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Il futuro delle Bioenergie alla
luce del nuovo decreto F.E.R.
Padova 20 Settembre 2012
Avv./Rain Svenja Bartels
Avv. Serena de Laurentiis
Dott. Giorgio Castorina
Agenda
01
02
Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse
03 Il decreto 6 luglio 2012
3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso
3.2 I premi per gli impianti virtuosi
3,3 Le Procedere autorizzative
Le biomasse nella normativa italiana
2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente
2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili
2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER
Cos’è la “biomassa”
Viene considerata “biomassa” ogni sostanza, vegetale o animale, in grado di
essere convertita in energia attraverso processi fisici, chimici o biochimici
La biomassa può classificarsi in base alla sua provenienza
− biomassa solida: deriva da attività agricole e forestali volte alla produzione di
biomassa a fini energetici (colture dedicate sia agricole che forestali)
− biomassa da sottoprodotto o rifiuto: deriva da scarti e residui di attività non
a fini energetici (residui forestali, recupero di potature o altri utilizzi di legno, RSU)
La biomassa può anche classificarsi in base al suo utilizzo
− Combustibile: Attraverso la combustione diretta può essere utilizzata al fine di produrre
calore e/o energia elettrica (es. combustione dei residui cerealicoli)
− Trasformazione in biocombustibile: attraverso processi chimici e biochimici può essere
convertita in altri (bio) combustibili economicamente più redditizi (biogas, biodiesel, bioliquidi)
Varietà di utilizzi delle biomasse
Al fine di individuare i diversi usi finali delle biomasse, è utile risalire ai metodi di conversione
in energia possibili per ogni singola categoria di biomassa impiegata
• E’ interessante notare come la produzione di energia elettrica può derivare solo da calore, che si genera da:
• combustione diretta delle biomasse solide (legno, cippato)
• combustione del biogas, precedentemente prodotto dalla digestione delle biomasse umide (rifiuti organici,
liquami, reflui).
• Inoltre è necessario distinguere il biogas dal fuel gas, ottenibile invece da processi di gassificazione di biomasse
solide, e utilizzabile solo nei trasporti e non al fine di produrre energia elettrica
Funzionamento degli impianti
• La biomassa (solida, da rifiuto, da sottoprodotto) viene utilizzata come combustibile e quindi bruciata al fine di
produrre energia elettrica
•La biomassa viene fornita attraverso la stipula di contratti bilaterali nell’ambito di intese di filiera-contratti quadro,
oppure prodotte entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza (cd. filiera corta).
Funzionamento degli impianti a biogas
• La biomassa (solida, da rifiuto, da sottoprodotto) viene accumulata e sottoposta a digestione anaerobica (in assenza
di ossigeno)
• La digestione provoca calore utilizzabile come fonte di produzione di energia elettrica ed energia termica
(abbinabile anche al teleriscaldamento)
• Il residuo digestato viene a sua volta utilizzato come fertilizzante
La scelta dell’impianto: vantaggi e svantaggi
Limitatezza delle risorse
utilizzabili come combustibili
Forti limiti normativi in tema
di emissioni e impatto
ambientale
Bassa velocità di crescita e
reazione dei microorganismi
Necessaria una maggiore cura
nella progettazione e nella
gestione dell’impianto
Elevato potere calorifico del gas prodotto
Possibilità di sfruttare risorse altrimenti
inutilizzabili (reflui zootecnici.)
Possibilità di allungare ulteriormente il ciclo
produttivo attraverso l’utilizzazione del
digestato
Minore complessità nella progettazione e nella
gestione
Maggiore velocità di resa dell’impianto
Agenda
01
02
Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse
03 Il decreto 6 luglio 2012
3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso
3.2 I premi per gli impianti virtuosi
3,3 Le Procedere autorizzative
Le biomasse nella normativa italiana
2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente
2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili
2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER
Le normative vigenti
Per comprendere il fenomeno biomassa da un punto di vista giuridico è necessario lo studio
incrociato di diverse discipline. A differenza di altre fonti rinnovabili infatti (ad es. il fotovoltaico),
l’utilizzo delle biomasse a fini energetici si confronta con la tutela di molteplici interessi (salubrità
dell’ambiente, salute pubblica, corretta gestione dei rifiuti, buone pratiche agronomiche etc…)
Vediamo i principali settori che devono essere coordinati:
•Definizione dei tipi di biomasse utilizzabili in impianti produttivi termici, limiti,
condizioni di utilizzo e profili autorizzatori
Disciplina sulle emissioni in atmosfera (Parte V del
Codice dell’Ambiente)
•Catalogazione delle materie utilizzate in rifiuti e sottoprodotti
Disciplina sulla gestione dei rifiuti (Parte IV del
Codice dell’Ambiente)
•Definizione dei tipi di impianti e delle biomasse utilizzabili al fine di ricevere gli
incentivi
Disciplina sugli incentivi alla produzione di energia da
biomasse (Decr. F.E.R. elettriche)
•Per valutare quindi l’opportunità
di sviluppare un dato tipo di
impianto occorre previamente
verificare se (i) la materia da
utilizzare è una “biomassa
combustibile” ai sensi del Codice
dell’Ambiente, e (ii) nel caso in
cui essa sia anche un “rifiuto”
verificare la conformità ai principi
sulla gestione di questi.
Successivamente (iii) si potrà
esaminare se l’energia prodotta
rientra tra quelle incentivate.
Biomassa-combustibile e biomassa-rifiuto
La biomassa, ai fini del riconoscimento normativo, si distingue in 2 macrocategorie
• La distinzione è fondamentale per comprendere la disciplina applicabile
• La biomassa-combustibile segue la disciplina della Parte V del Codice dell’ambiente(d.lgs. 152/06)
• La biomassa-rifiuto segue la disciplina della parte IV dello stesso Codice.
• La principale differenza si pone sul profilo autorizzativo:
• La combustione delle biomasse-combustibili richiede l’autorizzazione alle emissioni (art. 269)
• La combustione (e precedente gestione) delle biomasse-rifiuti necessita dell’autorizzazione alla gestione dei
rifiuti (art. 208)
• Per gli impianti volti alla produzione di energia elettrica da biomassa si fa comunque riferimento
all’Autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. 387/03 che:
• Nei casi di biomassa-combustibile assorbirà l’ autorizzazione alle emissioni, e la relativa istruttoria seguirà criteri
e i valori limite di emissione previsti dagli artt. 269 ss della Parte V del Codice
• Nei casi di biomassa-rifiuto assorbirà l’ dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, e la relativa istruttoria seguirà
criteri e i valori limite di emissione previsti dalla normativa sui rifiuti (D.L. 133/05 e art. 273 del Codice)
• Nei casi in cui sia chiesta l’Autorizzazione integrata ambientale, i valori limite saranno sostituiti da quelli decisi
con i criteri previsti dagli artt. 29-bis e ss. del D.Lgs. 152/06 (migliori tecniche disponibili o BAT)
La parte V del codice: la “biomassa-combustibile”
COME SI INDIVIDUA LA BIOMASSA COMBUSTIBILE:
Il codice dell’Ambiente (All. X alla parte V) inserisce le biomasse-combustibili nell’elenco dei
combustibili ammessi per gli impianti produttivi termici (Parte I, Sez. I, Par. 1, lett. n)
La Sez. 4, Parte II, individua poi le caratteristiche e la provenienza delle biomasse ammesse
Esse possono essere costituite solo da:
• Materiale vegetale da coltivazioni dedicate
• Materiale vegetale da (..) coltivazioni non dedicate
• Materiale vegetale da selvicoltura (…)
• Materiale vegetale dalla lavorazione (…) di legno
• Materiale vegetale da trattamento (…)di prodotti agricoli
• Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche (…)
Purché ricorra una delle seguenti
condizioni:
Derivino da processi direttamente destinati
alla loro produzione (prodotti)
Siano qualificabili come Sottoprodotti (art.
184 bis)
Rientrino nella disciplina delle esclusioni
dalla disciplina sui rifiuti (art. 185)*
•Se un materiale rientra nell’All. X e rispetta i le condizioni previste sarà sicuramente una biomassa-
combustibile
•Se un materiale non rientra nell’All. X o non rispetta i requisiti, può comunque essere utilizzato come
combustibile applicando però la disciplina propria sui rifiuti (Parte IV), e si sarà in presenza di un biomassa-rifiuto
Biomassa-combustibile e biomassa-rifiuto
Schema riepilogativo delle macrocategorie di biomasse
Cosa posso “bruciare”?
