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19/12/13

AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020

mercoledì 18 dicembre 2013

Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la
riforma per il periodo 2014-2020

Il 16 Dicembre 2013 il Consiglio dell'UE ha adottato il pacchetto di riforma della Politica Agricola
Comune (PAC), già approvato in prima lettura dal Parlamento europeo.
La riforma stabilisce le nuove regole per la PAC nel periodo 2014-2020, al fine di dotare il
settore agricolo europeo degli strumenti per vincere le sfide del futuro.
Parole chiave della nuova PAC sono:

green
equità (nella distribuzione del sostegno al reddito degli agricoltori)
efficacia (della politica di sviluppo rurale).
A seguito dell'approvazione dell'accordo quadro finanziario pluriennale (QFP), il bilancio della
PAC per il periodo 2014-2020 ammonta a 408.310 milioni di euro (38% del bilancio complessivo
dell'UE). Il primo pilastro della PAC (aiuti diretti al reddito e spese connesse al mercato) sarà
destinatario di 312,73 miliardi di euro (76,6%), mentre il secondo pilastro (politica di sviluppo
rurale) di 95,58 miliardi di euro (23,4%).
Il pacchetto di riforma della PAC comprende quattro principali riferimenti normativi:
1) il regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori (n. 95/13), con l'obiettivo di premiarli
per la fornitura di beni e servizi pubblici, che contiene inoltre una serie di azioni specifiche di
sostegno (in particolare per i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori e gli agricoltori in zone
soggette a vincoli naturali) e le regole per la concessione di un importo limitato di aiuti
accoppiati (legati alla produzione);
2) il regolamento che stabilisce un'unica Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti
agricoli (n. 96/13), con lo scopo di semplificare e ampliare le disposizioni vigenti in materia di
intervento pubblico, ammasso privato, misure eccezionali e gli aiuti a settori specifici, nonché
a facilitare la cooperazione tra produttori ed organizzazioni interprofessionali;
3) il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (n. 93/13) riguarda misure volontarie
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adattate alle specificità nazionali e regionali ed è la base su cui gli Stati membri redigono e cofinanziano i programmi pluriennali allineati al quadro comune europeo;
4) il regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (regolamento
orizzontale) (n. 94/13), che disciplina le relative spese, il sistema di consulenza aziendale, di
gestione e di controllo da porre in essere dagli Stati membri, il sistema di condizionalità e le
erogazioni.
Il pacchetto include anche una norma transitoria per l'anno 2014 (n. 103/13) per colmare il
divario tra il quadro giuridico esistente ed il nuovo assetto, al fine di dare agli Stati membri il
tempo sufficiente per mettere in atto i nuovi programmi.
Il Consiglio ha inoltre adottato un regolamento recante misure per la fissazione di determinati
aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(15173/13).
L'elemento più importante della nuova PAC è rappresentato dall'introduzione del nuovo
"pagamento verde" ("greening payment"): il 30% del sostegno diretto al reddito degli
agricoltori sarà concesso solo se si osserveranno alcune pratiche agricole rispettose per
l'ambiente e il clima. In particolare: far crescere almeno tre colture diverse sui campi
coltivabili, mantenere una superficie minima di pascoli permanenti e mantenere intatti i
paesaggi con un particolare valore ecologico ("area di interesse ecologico").
Per non penalizzare chi già utilizza pratiche ecologiche, il regolamento prevede un sistema di
"greening equalency" per riconoscere quelle il cui beneficio per l'ambiente e il clima può essere
considerato equivalente a quello delle pratiche ecologiche previste dal regolamento.
La riforma della PAC prevede anche una più equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli
Stati membri ("convergenza esterna"). Allo stesso tempo, ci sarà un riequilibrio progressivo
dei livelli dei pagamenti diretti a livello nazionale e regionale ("convergenza interna").
Gli Stati membri saranno inoltre in grado di garantire una maggiore quota dei loro pagamenti
diretti sotto forma di sostegno accoppiato (legato alla produzione) agli agricoltori in settori o
regioni che si trovano in particolare difficoltà e dove l'attività agricola è una componente
importante dello sviluppo.
Al fine di orientare più efficacemente i pagamenti diretti verso gli agricoltori più bisognosi di
sostegno, è prevista una riduzione obbligatoria del 5% su importi sopra i 150.000 euro ottenuti
da grandi agricoltori (che possono beneficiare di economie di scala).
Allo stesso tempo, gli Stati membri avranno la possibilità di aumentare il sostegno per
gliagricoltori di più piccole dimensioni, concedendo loro un importo superiore sui primi ettari
("pagamento redistributivo"). L'attuale disciplina finanziaria (che prevede la possibilità di
effettuare tagli lineari ai pagamenti diretti ricevuti dagli agricoltori) sarà mantenuta al fine di
garantire che il bilancio della PAC non superi il massimale di bilancio stabilito. Gli agricoltori,
infine, il cui sostegno diretto al reddito non superi i 2.000 euro saranno esentati dal
meccanismo della "disciplina finanziaria" (che consente tagli lineari ai pagamenti diretti in caso
di superamento degli impegni previsti dal bilancio).
La nuova PAC comprende un sistema obbligatorio di sostegno a favore dei giovani
agricoltori(per il quale gli Stati membri possono utilizzare fino al 2% dell'importo loro destinato
per pagamenti diretti) e la possibilità per gli Stati membri di istituire un regime semplificato
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per i piccoli agricoltori il cui sostegno non superi 1.250 euro.
Gli Stati membri potranno, nel nuovo periodo di programmazione, trasferire fondi tra i due
pilastri della PAC e concedere, se necessario, ulteriori contributi per le zone svantaggiate.
Più in generale, i tassi di cofinanziamento saranno calibrati in base ad ogni specifico contesto
territoriale, dalle regioni meno sviluppate a quelle in transizione fino alle regioni
ultraperiferiche.

