1. TRADE FINANCE
Guida operativa al finanziamento
alle vendite all’estero
Massimiliano Bovesi Valentino Pischedda Paolo Pischedda
2.
3. Iniziativa promossa da:
Confindustria Emilia-Romagna
Cariparma S.p.a. Groupe Crédit Agricole
Autori:
Massimiliano Bovesi
Valentino Pischedda
Paolo Pischedda
Coordinamento redazionale:
Rocco Marcuccio e Camilla Giannotti, Area Internazionalizzazione
Confindustria Emilia-Romagna
Progetto grafico:
Matteo Montevecchi, Studio Montevecchi s.n.c.
Uno speciale ringraziamento a:
Stefano Bellucci, Head of International Business & Trade Finance - Cariparma S.p.a.
Groupe Crédit Agricole
Stefano Ventura, Servizio Filiere Produttive e Credito Agevolato - Cariparma S.p.a.
Groupe Crédit Agricole
I
5. Presentazione
Il sistema industriale regionale ha fatto della propria capacità di presenza sui mercati
esteri, con prodotti e servizi di eccellenza, uno dei principali driver di crescita e di
sviluppo dell’economia dell’Emilia-Romagna.
L’export regionale contribuisce oggi alla formazione del 35% del valore dell’intero
PIL dell’Emilia-Romagna, un valore pari al livello dei Paesi e delle regioni più indu-
strializzate del mondo e più “aperte” agli scambi del commercio internazionale.
Per fare un confronto, tra i Paesi a più alta propensione all’export, tale valore è quasi
pari a quello della Germania, dove le esportazioni contribuiscono a formare oggi
oltre il 40% del PIL tedesco (in Italia tale valore si attesta intorno al 23%).
Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese della regione è uno dei principali
impegni del Sistema Confindustria Emilia-Romagna, che si traduce in progetti ed
iniziative miranti a sostenere le aziende nella loro azione di proiezione sui mercati
internazionali, contribuendo anche alla migliore conoscenza di aspetti operativi e
tecnici del commercio estero.
Questa Guida offre un utile contributo informativo a coloro che, nelle imprese, nelle
società di servizi e nelle banche, intendono:
- approfondire l’utilizzo delle opportunità di finanziamento e di agevolazione pre-
viste per le esportazioni, miranti a migliorare la proposta e l’offerta ai clienti esteri
di prodotti e servizi
- rafforzare la conoscenza di strumenti di pagamento e modalità contrattuali che
consentono una più efficace capacità di gestione dei rischi collegati alla vendita
sui mercati internazionali.
La Guida, realizzata da esperti tecnici del settore, è promossa e distribuita in col-
laborazione con Cariparma Crédit Agricole, Istituto di credito con il quale il nostro
Sistema associativo condivide nel 2011 azioni sinergiche sul territorio, a favore del
processo di internazionalizzazione delle imprese.
Agli Autori, Pischedda e Bovesi, e a Cariparma Crédit Agricole va dunque il nostro
particolare ringraziamento per la realizzazione di questa importante opera.
Sergio Sassi
Presidente della Commissione Internazionalizzazione
Confindustria Emilia-Romagna
III
7. Sommario
Presentazione ..................................................................................................................... III
Nota degli Autori ................................................................................................................. 1
Glossario ........................................................................................................................... 5
Introduzione
Cenni su Basilea 2 ............................................................................................................. 13
La strategia finanziaria ....................................................................................................... 14
Capitolo 1
Contesto normativo italiano ed estero per il supporto all’export ......................... 15
Premessa ........................................................................................................................ 17
OCSE................................................................................................................................. 17
Unione Europea ................................................................................................................ 18
Normativa Nazionale ........................................................................................................ 19
Enti .................................................................................................................................... 20
ICE ................................................................................................................................. 20
SACE SpA ....................................................................................................................... 20
SIMEST SpA .................................................................................................................... 20
CONSENSUS..................................................................................................................... 21
Capitolo 2
SACE SpA, il supporto assicurativo all’export, e i prodotti finanziari
a sostegno dei processi di internazionalizzazione ................................................ 23
SACE SpA assicurazione e garanzie per i crediti export ..................................................... 25
Cenni storici ................................................................................................................... 25
Aspetti istituzionali ......................................................................................................... 25
Il nuovo volto del Gruppo SACE SpA: da compagnia di assicurazione a strumento di
enhancement del credito ................................................................................................. 26
SACE SpA e gli strumenti di “enhancement del credito” ................................................. 28
Riepilogando e ripercorrendo le tappe fondamentali di questi ultimi anni: .................... 31
Garanzie Finanziarie: investimenti all’estero .................................................................. 32
Polizza fideiussione: Surety Bond ................................................................................... 32
Garanzie finanziarie: capitale circolante - Working capital facility ................................ 33
Garanzie finanziarie: internazionalizzazione delle PMI ................................................. 33
Garanzie per finanziamento crediti verso PA ................................................................. 34
SACE e CDP: la nuova Export Banca............................................................................... 34
La tipologia dei rischi coperti da SACE (SpA e BT) ............................................................ 35
SACE SpA e BT ............................................................................................................... 35
SACE SpA - Rischi accessori .......................................................................................... 35
Aree intervento SACE BT e SACE SpA ............................................................................... 35
SACE BT ......................................................................................................................... 35
SACE SpA ....................................................................................................................... 35
Riferimenti normativo istituzionali ..................................................................................... 36
SACE SpA ....................................................................................................................... 36
V
8. Capitolo 3
L’intervento di SIMEST nelle operazioni verso l’estero con pagamento
dilazionato; contributo in conto interessi per smobilizzo di crediti a
MT a tasso fisso ex D.Lgs. 143/98 ........................................................................ 37
Premessa ........................................................................................................................ 39
SIMEST, il supporto economico – finanziario all’export ..................................................... 40
Ente operativo ................................................................................................................ 40
Organo deliberante ........................................................................................................ 40
Operazioni agevolabili ................................................................................................... 40
Finalità e modalità di intervento ..................................................................................... 41
Beneficiari dell’agevolazione.......................................................................................... 41
Modalità operative ......................................................................................................... 41
Linee procedurali ........................................................................................................... 44
Impatto ambientale ........................................................................................................ 44
Agevolazioni fiscali ........................................................................................................ 45
Profilo SIMEST ................................................................................................................... 45
per gli investimenti all’estero: ......................................................................................... 45
per gli scambi commerciali: ........................................................................................... 45
SIMEST interviene in tutti i Paesi del mondo ...................................................................... 46
Per gli scambi commerciali............................................................................................. 46
Per gli investimenti in tutti i Paesi ................................................................................... 46
SIMEST accompagna le imprese italiane nel mondo ....................................................... 47
Determinazione contributo ex D.Lgs 143/98 su operazione di vendita con pagamento
dilazionato nel MT .......................................................................................................... 47
Primo aspetto ................................................................................................................ 48
Secondo aspetto ............................................................................................................ 48
Modalità operative ......................................................................................................... 49
Determinazione contributo SIMEST ................................................................................ 49
Evoluzione tasso d’interesse ........................................................................................... 50
Ulteriore Ipotesi (sempre riferita al caso che precede) .................................................... 51
Determinazione contributo SIMEST ................................................................................... 51
Forme tecniche di smobilizzo e cioè metodi basati sullo sconto commerciale (Straight
Discount) e Discount to Yield (DTY) ................................................................................ 52
Circolare per la concessione dell’agevolazione su operazioni di credito all’esportazione ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, Capo II ........................................... 56
20.3 Credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso con voltura della polizza SACE SpA .. 57
Capitolo 4
I rischi e le problematiche finanziarie dell’esportatore ........................................ 59
Premessa ........................................................................................................................ 61
Limitazione rischi .............................................................................................................. 62
I rischi prima della consegna .......................................................................................... 62
Revoca della commessa e/o rischio di produzione ......................................................... 62
Polizza SACE SpA rischio di produzione: revoca commessa .......................................... 63
Criteri di indennizzabilità ............................................................................................. 63
Rischio di cambio........................................................................................................... 64
VI
9. Esempio ........................................................................................................................ 66
Esempio su $ 10.000 ...................................................................................................... 66
L’andamento del cambio diviene quindi indifferente per l’esportatore, il quale incasserà
sempre in ogni caso Euro 7692 (1.30). ......................................................................... 67
Rischio tasso d’interesse .................................................................................................... 67
I rischi dopo la consegna ................................................................................................... 68
Aspetti relativi al rischio del credito................................................................................ 68
insolvenza di ordine commerciale: ................................................................................. 68
insolvenza di ordine politico: ......................................................................................... 68
Rischio indebita escussione Bond a prima richiesta ........................................................ 69
Recupero oneri finanziari ................................................................................................ 70
Gli oneri finanziari relativi al pagamento dilazionato ..................................................... 70
Spread ............................................................................................................................ 71
Costo assicurativo ........................................................................................................... 71
Imposta di Bollo sui titoli cambiari nelle operazioni con l’estero ................................... 72
