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ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE: 
PROGRAMMAZIONE, 
PROCEDURE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ 
Martedì 04.03.2014 – Bergamo 
Istituto Direzione Municipale 
Ing. Alberto Valenti 
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Programma 
La normativa in materia di somministrazione di alimenti e 
bevande: 
-nei pubblici esercizi 
-nelle manifestazioni temporanee 
-nei circoli privati 
-nelle attività di commercio e artigianali 
Gli orari d’esercizio 
La notifica sanitaria 
La sorvegliabilità 
L’impatto acustico (alla luce della recente DGR) 
L’installazione di giochi (alle luce della recente L.R.) 
I piccoli trattenimenti 
I controlli 
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La somministrazione di alimenti e bevande 
nei pubblici esercizi 
Normativa nazionale 
Attualmente l'attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande è disciplinata: 
-dal decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, così come 
modificato dal Dlgs 147/2012 
-dalla Legge 25 agosto 1991 n. 287 
-dal TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) 
-dal Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 
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In Lombardia 
Legge regionale 2-2-2010, n. 6 
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere 
Deliberazione della Giunta Regionale 23-1-2008, n. 6495 
Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative 
alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003) 
Deliberazione della Giunta Regionale 22-12-2010, n. 9/1062 
Recepimento della Direttiva 123/2006/CE sui servizi nel mercato interno 
Deliberazione della Giunta Regionale 26-10-2012, n. 9/4345 
Applicazione dell’art. 31, comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 
concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio 
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La l.r. 6/2010 
Analisi degli articoli principali 
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande 
Art. 61 - Finalità. 
Art. 62 - Ambito di applicazione. 
Art. 63 - Tipologia dell’attività. 
Art. 64 - Definizioni. 
Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea. 
Art. 68 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni. 
Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività. 
Art. 71 - Ampliamento degli esercizi. 
Art. 72 - Autorizzazioni temporanee. 
Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici. 
Art. 74 - Esercizio di attività accessorie. 
Art. 75 - Subingresso. 
Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi. 
Art. 77 - Pubblicità dei prezzi. 
Art. 78 - Commissioni comunali. 
Art. 79 - Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione. 
Art. 80 - Sanzioni. 
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Art. 62 - Ambito di applicazione. 
1. Il presente capo si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita 
all’articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
effettuata: 
a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività; 
b) presso il domicilio del consumatore; 
c) in locali non aperti al pubblico; 
d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 
65 e 66. 
2. Il presente capo non si applica all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: 
a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali 
in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati 
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell’ambito di tali attività 
l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti 
di cui agli articoli 65 e 66; 
b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); 
c) da parte dei circoli privati nell’ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 
aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati). 
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Art. 63 - Tipologia dell’attività 
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica 
tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, 
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. 
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel 
rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi 
regionali vigenti in materia di sanità. 
3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo di 
comunicare al comune l’attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi 
generali di cui all’articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del Regolamento 
(CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità. 
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo 
autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento 
della normativa sull’insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con 
l’indicazione della nuova attività. 
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Art. 64 - Definizioni 
1. Ai fini del presente capo si intende: 
a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul 
posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali 
dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; 
b) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si 
riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o 
comunque a disposizione dell’operatore, se privata; 
c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l’attività 
svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole 
nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; 
d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il 
consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio 
e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti; 
e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l’organizzazione nel domicilio dello 
stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al 
consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate; 
f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova 
per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie. 
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Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande 
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto 
la riabilitazione, coloro che: 
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 
riabilitazione; 
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile e quindi 
irrevocabile), per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo 
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti 
di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione; 
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità 
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente 
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti 
previsti da leggi speciali; 
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 , o nei cui confronti sia 
stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965 , ovvero a misure di sicurezza non detentive; 
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica 
e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, 
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco 
d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
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2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata 
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni 
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in 
giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che 
non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 
devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta 
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, 
del D.P.R. n. 252/1998. 
5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti 
di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente 
sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la 
medesima CCIAA. 
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D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136. 
Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove 
previsto: 
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, 
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale 
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti 
della pubblica amministrazione; 
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; 
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; 
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita 
anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all' articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che 
esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la 
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, 
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche 
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali 
componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai 
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al 
coniuge non separato.. 
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. 
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Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande 
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al 
titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al 
legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti 
professionali: 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e 
di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui 
all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni 
della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi 
nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte 
delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) 
e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)"; (la Corte 
costituzionale con sentenza 23 maggio 2013, n. 98, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18) 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, 
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti 
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Circolare 15 febbraio 2013 n. 8 - Comunicazioni in materia di somministrazione 
di alimenti e bevande, commercio … 
REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI UNA CERCHIA LIMITATA DI PERSONE 
L’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147/2012 ha riformulato l’alinea del comma 6 
dell’articolo 71, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione «anche se effettuate nei confronti di una 
cerchia determinata di persone». 
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0264066 del 31 dicembre 2012 ha previsto 
che, per effetto di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati 
alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell’articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 nel caso di attività di vendita di prodotti 
alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una 
cerchia determinata di persone. 
Pertanto non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della l.r. n. 6/2012 per le seguenti 
attività, così come individuate all’art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge: 
− negli esercizi situati all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; 
− nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la 
somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; 
− nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, 
oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine; 
− nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili. 
Il requisito professionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea è 
già stato eliminato dall’articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. 
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Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei 
e dell’Unione europea. 
1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 
66 anche per il periodo di residenza in Italia dei: 
a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all’Unione europea (UE) che possono 
esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle 
normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società 
l’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di 
amministrazione; 
b) cittadini degli Stati membri dell’UE e società costituite in conformità con la legislazione di 
uno Stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di 
attività principale all’interno dell’UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale 
all’interno dell’UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di 
uno Stato membro dell’UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate 
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). 
2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente 
competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e 
la medesima CCIAA. 
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2-bis. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti 
uno dei seguenti documenti: 
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è 
sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di 
competenza relativa a routine memorizzate; 
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente 
riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso 
professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di 
alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano. 
2-ter. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso 
di uno dei documenti di cui al comma 2-bis. 
2-quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in 
caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2-bis, è tenuto a frequentare e superare 
positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o 
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 
2-quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono 
essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte 
i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue 
straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto 
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D.Lgs. 09/11/2007, n. 206 
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate 
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di 
Bulgaria e Romania. 
• L’art. 5 «Autorità Competente» individua i diversi Ministeri competenti 
• L’art. 67comma 1 della l.r. 6/2010 invece individua nel comune al quale viene 
richiesto il rilascio dell’autorizzazione il soggetto al quale spetta 
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il 
periodo di residenza in Italia 
• Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Impresa e 
l’Internalizzazione ha recentemente ribadito la competenza comunale proprio 
in virtù del citato art. 67 comma 1 
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Art. 68 - Programmazione delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande 
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle 
rappresentanze degli enti locali, delle 
associazioni dei pubblici esercizi, delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori del 
settore e delle organizzazioni dei consumatori 
maggiormente rappresentative a livello 
regionale e sentita la commissione consiliare 
competente, definisce gli indirizzi di carattere 
generale sulla base dei quali i comuni 
stabiliscono i criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni Il presente documento degli è di proprietà di OMNIAVIS. 
esercizi di 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 
somministrazione al pubblico di alimenti e
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 
devono tenere conto della popolazione 
residente e fluttuante, dei flussi turistici e 
delle diverse caratteristiche del territorio 
regionale al fine di assicurare la migliore 
funzionalità e produttività del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande ed il 
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 
61. 
