Gli effetti del Covid-19 nei Bilanci d' Esercizio al 31 dicembre 2020 e sulla...
Evoluzione ed applicazione dell'iniziativa Minder nella pratica
1.
APPLICAZIONE
ED
EVOLUZIONE
DELL’INIZIATIVA
MINDER
NELLA
PRATICA
DOPO
L’ENTRATA
IN
VIGORE
DELL’ORDINANZA
SULLE
RETRIBUZIONI
ABUSIVE
(ORESA)
Il
voto
prospettivo
dell’assemblea
generale
sulle
retribuzioni
variabili
ed
altri
problemi
scelti:
la
soluzione
adottata
da
Nestlé
SA
in
prospettiva
all’avamprogetto
di
modifica
del
diritto
della
società
anonima
Michele
Bettini
Relatore:
Prof.
Dott.
iur.
Edgar
Philippin
Maîtrise
universitaire
en
Droit
des
Universités
de
Zürich
et
Lausanne
,
droit
du
commerce
|
2015
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté de droit,
des sciences criminelles
et d'administration publique
2.
3. I
ABSTRACT
Il
1°
gennaio
2014,
entrava
in
vigore
l’ordinanza
contro
le
retribuzioni
abusive
nelle
società
anonime
quotate
in
borsa
(OReSA),
in
seguito
all’approvazione
popolare
dell’iniziativa
«
gegen
die
Abzockerei
»
(Minder)
il
3
marzo
2013
e
la
conseguente
iscrizione
nella
Costituzione
Svizzera
del
cpv.
3
all’art.
95.
1
In
parallelo,
la
modifica
del
diritto
della
società
anonima
(art.
620
segg.
CO)
avanzava.
Dopo
una
battuta
d’arresto
imposta
dall’iniziativa,
i
lavori
ripresero
il
loro
iter
ordinario
con
l’intento,
fra
molti
altri,
di
integrare
nel
Codice
delle
Obbligazioni
(CO)
i
princìpi
dell’OReSA.
La
modifica
fu
posta
in
consultazione
il
28
novembre
2014,
da
cui
infine
scaturì
un
avamprogetto.
In
questo
moto
giuridico
si
trova,
per
esempio,
Nestlé
SA,
una
multinazionale
leader
mondiale
della
nutrizione,
con
sede
a
Vevey
(VD)
e
Cham
(ZG)2
e
di
conseguenza
sottoposta
al
diritto
svizzero3
.
Dopo
l’EV
dell’OReSA,
Nestlé
SA
ha
modificato
i
propri
statuti
il
10
aprile
20144
e
se
dovesse
entrare
in
vigore
la
modifica
del
CO
potrebbe
essere
costretta
ad
aggiornarli
nuovamente.
Questo
lavoro
si
prefigge
come
obiettivo
di
valutare
gli
effetti
pratici
dell’iniziativa
Minder,
dell’OReSA
e
dell’avamprogetto
sulla
gestione
d’impresa
(corporate
governance)
di
Nestlé
SA,
analizzandone
i
cambiamenti
statutari
e
immaginandone
gli
impatti
nel
caso
in
cui
l’avamprogetto
entrasse
in
vigore.
Si
vedrà
come
la
modifica
del
CO,
come
espressa
nell’avamprogetto,
sia
stata
precipitosa
su
alcuni
punti
e
abbia
ancora
bisogno
di
essere
riconsiderata
prima
di
essere
applicata
-‐
in
ogni
modo
non
prima
di
una
minuziosa
analisi
costi-‐benefici.
1
Iniziativa
popolare
federale
«
contro
le
retribuzioni
abusive
»,
depositata
il
26
febbraio
2008
ed
EV
il
15
maggio
2013.
2
L’esistenza
di
due
sedi
è
una
peculiarità
a
livello
svizzero.
Per
più
informazioni:
«
www.zefix.ch
».
3
Art.
154
LDIP.
4
Punto
4
della
147°
AG
di
Nestlé
SA.
4.
5. II
INDICE
ABSTRACT
..........................................................................................................................................................
I
INDICE
...............................................................................................................................................................
II
LISTA
DELLE
ABBREVIAZIONI
..................................................................................................................
IV
FONTI
................................................................................................................................................................
VI
BIBLIOGRAFIA
....................................................................................................................................................................
VI
PUBBLICAZIONI
FEDERALI
............................................................................................................................................
VIII
SITOGRAFIA
.....................................................................................................................................................................
VIII
INTRODUZIONE
...............................................................................................................................................
1
1.
IL
DIRITTO
IN
VIGORE
..............................................................................................................................
5
1.1
IN
GENERALE
................................................................................................................................................................
5
1.2
IL
NUOVO
ART.
95
CPV.
3
COST.
FED.
......................................................................................................................
5
1.3
L’ORDINANZA
CONTRO
LE
RETRIBUZIONI
ABUSIVE
NELLE
SOCIETÀ
ANONIME
QUOTATE
IN
BORSA
(ORESA)
..............................................................................................................................................................................
6
1.3.1
Competenza
materiale
e
territoriale
...........................................................................................................
6
1.3.2
Le
principali
disposizioni
..................................................................................................................................
6
1.3.2.1
Le
disposizioni
obbligatorie
........................................................................................................................................................
6
1.3.2.2
Le
disposizioni
facoltative
...........................................................................................................................................................
9
1.3.3
Le
altre
disposizioni
............................................................................................................................................
9
1.3.4
La
relazione
sulle
retribuzioni
.....................................................................................................................
10
1.4
ELEMENTI
DI
DIRITTO
DEL
LAVORO
E
POSSIBILI
SOLUZIONI
STATUTARIE
.....................................................
10
1.4.1
La
composizione
dei
salari
manageriali
.................................................................................................
10
1.4.2
Gli
art.
322
sgg.
CO
............................................................................................................................................
11
1.4.3
Le
possibilità
di
retribuzione
inscrivibili
negli
statuti
......................................................................
12
1.4.4
I
contratti
di
lavoro
con
gli
alti
dirigenti
................................................................................................
14
2.
I
CAMBIAMENTI
STATUTARI
NELLA
PRATICA
SOCIETARIA
DOPO
L’EV
DELL’ORESA
.....
15
2.1
L’ADATTAMENTO
GENERALE:
IL
RAPPORTO
ETHOS
..........................................................................................
15
2.1.1
In
generale
............................................................................................................................................................
15
2.1.2
Il
voto
sulle
remunerazioni
e
le
disposizioni
obbligatorie
...............................................................
15
2.1.3
Le
disposizioni
facoltative
.............................................................................................................................
16
2.1.4
La
valutazione
globale
di
Ethos
..................................................................................................................
16
2.2
LA
RISPOSTA
DI
NESTLÉ
..........................................................................................................................................
17
2.2.1
I
cambiamenti
statutari
in
generale
.........................................................................................................
17
2.2.2
I
princìpi
legati
alle
remunerazioni
del
CA,
CD
e
CC
..........................................................................
17
2.2.3
I
contratti
con
i
membri
esecutivi,
i
mandati
esterni
ed
i
prestiti
................................................
19
2.2.4
Il
rappresentante
indipendente
..................................................................................................................
20
2.2.5
Altri
cambiamenti
.............................................................................................................................................
21
2.3
LA
CRITICA
DI
ACTARES
........................................................................................................................................
21
2.4
L’ANALISI
COMPARATA
............................................................................................................................................
21
2.5
IL
VOTO
DI
NESTLÉ
SULLE
REMUNERAZIONI
2015
............................................................................................
24
3.
LA
REVISIONE
DEL
DIRITTO
DELLA
SOCIETÀ
ANONIMA
...........................................................
27
6. III
3.1
CENNI
STORICI
...........................................................................................................................................................
27
3.2
LA
REVISIONE
IN
GENERALE
....................................................................................................................................
27
3.3
L’ATTUAZIONE
DELL’INIZIATIVA
MINDER
............................................................................................................
29
3.3.1
Discussione
approfondita
dell’avamprogetto
.......................................................................................
29
3.3.1.1
L’ampiezza
delle
modifiche
......................................................................................................................................................
29
3.3.1.2
L’implementazione
dell’OReSA
..............................................................................................................................................
29
3.3.1.3
Le
altre
modifiche
.........................................................................................................................................................................
30
3.3.1.4
Le
votazioni
sulle
retribuzioni
variabili
..............................................................................................................................
32
3.3.2
Problematiche
scelte
al
riguardo
di
alcune
disposizioni
dell’avamprogetto
..........................
34
3.3.2.1
Il
rapporto
fra
remunerazione
variabile
e
fissa
..............................................................................................................
34
3.3.2.2
Il
divieto
del
voto
prospettivo
per
la
remunerazione
variabile
...............................................................................
34
3.3.2.3
I
limiti
ai
premi
d’assunzione
(sign-‐on
bonus)
.................................................................................................................
35
3.3.2.4
I
limiti
alle
indennità
legate
ai
divieti
di
concorrenza
..................................................................................................
36
3.3.2.5
L’importo
aggiuntivo
per
la
direzione
.................................................................................................................................
37
3.3.2.6
Pubblicità
e
trasparenza
............................................................................................................................................................
38
3.3.3
Il
confronto:
Ethos
e
il
Presidente
del
CA
di
Nestlé
.............................................................................
38
3.4
L’IMPATTO
DELL’AVAMPROGETTO
SU
NESTLÉ
SA
.............................................................................................
41
3.4.1
L’ampiezza
della
riflessione
..........................................................................................................................
41
3.4.2
L’adeguamento
degli
statuti
........................................................................................................................
41
3.4.2.1
I
principali
cambiamenti
...........................................................................................................................................................
41
3.4.2.2
Altri
cambiamenti
.........................................................................................................................................................................