Ho il materiale “X”, posso utilizzarlo
come biomassa combustibile?
Posso utilizzarlo
ugualmente come
combustibile?
Costituisce rifiuto?
La definizione di “biomassa” nella normativa sulle fonti
rinnovabili (1/2)
•Il D.Lgs. 79/99 ammetteva che fosse considerata fonte rinnovabile la trasformazione in energia elettrica di
• Prodotti vegetali
• Rifiuti organici
• Rifiuti inorganici
La concezione di biomassa, nella normativa italiana sulle fonti rinnovabili, ha subito una
notevole trasformazione nel corso degli anni
L’inclusione dei rifiuti (specie quelli inorganici) tra le
fonti combustibili utilizzabili, determinò forti
polemiche e l’avvio di una procedura di infrazione
dell’ UE nei confronti dell’Italia
•Il D.Lgs. 387/03 (in linea con la Dir. 2001/77/CE) introduce il termine biomassa, definendola come :
•La parte biodegradabile di
• Prodotti/Rifiuti/Residui di attività agroalimentare, silvicoltura e industrie connesse
• Rifiuti industriali e urbani Scompare quindi il riferimento alla parte inorganica
dei rifiuti, andandosi così a considerare
“rinnovabile” solo ciò che è “organico” e quindi
“biodegradabile”
La definizione di “biomassa” nella normativa sulle fonti
rinnovabili (2/2)
Infine con la recente riorganizzazione degli incentivi alle rinnovabili, la definizione è stata
ulteriormente specificata
•Il D.M. 6.7.2012 mette in atto i nuovi principi indicati dal decr.
“Romani”, individuando differenti incentivi non solo in relazione agli
scaglioni di potenza, ma anche in relazione al tipo di biomassa (o
biogas) utilizzata nell’impianto produttivo
Il D.Lgs. 28/11 (Decreto “Romani”), definisce la biomassa come:
•La frazione biodegradabile dei prodotti/rifiuti/residui di origine biologica provenienti da:
•Agricoltura
•Silvicoltura
•Industrie connesse (comprese pesca e acquacoltura)
•Gli sfalci e le potature da verde pubblico e privato
•La parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
Col termine biomassa si possono quindi identificare
una gamma eterogenea di materiali accomunati dal
fatto di essere di origine animale o vegetale e di
potere essere soggetti a processi biochimici volti
alla produzione di energia elettrica
Il DECRETO FER (D.M. 6.7.2012)
A differenza della vecchia disciplina (D.M. 18.12.2008), il nuovo Decreto valorizza
l’eterogeneità delle biomasse esistenti, effettuando anche alcune scelte di campo al fine di
incentivare la costruzione di alcuni tipi di impianti rispetto ad altri
Gli impianti alimentati a biomassa e biogas sono quindi stati suddivisi in base alla
materia prima utilizzata: (art. 8 comma 4)
a) Prodotti di origine biologica
b) Sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tab.1-A
c) Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è
determinata forfettariamente (Allegato 2)
d) Rifiuti non provenienti da raccolta differenziata
diversi dalla lettera c)
In base a
questa il GSE
individua la
tariffa
applicabile
a)Impianti alimentati da prodotti di origine biologica (1/2)
La prima categoria individuata dal nuovo decreto riguarda le biomasse da prodotti di
origine biologica
Sono le cosiddette “biomasse vergini”:
Colture erbacee annuali: sorgo, mais, kenaf…;
Colture erbacee poliennali: arundo, miscanto …;
Colture arboree a ciclo breve: Short rotation forestry
(salici, pioppi)
Prodotti agricoli destinati o destinabili al consumo
umano
Prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla
silvicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e
non ricompresi nella Tabella 1-A dell’Allegato 1 del
Decreto
Importante è la priorità, all’accesso ai registri e alle aste, accordata agli impianti di proprietà di aziende
agricole che utilizzano tali tipi di biomasse (art. 10)
L’intento del legislatore è quello di trasformare le tradizionali aziende agricole in “energy farm”
diversificandone l’ attività produttiva.
a)Impianti alimentati da prodotti di origine biologica (2/2)
SCAGLIONI
TARIFFA
(€/MW)
BIOMASSE
1<P<300 229
300<P<1000 180
1000<P<5000 133
P>5000 122
BIOGAS
1<P<300 180
300<P<600 160
600<P<1000 140
1000<P<5000 104
P>5000 91
•Le tariffe per la tipologia “prodotti” sono estremamente basse, tanto da aver posto seri dubbi circa
la bancabilità degli investimenti in tale settore
•Tuttavia sono stati inseriti meccanismi incentivanti molto elastici in relazione ai premi che gli
impianti ricevono per particolari virtuosità (cogenerazione, recupero azoto, etc…)
P.S.In precedenza l’incentivo 0.28 (previsto dalla L. 244/07) non prendeva in analisi tipologia o scaglione di
potenza, attribuendo lo stesso trattamento a tutti i tipi di biomasse
2013 2014 2015
BIOMASSE
E BIOGAS
ISCRIZIONE A
REGISTRO
170 MW 160 MW 160 MW
PROCEDURA
D’ASTA
120 MW 0 0
INTERVENTI DI
RIFACIMENTO
65 MW 65 MW 65 MW
b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (1/4)
L’art. 183 del D.Lgs. 152/06 descrive il rifiuto come la sostanza di cui il detentore:
 Si disfi
 Abbia l’obbligo di disfarsi
 Abbia l’intenzione di disfarsi
•Sul punto, decisivo è stato l’intervento dell’UE (Dir. 2008/98/CE), che ha individuato nell’
allungamento del ciclo di vita dei prodotti, un mezzo per tamponare la produzione dei rifiuti:
“L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco dei rifiuti non significa che esso sia un rifiuto
in tutti i casi”
Comporta quindi un onere per il detentore
•Aveva tuttavia affermato la Cassazione (sent. 35235/08) che “l’imprenditore non si disfa di un residuo
se può ancora utilizzarlo ricavandone utili, riutilizzandolo nel proprio ciclo produttivo o vendendolo”
La seconda categoria individuata dal decreto riguarda le biomasse da sottoprodotti di
origine biologica
•Per comprendere cosa sono è necessario rifarsi alla disciplina del Codice dell’ambiente sui
sottoprodotti, concentrando in particolare l’attenzione sulla loro differenza dai rifiuti
b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (2/4)
Pertanto, la distinzione di un prodotto come sottoprodotto o rifiuto non è connaturata ma si fonda su:
• Elementi soggettivi l’intenzione del detentore
• Elementi oggettivi la provenienza della sostanza e la possibilità di continuarne il ciclo produttivo
Seguendo le indicazioni dell’UE, il Codice dell’ambiente si è dotato del nuovo art. 184-bis che
considera sottoprodotto (e non “rifiuto”) qualsiasi sostanza che:
SARÀ ULTERIORMENTE UTILIZZATA È PARTE INTEGRANTE DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE
PUÒ ESSERE UTILIZZATA DIRETTAMENTE L’ULTERIORE UTILIZZO È LEGALE
SOTTOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE NON
DESTINATI AL CONSUMO
UMANO
carcasse, prodotti non
commercializzabili,
sangue, rifiuti da cucina,
stallatico etc…
SOTTOPRODOTTI DA
ATTIVITÀ AGRICOLA,
FORESTALE E GESTIONE
DEL VERDE
effluenti zootecnici, paglia,
residui di campo, di
potature etc…
SOTTOPRODOTTI DA
ATTIVITÀ ALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI
da trasformazione di
pomodoro, olive, frutta, da
panificazione etc…
SOTTOPRODOTTI DA
ATTIVITÀ INDUSTRIALE
sottoprodotti da lavorazione
del legno
•Tuttavia, ai fini del decreto FER non tutti i sottoprodotti sono utilizzabili in impianti a biomasse
La Tabella 1.A riporta un elenco di sottoprodotti ammessi:
•Da ultimo, con il D.L. 22.06.2012, n.83, convertito in L. 134/12, recante: «Misure urgenti per la crescita