4. La programmazione regionale e i criteri 
comunali di cui al comma 1 non si applicano 
per il rilascio Il presente delle documento è di proprietà autorizzazioni di OMNIAVIS. 
relative 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 
all’attività di somministrazione di alimenti e
Art. 4 - Programmazione regionale. 
4-bis. I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare: 
a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, 
promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione 
commerciale esistente; 
b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il piano di governo 
del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita; 
c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di 
dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita; 
d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti 
commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale. 
4-ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta 
regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività 
commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate 
all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che 
vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il 
consumo immediato 
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Art. 4-bis - Programmazione comunale 
1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, 
nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale 
ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le 
organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che 
disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi 
individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, 
ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande che sono autorizzate all'installazione di apparecchi 
per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali 
adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge 
regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di 
propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche 
del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza, 
nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco 
d'azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Tali 
criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, connessi a 
ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile 
consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di 
controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto 
dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche 
urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e 
ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica 
integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli 
spazi pubblici o di uso pubblico. 
alle medie e grandi strutture di vendita. 
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2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi 
insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio: 
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione 
delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti 
territoriali; 
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali; 
c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni 
artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare 
interesse artistico e naturale; 
d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; 
e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di 
spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di 
vendita. 
3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole 
parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la 
strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a 
specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione 
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4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della 
distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, 
economiche e sociali, con apposito atto, promuovono: 
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali; 
b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle 
merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela; 
c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico; 
d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale 
attraverso anche l'individuazione in base all'articolo 145 di particolari condizioni per l'esercizio del commercio. 
5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono: 
a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, 
merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico; 
b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di 
valori artistici, storici o ambientali; 
c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l'insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente 
rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi; 
d) adottare, nell'ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro 
storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione 
delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più 
delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare. 
6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in 
relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti 
dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, 
equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi 
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Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni. 
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal 
presente capo e degli atti connessi è di 
competenza del comune competente per 
territorio. 
2. In coerenza con l'atto di programmazione di 
cui all'articolo 4-bis e gli indirizzi di cui 
all'articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il 
parere della commissione di cui all'articolo 78, 
i criteri relativi al rilascio delle nuove 
autorizzazioni. 
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3. L'apertura degli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande al pubblico, comprese 
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle 
zone del territorio comunale sottoposte a 
programmazione è soggetta ad autorizzazione 
rilasciata dal comune competente per 
territorio. È soggetto ad autorizzazione anche 
il trasferimento di una attività di 
somministrazione da una sede non sottoposta 
a programmazione ad una sede collocata in 
una zona tutelata, nonché quello all'interno 
della stessa zona tutelata. L'avvio delle attività 
non soggette Il presente documento a è di proprietà di OMNIAVIS. 
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il
7. L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro quarantacinque giorni dalla 
presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. 
8. Prima di iniziare l’attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale 
il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed 
igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e 
sicurezza. 
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17 dicembre 
1992, n. 564 del Ministro dell’interno (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici 
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia 
possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a 
costruire per ampliamento. 
10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, 
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso 
dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. 
11. Il comune, nell’ambito dei criteri di cui al comma 2 e degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 150, può stabilire le 
condizioni per l’esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale. 
12. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; 
in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 65. 
13. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla 
Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA. 
14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per 
asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. 
15. La delega dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l’esercizio dell’attività 
medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall’avvenuto conferimento. 
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Art. 150 - Programmazione urbanistica 
riferita al settore commerciale dei comuni e delle province 
I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli 
strumenti di programmazione commerciale. In particolare i comuni possono individuare: 
a) i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che 
somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari 
di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, tenendo conto delle diverse 
caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore 
merceologico di appartenenza; 
b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso 
dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, 
nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività 
economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico; 
b-bis) criteri per l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il 
gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di 
culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o 
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di 
aggregazione. 
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Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività 
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è 
consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello 
spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di 
convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. 
2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, può 
temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico 
inferiore al 21 per cento del volume. 
Art. 71 - Ampliamento degli esercizi. 
1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a 
comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti 
locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché 
quelle relative alle destinazioni d’uso. 
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Art. 72 - Autorizzazioni temporanee 
1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge 
la manifestazione può rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento temporaneo 
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso 
da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonché 
all’accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della 
manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la 
manifestazione. 
Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici 
1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande 
in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all’articolo 
69 . 
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2. È vietata la somministrazione E’ vietata di ogni bevande riproduzione alcoliche non autorizzata 
di qualsiasi gradazione mediante 
distributori automatici
La somministrazione in occasione 
di manifestazioni temporanee 
• Come visto sono normate dall’art. 72 della l.r. 6/2010 
• Non sono richiesti i requisiti professionali (ex articolo 41 del decreto 
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legge n. 5/2012) 
• A Bergamo non è dovuta la notifica sanitaria all’ASL (nota 
Dipartimento di Prevenzione Medico prot. UOO72420/III,7 del 
28/05/2010) 
• Segnalo la proposta di PDL per la regolamentazione delle sagre e 
feste popolari trasmesso a ottobre 2013 da Confesercenti Lombardia 
a Regione (slide successiva)
Art. 1. Al comma 1 dell’art. 72 della legge 
regionale 02 febbraio 2010, n. 6 sono aggiunti 
i seguenti comma: 
1bis. I Comuni sono tenuti a definire, con 
cadenza semestrale entro il 30 giugno e 31 
dicembre di ogni anno, il programma delle 
manifestazioni autorizzate temporaneamente 
alla somministrazione di alimenti e bevande 
evitando di creare, attraverso il susseguirsi di 
più autorizzazioni temporanee, la presenza di 
un’attività permanente di somministrazione. 
1ter. Le autorizzazioni sono rilasciate alle 
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manifestazioni E’ vietata organizzate ogni riproduzione non autorizzata 
da Proloco,
Art. 74 - Esercizio di attività accessorie 
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 69 e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio 
attività abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per 
la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti 
Art. 75 - Subingresso 
1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al comune 
in cui ha sede l’esercizio anche ai fini di cui all’articolo 63, comma 3, e determina la 
reintestazione dell’autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato 
l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli 
articoli 65 e 66. 
2. In caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta di un’impresa esercitata in forma 
societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell’autorizzazione 
continuando l’attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. […]. 
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Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi 
1. I titoli abilitativi decadono quando: 
a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio 
entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione; 
b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; 
c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65; 
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e 
di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non 
inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata 
necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti; 
e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da 
parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; 
f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo; 
g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75. 
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), d) e e) sono individuati dagli indirizzi 
generali di cui all’articolo 68. 
3. La proroga non è concessa in caso di: 
a) mancata comunicazione di cui all’articolo 63, comma 3 del presente testo unico; 
b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie; 
c) ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali. 
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Art. 77 - Pubblicità dei prezzi. 
1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, 
mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita 
per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. 
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e 
con caratteri ben leggibili sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: 
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita 
tabella; 
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge 
l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile 
dall’esterno. 
4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve 
essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale 
componente del servizio. 
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il 
prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne 
somme aggiunte attribuibili al servizio. 
