1. Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale
accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario
ddl 3687 Camera
(ex 1905 licenziato dal Senato)
www.camera.it
2. • diritto allo studio fortemente compromesso da sottofinanziamento
e blocco del turnover, con conseguente abbassamento del livello
di didattica e ricerca
• la scomparsa della ricerca dalle funzioni fondanti delle università
e la deriva aziendalistica e dirigistica delle università
• la marginalizzazione dei ricercatori attuali e la precarizzazione
dei ricercatori futuri
Quali sono i principali motivi della protesta?
Legge 133/08: http://www.normattiva.it/uri‐res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133
Legge 1/09: http://www.normattiva.it/uri‐res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;1
DDL 1905/09 (cosiddetto Decreto Gelmini)
“Manovra Tremonti” – maggio 2010
Nei prossimi due anni il finanziamento delle Università e della Ricerca
subirà ulteriori pesanti tagli, portando il sistema, già pesantemente
sottofinanziato, al di sotto della soglia di sostenibilità.
4. La legge 133/2008: il taglio all’FFO
• a cosa serve il Fondo di Finanziamento Ordinario? didattica, servizi
agli studenti, stipendi di personale docente, ricercatore e non
docente, ordinaria manutenzione delle strutture universitarie
(riscaldamento, pulizia, sorveglianza, etc.), ricerca scientifica (ad
eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse
nazionale...)
• l'entità dei tagli all'FFO:
– 63.5 milioni di euro per l’anno 2009
– 190 milioni di euro per l’anno 2010
– 316 milioni di euro per l’anno 2011
– 417 milioni di euro per l’anno 2012
– 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013
(In Francia i FFO + 20%, in Germania +6,5%)
5. Punti critici – Fondo aggiuntivo (art.6)
Il Decreto “Gelmini” inserisce la possibilità di ottenere fondi
aggiuntivi per il reclutamento di professori associati per un totale di
1500 associati/anno dal 2011 al 2017.
Fondi che servono a pagare nuovi stipendi e non a migliorare e/o
garantire I servizi
La dotazione finanziaria del fondo è pari a :
-90 milioni di euro per l'anno 2011,
-263 milioni di euro per l'anno 2012,
-400 milioni di euro per l'anno 2013,
-253 milioni per l'anno 2014,
-333 milioni per l'anno 2015,
-413 milioni per l'anno 2016 e di
-480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per
l'università.
6. Tagli + DDL = meno diritto allo studio
Un esempio eloquente:
7. Punti critici – Governance (art. 2)
Senato Accademico
oggi:
Indirizza le scelte strategiche dell’Ateneo
Composto da:
Rettore; (Rettore Vicario); Direttore Amministrativo; Presidi;
un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle
aree scientifico-disciplinari, eletti dai rispettivi colleghi; da un Direttore di Dipartimento
della sede di Varese e da uno della sede di Como, ciascuno eletto dall’insieme dei Direttori
di Dipartimento della rispettiva sede; da 4 rappresentanti del personale tecnico
amministrativo (2 per sede); da 4 rappresentanti degli studenti (2 per sede).
domani:
formula proposte e pareri in materia di didattica e ricerca
Massimo 35 elementi di cui Rettore, rappresentanti degli Studenti, almeno 2/3 docenti di
ruolo (di cui almeno 1/3 direttori di dipartimento) eletti in modo da rappresentare le
diverse aree.
E il rimanente terzo?
8. Punti critici – Governance (art. 2)
Consiglio di Amministrazione
oggi:
individua le modalità economiche per seguire l’indirizzo strategico dettato dal SA
Composto da:
Rettore; (Rettore Vicario); Direttore Amministrativo; Vice Direttore Amministrativo; sei
docenti eletti dai rispettivi colleghi (uno per fascia e per sede); due rappresentanti del
personale tecnico amministrativo (1 per sede); due rappresentanti degli studenti (1 per
sede), sei rappresentanti degli Enti locali.
domani:
Assume, oltre a quelle finanziarie, le funzioni attuali del SA, occupandosi dell’indirizzo
strategico, dell’attivazione/soppressione dei CdL
Massimo 11 elementi:
-Rettore
-rappresentanti degli Studenti
-Gli altri sono designati o nominati secondo modalità previste dallo statuto
-Non meno di 3 elementi devono essere esterni (eventualmente personale non in ruolo
nell’Università da almeno 3 anni)
9. Punti critici – Governance (art. 2)
Rettore
oggi:
Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell’Ateneo.
Durata della carica: quattro anni accademici e con rielezione consecutiva due sole volte.
domani:
Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso le università
italiane.
Durata della carica: sei anni accademici non rinnovabile
Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6
è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le
scadenze dei mandati in corso previste al momento dell’elezione dei rettori eletti, o in
carica, se successive al predetto anno accademico.
l mandato dei rettori i quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, stanno
espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile.
Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma
10. Punti critici – Governance (art. 2)
Facoltà
Spariscono le Facoltà.