Principali aspetti della riforma della PAC
1. PAGAMENTI DIRETTI
Riduzione del sostegno al reddito destinato alle grandi aziende agricole (articolo 11):
Riduzione obbligatoria del 5% per gli importi superiori a 150.000 euro (con una deroga per gli
Stati membri che utilizzano più del 5% della propria dotazione nazionale di pagamenti diretti
per aumentare il sostegno ai piccoli agricoltori sotto forma di pagamento redistributivo).
Pagamento redistributivo (articolo 41):
Possibilità per gli Stati membri di ridistribuire il sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori,
utilizzando fino al 30% della propria dotazione nazionale dei pagamenti diretti per la
concessione ai piccoli agricoltori di un pagamento supplementare per i primi ettari (con un
massimo di 30 ettari o pari alla dimensione media delle aziende agricole in uno Stato membro
se questo è superiore a 30 ettari).
Convergenza esterna:
Gli Stati membri con pagamenti diretti al di sotto del livello del 90% della media dovrebbero
chiudere un terzo del gap fra il loro livello attuale e questo livello.
Convergenza interna (articolo 25):
Gli Stati membri devono riequilibrare almeno in parte il livello medio di pagamenti diretti per
ettaro a livello nazionale o regionale entro il 2019.
Disciplina finanziaria (articolo 8):
Gli agricoltori che ricevono meno di 2.000 euro in pagamenti diretti saranno esonerati da
qualsiasi taglio lineare ai pagamenti diretti.
Agricoltore attivo (articolo 9):
E' previsto un "elenco negativo" composto da soggetti che a priori sono esclusi dai pagamenti
diretti (a meno che non dimostrino che l'attività agricola non è marginale): aeroporti, servizi
ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, sport permanenti, etc.
Giovane agricoltore (articoli 50 e 51):
Regime obbligatorio concordato nel primo pilastro, utilizzando fino al 2% del massimale
nazionale.