42
3.4.3
Le
disposizioni
con
effetto
ex
lege
..............................................................................................................
43
4.
IN
CONCLUSIONE:
L’IMPLEMENTAZIONE
DELL’INIZIATIVA
SULLE
RETRIBUZIONI
ABUSIVE
NEL
CO
PUÒ
ASPETTARE?
......................................................................................................
45
5.
ALLEGATI
...................................................................................................................................................
47
AL
RIGUARDO
DELL’INIZIATIVA
MINDER
.....................................................................................................................
47
1.
Rede
von
Thomas
Minder
vor
der
Generalversammlung
der
Credit
Suisse
vom
25.
April
2008
..............................................................................................................................................................................................
47
2.
«
Teueres
Management
auslagern
»
von
Thomas
Minder
.....................................................................
49
3.
Comunicato
stampa
di
Economiesuisse
del
17
marzo
2015
.................................................................
51
4.
Comunicato
stampa
Travail.Suisse
del
22
giugno
2015
.........................................................................
52
DOCUMENTI
NESTLÉ
SA
.................................................................................................................................................
54
4.
Rapport
du
CA
concernant
les
propositions
de
remuneration
du
CA
et
du
CD
(estratti)
........
54
5.
RÉSULTATS
DES
VOTATIONS
À
L’AG
DE
NESTLÉ
2015
........................................................................................
59
6.
Statuti
nestlé
al
10
aprile
2015
(estratti)
.....................................................................................................
60
Art.
3
/
3bis
......................................................................................................................................................................................................
60
Art.
11
...............................................................................................................................................................................................................
62
Art.
20
-‐
21
......................................................................................................................................................................................................
63
Art.21bis
-‐
21septies
.........................................................................................................................................................................................
64
7. IV
LISTA
DELLE
ABBREVIAZIONI
AD
Amministratore
delegato
AP-‐CO
Avamprogetto
di
modifica
del
Codice
delle
obbligazioni
AG
Assemblea
generale
(di
una
società
anonima)
Art.
Articolo
BSK
Basler
Kommentar
C.
Considerando
c.
capitolo
ca.
circa
CA
Consiglio
d’amministrazione
(di
una
società
anonima)
CC
Consiglio
consultivo
(di
una
società
anonima)
CD
Consiglio
direttorio
(di
una
società
anonima)
CF
Consiglio
Federale
cf.
confronta
CHF
Franchi
Svizzeri
CR
Commentaire
Romand
CRD
Capital
Requirements
Directive
cif.
cifra
cit.
citazione
CO
Legge
federale
di
complemento
del
Codice
civile
svizzero
(Libro
quinto:
Diritto
delle
obbligazioni)
del
30
marzo
1911
(RS
220)
Cost.
Fed.
Costituzione
federale
della
Confederazione
Svizzera
del
18
aprile
1999
(RS
101)
cpv.
capoverso
DTF
Decisione
del
Tribunale
Federale
ecc.
eccetera
8. V
Ed.
Editore(i)
EV
Entrata
in
vigore
FF
Foglio
Federale
LDIP
Legge
federale
sul
diritto
internazionale
privato
del
18
dicembre
1987
(RS
291)
lett.
lettera
LFus
Legge
sulla
fusione,
la
scissione,
la
trasformazione
e
il
trasferimento
di
patrimonio
del
3
ottobre
2003
(RS
221.301)
loc.
cit.
loco
citato
no
/
ni
numero
/
numeri
ORC
Ordinanza
sul
registro
di
commercio
del
17
ottobre
2007
(RS
221.411)
OReSa
Ordinanza
contro
le
retribuzioni
abusive
del
20
novembre
2013
(RS
221.331)
p.
es
per
esempio
p.
/
pp.
pagina
/
pagine
PPR
sistema
di
voto
Prospettivo
-‐
Prospettivo
-‐
Retrospettivo
PSU
Performance
Share
Unit
RC
Registro
di
Commercio
RU
Raccolta
Ufficiale
SA
Società
anonima
sg.
/
sgg.
seguente
/
seguenti
Sig.
Signor(e)
SMI
Swiss
Market
Index
RS
Raccolta
sistematica
UE
Unione
Europea
9. VI
FONTI
BIBLIOGRAFIA
BAUEN
M.
/
BERNET
R.
/
ROUILLER
N.,
La
société
anonyme
suisse,
Schulthess
2007.
BÖCKLI
P.,
Eine
Blütenlese
der
Neuerungen
im
Vorentwurf
zur
Aktienrechtsrevision,
GesKR
2015,
p.
1
sgg.
BÖCKLI
P.,
Schweizer
Aktienrecht,
Schultness,
Zurigo
2009.
CAFRUNY
A.
W.
/
SCHWARTZ
H.
M.,
Exploring
the
Global
Financial
Crisis,
Rizzoli,
Milano
1967.
DAENIKER
D.
/
PESTALOZZI
U.,
Gibt
es
«
faire
»
Managersaläre?,
SJZ
2012,
pp.
393
sgg.
FONDAZIONE
ETHOS,
Etude
sur
la
mise
en
oeuvre
de
l’initiative
Minder
(ORAb),
octobre
2014.
GABUS
P.
/
ROHMER
S.,
Bonus
et
hauts
salaires:
liberté
contractuelle
ou
protection
du
travailleur?,
SJ
2014,
pp.
219
sgg.
GLANZMANN
L.,
Die
«
Abzocker-‐Initiative
»
und
ihre
Folgen,
GesKR-‐online,
2013
pp.
1
sgg.
GERHARD
F.
/
MAIZAR
K.
/
SPILLMANN
T.
/
WOLF
M.
(Ed.),
Vergütungsrecht
der
Schweizer
Publikumsgesellschaften,
GesKR
-‐
Kommentar
VegüV
2014.
HONSELL
H.
/
VOGT
N.
P.
/
WATTER
R.
(Ed.),
Basler
Kommentar.
Obligationenrecht
II,
Basilea
2012.
KELLER
A.,
Umsetzung
der
Minder-‐Initiative,
ZBJV
2014
pp.
848
sgg.
KUSTER
C.
/
MINDER
T.,
Artikel
95
Abs.
3
BV
im
Vergleich
mit
dem
Vorentwurf
zur
Verordnung
gegen
die
Abzockerei,
2013.
LAMBERT
C.,
Arbeitsverträge
mit
der
Geschäftsleitung
unter
der
VegüV,
GesKR
2014
pp.
475
sgg.
MALACRIDA
R.
/
SPILLMANN
T.,
Corporate
Governance
im
Interregnum,
GesKR
2013
pp.
486
sgg.
MONTANARI
M.,
Nach
Inkrafttreten
der
VegüV
-‐
Ausgewählte
Fragen
aus
der
Rechtsberatung,
AJP
2015
pp.
51
sgg.
MÜLLER
M.
L.,
Verordnung
gegen
übermässige
Vergütungen
bei
börsenkotierten
Aktiengesellschaften
(VegüV):
Lösungsansätze
fèur
die
arbeitsrechtliche
Umsetzung,
PJA
2014
pp.
477
sgg.
MÜLLER
A.
/
OSER
D.,
VegüV
-‐
Quo
vadis?,
GesKR
2015
pp.
98
sgg.
10. VII
MÜLLER
A.,
VegüV
-‐
Business
as
Usual?,
GesKR
2015
pp.
206
sgg.
NIKITINE
A.,
Der
unabhängige
Stimmrechtsvertreter
in
der
Verordnung
gegen
übermässige
Vergütungen
bei
börsenkotierten
Aktiengesellschaften
(VegüV):
Überblick
-‐
herausgegriffene
Fragen
Lösungsansätze,
SZW
2013
pp.
351
sgg.
OSER
D.
/
MÜLLER
A.
(Ed.),
VegüV
-‐
Praxiskommentar
zur
Verordnung
gegen
übermässige
Vergütungen
bei
börsenkotierten
Aktiengesellschaften,
Schultness,
Zurigo
2014.
PHILIPPIN
E.,
La
mise
en
oeuvre
de
l’initiative
«
contre
les
rémunérations
abusives
»,
SJ
2014
pp.
261
sgg.
RIHM
T.,
Arbeitsrechtliche
Aspekte
der
neuen
VegüV
unter
Berücksichtigung
der
Aktienrechtsreform
2014,
BJM
2015
pp.
3
sgg.
ROUSSEAU
S.
/
NURIT-‐PONTIER
L.,
Risques,
crise
financière
et
gouvernance:
perspectives
translatiques,
Schulthess,
Montréal
2013.
SCHMID
R.
/
MAIZAR
M.,
Long-‐term
incentive
plans
in
Swiss
public
companies,
GesKR
2014
pp.
22
sgg.
STREIFF
U.
/
VON
KAENEL
A.
/
RUDOLPH
R.,
Arbeitsvertrag
-‐
Praxiskommentar
zu
art.
319-‐362
OR,
Schulthess,
Zurigo
2012.
TERCIER
P.
/
AMSTUTZ
M.
(Ed.),
Commentaire
Romand.
Code
des
obligations
II,
Helbing
Lichtenhahn,
Basilea
2008.
URBEN
L.,
La
rémunération
des
dirigeants
en
droit
suisse
de
la
société
anonyme,
thèse,
CEDIDAC,
Lausanne
2015.
VOGT
H.
-‐
U.
/
BASCHUNG
M.,
Wie
weiter
im
Aktienrecht
nach
der
Annahme
der
Volkinitiative
«
gegen
die
Abzockerei
»?,
GesKR
2013.
VOGT
H.
-‐
U.,
Aktionärsdemokratie,
DIKE,
Zurigo
/
San
Gallo
2012.
VON
DER
CRONE
H.
C.
/
BRUGGER
D.,
Salärgovernance,
RSDA
2014
pp.
241
sgg.