I dipartimenti (costituiti da minimo 35 unità di docenza) divengono sede di organizzazione
della Ricerca e della Didattica.
Qualora più dipartimenti si occupassero di un medesimo Corso di Laurea, è possibile
prevedere l’istituzione di strutture di raccordo che abbiano funzione di coordinamento
dell’attività didattica. (numero variabile non superiore a dodici) Facoltà?
Si istituisce un organo deliberante di tali strutture composto da
-direttori di dipartimento
-rappresentanti degli studenti
-max 10% di docenti dei dipartimenti e/o coordinatori di CdL o dottorato, responsabili
attività assistenziali
C’è un emendamento proposto dalla Conferenza nazionale dei presidi dei CdL in Medicina,
nel quale si “re-istituiscono” le facoltà, probabilmente non ancora inserito nella versione a
disposizione.
11. In sintesi:
-prerequisito dottorato (4 anni) o specializzazione (5/6 anni)
[quindi, valutando una laurea in medicina in corso a 26 anni ,
siamo intorno ai 30/32 anni]
-3 anni, rinnovabile per altri 2 anni una sola volta (3+2) -a tempo pieno o definito
-3 anni non rinnovabile per chi ha già avuto il contratto di cui sopra (+3) -obbligatoriamente a
tempo pieno
per un totale di 3+3+2= 8 anni
[quindi, valutando una laurea in medicina in corso a 26 anni ,
siamo intorno ai 38/40 anni]
è possibile tra un titolo e l’altro ottenere assegni di ricerca fino ad un totale di 12 anni [52??]
Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
con impegno annuo pari a 350 ore (ricerca esclusa) se TPieno ed a 250 ore se Tdefinito
(identico all’impegno richiesto ad associati e ordinari)
Durante il terzo anno del II contratto (quindi l’ottavo anno in totale) l’università valuta il
ricercatore che abbia –nel frattempo- conseguito l’abilitazione nazionale ed eventualmente lo
inquadra nel ruolo di Associato al termine del contratto.
Punti critici – Ricercatori TD (art. 20)
12. Il DDL penalizza gli attuali ricercatori
• non li considera: mette in esaurimento il ruolo, non riconosce il lavoro
effettivamente svolto da tempo (volontariamente) nella didattica, li esclude
dalle commissioni per i concorsi universitari, li esclude dalla rappresentanza
negli organi collegiali
• li penalizza economicamente: scatti stipendiali da biennali a triennali,
eliminazione della ricostruzione di carriera, pensionamento anticipato rispetto
ai professori, retribuzione inferiore ai Ricercatori a Tempo Determinato (TD)
• crea loro grosse difficoltà di avanzamento di carriera: i tagli al finanziamento
dell’Università che inevitabilmente riducono i nuovi posti da Professore
Associato e l’introduzione del Ricercatore TD (che dopo 3+(+2)+3 anni se non
chiamato è disoccupato) inducono una competizione iniqua e sgradita tra
Ricercatori.
Punti critici – Ricercatori in ruolo
13. 1. Il regime di impegno dei professori e
dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei
progetti di ricerca, la quantificazione
figurativa delle attività annue di ricerca, di
studio e di insegnamento, con i connessi
compiti preparatori e di verifica, e
organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per
i professori e i ricercatori a tempo pieno e
a 750 ore per i professori e i ricercatori a
tempo definito.
3. Ciascuna università, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e
modalità stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei
ricercatori di ruolo ai quali, con il loro
consenso, sono affidati moduli o corsi
curriculari. All'articolo 1, comma 11, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole:
«per il periodo di durata degli stessi corsi e
moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì
nei periodi di congedo straordinario per
motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce
nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli»
Punti critici – Ricercatori in ruolo (art. 6)
14. 5. Le modalità per l'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento della
attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono
definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei
compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia
di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di
specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza
esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei
singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei
risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 6.
15. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
9. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attività didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo, sulla base di una
convenzione tra i due atenei finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune
interesse.
16. Come si diventa(va) ricercatore?
• RICERCATORE: concorso per titoli ed esame
(non prevista una prova di didattica)
(commissione costituita da un ric, un pa e
un po)
• Prof.Associato: concorso per titoli + prova
di abilitazione alla didattica (commissione
costituita da due professori associati e tre
ordinari)
• Prof.Ordinario: concorso per titoli
(commissione costituita da cinque
professori odinari)
17. Ma quanto guadagnano gli
universitari? e i ricercatori?
• Ru non confermato 1596,86 (pa nc 2126,85/ ps 2673,15)
• Ru da 1 anno 1807,31 (pa 2216,10 / po 2809,62)
• Ru da 3 anni 1897,52 (pa 2342,95 / po 3001,62)
• Ru da 7 anni 2050,32 (pa 2557,88 / po 3312,54)
• Ru da 13 anni 2293,31 (pa 2920,53/ po 3803,63)
* Ru= ricercatore
** Pa = prof.associato
*** Po= prof.ordinario