Agevolazione prima casa: decadenza dell'agevolazione
I figli
1. LA CONVIVENZA
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Figli
1
V. Figli
5735
Dal 1° gennaio 2013 i figli nati da genitori conviventi sono equiparati ai figli nati da genitori uniti in
matrimonio (dall'art. 1 c. 11 L. 219/2012). Non esiste più distinzione tra figli “naturali“ e “legittimi”, come
precisato al n. 451 e s.
Se nasce un figlio da genitori conviventi, uno di essi o entrambi devono effettuare il riconoscimento del
nato, secondo le regole e con le conseguenze esaminate al n. 84 e s.
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La legge consente al padre del concepito di essere presente al procedimento di interruzione di
gravidanza (art. 5 L. 194/1978). Nella dizione generica di “padre del concepito” rientra quindi anche il
convivente.
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Responsabilità e doveri nei confronti dei figli I genitori conviventi che hanno riconosciuto il
figlio esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (art. 317 bis c. 2 c.c.).
Questi hanno quindi gli stessi obblighi di mantenimento, educazione, istruzione assistenza
rappresentanza dei genitori coniugati, per la cui disciplina si rinvia al n. 307 e s.
Per gli effetti della rottura della convivenza sui figli: v. n. 5841 e s.
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Diritto alla filiazione In generale i conviventi non possono adottare un minorenne, tuttavia
possono accedere all’adozione di un minore in una serie di casi particolari precisamente indicati dalla
legge (ed esaminati al n. 254 e s.). Possono inoltre adottare un maggiorenne (v. n. 268 e s.).
Se si uniscono in matrimonio dopo avere convissuto in modo stabile e continuativo per almeno 3 anni,
tale periodo di convivenza è ritenuto rilevante per provare la continuità e la stabilità del rapporto ai fini
della adozione (v. n. 193).
I conviventi possono ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 5 L. 40/2004),
sulla quale: v. n. 164 e s.
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Affido temporaneo I conviventi (così come una coppia di coniugi o anche delle singole persone)
possono richiedere di essere destinatari di un affido temporaneo di minori nel caso in cui i genitori, per
difficoltà temporanee non sono in grado di sostenerli e hanno necessità di un aiuto esterno, in modo da
far si che i minori stessi possano crescere in un ambiente sereno.
Non sono previsti limiti di età del minore né limiti di reddito per gli affidatari.
Il minore viene affidato famiglia solo per un determinato periodo, trascorso il quale viene reinserito nella
famiglia di origine.
L’affidamento familiare è disciplinato dalla legge (L. 184/83). E’ disposto dal servizio sociale e reso
esecutivo con decreto del giudice tutelare del luogo, se vi è consenso dei genitori del minore. Se manca il
consenso dei genitori provvede il tribunale per i minorenni.
Vengono valutate la capacità educativa dei richiedenti e la consapevolezza della presenza della famiglia di
origine nella vita del bambino che è necessario valorizzare e con la quale è necessario, nei limiti del
possibile, mantenere un buon rapporto.