VON
DER
CRONE
H.
C.,
Aktienrecht,
Stämpfli,
Berna
2014.
WATTER
R.
/
VOGT
H.
-‐
U.
(Ed.),
Basler
Kommentar,
Verordnung
gegen
übermässige
Vergütungen
bei
börsenkotieren
Aktiengesellschaften
(VegüV),
Helbing
Lichtenhahn,
Basilea
2015.
WYLER
R.
/
HEINZER
B.,
Droit
du
travail,
Stämpfli,
Berna
2014.
11. VIII
PUBBLICAZIONI
FEDERALI
DIPARTIMENTO
FEDERALE
DI
GIUSTIZIA
E
POLIZIA,
Rapporto
esplicativo
sull’AP
d’ordinanza
contro
le
remunerazioni
abusive,
14
giugno
2014.
DIPARTIMENTO
FEDERALE
DI
GIUSTIZIA
E
POLIZIA,
Rapporto
addizionale
sul
progetto
di
ordinanza
contro
le
remunerazioni
abusive
nelle
società
anonime
quotate
in
borsa
(OReSA),
2013.
DIPARTIMENTO
FEDERALE
DI
GIUSTIZIA
E
POLIZIA,
Avamprogetto
d’ordinanza
contro
le
remunerazioni
abusive
(OReSA),
2013.
DIPARTIMENTO
FEDERALE
DI
GIUSTIZIA
E
POLIZIA,
Rapporto
esplicativo
concernente
la
modifica
del
Codice
delle
obbligazioni
(diritto
della
società
anonima).
SITOGRAFIA
«
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-‐in-‐force/index_en.htm
»
(agosto
2015)
Direttive
e
Regolamenti
EU
sulle
esigenze
di
fondi
propri
(CRR
/
CRD
IV).
«
http://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012PC0614
»
(agosto
2015)
Proposta
di
direttiva
del
parlamento
EU
e
del
Consiglio
riguardante
il
miglioramento
dell’equilibrio
di
genere
fra
gli
amministratori
senza
incarichi
esecutivi
delle
società
quotate
in
Borsa
e
relative
misure.
«
http://www.actares.ch/fr/index.php/dossiers/companies/nestle/article/actares-‐asks-‐nestle
-‐about
-‐food-‐and-‐drugs
»
(agosto
2015)
Comunicato
stampa
Actares
nei
riguardi
di
Nestlé
SA
del
9
aprile
2014.
«
http://www.bis.org/bcbs/
»
(agosto
2015)
Sito
ufficiale
degli
accordi
di
Basilea.
«
http://www.economiesuisse.ch/fr/PDF%20Download%20Files/
swisscode_f_20140926.pdf
»
(agosto
2015)
Codice
svizzero
di
buona
condotta
aziendale
(2014).
«
http://www.economiesuisse.ch/it/PDF%20Download%20Files/MM_riforma%20società%20
anonima.pdf
»
(agosto
2015)
Comunicato
stampa
Economiesuisse
nei
riguardi
della
riforma
delle
SA,
del
17
marzo
2015.
«
http://www.ethosfund.ch/upload/publication/p531f_141008_Mise_en_oeuvre_de_linitiat
ive_Minder_version_rsume.pdf
»
(agosto
2015)
Studio
Ethos
sulla
messa
in
pratica
dell’iniziativa
Minder,
versione
corta
(ottobre
2014).
«
http://www.ethosfund.ch/upload/publication/p552f_150320_Prise_de_position_complte_
de_la_Fondation_Ethos.pdf
»
(agosto
2015)
Presa
di
posizione
della
Fondazione
Ethos
sull’ammodernamento
del
diritto
della
SA,
del
12
marzo
2015.
12. IX
«
http://www.minder.sh/downloads/teures-‐management-‐auslagern.pdf
»
(agosto
2015)
Thomas
Minder,
«
Teures
Management
auslagern
»,
gennaio
2007.
«
http://www.nestle.com/asset-‐library/documents/investors/agm-‐2015/agm-‐2015-‐voting-‐
results.pdf
»
(agosto
2015)
Tavola
dei
risultati
delle
votazioni
alla
148°
AG
di
Nestlé
SA
(2015).
«
www.nestle.com/asset-‐library/documents/investors/agm-‐2015/board-‐report-‐on-‐
compensation-‐fr.pdf
»
(agosto
2015)
Rapporto
del
CA
concernente
le
proposte
di
remunerazione
del
CA
e
della
direzione
di
Nestlé
SA
(2015).
«
http://www.nestle.com/asset-‐library/documents/investors/agm-‐2014/report-‐bod-‐fr.pdf
»
(agosto
2015)
Rapporto
del
CA
sulla
revisione
degli
statuti
di
Nestlé
SA
(2014).
«
http://www.nestle.com/asset-‐library/documents/library/documents/corporate_
governance/articles-‐of-‐association-‐of-‐nestle-‐fr.pdf»
(agosto
2015)
Statuti
di
Nestlé
SA
(giungo
2015).
«
http://www.nestle.com/asset-‐library/documents/library/documents/corporate_
governance/corp_governance_report_2007_fr.pdf
»
(agosto
2015)
Rapporto
sul
governo
d’impresa
e
Rapporto
di
remunerazione
di
Nestlé
SA
(2007).
«
http://www.nestle.com/asset-‐library/documents/media/events/agm2015/speeches_agm_
2015_fr.pdf
»
(agosto
2015)
Discorso
del
presidente
del
CA
di
Nestlé
SA,
Peter
Brabeck-‐Lemathe,
durante
la
148°
AG
(16
aprile
2015).
«
http://www.nestle.com/investors/corporate-‐governance/annualgeneralmeeting
»
(agosto
2015)
147°
AG
di
Nestlé
SA.
«
http://www.nzz.ch/wirtschaft/ich-‐habe-‐das-‐schweizervolk-‐gut-‐verstanden-‐1.18260283
»
(agosto
2015)
Peter
Brabeck-‐Lemathe.
«
Ich
habe
das
Schweizervolk
gut
verstanden
»,
NZZ-‐online,
11
marzo
2014.
«
http://www.pwc.ch/en/publications/executive_compensation_corporate_governance.html
»
(agosto
2015)
Rapporto
PwC
Executive
Compensation
&
Governance
2013.
13. 1
INTRODUZIONE
«
C’est
une
expérience
éternelle
que
tout
homme
qui
a
du
pouvoir
est
porté
à
en
abuser:
il
va
jusqu’à
ce
qu’il
trouve
des
limites
[…]
Pour
qu’on
ne
puisse
abuser
du
pouvoir,
il
faut
que,
par
la
disposition
des
choses,
le
pouvoir
arrête
le
pouvoir.
»5
Nel
luglio
2007
IKB
Deutsche
Industriebank,
una
piccola
banca
d’investimento
tedesca,
fallì
sotto
il
peso
delle
perdite
date
da
prestiti
a
corto
termine
atti
a
essere
investiti
in
complessi
prodotti
finanziari
derivati
costruiti
sul
mercato
ipotecario
americano.
6
Questo
fu
il
preludio
europeo
della
crisi
finanziaria
detta
dei
«
subprime
».
Essa
cominciò
toccando
istituti
di
credito
e
banche
d’investimento
principalmente
in
America,
con
seguito
in
Europa,
raggiungendo
l’economia
reale
nel
settembre
2008,
attraverso
il
fallimento
di
Lehman
Brothers
Holding,
una
banca
d’investimento
a
carattere
sistemico.7
Quell’anno
Credit
Suisse
stimò
le
perdite
legate
ai
crediti
subprime
a
1.3
miliardi8
,
ma
pagò
l’insieme
dei
15
membri
del
consiglio
d’amministrazione
106.71
milioni.
9
Parallelamente,
il
26
febbraio
2008
l’iniziativa
popolare
federale
«
contro
le
retribuzioni
abusive
»
(Minder)
venne
depositata
presso
la
cancelleria
federale,
che
ne
sancì
la
riuscita
il
2
aprile
dello
stesso
anno.
10
Durante
questo
periodo
Thomas
Minder,
capogruppo
dell’iniziativa,
propose
i
dati
sulla
«
crisi
dei
subprime
made
in
USA
»
durante
l’assemblea
generale
di
Credit
Suisse,
definendo
come
scioccanti
le
retribuzioni
dei
consiglieri
d’amministrazione
che
ricevettero,
per
l’anno
2007
-‐
2008,
162
milioni
di
franchi.11
L’iniziativa
fu
accettata
dal
68
%
dei
votanti
e
da
tutti
i
cantoni
entrando
in
vigore
il
15
maggio
201312
,
inscrivendosi
così
nella
veloce
corsa
alle
riforme
del
diritto
societario
dell’Europa
post-‐crisi.
13
Questo
lavoro
ha
come
obiettivo
di
analizzare
le
sfide
che
le
aziende
hanno
dovuto
e
dovranno
superare
nella
messa
in
pratica
dell’iniziativa
Minder.
L’approccio
seguito
è
pragmatico
e
si
basa
sull’analisi
degli
statuti
di
un’azienda
dopo
l’incorporazione
dei
princìpi
contenuti
nell’ordinanza
contro
le
retribuzioni
abusive
(OReSA)
e
nell’ipotesi
per
la
quale
l’avamprogetto
di
modifica
del
Codice
delle
Obbligazioni
Svizzero
(CO)
sia
accettato
così
com’è
stato
elaborato
ora.
In
aiuto
alla
5
CHARLES
MONTESQUIEU,
De
l’esprit
des
lois.
6
CAFRUNY
/
SCHWARTZ,
p.
1.
7
Ibid,
loc.
cit.
8
Le
perdite
totali
della
banca
durante
l’anno
2008
sono
state
valutate
a
8
miliardi.
9
Credit
Suisse,
Annual
Report
2008.