del Paese» si considera sottoprodotto il digestato, utilizzato a fini agronomici e ottenuto dalla
fermentazione anaerobica di:
 Effluenti di allevamento
 Residui di origine vegetale
 Residui da valorizzazione di produzioni vegetali
Conferiti come sottoprodotti
b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (3/4)
•Attraverso il processo di separazione solido/liquido del digestato si ottiene:
Una frazione liquida utilizzata come concime a pronto effetto con un elevato potere nutrizionale
Una frazione solida utilizzata come ammendante in grado di migliorare la struttura del terreno
•Con la nuova norma si pone fine alla querelle sul considerare il digestato (utilizzato a fini agronomici)
come rifiuto. Ciò comportava infatti la necessità di ottenere l’apposita “Autorizzazione alla gestione
dei rifiuti” in quanto considerata opera di “spandimento sul suolo dei rifiuti a beneficio dell'agricoltura”,
classificato con codice R10 (All. C alla parte IV del Codice)
b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (4/4)
Le tariffe per la tipologia “sottoprodotti” sono in assoluto le più alte, e sono equiparate agli
impianti appartenenti alla categoria D (rifiuti non provenienti da raccolta differenziata)
Nonostante le tariffe siano molto invitanti, le problematiche connesse a tali tipi di impianti
potrebbero essere legate alla difficoltà di reperimento e gestione di grossi quantitativi di
sottoprodotti, specie in relazione alle norme in materia ambientale
SCAGLIONI
TARIFFA
(€/MW)
BIOMASSE
1<P<300 257
300<P<1000 209
1000<P<5000 161
P>5000 145
BIOGAS
1<P<300 236
300<P<600 206
600<P<1000 178
1000<P<5000 125
P>5000 101
2013 2014 2015
BIOMASSE
E BIOGAS
ISCRIZIONE A
REGISTRO
170 MW 160 MW 160 MW
PROCEDURA
D’ASTA
120 MW 0 0
INTERVENTI DI
RIFACIMENTO
65 MW 65 MW 65 MW
c) Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è
determinata forfetariamente (1/4)
Per comprendere i motivi di questa distinzione, è necessario analizzare il background:
• A seguito dei principi dettati dall’UE, dal 2003 anche in Italia è considerata “rinnovabile” solo la parte
biodegradabile dei rifiuti. In un impianto “a rifiuti” può quindi essere incentivata solo la parte di energia
imputabile a ciò che di biodegradabile si è utilizzato
Importante è quindi calcolare la quota da
considerare BIODEGRADABILE
2 modalità di calcolo,
in relazione al tipo di
rifiuti utilizzati
CALCOLO FORFETARIO per impianti ex art. 8 c. 4 lett. (c
(quelli che utilizzano i rifiuti elencati in All. 2)
CALCOLO ANALITICO per impianti ex art. 8 c. 4 lett. (d
(quelli che utilizzano rifiuti diversi da quelli in All. 2)
Entrambe le modalità di calcolo, limiti ed eccezioni si ritrovano ai punti da 6 a 6.7 dell’ All. 2
Le ultime due categorie individuate dal decreto riguarda le biomasse da rifiuti
•“rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2”
•“rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c)”
E’ questo il motivo della differenza
c)Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è
determinata forfetariamente (2/4)
• CER (Codice Europeo dei Rifiuti): codice numerico convenzionale volto a identificare la tipologia dei rifiuti (elenco All. D alla Parte IV
D.Lgs 152/06)
• CSS (Combustibile Solido Secondario): combustibile solido prodotto dai rifiuti, considerato rifiuto speciale salva l’applicazione dell’art.
184 (Cessazione della qualifica di rifiuti- End of waste) grazie al quale può essere considerato un prodotto. Ad esso viene affiancato il CDR
(Combustibile da Rifiuto) qualificato come RDF di qualità normale dalla norma UNI 9903-1:2004
• PCI (Potere Calorifico Inferiore): caratteristica intrinseca di un combustibile (espressa in MJ/Kg) che indica l’energia termica creata dalla
sua combustione
N.B. sono tutti rifiuti a valle della raccolta differenziata
Il criterio seguito dal legislatore consiste nell’attribuire una quota forfetaria di biodegradabilità ad alcuni
rifiuti i quali, provenendo da raccolta differenziata, sono agevolmente individuabili.
c)Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è
determinata forfetariamente (3/4)
NE CONSEGUE CHE
SOLO IL 51%* DELL’ENERGIA
IMMESSA HA DIRITTO ALL’INCENTIVO
•Tuttavia, qualora il produttore ritenga che i rifiuti da lui utilizzati contengano una quota biodegradabile
maggiore, ha diritto di chiedere l’applicazione delle procedure analitiche previste al punto (d
Per tutti i rifiuti elencati all’All. II il decreto ha attribuito una quota di biodegradabilità pari al
Rifiuti sanitari e veterinari a rischio
infettivo (CER 180103 e 180202)
Pneumatici fuori uso
(CER 180103 e 180202)
*Le quote forfetarie indicate sono ammesse solo nel caso di uso esclusivo di questi rifiuti. Nel caso vengano invece usati congiuntamente ai rifiuti
cui spetta la quota del 51% saranno trattati alla stregua di quelli. Nel caso in cui siano trattati con i rifiuti speciali di cui alla tabella 6.A
concorreranno al raggiungimento del limite del 30% del peso totale.
N.B. IL METODO FORFETARIO E’ POSSIBILE SOLO SOLO SE L’IMPIANTO UTILIZZA IN MODO
ESCLUSIVO RIFIUTI AMMESSI AL CALCOLO FORFETARIO
c) Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è
determinata forfetariamente (4/4)
SCAGLIONI
TARIFFA
(€/MW)
BIOMASSE
1<P<300 229
300<P<1000 180
1000<P<5000 133
P>5000 122
BIOGAS
1<P<300 180
300<P<600 160
600<P<1000 140
1000<P<5000 104
P>5000 91
2013 2014 2015
BIOMASSE
E BIOGAS
ISCRIZIONE A
REGISTRO
30 MW 0 0
PROCEDURA
D’ASTA
350 MW 0 0
INTERVENTI DI
RIFACIMENTO
70 MW 70 MW 70 MW
N.B. Anche se non esplicitamente, il decreto considera sempre gli impianti a rifiuti
IMPIANTI IBRIDI*
*E’ ibrido l’impianto che utilizza insieme fonti rinnovabili e fonti rinnovabili e l’energia incentivata corrisponde alla quota di fonte rinnovabile utilizzata sulla
produzione
d)Impianti alimentati da rifiuti non provenienti da raccolta
differenziata, diversi dalla lettera (c
• Sono gli impianti che sfruttano rifiuti non provenienti da raccolta differenziata e diversi da quelli per i
quali è previsto il calcolo forfetario
Essendo scarsamente identificabili il legislatore ha posto una
maggiore cautela nel determinare la loro quota biodegradabile,
che deve passare necessariamente attraverso il
CALCOLO ANALITICO
Le procedure analitiche devo essere aggiornate dal GSE, sentito il CTI,
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto
• Rientra nella medesima categoria la frazione organica dei rifiuti urbani utilizzati in ingresso agli
impianti a biogas (FORSU)
SCAGLIONI
TARIFFA
(€/MW)
BIOMASSE
1<P<300 257
300<P<1000 209
1000<P<5000 161
P>5000 145
BIOGAS
1<P<300 236
300<P<600 206
600<P<1000 178
1000<P<5000 125
P>5000 101
Tariffe incentivanti previste
2013 2014 2015
BIOMASSE
E BIOGAS
ISCRIZIONE A
REGISTRO
170 MW 160 MW 160 MW
PROCEDURA
D’ASTA
120 MW 0 0
INTERVENTI DI
RIFACIMENTO
65 MW 65 MW 65 MW
Controllo sulla tipologia della fonte usata
Il produttore deve attenersi a quanto stabilisce l’Autorizzazione circa la tipologia e la
provenienza della biomassa utilizzabile
• Se riscontrata una violazione rilevante nell’utilizzo delle fonti tale da compromettere
l’erogabilità dell’incentivo:
Obbligo delle PA di informare
tempestivamente il GSE
Per gli impianti che utilizzano rifiuti, sono posti obblighi informativi (a cadenza semestrale) nei confronti del GSE.