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Piccolo agricoltore (articoli da 61 a 65):
Regime opzionale per gli agricoltori che ricevono fino a 1.250 euro.
Greening (articoli da 43 a 47):
Il 30% dei pagamenti diretti è vincolato alla osservazione di pratiche agricole benefiche per
l'ambiente e il clima, in particolare la diversificazione delle colture, il mantenimento di pascoli
permanenti e la creazione di 'Aree Focus ecologiche' in ciascuna azienda.
Equivalenza (articolo 43 e l'allegato IX):
Le pratiche agricole che producono almeno un beneficio per l'ambiente e il clima equivalente a
quello delle pratiche inserite nel presente regolamento sono considerate «pratiche equivalenti».
La possibilità di ricevere finanziamenti dell'Unione per la stessa misura greening sia nell'ambito
del primo pilastro e che nell'ambito del secondo ('il doppio finanziamento') viene esplicitamente
esclusa.
Manutenzione di pascoli permanenti (articolo 44):
Gli Stati membri devono garantire il mantenimento di un rapporto minimo di pascolo
permanente rispetto alla superficie agricola totale, applicabile a livello nazionale, regionale o di
singola azienda agricola.
Aree di interesse ecologico (Ecological Focus Areas - EFAs) (articolo 45 e allegato X):
EFA si applica solo ai terreni coltivabili, non ai prati permanenti nè ai terreni destinati a
coltivazioni permanenti. È stato concordato un elenco di zone EFA (ad esempio terreni a
riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, agro-foresta,
ecc), così come un elenco di esenzioni (ad esempio aziende in cui più del 75% dei terreni
posseduti è costituito da pascoli, zone boscose , ecc).

2. OCM UNICA
Impianti di viti (articoli 61 e seguenti):
Previsti un nuovo sistema di autorizzazioni all'impianto a partire dal 2016 fino al 2030,
l'aumento dell'1% delle autorizzazione annue di impianto di viti concedibili e l'allungamento della
durata dei diritti di impianto della vite da 3 a 5 anni come misura transitoria.
Zucchero (articoli 124 e seguenti):
La fine delle quote è fissata al 30 settembre 2017.
Latte (articoli 148 e seguenti):
La fine delle quote è fissata nel 2015.
Intervento pubblico e ammasso privato (articoli 8 e seguenti):
Per alcuni formaggi DOP / IGP diventa ammissibile l'ammasso privato.
Sistemi scolastici (articoli 22 e seguenti):
Budget aumentato da 90 a 150 milioni di euro.
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Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali (articoli 152 e seguenti):
Rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella catena di fornitura; possibilità di ricevere un
sostegno finanziario per la costituzione di associazioni di produttori nell'ambito dello sviluppo
rurale; le OP nei settori dell'olio d'oliva, seminativi e carni bovine saranno autorizzate ad
esercitare contrattazione collettiva per conto dei loro membri, a determinate condizioni e con
garanzie per la concorrenza.
Misure eccezionali (articoli 219 e seguenti):
Sostegno finanziario aggiuntivo per le crisi proveniente dalla Riserva di Crisi.

