La Voluntary Disclosure, in esame alla Commissione Finanze e Giustizia del Senato sarà l'ultima possibilità di regolarizzazione dei capitali (esteri od interni) non dichiarati al fisco.
Considerando la trasparenza fiscale-finanziaria ormai raggiunta a livello internazionale, le limitazioni all'uso del contante, la lotta all'evasione attraverso mezzi informatici sempre più evoluti, ecco che non si può tralasciare (quantomeno) di informarsi in modo consapevole e professionale.
Affrontare tale argomento in modo consapevole vuol dire analizzare il contesto attuale e futuro in un'ottica pianificatoria trasversale.
3. motivazioni:
trasparenza fiscale-finanziaria internazionale, a regime dal
2017 con anticipi fin dal 2015
introduzione del reato penale di autoriciclaggio
limitazioni all’uso del contante
coerenza patrimoniale, reddituale, capacità di spesa
5. descrizione di sintesi / 1 quadro generale
consente la regolarizzazione, per tutti i periodi non prescritti, in
ordine (i) alle imposte eventualmente evase che hanno dato
origine ai capitali investiti all’estero, (ii) alle imposte evase sulle
rendite finanziarie realizzate nel periodo e (iii) alla mancata
predisposizione dell’RW in dichiarazione dei redditi;
iniziativa del contribuente: presentazione dell’istanza ad una
delle sedi dell’Ucifi;
fase di contraddittorio con evidenza del c.f. del contribuente;
l’Ucifi emette un atto di liquidazione indicando le imposte e le
sanzioni (ridotte)
versamento in un’unica soluzione od in tre rate mensili
6. descrizione di sintesi / 2 periodi oggetto di regolarizzazione
In caso di “dichiarazione omessa”: 4 anni se Italia, Stato White
List o Black List Compliant; 8 anni se Stato Black List NON
compliant;
In caso di “dichiarazione omessa”: 5 anni se Italia, Stato White
List o Black List Compliant; 10 anni se Stato Black List NON
compliant;
7. descrizione di sintesi / 3 sanzioni RW
le sanzioni amministrative ordinarie relative al quadro RW si
ricorda essere:
- da 3% che in adesione si riducono a 0,5% se Stato White List o
Stato Black List Compliant;
- da 6% che in adesione si riducono a 1,5% se Stato Black List
8. descrizione di sintesi / 4 imposte e sanzioni per omessa
dichiarazione
Irpef: progressiva per scaglioni dal 23% al 43% più addizionali
regionali e comunali, 2% sul Reddito Complessivo;
Sanzione per omessa dichiarazione: 120% riducibile a 15% in
adesione se Italia; 160% riducibile a 20% in adesione se Stato
White List; 240% riducibile a 30% in adesione se Stato Black List
Irap: 3,9% sul Valore Netto della Produzione;
Sanzione per omessa dichiarazione: 120% riducibile a 15% in
adesione se Italia; 160% riducibile a 20% in adesione se Stato
White List; 240% riducibile a 30% in adesione se Stato Black List
9. descrizione di sintesi / 5 imposte e sanzioni per infedele
dichiarazione
Irpef: progressiva per scaglioni dal 23% al 43% più addizionali
regionali e comunali, 2% sul Reddito Complessivo;
Sanzione per omessa dichiarazione: 100% riducibile a 12.5% in
adesione se Italia; 133% riducibile a 16.625% in adesione se Stato
White List; 200% riducibile a 25% in adesione se Stato Black List
Irap: 3,9% sul Valore Netto della Produzione;
Sanzione per omessa dichiarazione: 100% riducibile a 12.5% in
adesione se Italia; 133% riducibile a 16.625% in adesione se Stato
White List; 200% riducibile a 25% in adesione se Stato Black List
10. descrizione di sintesi / 6 reato penale di autoriciclaggio
introdotta la previsione del reato di autoriciclaggio, che riguarda
le fattispecie di impiego, sostituzione, trasferimento in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo
da occultarne la provenienza delittuosa (anche per utilizzazione
o godimento personale):
sanzione penale: reclusione da 2 ad otto anni, sanzione
amministrativa: da € 5’000 ad € 25’000
in caso di pena edittale massima inferiore a 5 anni, sanzione
penale: reclusione da 1 a 4 anni, sanzione amministrativa: da €
2’500 ad € 12’500
poiché il reato consiste nell’utilizzo dei proventi evasi,
l’autoriciclaggio non è soggetto a prescrizione sull’origine delle
disponibilità ma solo, eventualmente, a partire dalla data di
utilizzo delle stesse
11. descrizione di sintesi / 7 all in
il meccanismo “All In”: la procedura di regolarizzazione vale nel
presupposto che “tutti” gli investimenti esteri siano
ufficializzati, con previsione di “decadenza” degli effetti ove
venisse dimostrato anche successivamente che così non fosse
conseguentemente l’istanza deve essere omnicomprensiva
12. descrizione di sintesi / 8 tassazione a forfait
la tassazione forfettaria:
- è consentita esclusivamente qualora “la media” delle
consistenze delle attività finanziarie estere non dichiarate alla
fine di ciascun periodo d’imposta sia inferiore ad € 2’000’000
- modalità di calcolo: tassazione al 27% su un rendimento
nominale pari al 5% del valore complessivo alla fine del singolo
anno ed applicazione delle sanzioni per mancato RW
13. descrizione di sintesi / 9 estensione ai capitali “domestici”
l’estensione ai capitali non dichiarati “domestici”: l’attuale
versione consente la regolarizzazione anche di capitali non
portati all’estero (una sorta di regolarizzazione dei contanti)
14. trade off valutativi:
imposta sulle successioni
tassazione complessiva sui proventi finanziari
e tassazioni patrimoniali
utilizzabilità delle somme (reato penale di
autoriciclaggio) versus costo ufficializzazione
monitoraggio dei capitali per la lotta
all’evasione, inversione dell’onere della prova
nuovi meccanismi di cooperazione
internazionale, reato penale di autoriciclaggio
15. L’approccio del fisco al “patrimonio”
utilizzo del nuovo “redditometro/spesometro” e
ricorso a incroci di dati e presunzioni “mirate”
la lotta all’evasione informatizzata
(internet, social, accessi, ispezioni, verifiche),
inversione dell’onere della prova
nuova anagrafe dei conti correnti e dei depositi
e mappatura rapporti finanziari
16. ottimizzazione vs evasione
maggiori controlli e sanzioni, reato penale di
autoriciclaggio
estensione delle deroghe al segreto
bancario e fiduciario anche internazionale
inversione dell’onere della prova e
sequestri conservativi provvisori
esigenze di coniugare fiscalità e conseguenze
giuridiche successorie
norme presuntive su posizioni estere
finanziarie e societarie