Il produttore dovrà fornire:
•IN CASO DI CALCOLO FORFETARIO
•Quantitativi di rifiuti utilizzati distinti per CER
•Analisi di laboratori terzi su verifica del rispetto di norme tecniche e del PCI
•Documentazione attestante la provenienza del CSS, i rifiuti utilizzati e le caratteristiche
•IN CASO DI CALCOLO ANALITICO
•Caratterizzazione rifiuti per codici CER, quantità, PCI e rispetto norme tecniche del CSS
•Documentazione attestante la provenienza del CSS, i rifiuti utilizzati e le caratteristiche
Ministero delle politiche
agricole
AGEA
Agenda
01
02
Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse
03 Il decreto 6 luglio 2012
3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso
3.2 I premi per gli impianti virtuosi
3.3 Le Procedere autorizzative
Le biomasse nella normativa italiana
2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente
2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili
2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER
Individuazione delle tariffe
•Ai fini di stabilire la tariffa applicabile si fa riferimento alla tipologia di fonte utilizzata in
base a quanto riportato nell’autorizzazione
• Può tuttavia accadere che l’autorizzazione:
A) NON INDICHI ALCUNA FONTE UTILIZZATA:
-Si attribuisce la tariffa di minor valore tra quelle relative alle possibili tipologie di alimentazione desumibili
B) PREVEDA L’UTILIZZO DI PIU’ FONTI:
-Si attribuisce la tariffa di minor valore tra quelle relative alle fonti utilizzabili
N.B. Vi è un caso in cui si deroga a questo principio
- Impianti a biomasse potenza < 1 MW
- Utilizzanti tipologie “prodotti” e “sottoprodotti” congiuntamente
- Le tipologie prodotti non superano il 30% del peso totale
Si applica la tariffa relativa ai
“sottoprodotti” nonostante abbia
la tariffa tra le due maggiore
Individuazione del registro e del contingente
•Ai fini di stabilire il registro e il relativo contingente si fa riferimento alla tipologia di fonte
utilizzata in base a quanto riportato nell’autorizzazione
•Esistono due registri e due contingenti
• Il primo accorpa le biomasse di cui alle categorie a), b), d)
• Il secondo si riferisce solo alle biomasse di cui alla lettera (c
• Nel caso in cui l’A.U. consenta l’utilizzo di più fonti appartenenti a diverse categorie:
a) Se esse fanno tutte parte dello stesso registro (a, b, d) non si pone problema
b) Se esse indichi l’utilizzo di fonti appartenenti alla categoria “c” congiuntamente ad altre fonti
appartenenti alle categorie “a”, “b” o “d”
Si attribuisce sempre il registro e il relativo contingente
appartenente alla categoria “C”
Impianto di potenza tra 1 e 5 MW autorizzato ad alimentarsi tramite sottoprodotti di tipo “B” e
rifiuti di tipo “C”…
•Sarà incentivato con le tariffe relative ai sottoprodotti di tipo “B” in quanto di valore minore
•Rientra nel registro e nel contingente previsto per i rifiuti di tipo “C”
Modalità di accesso agli incentivi
1 kW 100 kW 200 kW 5 MW 20 kW
biomasse
art. 8 comma 4
lett. a) e b)
biomasse
art. 8 comma 4
lett. c) e d)
Biogas**
Accesso diretto*
Registro
Accesso diretto*
Registro Asta
Asta
AstaRegistro
1 kW 200 kW 5 MW
1 kW 5 MW
1 kW 100 kW 5 MW
*Per impianti realizzati con procedure a evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche le potenze massime per l’accesso diretto sono raddoppiate rispetto a quelle indicate
**L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati a biogas
***Per gli interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all’aumento della potenza dell’impianto al termine dell’intervento
Impianti riconvers.
settore bieticolo
saccarifero
Accesso diretto*
1 kW
Premi per impianti a biomassa
*Rispetto ai valori obiettivo stabiliti con decreto da emanare
Utilizzo di biomasse da
filiera in Tab. 1.B
1MW<P<5MW
P>1MW (rifacimento)
20 €/MWh
Riduzione gas
a effetto serra*
1MW<P<5MW
P>1MW (rifacimento)
10 €/MWh
Soddisfacimentorequisiti
emissionidi cui All. 5
Qualsiasi potenza
30€/MWh
Cogenerazionead
alto rendimento
Qualsiasi potenza
40€ MWh
Cogenerazionead
alto rendimento
Qualsiasi potenza
10€/MWh
POTENZA
PREMIO
Riduzione gas
a effetto serra*
1MW<P<5MW
P>1MW (rifacimento)
10 €/MWh
Soddisfacimentorequisiti
emissionidi cui All. 5
Qualsiasi potenza
30€/MWh
Cogenerazionead
alto rendimento
Qualsiasi potenza
10€/MWh
Cogenerazione+
teleriscaldamento
Qualsiasi potenza
40€/MWh
Non cumulabili tra loro
POTENZA
PREMIO
POTENZA
PREMIO
Premi per impianti a biogas
Cogenerazionead alto
rendimento
Qualsiasi potenza
40€/MWh
Cogenerazione*+
recupero60% di azoto
Qualsiasi potenza
30€/MWh
Cogenerazione*+recupero
30% di azoto
P<600 kW
20€/MWh
Cogenerazione*+recupero
40% di azoto
P<600 kW
15€/MWh
POTENZA
PREMIO
Cogenerazionead alto
rendimento
Qualsiasi potenza
10 €/MWh
recupero60% di azoto
Cogenerazione*+
Qualsiasi potenza
30€/MWh
recupero30% di azoto
Cogenerazione*+
P<600 kW
20€/MWh
Cogenerazione*
+ recupero40% di azotoo
P<600 kW
15€/MWh
POTENZA
PREMIO
POTENZA
PREMIO
Cogenerazionead alto
rendimento
Qualsiasi potenza
10 €/MWh
recupero60% di azoto
Cogenerazione*+
Qualsiasi potenza
30€/MWh
recupero30% di azoto
Cogenerazione*+
P<600 kW
20€/MWh
Cogenerazione*
+ recupero40% di azotoo
P<600 kW
15€/MWh
Alternativi
Cumulabili
Tabella riepilogativa con tariffe e premi
Procedimenti autorizzativi per gli impianti a biomassa e biogas
•Art. 12 D.Lgs. 387/2003
•Dir. 2009/28/CE (modifica e abrogazione Dir. 2001/77/CE)
•D.M. 10.09.2010 (Linee Guida nazionali)
•Artt. 4-6 D.Lgs. 28/2011
*Le soglie sono valide anche per tutti gli impianti a biogas delle medesime tipologie salvo per la P.A.S. prevista per le “Altre biomasse” la cui soglia massima è 250 kW
**Procedimenti previsti per impianti nuovi.
***Per gli interventi di modifica sostanziale dell’impianto l’ A.U. dovrà essere rinnovata. Si considera sostanziale la modifica a seguito di rifacimenti parziali e totali che
modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato
 Poca flessibilità delle autorizzazioni in merito
all’approvvigionamento delle biomasse
 Difficoltà e alti costi di gestione di grossi quantitativi
di alcune biomasse (es. sottoprod.) per i quali
sarebbe ideale un contesto produttivo evitando i
costi di trasporto
 Difficile bancabilità dei piccoli impianti e difficoltà di
accesso alle aste per i grandi
 Eterogeneità delle fonti utilizzabili
 Diversificazione delle attività di aziende agricole e loro
trasformazione in energy farm
 Possibilità di trasformare un costo (rifiuti) in ricavi
(biomasse)
 Economie di scala dei grandi impianti
 Gli impianti sono programmabili e risultano strategici per
la gestione delle reti
 Variabilità del contingente annuale messo a
disposizione dal GSE
 Coordinamento dei profili autorizzativi sulla
gestione dei rifiuti (AIA) e sulle rinnovabili (AU)
 Grosse barriere normative ambientali nel
trattamento dei rifiuti (es. tutela delle acque)
Assenza di un vasto numero di competitors
Crescente cogenza delle normative europee nello
smaltimento dei rifiuti da attività agricole
Sfruttamento dei vantaggi accordati alle aziende
agricole attraverso creazione di newco
SWOT
ANALYSIS
SWOT analysis per gli impianti a biomassa
Svenja Bartels
Avvocato/Rachtsanwaltin
Partner – Padova
E-Mail: svenja.bartels@roedl.it
Rödl & Partner Padua
Via Francesco Rismondo 2/E
35131 Padua
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
Contatti
39
Via E. Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39-049-8046911
Fax: +39-049-8046920
padova@roedl.it
http://www.roedl.com/it
Rödl & Partner è stato fondato a Norimberga nel 1977 dal
Dr. Bernd Rödl ed oggi è il più grande studio
interdisciplinare di origine tedesca capace di riunire in
un'unica struttura internazionale di circa 3.000
collaboratori, le competenze di avvocati, dottori
commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro.
