Statuto dell'Associazione : Presidio "San Ferdinando in Movimento"
1. ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
“PRESIDIO – SAN FERDINANDO IN MOVIMENTO”
L'anno duemilanove (2009), il giorno 21/11 alle ore 17:45 in San Ferdinando:
premesso
− che il commissariamento per infiltrazione mafiosa del Comune non va inteso come un
blocco dell'attività amministrativa, ma può rappresentare un'opportunità di rinascita, per
l'assenza della strisciante condizione di illegalità e delle logiche clientelari cui di solito sono
sottoposte le scelte che gli organi preposti devono adottare;
− che a San Ferdinando da troppo tempo manca un punto d'incontro per la popolazione
giovanile, relegata al ruolo di mero osservatore passivo degli eventi che si avvicendano;
− che è necessario agire in sinergia anche con le Forze dell'Ordine, per ripristinare e
mantenere un clima di legalità che rappresenterebbe una delle condizioni per lo sviluppo del
nostro centro;
− che l'unico obiettivo di un'associazione apartitica e trasversale costituita da cittadini
responsabili, non desiderosi di visibilità o di tornaconti personali, è individuato nel
benessere della collettività,
viene costituita l'associazione “Presidio – San Ferdinando in Movimento” con sede in San
Ferdinando e con le seguenti finalità condivise:
• miglioramento della qualità di vita della comunità, indirizzando gli aderenti ad identificare,
catalogare e documentare i problemi di portata più generale, svolgendo, grazie alla capillare
presenza sul territorio, un'azione complementare rispetto a quella delle istituzioni, attraverso
le segnalazioni ad esse inoltrate;
• organizzazione, di concerto con enti, associazioni ed istituzioni, di una serie di incontri ed
eventi volti a raggiungere il benessere della collettività, promuovendo tutte quelle proposte
utili a sensibilizzare la popolazione riguardo ai temi di volta in volta selezionati.
Il patrimonio sociale sarà costituito dai mezzi finanziari elencati nello Statuto.
I firmatari dell'Atto Costitutivo, sotto individuati, costituiscono la prima assemblea, che si intende
convocata contemporaneamente alla lettura del presente atto, impegnandosi a deliberare di comune
accordo uno Statuto contenente lo scopo, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti
e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione.
Il presente documento costitutivo si compone originariamente di n. 03 pagine (per brevità, in questa
copia del fascicolo non è stata estratta la lista dei firmatari).
I sottoscritti cittadini, riuniti oggi 21/11/2009, alle ore 17:45, presso i locali gentilmente forniti dal
Comitato “Santa Barbara” - ONLUS.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
San Ferdinando, 21/11/2009
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2. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “PRESIDIO – SAN FERDINANDO IN MOVIMENTO”
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione “Presidio – San
Ferdinando in Movimento”.
Art. 2 – SEDE
L'associazione ha sede legale provvisoria in San Ferdinando (RC), Via Bari, presso i locali
temporaneamente forniti dal Comitato “Santa Barbara”. Il trasferimento della sede sociale non
comporta modifica statutaria.
Non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.
Art. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopo dell'associazione è :
• migliorare la qualità di vita della comunità, indirizzando gli aderenti ad identificare,
catalogare e documentare i problemi di portata più generale, svolgendo, grazie alla capillare
presenza sul territorio, un'azione complementare rispetto a quella delle istituzioni, attraverso
le segnalazioni ad esse inoltrate;
• organizzare, di concerto con enti, associazioni ed istituzioni, di una serie di incontri ed
eventi volti a raggiungere il benessere della collettività, promuovendo tutte quelle proposte
utili a sensibilizzare la popolazione riguardo ai temi di volta in volta selezionati.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra
uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 – PARTNERSHIP
L'associazione potrà dare e ricevere collaborazione per lo sviluppo di iniziative che si
inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.
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3. Art. 5 – I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che
accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi
dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Non possono assolutamente iscriversi all'Associazione coloro che si trovino alle condizioni
di cui all'art. 5 bis. .
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il
Comitato Direttivo. Il diniego va motivato.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda del
richiedente. In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno
soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del
socio.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento
annuale nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti
emanati.
La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono tre categorie di soci:
A) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.
Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soggetti alla quota annuale.
B) Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
C) Soci sostenitori: categoria appositamente riservata ai cittadini impossibilitati a partecipare
attivamente alla vita associativa.
Non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali.
L'importo della quota sociale è ridotto rispetto alle altre tipologie di soci.