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Art. 78 - Commissioni comunali 
1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono 
una commissione consultiva, presieduta da 
un rappresentante del comune, composta da 
rappresentanti delle associazioni dei pubblici 
esercizi, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori del settore, delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti e della CCIAA. 
2. La commissione di cui al comma 1 è 
nominata dal comune. I criteri di 
designazione, di rappresentanza, di durata in 
carica e di funzionamento della commissione 
sono stabiliti Il presente dal documento comune, è di proprietà di OMNIAVIS. 
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sentiti i soggetti di
Art. 80 - Sanzioni 
1. Chiunque eserciti l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande senza 
la prescritta autorizzazione o altro titolo 
abilitativo o, quando sia stato emesso un 
provvedimento di inibizione o di divieto di 
prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi 
abbia ottemperato, ovvero quando il titolo 
autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o 
decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli 
articoli 65 e 66, è punito con la sanzione 
amministrativa prevista dall' articolo 17-bis, 
comma 1, del Il presente regio documento decreto è di proprietà di OMNIAVIS. 
18 giugno 1931, n. 
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773 (Approvazione del testo unico delle leggi
Art. 17-ter del TULPS 
Quando è accertata una violazione prevista 
dall' art. 17-bis , commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis 
il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo 
restando l'obbligo del rapporto previsto 
dall' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 
689 , ne riferisce per iscritto, senza ritardo, 
all'autorità competente al rilascio 
dell'autorizzazione, o qualora il fatto non 
concerna attività soggette ad autorizzazione, al 
questore. 
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Art. 17-quater del TULPS 
Per le violazioni previste dall' art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle 
prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad 
autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre 
mesi. 
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di 
connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all' art. 24 della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione 
eseguita ai sensi dell' art. 17-ter. 
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Art. 108 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività 
di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i 
limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78 e in 
conformità agli indirizzi generali di cui all’articolo 68, comma 1. 
2. Gli esercizi devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante 
l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio. 
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la 
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 
6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione 
consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono 
attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di 
alimenti e bevande. 
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E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
D.L. 06/12/2011, n. 201 - Art. 31 
Esercizi commerciali (testo in vigore) 
1. In materia di esercizi commerciali, all' articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (esercizi commerciali e 
di somministrazione di alimenti e bevande) sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo 
le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi 
regionali delle località turistiche o città d'arte". 
Gli orari sono pertanto liberalizzati fatte salve specifiche ordinanze sindacali e il rispetto della 
normativa in materia di acustica , di tutela della salute e quiete pubblica. 
Permane l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che chiudono 
temporaneamente per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi di 
presentare comunicazione al SUAP (articolo 109 della l.r. 6/2010). 
In caso di somministrazione non assistita (consumo immediato nei locali dell'azienda artigiana) gli 
orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nel rispetto della fascia oraria 
compresa dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo salvo deroghe motivate da parte dei 
Comuni come previsto dall’art. 3 della L.R. 8/2009. 
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Art. 109 - Chiusura temporanea degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande 
1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico 
comunica al sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni 
consecutivi. 
2. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il 
parere della commissione di cui all’articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad 
osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un 
apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. 
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a 
discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. 
Art. 110 - Sanzioni 
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E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
Delib.G.R. 23/01/2008, n. 8/6495 
Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni 
relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
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Articoli principali: 
-5 - Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività 
-6 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 
-8 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità 
di misurazione dei locali destinati ai servizi 
-9 - Parcheggi e soste veicolari (Piano dei Servizi) 
-14 - Obblighi degli esercenti sugli orari
Delib.G.R. 22/12/2010, n. 9/1062 
Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 
59/2010«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» in 
materia di commercio e turismo 
4. Pubblici esercizi 
1. Per la valutazione da parte dei Comuni delle richieste di apertura dei pubblici esercizi restano sostanzialmente valide le indicazioni contenute nella 
Delib.G.R. 23 gennaio 2008, n. 6495"Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione 
di alimenti e bevande». 
2. I Comuni, qualora ritengano di dover tutelare interessi di carattere generale, di tipo urbanistico (tutela dell'assetto urbano, dei beni artistici e 
culturali e dell'ambiente in generale), connessi all'impatto acustico o all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi nei diversi contesti 
territoriali, con particolare riferimento alla disponibilità dei parcheggi, possono continuare a programmare la rete di vendita dei pubblici esercizi, come 
previsto nella Delib.G.R. sopra indicata. 
3. Si ritiene invece che le analisi relative alla quantificazione dell'offerta e della domanda non possano essere utilizzate al fine di programmare la rete 
di vendita ma solo quale elemento conoscitivo della stessa. 
4. Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi si segnala che, in base all'art. 64 «Somministrazione di alimenti e bevande» del 
D.Lgs., gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione. Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 64 stabilisce che i Comuni, limitatamente alle 
zone del territorio da sottoporre a tutela, adottino provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse delle collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello 
dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, 
divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di 
viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo 
in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma 
la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura 
economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti 
e bevande e presenza di altri esercizi commerciali. 
5. Dal contenuto della disposizione di cui all'articolo 19 ("Segnalazione certificata di inizio attività") della L. 241/90risulta evidente l'inammissibilità 
dell'istituto della SCIA nei casi in cui la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Resta ferma, pertanto, la necessità 
dell'autorizzazione, per i trasferimenti, nei seguenti casi: 
- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad 
una sede collocata in zona tutelata nell'ambito della programmazione; 
- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell'ambito di zona comunale già oggetto di 
programmazione o tutela nell'ambito della stessa zona. 
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E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
La notifica sanitaria 
1. In origine all’autorizzazione amministrativa andava 
sempre allegata l’Autorizzazione Sanitaria rilasciata dalla 
ASL competente territorialmente 
2. La L.R. 02/04/2007 n. 8 ha abolito le autorizzazioni 
sanitarie a favore della notifica sanitaria in conformità al 
Regolamento Comunitario n. 852/2004. 
3. La L.R. 30/12/2009 n. 33 (TU leggi regionali in materia di 
sanità) ha ripreso l’art. 5 della L.R. 8/2007 
In Lombardia la notifica viene presentata con il mod. A della 
SCIA regionale, barrando semplicemente la relativa voce 
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Ministero dell'interno 
D.M. 17/12/1992, n. 564 
1. Sorvegliabilità esterna. 
1. I locali e le aree adibiti, anche 
temporaneamente o per attività stagionale, 
ad esercizio per la somministrazione al 
pubblico di alimenti o bevande devono avere 
caratteristiche costruttive tali da non 
impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso 
o d'uscita. 
2. Le porte o altri ingressi devono consentire 
l'accesso diretto Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
E’ vietata dalla ogni riproduzione strada, non autorizzata 
piazza o altro
2. Caratteristiche delle vie d'accesso 
1. Nessun impedimento deve essere frapposto 
all'ingresso o uscita del locale durante l'orario 
di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso 
deve essere costruita in modo da consentire 
sempre l'apertura dall'esterno. 
3. Sorvegliabilità interna 
1. Le suddivisioni interne del locale, ad 
esclusione dei servizi igienici e dei vani non 
aperti al pubblico, non possono essere chiuse 
da porte o grate munite di serratura o da altri 
sistemi di chiusura Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
E’ vietata ogni riproduzione che non non autorizzata 
consentano un
D.P.R. 04/04/2001, n. 235 - Regolamento recante semplificazione del 
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di 
alimenti e bevande da parte di circoli privati. 
2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali. 