10
FF
2008
2225.
11
«
Rede
von
Thomas
Minder
vor
der
Generalversammlung
der
Credit
Suisse
vom
25.
April
2008
»
(allegato
no
2).
12
RU
2013
1303.
13
MALBERTI
in
ROUSSEAU
/
NURIT-‐PONTIER,
p.
166
sgg.
14. 2
scelta
dell’azienda
da
analizzare
ci
si
è
basati
sull’assioma
per
il
quale
in
Svizzera,
come
in
Europa,
ci
siano
due
gruppi
distinti
di
entità
legali:
(1)
le
istituzioni
finanziarie
(istituti
di
credito
e
banche
d’investimento)
e
(2)
tutte
le
altre
aziende
quotate
in
borsa.
14
La
differenza
è
legata
sostanzialmente
a
un
modello
regolamentario
particolare
per
il
primo
gruppo,
perché
sottomesso
alle
specificità
del
diritto
borsistico
svizzero
e
dei
differenti
accordi
internazionali
di
soft
law
come
i
gli
Accordi
di
Basilea.
15
Per
l’analisi
di
uno
spettro
più
grande
possibile
di
corporazioni
la
scelta
è
stata
fatta
fra
le
entità
del
secondo
gruppo,
aggiungendo
un
carattere
geografico
particolare
(la
svizzera
romanda)
e
una
massa
critica
che
ne
avrebbe
permesso
la
valutazione
degli
impatti
su
un’intera
economia
(azienda
multinazionale).
Il
fil
rouge
di
questo
lavoro
saranno
gli
statuti
di
Nestlé
SA,
con
sede
a
Vevey
(VD)
e
Cham
(ZG)
16
.
Inizialmente
si
stabilirà
il
quadro
legale
in
vigore
in
materia
di
diritto
della
società
anonima,
nello
specifico
al
riguardo
dell’art.
95
cpv.
3
Cost.
Fed
con
l’applicazione
fornita
dall’OReSA
in
contrazione
con
gli
art.
620
sgg.
CO.
Le
disposizioni
di
diritto
del
lavoro,
nella
fattispecie
sulla
retribuzione
degli
organi
dirigenti
e
la
differenza
fra
remunerazione
di
base
e
salario
variabile,
a
lato
di
quelle
riguardanti
il
voto
dell’assemblea
generale
in
rapporto
alle
retribuzioni
presentate
dal
consiglio
d’amministrazione,
saranno
trattate
con
più
attenzione.
Inoltre
verranno
presentate
alcune
soluzioni
dottrinali
elaborate
a
seguito
dei
potenziali
problemi
che
potrebbero
sorgere
in
seguito
ad
un’implementazione
imprecisa
dell’OReSA
negli
statuti.
Alla
luce
del
sistema
sul
quale
si
poggia
una
società
quotata
oggigiorno
in
Svizzera,
saranno
prese
in
considerazione
le
soluzioni
adottate
da
Nestlé
con
la
modifica
dei
propri
statuti
al
10
aprile
2014
-‐
quindi
dopo
l’entrata
in
vigore
dell’OReSA.
Le
scelte
della
multinazionale
saranno
analizzate
e
comparate,
con
le
possibili
interpretazioni
dottrinali,
alle
disposizioni
presenti
nella
nuova
ordinanza.
Il
lavoro
progredirà
alla
scoperta
dell’avamprogetto
di
modifica
del
CO,
che
incorpora
i
princìpi
dell’iniziativa
Minder
in
una
legge
federale,
sostituendo
l’OReSA
in
caso
di
entrata
in
vigore.
Il
processo
legislativo
che
ha
portato
all’avamprogetto
ha
avuto
come
effetto
la
modifica
di
alcune
scelte
adottate
in
precedenza
dal
Consiglio
Federale
tramite
l’OReSA.
Queste
differenze
saranno
analizzate
nel
capitolo
conclusivo
e
messe
in
prospettiva
con
gli
statuti
attuali
di
Nestlé,
portando
particolare
attenzione
all’art.
735
cpv.
3
cif.
4
AP-‐CO,
il
quale
vieta
le
votazioni
prospettive
sulle
retribuzioni
variabili.
14
MALBERTI
in
ROUSSEAU
/
NURIT-‐PONTIER,
p.
166
sgg.,
p.
167.
15
Gli
Accordi
di
Basilea
si
sono
imposti
come
la
principale
fonte
regolamentaria
quanto
ai
bisogni
di
capitale
proprio
delle
aziende
operanti
nel
settore
finanziario.
16
Cf.
nota
no
2.
15. 3
In
ultimo,
alla
luce
degli
elementi
analizzati,
si
cercherà
di
isolare
le
sfide
che
devono
ancora
essere
affrontate
in
legame
con
l’iniziativa
Minder,
sfociando
in
un
giudizio
complessivo
sull’avamprogetto.
17. 5
1.
IL
DIRITTO
IN
VIGORE
1.1
IN
GENERALE
Conformemente
all’articolo
620
cpv.
1
CO,
la
società
anonima
è
quella
società
che
si
forma
sotto
una
ditta
propria,
il
cui
capitale
azionario,
anticipatamente
determinato,
si
divide
in
parti
(azioni)
e
per
i
debiti
della
quale
non
risponde
se
non
con
il
patrimonio
sociale.17
Il
quadro
legale
è
ampio
e
modulabile
in
base
alle
esigenze
di
ogni
società,
con
molte
disposizioni
applicabili
alle
imprese
più
grandi
e
altrettante
riduzioni
per
piccole
e
medie
entità.18
Questa
forma
giuridica
presenta
la
particolarità
di
poter
rendere
la
società
«
aperta
al
pubblico
»19
,
ossia
di
essere
quotata
in
borsa.
Se
è
intrapresa
la
scelta
corporativa
di
apertura
al
mercato
azionario,
l’organizzazione
della
società
muta
conseguentemente.20
Infatti,
nel
caso
di
una
società
«
chiusa
»
è
probabile
che
solo
uno
o
pochi
azionisti
ne
abbiano
il
controllo;
inversamente
una
società
«
aperta
al
pubblico
»
sarà
composta
da
un
insieme
di
piccoli
azionisti
essenzialmente
minoritari,
i
quali
avranno
bisogno
di
protezione.
21
Fra
le
tante
disposizioni
essenzialmente
contabili
e
regolamentarie
che
entrano
in
gioco
con
l’entrata
in
borsa
di
un’azienda22
,
il
quadro
legale
di
seguito
descritto
si
concentrerà
sugli
aspetti
di
governance
legati
all’entrata
in
vigore
dell’art.
95
cpv.
3
Cost.
Fed.
e
della
sua
messa
in
pratica
attraverso
l’OReSA.
In
fase
conclusiva
il
capitolo
ne
traccerà
i
legami
con
il
diritto
del
lavoro,
riassumendo
i
princìpi
di
retribuzione
degli
alti
dirigenti
di
cui
oggi
dispongono
le
aziende.
1.2
IL
NUOVO
ART.
95
CPV.
3
COST.
FED.
L’iniziativa
popolare
«
contro
le
retribuzioni
abusive
»
diede
vita,
in
data
13
maggio
2013,
al
nuovo
cpv.
3
dell’articolo
95
Cost.
Fed.
,
il
quale
esprime
dei
princìpi
di
governance
salariale
in
favore
dell’assemblea
generale
nelle
società
anonime
svizzere
quotate
in
borsa.
Infatti,
secondo
la
lett.
a,
l’AG
deve
votare
annualmente
l’importo
globale
delle
retribuzioni
per
i
membri
del
CA,
della
direzione
e
dell’organo
consultivo;
la
lett.
b
vieta
il
principio
di
indennità
e
retribuzioni
anticipate
ai
membri
esecutivi
e
del
consiglio
d’amministrazione;
la
lett.
c
impone
una
regolamentazione
a
livello
statutario
e
la
lett.
d
accenna
alle
conseguenze
penali
in
caso
d’infrazione.
I
presenti
principì
non
17
Per
approfondimenti
generali,
cf.
VON
DER
CRONE,
p.
1
sgg.
18
BAUEN
/
BERNET
/
ROUILLER,
p.
4,
no
9.
19
Nel
senso
legale
del
termine,
cf.
art.
727
cpv.
1
cif.
1
CO.
20
Oltre
al
dovere
di
rispettare
le
nuove
disposizioni
sulle
remunerazioni
abusive
in
virtù
dell’art.
1
cpv.
1
OReSA,
notiamo
cambiamenti
organizzativi
già
in
rapporto
al
CO
in
vigore.
Su
questo
tema,
cf.
BAUEN
/
BERNET
/
ROUILLER,
p.
5,
no
10.
21
BAUEN
/
BERNET
/
ROUILLER,
p.
5,
no
10.
22
Sul
tema
:
Ibid,
p.
352,
ni
856
sgg.
18. 6
sono
direttamente
applicabili23
,
ragione
per
cui
l’art.
197
cpv.
10
Cost.
Fed.
concede
un
periodo
di
un
anno
al
CF
per
emanare
le
necessarie
disposizioni
per
via
d’ordinanza.
Nel
rispetto
della
disposizione
transitoria,
in
data
20
novembre
2013
il
CF
emana
l’Ordinanza
contro
le
retribuzioni
abusive
nelle
società
anonime
quotate
in
borsa
(OReSA),
con
entrata
in
vigore
al
primo
gennaio
2014.
1.3
L’ORDINANZA
CONTRO
LE
RETRIBUZIONI
ABUSIVE
NELLE
SOCIETÀ
ANONIME
QUOTATE
IN
BORSA
(ORESA)
1.3.1
COMPETENZA
MATERIALE
E
TERRITORIALE
Le
disposizioni
dell’Ordinanza
si
applicano
alle
società
anonime
di
diritto
privato
svizzero24
le
cui
azioni
sono
quotate
in
borsa
in
Svizzera
o
all’estero.
