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La proprietà industriale e
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dell’information
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web 2.0
Avv. Nicolò Ghibellini – www.avvghibellini.com
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
I diritti di proprietà intellettuale
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Di che cosa parleremo
I diritti di proprietà intellettuale
casi pratici e aspetti problematici
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Titolo della presentazione
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Marchio
• Segno distintivo che contraddistingue prodotti o servizi
• Differenzia il prodotto da altri simili
• Il titolare ha il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso di segni
identici o simili se ciò può comportare rischio di confusione
• Adempimenti formali – procedura di registrazione (deposito
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Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Principio di unitarietà segni distintivi (artt. 12 e 22 cpi)
• Chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di
esclusiva anche in relazione a funzioni proprie degli altri segni;
• il titolare del marchio “X” potrà vietare a terzi l’uso del segno
in questione non solo come marchio, ma anche come ditta,
insegna, domain name, etc.
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Segni distintivi - Aspetti problematici
Nomi a dominio
• nuove pratiche confusorie nella rete
• conflitto con marchi e altri segni distintivi altrui
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Nomi a dominio
Definizione
Segni distintivi che identificano e contraddistinguono il sito web
Duplice funzione
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Regole di registrazione
first come first served
Riferimenti normativi
art. 12 cpi: nomi a dominio rappresentano anteriorità invalidanti per la
registrazione del marchio;
art. 22 cpi: divieto di adottare come nome a dominio segni identici o simili
all’altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare rischio di
confusione tra due segni o indebito sfruttamento rinomanza marchio altrui
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Nuove pratiche confusorie nella rete
• Domain grabbing
• Linkink
• Metatag
• Conflitti con marchi e altri segni distintivi altrui
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Domain grabbing
• registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui,
generalmente celebri o rinomati, al fine di appropriarsi della notorietà del
segno e di ottenere un ingiusto profitto;
• L’avente diritto, non potrà registrare il nome a dominio in applicazione del
principio first come first served
• Casi pratici:
- Tribunale di Milano, 09.02.2009
- Tribunale di Parma , 26.02.2001
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Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Linking
• Trasferimento dell’utente da una pagina di un sito web alla
pagina di un altro sito di un soggetto diverso
• Casi pratici:
- Trib. Napoli, 07.07.2007
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Metatag
• Codici alfanumerici utilizzati in fase di programmazione di un sito internet
e contenenti precise parole chiave (keyword) idonee a fornire
informazioni sul contenuto del sito
• consentono ai motori di ricerca la selezione di pagine web mediante tutte
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• Casi pratici:
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Il caso
• Servizio di posizionamento a pagamento Adwords di Google
• Possibilità di fare apparire un link pubblicitario verso il proprio
sito mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora
queste coincidano con la richiesta dell’utente al motore di
ricerca (il link appare come link sponsorizzato)
• Forzatura della ricerca in quanto il link sponsorizzato appare
tra i risultati in posizione privilegiata
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(segue) Profili di criticità
1) Utilizzo del marchio altrui come parola chiave
2) Responsabilità dell’ISP per l’inserimento di un Adwords
corrispondente ad un segno distintivo altrui
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Utilizzo del marchio altrui come parola chiave
Per la giurisprudenza italiana e comunitaria rappresenta atto
di concorrenza sleale e contrafattorio
- Trib. Milano, 11.03.2009
- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009 (Caso Interflora)
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Responsabilità dell’ISP per inserimento Adwords
corrispondente a segno distintivo altrui
• NON SUSSISTE quando l’ISP non abbia svolto un ruolo attivo
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conoscenza o controllo);
• SUSSISTE quando l’ISP ha svolto un ruolo nella redazione del
messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario
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- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009
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Conflitti con marchi o altri segni distintivi altrui
• I nomi a dominio possono interferire con marchi o segni distintivi anteriori
• Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio (first come first served) non
rispetta i due principi fondamentali della tutela giuridica dei segni
distintivi:
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• Casi pratici
- Trib. Milano, 20.02.2009
- Trib. Bologna, 14.11.2008
- Trib. Roma, 29.04.2008
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Conflitti con i marchi di rinomanza
• La registrazione di nomi a dominio per siti che offrono
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relativi al marchio rinomato è illegittima in ragione della
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- Trib. Bologna, 29.08.2007
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Diritto d’autore
Protezione delle creazioni intellettuali, ovvero:
 idee creative nel campo della cultura e della tecnica;
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originale della personalità umana;
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Titolo della presentazione
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Caratteristiche del diritto d’autore
• Concretezza
• Originalità
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Protezione offerta dal diritto d’autore
Distinzione tra forma e contenuto
• è protetta solo la forma e non il contenuto concettuale dell'opera
• il diritto d'autore non è un diritto di proprietà sulle idee ma solo sulla
forma in cui esse si esprimono
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esprimere, purché in forma diversa
Titolo della presentazione
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Diritto d’autore – aspetti problematici
• L’avvento dei contenuti digitali
• Le nuove opere dell’ingegno
• La proprietà intellettuale nella società dell’informazione
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Contenuti digitali
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Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Regolamento AGCOM 31.03.2014
Titolo della presentazione
• Tentativo di comporre il c.d. dilemma digitale
• Promozione, sviluppo e tutela delle opere digitali
• Tutela del diritto d’autore on line
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– Contraddittorio
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Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Le nuove opere dell’ingegno – sito web
Creatività
Il sito internet è tutelabile dalla legge del diritto d’autore quando possegga
il requisito della creatività
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- Tribunale di Bologna, 08.03.2004
Contenuti
L’utilizzo di opere altrui, tutelate dalla legge sul diritto d’autore, può
implicare il compimento di una attività illecita che, come tale, potrebbe
costringere il soggetto responsabile del sito web a risarcire i danni per la
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Titolo della presentazione
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• Trib. Napoli 16.07.2007 (opera figurativa)
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ATTENZIONE
Tramite le app possono essere utilizzati contenuti in violazione del diritto
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Titolo della presentazione
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La proprietà intellettuale nella società dell’informazione
Normativa di riferimento
• Direttiva 2000/31/Ce
• D.Lgs. n. 70/2003
Definizione di provider
• Prestatore di servizi della società dell’informazione
(connessione, trasmissione e immagazzinamento dati)
Regime di responsabilità dei provider
• Attività in concreto svolta
• Principio dell’assenza dell’obbligo di controllo preventivo
Titolo della presentazione
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Attività in concreto svolta
Attività di semplice trasporto
• Trib. Roma 11.07.2011;
• Trib. Roma 14.04.2010 (caso Fapav / Telecom)
Attività di memorizzazione temporanea
• Trib. Firenze, 25.05.2012
• Trib. Roma, 20.03.2011 (caso PFA Films srl / Google Itallia / Microsoft srl /
Yahoo! Italia srl)
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Titolo della presentazione
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Principio dell’assenza dell’obbligo di controllo preventivo
(art. 17 D.Lgs. 70 del 2003)
Non esiste in capo al prestatore
 un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e
memorizza
 un generale obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite
Il prestatore è, in ogni caso, tenuto a:
 informare le autorità qualora venga a conoscenza di attività o informazioni
illecite relative ad un suo destinatario del servizio
 fornire alle autorità le informazioni necessarie per identificare il destinatario
del servizio, per individuare o prevenire attività illecite
Casi pratici
- Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)
- Trib. Roma, 30.03.2011
- Trib. Milano, 25.01.2011
- Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E-Bay)
Titolo della presentazione
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Effettiva conoscenza e responsabilità
(art. 16 D.Lgs. 70 del 2003)
Il provider non è responsabile dell’illecito commesso on line dal proprio
cliente, allorquando,
a) Non sia effettivamente a conoscenza del fatto;
oppure
a) Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitare l’accesso
il provider è responsabile quando è effettivamente a conoscenza del
fatto, ovvero quando, a seguito di comunicazione delle autorità
competenti, non si sia attivato per la rimozione / disabilitazione
Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Attenzione!