3. SVILUPPO RURALE
Quadro strategico comune:
Il Regolamento delle Disposizioni Comuni (Common Provision Regulation) riguarderà la
programmazione di tutti i fondi UE: gli Stati membri devono sottoscrivere un Accordo di
Partenariato a livello nazionale che includa, per ciascun Fondo, lo specifico programma
nazionale.
Il FEASR sarà quindi integrato con i Fondi Europei di Investimento, con l'obiettivo di una
maggiore coerenza ed efficacia.
Sarà possibile, in particolare, ottenere il co-finanziamento di un singolo progetto da
parte di diversi Fondi. Questo nuova possibilità favorirà progetti innovativi e strategie
coerenti in una medesima zona, compresi i collegamenti urbani e rurali od il finanziamento di
aziende che svolgono sia attività agricole che di pesca.
Priorità (articolo 5):
L'attuale suddivisione del Programma FEASR in Assi sarà sostituita da sei priorità, basate
sull'analisi dei bisogni specifici dei singoli Stati. La programmazione sarà quindi notevolmente
semplificata, e dovrebbe facilitare la realizzazione dei progetti.
Investimenti (articolo 17):
Per facilitare la realizzazione di progetti integrati, con maggiore valore aggiunto, una sola
misura coprirà la maggior parte degli investimenti materiali, con lo scopo di aumentare le
prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole, migliorare l'efficienza della
commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, fornire le infrastrutture
necessarie per lo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e sostenere gli investimenti non
remunerativi necessari a conseguire obiettivi ambientali.
Forestazione (articoli 21-27,34):
Prevista una misura integrata unica a copertura di tutti gli investimenti. Il sostegno sarà
mirato a specifici detentori di aree forestali.
Agri-ambiente (articolo 28) / Agricoltura biologica (articolo 29) / "Natura" e direttiva quadro
sulle acque (articolo 30):
Sono state rafforzate le misure riguardanti l'ambiente. E' stato introdotto un ampio margine di
flessibilità consentendo periodi di impegno e di conversione più brevi, al fine di favorire una
maggiore diffusione delle misure.
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In relazione alla somiglianza di alcune misure dei Pilastri 1 e 2, il regolamento prevede
l'esclusione del doppio finanziamento, assicurando che gli agricoltori non vengano pagati due
volte per la stessa attività.
Le aree con vincoli naturali (Areas with natural contraints - ANCs) (art. 31-32 e allegato II):
Viene introdotta una nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali
(precedentemente note come "zone svantaggiate"). Tali aree saranno ora definite sulla base di
otto criteri biofisici, garantendo un sistema oggettivo e trasparente in tutta l'UE.
Al fine di garantire una transizione agevole e una continuità, gli Stati membri hanno tempo
fino al 2018 per attuare la nuova delimitazione. Gli Stati membri possono inoltre concedere
pagamenti in "phasing out" fino alla fine del periodo di programmazione agli agricoltori che non
saranno più ammissibili ai pagamenti.
Finanziamento (articolo 59):
A fini della semplificazione, il regolamento prevede un solo tasso di cofinanziamento per
tutte le misure (con deroghe su ambiente, cambiamenti climatici e innovazione), ma
differente a seconda dei diversi territori: più elevato per le regioni meno sviluppate, le
regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, nonché per due tipi di regioni in
transizione dove il PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media
dell'UE.
Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione, il regolamento prevede i requisiti
minimi di spesa per l'ambiente (30%) e per l'approccio LEADER (supporto alle strategie
locali, a cui va indirizzato almeno il 5% della disponibilità complessiva).
Innovazione
L'innovazione è stata definita come un obiettivo trasversale del prossimo periodo di
programmazione. Sarà supportata attraverso varie misure di sviluppo rurale, quali
iltrasferimento di conoscenze, la cooperazione e gli investimenti in beni materiali. Inoltre,
grazie al Partenariato Europeo dell'Innovazione (European Innovation Partnership - EIP) per la
produttività e sostenibilità agricola, la politica di sviluppo rurale promuoverà l'efficienza delle
risorse, la produttività, le basse emissioni ed uno sviluppo amico del clima. L'EIP sosterrà,
pertanto, la cooperazione tra l'agricoltura e la ricerca al fine di accelerare il trasferimento
tecnologico agli agricoltori.

4. REGOLAMENTO ORIZZONTALE
Il presente regolamento si chiama "orizzontale" perchè riunisce le norme pertinenti per tutti gli
strumenti della PAC, precedentemente sparse in varie parti della legislazione PAC. Si sottolinea
in particolare:
Condizionalità:
Sistema creato dalla riforma della PAC del 2003 che condiziona gli aiuti agli agricoltori al
rispetto dei requisiti di interesse pubblico, in particolare le norme in materia di ambiente,
benessere degli animali e uso dei prodotti fitosanitari.
Riserva per le crisi:
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Al fine di sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che colpiscono la produzione agricola
o la distribuzione, sarà applicata, all'inizio di ogni anno, una riduzione dei pagamenti diretti.
Gli importi non utilizzati saranno rimborsati agli agricoltori.