Altre condizioni accessorie (management fee, commitment fee) ..................................... 73
Aspetti relativi alla liquidità del credito ............................................................................ 74
I titoli di credito ............................................................................................................. 74
Promissory Note ............................................................................................................. 77
Bill of Exchange ......................................................................................................77
Clausole ......................................................................................................................... 77
Promissory Note ............................................................................................................. 79
Bill of Exchange.............................................................................................................. 79
Deposito fiduciario titoli di credito .................................................................................. 80
Testo della lettera di istruzioni che la banca del compratore dovrà trasmettere alla banca
del venditore per il deposito fiduciario di titoli di credito ............................................. 80
Cessione del credito causale sottostante al contratto di fornitura (ad ente finanziario per lo
smobilizzo) con notifica di tale cessione al debitore ceduto .......................................... 81
Letter of notification to the foreign company .................................................................. 82
Aspetti relativi alle garanzie accessorie .............................................................................. 83
Garanzie personali ......................................................................................................... 83
Avallo ............................................................................................................................. 83
Lettera di garanzia .......................................................................................................... 85
Stand by letter of credit................................................................................................... 86
Note con riguardo ai soggetti emittenti le garanzie personali ......................................... 89
Garanzie reali e reali improprie ........................................................................................ 90
La riserva della proprietà in Italia.................................................................................... 90
La riserva di proprietà .................................................................................................... 93
Conclusioni .................................................................................................................... 94
Ipotesi clausola riserva di proprietà in Italia .................................................................... 94
Ipotesi clausola riserva della proprietà ............................................................................ 95
Sintesi ............................................................................................................................ 96
Vantaggi di carattere commerciale derivanti dall’uso della riserva di proprietà ............... 96
L’istituto della riserva di proprietà: definizione ed inquadramento .................................... 96
La riserva di proprietà in Italia secondo il codice civile (art. 1523 e ss.) .......................... 96
Le forme per costituire una valida riserva di proprietà in Italia ........................................ 96
La ricostruzione dell’istituto della riserva della proprietà da parte della giurisprudenza .... 98
La riserva di proprietà quale “garanzia reale impropria” (o atipica) ................................. 98
VII
10. La riserva di proprietà quale garanzia reale impropria in Italia - Effetti e modalità di
esecuzione ................................................................................................................... 99
Problematiche di diritto fallimentare con riguardo all’esercizio della riserva
della proprietà ............................................................................................................. 99
Riguardo alla posizione del creditore munito di riserva di proprietà nell’ambito di un
concordato preventivo................................................................................................ 100
Iter processuali per far valere la riserva di proprietà ...................................................... 101
Ipotesi di risoluzione del contratto prima del fallimento del compratore in Italia .......... 101
La legge applicabile alla riserva di proprietà: considerazioni sulla base del diritto
internazionale privato e delle prassi nell’ambito del diritto del commercio
internazionale. .......................................................................................................... 102
Cessione del credito e legittimazione all’esercizio della riserva di proprietà
da parte del cessionario .............................................................................................. 103
Aspetti relativi alle principali forme di pagamento .......................................................... 104
Pagamenti anticipati ..................................................................................................... 104
Pagamenti con rimessa diretta .................................................................................... 104
Pagamenti contro presentazione documenti di spedizione ........................................... 104
Pagamenti per mezzo di crediti documentari (denominati anche
Lettere di Credito o “L/C”) .......................................................................................... 105
La conferma su crediti documentari ............................................................................. 106
Silent confirmation ...................................................................................................... 106
Pagamenti dilazionati .................................................................................................. 107
Legenda ....................................................................................................................... 109
Riepilogo ...................................................................................................................... 113
Procedure acquisizione rischio ........................................................................................ 114
Capitolo 5
I bond: bid, advance payment, performance, maintenance................................ 117
Premessa ...................................................................................................................... 119
Testo del Bid Bond........................................................................................................... 125
Testo della garanzia per il pagamento dell’anticipo
(Advance payment bond) ............................................................................................... 126
Testo della garanzia per il pagamento delle penali
(Performance Bond) ...................................................................................................... 127
Testo della garanzia per periodo di garanzia
(Maintenance Bond) ...................................................................................................... 128
Dichiarazione di manleva................................................................................................ 129
Capitolo 6
Il contratto di fornitura ...................................................................................... 131
Premessa ...................................................................................................................... 133
Check list di verifica di un contratto di fornitura .............................................................. 134
Penali c.d. autolimitative ................................................................................................. 137
Verbale di collaudo ......................................................................................................... 138
Riepilogo Incoterms ........................................................................................................ 141
La battle of forms, ovvero come rendere efficaci le condizioni di vendita anche
VIII
11. in caso di non accettazione delle stesse da parte dell’acquirente ................................... 142
La Convenzione di Vienna ............................................................................................... 144
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ............... 147
Il legittimo affidamento del terzo ..................................................................................... 150
IX
13. Nota degli Autori
Nota degli Autori
La presente guida si pone come obiettivo quello di fornire alle aziende che inten-
dono commercializzare i loro prodotti all’estero una traccia per una corretta assun-
zione e gestione dei rischi connessi a tale attività e al finanziamento della stessa.
Naturalmente, trattandosi di un’opera di sintesi dell’esperienza professionale degli
autori in materia di trade finance, il presente lavoro presuppone che i lettori abbiano
già un certo livello di conoscenza in materia finanziaria e contrattuale, in modo da
poter trarre maggiore beneficio dagli approfondimenti tematici contenuti nel libro.
Nello stesso tempo, si è voluto comunque tenere presente l’esigenza di coloro che
si avvicinano per la prima volta all’analisi teorica delle tematiche di trade finance,
precedentemente affrontate esclusivamente in modo empirico. In particolare, pro-
prio per tale categoria di lettori è stato redatto il glossario, con alcune spiegazioni di
primo indirizzo.
L’attuale situazione dei mercati rende più che mai attuale anche la necessità di sfrut-
tare pienamente gli strumenti di supporto all’esportazione resi disponibili da Enti
pubblici (ivi compresi SACE e SIMEST) e Associazioni di categoria (in primis, Confin-
dustria). Si tratta di tematiche molto ampie, alcune delle quali gli autori intendono
approfondire in una successiva opera monografica.
In questa sede è stato ritenuto opportuno introdurre solo alcune note di inquadra-
mento in merito al contesto normativo italiano e comunitario in materia di supporto
all’export, in particolare per quanto riguarda i compiti istituzionali di SACE SpA (che
fornisce il supporto assicurativo) e SIMEST SpA (che fornisce il supporto economico-
finanziario).
I primi capitoli rappresentano una sorta di premessa rispetto alla parte centrale del
libro, dedicata ai rischi e alle problematiche finanziarie dell’esportatore. L’argomen-
to viene affrontato in modo da evidenziare il carattere funzionale dei singoli mezzi
di pagamento e delle garanzie accessorie rispetto alla gestione dei rischi finanziari
connessi all’operazione di esportazione.
1
14. Nota degli Autori
I capitoli finali sono dedicati ad alcune problematiche contrattuali connesse alla
struttura finanziaria di una fornitura export. In particolare, viene evidenziato l’im-
patto finanziario di bond che di frequente vengono richiesti al venditore al fine di
contro-garantire gli importi pagati dall’acquirente (advance) e le obbligazioni con-
trattuali del venditore (performance).
Infine, viene proposta una utile check list delle clausole di un contratto di fornitura,
con approfondimenti sulle seguenti tematiche: clausole penali, verbale di collaudo,
condizioni generali di vendita e tutela del legittimo affidamento.
La particolarità dell’opera è rappresentata dall’analisi integrata delle problematiche
finanziarie e legali che possono emergere in occasione di una fornitura export in
particolare ove l’esportatore decida di avvalersi degli strumenti di supporto all’export
e/o delle forme di smobilizzo (pro-soluto) dei crediti.
Resta inteso che le informazioni della presente Guida andrebbero applicate ai casi
concreti con l’assistenza di esperti legali specializzati in contrattualistica internazio-
nale e consulenza finanziaria.
Questo per un utilizzo ottimale e mirato degli strumenti descritti.
2
17. Glossario
Glossario
Advance Garanzia di restituzione dell’anticipo. È il contratto mediante il quale
Payment Bond una banca assume l’impegno irrevocabile a favore dell’importatore a re-
stituire l’importo anticipato, a titolo di pagamento totale o parziale della
fornitura, in caso di inadempimento da parte dell’esportatore.
Basilea 2 È un accordo internazionale di vigilanza prudenziale in materia dei re-
quisiti patrimoniali delle banche, elaborato nell’ambito del cd. Comitato
di Basilea (organizzazione internazionale istituita dai Governatori delle
Banche centrali dei Paesi membri). In base a tale accordo, le banche dei
Paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale in proporzione
al rischio derivante dai rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo
strumento del rating. Il testo dell’accordo ha visto la sua versione defi-
nitiva nel giugno del 2004 ed è entrato in vigore nel gennaio 2007. La
revisione dell’accordo (Basilea 3) dovrebbe diventare operativa a partire
dal 2012.
Bid Bond “Garanzia dell’offerta”: il termine indica la garanzia bancaria che il
partecipante alla gara d’appalto deve fornire per confermare la validità
della propria offerta. La garanzia può essere escussa dal committente
nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
BT Breve Termine. Nell’ambito dell’assicurazione dei crediti, si intendono
a breve termine le operazioni con dilazioni di pagamento non superiori
a 24 mesi.
Cambiale È un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pa-
gamento di una somma in denaro. È un titolo all’ordine (è trasferibile
mediante girata) ed astratto (non menziona il rapporto fondamentale tra
creditore e debitore che ha dato origine alla sua emissione). Esistono
due tipi di cambiale: la cambiale tratta (in inglese, bill of exchange), nel
quale il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al portatore
del titolo, ed il vaglia cambiario (denominato anche “pagherò cambia-
rio” o “cambiale”; in inglese, promissory note), nel quale l’emittente fa
una promessa di pagamento al prenditore, che è il beneficiario del titolo.
