2. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Definizione
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo
di accrescere, individualmente e collettivamente la
propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato.
A tal fine le imprese si obbligano reciprocamente, sulla base
di un programma comune, previamente asseverato, a
collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica.
3. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Chi può aderire
Possono partecipare al contratto di rete anche le imprese
sociali, gli enti senza scopo di lucro, gli esercenti le
professioni e comunque i soggetti che non sono
imprenditori secondo l’art. 2082 cc., ma sono “professionisti”
secondo il diritto europeo.
I partecipanti alla rete sono imprese, sia individuali, sia
collettive, senza limiti di dimensioni, senza vincoli di
localizzazione territoriale e/o tipologia di business.
4. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
La figura negoziale del contratto di rete
Esiste un doppio livello funzionale:
•un livello qualificante, che caratterizza lo schema
negoziale (migliorare la capacità innovativa e la
competitività sul mercato delle imprese aderenti) definito
anche scopo-fine del contratto;
•un livello specifico, proprio di ogni singola fattispecie
concreta, che deve essere enunciato (l’obiettivo
strategico del contratto) definito anche scopo-mezzo.
5. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
La pubblicità del contratto di rete
Il contratto di rete va redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata e ne va data pubblicità nel Registro
delle Imprese presso cui ciascuna delle imprese
partecipanti è iscritta.
Dall’ultima iscrizione decorre l’efficacia del contratto di rete
(cd. efficacia costitutiva).
6. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Il contratto di rete da vita ad un nuovo soggetto
giuridico?
Il contratto di rete non dà luogo alla creazione di un nuovo
soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto ai
partecipanti, ma contempla, esclusivamente, una serie di
diritti e doveri strumentali alla realizzazione del programma
convenuto e, dunque, funzionali al perseguimento
dell’obiettivo perseguito.
7. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Il fondo patrimoniale comune nel contratto di rete
La rete – diversamente dal consorzio con attività esterna –
può, ma non deve, dotarsi di un fondo patrimoniale comune,
mediante versamento di contributi da parte degli aderenti
alla rete secondo le regole previste dagli artt. 2614 e 2615
cc, ovvero mediante il ricorso alla costituzione, da parte di
ciascun contraente, di un patrimonio destinato, ai sensi
dell’art. 2447 bis primo comma lettera a) cc.
8. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Gli organi gestionali della rete d’imprese
Nel contratto di rete può essere prevista la nomina di un
organo comune incaricato di occuparsi della gestione, in
nome e per conto dei partecipanti alla rete e tanto ai fini
dell’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso.
Detto organo risponde del suo operato, secondo le regole
del mandato collettivo.
All’organo in parola possono essere attribuiti poteri di
rappresentanza anche verso i terzi, al fine di consentire
alla “rete” di stipulare contratti.
9. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Gli elementi qualificanti del contratto di rete
Gli elementi necessari affinché il negozio possa essere qualificato come
“contratto di rete” sono:
1.la presenza di almeno due imprenditori;
2.l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva sul mercato;
3.la determinazione di modalità concordate tra le parti per misurare
l’avanzamento, individuale e collettivo, verso tali obiettivi;
4.la definizione del programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e
degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello
scopo comune;
5.la durata del contratto;
6.le modalità di adesione di altri imprenditori;
7.le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune.
10. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Differenze tra reti d’imprese e consorzio
Il contratto di rete si differenzia dal consorzio, in quanto la
rete non si sovrappone alle singole imprese, non le
sostituisce nell’esercizio anche di una sola fase di esse o di
un singolo affare, ma si limita a coordinarle.
11. Missione Operativa Sviluppo Territoriale
Aspetti giuridici: il contratto di rete
Differenza tra reti d’imprese e altri modelli organizzativi
La rete si distingue dagli altri modelli organizzativi, nella misura
in cui l’incremento di efficienza che mira a realizzare non passa
attraverso una subordinazione gerarchica tra imprese.
Nel caso delle reti, infatti, è possibile accrescere l’efficienza,
mantenendo l’indipendenza, sulla base di una mera
interdipendenza funzionale.
La rete si configura come strumento estremamente flessibile e
più agile rispetto agli altri istituti similari al quale ricorrere
stipulando accordi modellabili a seconda delle concrete
esigenze.