Per saperne di più:
Comunicato stampa del Consiglio della UE su avvenuta approvazione della riforma della PAC
2014-2020 (visibile anche di seguito in slideshare)
Sito della Commissione UE dedicato alla nuova PAC post-2013

CAP reform approved by the Council: press release from Alberto Cardino - AGEVOFACILE

RIPRODUZIONE RISERVATA

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Nuova PAC 2014 2020

  • 1. 19/12/13 AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 mercoledì 18 dicembre 2013 Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 Il 16 Dicembre 2013 il Consiglio dell'UE ha adottato il pacchetto di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), già approvato in prima lettura dal Parlamento europeo. La riforma stabilisce le nuove regole per la PAC nel periodo 2014-2020, al fine di dotare il settore agricolo europeo degli strumenti per vincere le sfide del futuro. Parole chiave della nuova PAC sono: green equità (nella distribuzione del sostegno al reddito degli agricoltori) efficacia (della politica di sviluppo rurale). A seguito dell'approvazione dell'accordo quadro finanziario pluriennale (QFP), il bilancio della PAC per il periodo 2014-2020 ammonta a 408.310 milioni di euro (38% del bilancio complessivo dell'UE). Il primo pilastro della PAC (aiuti diretti al reddito e spese connesse al mercato) sarà destinatario di 312,73 miliardi di euro (76,6%), mentre il secondo pilastro (politica di sviluppo rurale) di 95,58 miliardi di euro (23,4%). Il pacchetto di riforma della PAC comprende quattro principali riferimenti normativi: 1) il regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori (n. 95/13), con l'obiettivo di premiarli per la fornitura di beni e servizi pubblici, che contiene inoltre una serie di azioni specifiche di sostegno (in particolare per i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori e gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali) e le regole per la concessione di un importo limitato di aiuti accoppiati (legati alla produzione); 2) il regolamento che stabilisce un'unica Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (n. 96/13), con lo scopo di semplificare e ampliare le disposizioni vigenti in materia di intervento pubblico, ammasso privato, misure eccezionali e gli aiuti a settori specifici, nonché a facilitare la cooperazione tra produttori ed organizzazioni interprofessionali; 3) il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (n. 93/13) riguarda misure volontarie agevo-facile.blogspot.it/2013/12/nuova-pac-il-consiglio-dellue-approva.html 1/7
  • 2. 19/12/13 AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 adattate alle specificità nazionali e regionali ed è la base su cui gli Stati membri redigono e cofinanziano i programmi pluriennali allineati al quadro comune europeo; 4) il regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (regolamento orizzontale) (n. 94/13), che disciplina le relative spese, il sistema di consulenza aziendale, di gestione e di controllo da porre in essere dagli Stati membri, il sistema di condizionalità e le erogazioni. Il pacchetto include anche una norma transitoria per l'anno 2014 (n. 103/13) per colmare il divario tra il quadro giuridico esistente ed il nuovo assetto, al fine di dare agli Stati membri il tempo sufficiente per mettere in atto i nuovi programmi. Il Consiglio ha inoltre adottato un regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (15173/13). L'elemento più importante della nuova PAC è rappresentato dall'introduzione del nuovo "pagamento verde" ("greening payment"): il 30% del sostegno diretto al reddito degli agricoltori sarà concesso solo se si osserveranno alcune pratiche agricole rispettose per l'ambiente e il clima. In particolare: far crescere almeno tre colture diverse sui campi coltivabili, mantenere una superficie minima di pascoli permanenti e mantenere intatti i paesaggi con un particolare valore ecologico ("area di interesse ecologico"). Per non penalizzare chi già utilizza pratiche ecologiche, il regolamento prevede un sistema di "greening equalency" per riconoscere quelle il cui beneficio per l'ambiente e il clima può essere considerato equivalente a quello delle pratiche ecologiche previste dal regolamento. La riforma della PAC prevede anche una più equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri ("convergenza esterna"). Allo stesso tempo, ci sarà un