5
18. Glossario
CAP Opzione tramite la quale un’azienda può fissare il costo massimo di una
passività senza però precludersi la possibilità del beneficio di un’even-
tuale riduzione dei tassi. L’opzione CAP conferisce al detentore il diritto
di pagare un tasso di interesse massimo, pari al prezzo di esercizio (strike
price), su un ammontare nominale e per un periodo di tempo predefiniti.
Il cosiddetto sottostante, di norma, è un parametro ufficiale di riferimen-
to come l’Euribor o il Libor.
“Consensus” L’Accordo sulle Linee Direttrici in Materia di Credito all’Esportazione sti-
pulato nell’ambito OCSE nel 1978. Nell’ambito dell’Accordo “Consen-
sus” gli Stati aderenti si sono impegnati a limitare il proprio intervento
agevolativo all’esportazione ai soli contratti che rispettano i requisiti mi-
nimi stabiliti nell’Accordo medesimo: il pagamento anticipato di almeno
15%, l’applicazione del tassi d’interesse CIRR, la durata massima di dila-
zione a seconda della categoria attribuita al Paese di destinazione delle
merci. In particolare, tali dilazioni massime sono di 5 anni – con pos-
sibile estensione fino a 8,5 – per i Paesi di 1a categoria Consensus (ov-
vero i Paesi a reddito medio-alto, secondo le classificazioni della Banca
Mondiale); di 10 anni per quelli di 2a categoria Consensus (ovvero tutti
gli altri, a reddito basso). Inoltre, nell’ambito di Consensus sono stati sti-
pulati anche alcuni accordi settoriali che prevedono dilazioni massime
di pagamento da 5 a 15 anni per le operazioni riguardanti la costruzione
di navi, aerei, centrali elettriche convenzionali e nucleari; fino a 14 anni
per le operazioni di project finance.
CCI Camera di Commercio Internazionale avente sede a Parigi e fondata nel
1919 allo scopo di promuovere un sistema aperto di commercio e inve-
stimenti internazionali, anche attraverso la redazione di raccolte degli
usi del commercio internazionale.
CDP Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è un ente pubblico finanziario, costituito
nella forma di società per azioni, controllato al 70% dal Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, e al 30% da diverse fondazioni, soprattutto
bancarie. L’attività della società si articola in due distinti rami: il primo,
denominato “gestione separata”, gestisce il finanziamento degli investi-
menti pubblici con fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale; il
secondo, denominato “gestione ordinaria”, si occupa del finanziamento
di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura di servi-
zi pubblici e alle bonifiche. Per far fronte a quest’ultima attività la Cassa
depositi e prestiti provvede attraverso l’assunzione di finanziamenti e
l’emissione di titoli, in particolare obbligazioni.
Centrale dei È un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche
rischi e delle società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia
raccoglie dagli intermediari informazioni riguardanti l’esposizione della
clientela e comunica loro la posizione di rischio di ciascun cliente verso
il sistema creditizio.
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
6
19. Glossario
CIRR Commercial Interest Reference Rate - tasso di interesse di riferimento
commerciale. I tassi d’interesse minimi sono stabiliti mensilmente in
sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del cre-
dito all’esportazione. Sono determinati sulla base delle quotazioni di
titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margi-
ne dell’1%. Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione
dell’operazione o al momento della stipula del contratto con la contro-
parte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione. Il
tasso CIRR viene pubblicato dalla Banca d’Italia.
Commodity Materia prima o prodotto primario (ad es. petrolio, carbone, cereali, caf-
fè) che sul mercato si differenzia quasi unicamente per il prezzo ed è
largamente scambiato a livello internazionale.
DPEF Documento di Programmazione Economico Finanziaria. È un docu-
mento che illustra tutte le politiche economiche e finanziarie del sog-
getto emanatore, che può essere un’azienda, un’istituzione o un ente.
EBITDA È l’acronimo di “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amor-
tization”. Si tratta di un indicatore di redditività che rappresenta l’utile
prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali
e immateriali.
ECA (Export Credit Agency) Agenzia di Credito all’Esportazione. Si tratta di
organismi a controllo pubblico, o misto pubblico - privato, che hanno
lo scopo primario di sostenere gli investimenti all’estero delle imprese,
in particolare nel caso di SACE assicurandone le operazioni contro il
rischio commerciale e politico.
EGS Evento Generatore di Sinistro. Evento il cui verificarsi genera l’obbligo
per la compagnia assicuratrice di corrispondere all’assicurato l’indenniz-
zo, sempre che siano rispettate le procedure di indennizzo della Società
ed in generale l’assicurato sia adempiente alle proprie obbligazioni.
Enhancement Miglioramento del credito. Tecniche utilizzate per mitigare il rischio di
(Credit) perdita e, conseguentemente, migliorare il rating connesso ad una deter-
minata operazione. Uno degli strumenti di enhancement del credito è
rappresentato dalle garanzie (in senso proprio e in senso lato) che assi-
stono il credito (polizze assicurative, garanzie fideiussorie, riserva della
proprietà, ecc.).
Forfaiting Operazione di smobilizzo del credito mediante un contratto atipico
che consente la cessione “pro-soluto” di un credito (di solito a medio o
lungo termine), rappresentato da titoli di credito cambiari, derivante da
esportazione di beni o prestazione di servizi.
IAS International Accounting Standards, sono principi contabili internazio-
nali. Gli IAS, emanati da un gruppo di professionisti contabili (Interna-
tional Accounting Standards Committee (acronimo IASC)) fin dal 1973,
sono stati il primo tentativo di standardizzazione mondiale delle regole
contabili. Con il regolamento n. 1606 del 2002 l’Unione Europea ha
reso obbligatoria l’adozione di tali principi internazionali nei bilanci
consolidati delle società quotate, nonché per banche e assicurazioni.
Per le altre società, l’adozione dei predetti principi rimane facoltativa.
7
20. Glossario
ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero. È l’ente che ha il compito
di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commer-
ciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle
piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L’ICE ha
la propria sede centrale a Roma e dispone di una rete composta da 17
Uffici in Italia e da 116 Uffici in 88 Paesi del mondo.
Interest Rate Contratto tramite il quale due parti si accordano – per un periodo di
Swap (IRS) tempo e a date prestabilite – per scambiarsi un flusso di denaro derivante
dall’applicazione, al medesimo capitale (nozionale), di due differenti
tassi d’interesse. Le combinazioni possibili di tipologie sono: fisso contro
fisso, fisso contro variabile e variabile contro variabile. L’IRS è tipica-
mente utilizzato per coprirsi da un eventuale ribasso (o rialzo) dei tassi
di interesse.
ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Colletti-
vo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito
nel 1982 per esercitare funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese
di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sot-
toposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e
i mediatori di assicurazione. L’ISVAP svolge le sue funzioni sulla base
delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
L/C lettera di credito. Si tratta di un impegno che una banca, agendo su
istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di
un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà
la prestazione prevista nella L/C stessa a favore del venditore, sino alla
concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata,
contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i ter-
mini e le condizioni previste nel credito documentario stesso.
Maintenance “Garanzia di mantenimento” che, con riferimento ai contratti di fornitu-
Bond ra dei macchinari, viene intesa come garanzia di performance limitata
alle obbligazioni del periodo di garanzia. A volte denominato anche
“warranty bond”.
MPR Minimum Premium Rate: tasso minimo di premio, stabilito in sede
OCSE, che le Agenzie di Credito all’Esportazione (“ECA”) si impegnano
ad applicare per le operazioni di assicurazione del rischio del credito a
medio-lungo termine.
MLT Medio Lungo Termine. Nell’ambito dell’assicurazione dei crediti, si in-
tendono a medio-lungo termine le operazioni con durata superiore ai 2
anni.
OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. È un’or-
ganizzazione internazionale di studi economici con sede a Parigi fon-
data dai Paesi maggiormente industrializzati. L’organizzazione svol-
ge prevalentemente un ruolo di assemblea consultativa, che consente
un’occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione
dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali ed il co-
ordinamento delle politiche locali ed internazionali dei Paesi membri
(attualmente 32).
8
21. Glossario
Performance Garanzia di buon adempimento. Garantisce la corretta esecuzione della
Bond fornitura fino al momento del collaudo definitivo. È finalizzato ad inden-
nizzare l’acquirente in caso di mancata o incorretta esecuzione della
fornitura.
PFN Posizione Finanziaria Netta. Rappresenta la differenza tra i debiti finan-
ziari (debiti verso le banche, obbligazioni, ecc.) e le disponibilità liquide
(denaro in cassa e sui conti correnti bancari, titoli e crediti finanziari a
breve scadenza). Se il saldo è positivo, vuol dire che l’impresa ha una
disponibilità finanziaria pari al valore ottenuto. Se negativo, essa è sog-
getta a un indebitamento finanziario per l’ammontare indicato.
PMI Piccole e Medie Imprese. In base alla normativa comunitaria rientrano
in tale categoria imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato non
superiore a 50 milioni di Euro (o l’attivo dello stato patrimoniale non
superiore a 43 milioni di Euro).
Rating È il giudizio di merito da parte di agenzie specializzate sul livello di
rischio di un determinato soggetto/titolo di credito. Viene elaborato me-
diante un insieme di procedure di analisi e di calcolo.
SACE BT SpA. È una compagnia di assicurazioni, specializzata nella copertura del ri-
schio credito a breve termine (fino a 24 mesi) sia nel mercato italiano
che nei mercati internazionali, controllata da SACE SpA.
SACE SpA. Servizi Assicurativi del Commercio Estero. Nasce nel 1977 come Sezio-
ne speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione dell’Istituto
Nazionale Assicurazioni. Nel 1998 diventa Istituto per i Servizi Assicu-
rativi del Commercio Estero, ed in seguito Ente Pubblico Economico.