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o 
organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere 
direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove 
sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per 
conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio 
dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove 
le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara: 
a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; 
b) il tipo di attività di somministrazione; 
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; 
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 -bis e 4 -quinquies, del testo unico 
delle imposte sui redditi; 
e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria 
e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in 
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. 
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4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al 
registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge. 
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, 
comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli 
esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante 
del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 3 della medesima legge. 
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare 
immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di 
cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, 
lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, 
comma 4 -quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta 
ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. 
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3. Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità 
assistenziali. 
1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui 
redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono 
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di 
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove 
sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, 
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere 
presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano 
adottato le necessarie misure organizzative. 
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara: 
a) il tipo di attività di somministrazione; 
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione; 
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 
111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi; 
d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in 
materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai 
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle 
prescritte autorizzazioni in materia. 
3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. 
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4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli 
esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge. 
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 
1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività 
istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e 
comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, 
si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge. 
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni 
dalla presentazione della domanda. 
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo 
unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è 
subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della 
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato. 
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al 
Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al 
rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal 
presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. 
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4. Disposizioni finali 
1. La denuncia di inizio di attività di cui 
all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui 
all'articolo 3 valgono anche come 
autorizzazione ai fini di cui al secondo comma 
dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
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2. In caso di violazione E’ vietata ogni riproduzione degli non autorizzata 
obblighi stabiliti
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II TER - sentenza 18 ottobre 2013 n. 9013 
N. 09013/2013 REG.PROV.COLL. 
I controlli presso il circolo potranno riguardare, 
tra gli altri aspetti: 
- la richiesta dell’elenco dei soci; 
- la verifica che i presenti siano tutti 
regolarmente iscritti (ossia in regola con il 
pagamento dell’iscrizione annuale); 
- la verifica che Il presente i presenti documento è di proprietà cui di OMNIAVIS. 
è destinata la 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 
somministrazione siano tutti regolarmente
La Sezione ha, in più occasioni, affermato 
(tra le diverse pronunce, TAR Lazio, sez. II, 5 
luglio 2005 n. 5477 e sez. II Ter, 7 aprile 2006, 
n. 5487; sez. II Ter 18 gennaio 2011, n. 427) 
che affinché un circolo privato possa essere 
considerato pubblico esercizio occorre che 
l'accesso sia consentito ad una indistinta 
generalità di persone, ancorché le stesse 
possano fruire dei predetti servizi solo in 
seguito ad ammissione (la quale può anche 
avvenire a richiesta Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
E’ vietata ogni riproduzione e dietro non autorizzata 
pagamento di
La destinazione d’uso per la somministrazione 
nei circoli privati 
Risoluzione MISE n. 264058 del 31.12.2012 
•la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le 
relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal 
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, (…) indipendentemente 
dalla destinazione urbanistica 
•i circoli non aventi finalità assistenziali di conseguenza si possono insediare solo nelle 
zone compatibili con le finalità perseguite 
•per entrambe al loro interno è possibile in alcuni locali avviare attività di 
somministrazione senza necessità che detti locali abbiano destinazione d’uso specifica 
per l’attività di somministrazione 
Più di un TAR (TAR Veneto 5/6/2008 n. 1661 - TAR Lecce 5/6/2008 n. 1653 - … ) ha 
ribadito che la destinazione non è necessaria per la somministrazione se “costituisce 
momento strumentale ed ausiliario rispetto al perseguimento dei fini istituzionali”. 
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Il consumo sul posto (somministrazione non assistita) 
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248) 
3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale 
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della 
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di 
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento 
del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di 
condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi 
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, 
come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e di somministrazione di 
alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: 
[…] 
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei 
prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi 
dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle 
prescrizioni igienico-sanitarie 
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L.R. 30/04/2009, n. 8 - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti 
alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda. 
Art. 2 - Vendita di prodotti alimentari di 
propria produzione per il consumo 
immediato 
1. Le imprese artigiane di produzione e 
trasformazione alimentare che effettuano la 
vendita diretta al pubblico possono effettuare 
la vendita degli alimenti di propria produzione 
per il consumo immediato, purché tale attività 
sia strumentale Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
E’ vietata e ogni accessoria riproduzione non autorizzata 
alla produzione e
3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di 
bevande diverse da quelle prodotte e 
trasformate dall’impresa artigiana è vietata, 
salva dichiarazione di inizio attività produttive 
(DIAP), ai sensi dell’ articolo 5 della legge 
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di 
competitività per le imprese e per il territorio 
della Lombardia). 
4. L’attività di cui alla presente legge è 
soggetta a previa comunicazione al comune in 
cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e di sicurezza 
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alimentare. 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
Art. 3 - Orari e pubblicità 
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico 
delle imprese artigiane di produzione e 
trasformazione alimentare che effettuano la 
vendita dei propri prodotti per il consumo 
immediato nei locali dell’azienda sono rimessi 
alla libera determinazione degli imprenditori, 
nel rispetto della fascia oraria compresa dalle 
ore sei all’una del giorno successivo, salvo 
deroghe motivate da parte dei comuni, sentite 
le associazioni di categoria, al fine di 
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E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 
soddisfare adeguatamente la domanda e di
Art. 4 - Sanzioni 
1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, 
commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 
1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il 
comune può disporre la sospensione 
temporanea, per un periodo non superiore a 
tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti 
alimentari di propria produzione per il 
consumo immediato. 
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E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 
2. Chiunque ometta la comunicazione prevista
Impatto acustico 
L. 26/10/1995, n. 447 
Legge quadro sull'inquinamento acustico 
D.P.R. 19/10/2011, n. 227 
Regolamento per la semplificazione di 
adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma 
dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con Il presente modificazioni, documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
dalla legge 30 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 
luglio 2010, n. 122
D.P.R. 19/10/2011, n. 227 
Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447 , le attività a bassa rumorosità elencate nell' Allegato B, fatta eccezione per 
l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di 
spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero 
svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è 
fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi 
dell' articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 
447 , ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. 
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai 
limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove 
questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 14 novembre 1997 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la 
documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , può essere resa 
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 
ottobre 1995, n. 447. 
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di 
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, 
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
dal decreto del Presidente del E’ Consiglio vietata ogni dei riproduzione Ministri in non data autorizzata 
14 novembre 1997 , è fatto obbligo di 
presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ,
Allegato B 
1. Attività alberghiera. 
2. Attività agro-turistica. 
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica 
(ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle 
da asporto, mense, bar). 
4. Attività ricreative. 
5. Attività turistica. 
… 
32. Attività di Il presente vendita documento è di al proprietà dettaglio di OMNIAVIS. 
di generi 
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vari.
Delib.G.R. 10/01/2014, n. 10/1217 
Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione 
d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione 
dell'allegato alla Delib.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313 
A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal 
titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio 
La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte 
del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni 
elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 , contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso. 
Caso 1 
a. Apertura dopo le 6:00. 
b. Chiusura non oltre le 22:00. 
c. Non viene effettuato DJ Set. 
d. Non viene effettuata musica Live. 
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. 
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno. 
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
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Caso 2 
a. Strutturalmente NON connesso con edifici 
con destinazione d'uso residenziale 
b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso 
residenziale 
c. Non viene effettuato DJ Set. 
d. Non viene effettuata musica Live. 
e. Non vengono svolti intrattenimenti 
danzanti. 
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in 
esterno. 