25
L’OReSA
prevale
sulle
disposizioni
contrarie
del
CO26
;
questa
deroga
al
principio
di
prevalenza
del
diritto
formale
è
possibile
grazie
alla
delega
costituzionale
detenuta
dall’Ordinanza.
27
1.3.2
LE
PRINCIPALI
DISPOSIZIONI
La
sezione
6
dell’OReSA
descrive
gli
elementi
che
devono
figurare
negli
statuti
di
una
società
quotata
in
borsa
tramite
un
denso
articolo
diviso
in
due
capoversi,
comprendenti
(1)
le
disposizioni
obbligatorie
e
(2)
le
disposizioni
facoltative.
L’art.
12
OReSA
ha
come
obiettivo
la
realizzazione
dei
princìpi
mandatati
dall’articolo
costituzionale,
come
aumentare
le
competenze
dell’AG
o
diminuire
le
inefficienze
del
mercato
e
migliorare
la
governance.
28
Inoltre,
completa,
senza
abrogare,
gli
articoli
626
e
627
CO;
essi
infatti
continuano
ad
avere
piena
valenza
legale
vista
la
loro
natura
non
contraria
ai
princìpi
dell’Ordinanza.29
1.3.2.1
Le
disposizioni
obbligatorie
Lo
statuto
di
una
società
svizzera
quotata
in
borsa
(art.
1
OReSA)
deve
contenere
disposizioni
riguardanti
il
numero
massimo
di
mandati
esterni
possibili
per
ogni
membro
della
direzione,
del
consiglio
d’amministrazione
e
del
consiglio
consultivo
(art.
12
cpv.
1
cif.
1
OReSA),
la
durata
dei
contratti
che
la
società
ha
stabilito
con
gli
organi
(art.
12
cpv.
1
cif.
2
OReSA),
i
princìpi
relativi
alle
23
VOGT
H.
-‐
U.
/
BASCHUNG,
p.
7.
24
Le
società
di
diritto
pubblico
non
sono
contemplate,
infatti
all’art.
1
cpv.
1
OReSA
si
fa
esplicita
referenza
agli
art.
620
-‐
762
CO,
escludendo
l’art.
763
CO.
25
Art.
1
cpv.
1
OReSA.
Sul
tema
cf.
PHILIPPIN,
pp.
264
sgg.
26
Art.
1
cpv.
2
OReSA.
27
Il
discorso
dottrinale
è
ormai
risolto,
cf.
GesKR-‐Kommentar
VegüV-‐VOGT
H.
-‐
U.,
Art.
1,
ni
27
sgg.
e
BSK
VegüV-‐KNOBLOCH,
Art.
1,
no
7.
28
BSK
VegüV-‐KÄGI,
Art.
12,
ni
2
-‐
5.
29
GesKR-‐Kommentar
VegüV-‐WATTER
,
Art.
12,
ni
1
e
20.
19. 7
attribuzioni
e
alle
competenze
del
comitato
di
retribuzione
(art.
12
cpv.
1
cif.
3);
infine,
le
modalità
del
voto
dell’AG
sulle
retribuzioni
dei
membri
esecutivi
e
del
consiglio
(art.
12
cpv.
1
cif.
4
OReSA).
Il
cambiamento
degli
statuti
deve
avvenire
nei
tempi
fissati
dall’art.
27
OReSA,
ovvero
al
più
tardi
entro
la
seconda
assemblea
generale
ordinaria
dopo
l’entrata
in
vigore
dell’Ordinanza.
Non
è
richiesta
nessuna
speciale
soglia
di
voti
dell’AG
per
l’aggiornamento
degli
statuti.
La
regola
della
maggioranza
assoluta
(art.
703
CO)
dovrà
essere
applicata.
30
L’obbligo
di
inserire
negli
statuti
il
numero
massimo
di
mandati
esterni
dei
membri
esecutivi
del
CA,
del
CD
e
del
CC
ha
una
base
costituzionale
diretta.31
Gli
organi
superiori
per
i
quali
i
mandati
sono
limitati
si
definiscono
nel
senso
legale
del
termine
dato
dalla
LFus
(cf.
art.
6
cpv.
2
LFus)
e
dall’ORC
(cf.
art.
17
cpv.
1
lett.
c
ORC).
Questi
devono
essere
di
una
società
inscritta
al
RC
in
Svizzera
o
all’estero
–
le
inscrizioni
volontarie
o
le
corporazioni
di
diritto
pubblico
non
entrano
in
linea
di
conto.32
La
definizione
di
mandato
esterno
è
da
ritenere
sia
nell’accezione
formale,
per
esempio
al
di
fuori
di
un
gruppo
consolidato
(cf.
art.
963
cpv.
2
CO),
sia
materiale,
quindi
senza
l’esercizio
di
un
controllo
di
fatto.
33
Secondo
la
dottrina,
la
società
avrebbe
un
certo
margine
di
manovra
nell’allargare
la
definizione
di
organi
superiori
oppure
nel
numero
massimo
di
mandati
–
questi
ultimi
possono
prendere
dei
valori
distinti
se
le
aziende,
dove
il
mandato
esterno
è
esercitato,
sono
quotate
oppure
no
e
differenziabili
fra
membri
del
CA,
del
CD
o
del
CC.
34
Una
parte
della
dottrina
ritiene
che
la
durata
dei
contratti
e
la
disdetta
degli
stessi,
prevista
dall’art.
12
cpv.
1
cif.
2,
sia
contraria
alla
costituzione.
Questo
in
particolare
per
quanto
attiene
all’art.
27
Cost.
Fed.,
poiché
includerebbe
una
limitazione
contrattuale
troppo
stretta
a
livello
del
CD
oltre
che
del
CA;
sorpasserebbe
inoltre
la
delega
dell’art.
197
cpv.
10
Cost.
Fed.
e
sarebbe,
da
ultimo,
sproporzionata.
35
Il
conflitto
sussiste
ma,
a
prescindere
da
questo,
l’esigenza
è
relativamente
semplice
da
includere
negli
statuti
e
una
soluzione
dottrinale
ispirata
dalla
pratica
consiste
nell’indicare
la
possibilità
di
concludere
contratti
di
durata
determinata
(di
un
anno)
o
indeterminata
(con
un
termine
di
disdetta
non
superiore
ad
un
anno).
36
30
GesKR-‐Kommentar
VegüV-‐WATTER,
Art.
12,
no
3.
31
BSK
VegüV-‐KÄGI,
Art.
12,
no
22.
32
Ibid,
ni
25
sgg.
33
Ibid,
ni
44
sgg.
34
Ibid,
ni
48
sgg.
35
Ibid,
ni
12
segg.
ed
anche
Praxiskommentar
VegüV-‐LAMBERT
/
MÜLLER,
Art.
12,
no
78.
36
PHILIPPIN,
p.
319;
MÜLLER
A.,
p.
208.
20. 8
L’inserimento
negli
statuti
corporativi
delle
competenze
del
comitato
di
retribuzione
non
solleva
problemi
particolari.37
Implementare,
negli
statuti,
le
modalità
del
voto
dell’AG
sulle
retribuzioni
dei
membri
del
CA,
CD
e
CC
è
una
delle
sfide
principali
che
le
società
debbono
superare
alla
luce
dell’applicazione
dell’iniziativa
Minder,
ed
è
anche
il
centro
dell’analisi
di
questo
lavoro.
All’art.
12
cpv.
1
cif.
4
OReSA
si
trova
un
collegamento
diretto
verso
l’art.
18
cpv.
1,
2
e
3
OReSA,
il
quale
indica
i
princìpi
minimi
sulla
base
dei
quali
l’AG
deve
votare
le
retribuzioni.
Esse
sono
intese
come
dirette38
o
indirette39
.40
La
definizione
ex
lege
è
quindi
molto
larga:
poco
importa
la
natura
delle
indennità,
la
base
legale
sulla
quale
si
fondano
o
la
designazione
della
retribuzione
per
identificarle
come
provenienti
dalla
società.41
L’indennità,
per
essere
soggetta
al
voto,
deve
arrivare
all’esecutivo
in
veste
di
organo
della
società;
gli
onorari
ricevuti
per
consulti
come
indipendente,
anche
se
ricevuti
da
un
membro
di
un
organo
dirigente,
non
dovrebbero
essere
tenuti
in
conto.42
In
ogni
caso
alcune
retribuzioni
non
dovranno
essere
prese
in
considerazione,
come
le
indennità
ricevute
a
prescindere
dall’occupazione
di
un
posto
nel
CA,
CD
o
CC
e
neppure
il
rimborso
spese,
se
giustificato
dagli
usi
commerciali.
43
Altre
remunerazioni
sono
esplicitamente
vietate.
44
Inoltre,
lo
statuto
disciplina
le
modalità
del
voto,
che
sotto
l’appannaggio
dell’OReSA
può
essere
scelto
prospettivo
(voto
sulle
retribuzioni
effettuato
prima
dell’esecuzione
della
prestazione)
o
retrospettivo
(il
voto
sulle
retribuzioni
avviene
all’AG
37
Da
analizzare
in
contrazione
con
l’art.
7
cpv.
5
OReSA.
Le
critiche
dottrinali
verso
quest’ultimo
articolo
non
saranno
trattate,
poiché
non
inerenti
al
tema
di
questo
lavoro
ed
altresì
simili
alle
critiche
al
riguardo
della
cif.
2
dell’art.
12
cpv.
1
OReSA.
Sul
tema:
GesKR-‐Kommentar
VegüV-‐WATTER,
Art.
12,
no
76
e
Art.
7,
ni
196
sgg.