Nel 2004 diventa SACE SpA., una società per azioni controllata al 100%
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che offre una gamma com-
plessa di strumenti per l’assicurazione del credito, la protezione degli
investimenti, l’erogazione di cauzioni e garanzie finanziarie. In partico-
lare, assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono
esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli
investimenti all’estero.
SIMEST SpA. Società italiana per le imprese all’estero. Costituita come società per
azioni nel 1990, è controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico
(che detiene il 76% del pacchetto azionario) e partecipata da banche,
associazioni imprenditoriali e di categoria. È stata creata per promuove-
re il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed assiste-
re gli imprenditori nelle loro attività all’estero.
Smobilizzo/ Operazione mediante la quale si converte in denaro un bene o un inve-
smobilizzare stimento mobiliare o immobiliare.
Smobilizzo L’operazione di smobilizzo di crediti senza garanzia di solvenza del de-
di crediti pro- bitore, cioè senza il diritto di rivalsa del cessionario nei confronti del
soluto cedente in caso di mancato pagamento da parte del debitore.
Smobilizzo L’operazione di smobilizzo di crediti accompagnata dalla garanzia di
di crediti pro- solvenza del debitore, quindi con il diritto di rivalsa del cessionario nei
solvendo confronti del cedente in caso di mancato pagamento da parte del debi-
tore.
9
22. Glossario
SWAP Contratto finanziario in cui, a scadenze prestabilite, vengono scambiati
flussi monetari normalmente riconducibili ad attività (o passività) finan-
ziarie assunte dai contraenti. Tipicamente utilizzato per copertura rischio
cambio; equivale “a un’operazione a termine”.
Titolo di credito È un documento destinato alla circolazione che attribuisce il diritto ad
una determinata prestazione, che può consistere nel pagamento di una
somma di denaro (es. cambiale), nella riconsegna di beni determinati
(es. polizza di carico) o in un complesso di rapporti giuridici (es. azio-
ni, obbligazioni). Le tre caratteristiche fondamentali dei titoli di credito
sono letteralità (il debitore deve eseguire la prestazione così come in-
dicata dalla lettera del titolo di credito), astrattezza (il titolo non riporta
necessariamente la causa per cui è stato emesso) ed autonomia (la po-
sizione di ciascun portatore del titolo è indipendente da quella del por-
tatore precedente). In base, poi, alle regole che disciplinano la modalità
di circolazione, i titoli si distinguono in titoli al portatore, titoli all’ordine
e titoli nominativi.
10
25. Introduzione
Cenni su Basilea 2
Su Basilea 2 sono stati spesi veri e propri fiumi di parole. Si tratta, come noto, di un
provvedimento che riguarda banche e società finanziarie, ma le cui modalità di ap-
plicazione si riversano fatalmente sulle aziende. Questo strumento diviene un vero
e proprio misuratore della quantità di credito erogabile ad un’azienda, e del costo
dello stesso. Uno dei parametri su cui si basa il rating di Basilea 2 è la cosiddetta PFN
(Posizione Finanziaria Netta).
Ci limiteremo quindi ad una serie di indicazioni su come le operazioni di smobilizzo
pro-soluto basate su coperture assicurative, trattate nel presente lavoro, impattino
sulla PFN aziendale e di conseguenza sul rating di Basilea 2.
Non sono state considerate operazioni di smobilizzo pro-solvendo (e cioè con rival-
sa nei confronti del creditore in caso mancato pagamento da parte del debitore) in
quanto non producono riduzione della citata PFN.
Smobilizzo pro-soluto crediti: effetti sul bilancio
• Principi contabili nazionali: cancellazione della quota pro-soluto (e cioè sen-
za rivalsa nei confronti del creditore in caso di mancato pagamento da parte
del debitore) e iscrizione nei conti d’ordine della quota pro-solvendo.
• IAS 39: derecognition per la quota pro-soluto e iscrizione direttamente nell’in-
debitamento della quota pro-solvendo in base al principio del “continuing
involvement”.
Per quanto riguarda la Centrale Rischi, recenti disposizioni di Bankitalia hanno sta-
bilito che le operazioni pro-soluto debbano essere rilevate non solo in capo al debi-
tore ceduto, ma anche in capo al cedente, nella voce “Autoliquidanti: Accordato ed
Utilizzato”. È opportuno segnalare comunque al sistema bancario che tali operazioni
non rappresentano né utilizzo di affidamenti veri e propri, né rischi particolari in
capo alla società.
13
26. Introduzione
La strategia finanziaria
Lo smobilizzo pro-soluto dei crediti consente di ridurre la PFN, con l’obiettivo di
migliorare il rating di Basilea 2 e quindi avere maggiore facoltà di ricorso al credito
(e minor costo dello stesso).
La simulazione qui di seguito riportata identifica due ipotetici scenari di una azienda
nella quale viene adottata la strategia finanziaria di smobilizzare pro-soluto larga
parte dei crediti.
Le due differenti ipotesi riguardano il caso in cui a parità di ricavi (che si ipotizzano
pari ad Euro 41.036.497) vari l’importo dei crediti commerciali.
In particolare, le due ipotesi si distinguono unicamente per:
Ipotesi 1 Ipotesi 2
Crediti Commerciali 19.970.000 11.170.000
PFN 13.835.506 5.035.506
Dunque, ipotizzando due bilanci uguali nella parte del Conto Economico per effetto
dello smobilizzo pro-soluto (nell’ipotesi 2) di crediti per Euro 8.800.000, il Capitale
Circolante Netto Operativo e la PFN si riducono di pari importo, mentre saranno
uguali le altre voci dello Stato Patrimoniale e rimarranno invariati Conto Economico
ed EBITDA, fatta eccezione unicamente per gli aggravi di ordine economico derivan-
ti dalle operazioni di smobilizzo.
14
29. Contesto normativo italiano ed estero per il supporto all’export
Premessa
L’intervento pubblico a sostegno dell’export delle imprese si esplica in uno specifi-
co contesto normativo, riscontrabile su tre specifici livelli: sovranazionale (OCSE),
europeo (Unione Europea) e nazionale (Decreto legislativo 143/98 ed altre leggi in
seguito descritte).
In modo specifico:
OCSE
L’OCSE - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo è un or-
ganismo sovranazionale cui aderiscono 30 Paesi1, in pratica quelli maggiormente
industrializzati e più presenti sulla scena del commercio internazionale.
Tali Paesi, al fine di disciplinare la concorrenza in termini finanziari, hanno definito
delle regole, note con il nome di Consensus che, nella sostanza, si applicano a tutti
i crediti che prevedono un periodo di rimborso uguale o superiore a due anni, ossia
ai crediti che usualmente sono oggetto di assicurazione e di supporto finanziario da
parte di specifiche agenzie (in Italia, SACE SpA e SIMEST SpA) operanti nei Paesi ade-
renti. Il Consensus prevede propriamente che tali agenzie possano intervenire soltan-
to quando, nei contratti di vendita e nelle convenzioni finanziarie, siano rispettate le
modalità di pagamento previste appunto dal Consensus, di seguito sintetizzato:
• pagamenti anticipati o contestuali (rispetto al punto di decorrenza del credi-
to): minimo il 15% dell’importo contrattuale;
• pagamenti dilazionati: al massimo devono essere, di conseguenza, l’85%
dell’importo contrattuale, con durate massime dei crediti:
- a) per i Paesi di prima categoria: 5 anni (estensibili a 8,5 anni previa no-
tifica all’OCSE), in rate al massimo semestrali;
- b) per i Paesi di seconda categoria: 10 anni, sempre con rate al massimo
semestrali. Si riporta nella tabella la classificazione OCSE delle categorie
dei Paesi (in funzione del livello del loro reddito pro capite);
• tassi di interesse: il contratto di vendita dovrà prevedere l’applicazione, per
1 Australia, Austria, Belgio, Canada, Rep. Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Rep. Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti.
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30. Contesto normativo italiano ed estero per il supporto all’export
tutta la durata del credito, del tasso commerciale di riferimento (CIRR – Com-
mercial Interest Reference Rate) vigente al momento della stipula del contratto
stesso, tenendo conto della moneta in cui è denominato il credito nonché del-
la sua durata. Tali tassi vengono mensilmente segnalati dal segretariato OCSE
e sono reperibili sul sito web di SACE SpA e SIMEST SpA;
• le durate massime dei crediti dipendono dal loro punto di partenza (la de-
correnza del credito), ossia dal momento dal quale decorre il conteggio della
dilazione. Tale momento, a sua volta, è definito in base alla tipologia del bene
esportato per cui il Consensus ne stabilisce le regole in armonia con le regole
dell’Union de Berne:
- per beni strumentali consistenti in articoli utilizzabili singolarmente, il
punto di partenza coincide con la data effettiva in cui l’acquirente pren-
de fisicamente possesso dei beni nel proprio Paese;
- per beni strumentali e per impianti completi in cui il fornitore non ha
alcuna responsabilità per la messa in funzione, il punto di partenza del
credito coincide con la data in cui l’acquirente entra in possesso dell’in-
tera attrezzatura, esclusi i pezzi di ricambio, fornita ai sensi del contratto;
- per beni strumentali e impianti completi, ma con la responsabilità del
fornitore per la messa in funzione, il punto di partenza è la data in cui
viene ultimata l’installazione o la costruzione, e sono stati ultimati i col-
laudi per verificare che l’impianto sia pronto a funzionare.
Per ciò che riguarda le scadenze (degli eventuali titoli di credito) le stesse non potran-
no avere una scadenza superiore a quella semestrale.