La comunicazione dell’autorità competente fa sorgere
l’obbligo di attivazione in capo al provider, solo se
quest’ultimo non era effettivamente a conoscenza
dell’illecito
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l’effettiva conoscenza dell’illecito, precedente alla
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Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
Responsabilità provider – casi pratici
• Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)
• Trib. Roma, 30.03.2011
• Trib. Milano, 25.01.2011
• Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E-
Bay)
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Grazie dell’attenzione
www.avvghibellini.com
nicolo@avvghibellini.com

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La tutela della proprietà intellettuale nell'era dell'information technology

  • 1. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Il ruolo dei diritti di privativa per le aziende del web 2.0 Avv. Nicolò Ghibellini – www.avvghibellini.com
  • 2. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology I diritti di proprietà intellettuale
  • 3. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Di che cosa parleremo I diritti di proprietà intellettuale casi pratici e aspetti problematici • Diritto d’autore • I segni distintivi Titolo della presentazione
  • 4. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Marchio • Segno distintivo che contraddistingue prodotti o servizi • Differenzia il prodotto da altri simili • Il titolare ha il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso di segni identici o simili se ciò può comportare rischio di confusione • Adempimenti formali – procedura di registrazione (deposito domanda di registrazione)
  • 5. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Principio di unitarietà segni distintivi (artt. 12 e 22 cpi) • Chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di esclusiva anche in relazione a funzioni proprie degli altri segni; • il titolare del marchio “X” potrà vietare a terzi l’uso del segno in questione non solo come marchio, ma anche come ditta, insegna, domain name, etc.
  • 6. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Segni distintivi - Aspetti problematici Nomi a dominio • nuove pratiche confusorie nella rete • conflitto con marchi e altri segni distintivi altrui
  • 7. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Nomi a dominio Definizione Segni distintivi che identificano e contraddistinguono il sito web Duplice funzione (indirizzo elettronico + segno distintivo) Regole di registrazione first come first served Riferimenti normativi art. 12 cpi: nomi a dominio rappresentano anteriorità invalidanti per la registrazione del marchio; art. 22 cpi: divieto di adottare come nome a dominio segni identici o simili all’altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare rischio di confusione tra due segni o indebito sfruttamento rinomanza marchio altrui
  • 8. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Nuove pratiche confusorie nella rete • Domain grabbing • Linkink • Metatag • Conflitti con marchi e altri segni distintivi altrui
  • 9. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Domain grabbing • registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui, generalmente celebri o rinomati, al fine di appropriarsi della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto profitto; • L’avente diritto, non potrà registrare il nome a dominio in applicazione del principio first come first served • Casi pratici: - Tribunale di Milano, 09.02.2009 - Tribunale di Parma , 26.02.2001 - Tribunale di Torino, 23.12.2000
  • 10. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Linking • Trasferimento dell’utente da una pagina di un sito web alla pagina di un altro sito di un soggetto diverso • Casi pratici: - Trib. Napoli, 07.07.2007 - Trib. Crema, 24.07.2000 - Trib. Genova, 22.12.2000
  • 11. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Metatag • Codici alfanumerici utilizzati in fase di programmazione di un sito internet e contenenti precise parole chiave (keyword) idonee a fornire informazioni sul contenuto del sito • consentono ai motori di ricerca la selezione di pagine web mediante tutte le parole chiave utilizzate • Casi pratici: - Trib. Monza, 15.07.2008 - Trib. Milano, 09.02.2002
  • 12. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Il caso • Servizio di posizionamento a pagamento Adwords di Google • Possibilità di fare apparire un link pubblicitario verso il proprio sito mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora queste coincidano con la richiesta dell’utente al motore di ricerca (il link appare come link sponsorizzato) • Forzatura della ricerca in quanto il link sponsorizzato appare tra i risultati in posizione privilegiata