38
Tutte
le
retribuzioni
ricevute
direttamente
dalla
società
seguendo
la
definizione
data
dall’art.
14
cpv.
2
OReSA,
opinione
sostenuta
da
GesKR-‐Kommentar
VegüV-‐BLAESER/GLANZMANN,
Art.
18,
ni
57
sg.
39
Il
senso
dato
alle
retribuzioni
indirette
è
da
cercare
nella
definizione
fornita
dal
BSK
in
seno
all’art.
663bbis
CO,
per
il
quale
una
retribuzione
indiretta
proviene
da
una
società
sorella
o
parte
di
un
gruppo,
un
versamento
in
denaro
da
parte
di
terzi
in
legame
con
la
società
(BSK
OR
II-‐
WATTER/MAIZAR,
Art.
663bbis
no
38)
oppure
ricevuto
dalla
società
ma
indirizzato
a
dei
famigliari
(CR
CO
II-‐
TORRIONE,
Art.
663bbis
,
no
16).
40
Esempi
di
retribuzioni
sono
presenti
all’Art.
14
cpv.
2
OReSA,
che
è
da
interpretarsi
nello
stesso
senso
dell’art.
663bbis
CO;
si
rimanda
anche
a
MONTANARI,
pp.
53
sgg.
,
che
riprende
la
vicinanza
fra
i
due
articoli.
41
PHILIPPIN,
p.
272.
42
MONTANARI,
p.
54.
Per
uno
sviluppo
più
argomentato,
cf.
infra
c.
1.3.4.
43
Ibid,
p.
273.
44
Cf.
art.
20
OReSA.
21. 9
seguente).
45
Gli
statuti
possono
prevedere
un
voto
globale
o
separato
fra
remunerazione
fissa
e
variabile;
l’importante
è
che
il
voto
resti
annuale46
.
47
1.3.2.2
Le
disposizioni
facoltative
L’art.
12
cpv.
2
OReSA
fissa
le
disposizioni
facoltative
che
possono
essere
inscritte
negli
statuti
a
discrezione
della
società,
completando
l’art.
627
CO.
Queste
saranno
trattate
nel
corso
di
questo
lavoro,
al
fine
di
analizzare
gli
statuti
di
Nestlé.
48
Qui
citiamo
solo
l’utilità
delle
cif.
5
e
6
dell’art.
21
cpv.
2
OReSA,
le
quali
sono
importanti
poiché
fluidificano
in
modo
significativo
la
governance
di
un’azienda
(nella
fattispecie
si
intende
l’inserimento
negli
statuti
del
dettaglio
della
procedura
in
caso
di
rifiuto
del
voto
dell’AG
e
l’inscrizione
di
un
importo
aggiuntivo
in
caso
di
nuove
nomine
dopo
il
voto).
49
1.3.3
LE
ALTRE
DISPOSIZIONI
Per
adempire
alle
esigenze
dell’OReSA
bisogna
inoltre
che
le
società
inscrivano,
nei
propri
statuti,
i
poteri
intrasmissibili
dell’AG
all’elezione
dei
membri
e
del
presidente
del
CA50
,
dei
membri
del
consiglio
di
remunerazione51
e
del
rappresentante
indipendente52
oltre
che
la
definizione
dei
princìpi
riguardanti
il
comitato
di
remunerazione53
.
Anche
l’art.
6
OReSA
impone
un
leggero
cambiamento
poiché,
in
deroga
all’art.
716b
cpv.
1
CO,
fornisce
la
possibilità
alle
imprese
di
inserire
negli
statuti
una
delega
della
gestione
da
parte
del
CA
verso
altre
persone
fisiche.
In
rapporto
alla
disposizione
del
CO,
l’ordinanza
scarta
le
persone
giuridiche.54
Si
trova
una
deroga
al
principio
generale
al
cpv.
2
in
quanto
a
gestione
patrimoniale,
per
via
delle
necessità
proprie
alla
gestione
patrimoniale
di
investimenti
collettivi
(banche
d’investimento).
55
Visto
che
questa
possibilità
statutaria
non
è
stata
creata
ex
novo,
è
molto
probabile
che
le
aziende
si
limiteranno
ad
eliminare
la
possibilità
di
delega
verso
una
persona
giuridica.
45
Il
quadro
legale
potrebbe
cambiare
con
l’EV
dell’AP-‐CO
che
prevede
il
divieto
del
voto
prospettivo
per
le
retribuzioni
variabili.
Il
soggetto
sarà
ampiamente
discusso,
cf.
infra
c.
3.3.1.4.
46
Art.
18
cpv.
3
OReSA.
47
Sino
ad
ora,
nessun
modello
si
è
consolidato
come
preponderante
(MÜLLER
A.,
p.
207).
48
Cf,
infra
c.
2.1.3.
49
PHILIPPIN,
passim;
MALACRIDA
/
SPILLMANN,
passim.
50
Art.
2
cif.
1,
art.
3
cpv.
1,
art.
29
OReSA.
51
Art.
2
cif.
2,
art.
7
cpv.
1,
art.
29
OReSA.
52
Art.
2
cif.
3,
art.
8
cpv.
1,
art.
30
OReSA.
53
Art.
7
cpv.
5
OReSA.
54
BSK
VegüV-‐WATTER,
Art.
6,
no
6;
Praxiskommentar
VegüV-‐
GERHARD,
ni
9
sg.
55
BSK
VegüV-‐WATTER,
Art.
6,
no
9.
22. 10
1.3.4
LA
RELAZIONE
SULLE
RETRIBUZIONI
Facendo
seguito
al
principio
espresso
all’art.
1
cpv.
2
OReSA,
gli
art.
13
segg.
OReSA
derogano
all’art.
663bis
CO.
Quello
che
fino
ad
ora
è
stato
chiamato
«
rapporto
di
gestione
»
diventa,
nel
nuovo
diritto
in
vigore
dopo
l’ordinanza,
la
«
relazione
sulle
retribuzioni
».
In
principio,
l’articolo
affida
al
CA
di
allestire
annualmente
una
relazione
scritta
sulle
retribuzioni
e
di
figurarla
in
annesso
al
bilancio.
Gli
art.
14
segg.
OReSA
si
dilungano
in
una
descrizione
dettagliata
di
ciò
che
ne
deve
risultare:
le
retribuzioni,
i
mutui,
i
crediti
del
CA,
CD
e
CC
e
le
retribuzioni,
i
mutui,
i
crediti
allocati
alle
persone
vicine
ai
dirigenti.
Per
questi
ultimi
la
lettera
è
identica
all’art.
663bbis
CO56
e
neppure
per
le
retribuzioni
degli
organi
(art.
14
OReSA)
si
trovano
differenze
sostanziali
nell’interpretazione57
.
Solamente
un
punto
rimane
incerto:
ci
si
domanda
se
la
remunerazione
di
un
membro
già
dirigente,
ai
sensi
dell’art.
14
cif.
9
in
contrazione
con
l’art.
18
OReSA,
che
è
chiamato
come
consulente
indipendente
dalla
stessa
società
(avvocato,
consigliere
finanziario),
sia
da
presentare
nella
relazione
sulle
retribuzioni
e
quindi
votata
dall’AG.
La
dottrina
risponde
negativamente,
ma
richiede
anche
una
chiarificazione
alle
camere
parlamentari.58
1.4
ELEMENTI
DI
DIRITTO
DEL
LAVORO
E
POSSIBILI
SOLUZIONI
STATUTARIE
1.4.1
LA
COMPOSIZIONE
DEI
SALARI
MANAGERIALI
La
struttura
retributiva
dei
manager
nelle
società
quotate
in
Svizzera
è
composta
da
un
salario
di
base,
che
dovrebbe
rappresentare
il
riflesso
del
valore
di
mercato
della
funzione,
e
degli
incentivi
variabili59
.
60
Gli
incentivi
variabili
-‐
detti
bonus
-‐
si
dividono
in
(1)
incentivi
a
corto
termine
e
(2)
incentivi
a
lungo
termine.
Gli
incentivi
del
primo
gruppo
premiano
il
risultato
dell’anno
corrente
o
passato,
non
una
condotta
sostenibile
degli
affari.
Questi
sono
spesso
versati
in
liquidità,
ma
possono
prendere
anche
la
forma
di
azioni
bloccate
e
il
pagamento
è
effettuato
ex-‐post,
ossia
dopo
l’esecuzione
delle
prestazioni.
Il
secondo
gruppo
d’incentivi,
invece,
premia
la
creazione
di
valore
per
gli
azionisti
e
la
società
nel
medio
-‐
lungo
termine
(3
-‐
5
anni).
Normalmente
il
pagamento
viene
effettuato
in
azioni,
le
quali
possono
essere
stock-‐options,
restricted
stock
union
(RSU)
oppure
delle
performance
share
unit
(PSU).61
Le
azioni
in
questione
sono
fornite
al
quadro
dirigente
ex-‐ante,
il
56
BSK
VegüV-‐WATTET
/
MAIZAR,
Art.
16,
no
1.
57
Ibid,
Art.
14,
no
2.
58
MONTANARI,
p.
54;
Praxiskommentar
VegüV-‐
OSER
/
MÜLLER,
art.
18,
no
9.
59
Per
la
distinzione
all’interno
degli
incentivi
variabili
(salario
variabile
/
gratificazione)
ai
sensi
degli
art.
322
sgg
CO,
cf.
infra
c.
1.4.2.
60
WYLER
/
HEINZER,
p.
135.
61
Per
una
spiegazione
dei
termini
ed
un
sorvolo
delle
problematiche,
cf.
MÜLLER
A.,
pp.
212
sg.
23. 11
quale
ne
trarrà
profitto
unicamente
se
si
verificheranno
alcune
condizioni.
Conseguentemente
all’art.
12
al.
2
cif.