È quindi fondamentale che il contratto di vendita si attenga fedelmente alle regole di
cui sopra.
Unione Europea
In questo comparto l’Unione Europea tende essenzialmente a garantire la competi-
tività, in termini finanziari, delle imprese europee, salvaguardando in ogni caso le
regole della libera concorrenza ed evitando che gli interventi di supporto dei singoli
Paesi membri costituiscano un elemento di turbativa in tal senso.
Bruxelles, attraverso la direttiva del Consiglio 98/29/CE del 7 maggio 1998, ha per-
tanto stabilito degli specifici parametri per armonizzare le condizioni di intervento
(tipologia dei rischi assicurabili, percentuali massime di copertura, termini costitutivi
di sinistro, premi assicurativi...) delle varie agenzie che, o in quanto pubbliche o per-
ché agenti per conto dello Stato, sostengono l’export nazionale attraverso la conces-
sione di coperture assicurative o di garanzie, come succede in Italia tramite la SACE
18
31. Contesto normativo italiano ed estero per il supporto all’export
SpA. Tale obiettivo di “armonizzazione” è perseguito nell’ambito del Consensus al
quale l’Unione Europea partecipa a proprio titolo.
Con la comunicazione della Commissione (pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 217 il 2
agosto 2001, a modifica della precedente comunicazione del 1997), l’Unione Euro-
pea ha imposto che una determinata fascia di rischi connessi al commercio estero,
classificati “marketable risks” in quanto ritenuti assicurabili dalle compagnie private,
fossero esclusivamente assunti da tali compagnie, escludendo così le agenzie assi-
curative nazionali.
Queste ultime, infatti, potendo contare sulla garanzia dello Stato, su risorse pubbli-
che e su una rete di uffici all’estero, potrebbero praticare delle condizioni più van-
taggiose rispetto alle compagnie private, turbando il principio di libera concorrenza.
Tale preclusione non vale invece per le altre tipologie di rischio (i così detti “non
marketable risks”), coincidenti essenzialmente con il rischio politico (ma anche ri-
schio di insolvenza commerciale) a medio lungo termine, comparto nel quale le
compagnie private sono - per la tipologia del rischio e dei debitori - poco presenti a
livello operativo.
Tornando ai “marketable risk”, che come detto sono ad appannaggio esclusivo delle
compagnie private, al momento gli stessi coincidono con la copertura del rischio
commerciale a fronte di crediti con durata inferiore a 24 mesi, nei confronti dei Paesi
OCSE, ad eccezione della Repubblica Ceca, Corea, Ungheria, Messico, Polonia,
Repubblica Slovacca e Turchia. Qualora quindi un esportatore “corra” un rischio
rientrante in tale tipologia dovrà necessariamente rivolgersi ad una compagnia assi-
curativa privata (ad esempio SACE BT), e non già alla SACE SpA.
Normativa Nazionale
A partire dal 1998 l’intervento dello Stato per il supporto dell’export nazionale è
disciplinato dal decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 che, di fatto, ha sostitu-
ito (innovandola profondamente) la previgente normativa basata sulla legge 227/77,
nota anche come legge Ossola.
Accanto al citato decreto sussistono tra l’altro altre leggi quali la legge 394/81, la
legge 304/90 e la legge 100/90, finalizzate all’incentivazione finanziaria di attività
propedeutiche all’esportazione, rispettivamente la così detta “penetrazione commer-
ciale”, la “partecipazione a gare ed appalti internazionali” e la “partecipazione al
capitale sociale di imprese all’estero”.
Poiche’ tali leggi si riferiscono a vari processi di internazionalizzazione ma NON al
finanziamento delle vendite, se ne dà solo menzione, rimandando il lettore a quan-
to contenuto nel sito web di SIMEST SpA (www.SIMEST.it).
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32. Contesto normativo italiano ed estero per il supporto all’export
Enti
ICE
L’ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è l’ente che ha il compito di svi-
luppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con
l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei
loro consorzi e raggruppamenti. A tal fine l’ICE, in stretta collaborazione con il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico elabora il Programma delle Attività promozionali,
assumendo le necessarie iniziative e curandone direttamente la realizzazione. L’ICE
(www.ice.gov.it) ha la propria sede centrale in Roma e dispone di una rete composta
di 17 Uffici in Italia e 116 uffici in 88 Paesi del mondo.
SACE SpA
Il D.lgs. 143/98 ha confermato la SACE SpA (Istituto per i Servizi Assicurativi del
Commercio Estero) quale ente gestore dell’assicurazione pubblica in Italia a suppor-
to della internazionalizzazione delle imprese. Alla SACE SpA è attribuito il compito
di coprire i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale ai quali
sono soggette le esportazioni e gli investimenti all’estero da parte delle imprese ita-
liane. Tale compito è svolto dalla SACE SpA (www.sace.it) mediante l’emissione di
polizze assicurative. Tutti gli impegni assunti da tale società sono garantiti dallo Stato
italiano per cui, ai fini della valutazione del rischio di crediti assistiti dalla SACE SpA,
si tratta di un rischio sovrano che configura, ai fini di Basilea 2, zero assorbimento
del patrimonio di vigilanza delle banche.
SIMEST SpA
Sempre in base al citato decreto sono ammissibili all’intervento agevolativo le ope-
razioni di finanziamento di crediti all’esportazione realizzate sotto forma di credito
fornitore o di credito finanziario con dilazione di pagamento pari o superiore a 24
mesi (ossia rientranti nelle regole del Consensus). Non sono in ogni caso agevola-
bili crediti derivanti da esportazioni di beni di consumo, beni di consumo durevole,
semilavorati e prodotti intermedi non destinati in via esclusiva a essere inseriti in
beni di investimento. Le agevolazioni sono deliberate da uno specifico Comitato
Agevolazioni. La gestione del sostegno finanziario all’export italiano è curata dalla
SIMEST SpA (www.SIMEST.it) con sede in Roma anche se sono stati aperti “sportelli
regionali” per l’internazionalizzazione, preposti altresì all’assistenza agli esportatori
ed al ritiro delle domande di intervento agevolativo.
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33. Contesto normativo italiano ed estero per il supporto all’export
CONSENSUS
ANTICIPO Minimo 15% del prezzo contrattuale
CREDITO Max 85% del prezzo contrattuale
DILAZIONATO
DURATA DEL La durata minima deve risultare uguale o superiore a 24 mesi e non
CREDITO superiore di regola ai 5 anni dal punto di decorrenza del credito (salvo
casi da valutare di volta in volta).
PERIODICITÀ Per credito fornitore, quote capitale costanti massimo semestrali posti-
RATE cipate (tale limite non vale tuttavia nel caso di buyer’s credit).
TITOLI DI Promissory Notes e/o Bills of Exchange (ma anche Lettere di Credito
CREDITO irrevocabili, Stand by Letter of Credit e Lettere di garanzia irrevocabili
e autonome).
PUNTO • Data media o data effettiva di spedizione o di consegna (o di
DECORRENZA utilizzo per le operazioni di credito finanziario) nel caso di beni
DEL CREDITO utilizzabili separatamente;
• Data dell’ultima spedizione o dell’ultima consegna nel caso di
apparecchiature destinate a fabbriche o stabilimenti completi
in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità per la messa in
esercizio;
• Data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di
contratti di costruzione in cui il fornitore non ha alcuna respon-
sabilità della messa in esercizio;
• Data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi
o della costruzione (accettazione provvisoria) nel caso di im-
pianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio
(impianti chiavi in mano);
Per contratti che non coprono un intero progetto ma solo una parte di
esso, il punto di partenza del credito è quello relativo all’esecuzione
della singola parte; tuttavia, qualora il contratto copra una parte essen-
ziale dell’intero progetto, il punto di partenza del credito può essere
quello relativo al progetto nel suo complesso.
NB: Ove il punto di decorrenza del credito non sia riferibile ad una data
certa, tipo la data di spedizione, ma ad una data incerta (ad esempio il
collaudo) al fine di poter comunque datare e scadenzare i titoli di cre-
dito all’atto della consegna le condizioni di pagamento potranno essere
impostate come segue: “scadenti a 6 mesi dal collaudo, convenzional-
mente fissato a ... mesi da data consegna”.
Va però sottolineato come tale data convenzionale debba essere in linea
con il TIMING fissato in contratto e la data di effettivo collaudo “poste-
riore” a quella convenzionalmente fissata. In caso contrario opportuno
verificare sempre (con SACE…) se non sia necessario riscadenziare i
titoli di credito.
21
34. Contesto normativo italiano ed estero per il supporto all’export
INTERESSI Non inferiori al CIRR (Commercial Interest Reference Rate) determinato
per ciascuna valuta di denominazione del credito ed applicabile nel
relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14
del mese successivo). I CIRR sono resi noti anche su circuito informativo
Reuters e Dow Jones Telerate e possono essere richiesti dalle imprese
alle banche o direttamente alla SIMEST.
CALCOLO Di regola sul debito residuo e quindi rate (quota capitale + quota inte-
INTERESSI ressi) decrescenti
DECORRENZA Di regola dalla data di spedizione, ma comunque non oltre il punto di
INTERESSI decorrenza del credito
PRIMA Non oltre 6 mesi dal punto di decorrenza del credito come sopra de-
SCADENZA terminato
GARANZIA Da definire tra compratore e venditore
22
35. Capitolo 2
SACE SpA, il supporto
assicurativo all’export,
e i prodotti finanziari a
sostegno dei processi di
internazionalizzazione
23
36. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
24
37. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
SACE SpA assicurazione e garanzie per i crediti export
Cenni storici
La prima Agenzia di Credito per le Esportazioni, la Export Credit Guarantee Departe-
ment, risale al 1919 e viene istituita dal governo inglese per stimolare l’occupazione
attraverso lo sviluppo delle esportazioni.