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
B) Documentazione redatta da tecnico 
competente in acustica ambientale 
Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio 
non ricada nei casi di cui alla lettera A), la 
documentazione di previsione di impatto acustico 
viene redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale e deve contenere almeno le 
informazioni riportate di seguito. Per facilitare la 
redazione della documentazione, sono anche 
indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico 
competente non è comunque vincolato a seguire. 
L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi 
cautelative deve Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
E’ vietata ogni riproduzione essere non autorizzata 
però motivata,
f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la 
propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere 
valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, 
soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei 
serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). 
Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di 
misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato 
e dell'edificio. 
g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale 
dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio 
fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati 
tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le 
proprietà di abbattimento. 
Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei 
suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile. 
h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In 
queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato 
(impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive 
contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti 
trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle 
condizioni di massimo disturbo ipotizzabili. 
i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei 
valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno 
dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione 
acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate 
da tutte le informazioni richieste dal D.M. 16 marzo 1998 , e comprensive delle time history. 
j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di 
sorgenti sonore connesse all'attività, comprese 
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
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Installazione giochi in pubblici esercizi 
Art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS) 
Relativamente agli apparecchi e congegni 
automatici, semiautomatici ed elettronici di 
cui all’ articolo 110 , commi 6 e 7, la licenza è 
altresì necessaria: 
[…] 
c) per l’installazione in esercizi commerciali o 
pubblici diversi da quelli già in possesso di 
altre licenze di Il presente cui documento al primo è di proprietà di o OMNIAVIS. 
secondo comma 
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o di cui all’articolo 88 ovvero per
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 - Norme per la prevenzione 
e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. 
Articolo 5 Competenze dei comuni. 
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è 
vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, 
determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito 
sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell' articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto 
conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi 
connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 
[…] 
7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di 
evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando 
gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina 
regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).
Articolo 10 Sanzioni amministrative 
1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco 
d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui 
all' articolo 5 , comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 5 , comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione 
amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (PUBBLICITA’) 
3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell' articolo 
9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (ENTRO IL 22 APRILE 
2014 LA GIUNTA REGIONALE ATTIVERÀ I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I GESTORI DELLE SALE 
DA GIOCO E DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO) 
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il 
comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al 
presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, 
anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale. 
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E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 
Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di 
apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della 
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d'azzardo patologico") 
La Giunta Regionale delibera 
1. di approvare il presente provvedimento e 
l'Allegato A) denominato " Distanza dai luoghi 
sensibile per la nuova collocazione di 
apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in 
attuazione dell'art. 5, comma 1, della L.R. 21 
ottobre 2013, n. 8", che ne costituisce parte 
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integrante; 
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
1. PRINCIPI. 
1. Le determinazioni che seguono si informano 
ai seguenti principi: 
a) tutela dei minori; 
b) tutela degli utilizzatori, con particolare 
riferimento alla necessità di: 
b1) contenere i rischi connessi alla 
moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e 
dei centri di intrattenimento aventi come 
oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della 
prevenzione del gioco d'azzardo patologico; 
b2) contenere Il presente E’ vietata i documento è di proprietà di OMNIAVIS. 
ogni costi riproduzione sociali non autorizzata 
ed economici,
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le presenti determinazioni si applicano a tutte 
le nuove collocazioni di apparecchi per il 
gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, 
comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 
1931, effettuate dopo la pubblicazione sul 
BURL del provvedimento di cui il presente 
Allegato A) costituisce parte integrante. 
4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA. 
1. Non è ammessa la nuova collocazione di 
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apparecchi per E’ vietata il gioco ogni riproduzione d'azzardo non autorizzata 
lecito in locali
Note: 
1.sarebbe opportuno identificare i luoghi 
sensibili sul territorio (coordinamento con 
AAMS – sopralluoghi sul territorio) al fine di 
predisporre una planimetria con evidenziate 
le aree di divieto. 
2.La distanza di 500 m non può essere 
modificata dal comune. 
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E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
Piccoli trattenimenti 
L'autorizzazione ovvero la SCIA per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare, 
ai sensi dell’articolo 74 della L.R. 6/2010: 
•apparecchi radiotelevisivi 
•impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini 
•giochi previsti dalle normative vigenti. 
Per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, 
anche temporaneamente, nei pubblici esercizi è liberalizzato e non 
necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP: l’articolo 13 del D.L. 
09/02/2012 n. 5 ha infatti abrogato l'articolo 124 del R.D. 06/05/1940 n. 635. 
Permane l’obbligo di rispettare i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento 
comunale e dalla normativa vigente 
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PRASSI: 
Si considerano piccoli trattenimenti gli eventi caratterizzati da: 
•ingresso è libero e gratuito 
•attività di trattenimento complementare a quella prevalente di 
somministrazione 
•Mancanza di spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o 
ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.) 
•avvenimenti di spettacolo non pubblicizzati 
•prezzo delle consumazioni non aumentato rispetto ai prezzi 
normalmente applicati 
Ricordo che in caso di spettacoli che necessitano di licenza di pubblica 
sicurezza, prevedono al massimo di 200 posti a sedere e sono svolti entro 
24 ore dal giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare 
al SUAP come previsto dell'articolo 69 del R.D. 18/06/1931 n. 773 
(TULPS). 
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Controlli 
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in legge con modificazioni con la L. 106/2011) 
Art. 7 Semplificazione fiscale 
Prevede che, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi delle attività delle 
imprese, assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività 
amministrativa, i controlli devono essere oggetto di programmazione periodica (anche per la polizia locale). 
Secondo le indicazioni dell’art.7 del D.L. n.70/2011 sono esclusi dalla programmazione gli accessi per: 
1) repressione dei reati; 
2) tutela della salute (compreso acustica); 
3) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
4) tutela dell’igiene pubblica; 
5) tutela della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica (licenze T.U.L.P.S.compresa la vendita e la 
somministrazione di bevande). 
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 
1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito 
istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: 
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore 
di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; 
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. 
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Cosa controllare e riportare sul verbale di ispezione 
di un pubblico esercizio: 
1. Estremi titolo all’esercizio dell’attività (SCIA/AUT + nomina delegato 
+ Notifica Sanitaria) 
2. Persone presenti 
3. Requisiti dei locali: 
- Sorvegliabilità 
- Igiene dei luoghi 
- Uso aree esterne 
- Conformità alla planimetria agli atti 
4. Obbligo esposizione 
- Orario di apertura (art. 108 L.R. 6/2010) 
- Listino prezzi (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS) 
- Tabella giochi proibiti (art. 110 c. 1 in relazione all’art. 17 comma 1 
del TULPS) 
- Titolo abilitativo (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS) 
- Etichettatura prodotti (D.Lgs. n°109/92) 
5. Autorizzazione insegna d’esercizio 
6. Eventuale installazione giochi (sanzioni competenza AAMS) 
7. In caso di vendita di prodotti soggetti a licenza AAMS, possesso del 
titolo (es. patentino sigarette) 
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Verifica sorvegliabilità 
a) gli ingressi consentono l’accesso diretto al locale dalla strada o da altro luogo pubblico? SI □ NO □ 
b) le caratteristiche costruttive del locale impediscono la sorvegliabilità delle vie di ingresso e di uscita? SI □ NO □ 
c) gli ingressi al locale sono utilizzati anche per l’accesso ad abitazioni private? SI □ NO □ 
d) locali parzialmente interrati – gli accessi sono integralmente visibili dalla strada, piazza, od altro 
luogo pubblico? SI □ NO □ 
e) esistono impedimenti che possano ostacolare l’entrata o l’uscita delle persone dal locale? SI □ NO □ 
f ) la/e porta/e d’accesso è costruita in modo da consentirne sempre l’apertura dall’esterno? SI □ NO □ 
g) le vie di ingresso e di uscita dal locale sono sorvegliabili? SI □ NO □ 
h) servizi igienici esistenti nell’esercizio: numero (specificare se riservati al personale o alla clientela) 
i ) caratteristiche ed ubicazione dei vani non aperti al pubblico (specificare) 
l) divisione interna del locale e relativi sistemi di chiusura (specificare) 
m) gli accessi ai vani interni sono indicati nel modo seguente (specificare) 
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Grazie per l’attenzione! 