Rödl & Partner, attualmente presente con 22 uffici in
Germania e 83 filiali in 37 paesi del mondo, è in grado di
offrire una consulenza professionale qualificata in tutte le
principali lingue.
L’internazionalizzazione dell’attività, iniziata alla fine degli
anni ’80, si è sviluppata sulla base di una profonda e diretta
conoscenza delle realtà economiche e giuridiche locali,
requisito fondamentale per il successo di uno studio
internazionale.
Oltre che nei principali paesi europei, Rödl & Partner è
presente negli Stati Uniti d’America, in Brasile, in sud
Africa, in Medio ed Estremo Oriente.
“ Erfolg kennt keine Grenzen…
il successo non conosce confini“
A worldwide experience

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Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

  • 1. Il futuro delle Bioenergie alla luce del nuovo decreto F.E.R. Padova 20 Settembre 2012 Avv./Rain Svenja Bartels Avv. Serena de Laurentiis Dott. Giorgio Castorina
  • 2. Agenda 01 02 Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse 03 Il decreto 6 luglio 2012 3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso 3.2 I premi per gli impianti virtuosi 3,3 Le Procedere autorizzative Le biomasse nella normativa italiana 2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente 2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili 2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER
  • 3. Cos’è la “biomassa” Viene considerata “biomassa” ogni sostanza, vegetale o animale, in grado di essere convertita in energia attraverso processi fisici, chimici o biochimici La biomassa può classificarsi in base alla sua provenienza − biomassa solida: deriva da attività agricole e forestali volte alla produzione di biomassa a fini energetici (colture dedicate sia agricole che forestali) − biomassa da sottoprodotto o rifiuto: deriva da scarti e residui di attività non a fini energetici (residui forestali, recupero di potature o altri utilizzi di legno, RSU) La biomassa può anche classificarsi in base al suo utilizzo − Combustibile: Attraverso la combustione diretta può essere utilizzata al fine di produrre calore e/o energia elettrica (es. combustione dei residui cerealicoli) − Trasformazione in biocombustibile: attraverso processi chimici e biochimici può essere convertita in altri (bio) combustibili economicamente più redditizi (biogas, biodiesel, bioliquidi)
  • 4. Varietà di utilizzi delle biomasse Al fine di individuare i diversi usi finali delle biomasse, è utile risalire ai metodi di conversione in energia possibili per ogni singola categoria di biomassa impiegata • E’ interessante notare come la produzione di energia elettrica può derivare solo da calore, che si genera da: • combustione diretta delle biomasse solide (legno, cippato) • combustione del biogas, precedentemente prodotto dalla digestione delle biomasse umide (rifiuti organici, liquami, reflui). • Inoltre è necessario distinguere il biogas dal fuel gas, ottenibile invece da processi di gassificazione di biomasse solide, e utilizzabile solo nei trasporti e non al fine di produrre energia elettrica
  • 5. Funzionamento degli impianti • La biomassa (solida, da rifiuto, da sottoprodotto) viene utilizzata come combustibile e quindi bruciata al fine di produrre energia elettrica •La biomassa viene fornita attraverso la stipula di contratti bilaterali nell’ambito di intese di filiera-contratti quadro, oppure prodotte entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza (cd. filiera corta).
  • 6. Funzionamento degli impianti a biogas • La biomassa (solida, da rifiuto, da sottoprodotto) viene accumulata e sottoposta a digestione anaerobica (in assenza di ossigeno) • La digestione provoca calore utilizzabile come fonte di produzione di energia elettrica ed energia termica (abbinabile anche al teleriscaldamento) • Il residuo digestato viene a sua volta utilizzato come fertilizzante
  • 7. La scelta dell’impianto: vantaggi e svantaggi Limitatezza delle risorse utilizzabili come combustibili Forti limiti normativi in tema di emissioni e impatto ambientale Bassa velocità di crescita e reazione dei microorganismi Necessaria una maggiore cura nella progettazione e nella gestione dell’impianto Elevato potere calorifico del gas prodotto Possibilità di sfruttare risorse altrimenti inutilizzabili (reflui zootecnici.) Possibilità di allungare ulteriormente il ciclo produttivo attraverso l’utilizzazione del digestato Minore complessità nella progettazione e nella gestione Maggiore velocità di resa dell’impianto
  • 8. Agenda 01 02 Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse 03 Il decreto 6 luglio 2012 3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso 3.2 I premi per gli impianti virtuosi 3,3 Le Procedere autorizzative Le biomasse nella normativa italiana 2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente 2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili 2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER
  • 9. Le normative vigenti Per comprendere il fenomeno biomassa da un punto di vista giuridico è necessario lo studio incrociato di diverse discipline. A differenza di altre fonti rinnovabili infatti (ad es. il fotovoltaico), l’utilizzo delle biomasse a fini energetici si confronta con la tutela di molteplici interessi (salubrità dell’ambiente, salute pubblica, corretta gestione dei rifiuti, buone pratiche agronomiche etc…) Vediamo i principali settori che devono essere coordinati: •Definizione dei tipi di biomasse utilizzabili in impianti produttivi termici, limiti, condizioni di utilizzo e profili autorizzatori Disciplina sulle emissioni in atmosfera (Parte V del Codice dell’Ambiente) •Catalogazione delle materie utilizzate in rifiuti e sottoprodotti Disciplina sulla gestione dei rifiuti (Parte IV del Codice dell’Ambiente) •Definizione dei tipi di impianti e delle biomasse utilizzabili al fine di ricevere gli incentivi Disciplina sugli incentivi alla produzione di energia da biomasse (Decr. F.E.R. elettriche) •Per valutare quindi l’opportunità di sviluppare un dato tipo di impianto occorre previamente verificare se (i) la materia da utilizzare è una “biomassa combustibile” ai sensi del Codice dell’Ambiente, e (ii) nel caso in cui essa sia anche un “rifiuto” verificare la conformità ai principi sulla gestione di questi. Successivamente (iii) si potrà esaminare se l’energia prodotta rientra tra quelle incentivate.
  • 10. Biomassa-combustibile e biomassa-rifiuto La biomassa, ai fini del riconoscimento normativo, si distingue in 2 macrocategorie • La distinzione è fondamentale per comprendere la disciplina applicabile • La biomassa-combustibile segue la disciplina della Parte V del Codice dell’ambiente(d.lgs. 152/06) • La biomassa-rifiuto segue la disciplina della parte IV dello stesso Codice. • La principale differenza si pone sul profilo autorizzativo: • La combustione delle biomasse-combustibili richiede l’autorizzazione alle emissioni (art. 269) • La combustione (e precedente gestione) delle biomasse-rifiuti necessita dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti (art. 208) • Per gli impianti volti alla produzione di energia elettrica da biomassa si fa comunque riferimento all’Autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. 387/03 che: • Nei casi di biomassa-combustibile assorbirà l’ autorizzazione alle emissioni, e la relativa istruttoria seguirà criteri e i valori limite di emissione previsti dagli artt. 269 ss della Parte V del Codice • Nei casi di biomassa-rifiuto assorbirà l’ dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, e la relativa istruttoria seguirà criteri e i valori limite di emissione previsti dalla normativa sui rifiuti (D.L. 133/05 e art. 273 del Codice) • Nei casi in cui sia chiesta l’Autorizzazione integrata ambientale, i valori limite saranno sostituiti da quelli decisi con i criteri previsti dagli artt. 29-bis e ss. del D.Lgs. 152/06 (migliori tecniche disponibili o BAT)
  • 11. La parte V del codice: la “biomassa-combustibile” COME SI INDIVIDUA LA BIOMASSA COMBUSTIBILE: Il codice dell’Ambiente (All. X alla parte V) inserisce le biomasse-combustibili nell’elenco dei combustibili ammessi per gli impianti produttivi termici (Parte I, Sez. I, Par. 1, lett. n) La Sez. 4, Parte II, individua poi le caratteristiche e la provenienza delle biomasse ammesse Esse possono essere costituite solo da: • Materiale vegetale da coltivazioni dedicate • Materiale vegetale da (..) coltivazioni non dedicate • Materiale vegetale da selvicoltura (…) • Materiale vegetale dalla lavorazione (…) di legno • Materiale vegetale da trattamento (…)di prodotti agricoli • Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche (…) Purché ricorra una delle seguenti condizioni: Derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione (prodotti) Siano qualificabili come Sottoprodotti (art. 184 bis) Rientrino nella disciplina delle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti (art. 185)* •Se un materiale rientra nell’All. X e rispetta i le condizioni previste sarà sicuramente una biomassa- combustibile •Se un materiale non rientra nell’All. X o non rispetta i requisiti, può comunque essere utilizzato come combustibile applicando però la disciplina propria sui rifiuti (Parte IV), e si sarà in presenza di un biomassa-rifiuto
  • 12. Biomassa-combustibile e biomassa-rifiuto Schema riepilogativo delle macrocategorie di biomasse
  • 13. Cosa posso “bruciare”? Ho il materiale “X”, posso utilizzarlo come biomassa combustibile? Posso utilizzarlo ugualmente come combustibile? Costituisce rifiuto?