Nel 1934 nasce a Berna la International Union of Credit and Investment Insurers
con gli obiettivi di migliorare le tecniche assicurative e lo scambio di informazioni
sulle modalità dei pagamenti. Francia, Italia, Spagna e Regno Unito sono i paesi di
cui fanno parte i primi soci. Oggi l’Unione, che ha sede a Londra, comprende 51
organizzazioni provenienti da 42 Paesi. I suoi volumi sono considerevoli: nel 2000
i suoi membri hanno assicurato operazioni per 540 miliardi di dollari, di cui 420
per crediti a breve termine, 71 per crediti a medio e lungo termine e 13 miliardi per
investimenti. L’Unione ha come obiettivi l’analisi e l’implementazione da parte dei
membri di sound principles nel settore del credito alle esportazioni e la collaborazio-
ne nello sviluppo del credito e degli investimenti all’estero. Per questo i suoi membri
collaborano anche con le altre organizzazioni internazionali, in particolare con le
cosiddette IFIS (FMI, Banca Mondiale, Banche Regionali di Sviluppo).
Nello spirito dello Statuto, nel corso degli anni i membri dell’Unione di Berna hanno
raggiunto intese periodiche (reporting) e definito i metodi da seguire per gli scambi di
informazioni. Questi accordi hanno subito aggiornamenti e modificazioni, gli ultimi
avvenuti nel 1998.
Aspetti istituzionali
Il D.lgs. 143/98 ha confermato la SACE SpA (Servizi Assicurativi del Commer-
cio Estero) quale ente gestore dell’assicurazione pubblica in Italia a supporto
dell’internazionalizzazione delle imprese.
Alla SACE SpA è attribuito il compito di coprire i rischi di carattere politico,
catastrofico, economico, commerciale (e cioè mancato pagamento per insolven-
za di diritto – e quindi procedure concorsuali – o di fatto), ai quali sono soggette
le esportazioni e gli investimenti all’estero da parte delle imprese italiane.
Tutti gli impegni assunti dalla SACE SpA sono garantiti dallo Stato italiano e quin-
25
38. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
di i crediti assicurati da SACE SpA vengono a corrispondere ad un rischio sovrano
(ossia la migliore tipologia ottenibile sul mercato finanziario) che configura, ai fini
di Basilea 2, zero assorbimento del patrimonio di vigilanza delle banche.
Le tipologie di operazioni e dei rischi assicurabili da SACE SpA sono attualmente de-
finiti dalla Deliberazione CIPE (il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) del 20 luglio 2007, n. 62.
In proposito è opportuno collegare i rischi e le operazioni assicurabili da SACE SpA e
gli Eventi Generatori di Sinistro (EGS) presi in considerazione dalla stessa, con le fat-
tispecie di rischio cui sono sottoposte le imprese esportatrici. Considerata l’ampia
disponibilità di dati sul sito SACE SpA (www.SACE.it), si riportano in questo
capitolo solo alcune tabelle riepilogative.
Si rinvia inoltre al precedente Capitolo 1 con riguardo alle norme del Consensus alle
quali SACE SpA deve attenersi.
Il nuovo volto del Gruppo SACE SpA: da compagnia di assicurazione
a strumento di enhancement del credito
SACE SpA è nota ai più come compagnia di assicurazione statale per la copertura dei
rischi politici e commerciali, nonché di una serie di altri rischi, per così dire, “acces-
sori” alle esportazioni.
Fino ad alcuni anni fa, l’atteggiamento di SACE SpA era quello di coprire, almeno
per il Medio Termine (MT), operazioni con garanzia sovrana e/o, in subordine, con
garanzia bancaria.
È a tutti noto come il processo di globalizzazione abbia fortemente accentuato la concor-
renza, con un livellamento anche delle condizioni accessorie che regolano le vendite.
In buona sostanza, sempre più rari sono divenuti i pagamenti assistiti da garanzia
sovrana e/o da garanzia bancaria e sempre più spazio hanno preso tipi di pagamento
cosiddetti “liberi” (corporate), assistiti da garanzie più tipiche del mercato domestico
quali la riserva di proprietà e le garanzie da soci, le quali, tra l’altro, non obbligano
l’acquirente a ricorrere al credito bancario. La gravissima crisi che ha colpito l’eco-
nomia mondiale nel 2008 e 2009 ha ulteriormente accelerato questa tendenza.
SACE SpA, che ha come socio unico il Ministero dell’Economia e della Finanze,
configura un rischio sovrano; come detto questo è un aspetto determinante ai fini di
Basilea 2, in quanto le garanzie emesse da SACE SpA comportano zero assorbimento
nel patrimonio di vigilanza delle banche.
Un primo passo di SACE SpA è stato quello di adeguarsi a questa nuova situazione
per il MT, relativo di regola a vendita di beni di investimento quali macchinari e
impianti industriali, iniziando ad assicurare operazioni cosiddette “corporate”, ti-
picamente nella forma del “supplier’s credit” (credito fornitore, in cui il venditore
concede direttamente condizioni di pagamento dilazionate al cliente). Questa forma
tecnica è particolarmente utilizzata dalle PMI in quanto più snella ed aggressiva del
“buyer’s credit” (credito acquirente in cui è la banca che concede un finanziamento
26
39. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
al cliente tramite il quale la banca stessa paga cash il venditore), ed ha avuto larga
diffusione negli ultimi anni.
È stato poi allargato il campo di applicazione delle coperture SACE SpA introducen-
do il concetto del “Made by Italy” (anziché “Made in Italy”) che, ancorché in pre-
senza di determinate condizioni, consente di superare le limitazioni circa le merci di
provenienza estera; è infine possibile, per SACE SpA, rilasciare coperture assicurative
a società estere, purché controllate da società italiane (“Made for Italy”).
Al fine di agevolare anche la fase negoziale SACE ha reso disponibile una nuova
procedura, il cosiddetto “Parere di Prefattibilità”, oggi informatizzato e denominato
“Export Plus” che ha reso i tempi di risposta sensibilmente più rapidi. A questa si
aggiunge il recentissimo strumento della “promessa irrevocabile di garanzia”, che
vincola SACE SpA, a convertire la promessa in garanzia in garanzia vera e propria
(polizza) su richiesta dell’assicurato, in qualsiasi momento durante la validità della
stessa e a condizioni prestabilite. Le principali caratteristiche di tale prodotto sono:
• si definisce una commissione al momento della delibera della promessa, da
pagarsi up front all’emissione della stessa; la commissione non è rimborsabile
in caso di mancata trasformazione in garanzia, ovvero qualora tale trasforma-
zione venisse richiesta in anticipo rispetto alla scadenza della promessa;
• si definisce contestualmente il premio dell’operazione sottostante che sarà
dovuto al momento del passaggio in garanzia, ed è da intendersi definitivo e
vincolante;
• la validità della promessa irrevocabile è di 6 mesi; in caso di proroga si pro-
cederà ad un nuovo calcolo sia della commissione SACE SpA per la validità
della promessa, sia del premio dell’operazione sottostante.
Per il breve termine (BT), SACE SpA ha poi creato alcuni anni fa SACE BT, al fine
di poter coprire anche operazioni verso Paesi OCSE. Tale società, oltre a mettere a
disposizione la tradizionale polizza globale (Multimarket), ha elaborato la polizza
“MULTIEXPORT” per la copertura assicurativa di rischi singoli con durata non supe-
riore a 12 mesi, e quindi senza alcun vincolo di globalità e con modalità ed adem-
pimenti estremamente snelli.
Per le operazioni a MT la copertura assicurativa di rischi singoli è da sempre possi-
bile, ma per il BT il fatto che non sia necessaria la globalità, rappresenta un aspetto
evolutivo di estrema importanza. Sotto il profilo strettamente assicurativo queste in-
novazioni rappresentano già un notevole “balzo in avanti”, avvicinando così note-
volmente il Gruppo SACE alle esigenze degli esportatori.
Ma il problema di fondo stava nel fatto che, se non per esportatori particolarmente
affidabili ed evoluti, lo strumento assicurativo “da solo”, per quanto valido ed effica-
ce, non era di per sé sufficiente ad ottenere credito dal sistema bancario trasferendo
il rischio di credito dall’esportatore alla compagnia di assicurazione (c.d. “enhance-
ment del credito”).
27
40. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
Era necessario trasformare lo strumento assicurativo in uno strumento di enhance-
ment del credito, affinché tutti gli esportatori divenissero potenzialmente interessati
al suo utilizzo.
Infatti, ottenuta la copertura assicurativa diviene fondamentale ottenere ampio
credito dal sistema bancario, anche se limitatamente alla quota assicurata, su-
perando o comunque fortemente attenuando le problematiche di Basilea 2, in
particolare in termini di volume di credito ottenibile.
SACE SpA e gli strumenti di “enhancement del credito”
Per il credito fornitore è stata studiata nel 2002, con il Gruppo di Lavoro Confindu-
stria e con ABI, l’Appendice di Voltura alla polizza credito fornitore SACE SpA, che
consente all’esportatore, in presenza di certi requisiti, di cedere titoli di credito e
polizza alla banca ed ottenere un finanziamento pro-soluto, e quindi senza rivalsa
sull’esportatore ancorché limitatamente alla quota assicurata.