riequilibrio progressivo dei livelli dei pagamenti diretti a livello nazionale e regionale ("convergenza interna"). Gli Stati membri saranno inoltre in grado di garantire una maggiore quota dei loro pagamenti diretti sotto forma di sostegno accoppiato (legato alla produzione) agli agricoltori in settori o regioni che si trovano in particolare difficoltà e dove l'attività agricola è una componente importante dello sviluppo. Al fine di orientare più efficacemente i pagamenti diretti verso gli agricoltori più bisognosi di sostegno, è prevista una riduzione obbligatoria del 5% su importi sopra i 150.000 euro ottenuti da grandi agricoltori (che possono beneficiare di economie di scala). Allo stesso tempo, gli Stati membri avranno la possibilità di aumentare il sostegno per gliagricoltori di più piccole dimensioni, concedendo loro un importo superiore sui primi ettari ("pagamento redistributivo"). L'attuale disciplina finanziaria (che prevede la possibilità di effettuare tagli lineari ai pagamenti diretti ricevuti dagli agricoltori) sarà mantenuta al fine di garantire che il bilancio della PAC non superi il massimale di bilancio stabilito. Gli agricoltori, infine, il cui sostegno diretto al reddito non superi i 2.000 euro saranno esentati dal meccanismo della "disciplina finanziaria" (che consente tagli lineari ai pagamenti diretti in caso di superamento degli impegni previsti dal bilancio). La nuova PAC comprende un sistema obbligatorio di sostegno a favore dei giovani agricoltori(per il quale gli Stati membri possono utilizzare fino al 2% dell'importo loro destinato per pagamenti diretti) e la possibilità per gli Stati membri di istituire un regime semplificato agevo-facile.blogspot.it/2013/12/nuova-pac-il-consiglio-dellue-approva.html 2/7
  • 3. 19/12/13 AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 per i piccoli agricoltori il cui sostegno non superi 1.250 euro. Gli Stati membri potranno, nel nuovo periodo di programmazione, trasferire fondi tra i due pilastri della PAC e concedere, se necessario, ulteriori contributi per le zone svantaggiate. Più in generale, i tassi di cofinanziamento saranno calibrati in base ad ogni specifico contesto territoriale, dalle regioni meno sviluppate a quelle in transizione fino alle regioni ultraperiferiche. Principali aspetti della riforma della PAC 1. PAGAMENTI DIRETTI Riduzione del sostegno al reddito destinato alle grandi aziende agricole (articolo 11): Riduzione obbligatoria del 5% per gli importi superiori a 150.000 euro (con una deroga per gli Stati membri che utilizzano più del 5% della propria dotazione nazionale di pagamenti diretti per aumentare il sostegno ai piccoli agricoltori sotto forma di pagamento redistributivo). Pagamento redistributivo (articolo 41): Possibilità per gli Stati membri di ridistribuire il sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori, utilizzando fino al 30% della propria dotazione nazionale dei pagamenti diretti per la concessione ai piccoli agricoltori di un pagamento supplementare per i primi ettari (con un massimo di 30 ettari o pari alla dimensione media delle aziende agricole in uno Stato membro se questo è superiore a 30 ettari). Convergenza esterna: Gli Stati membri con pagamenti diretti al di sotto del livello del 90% della media dovrebbero chiudere un terzo del gap fra il loro livello attuale e questo livello. Convergenza interna (articolo 25): Gli Stati membri devono riequilibrare almeno in parte il livello medio di pagamenti diretti per ettaro a livello nazionale o regionale entro il 2019. Disciplina finanziaria (articolo 8): Gli agricoltori che ricevono meno di 2.000 euro in pagamenti diretti saranno esonerati da qualsiasi taglio lineare ai pagamenti diretti. Agricoltore attivo (articolo 9): E' previsto un "elenco negativo" composto da soggetti che a priori sono esclusi dai pagamenti diretti (a meno che non dimostrino che l'attività agricola non è marginale): aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, sport permanenti, etc. Giovane agricoltore (articoli 50 e 51): Regime obbligatorio concordato nel primo pilastro, utilizzando fino al 2% del massimale nazionale. agevo-facile.blogspot.it/2013/12/nuova-pac-il-consiglio-dellue-approva.html 3/7