Il socio sostenitore può richiedere il passaggio alla carica di socio effettivo con domanda scritta al
Presidente, da sottoporre alla votazione del Comitato Direttivo che deve avvenire entro 10 giorni
dal deposito dell'istanza.
Il numero dei soci effettivi e sostenitori è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro
soci.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali
sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite.
Art. 5 bis. - CAUSE IMPEDITIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Non possono assolutamente entrare a far parte dell'Associazione “San Ferdinando in
Movimento”, e la richiesta di iscrizione viene immediatamente scartata d'ufficio, coloro nei
confronti dei quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura
cautelare personale non annullata in sede di impugnazione, ovvero che si trovino in stato di latitanza
o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non
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4. definitiva.
Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI
I soci fondatori ed effettivi aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri
dell'associazione.
Art. 7 – DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e
gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve
essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con lealtà, correttezza, buona fede, onestà, probità
e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 bis. – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI SOCIO
Al fine di salvaguardare l'indipendenza dell'associazione e dei soci stessi, la carica di socio è
assolutamente incompatibile con eventuali candidature in qualsiasi tipo di consultazione politica.
La candidatura comporta l'immediata sospensione dall'Associazione fino all'ufficializzazione
dell'esito delle consultazioni.
L'eventuale elezione, seppur non corrispondente alla vittoria dello schieramento del
candidato, comporta l'esclusione d'ufficio dall'Associazione, decorrente dal momento del
giuramento, termine fino al quale agisce la sospensione.
E' fatta salva la possibilità per il socio di essere reintegrato in caso di mancata elezione, nella
veste di socio sostenitore.
In ogni caso, sopravvenuti incarichi politici provocano l'immediata esclusione del socio, che
avviene d'ufficio.
Art. 8 – RECESSO DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al
Presidente.
Il recesso ha effetto dalla ratifica delle dimissioni da parte del Comitato Direttivo, che in
nessun caso può essere operata se persistono eventuali quote sociali arretrate da parte del socio
dimissionario.
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5. Art. 8 bis. – SANZIONI DISCIPLINARI
Il socio effettivo può essere ridotto a socio sostenitore in caso di gravi inadempienze nei
confronti dell'Associazione, tuttavia non sufficienti a giustificarne l'esclusione, e il provvedimento
deve essere reso noto al socio.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti
dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione
stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo, e deve essere comunicata al socio,
assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.
L'esclusione può essere sottoposta a votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea Ordinaria,
se richiesto da almeno 2/5 dei soci.
Art. 8 ter. – MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEI SOCI EFFETTIVI E
SOSTENITORI
La mozione di sfiducia nei confronti dei soci effettivi e sostenitori può essere proposta, per
gravi motivi, dalla metà più uno dei soci.
La sfiducia è efficace se votata dai 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
Si applica il presente articolo anche per provvedimenti analoghi nei confronti di membri del
Comitato Direttivo.
Art. 8 quater – MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEI SOCI FONDATORI
Si applicano le stesse modalità dell'art. 8 ter., salva la possibilità per i soli soci fondatori di
proporre la mozione di sfiducia nei confronti di un proprio omologo.
Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
• L'assemblea dei soci;
• L'assemblea dei fondatori;
• Il comitato direttivo;
• Il presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 10 – L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci
fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da
chi ne fa le veci.
Data, sede e ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci con tutti i mezzi
idonei che si riterranno opportuni, con il necessario anticipo.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta al mese ed è presieduta
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6. dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un quinto dei soci.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per
la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento
dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci fondatori
ed effettivi iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 bis. - L'ASSEMBLEA ORDINARIA
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il rendiconto e il documento programmatico annuale predisposti dal Direttivo.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le
persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola regolare delega
scritta in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente
nominato; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è reso consultabile tramite i
mezzi che di volta in volta si riterranno più appropriati.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una
copia.
Art. 10 ter. - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche alle parti non intangibili dello Statuto
con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Propone e vota le mozioni di sfiducia nei confronti dei soci effettivi e sostenitori e del
Comitato Direttivo, con le modalità rispettivamente previste dall'art. 8 ter. .
Scioglie inoltre l'associazione e ne devolve il patrimonio ai sensi del disposto dell'art. 17.
Art. - 11 L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI
L'assemblea dei fondatori è composta dai soci fondatori dell'Associazione, elencati in calce
all'atto costitutivo.
Elegge direttamente il 20% dei membri del Comitato Direttivo secondo la clausola prevista
all'art. 12 bis. .
