 133
  • 16. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Progetti sottoponibili a procedura di verifica di assoggettabilità Sono sottoponibili a procedura di verifica, qualora quest’ultima dimostri che possano produrre impatti significativi e negativi (quindi non solo dati quantitativo ma qualitativo) sull’ambiente: a) i progetti elencati nell'allegato II (progetti per cui la VIA è di competenza statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche27 o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, che comportino i suddetti impatti significativi e negativi28, ma che non comportino una conformità con le categorie di opere dell’allegato II ; una norma simile c’è anche alla fine dell’allegato III che dovrà essere disciplinata specificamente in sede regionale. c) i progetti elencati nell'allegato IV (progetti per cui la procedura di verifica di assoggettabilità è di competenza regionale), secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome. Sul concetto di modifica di progetti esistenti a fini della applicabilità della procedura di verifica La Corte di Giustizia con sentenza 28/2/2008 (causa C2-07) ha risposto alla domanda pregiudiziale con la quale il giudice del rinvio chiedeva se i lavori relativi all’infrastruttura di un aeroporto già costruito e la cui pista di decollo e di atterraggio è già superiore ai 2 100 metri di lunghezza rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella sua versione originaria. La Corte ha affermato: “32. la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 31, e 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a., Racc. pag. I-5613, punto 40). A tal riguardo, sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva 85/337 sottrarre al campo di applicazione del suo allegato II lavori di miglioramento o di ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto già costruito perché l’allegato I della direttiva 85/337 menziona la «costruzione di aeroporti» e non gli «aeroporti» in quanto tali. Una siffatta interpretazione consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i lavori di modifica apportati a un aeroporto preesistente, indipendentemente dall’entità di tali lavori, e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l’allegato II della direttiva 85/337. 35. ... la circostanza che i lavori di cui trattasi nella causa principale non riguardano la lunghezza della pista di decollo e di atterraggio non incide sul problema di sapere se tali lavori rientrino nel campo 27 Come visto nella nota 7 anche nel caso di procedura di verifica non c’è più il riferimento al termine “sostanziale”. Quindi la novità potrebbe essere interpretate nel senso che le modifiche delle opere di cui all’allegato II (VIA statale) e III (VIA regionale) sono sottoponibili a VIA anche in relazione a semplici nuove opere edilizie , mentre un indirizzo diffuso della giurisprudenza in precedenza (avendo come riferimento il concetto di “modifica sostanziale”) ha spesso reputato come sottoponibili a VIA solo quelle modifiche concretamente ed oggettivamente peggiorative della situazione ambientale 28 Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (2003 – punto 2.3.14) : “In alcuni Stati membri la legislazione nazionale in materia impone la VIA nel caso di un progetto dell'allegato II solo se sono probabili rilevanti effetti ambientali sfavorevoli o negativi, anche se l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva non specifica tra effetti positivi e negativi. Quando vengono considerati solo gli effetti "sfavorevoli" o "negativi" rilevanti ai fini della VIA, tali effetti non vengono rapportati agli effetti positivi: così in Austria, ogni singolo impatto negativo notevole comporta la necessità di procedere alla VIA, anche se ci sono notevoli effetti positivi. Se l'unico parametro per la VIA sono gli effetti negativi rilevanti è necessario attivare controlli molto approfonditi per verificare che le autorità competenti non approfittino di questo sistema per privilegiare i vantaggi economici a discapito delle istanze ambientali”. 2011 VIA - 16 / 133
  • 17. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ di applicazione del punto 12 dell’allegato II della direttiva 85/337. Infatti, il punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337 ha cura di precisare la nozione di «aeroporto» rinviando alla definizione contenuta all’allegato 14 della convenzione di Chicago 7 dicembre 1944, relativa all’aviazione civile internazionale. Ai sensi di tale allegato, «[u]n aeroporto è una superficie terrestre o acquatica (compresi gli edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti) destinata a essere utilizzata totalmente o parzialmente per l’arrivo e la partenza dei velivoli e per i loro volteggi» [traduzione libera]. 