2
e
3
OReSA
i
princìpi
riguardanti
questi
incentivi
possono
essere
inscritti
negli
statuti.62
Secondo
il
rapporto
Executive
Compensation
&
Governance
2013
redatto
da
PwC,
le
proporzioni
in
Svizzera
fra
le
varie
componenti
retributive
dei
membri
esecutivi
sono
le
seguenti:
1.4.2
GLI
ART.
322
SGG.
CO
Gli
incentivi
variabili
possono
essere
qualificati
giuridicamente
come
gratificazioni
(art.
322d
CO)
oppure
come
salario
(art.
322
CO).
Quest’ultimo
è
composto
da
un
salario
di
base
e
da
una
provvigione
o
parte
variabile
(art.
322a
e
322b
CO).63
La
distinzione
è
importante,
poiché
se
una
remunerazione
è
qualificata
come
gratificazione
conformemente
all’art.
322d
CO
sarà
sottoposta
a
62
SCHMID
/
MAIZAR,
passim.
63
GABUS
/
ROHMER,
pp.
222
sg.
24. 12
un
regime
legale
più
flessibile64
,
specialmente
a
seguito
della
possibilità
del
datore
di
lavoro
di
subordinarne
il
diritto
ad
alcune
condizioni.
65
Il
diritto
del
lavoro
e
la
dottrina
hanno
instituito
un
carattere
accessorio
nei
riguardi
della
gratificazione
in
proporzione
al
salario
di
base.
66
Ciononostante,
una
giurisprudenza
relativamente
recente
ha
stipulato
la
non
applicazione
del
principio
di
sussidiarietà
ai
salari
elevati67
,
i
quali
sono
definiti
come
gli
importi
rappresentanti
dei
multipli
del
minimo
vitale68
.
Ciò
significa
che
qualsiasi
membro
esecutivo
di
una
grande
azienda
non
vedrebbe
i
suoi
bonus
qualificati
come
gratificazione,
ma
come
salario
variabile69
;
fra
l’altro
questo
vorrebbe
dire
che
gli
importi
variabili
non
potrebbero
essere
contestati
sulla
base
del
principio
di
sussidiarietà
al
salario
di
base.
1.4.3
LE
POSSIBILITÀ
DI
RETRIBUZIONE
INSCRIVIBILI
NEGLI
STATUTI
Per
quanto
riguarda
la
scelta
delle
modalità
del
voto
dell’AG
sulle
remunerazioni
da
introdurre
negli
statuti
coerentemente
all’art.
12
cpv.
1
cif.
4
e
18
OReSA,
la
società
ha
sostanzialmente
due
possibilità
(combinabili):
(1)
un
voto
prospettivo
(ex-‐ante)
e
(2)
un
voto
retrospettivo
(ex-‐post).
La
prima
modalità
è
ritenuta
più
flessibile,
la
seconda
più
energica
per
quanto
riguarda
i
poteri
conferiti
agli
azionisti
-‐
ma
forse
troppo
incerta.
70
Per
il
salario
di
base
e
la
retribuzione
variabile,
le
corporazioni
possono
decidere
di
implementare:
(1)
un
sistema
completamente
retrospettivo,
(2)
un
sistema
completamente
prospettivo,
(3)
un
modello
combinato
dove
il
salario
di
base
è
votato
prospettivamente
e
l’insieme
della
parte
variabile
votata
retrospettivamente
ed
infine
(4)
un
modello
detto
«
PPR
»
(prospettivo
-‐
prospettivo
-‐
retrospettivo),
dove
il
salario
di
base
e
variabile
(una
parte
degli
incentivi,
lungo
o
corto
termine)
saranno
votati
prospettivamente;
solo
la
gratificazione
sarà
votata
retrospettivamente
(il
resto
della
64
Ibid,
p.
223;
URBEN,
pp.
111
sgg.
65
GABUS
/
ROHMER,
p.
224.
Secondo
gli
autori
citati,
in
ambito
finanziario
un
bonus
considerato
come
gratificazione
sarebbe
problematico
poiché
darebbe
la
possibilità
al
datore
di
lavoro
di
non
versare
la
retribuzione
in
maniera
arbitraria,
precludendo
l’impiegato
della
sua
parte
di
beneficio;
cf.
Ibid,
p.
245.
Si
denota
comunque
che
la
distinzione
fra
gratificazione
e
salario
non
cambierebbe
sotto
il
regime
dell’OReSA
(URBEN,
p.
116).
66
Il
limite
ex-‐lege
è
l’impossibilità
di
prevedere
una
sola
remunerazione
variabile,
cf.
art.
349a
cpv.
2
CO.
La
dottrina
stipula
che
le
gratificazioni
non
possano
eccedere
il
50%
del
salario
di
base,
sul
tema
cf.
VON
DER
CRONE
/
BRUGGER,
p.
243;
MALACRIDA
/
SPILLMANN,
pp.
495
seg.
e
STREIFF
/
VON
KAENEL
/
RUDOLPH
,
Art.
322d,
no
4.
67
DTF
129
III
276,
C.
2.
1
;
DTF
139
III
155,
C.
3.
2.
;
contra:
GABUS
/
ROHMER,
pp.
244
sg.
68
DTF
139
III
155,
C.
5.
3.
sg.
69
In
questo
caso
il
datore
di
lavoro
è
tenuto
a
remunerare
l’impiegato
in
ogni
caso,
se
le
condizioni
legate
al
beneficio
della
società
ed
ad
obiettivi
strategici
fossero
riunite.
70
Sul
tema
:
PHILIPPIN,
p.
287;
SCHMID
/
MAIZAR,
p.
32;
URBEN,
pp.
403
sgg.,
408
sgg.
e
443
sgg.
25. 13
remunerazione)71
.
Il
primo
sistema
potrebbe
causare
problemi
poiché
infrangerebbe
l’art.
323
cpv.
1
CO72
,
il
secondo
non
crea
problemi
di
per
sé
fino
ad
un’eventuale
EV
dell’AP-‐CO73
ed
in
pratica
è
già
stato
utilizzato
per
le
retribuzioni
del
CD74
,
il
terzo
sistema
è
inopportuno
dal
momento
che
il
60%
delle
retribuzioni
sono
variabili75
e
sarebbe
causa
di
una
certa
«
Spielnatur
»76
nella
negoziazione
della
remunerazione77
ed
infine
il
quarto
modello
ha
il
pregio
di
eliminare
il
fattore
azzardoso
del
sistema
precedente78
.
Un’opzione
ingegnosa
merita
di
essere
citata
a
parte:
concepita
dalla
dottrina,
la
costruzione
di
un
pool
remunerativo
ha
incuriosito
molti
autori,
ma
si
rileva
problematica
in
vista
della
modifica
del
CO.79
Questo
modello
si
basa
su
un
voto
puramente
prospettivo
riguardante
il
salario
di
base,
il
salario
variabile
e
le
partecipazioni
singolarmente
per
ogni
organo
(CA,
CD
e
CC),
senza
specificare
quale
percentuale
andrà
a
chi
e
in
quale
forma
di
remunerazione80
.
Benché
il
pool
non
sia
cumulativo81
,
con
questo
sistema
ogni
anno
l’AG
dovrà
esprimersi
su
una
somma
globale,
più
grande
o
uguale
alla
capacità
del
pool
al
momento
del
voto,
creando
una
finzione
di
alimentazione
del
pool
stesso.
82
71
Reinterpretazione
del
salario
(Lohn)
e
della
gratificazione
(echte
Gratifikation),
come
proposto
da
VON
DER
CRONE
/
BRUGGER,
p.
245.
Come
si
è
visto
poco
fa,
per
i
salari
molto
alti
non
è
più
possibile
calcolare
la
gratificazione
-‐
ai
sensi
degli
art.
322
sgg.
CO
-‐
in
rapporto
al
salario
di
base.
Così
la
parte
degli
incentivi
più
legata
alla
performance
del
dirigente
sarà
assimilata
a
una
gratificazione
e
votata
retrospettivamente.
72
Il
problema
potrebbe
essere
risolto
dall’art.
1
cvp.
2
OReSA,
ma
VON
DER
CRONE
non
la
ritiene
una
buona
idea
(cf.
VON
DER
CRONE
/
BRUGGER,
p.
252),
come
anche
per
analogia:
LAMBERT,
p.
480.
73
Cf.
infra
c.
3.3.2.2.
74
Sull’applicazione
di
un
voto
completamente
prospettivo,
cf.
statuti
di
Roche
Holding
AG.
Secondo
una
parte
della
dottrina
questo
sistema
potrebbe
essere
problematico
nei
riguardi
dell’art.
199
CO
(cf.
VON
DER
CRONE
/
BRUGGER,
p.
249).
75
Cf.
supra.
76
Cit.
VON
DER
CRONE
/
BRUGGER,
p.
253.
77
Sul
tema
:
Ibid,
p.
252.
78
Su
tutte
le
possibilità,
cf.
ibid,
loc.
cit.
79
Cf.
infra
c.
3.3.2.2.
80
Queste
informazioni
dovranno
essere
in
seguito
scritte
nella
relazione
sulle
retribuzioni,
cf.
art.
14
OReSA.
81
MÜLLER
M.
L.,
p.
487.
82
PHILIPPIN,
p.
281.
26. 14
1.4.4
I
CONTRATTI
DI
LAVORO
CON
GLI
ALTI
DIRIGENTI
Secondo
l’art.
28
OReSA,
i
contratti
di
lavoro
(degli
organi
dirigenti)
devono
essere
adattati
entro
due
anni
dall’EV
dell’Ordinanza.
Per
attuare
questi
cambiamenti
è
importante
attenersi
alle
disposizioni
concernenti
il
voto
annuale,
obbligatorio
e
vincolante
dell’AG
(art.