Ing. Alberto Valenti 
alberto.valenti@omniavis.it 
www.omniavis.it 
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ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

  • 2. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ Martedì 04.03.2014 – Bergamo Istituto Direzione Municipale Ing. Alberto Valenti Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 3. Programma La normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande: -nei pubblici esercizi -nelle manifestazioni temporanee -nei circoli privati -nelle attività di commercio e artigianali Gli orari d’esercizio La notifica sanitaria La sorvegliabilità L’impatto acustico (alla luce della recente DGR) L’installazione di giochi (alle luce della recente L.R.) I piccoli trattenimenti I controlli Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 4. La somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi Normativa nazionale Attualmente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata: -dal decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, così come modificato dal Dlgs 147/2012 -dalla Legge 25 agosto 1991 n. 287 -dal TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) -dal Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 5. In Lombardia Legge regionale 2-2-2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere Deliberazione della Giunta Regionale 23-1-2008, n. 6495 Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003) Deliberazione della Giunta Regionale 22-12-2010, n. 9/1062 Recepimento della Direttiva 123/2006/CE sui servizi nel mercato interno Deliberazione della Giunta Regionale 26-10-2012, n. 9/4345 Applicazione dell’art. 31, comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 6. La l.r. 6/2010 Analisi degli articoli principali Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande Art. 61 - Finalità. Art. 62 - Ambito di applicazione. Art. 63 - Tipologia dell’attività. Art. 64 - Definizioni. Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea. Art. 68 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni. Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività. Art. 71 - Ampliamento degli esercizi. Art. 72 - Autorizzazioni temporanee. Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici. Art. 74 - Esercizio di attività accessorie. Art. 75 - Subingresso. Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi. Art. 77 - Pubblicità dei prezzi. Art. 78 - Commissioni comunali. Art. 79 - Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione. Art. 80 - Sanzioni. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 7. Art. 62 - Ambito di applicazione. 1. Il presente capo si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all’articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività; b) presso il domicilio del consumatore; c) in locali non aperti al pubblico; d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66. 2. Il presente capo non si applica all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell’ambito di tali attività l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66; b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); c) da parte dei circoli privati nell’ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati). Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 8. Art. 63 - Tipologia dell’attività 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità. 3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo di comunicare al comune l’attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all’articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del Regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità. 4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l’indicazione della nuova attività. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 9. Art. 64 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; b) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata; c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l’attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti; e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l’organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate; f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 10. Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile e quindi irrevocabile), per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965 , ovvero a misure di sicurezza non detentive; g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 11. 2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. 5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA. 11 Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 12. D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.. 3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 13. Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)"; (la Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 2013, n. 98, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18) c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 14. Circolare 15 febbraio 2013 n. 8 - Comunicazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, commercio … REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI UNA CERCHIA LIMITATA DI PERSONE L’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147/2012 ha riformulato l’alinea del comma 6 dell’articolo 71, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione «anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone». Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0264066 del 31 dicembre 2012 ha previsto che, per effetto di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell’articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di persone. Pertanto non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della l.r. n. 6/2012 per le seguenti attività, così come individuate all’art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge: − negli esercizi situati all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; − nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; − nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine; − nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili. Il requisito professionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea è già stato eliminato dall’articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 15. Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea. 1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei: a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all’Unione europea (UE) che possono esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione; b) cittadini degli Stati membri dell’UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all’interno dell’UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di uno Stato membro dell’UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). 2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 16. 2-bis. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno dei seguenti documenti: a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate; b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 2-ter. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2-bis. 2-quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2-bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 2-quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 17. D.Lgs. 09/11/2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. • L’art. 5 «Autorità Competente» individua i diversi Ministeri competenti • L’art. 67comma 1 della l.r. 6/2010 invece individua nel comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione il soggetto al quale spetta l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia • Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Impresa e l’Internalizzazione ha recentemente ribadito la competenza comunale proprio in virtù del citato art. 67 comma 1 Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 18. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 19. Art. 68 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni Il presente documento degli è di proprietà di OMNIAVIS. esercizi di E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata somministrazione al pubblico di alimenti e
  • 20. 3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 61. 4. La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio Il presente delle documento è di proprietà autorizzazioni di OMNIAVIS. relative E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata all’attività di somministrazione di alimenti e
  • 21. Art. 4 - Programmazione regionale. 4-bis. I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare: a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente; b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita; c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita; d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale. 4-ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 22. Art. 4-bis - Programmazione comunale 1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza, nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. alle medie e grandi strutture di vendita. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 23. 2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio: a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali; b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali; c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita. 3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 24. 4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono: a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali; b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela; c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico; d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale attraverso anche l'individuazione in base all'articolo 145 di particolari condizioni per l'esercizio del commercio. 5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono: a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico; b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali; c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l'insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi; d) adottare, nell'ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 25. Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni. 1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio. 2. In coerenza con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4-bis e gli indirizzi di cui all'articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 26. 3. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa zona tutelata. L'avvio delle attività non soggette Il presente documento a è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione programmazione, non autorizzata il
  • 27. 7. L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. 8. Prima di iniziare l’attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. 9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell’interno (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento. 10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. 11. Il comune, nell’ambito dei criteri di cui al comma 2 e degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 150, può stabilire le condizioni per l’esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale. 12. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 65. 13. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA. 14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. 15. La delega dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l’esercizio dell’attività medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall’avvenuto conferimento. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 28. Art. 150 - Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale. In particolare i comuni possono individuare: a) i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza; b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico; b-bis) criteri per l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 29. Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività 1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. 2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. Art. 71 - Ampliamento degli esercizi. 1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 30. Art. 72 - Autorizzazioni temporanee 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonché all’accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione. Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici 1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all’articolo 69 . Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 2. È vietata la somministrazione E’ vietata di ogni bevande riproduzione alcoliche non autorizzata di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici
  • 31. La somministrazione in occasione di manifestazioni temporanee • Come visto sono normate dall’art. 72 della l.r. 6/2010 • Non sono richiesti i requisiti professionali (ex articolo 41 del decreto Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata legge n. 5/2012) • A Bergamo non è dovuta la notifica sanitaria all’ASL (nota Dipartimento di Prevenzione Medico prot. UOO72420/III,7 del 28/05/2010) • Segnalo la proposta di PDL per la regolamentazione delle sagre e feste popolari trasmesso a ottobre 2013 da Confesercenti Lombardia a Regione (slide successiva)
  • 32. Art. 1. Al comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 sono aggiunti i seguenti comma: 1bis. I Comuni sono tenuti a definire, con cadenza semestrale entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il programma delle manifestazioni autorizzate temporaneamente alla somministrazione di alimenti e bevande evitando di creare, attraverso il susseguirsi di più autorizzazioni temporanee, la presenza di un’attività permanente di somministrazione. 1ter. Le autorizzazioni sono rilasciate alle Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. manifestazioni E’ vietata organizzate ogni riproduzione non autorizzata da Proloco,