36. Ne discende che tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni e agli equipaggiamenti di un aeroporto devono essere considerati lavori relativi all’aeroporto in quanto tale. Ciò significa che i lavori di modifica di un aeroporto la cui pista di decollo e atterraggio è di almeno 2 100 metri di lunghezza non sono quindi rappresentati solo dai lavori aventi eventualmente per oggetto il prolungamento della pista, ma da tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni o agli equipaggiamenti di tale aeroporto, qualora possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo. 37. Occorre poi ricordare al giudice del rinvio che, se è vero che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/332 conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di tale direttiva, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (sentenza Kraaijeveld e a., cit., punto 50). 38. Pertanto, uno Stato membro che fissasse criteri e/o soglie limite tenendo conto delle sole dimensioni dei progetti, senza prendere in considerazione anche la loro natura e la loro ubicazione, supererebbe il margine discrezionale di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337. 39. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad uno studio d’impatto ambientale. 40. Di conseguenza, la seconda questione dev’essere risolta dichiarando che le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.” Vedi anche Corte di Giustizia 12/12/2009 (causa C495-08) secondo la quale: “Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non assoggettando le domande di revisione del piano di estrazione mineraria (“Review of Mineral Planning”), presentate nella regione del Galles prima del 15 novembre 2000 ai requisiti previsti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della stessa direttiva.” Vedi inoltre Corte di Giustizia 25/7/2008 (causa C142-07) : “29…..Quanto al suo allegato II, essa menziona ai punti 10, lett. e), e 13, primo trattino, rispettivamente, la "costruzione di strade" e le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" tra i progetti per i quali gli Stati membri possono decidere per la realizzazione di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente all'articolo 4, n. 2, della direttiva medesima. ……36 A tale fine, va precisato 2011 VIA - 17 / 133
  • 18. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ che il fatto che l'allegato I, punto 7, lett. b) e c), della direttiva modificata riguardi progetti di "costruzione" dei tipi di strade ivi menzionati, mentre la causa principale concerne progetti di riassetto e di miglioramento di una strada esistente, non significa che questi ultimi siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva modificata. Infatti, un progetto di riassetto di una strada che sia equivalente, per ampiezza e modalità, a una costruzione può essere considerato come un progetto di costruzione ai sensi del detto allegato (v., in tal senso, sentenze 16 settembre 2004, causa C-227/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8253, punto 46, e Abraham e a., cit., punto 32).”. 2011 VIA - 18 / 133
  • 19. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Sulla interpretazione nazionale delle diverse tipologie di progetti in rapporto alle categorie di opere contenute nell’allegato II alla Direttiva 85/337 Corte di Giustizia sent. 15 ottobre 2009 (causa C263/08) in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con decisione 29 maggio 2008. La vertenza nazionale verteva sulla possibilità o meno che un progetto rientrasse nell’ambito dell’elenco di categorie di opere di cui all’allegato II alla Direttiva 85/337 (procedura di verifica). In particolare il progetto consisteva in questo. La Stockholms kommun ha stipulato un contratto con un’impresa di produzione di energia elettrica avente ad oggetto la costruzione di un tunnel lungo circa un chilometro, tra le zone di Hjorthagen e Fisksjöäng, situate nella parte settentrionale di Djurgården, al fine di interrarvi cavi elettrici destinati a sostituire linee aeree ad alta tensione. La realizzazione di tale progetto richiedeva, da un lato, che fosse garantito il drenaggio delle acque freatiche che s’infiltrano nel tunnel destinato ad accogliere i cavi elettrici nonché nel tunnel di accesso a quest’ultimo e, dall’altro, la realizzazione, in alcuni fondi della zona considerata, di infrastrutture destinate al drenaggio delle acque e alla loro infiltrazione nel suolo o nella roccia per compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche. In particolare con la domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio s’interroga sul se si debba ritenere che un progetto del tipo di quello in esame nella controversia principale rientri nella nozione di «progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell’allegato I» della direttiva 85/337 di cui al punto 10, lett. l), dell’allegato II della predetta direttiva. La Corte si pronuncia affermando quanto segue: “25. Da una costante giurisprudenza risulta che la necessità di un’applicazione e, quindi, di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto comunitario esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione venga considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al contrario, che esso sia interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 9 marzo 2006, causa C-174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I-2443, punto 20, nonché 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53). 