  • 13. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology (segue) Profili di criticità 1) Utilizzo del marchio altrui come parola chiave 2) Responsabilità dell’ISP per l’inserimento di un Adwords corrispondente ad un segno distintivo altrui
  • 14. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Utilizzo del marchio altrui come parola chiave Per la giurisprudenza italiana e comunitaria rappresenta atto di concorrenza sleale e contrafattorio - Trib. Milano, 11.03.2009 - Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008 - Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009 (Caso Interflora)
  • 15. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Responsabilità dell’ISP per inserimento Adwords corrispondente a segno distintivo altrui • NON SUSSISTE quando l’ISP non abbia svolto un ruolo attivo (ISP ha semplicemente memorizzato dati, senza averne conoscenza o controllo); • SUSSISTE quando l’ISP ha svolto un ruolo nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario (l’ISP ha conoscenza e controllo dei dati) - Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008 - Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009
  • 16. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Conflitti con marchi o altri segni distintivi altrui • I nomi a dominio possono interferire con marchi o segni distintivi anteriori • Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio (first come first served) non rispetta i due principi fondamentali della tutela giuridica dei segni distintivi: a) principio di territorialità b) principio di specialità o relatività merceologica • Casi pratici - Trib. Milano, 20.02.2009 - Trib. Bologna, 14.11.2008 - Trib. Roma, 29.04.2008 - Trib. Firenze 16.05.2006 - Trib. Roma, 28.04.2004
  • 17. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Conflitti con i marchi di rinomanza • La registrazione di nomi a dominio per siti che offrono prodotti/servizi merceologicamente differenti rispetto a quelli relativi al marchio rinomato è illegittima in ragione della protezione ultramerceologica del marchio rinomato (art. 22, co. 2, cpi) • Casi pratici - Trib. Torino, 26.10.2007 - Trib. Bologna, 29.08.2007 - Trib. Bergamo, 06.03.2003 (caso Armani)
  • 18. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Diritto d’autore Protezione delle creazioni intellettuali, ovvero:  idee creative nel campo della cultura e della tecnica;  tutelate dall’ordinamento giuridico in quanto espressione originale della personalità umana;  beni immateriali Titolo della presentazione
  • 19. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Caratteristiche del diritto d’autore • Concretezza • Originalità • Assenza di adempimenti formali Titolo della presentazione
  • 20. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Protezione offerta dal diritto d’autore Distinzione tra forma e contenuto • è protetta solo la forma e non il contenuto concettuale dell'opera • il diritto d'autore non è un diritto di proprietà sulle idee ma solo sulla forma in cui esse si esprimono • non è creato un monopolio • la stessa idea può essere utilizzata da altri autori che la possono esprimere, purché in forma diversa Titolo della presentazione
  • 21. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Diritto d’autore – aspetti problematici • L’avvento dei contenuti digitali • Le nuove opere dell’ingegno • La proprietà intellettuale nella società dell’informazione Titolo della presentazione
  • 22. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Contenuti digitali Prodotti intellettuali resi disponibili in formato elettronico digitale Opere dell'ingegno dematerializzate liberate da un supporto predefinito distribuite su piattaforme digitali Titolo della presentazione
  • 23. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Caratteristiche dei contenuto digitali • facilità di duplicazione e trasmissione • equivalenza del lavoro in formato digitale • Intangibilità • economicità
  • 24. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Rivoluzione digitale • L'opera è scorporata dal supporto fisico ed è facilmente duplicabile senza perdita di qualità. • La trasmissione ha costi molto contenuti • Viene alterato il consolidato sistema autore-distributiore-cliente
  • 25. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Dilemma digitale Conflitto tra opposte esigenze: a) Tutelare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale b) Non limitare la diffusione dei contenuti digitali
  • 26. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Regolamento AGCOM 31.03.2014 Titolo della presentazione • Tentativo di comporre il c.d. dilemma digitale • Promozione, sviluppo e tutela delle opere digitali • Tutela del diritto d’autore on line – Istanza di parte – Contraddittorio – Il prestatore deve impedire o porre fine alla violazione – Rimozione del contenuto illecito / disabilitazione all’accesso