18
OReSA),
delle
remunerazioni
vietate
(art.
20
OReSA)
e
del
limite
di
disdetta
massimo
di
12
mesi
(art.
12
cpv.
1
ciff.
2
OReSA).
È
molto
probabile
quindi,
in
caso
di
voto
retrospettivo
o
di
un
accordo
concluso
prima
dell’AG
oppure
ancora
di
un’azione
in
contestazione
della
decisione
dell’AG
secondo
l’art.
706
CO83
,
che
il
contratto
sia
subordinato
a
una
condizione
sospensiva;
84
come
conseguenza
sarebbe
utile
che
tutti
i
contratti
avessero
una
clausola
al
riguardo.85
Questo
non
ne
intaccherebbe
la
validità
poiché,
in
diritto
del
lavoro,
secondo
l’art.
320
cpv.
2
CO
un
contratto
può
avere
un
inizio
effettivo
ed
essere
tacitamente
concluso
nel
caso
in
cui
il
datore
di
lavoro
accetti
una
prestazione
di
lunga
durata
richiedente
il
pagamento
di
un
salario.
Una
simile
situazione
si
riscontra
spesso,
in
generale,
nei
rapporti
di
lavoro86
,
ed
in
seno
all’OReSA
nel
caso
in
cui
si
concludano
contratto
subordinati
all’approvazione
dell’AG.
Il
datore
di
lavoro
ha
l’obbligo
di
pagare
il
salario
all’impiegato
(art.
322
CO),
ma
può
accadere
che
l’AG
non
abbia
ancora
avuto
modo
di
votare
secondo
l’art.
18
OReSA.
Effettivamente,
in
caso
di
voto
retrospettivo,
può
essere
utile
l’inserimento
di
una
clausola
riguardante
la
restituzione
di
remunerazioni
non
definitivamente
accettate
dall’AG
(regola
clawback).87
Il
rimborso
previsto
dalla
clausola
non
deve
essere
in
ogni
caso
eccessivo.88
83
Sul
tema
:
RIHM,
p.
12.
84
La
condizione
sospensiva
è
intesa
nel
senso
dato
dall’art.
151
CO;
cf.
ibid,
p.
10.
85
LAMBERT,
pp.
476
sg.
La
clausola
non
dovrebbe
andare
comunque
a
svantaggio
del
lavoratore
ed
in
base
alle
remunerazioni
alle
quali
è
riferita
rientrerebbe
nel
campo
d’applicazione
degli
art.
361
e
362
CO
(RIHM,
pp.
12
sg.).
86
RIHM,
p.
12.
87
LAMBERT,
477.
In
mancanza
della
clausola
di
clawback,
un’azione
in
restituzione
secondo
l’art.
678
CO
sarebbe
comunque
possibile
(URBEN,
p.
406).
88
MALACRIDA
/
SPILLMANN,
p.
493
;
RIHM,
p.
133.
27. 15
2.
I
CAMBIAMENTI
STATUTARI
NELLA
PRATICA
SOCIETARIA
DOPO
L’EV
DELL’ORESA
2.1
L’ADATTAMENTO
GENERALE:
IL
RAPPORTO
ETHOS
2.1.1
IN
GENERALE
Il
rapporto
Ethos89
sulla
messa
in
pratica
dell’iniziativa
Minder
(OReSA),
pubblicato
nell’ottobre
2014,
analizza
150
delle
più
grandi
società
quotate
in
Svizzera
al
30
giugno
2014.
Sulle
150
società
analizzate,
136
(91
%)
sono
sottoposte
all’OReSA
e
98
(71
%)
hanno
adattato
interamente
i
propri
statuti
nel
2014.
Le
percentuali
riportate
qui
sono
calcolate
sul
totale
delle
società
che
hanno
integrato
il
punto
in
analisi
durante
il
cambiamento
statutario
nel
2014.
2.1.2
IL
VOTO
SULLE
REMUNERAZIONI
E
LE
DISPOSIZIONI
OBBLIGATORIE
Per
quanto
attiene
alla
remunerazione
del
CA,
il
voto
si
è
rivelato
quasi
sempre
prospettivo,
sia
per
il
67
%
delle
società
che
prevedono
solamente
una
remunerazione
fissa
che
per
le
restanti,
le
quali
hanno
optato
per
fissare
un
importo
globale
massimo.
Le
scelte
attuate
per
quanto
riguarda
le
modalità
di
remunerazione
del
CD
sono
meno
uniformi.
Per
l’approvazione
della
parte
variabile,
la
maggioranza
delle
società
(73
%)
ha
preferito
il
voto
di
un
tetto
massimo
in
maniera
prospettiva,
mentre
solamente
il
14
%
ha
previsto
una
votazione
retrospettiva.
Un
modello
PPR90
è
stato
scelto
dall’11
%
delle
società,
proponendo
quindi
un
voto
retrospettivo
unicamente
per
la
remunerazione
variabile
a
corto
termine
(bonus).
I
limiti
alla
remunerazione
variabile
sono
fissati
in
percentuali
sul
salario
di
base.
Poco
più
della
metà
delle
società
non
ha
introdotto
questo
limite
(54
%)
e,
fra
queste,
31
società
prevedono
un
voto
completamente
prospettivo.
I
mandati
esterni
sono
stati
disciplinati
per
la
maggior
parte
attuando
la
doppia
distinzione
CA
/
CD
e
società
quotata
/
non
quotata.
Per
i
membri
del
CA,
il
49
%
delle
società
ha
limitato
il
numero
dei
mandati
esterni
in
società
quotate
a
4
o
meno.
Rispettivamente,
per
il
CD,
solamente
il
49
%
delle
società
autorizza
dei
mandati
esterni
in
una
società
quotata.
Si
rileva
inoltre
che
nella
metà
dei
casi
il
numero
massimo
di
mandati
esterni
non
è
definito
con
precisione.
89
La
fondazione
Ethos
raggruppa
più
di
140
casse
pensioni
e
istituzioni
svizzere
esonerate
fiscalmente.
Creata
nel
1997,
ha
come
scopo
di
promuovere
l’investimento
socialmente
responsabile
e
di
favorire
un
ambiente
economico
stabile
e
prospero.
Più
informazioni:
«
http://www.ethosfund.ch
»;
«
http://www.ethosacademie.ch
».
90
Cf.
supra
c.
1.4.3.
28. 16
Per
soddisfare
le
esigenze
dell’OReSA91
,
il
58
%
delle
società
ha
dovuto
ridurre
la
durata
dei
mandati
degli
amministratori
ad
un
anno
ed
il
7%
ha
dovuto
passare
all’elezione
individuale
dei
membri92
.
2.1.3
LE
DISPOSIZIONI
FACOLTATIVE
Dal
rapporto
si
evince
un
forte
utilizzo
delle
disposizioni
facoltative
permesse
dall’art.
12
cpv.
2
e
20
OReSA.
Infatti,
all’incirca
la
metà
delle
società
ha
introdotto
una
clausola
sull’ammontare
dei
crediti
e
prestiti
che
possono
o
non
possono
essere
allocati
ai
membri
del
CA,
CD
o
CC
(36
%)
come
anche
una
clausola
di
non
concorrenza
la
cui
durata
è
generalmente
compresa
fra
1
e
3
anni
(44
%).
Inoltre,
il
31
%
delle
società
ha
inscritto
la
possibilità
di
versare
delle
remunerazioni
variabili
in
seguito
ed
il
24
%
la
possibilità
di
versare
delle
opzioni
al
CA.
L’importo
aggiuntivo
per
le
retribuzioni
della
direzione,
allocato
in
vista
della
nomina
di
un
nuovo
membro
e
permesso
dall’art.
19
OReSA,
è
stato
inserito
nel
74
%
dei
nuovi
statuti
presi
in
analisi.
Questo
importo
è
fissato
generalmente
da
una
percentuale
della
remunerazione
totale
del
CD.
2.1.4
LA
VALUTAZIONE
GLOBALE
DI
ETHOS
La
fondazione
ha
tre
criteri
di
referenza
per
l’analisi
della
remunerazione
degli
organi
dirigenti:
(1)
la
trasparenza
e
la
descrizione
delle
differenti
componenti
nelle
remunerazioni,
(2)
la
struttura
delle
remunerazioni
in
rapporto
ai
princìpi
della
«
buona
governance
»93
e
(3)
l’importo
concesso,
messo
in
prospettiva
attraverso
un
gruppo
di
referenza.
Secondo
questi
fattori,
durante
le
votazioni
aziendali
del
2014,
Ethos
ha
raccomandato
il
54
%
delle
proposte
quanto
alle
remunerazioni
del
CA
ed
il
68
%
per
il
CD.
Al
riguardo
dei
nuovi
statuti,
secondo
Ethos
l’assenza
di
un
limite
alla
remunerazione
variabile
in
un
sistema
prospettivo
può
valere
come
un
«
assegno
in
bianco
»
dato
ai
membri
del
CA,
quindi,
da
questa
pratica
ne
consegue
un
giudizio
molto
negativo.
Inoltre,
il
pagamento
del
CA
in
opzioni
è
criticato
per
via
della
sua
natura
speculativa
che
farebbe
correre
importanti
rischi
agli
investitori
e
questo
modus
faciendi
sarebbe
infatti
contrario
alle
regole
della
buona
pratica
aziendale.
Infine
un’assenza
di
limiti
nel
numero
dei
mandati
esterni
è
rilevata
come
contraria
allo
spirito
dell’iniziativa
Minder.
91
Referenza
all’art.
12
cpv.
1
cif.
2
OReSA.
Cf.
supra
c.
1.3.2.
92
Art.
3
cpv.
1
OReSA.
93
Cf.
in
Codice
svizzero
di
buona
condotta
aziendale
(2014).