26. Peraltro, la necessità di un’interpretazione del genere esige che, in caso di divergenza tra queste varie versioni linguistiche, la disposizione in questione venga intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag. I-4291, punto 28). 27. Per quanto riguarda il punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva 85/337, dall’esame delle varie versioni linguistiche e, in particolare, dalle versioni tedesca, inglese, spagnola, finlandese, francese, italiana, olandese, polacca e portoghese emerge che tale disposizione riguarda i progetti di estrazione e di ricarica delle acque freatiche non menzionati nell’allegato I di suddetta direttiva, indipendentemente dallo scopo per il quale queste operazioni devono essere realizzate e, in particolare, dall’uso che deve essere fatto successivamente dell’acqua in tal modo estratta o re-infiltrata nel suolo. 28. Per giunta, il punto 11 dell’allegato I della stessa direttiva non fa menzione in maggior misura di siffatti criteri per quanto concerne i sistemi di estrazione o di ricarica delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua da estrarre o da ricaricare sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 29. Da una giurisprudenza costante si evince, infine, che l’ambito di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e che il suo obiettivo è di portata molto ampia (v. sentenza 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Abraham e a., Racc. pag. I-1197, punto 32, nonché giurisprudenza ivi citata). 30. Pertanto, le disposizioni di cui al punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva 85/337 devono essere interpretate nel senso che esse riguardano tutti i progetti di estrazione e di ricarica artificiale delle acque freatiche non comprese nell’allegato I di detta direttiva, a prescindere dalla loro finalità, il che significa che riguardano anche i progetti che non comportano il successivo utilizzo di dette acque. 31. Tenuto conto di quanto precede, la prima questione va risolta nel senso che un progetto come quello in 2011 VIA - 19 / 133
  • 20. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ esame nella causa principale, riguardante il drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici e l’introduzione di acqua nel suolo o nella roccia al fine di compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione di impianti per il drenaggio e l’introduzione di acqua, rientra nel punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva 85/337, a prescindere dalla destinazione finale delle acque freatiche e, in particolare, indipendentemente dal fatto che esse facciano oggetto o meno di un successivo utilizzo.” I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE L’allegato V29 al DLgs 152/2006 prende in considerazione : - le caratteristiche30 del progetto compreso gli impatti cumulativi, - la localizzazione e quindi la sensibilità ambientale del sito interessato , tenendo conto in particolare: dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali, della capacità di carico dell’ambiente naturale - degli impatti potenzialmente significativi del progetto in relazione ai criteri dei punti precedenti e tenendo conto in particolare: della estensione dell’impatto in termini geografici e di popolazione, della grandezza e complessità dell’impatto, della probabilità dell’impatto, della durata – frequenza - reversibilità dell’impatto Secondo la relazione della Commissione UE (2003) sullo stato di applicazione della VIA visti i criteri indicati dall’allegato III ( nel presente DLgs nazionale vedi sopra allegato V) sono auspiscabili da parte degli stati membri la definizione di liste di controllo e criteri di verifica più approfonditi (punto 5 pagina 5 versione italiana) Tale criteri vanno interpretati e integrati secondo gli indirizzi che emergono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE e che qui si riportano sinteticamente : 1. La procedura di verifica deve essere svolta effettivamente “ Gli art. 4 comma 2 e 2 comma 1 della direttiva 85/337 vanno intesi nel senso che, qualora le autorità legislative o amministrative di uno Stato membro eccedano il margine di discrezionalità riconosciuto da tali disposizioni, i singoli possono invocarle dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di detto Stato membro disapplichino le norme o misure interne con esse incompatibili. In un caso del genere, spetta alle autorità dello Stato membro adottare, nell’ambito delle loro competenze , tutti i provvedimenti , generali o particolari, necessari affinché venga condotto un esame sull’idoneità dei progetti ad avere un notevole impatto ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame, venga effettuato uno studio dell’impatto ambientale dei progetti ”31. “Ai sensi della direttiva 85/337 i progetti di cui all’allegato II devono essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Tuttavia gli stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione preventiva al fine di stabilire se i progetti dell’allegato II debbano formare oggetto o meno di una procedura di VIA. Peraltro nella versione 97/11 della direttiva 85/337 c’è l’obbligo per gli stati membri di determinare un esame caso per caso o 29 Ai fini dello svolgimento della procedura di verifica dovranno essere considerati tutti i criteri di selezione indicati dall’allegato III della Direttiva (caratteristiche dei progetti - localizzazione dei progetti - caratteristiche dell'impatto potenziale) e non solo quello delle dimensioni del progetto (Corte di Giustizia causa C-66/06 - sentenza del 20/11/2008). 