1. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
CASERTA
Intervento del
Prof. Tommaso Di Sabato
Consiglio Generale
Caserta, 09 dicembre 2009
2. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
I TEMI DELL’INTERVENTO
IL CAMBIAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LA RIFORMA BRUNETTA
COSA FARE
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3. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
La Costituzione della Repubblica italiana
art. 97
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
art. 98
“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.”
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4. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
IL CAMBIAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LEGGE 11 Luglio 1980, n. 312 NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-
FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO (G. U.
n. 190 Suppl. Ord. del 12/07/1980)
Negli anni ’80 la pressione verso l’assimilazione dei modelli organizzativi di
derivazione privatistica porta al superamento del regime delle carriere (di cui al
T.U. 1957/3) attraverso l’istituzione delle qualifiche funzionali, ordinate -in maniera
ascendente in relazione ai parametri della qualità della prestazione e della
responsabilità connesse alle funzioni svolte- in profili a cui corrispondono livelli
retributivi. Ogni qualifica comprende più profili professionali; questi si fondano
sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in
relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia
che compete, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica. Il primo
inquadramento avviene con riguardo alle mansioni svolte nel precedente
ordinamento per carriere.
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5. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
LEGGE 29 marzo 1983, n. 93
LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO (G. U. n. 93 del 6/04/1983)
si prefigge l’obiettivo di assicurare:
uguale trattamento di tutti i dipendenti pubblici;
omogeneizzazione delle posizioni giuridiche;
perequazione del trattamento economico;
riassetto dei profili;
disciplina collettiva degli accordi contrattuali.
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6. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
L’intervento normativo che ha cambiato il volto della pubblica amministrazione
introducendo la vera riforma del pubblico impiego e della dirigenza scaturisce
dalla legge delega del 1992
LEGGE 23 OTTOBRE 1992, n. 421 DELEGA AL GOVERNO PER LA
RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA
DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA
TERRITORIO (G. U. n. 257 Suppl. Ord. del 31/10/1992),
che all’art. 2 prescrive:
”Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti
al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività,
nonché alla sua riorganizzazione”.
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7. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
In attuazione della legge delega del 1992 il Governo ha emanato il
DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 (G. U. n. 30
Suppl. Ord. del 6/2/1993) intitolato:
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421
Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 421/1992 espressamente statuisce che
“Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o
amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i principi fondamentali di
organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni
organiche nonché la loro consistenza complessiva. le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione
alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della libertà di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della
responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici.”
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8. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
LE “BASSANINI”
LEGGE 15 MARZO 1997, n. 59 DELEGA AL GOVERNO PER IL
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI
LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (G. U. n. 63 Suppl. Ord. del
17/03/1997)
LEGGE 15 MAGGIO 1997, n. 127 MISURE URGENTI PER LO
SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI
DI DECISIONE E DI CONTROLLO (G. U. n. 113 Suppl. Ord. del 17/05/1997)
LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI
15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997, N. 127, NONCHÉ NORME IN
MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO
A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (G. U. n. 142 Suppl. Ord. del
20/06/1998)
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9. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
I DECRETI LEGISLATIVI CHE HANNO MODIFICATO IL D.Lgs 29/1993
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80 NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DI GIURISDIZIONE NELLE
CONTROVERSIE DI LAVORO E DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA,
EMANATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA
LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (G. U. n. 82 Suppl. Ord. dell’ 8/4/1998)
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1998, n. 387 ULTERIORI
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
E DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 80 (G. U. n. 261 del
7/11/1998)
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10. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
L’adozione di provvedimenti che hanno modificato il D. Lgs 29/1993 ha
portato alla “seconda privatizzazione” del pubblico impiego, che ha trovato
la sua concretizzazione nel
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 NORME GENERALI
SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (G. U. n. 106 Suppl. Ord. del 9/5/2001)
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11. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
La volontà di dare ulteriore impulso al cambiamento della pubblica
amministrazione per una maggiore efficienza ed efficacia dei suoi servizi
ha dato vita alla
LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15 DELEGA AL GOVERNO
FINALIZZATA ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL
LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÈ DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI
CONTI (G.U. N. 53 del 5/3/2009)
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12. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni)
Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche
mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina
del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui
all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato
dall’articolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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13. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro
privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della
contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle
strutture, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard
internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle
pubbliche amministrazioni l’accesso diretto alle informazioni relative alla
valutazione del personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
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14. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi
premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative
strutture amministrative;
f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di concorsualità per l’accesso al lavoro pubblico e
per le progressioni di carriera;
h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle
procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità
di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti,
quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;
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15. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
i) previsione dell’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella
sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di
progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime
procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di
organico.