  • 33. Art. 74 - Esercizio di attività accessorie 1. L’autorizzazione di cui all’articolo 69 e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti Art. 75 - Subingresso 1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio anche ai fini di cui all’articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell’autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66. 2. In caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell’autorizzazione continuando l’attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. […]. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 34. Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi 1. I titoli abilitativi decadono quando: a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione; b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65; d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti; e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo; g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75. 2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), d) e e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all’articolo 68. 3. La proroga non è concessa in caso di: a) mancata comunicazione di cui all’articolo 63, comma 3 del presente testo unico; b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie; c) ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 35. Art. 77 - Pubblicità dei prezzi. 1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. 2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno. 4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale componente del servizio. 5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 36. Art. 78 - Commissioni comunali 1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA. 2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti Il presente dal documento comune, è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata sentiti i soggetti di
  • 37. Art. 80 - Sanzioni 1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 17-bis, comma 1, del Il presente regio documento decreto è di proprietà di OMNIAVIS. 18 giugno 1931, n. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 773 (Approvazione del testo unico delle leggi
  • 38. Art. 17-ter del TULPS Quando è accertata una violazione prevista dall' art. 17-bis , commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 39. Art. 17-quater del TULPS Per le violazioni previste dall' art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all' art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell' art. 17-ter. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 40. Art. 108 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all’articolo 68, comma 1. 2. Gli esercizi devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio. 3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 41. D.L. 06/12/2011, n. 201 - Art. 31 Esercizi commerciali (testo in vigore) 1. In materia di esercizi commerciali, all' articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande) sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte". Gli orari sono pertanto liberalizzati fatte salve specifiche ordinanze sindacali e il rispetto della normativa in materia di acustica , di tutela della salute e quiete pubblica. Permane l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che chiudono temporaneamente per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi di presentare comunicazione al SUAP (articolo 109 della l.r. 6/2010). In caso di somministrazione non assistita (consumo immediato nei locali dell'azienda artigiana) gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo salvo deroghe motivate da parte dei Comuni come previsto dall’art. 3 della L.R. 8/2009. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 42. Art. 109 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi. 2. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. 3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. Art. 110 - Sanzioni Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 43. Delib.G.R. 23/01/2008, n. 8/6495 Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Articoli principali: -5 - Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività -6 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande -8 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi -9 - Parcheggi e soste veicolari (Piano dei Servizi) -14 - Obblighi degli esercenti sugli orari
  • 44. Delib.G.R. 22/12/2010, n. 9/1062 Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 59/2010«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» in materia di commercio e turismo 4. Pubblici esercizi 1. Per la valutazione da parte dei Comuni delle richieste di apertura dei pubblici esercizi restano sostanzialmente valide le indicazioni contenute nella Delib.G.R. 23 gennaio 2008, n. 6495"Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande». 2. I Comuni, qualora ritengano di dover tutelare interessi di carattere generale, di tipo urbanistico (tutela dell'assetto urbano, dei beni artistici e culturali e dell'ambiente in generale), connessi all'impatto acustico o all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi nei diversi contesti territoriali, con particolare riferimento alla disponibilità dei parcheggi, possono continuare a programmare la rete di vendita dei pubblici esercizi, come previsto nella Delib.G.R. sopra indicata. 3. Si ritiene invece che le analisi relative alla quantificazione dell'offerta e della domanda non possano essere utilizzate al fine di programmare la rete di vendita ma solo quale elemento conoscitivo della stessa. 4. Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi si segnala che, in base all'art. 64 «Somministrazione di alimenti e bevande» del D.Lgs., gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione. Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 64 stabilisce che i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottino provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse delle collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi commerciali. 5. Dal contenuto della disposizione di cui all'articolo 19 ("Segnalazione certificata di inizio attività") della L. 241/90risulta evidente l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Resta ferma, pertanto, la necessità dell'autorizzazione, per i trasferimenti, nei seguenti casi: - trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell'ambito della programmazione; - trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell'ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell'ambito della stessa zona. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 45. La notifica sanitaria 1. In origine all’autorizzazione amministrativa andava sempre allegata l’Autorizzazione Sanitaria rilasciata dalla ASL competente territorialmente 2. La L.R. 02/04/2007 n. 8 ha abolito le autorizzazioni sanitarie a favore della notifica sanitaria in conformità al Regolamento Comunitario n. 852/2004. 3. La L.R. 30/12/2009 n. 33 (TU leggi regionali in materia di sanità) ha ripreso l’art. 5 della L.R. 8/2007 In Lombardia la notifica viene presentata con il mod. A della SCIA regionale, barrando semplicemente la relativa voce Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 46. Ministero dell'interno D.M. 17/12/1992, n. 564 1. Sorvegliabilità esterna. 1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita. 2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata dalla ogni riproduzione strada, non autorizzata piazza o altro
  • 47. 2. Caratteristiche delle vie d'accesso 1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno. 3. Sorvegliabilità interna 1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione che non non autorizzata consentano un
  • 48. D.P.R. 04/04/2001, n. 235 - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. 2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali. 1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara: a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; b) il tipo di attività di somministrazione; c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 -bis e 4 -quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi; e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 49. 4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge. 5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge. 6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4 -quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 50. 3. Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali. 1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara: a) il tipo di attività di somministrazione; b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione; c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi; d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. 3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 51. 4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge. 5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge. 6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. 7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato. 8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 52. 4. Disposizioni finali 1. La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. 2. In caso di violazione E’ vietata ogni riproduzione degli non autorizzata obblighi stabiliti
  • 53. TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II TER - sentenza 18 ottobre 2013 n. 9013 N. 09013/2013 REG.PROV.COLL. I controlli presso il circolo potranno riguardare, tra gli altri aspetti: - la richiesta dell’elenco dei soci; - la verifica che i presenti siano tutti regolarmente iscritti (ossia in regola con il pagamento dell’iscrizione annuale); - la verifica che Il presente i presenti documento è di proprietà cui di OMNIAVIS. è destinata la E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata somministrazione siano tutti regolarmente
  • 54. La Sezione ha, in più occasioni, affermato (tra le diverse pronunce, TAR Lazio, sez. II, 5 luglio 2005 n. 5477 e sez. II Ter, 7 aprile 2006, n. 5487; sez. II Ter 18 gennaio 2011, n. 427) che affinché un circolo privato possa essere considerato pubblico esercizio occorre che l'accesso sia consentito ad una indistinta generalità di persone, ancorché le stesse possano fruire dei predetti servizi solo in seguito ad ammissione (la quale può anche avvenire a richiesta Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione e dietro non autorizzata pagamento di
  • 55. La destinazione d’uso per la somministrazione nei circoli privati Risoluzione MISE n. 264058 del 31.12.2012 •la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, (…) indipendentemente dalla destinazione urbanistica •i circoli non aventi finalità assistenziali di conseguenza si possono insediare solo nelle zone compatibili con le finalità perseguite •per entrambe al loro interno è possibile in alcuni locali avviare attività di somministrazione senza necessità che detti locali abbiano destinazione d’uso specifica per l’attività di somministrazione Più di un TAR (TAR Veneto 5/6/2008 n. 1661 - TAR Lecce 5/6/2008 n. 1653 - … ) ha ribadito che la destinazione non è necessaria per la somministrazione se “costituisce momento strumentale ed ausiliario rispetto al perseguimento dei fini istituzionali”. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 56. Il consumo sul posto (somministrazione non assistita) D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248) 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: […] f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 57. L.R. 30/04/2009, n. 8 - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda. Art. 2 - Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato 1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata e ogni accessoria riproduzione non autorizzata alla produzione e
  • 58. 3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia). 4. L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. alimentare. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 59. Art. 3 - Orari e pubblicità 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell’azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all’una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata soddisfare adeguatamente la domanda e di
  • 60. Art. 4 - Sanzioni 1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 2. Chiunque ometta la comunicazione prevista
  • 61. Impatto acustico L. 26/10/1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico D.P.R. 19/10/2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con Il presente modificazioni, documento è di proprietà di OMNIAVIS. dalla legge 30 E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata luglio 2010, n. 122
  • 62. D.P.R. 19/10/2011, n. 227 Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , le attività a bassa rumorosità elencate nell' Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. 2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. dal decreto del Presidente del E’ Consiglio vietata ogni dei riproduzione Ministri in non data autorizzata 14 novembre 1997 , è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ,
  • 63. Allegato B 1. Attività alberghiera. 2. Attività agro-turistica. 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 4. Attività ricreative. 5. Attività turistica. … 32. Attività di Il presente vendita documento è di al proprietà dettaglio di OMNIAVIS. di generi E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata vari.