30 Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (2003 punto 4.6.4.) Il criterio "rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate" rientra nelle "caratteristiche dei progetti" 31 Corte di Giustizia 16/9/1999 (causa C435/97) su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ). 2011 VIA - 20 / 133
  • 21. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ su soglie e criteri da essi fissati se i progetti dell’allegato II debbano essere sottoposti a VIA a norma degli articoli da 5 a 10. Questa procedura è anche detta screening ” 32 . “Qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad un esame caso per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato potesse essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni ambientali importanti…… In proposito è importante sottolineare che una decisione con la quale l’autorità competente considera che le caratteristiche di un progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337”33. 32 (Commissaria all’Ambiente della UE : 3/12/2001 – risposta a interrogazione di un parlamentare europeo). 33 Corte Giustizia 10/6/2004 causa C87-02 2011 VIA - 21 / 133
  • 22. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ 2. Tenere conto di tutti34 i criteri di verifica ex allegato III alla Direttiva: “Gli Stati Membri sono obbligati a tenere conto di tutti i criteri di selezione pertinenti elencati nell'allegato III quando fissano criteri o soglie per i progetti di cui all'allegato II. Uno Stato Membro che dovesse fissare criteri e/o soglie limite che tengano conto solo delle dimensioni dei progetti, e non anche di tutti i criteri elencati nell'allegato III, eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi della direttiva”35 36 37 34 Corte di Giustizia 10/7/2008 C156/07 su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato: ““35. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i criteri di selezione menzionati all'allegato III della direttiva 85/337 siano vincolanti per gli Stati membri quando essi stabiliscono, in applicazione dell'articolo 4, n. 2, di questa direttiva, per i progetti rientranti nell'allegato II della medesima, sulla base di un esame caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri da essi fissati, se tali progetti debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 36. A questo proposito, la Corte ha già affermato che, se gli Stati membri hanno la possibilità di fissare i criteri e/o le soglie che consentono di stabilire quali progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337, nella sua versione originaria, debbano essere oggetto di una tale valutazione, il loro margine discrezionale trova il proprio limite nell'obbligo, enunciato all'articolo 2, n. 1, di detta direttiva, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti idonei ad avere un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in particolare, sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11025, punto 53). 37. Ai sensi dell'articolo 4, n. 2, della direttiva 85/337, spetta agli Stati membri stessi determinare in quali casi i progetti elencati all'allegato II di questa direttiva devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, mentre quelli che figurano all'allegato I di quest'ultima sono sempre oggetto di tale procedura di valutazione. 38. La medesima disposizione lascia agli Stati membri due possibilità. La prima consiste nel decidere caso per caso se un progetto indicato all'allegato II debba essere sottoposto a tale valutazione. La seconda consiste nel determinare, in modo generale ed astratto, in funzione di soglie o criteri, i progetti figuranti in tale allegato che saranno obbligatoriamente oggetto di detta valutazione. 39. Risulta dal testo medesimo del suo articolo 4, n. 3, che la direttiva 85/337 impone agli Stati membri, in entrambi i casi, l'obbligo di tener conto dei criteri di selezione rilevanti definiti al suo allegato III, vale a dire di quelli fra tali criteri che, tenuto conto delle caratteristiche del progetto interessato, devono essere applicati. 