I decreti legislativi previsti dal comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell’ordinamento
giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva
competenza.
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16. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
I decreti legislativi di cui al trattasi vanno adottati, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nell’osservanza
dei principi e dei criteri direttivi fissati dall’articolato della Legge 15/2009 nonché
nel rispetto del principio di pari opportunità,.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in
argomento il Governo potrà adottare eventuali disposizioni integrative e correttive,
con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.
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17. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
LA RIFORMA BRUNETTA
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, N. 150
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, IN MATERIA DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E
DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI. (G.U. N. 254 del 31/10/2009 – Suppl. Ord. n.197)
Interviene in materia di:
valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche
(Titolo II)
valorizzazione del merito (Titolo III)
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(Titolo IV) con particolare riferimento a:
dirigenza pubblica
responsabilità disciplinare
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
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18. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Si prefigge l’obiettivo di assicurare:
una migliore organizzazione del lavoro;
elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera;
il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della
dirigenza;
il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle
capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali;
l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa
produttività e all'assenteismo;
la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia
della legalità.
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19. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE ED INTEGRATIVA
(CAPO IV)
La delega contenuta nella legge 15/2009 ha operato una parziale rilegificazione
delle materie attualmente regolate dalla contrattazione collettiva, ridefinendo gli
ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati alla contrattazione
collettiva e alla legge.
L’articolo 54 ha sostituito i commi dall’1 al 3 dell’articolo 40 del D.Lgs 165/2001
intitolato “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” modificandolo
sostanzialmente a partire dalle materie che vengono escluse dalla contrattazione
che sono:
l’organizzazione degli uffici;
la partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165;
le funzioni connesse agli uffici dirigenziali generali ed ai compiti e poteri propri nell’ambito
delle responsabilità di indirizzo;
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
l’affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti.
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20. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
La contrattazione collettiva è consentita, negli esclusivi limiti previsti dalle
norme di legge, nelle materie relative a:
sanzioni disciplinari
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio
mobilità e delle progressioni economiche
Restano di competenza dei dirigenti:
la gestione delle risorse umane
la direzione e l’organizzazione del lavoro
il potere disciplinare
l’individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo
svolgimento dei compiti dell’ufficio
la mobilità all’interno degli uffici, nel rispetto di criteri oggettivi e di trasparenza
delle scelte effettuate.
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21. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Nell’ambito del generale riordino delle procedure di contrattazione
collettiva nazionale, l’articolo 54, comma 3, dispone la coincidenza tra
vigenza giuridica ed economica del contratto, prevedendo una durata
triennale ed eliminando dunque la dicotomia tra il quadriennio giuridico ed
il biennio economico - caratteristica dei contratti pubblici -.
Il successivo articolo 63 ha stabilito la medesima cadenza triennale per gli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di lavoro del il personale ad ordinamento
pubblicistico.
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22. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
L’articolo 54 prevede ancora la costituzione di quattro Comparti di
contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro Aree separate
per la dirigenza, secondo specifiche procedure.
Sono previste apposite aree all’interno della dirigenza per la dirigenza del
ruolo sanitario e per i professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X
qualifica funzionale.
Inoltre, possono essere costituite specifiche sezioni contrattuali nell’ambito
dei comparti di competenza.
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23. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
In materia di contrattazione collettiva integrativa l’art. 54 prevede :
l’attivazione, da parte delle amministrazioni, di livelli autonomi di
contrattazione collettiva integrativa, assicurando il rispetto di specifici vincoli di
bilancio e di adeguati livelli di efficienza e di produttività destinando al
trattamento economico accessorio legato alla prestazione individuale una
quota prevalente del trattamento accessorio stesso;
la facoltà, per le amministrazioni, in caso di mancato accordo, di provvedere
in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino al
raggiungimento della sottoscrizione;
la definizione, a cura della Commissione di cui all’art.13 ( entro il 31 maggio
di ogni anno) delle graduatorie di performance delle amministrazioni pubbliche;
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24. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
le modalità di utilizzo, tramite contrattazione, per determinate
amministrazioni, delle risorse indirizzate alla premiazione del merito e al
miglioramento delle prestazioni dei dipendenti.