  • 4. 19/12/13 AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 Piccolo agricoltore (articoli da 61 a 65): Regime opzionale per gli agricoltori che ricevono fino a 1.250 euro. Greening (articoli da 43 a 47): Il 30% dei pagamenti diretti è vincolato alla osservazione di pratiche agricole benefiche per l'ambiente e il clima, in particolare la diversificazione delle colture, il mantenimento di pascoli permanenti e la creazione di 'Aree Focus ecologiche' in ciascuna azienda. Equivalenza (articolo 43 e l'allegato IX): Le pratiche agricole che producono almeno un beneficio per l'ambiente e il clima equivalente a quello delle pratiche inserite nel presente regolamento sono considerate «pratiche equivalenti». La possibilità di ricevere finanziamenti dell'Unione per la stessa misura greening sia nell'ambito del primo pilastro e che nell'ambito del secondo ('il doppio finanziamento') viene esplicitamente esclusa. Manutenzione di pascoli permanenti (articolo 44): Gli Stati membri devono garantire il mantenimento di un rapporto minimo di pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale, applicabile a livello nazionale, regionale o di singola azienda agricola. Aree di interesse ecologico (Ecological Focus Areas - EFAs) (articolo 45 e allegato X): EFA si applica solo ai terreni coltivabili, non ai prati permanenti nè ai terreni destinati a coltivazioni permanenti. È stato concordato un elenco di zone EFA (ad esempio terreni a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, agro-foresta, ecc), così come un elenco di esenzioni (ad esempio aziende in cui più del 75% dei terreni posseduti è costituito da pascoli, zone boscose , ecc). 2. OCM UNICA Impianti di viti (articoli 61 e seguenti): Previsti un nuovo sistema di autorizzazioni all'impianto a partire dal 2016 fino al 2030, l'aumento dell'1% delle autorizzazione annue di impianto di viti concedibili e l'allungamento della durata dei diritti di impianto della vite da 3 a 5 anni come misura transitoria. Zucchero (articoli 124 e seguenti): La fine delle quote è fissata al 30 settembre 2017. Latte (articoli 148 e seguenti): La fine delle quote è fissata nel 2015. Intervento pubblico e ammasso privato (articoli 8 e seguenti): Per alcuni formaggi DOP / IGP diventa ammissibile l'ammasso privato. Sistemi scolastici (articoli 22 e seguenti): Budget aumentato da 90 a 150 milioni di euro. agevo-facile.blogspot.it/2013/12/nuova-pac-il-consiglio-dellue-approva.html 4/7
  • 5. 19/12/13 AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali (articoli 152 e seguenti): Rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella catena di fornitura; possibilità di ricevere un sostegno finanziario per la costituzione di associazioni di produttori nell'ambito dello sviluppo rurale; le OP nei settori dell'olio d'oliva, seminativi e carni bovine saranno autorizzate ad esercitare contrattazione collettiva per conto dei loro membri, a determinate condizioni e con garanzie per la concorrenza. Misure eccezionali (articoli 219 e seguenti): Sostegno finanziario aggiuntivo per le crisi proveniente dalla Riserva di Crisi. 3. SVILUPPO RURALE Quadro strategico comune: Il Regolamento delle Disposizioni Comuni (Common Provision Regulation) riguarderà la programmazione di tutti i fondi UE: gli Stati membri devono sottoscrivere un Accordo di Partenariato a livello nazionale che includa, per ciascun Fondo, lo specifico programma nazionale. Il FEASR sarà quindi integrato con i Fondi Europei di Investimento, con l'obiettivo di una maggiore coerenza ed efficacia. Sarà possibile, in particolare, ottenere il co-finanziamento di un singolo progetto da parte di diversi Fondi. Questo nuova possibilità favorirà progetti innovativi e strategie coerenti in una medesima zona, compresi i collegamenti urbani e rurali od il finanziamento di aziende che svolgono sia attività agricole che di pesca. Priorità (articolo 5): L'attuale suddivisione del Programma FEASR in Assi sarà sostituita da sei priorità, basate sull'analisi dei bisogni specifici dei singoli Stati. La programmazione sarà quindi notevolmente semplificata, e dovrebbe facilitare la realizzazione dei progetti. Investimenti (articolo 17): Per facilitare la realizzazione di progetti integrati, con maggiore valore aggiunto, una sola misura coprirà la maggior parte degli investimenti materiali, con lo scopo di aumentare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole, migliorare l'efficienza della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, fornire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e sostenere