La quota del Comitato Direttivo eletta dall'Assemblea dei Fondatori è revocabile previa
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7. approvazione dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea stessa e successiva ratifica dei 2/3 dell'Assemblea
Ordinaria.
I membri dell'Assemblea dei Fondatori possono essere sfiduciati solo dai membri della
stessa Assemblea in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che
abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
Art. 12 - IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da
un minimo di 5 membri, modificabile in base al numero degli iscritti.
La durata della carica è stabilita in 12 mesi decorrenti dalla ratifica dell'assemblea, al
termine dei quali i membri in carica del Comitato direttivo non sono immediatamente rieleggibili.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti
prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo:
1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità
di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
4. decide sulle attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
5. redige e presenta all'assemblea il rendiconto;
6. ammette i nuovi soci;
7. esclude i soci salva opposizione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 8 bis. del presente
statuto;
8. amministra il gruppo (http://www.facebook.com/group.php?gid=89736142203), la pagina
facebook (http://www.facebook.com/pages/Presidio-San-Ferdinando-in-
Movimento/135010169319), e il blog (http://sfim.altervista.org) del Presidio.
Ogni carica partitica, ovvero istituzionale, ovvero di direzione in altre associazioni,
costituisce causa di ineleggibilità per il ruolo di membro del Comitato Direttivo.
In caso di carica sopravvenuta, il soggetto è considerato immediatamente decaduto dalla
posizione ricoperta nel Presidio, e si procede alla sua sostituzione mediante elezioni da svolgersi
alla prima Assemblea utile.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei membri del Consiglio Direttivo si riduca a meno
di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dev'essere rinnovato.
Art. 12 bis. – ELEZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è eletto dalle tipologie di soci di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del
presente statuto.
A parità di voti, è previsto un ballottaggio, e in caso di parità anche nel ballottaggio prevale
il socio più giovane d'età.
Le candidature devono essere comunicate per iscritto al Comitato Direttivo uscente entro
sette giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle consultazioni.
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8. Eventuali cause di ineleggibilità previste dall'art. 12 al comma 7 sono verificate da una
Giunta per le Elezioni composta da 5 soci, da scegliersi ad estrazione tra fondatori ed effettivi non
candidati.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente
(eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (scelti dal Presidente
nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 12 ter. – QUOTA DEL COMITATO DIRETTIVO ELEGGIBILE DALL'ASSEMBLEA
DEI FONDATORI
Il 20%, quota non revisionabile, dei membri del Comitato Direttivo, è eletto dall'assemblea
dei Fondatori.
Tale clausola si intende effettiva dal momento in cui il numero dei soci del Presidio sarà
maggiore o uguale alle 50 unità.
Art. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e
l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo unico portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie
che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
È eletto dall'assemblea ordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e dei
delegati; nel secondo scrutinio, necessario esclusivamente in caso di quorum richiesto non
raggiunto nel primo, è sufficiente la maggioranza semplice.
Art. 14 - I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
• dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e
ratificata dall'assemblea;
• dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui
finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
• da iniziative promozionali.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell'Associazione.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia
modo l'Associazione.
Entro il 31/01 di ogni anno, il Comitato Direttivo predispone il documento programmatico
annuale, nel quale viene fissato anche l'importo delle quote associative.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la
corresponsione di un interesse, e non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neanche
in forme indirette.
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9. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato
Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e
incrementare il suo patrimonio.
Art. 15 – CONTABILITÀ
I rendiconti sono predisposti dal tesoriere, e approvati dal Comitato Direttivo e
dall'assemblea.
Sono approvati dall'assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo
Statuto.
Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile, nelle sue parti non elencate al successivo comma di questo
articolo, con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole dei quattro
quinti dei presenti.
Non possono essere oggetto di revisione gli artt. 1, 3, 11 e 12 bis. ; eventuali procedimenti di
modifica provocano l'immediato scioglimento dell'Associazione.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e
il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione delibera sulla destinazione del
patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni con analoghe finalità.
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel
codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
San Ferdinando, 21/11/2009
(copia aggiornata con le modifiche apportate nell'Assemblea Straordinaria del 9/10/2010)
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10. Contatti
Indirizzo: Via Bari, 59
c/o Sede dell'Associazione “Santa Barbara – ONLUS”
89026 San Ferdinando (RC)
e – mail: sanferdinandoinmovimento@live.it
web: http://sfim.altervista.org
Facebook: Presidio “San Ferdinando in Movimento”
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