  • 14. La definizione di “biomassa” nella normativa sulle fonti rinnovabili (1/2) •Il D.Lgs. 79/99 ammetteva che fosse considerata fonte rinnovabile la trasformazione in energia elettrica di • Prodotti vegetali • Rifiuti organici • Rifiuti inorganici La concezione di biomassa, nella normativa italiana sulle fonti rinnovabili, ha subito una notevole trasformazione nel corso degli anni L’inclusione dei rifiuti (specie quelli inorganici) tra le fonti combustibili utilizzabili, determinò forti polemiche e l’avvio di una procedura di infrazione dell’ UE nei confronti dell’Italia •Il D.Lgs. 387/03 (in linea con la Dir. 2001/77/CE) introduce il termine biomassa, definendola come : •La parte biodegradabile di • Prodotti/Rifiuti/Residui di attività agroalimentare, silvicoltura e industrie connesse • Rifiuti industriali e urbani Scompare quindi il riferimento alla parte inorganica dei rifiuti, andandosi così a considerare “rinnovabile” solo ciò che è “organico” e quindi “biodegradabile”
  • 15. La definizione di “biomassa” nella normativa sulle fonti rinnovabili (2/2) Infine con la recente riorganizzazione degli incentivi alle rinnovabili, la definizione è stata ulteriormente specificata •Il D.M. 6.7.2012 mette in atto i nuovi principi indicati dal decr. “Romani”, individuando differenti incentivi non solo in relazione agli scaglioni di potenza, ma anche in relazione al tipo di biomassa (o biogas) utilizzata nell’impianto produttivo Il D.Lgs. 28/11 (Decreto “Romani”), definisce la biomassa come: •La frazione biodegradabile dei prodotti/rifiuti/residui di origine biologica provenienti da: •Agricoltura •Silvicoltura •Industrie connesse (comprese pesca e acquacoltura) •Gli sfalci e le potature da verde pubblico e privato •La parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani Col termine biomassa si possono quindi identificare una gamma eterogenea di materiali accomunati dal fatto di essere di origine animale o vegetale e di potere essere soggetti a processi biochimici volti alla produzione di energia elettrica
  • 16. Il DECRETO FER (D.M. 6.7.2012) A differenza della vecchia disciplina (D.M. 18.12.2008), il nuovo Decreto valorizza l’eterogeneità delle biomasse esistenti, effettuando anche alcune scelte di campo al fine di incentivare la costruzione di alcuni tipi di impianti rispetto ad altri Gli impianti alimentati a biomassa e biogas sono quindi stati suddivisi in base alla materia prima utilizzata: (art. 8 comma 4) a) Prodotti di origine biologica b) Sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tab.1-A c) Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente (Allegato 2) d) Rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c) In base a questa il GSE individua la tariffa applicabile
  • 17. a)Impianti alimentati da prodotti di origine biologica (1/2) La prima categoria individuata dal nuovo decreto riguarda le biomasse da prodotti di origine biologica Sono le cosiddette “biomasse vergini”: Colture erbacee annuali: sorgo, mais, kenaf…; Colture erbacee poliennali: arundo, miscanto …; Colture arboree a ciclo breve: Short rotation forestry (salici, pioppi) Prodotti agricoli destinati o destinabili al consumo umano Prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla silvicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e non ricompresi nella Tabella 1-A dell’Allegato 1 del Decreto Importante è la priorità, all’accesso ai registri e alle aste, accordata agli impianti di proprietà di aziende agricole che utilizzano tali tipi di biomasse (art. 10) L’intento del legislatore è quello di trasformare le tradizionali aziende agricole in “energy farm” diversificandone l’ attività produttiva.
  • 18. a)Impianti alimentati da prodotti di origine biologica (2/2) SCAGLIONI TARIFFA (€/MW) BIOMASSE 1<P<300 229 300<P<1000 180 1000<P<5000 133 P>5000 122 BIOGAS 1<P<300 180 300<P<600 160 600<P<1000 140 1000<P<5000 104 P>5000 91 •Le tariffe per la tipologia “prodotti” sono estremamente basse, tanto da aver posto seri dubbi circa la bancabilità degli investimenti in tale settore •Tuttavia sono stati inseriti meccanismi incentivanti molto elastici in relazione ai premi che gli impianti ricevono per particolari virtuosità (cogenerazione, recupero azoto, etc…) P.S.In precedenza l’incentivo 0.28 (previsto dalla L. 244/07) non prendeva in analisi tipologia o scaglione di potenza, attribuendo lo stesso trattamento a tutti i tipi di biomasse 2013 2014 2015 BIOMASSE E BIOGAS ISCRIZIONE A REGISTRO 170 MW 160 MW 160 MW PROCEDURA D’ASTA 120 MW 0 0 INTERVENTI DI RIFACIMENTO 65 MW 65 MW 65 MW
  • 19. b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (1/4) L’art. 183 del D.Lgs. 152/06 descrive il rifiuto come la sostanza di cui il detentore:  Si disfi  Abbia l’obbligo di disfarsi  Abbia l’intenzione di disfarsi •Sul punto, decisivo è stato l’intervento dell’UE (Dir. 2008/98/CE), che ha individuato nell’ allungamento del ciclo di vita dei prodotti, un mezzo per tamponare la produzione dei rifiuti: “L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco dei rifiuti non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi” Comporta quindi un onere per il detentore •Aveva tuttavia affermato la Cassazione (sent. 35235/08) che “l’imprenditore non si disfa di un residuo se può ancora utilizzarlo ricavandone utili, riutilizzandolo nel proprio ciclo produttivo o vendendolo” La seconda categoria individuata dal decreto riguarda le biomasse da sottoprodotti di origine biologica •Per comprendere cosa sono è necessario rifarsi alla disciplina del Codice dell’ambiente sui sottoprodotti, concentrando in particolare l’attenzione sulla loro differenza dai rifiuti
  • 20. b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (2/4) Pertanto, la distinzione di un prodotto come sottoprodotto o rifiuto non è connaturata ma si fonda su: • Elementi soggettivi l’intenzione del detentore • Elementi oggettivi la provenienza della sostanza e la possibilità di continuarne il ciclo produttivo Seguendo le indicazioni dell’UE, il Codice dell’ambiente si è dotato del nuovo art. 184-bis che considera sottoprodotto (e non “rifiuto”) qualsiasi sostanza che: SARÀ ULTERIORMENTE UTILIZZATA È PARTE INTEGRANTE DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE PUÒ ESSERE UTILIZZATA DIRETTAMENTE L’ULTERIORE UTILIZZO È LEGALE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO carcasse, prodotti non commercializzabili, sangue, rifiuti da cucina, stallatico etc… SOTTOPRODOTTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA, FORESTALE E GESTIONE DEL VERDE effluenti zootecnici, paglia, residui di campo, di potature etc… SOTTOPRODOTTI DA ATTIVITÀ ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI da trasformazione di pomodoro, olive, frutta, da panificazione etc… SOTTOPRODOTTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALE sottoprodotti da lavorazione del legno •Tuttavia, ai fini del decreto FER non tutti i sottoprodotti sono utilizzabili in impianti a biomasse La Tabella 1.A riporta un elenco di sottoprodotti ammessi:
  • 21. •Da ultimo, con il D.L. 22.06.2012, n.83, convertito in L. 134/12, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese» si considera sottoprodotto il digestato, utilizzato a fini agronomici e ottenuto dalla fermentazione anaerobica di:  Effluenti di allevamento  Residui di origine vegetale  Residui da valorizzazione di produzioni vegetali Conferiti come sottoprodotti b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (3/4) •Attraverso il processo di separazione solido/liquido del digestato si ottiene: Una frazione liquida utilizzata come concime a pronto effetto con un elevato potere nutrizionale Una frazione solida utilizzata come ammendante in grado di migliorare la struttura del terreno •Con la nuova norma si pone fine alla querelle sul considerare il digestato (utilizzato a fini agronomici) come rifiuto. Ciò comportava infatti la necessità di ottenere l’apposita “Autorizzazione alla gestione dei rifiuti” in quanto considerata opera di “spandimento sul suolo dei rifiuti a beneficio dell'agricoltura”, classificato con codice R10 (All. C alla parte IV del Codice)
  • 22. b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (4/4) Le tariffe per la tipologia “sottoprodotti” sono in assoluto le più alte, e sono equiparate agli impianti appartenenti alla categoria D (rifiuti non provenienti da raccolta differenziata) Nonostante le tariffe siano molto invitanti, le problematiche connesse a tali tipi di impianti potrebbero essere legate alla difficoltà di reperimento e gestione di grossi quantitativi di sottoprodotti, specie in relazione alle norme in materia ambientale SCAGLIONI TARIFFA (€/MW) BIOMASSE 1<P<300 257 300<P<1000 209 1000<P<5000 161 P>5000 145 BIOGAS 1<P<300 236 300<P<600 206 600<P<1000 178 1000<P<5000 125 P>5000 101 2013 2014 2015 BIOMASSE E BIOGAS ISCRIZIONE A REGISTRO 170 MW 160 MW 160 MW PROCEDURA D’ASTA 120 MW 0 0 INTERVENTI DI RIFACIMENTO 65 MW 65 MW 65 MW
  • 23. c) Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è determinata forfetariamente (1/4) Per comprendere i motivi di questa distinzione, è necessario analizzare il background: • A seguito dei principi dettati dall’UE, dal 2003 anche in Italia è considerata “rinnovabile” solo la parte biodegradabile dei rifiuti. In un impianto “a rifiuti” può quindi essere incentivata solo la parte di energia imputabile a ciò che di biodegradabile si è utilizzato Importante è quindi calcolare la quota da considerare BIODEGRADABILE 2 modalità di calcolo, in relazione al tipo di rifiuti utilizzati CALCOLO FORFETARIO per impianti ex art. 8 c. 4 lett. (c (quelli che utilizzano i rifiuti elencati in All. 2) CALCOLO ANALITICO per impianti ex art. 8 c. 4 lett. (d (quelli che utilizzano rifiuti diversi da quelli in All. 2) Entrambe le modalità di calcolo, limiti ed eccezioni si ritrovano ai punti da 6 a 6.7 dell’ All. 2 Le ultime due categorie individuate dal decreto riguarda le biomasse da rifiuti •“rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2” •“rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c)” E’ questo il motivo della differenza
  • 24. c)Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è determinata forfetariamente (2/4) • CER (Codice Europeo dei Rifiuti): codice numerico convenzionale volto a identificare la tipologia dei rifiuti (elenco All. D alla Parte IV D.Lgs 152/06) • CSS (Combustibile Solido Secondario): combustibile solido prodotto dai rifiuti, considerato rifiuto speciale salva l’applicazione dell’art. 184 (Cessazione della qualifica di rifiuti- End of waste) grazie al quale può essere considerato un prodotto. Ad esso viene affiancato il CDR (Combustibile da Rifiuto) qualificato come RDF di qualità normale dalla norma UNI 9903-1:2004 • PCI (Potere Calorifico Inferiore): caratteristica intrinseca di un combustibile (espressa in MJ/Kg) che indica l’energia termica creata dalla sua combustione N.B. sono tutti rifiuti a valle della raccolta differenziata Il criterio seguito dal legislatore consiste nell’attribuire una quota forfetaria di biodegradabilità ad alcuni rifiuti i quali, provenendo da raccolta differenziata, sono agevolmente individuabili.
  • 25. c)Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è determinata forfetariamente (3/4) NE CONSEGUE CHE SOLO IL 51%* DELL’ENERGIA IMMESSA HA DIRITTO ALL’INCENTIVO •Tuttavia, qualora il produttore ritenga che i rifiuti da lui utilizzati contengano una quota biodegradabile maggiore, ha diritto di chiedere l’applicazione delle procedure analitiche previste al punto (d Per tutti i rifiuti elencati all’All. II il decreto ha attribuito una quota di biodegradabilità pari al Rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (CER 180103 e 180202) Pneumatici fuori uso (CER 180103 e 180202) *Le quote forfetarie indicate sono ammesse solo nel caso di uso esclusivo di questi rifiuti. Nel caso vengano invece usati congiuntamente ai rifiuti cui spetta la quota del 51% saranno trattati alla stregua di quelli. Nel caso in cui siano trattati con i rifiuti speciali di cui alla tabella 6.A concorreranno al raggiungimento del limite del 30% del peso totale. N.B. IL METODO FORFETARIO E’ POSSIBILE SOLO SOLO SE L’IMPIANTO UTILIZZA IN MODO ESCLUSIVO RIFIUTI AMMESSI AL CALCOLO FORFETARIO
  • 26. c) Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è determinata forfetariamente (4/4) SCAGLIONI TARIFFA (€/MW) BIOMASSE 1<P<300 229 300<P<1000 180 1000<P<5000 133 P>5000 122 BIOGAS 1<P<300 180 300<P<600 160 600<P<1000 140 1000<P<5000 104 P>5000 91 2013 2014 2015 BIOMASSE E BIOGAS ISCRIZIONE A REGISTRO 30 MW 0 0 PROCEDURA D’ASTA 350 MW 0 0 INTERVENTI DI RIFACIMENTO 70 MW 70 MW 70 MW N.B. Anche se non esplicitamente, il decreto considera sempre gli impianti a rifiuti IMPIANTI IBRIDI* *E’ ibrido l’impianto che utilizza insieme fonti rinnovabili e fonti rinnovabili e l’energia incentivata corrisponde alla quota di fonte rinnovabile utilizzata sulla produzione
  • 27. d)Impianti alimentati da rifiuti non provenienti da raccolta differenziata, diversi dalla lettera (c • Sono gli impianti che sfruttano rifiuti non provenienti da raccolta differenziata e diversi da quelli per i quali è previsto il calcolo forfetario Essendo scarsamente identificabili il legislatore ha posto una maggiore cautela nel determinare la loro quota biodegradabile, che deve passare necessariamente attraverso il CALCOLO ANALITICO Le procedure analitiche devo essere aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto • Rientra nella medesima categoria la frazione organica dei rifiuti urbani utilizzati in ingresso agli impianti a biogas (FORSU) SCAGLIONI TARIFFA (€/MW) BIOMASSE 1<P<300 257 300<P<1000 209 1000<P<5000 161 P>5000 145 BIOGAS 1<P<300 236 300<P<600 206 600<P<1000 178 1000<P<5000 125 P>5000 101 Tariffe incentivanti previste 2013 2014 2015 BIOMASSE E BIOGAS ISCRIZIONE A REGISTRO 170 MW 160 MW 160 MW PROCEDURA D’ASTA 120 MW 0 0 INTERVENTI DI RIFACIMENTO 65 MW 65 MW 65 MW
  • 28. Controllo sulla tipologia della fonte usata Il produttore deve attenersi a quanto stabilisce l’Autorizzazione circa la tipologia e la provenienza della biomassa utilizzabile • Se riscontrata una violazione rilevante nell’utilizzo delle fonti tale da compromettere l’erogabilità dell’incentivo: Obbligo delle PA di informare tempestivamente il GSE Per gli impianti che utilizzano rifiuti, sono posti obblighi informativi (a cadenza semestrale) nei confronti del GSE. Il produttore dovrà fornire: •IN CASO DI CALCOLO FORFETARIO •Quantitativi di rifiuti utilizzati distinti per CER •Analisi di laboratori terzi su verifica del rispetto di norme tecniche e del PCI •Documentazione attestante la provenienza del CSS, i rifiuti utilizzati e le caratteristiche •IN CASO DI CALCOLO ANALITICO •Caratterizzazione rifiuti per codici CER, quantità, PCI e rispetto norme tecniche del CSS •Documentazione attestante la provenienza del CSS, i rifiuti utilizzati e le caratteristiche Ministero delle politiche agricole AGEA