  • 64. Delib.G.R. 10/01/2014, n. 10/1217 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla Delib.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313 A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 , contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso. Caso 1 a. Apertura dopo le 6:00. b. Chiusura non oltre le 22:00. c. Non viene effettuato DJ Set. d. Non viene effettuata musica Live. e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 65. Caso 2 a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale c. Non viene effettuato DJ Set. d. Non viene effettuata musica Live. e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 66. B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione essere non autorizzata però motivata,
  • 67. f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio. g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento. Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile. h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili. i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal D.M. 16 marzo 1998 , e comprensive delle time history. j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 68. Installazione giochi in pubblici esercizi Art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS) Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110 , commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: […] c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di Il presente cui documento al primo è di proprietà di o OMNIAVIS. secondo comma E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata o di cui all’articolo 88 ovvero per
  • 69. L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 - Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. Articolo 5 Competenze dei comuni. 1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell' articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata […] 7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).
  • 70. Articolo 10 Sanzioni amministrative 1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all' articolo 5 , comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 5 , comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (PUBBLICITA’) 3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell' articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (ENTRO IL 22 APRILE 2014 LA GIUNTA REGIONALE ATTIVERÀ I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO) 4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 71. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico") La Giunta Regionale delibera 1. di approvare il presente provvedimento e l'Allegato A) denominato " Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8", che ne costituisce parte Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. integrante; E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 72. 1. PRINCIPI. 1. Le determinazioni che seguono si informano ai seguenti principi: a) tutela dei minori; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di: b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico; b2) contenere Il presente E’ vietata i documento è di proprietà di OMNIAVIS. ogni costi riproduzione sociali non autorizzata ed economici,
  • 73. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante. 4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA. 1. Non è ammessa la nuova collocazione di Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. apparecchi per E’ vietata il gioco ogni riproduzione d'azzardo non autorizzata lecito in locali
  • 74. Note: 1.sarebbe opportuno identificare i luoghi sensibili sul territorio (coordinamento con AAMS – sopralluoghi sul territorio) al fine di predisporre una planimetria con evidenziate le aree di divieto. 2.La distanza di 500 m non può essere modificata dal comune. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 75. Piccoli trattenimenti L'autorizzazione ovvero la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare, ai sensi dell’articolo 74 della L.R. 6/2010: •apparecchi radiotelevisivi •impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini •giochi previsti dalle normative vigenti. Per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi è liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP: l’articolo 13 del D.L. 09/02/2012 n. 5 ha infatti abrogato l'articolo 124 del R.D. 06/05/1940 n. 635. Permane l’obbligo di rispettare i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 76. PRASSI: Si considerano piccoli trattenimenti gli eventi caratterizzati da: •ingresso è libero e gratuito •attività di trattenimento complementare a quella prevalente di somministrazione •Mancanza di spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.) •avvenimenti di spettacolo non pubblicizzati •prezzo delle consumazioni non aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati Ricordo che in caso di spettacoli che necessitano di licenza di pubblica sicurezza, prevedono al massimo di 200 posti a sedere e sono svolti entro 24 ore dal giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare al SUAP come previsto dell'articolo 69 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS). Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 77. Controlli D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in legge con modificazioni con la L. 106/2011) Art. 7 Semplificazione fiscale Prevede che, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi delle attività delle imprese, assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, i controlli devono essere oggetto di programmazione periodica (anche per la polizia locale). Secondo le indicazioni dell’art.7 del D.L. n.70/2011 sono esclusi dalla programmazione gli accessi per: 1) repressione dei reati; 2) tutela della salute (compreso acustica); 3) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; 4) tutela dell’igiene pubblica; 5) tutela della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica (licenze T.U.L.P.S.compresa la vendita e la somministrazione di bevande). D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 78. Cosa controllare e riportare sul verbale di ispezione di un pubblico esercizio: 1. Estremi titolo all’esercizio dell’attività (SCIA/AUT + nomina delegato + Notifica Sanitaria) 2. Persone presenti 3. Requisiti dei locali: - Sorvegliabilità - Igiene dei luoghi - Uso aree esterne - Conformità alla planimetria agli atti 4. Obbligo esposizione - Orario di apertura (art. 108 L.R. 6/2010) - Listino prezzi (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS) - Tabella giochi proibiti (art. 110 c. 1 in relazione all’art. 17 comma 1 del TULPS) - Titolo abilitativo (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS) - Etichettatura prodotti (D.Lgs. n°109/92) 5. Autorizzazione insegna d’esercizio 6. Eventuale installazione giochi (sanzioni competenza AAMS) 7. In caso di vendita di prodotti soggetti a licenza AAMS, possesso del titolo (es. patentino sigarette) Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 79. Verifica sorvegliabilità a) gli ingressi consentono l’accesso diretto al locale dalla strada o da altro luogo pubblico? SI □ NO □ b) le caratteristiche costruttive del locale impediscono la sorvegliabilità delle vie di ingresso e di uscita? SI □ NO □ c) gli ingressi al locale sono utilizzati anche per l’accesso ad abitazioni private? SI □ NO □ d) locali parzialmente interrati – gli accessi sono integralmente visibili dalla strada, piazza, od altro luogo pubblico? SI □ NO □ e) esistono impedimenti che possano ostacolare l’entrata o l’uscita delle persone dal locale? SI □ NO □ f ) la/e porta/e d’accesso è costruita in modo da consentirne sempre l’apertura dall’esterno? SI □ NO □ g) le vie di ingresso e di uscita dal locale sono sorvegliabili? SI □ NO □ h) servizi igienici esistenti nell’esercizio: numero (specificare se riservati al personale o alla clientela) i ) caratteristiche ed ubicazione dei vani non aperti al pubblico (specificare) l) divisione interna del locale e relativi sistemi di chiusura (specificare) m) gli accessi ai vani interni sono indicati nel modo seguente (specificare) Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 80. Grazie per l’attenzione! Ing. Alberto Valenti alberto.valenti@omniavis.it www.omniavis.it Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata

Notes de l'éditeur

  1. CFR con d.lgs. 59/2010