Tale operatività “necessita” di un contratto commerciale munito, come detto, di al-
cune clausole essenziali e cioè:
• rate rappresentate da titoli di credito (promissory notes o bills of exchange
operanti nell’ambito della Convenzione di Ginevra od “equivalente” e cioè
di un paese che abbia recepito nel suo ordinamento giuridico i principi di
autonomia e astrattezza dei titoli cambiari);
• termini di resa;
• modalità liberazione titoli di credito;
• legge applicabile al contratto;
• clausola compromissoria (Arbitrato);
Inoltre allorché SACE riceva il verbale di accettazione e/o positivo collaudo firmato
dall’acquirente e una dichiarazione scritta del venditore “che non esistono contro-
versie in corso derivanti o comunque connesse con il contratto di fornitura’’, cesserà
la responsabilità del venditore verso SACE (a fronte degli eventuali indennizzi che
SACE paghi alla banca cessionaria nonostante l’esistenza di contestazioni dell’acqui-
rente/debitore straniero relativamente all’esecuzione della fornitura)
L’Appendice di Voltura consente di ottenere credito pro-soluto dal sistema banca-
rio limitatamente alla quota assicurata, e quindi (a) senza alcuna iscrizione, sotto il
profilo del rischio, nella Centrale Rischi Bancaria e (b) senza alcuna iscrizione nei
conti d’ordine della società, o procedendo alla “derecognition” ove la società debba
applicare i principi contabili internazionali (IAS 39).
Per quanto riguarda i prodotti di SACE BT (e cioè la Polizza Multimarket e la Polizza
Multiexport), l’attuale regolamentazione ISVAP non consente strumenti di enhance-
28
41. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
ment del credito così efficaci come l’Appendice di Voltura, ma, ricorrendo ad appen-
dici di cessione del beneficio e/o di vincolo, è comunque possibile ottenere maggiori
e più ampie disponibilità allo smobilizzo dei crediti da parte del sistema finanziario.
I citati importantissimi passi hanno trasformato SACE SpA da compagnia di assicu-
razione a fondamentale strumento di enhancement del credito, unica nel panorama
europeo, in un momento altresì strategicamente importantissimo che vede l’applica-
zione di Basilea 2 e dei Nuovi IAS mentre i mercati stanno attraversando una grave
crisi economico finanziaria a livello mondiale.
Occorre notare che nel 2006 si è verificata un’ulteriore evoluzione, con un primo
ampliamento del perimetro operativo, con la creazione di ulteriori strumenti di en-
hancement del credito e nuovi prodotti finanziari e a fine 2007 un secondo amplia-
mento del precedente perimetro operativo, relativamente a interventi su operazioni
di interesse strategico per l’Italia (“Made for Italy”).
Nel primo ampliamento (avvenuto a fine 2006):
• polizza fideiussioni che garantisce, parzialmente, la banca contro il rischio
di mancato rimborso, da parte dell’esportatore, dell’importo relativo al bond
escusso dall’importatore, a prescindere dalla legittimità o meno dell’escus-
sione. È noto come, nelle vendite all’estero, l’esportatore sia chiamato a ri-
lasciare, tramite proprie banche, garanzie quali bid bond, advance payment
bond, performance bond, maintenance bond a favore dell’acquirente estero.
Ciò comporta l’utilizzo degli affidamenti per credito di firma presso il sistema
bancario, e ciò è frequentemente fonte di problemi, anche perché tali bond
si esauriscono in tempi non brevi e le loro modalità di estinzione non sono
sempre agevoli. Con questo prodotto SACE SpA garantisce parzialmente la
banca (di regola fino al 70%) per il rischio derivante dal mancato rimborso,
da parte dell’esportatore, degli importi derivanti dall’escussione, da parte del
committente estero, dei citati bond (come detto, debita o indebita che sia).
SACE SpA può tra l’altro emettere direttamente, per conto dell’esportatore, tali
bond all’estero (anche se previo esame caso per caso);
• working capital facility: nuovo tipo di intervento, in cui SACE SpA interviene
per garantire (parzialmente) la banca sul prefinanziamento della fornitura;
• finanziamenti internazionalizzazione: consiste in un’operazione finanziaria
in cui da un lato una o più banche finanziano nel medio termine aziende che
abbiano un progetto di investimenti rivolto alla internazionalizzazione e dove
SACE SpA interviene garantendo parzialmente tali banche a fronte del rischio
di mancato rimborso del finanziamento da parte dell’esportatore. SACE SpA,
intervenendo a parziale garanzia della banca, contribuisce quindi ad aumen-
tare la capacità di credito dell’esportatore.
È evidente che, con tali strumenti, la capacità di credito dell’esportatore nei confronti
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42. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
del sistema bancario aumenta notevolmente.
In occasione del secondo ampliamento dell’ambito d’intervento di SACE SpA, av-
venuto a fine 2007, sono state prese in considerazione le operazioni di interesse
strategico per l’Italia tramite l’emissione di garanzie e coperture assicurative (finan-
ziamenti infrastrutture, import strategico).
Ultimamente, nel 2009, per fornire un contributo positivo alla ripresa a tutti i com-
parti dell’economia e in particolare a quello delle PMI, secondo quanto stabilito nei
cosiddetti decreti “Anti-crisi” (D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv., con modif.,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2) e “Salva-consumi” e dall’ultimo Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF), SACE SpA è stata autorizzata ad
agire all’interno di tre importanti ambiti di operatività, di seguito descritti:
1. prestare la propria garanzia al fine di favorire l’anticipazione di crediti vantati
dalle imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti della PA. In particola-
re, SACE SpA può concedere garanzie su anticipazioni accordate dal sistema
bancario alle imprese italiane che vantano crediti nei confronti della PA, alle-
viandone così la tensione finanziaria. L’intervento sarà di natura contingente
e temporanea. SACE SpA ha infatti da poco costituito una propria società
specializzata nel factoring, SACE FCT, che avrà l’obiettivo primario di interve-
nire strutturalmente nel settore delle forniture verso la PA e dei relativi crediti,
innescando meccanismi di efficientamento a beneficio del mondo imprendi-
toriale e delle stesse finanze pubbliche;
2. valutare un possibile intervento di garanzia a favore dei finanziamenti accor-
dati da intermediari finanziari per l’acquisto di veicoli ecologici incentivati. In
questo caso SACE SpA potrà intervenire a copertura di portafogli di finanzia-
menti erogati in tal senso, liberando il rischio dal bilancio degli intermediari
finanziari, affinché questi ultimi possano mettere nuove risorse finanziarie a
disposizione degli altri acquirenti.
3. Export banca: credito a costi competitivi per le grandi imprese. Sul fron-
te del sostegno all’esportazione è importante menzionare un progetto recen-
temente avviato che vede coinvolte CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e SACE
SpA per l’erogazione di credito a costi competitivi e destinato al supporto
di transazioni di importo elevato, in settori strategici per il sistema produtti-
vo italiano. Sulla scorta di quanto già fatto da altri Paesi industrializzati per
fronteggiare l’elevato costo della liquidità e la scarsa disponibilità di credito
per transazioni di durata pluriennale, verrà messo a disposizione dei grandi
esportatori italiani e dei loro acquirenti esteri un’alternativa al tradizionale
finanziamento bancario, utilizzando la liquidità della CDP. In questo modo,
le aziende italiane potranno migliorare l’appetibilità delle loro offerte com-
merciali abbinando alle stesse un pacchetto finanziario competitivo rispetto
ad analoghe offerte dei concorrenti europei ed internazionali.
4.
30
43. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
Riepilogando e ripercorrendo le tappe fondamentali di questi ultimi anni:
• globalizzazione: risposta di SACE SpA con l’assunzione di rischi “corporate”
in particolare nel MT, con prodotti assicurativi “tailor made”;
• Made by Italy e Made for Italy e non solo Made in Italy;
• Supplier’s credit oltre a Buyer’s credit;
• tempi di risposta: risposta di SACE SpA con la procedura Export Plus e Promes-
sa irrevocabile di garanzia;
• difficoltà delle aziende per lo smobilizzo dei crediti verso l’estero: risposta di
SACE SpA con lo strumento di “enhancement del credito” quale l’Appendice
di Voltura alle polizze credito fornitore;
• necessità finanziarie delle aziende intese in senso lato anche per via della
grave crisi economica in atto; risposta di SACE SpA con:
5. primo ampliamento perimetro operativo: a fine 2006 relativamente ad ulte-
riori strumenti di garanzia pura, in quanto collegati non al rischio di credito
relativo al cliente estero, ma al rischio di credito dell’esportatore stesso qua-
le la “polizza fideiussioni”, l’emissione diretta di bond all’estero per conto
dell’esportatore, la “working capital facility” e la “garanzia dei finanziamenti
a medio termine collegati al processo di internazionalizzazione”;
6. secondo ampliamento perimetro operativo: ulteriore ampliamento dell’area
operativa e dei soggetti assicurabili per effetto della legge finanziaria 2007,
che consente a SACE SpA l’emissione di garanzie e coperture assicurative
relative ad operazioni di interesse strategico per l’Italia (come finanziamenti
per reti, centrali ed infrastrutture), import strategico e finanziamenti erogati da
banche e istituti finanziari italiani, senza la necessaria presenza di una sotto-
stante operazione di esportazione italiana;
7. terzo ampliamento perimetro operativo (a fine 2009):
- garanzia per anticipazione crediti PA (SACE SpA – SACE FCT);
- garanzia su finanziamenti accordati per acquisizione veicoli ecologici;
- progetto per erogazione credito a costi competitivi per le grandi imprese
con CDP (Export Banca)
Queste “situazioni” pongono quindi SACE SpA al centro del panorama finanziario
italiano in un momento così delicato come quello attuale, a seguito della crisi in atto
e dell’applicazione di Basilea 2 e Nuovi IAS e, di conseguenza, fulcro per l’otteni-
mento del credito dal sistema bancario, in particolare per le PMI.