  • 27. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Le nuove opere dell’ingegno – sito web Creatività Il sito internet è tutelabile dalla legge del diritto d’autore quando possegga il requisito della creatività - Tribunale di Milano, 04.11.2008 - Tribunale di Bologna, 08.03.2004 Contenuti L’utilizzo di opere altrui, tutelate dalla legge sul diritto d’autore, può implicare il compimento di una attività illecita che, come tale, potrebbe costringere il soggetto responsabile del sito web a risarcire i danni per la lesione dei diritti d’autore altrui Titolo della presentazione
  • 28. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Contenuti - Casistica • Trib. Napoli 16.07.2007 (opera figurativa) • Trib. Roma 22.04.08 (opera figurativa) • Trib. Torino, 18.01.2008 (catalogo) • Trib. Roma, 13.10.2004 (materiale video) Titolo della presentazione
  • 29. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Le nuove opere dell’ingegno - le “app” “app” (applicazioni) software sviluppati da programmatori  In quanto tali, ovvero in quanto software, sono opere dell’ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore; ATTENZIONE Tramite le app possono essere utilizzati contenuti in violazione del diritto d’autore, per es. violazione del diritto patrimoniale d’autore spettante all’editore Titolo della presentazione
  • 30. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology La proprietà intellettuale nella società dell’informazione Normativa di riferimento • Direttiva 2000/31/Ce • D.Lgs. n. 70/2003 Definizione di provider • Prestatore di servizi della società dell’informazione (connessione, trasmissione e immagazzinamento dati) Regime di responsabilità dei provider • Attività in concreto svolta • Principio dell’assenza dell’obbligo di controllo preventivo Titolo della presentazione
  • 31. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Attività in concreto svolta Attività di semplice trasporto • Trib. Roma 11.07.2011; • Trib. Roma 14.04.2010 (caso Fapav / Telecom) Attività di memorizzazione temporanea • Trib. Firenze, 25.05.2012 • Trib. Roma, 20.03.2011 (caso PFA Films srl / Google Itallia / Microsoft srl / Yahoo! Italia srl) Attività di memorizzazione • Trib. Pinerolo, 02.05.12 • Trib. Roma, 20.10.2011 • Trib. Roma, 16.12.2009 (Caso RTI / Youtube) Titolo della presentazione
  • 32. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Principio dell’assenza dell’obbligo di controllo preventivo (art. 17 D.Lgs. 70 del 2003) Non esiste in capo al prestatore  un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza  un generale obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite Il prestatore è, in ogni caso, tenuto a:  informare le autorità qualora venga a conoscenza di attività o informazioni illecite relative ad un suo destinatario del servizio  fornire alle autorità le informazioni necessarie per identificare il destinatario del servizio, per individuare o prevenire attività illecite Casi pratici - Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo) - Trib. Roma, 30.03.2011 - Trib. Milano, 25.01.2011 - Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E-Bay) Titolo della presentazione
  • 33. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Effettiva conoscenza e responsabilità (art. 16 D.Lgs. 70 del 2003) Il provider non è responsabile dell’illecito commesso on line dal proprio cliente, allorquando, a) Non sia effettivamente a conoscenza del fatto; oppure a) Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso il provider è responsabile quando è effettivamente a conoscenza del fatto, ovvero quando, a seguito di comunicazione delle autorità competenti, non si sia attivato per la rimozione / disabilitazione
  • 34. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Attenzione! La comunicazione dell’autorità competente fa sorgere l’obbligo di attivazione in capo al provider, solo se quest’ultimo non era effettivamente a conoscenza dell’illecito MENTRE l’effettiva conoscenza dell’illecito, precedente alla comunicazione, è già di per sé sufficiente a far sorgere la resposnsabilità dell’ISP in caso di mancata attivazione
  • 35. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Responsabilità provider – casi pratici • Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo) • Trib. Roma, 30.03.2011 • Trib. Milano, 25.01.2011 • Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E- Bay)
  • 36. Titolo della presentazioneTitolo della presentazioneLa proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Grazie dell’attenzione www.avvghibellini.com nicolo@avvghibellini.com