  • 29. Agenda 01 02 Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse 03 Il decreto 6 luglio 2012 3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso 3.2 I premi per gli impianti virtuosi 3.3 Le Procedere autorizzative Le biomasse nella normativa italiana 2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente 2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili 2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER
  • 30. Individuazione delle tariffe •Ai fini di stabilire la tariffa applicabile si fa riferimento alla tipologia di fonte utilizzata in base a quanto riportato nell’autorizzazione • Può tuttavia accadere che l’autorizzazione: A) NON INDICHI ALCUNA FONTE UTILIZZATA: -Si attribuisce la tariffa di minor valore tra quelle relative alle possibili tipologie di alimentazione desumibili B) PREVEDA L’UTILIZZO DI PIU’ FONTI: -Si attribuisce la tariffa di minor valore tra quelle relative alle fonti utilizzabili N.B. Vi è un caso in cui si deroga a questo principio - Impianti a biomasse potenza < 1 MW - Utilizzanti tipologie “prodotti” e “sottoprodotti” congiuntamente - Le tipologie prodotti non superano il 30% del peso totale Si applica la tariffa relativa ai “sottoprodotti” nonostante abbia la tariffa tra le due maggiore
  • 31. Individuazione del registro e del contingente •Ai fini di stabilire il registro e il relativo contingente si fa riferimento alla tipologia di fonte utilizzata in base a quanto riportato nell’autorizzazione •Esistono due registri e due contingenti • Il primo accorpa le biomasse di cui alle categorie a), b), d) • Il secondo si riferisce solo alle biomasse di cui alla lettera (c • Nel caso in cui l’A.U. consenta l’utilizzo di più fonti appartenenti a diverse categorie: a) Se esse fanno tutte parte dello stesso registro (a, b, d) non si pone problema b) Se esse indichi l’utilizzo di fonti appartenenti alla categoria “c” congiuntamente ad altre fonti appartenenti alle categorie “a”, “b” o “d” Si attribuisce sempre il registro e il relativo contingente appartenente alla categoria “C” Impianto di potenza tra 1 e 5 MW autorizzato ad alimentarsi tramite sottoprodotti di tipo “B” e rifiuti di tipo “C”… •Sarà incentivato con le tariffe relative ai sottoprodotti di tipo “B” in quanto di valore minore •Rientra nel registro e nel contingente previsto per i rifiuti di tipo “C”
  • 32. Modalità di accesso agli incentivi 1 kW 100 kW 200 kW 5 MW 20 kW biomasse art. 8 comma 4 lett. a) e b) biomasse art. 8 comma 4 lett. c) e d) Biogas** Accesso diretto* Registro Accesso diretto* Registro Asta Asta AstaRegistro 1 kW 200 kW 5 MW 1 kW 5 MW 1 kW 100 kW 5 MW *Per impianti realizzati con procedure a evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche le potenze massime per l’accesso diretto sono raddoppiate rispetto a quelle indicate **L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati a biogas ***Per gli interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all’aumento della potenza dell’impianto al termine dell’intervento Impianti riconvers. settore bieticolo saccarifero Accesso diretto* 1 kW
  • 33. Premi per impianti a biomassa *Rispetto ai valori obiettivo stabiliti con decreto da emanare Utilizzo di biomasse da filiera in Tab. 1.B 1MW<P<5MW P>1MW (rifacimento) 20 €/MWh Riduzione gas a effetto serra* 1MW<P<5MW P>1MW (rifacimento) 10 €/MWh Soddisfacimentorequisiti emissionidi cui All. 5 Qualsiasi potenza 30€/MWh Cogenerazionead alto rendimento Qualsiasi potenza 40€ MWh Cogenerazionead alto rendimento Qualsiasi potenza 10€/MWh POTENZA PREMIO Riduzione gas a effetto serra* 1MW<P<5MW P>1MW (rifacimento) 10 €/MWh Soddisfacimentorequisiti emissionidi cui All. 5 Qualsiasi potenza 30€/MWh Cogenerazionead alto rendimento Qualsiasi potenza 10€/MWh Cogenerazione+ teleriscaldamento Qualsiasi potenza 40€/MWh Non cumulabili tra loro POTENZA PREMIO POTENZA PREMIO
  • 34. Premi per impianti a biogas Cogenerazionead alto rendimento Qualsiasi potenza 40€/MWh Cogenerazione*+ recupero60% di azoto Qualsiasi potenza 30€/MWh Cogenerazione*+recupero 30% di azoto P<600 kW 20€/MWh Cogenerazione*+recupero 40% di azoto P<600 kW 15€/MWh POTENZA PREMIO Cogenerazionead alto rendimento Qualsiasi potenza 10 €/MWh recupero60% di azoto Cogenerazione*+ Qualsiasi potenza 30€/MWh recupero30% di azoto Cogenerazione*+ P<600 kW 20€/MWh Cogenerazione* + recupero40% di azotoo P<600 kW 15€/MWh POTENZA PREMIO POTENZA PREMIO Cogenerazionead alto rendimento Qualsiasi potenza 10 €/MWh recupero60% di azoto Cogenerazione*+ Qualsiasi potenza 30€/MWh recupero30% di azoto Cogenerazione*+ P<600 kW 20€/MWh Cogenerazione* + recupero40% di azotoo P<600 kW 15€/MWh Alternativi Cumulabili
  • 35. Tabella riepilogativa con tariffe e premi
  • 36. Procedimenti autorizzativi per gli impianti a biomassa e biogas •Art. 12 D.Lgs. 387/2003 •Dir. 2009/28/CE (modifica e abrogazione Dir. 2001/77/CE) •D.M. 10.09.2010 (Linee Guida nazionali) •Artt. 4-6 D.Lgs. 28/2011 *Le soglie sono valide anche per tutti gli impianti a biogas delle medesime tipologie salvo per la P.A.S. prevista per le “Altre biomasse” la cui soglia massima è 250 kW **Procedimenti previsti per impianti nuovi. ***Per gli interventi di modifica sostanziale dell’impianto l’ A.U. dovrà essere rinnovata. Si considera sostanziale la modifica a seguito di rifacimenti parziali e totali che modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato
  • 37.  Poca flessibilità delle autorizzazioni in merito all’approvvigionamento delle biomasse  Difficoltà e alti costi di gestione di grossi quantitativi di alcune biomasse (es. sottoprod.) per i quali sarebbe ideale un contesto produttivo evitando i costi di trasporto  Difficile bancabilità dei piccoli impianti e difficoltà di accesso alle aste per i grandi  Eterogeneità delle fonti utilizzabili  Diversificazione delle attività di aziende agricole e loro trasformazione in energy farm  Possibilità di trasformare un costo (rifiuti) in ricavi (biomasse)  Economie di scala dei grandi impianti  Gli impianti sono programmabili e risultano strategici per la gestione delle reti  Variabilità del contingente annuale messo a disposizione dal GSE  Coordinamento dei profili autorizzativi sulla gestione dei rifiuti (AIA) e sulle rinnovabili (AU)  Grosse barriere normative ambientali nel trattamento dei rifiuti (es. tutela delle acque) Assenza di un vasto numero di competitors Crescente cogenza delle normative europee nello smaltimento dei rifiuti da attività agricole Sfruttamento dei vantaggi accordati alle aziende agricole attraverso creazione di newco SWOT ANALYSIS SWOT analysis per gli impianti a biomassa
  • 38. Svenja Bartels Avvocato/Rachtsanwaltin Partner – Padova E-Mail: svenja.bartels@roedl.it Rödl & Partner Padua Via Francesco Rismondo 2/E 35131 Padua Tel.: +39 (049) 80 46 911 Fax: +39 (049) 80 46 920 Contatti
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