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44. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
Garanzie Finanziarie: investimenti all’estero
Polizza fideiussione: Surety Bond
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45. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
Garanzie finanziarie: capitale circolante - Working capital facility
Garanzie finanziarie: internazionalizzazione delle PMI
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46. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
Garanzie per finanziamento crediti verso PA
SACE e CDP: la nuova Export Banca
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47. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
La tipologia dei rischi coperti da SACE (SpA e BT)
SACE SpA e BT
Mancato pagamento dei crediti originati da vendite di beni e/o prestazioni di servizi,
per Eventi Generatori di Sinistro(EGS):
• eventi di natura commerciale (insolvenza di diritto o di fatto);
• eventi di natura politica (nazionalizzazione, catastrofi, mancato trasferimento
valutario…)
SACE SpA - Rischi accessori
• Mancato recupero dei costi di produzione (revoca commessa)
• Mancata restituzione di depositi e indebita escussione fideiussioni (bond)
Aree intervento SACE BT e SACE SpA
SACE BT
• per tutti i Paesi (compresa l’Italia) limitatamente, tuttavia, ad una durata di 7 (o
anche 12) mesi per polizze globali (anche Italia) e di 12 mesi per Multiexport
(solo Estero).
SACE SpA
• per qualsiasi dilazione inferiore a 24 mesi, solo tuttavia per Paesi non OCSE;
• per dilazioni a 24 mesi ed oltre, per Paesi OCSE e non OCSE, con limite mas-
simo dilazione di regola 5/7 anni.
35
48. SACE SpA, il supporto assicurativo dell’export
Riferimenti normativo istituzionali
UNION DE BERNE
Accordo raggiunto dalle “Export Credit Agencies” (ECAS) riguardante le condizioni di
pagamento da prevedere a seconda del tipo di bene/servizio fornito.
SACE SpA
36
49. Capitolo 3
L’intervento di SIMEST nelle
operazioni verso l’estero
con pagamento dilazionato;
contributo in conto interessi
per smobilizzo di crediti a MT a
tasso fisso ex D.Lgs. 143/98
37
51. L’intervento di SIMEST nelle operazioni verso l’estero con pagamento dilazionato
Premessa
Il presente lavoro è limitato all’esame, in forma sintetica, dei provvedimenti relativi
al contributo SIMEST in conto interessi per smobilizzo di crediti a MT a tasso fisso
ex D. Lgs. 143/98, fermo restando che ampia documentazione è disponibile presso il
sito SIMEST (www.SIMEST.it) ed in una pubblicazione de “Il Sole 24 ore” (Il credito
all’esportazione dei beni di investimento, a cura di Stefano Cassella, Sergio Castelbo-
lognesi, Fabrizio Coletti e Carlo Di Ninni1).
L’intervento di cui si parla è rivolto alla copertura, ancorché con determinate moda-
lità, della evoluzione (in aumento) del costo della raccolta, nonché al recupero dei
costi di smobilizzo che l’esportatore sopporta per smobilizzare appunto il credito
(che si ricorda è articolato nel Medio Termine) relativo alla citata operazione.
Non sono state considerate modalità relative alle leggi (133/08, 100/90, Fondo uni-
co di Venture Capital) in quanto relative ad altri processi di internazionalizzazione,
ma non al cosiddetto finanziamento delle vendite.
Scopo del presente lavoro è quello di fornire alle aziende che esportano alcuni cenni
che consentano di utilizzare e determinare fin dall’inizio, e con ragionevole ap-
prossimazione, il contributo in conto interessi di cui al citato D.Lgs. 143/98. Tale
contributo (per certi versi unico tra i Paesi aderenti al Consensus) è di fondamentale
importanza per consentire agli esportatori di usufruire di una posizione più compe-
titiva sul mercato, offrendo alla clientela tassi, relativi al pagamento dilazionato, fissi
e particolarmente interessanti.
Il supporto italiano all’export si basa, come noto, essenzialmente su due fonti e cioè:
• SACE: copertura assicurativa dei crediti export con pagamento dilazionato;
• SIMEST: contributo in conto interessi relativamente:
- alla copertura della evoluzione del costo della raccolta;
- al recupero dei costi di smobilizzo (nel rispetto delle modalità prestabi-
lite).
1 Si ringraziano per la preziosa collaborazione nella redazione del presente lavoro il Dott. Fabrizio Coletti e il
Dott. Giancarlo Parente di SIMEST.
39
52. L’intervento di SIMEST nelle operazioni verso l’estero con pagamento dilazionato
Le citate modalità operative (di SIMEST) non sono tuttavia adeguatamente conosciute
e la loro non corretta applicazione da parte degli esportatori porta sovente alla con-
seguenza che il contributo viene perduto, parzialmente o anche totalmente.
Ad esempio, sono frequenti il fatto di non segnalare a SIMEST la firma del contratto
entro 30 giorni dalla stessa, con la conseguente applicazione, in sede di determina-
zione del contributo, del CIRR più alto tra data di firma del contratto e la data in cui
tale contratto perviene a SIMEST, o ancora il fatto di presentare la domanda a SIMEST
dopo lo sconto, perdendo così preziosa valuta nella determinazione del citato con-
tributo e soprattutto il fatto di maggiorare il tasso applicato al cliente (oltre il CIRR)
vanificando così parzialmente od anche totalmente l’ottenimento di tale contributo
e perdendo nel contempo competitività nei confronti dei clienti (sempre preziosa, e
certo preziosissima in un periodo di crisi globale come quello attuale).
Il lavoro è rivolto, come detto, a rendere semplici e comprensibili le procedure ne-
cessarie a determinare il tasso da applicare al cliente, da un lato, e ad ottenere il
contributo, dall’altro. I destinatari sono gli esportatori, con particolare riguardo alle
PMI, che quasi mai hanno la possibilità di detenere una struttura finanziaria adegua-
tamente professionalizzata.
SIMEST, il supporto economico – finanziario all’export
Ente operativo
La gestione del sostegno finanziario all’export italiano è curata dalla SIMEST SpA
(www.SIMEST.it) con sede in Roma anche se sono stati aperti “sportelli regionali”
per l’internazionalizzazione, preposti altresì all’assistenza agli esportatori ed al
ritiro delle domande di intervento agevolativo.
Organo deliberante
Le agevolazioni sono deliberate da uno specifico Comitato Agevolazioni.
Operazioni agevolabili
Sono ammissibili all’intervento agevolativo le operazioni di finanziamento di cre-
diti all’esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore o di credito ac-
quirente/finanziario con dilazione di pagamento pari o superiore a 24 mesi (ossia
rientranti nelle regole OCSE - Consensus).
Non sono in ogni caso agevolabili crediti derivanti da esportazioni di beni di con-
sumo, beni di consumo durevole, semilavorati e prodotti intermedi non destinati in
via esclusiva a essere inseriti in beni di investimento.
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53. L’intervento di SIMEST nelle operazioni verso l’estero con pagamento dilazionato
Finalità e modalità di intervento
SIMEST contribuisce a coprire il rischio di evoluzione del tasso di interesse rispetto
a quello (CIRR) applicato all’importatore, nonché a ridurre l’onere sostenuto dall’e-
sportatore per lo smobilizzo del credito, dal momento che questo quasi sempre
avviene ad un tasso superiore al tasso CIRR. SIMEST, quindi, in base a specifiche
regole e modalità, retrocede all’esportatore un certo importo sul citato differenziale
di interessi.
Tale differenziale è usualmente maggiore quando lo smobilizzo avviene con la for-
mula “pro-soluto” (in quanto parametrato sul rischio Paese/debitore estero), ed è
minore quando il finanziamento è “pro-solvendo”, ossia con ricorso sull’espor-
tatore che cede il credito. Sussiste poi ora una terza fattispecie in cui SIMEST
interviene, e cioè quella dello smobilizzo pro soluto con appendice di voltura
alla banca finanziatrice della Polizza Credito Fornitore SACE SpA.
Beneficiari dell’agevolazione
L’agevolazione può essere destinata ai seguenti soggetti:
1. gli esportatori nazionali (di merci, servizi, studi, progettazioni o esecutori di
lavori) che ottengano finanziamenti per operazioni verso l’estero, anche
per il tramite di banche nazionali. Questa è la fattispecie tipica dello smo-
bilizzo del “credito fornitore”;
2. le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti per smobilizzo
agli operatori nazionali (nel credito fornitore) o alla controparte estera (nei
crediti acquirenti e finanziari).
Modalità operative
In sostanza, l’intervento della SIMEST si estrinseca nella corresponsione di un con-
tributo in conto interessi (a fondo perduto) destinato a riportare per l’esportatore (o
la banca finanziatrice), il costo del finanziamento a un livello prossimo a quello
del tasso di interesse CIRR, stabilito dall’accordo OCSE Consensus, applicato alla
controparte estera.
Schematizzando, tre possono essere le fattispecie per le quali la SIMEST è chia-
mata ad intervenire a fronte dello smobilizzo di un credito all’esportazione:
3. smobilizzo “pro-solvendo”, con il quale la banca acquista il credito ma
con rivalsa sull’esportatore in caso di mancato pagamento del debitore
(e/o suo eventuale garante);
4. smobilizzo “pro-soluto”, con il quale la banca “acquista” a titolo definitivo il
credito e si assume quindi il rischio di non pagamento dello stesso da parte
41