40. Pertanto, occorre risolvere la seconda questione proposta nel senso che i criteri di selezione rilevanti citati all'allegato III della direttiva 85/337 sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono - per i progetti rientranti nell'allegato II di quest'ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano - se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale”. In particolare questa sentenza relativamente alla terza questione pregiudiziale ribadisce che nel caso in cui le opere rientranti nelle categorie di cui all’allegato II alla Direttiva 85/337 vengono assoggettate a VIA in modo generalizzato lo Stato membro: “ 47…….. “è tenuto a redigere l'elenco di tali progetti applicando, secondo i casi, l'uno o l'altro dei diversi criteri rilevanti di detto allegato III. Il criterio del cumulo può così, ove sia rilevante, essere utilizzato per sottoporre un tipo di progetto a una tale valutazione, tenuto conto della realizzazione del medesimo con altri progetti, eventualmente prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti durante un periodo di tempo determinato.”, di contro: “ 48 Quando invece uno Stato membro opta, in tutto o in parte, per la determinazione caso per caso dei progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 che devono essere sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale, ………. 50. esso non può, senza venir meno ai suoi obblighi comunitari, escludere esplicitamente o implicitamente uno o più criteri dell'allegato III della direttiva 85/337, perché ciascuno di essi può, a seconda del progetto interessato rientrante nell'allegato II di questa direttiva, essere rilevante per determinare se debba essere avviata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Una tale esclusione potrebbe, infatti, a seconda delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico nazionale di cui si tratta, dissuadere l'autorità nazionale competente dal prendere in considerazione il criterio o i criteri in questione o addirittura impedirle di farlo. …….. 51 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione proposta dichiarando che, quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all'allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l'uno o l'altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.” 35 Corte di Giustizia 20/11/2008 causa C-66/06 36 Corte di Giustizia 3/7/2008 causa C215/06 relativamente al seguente progetto così descritto nelle motivazioni della sentenza:” 83. Come risulta dai documenti del fascicolo, il 4 e il 18 dicembre 1997 sono state depositate alcune domande di autorizzazione relative alle prime due fasi del progetto, ognuna concernente 23 turbine a vento. In data 23 gennaio 1998 sono state depositate nuove domande, in quanto le domande precedenti non erano state ritenute valide. Il 12 marzo 1998 è stata rilasciato un permesso. In data 5 ottobre 2000 è stata presentata una domanda di autorizzazione relativa ad una terza fase di lavori concernente, in particolare, 25 turbine e corsie di servizio, domanda accolta il 15 novembre 2001. Il 20 giugno 2002 il committente ha chiesto l’autorizzazione per modificare le prime due fasi del progetto, autorizzazione che gli è stata concessa il 30 luglio 2002. Durante il mese di ottobre 2003, poiché l’autorizzazione concessa per le prime due fasi dei lavori era scaduta, il committente ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione, che è stato accordato nel corso del mese di novembre del 2003.”. Ora secondo il giudizio della Corte: “106. Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda di autorizzazione relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica, depositata il 5 ottobre 2000, e alla domanda di autorizzazione a modificare le prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate, depositata il 20 giugno 2002, occorre esaminare la censura alla luce della direttiva 85/337 modificata, in quanto le domande di autorizzazione relative a tali modifiche sono state depositate dopo il 14 marzo 1999. 107. È pacifico, da un lato, che le autorità competenti hanno autorizzato il cambiamento del tipo di turbine a vento inizialmente previsto senza richiedere una valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337 modificata e, dall’altro, che l’autorizzazione concessa per la terza fase di costruzione non è stata neanch’essa corredata da tale valutazione. Inoltre, l’operazione di disboscamento autorizzata nel corso del mese di maggio 2003 non è stata preceduta da tale medesima valutazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa irlandese. 108. Orbene, al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata figurano gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche) e, al punto 13 di tale allegato, tutte le modifiche o estensioni dei progetti di cui al medesimo allegato, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. 109. Inoltre, tra i criteri di selezione pertinenti citati nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, applicabili ai progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva e ai quali rinvia l’art. 4, n. 3, della stessa, figura il rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Tra tali medesimi criteri occorre citare la sensibilità ambientale dell’area geografica, che deve essere considerata tenendo conto, in particolare, «della capacità di carico dell’ambiente naturale», riservando una particolare attenzione alle zone montuose e forestali. 110. L’installazione di 25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento autorizzate inizialmente e 2011 VIA - 22 / 133