gli investimenti non remunerativi necessari a conseguire obiettivi ambientali. Forestazione (articoli 21-27,34): Prevista una misura integrata unica a copertura di tutti gli investimenti. Il sostegno sarà mirato a specifici detentori di aree forestali. Agri-ambiente (articolo 28) / Agricoltura biologica (articolo 29) / "Natura" e direttiva quadro sulle acque (articolo 30): Sono state rafforzate le misure riguardanti l'ambiente. E' stato introdotto un ampio margine di flessibilità consentendo periodi di impegno e di conversione più brevi, al fine di favorire una maggiore diffusione delle misure. agevo-facile.blogspot.it/2013/12/nuova-pac-il-consiglio-dellue-approva.html 5/7
  • 6. 19/12/13 AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 In relazione alla somiglianza di alcune misure dei Pilastri 1 e 2, il regolamento prevede l'esclusione del doppio finanziamento, assicurando che gli agricoltori non vengano pagati due volte per la stessa attività. Le aree con vincoli naturali (Areas with natural contraints - ANCs) (art. 31-32 e allegato II): Viene introdotta una nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali (precedentemente note come "zone svantaggiate"). Tali aree saranno ora definite sulla base di otto criteri biofisici, garantendo un sistema oggettivo e trasparente in tutta l'UE. Al fine di garantire una transizione agevole e una continuità, gli Stati membri hanno tempo fino al 2018 per attuare la nuova delimitazione. Gli Stati membri possono inoltre concedere pagamenti in "phasing out" fino alla fine del periodo di programmazione agli agricoltori che non saranno più ammissibili ai pagamenti. Finanziamento (articolo 59): A fini della semplificazione, il regolamento prevede un solo tasso di cofinanziamento per tutte le misure (con deroghe su ambiente, cambiamenti climatici e innovazione), ma differente a seconda dei diversi territori: più elevato per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, nonché per due tipi di regioni in transizione dove il PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE. Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione, il regolamento prevede i requisiti minimi di spesa per l'ambiente (30%) e per l'approccio LEADER (supporto alle strategie locali, a cui va indirizzato almeno il 5% della disponibilità complessiva). Innovazione L'innovazione è stata definita come un obiettivo trasversale del prossimo periodo di programmazione. Sarà supportata attraverso varie misure di sviluppo rurale, quali iltrasferimento di conoscenze, la cooperazione e gli investimenti in beni materiali. Inoltre, grazie al Partenariato Europeo dell'Innovazione (European Innovation Partnership - EIP) per la produttività e sostenibilità agricola, la politica di sviluppo rurale promuoverà l'efficienza delle risorse, la produttività, le basse emissioni ed uno sviluppo amico del clima. L'EIP sosterrà, pertanto, la cooperazione tra l'agricoltura e la ricerca al fine di accelerare il trasferimento tecnologico agli agricoltori. 4. REGOLAMENTO ORIZZONTALE Il presente regolamento si chiama "orizzontale" perchè riunisce le norme pertinenti per tutti gli strumenti della PAC, precedentemente sparse in varie parti della legislazione PAC. Si sottolinea in particolare: Condizionalità: Sistema creato dalla riforma della PAC del 2003 che condiziona gli aiuti agli agricoltori al rispetto dei requisiti di interesse pubblico, in particolare le norme in materia di ambiente, benessere degli animali e uso dei prodotti fitosanitari. Riserva per le crisi: agevo-facile.blogspot.it/2013/12/nuova-pac-il-consiglio-dellue-approva.html 6/7
  • 7. 19/12/13 AgevoBLOG: Nuova PAC: il Consiglio dell'UE approva definitivamente la riforma per il periodo 2014-2020 Al fine di sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che colpiscono la produzione agricola o la distribuzione, sarà applicata, all'inizio di ogni anno, una riduzione dei pagamenti diretti. Gli importi non utilizzati saranno rimborsati agli agricoltori. Per saperne di più: Comunicato stampa del Consiglio della UE su avvenuta approvazione della riforma della PAC 2014-2020 (visibile anche di seguito in slideshare) Sito della Commissione UE dedicato alla nuova PAC post-2013 CAP reform approved by the Council: press release from Alberto Cardino - AGEVOFACILE RIPRODUZIONE RISERVATA agevo-facile.blogspot.it/2013/12/nuova-pac-il-consiglio-dellue-approva.html 7/7