Per le regioni e gli enti locali si dispone la possibilità di destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa solamente se correlate all’effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance.
la redazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni
contratto integrativo, di una relazione tecnico-finanziaria e di una relazione
illustrativa.
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25. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Il successivo art. 55 sostituisce l’intero articolo 40-bis del T.U. del pubblico
impiego, che ora ha come epigrafe “ Controlli in materia di contrattazione
integrativa” a differenza di quella originaria, che era “Compatibilità della
spesa in materia di contrattazione integrativa”.
L’articolo in questione stabilisce, tra l’altro:
l’attribuzione al collegio dei revisori, al collegio sindacale, agli uffici centrali del bilancio ed
agli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti, del controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i vicoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione della
legge (con particolare riguardo alle disposizioni inderogabili che incidono sui trattamenti
accessori);
l’obbligo di trasmissione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell’Economia e
finanza i contratti integrativi sottoscritti, con allegate relazione tecnico-finanziaria e relazione
illustrativa, ai fini dell’accertamento della compatibilità economico-finanziaria;
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26. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
L’art. 57 modifica l’art. 45 del D.Lgs 165/2001 e statuisce che i contratti
collettivi definiscono, sulla base della legge, trattamenti economici
accessori, collegati:
• alla performance individuale;
• alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel
suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola l’amministrazione;
• all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute.
Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle
previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
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27. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze - art. 21;
b) il premio annuale per l'innovazione (di valore pari al bonus) – art. 22;
c) le progressioni economiche – art. 23;
d) le progressioni di carriera (nella misura del 50% dei posti dell’organico da
coprire con concorso) – art. 24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità – art. 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito
nazionale e internazionale – art. 26.
Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) sono riconosciuti a valere sulle
risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
La contrattazione collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale
delle eccellenze
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28. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento
derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione
all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a
due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla
contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e
proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme
disponibili per la contrattazione stessa (art. 27)
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29. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
L’art. 58 interviene in merito alle funzioni dell’ARAN disponendo che ad essa
compete attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie
all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed
invia al Governo, ai Comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e
sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione
delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche
amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le
quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie
modalità di funzionamento e di deliberazione (art. 56)
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30. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
l’obbligo di invio di specifiche informazioni al Ministero dell’Economia e finanza, entro il 31
maggio di ogni anno, ai fini dell’accertamento del rispetto dei vincoli finanziari inerenti alle
risorse destinate alla contrattazione decentrata e alla definizione ed applicazione dei criteri
improntati a valori meritocratici;
l’obbligo di pubblicazione sui propri siti istituzionali, da parte delle amministrazioni
pubbliche, dei contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa,
certificate dagli organi di controllo;
il divieto, per le amministrazioni, di procedere all’adeguamento delle risorse per la
contrattazione integrativa in caso di mancato adempimento delle prescrizioni richiamate e
delle relative procedure.
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31. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Cambia la composizione dell’ARAN
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato
per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi
altra attività professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico,
è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza.
Il Collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti
scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali
e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e
dal Presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta,
rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due,
rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e
delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne
assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione
collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le
direttive contenute negli atti di indirizzo.
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32. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono
essere riconfermati per una sola volta.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio delibera a
maggioranza, su proposta del Presidente.
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33. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Come si svolge la Contrattazione nazionale
L’art. 59 sostituisce l'art. 47 del Decreto legislativo 165/2001
“Procedimento di contrattazione collettivi” stabilendo che gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore
prima di ogni rinnovo contrattuale e sottoposti al Governo che, nei
successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica
economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato
all'ARAN.
L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta
relazione tecnica, ai Comitati di settore ed al Governo entro dieci giorni
dalla data di sottoscrizione.
Il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro venti giorni
dall'invio del contratto da parte dell'ARAN.
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34. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Per le amministrazioni diverse da quelle centrali il parere è espresso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da
parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri
contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte
dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente.
L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il
Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
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35. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti
contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi
di accordo.
Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente
Comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla
riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito
alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti.
Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma
restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.
I contratti e accordi collettivi nazionali nonché le eventuali interpretazioni
autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
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36. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Nel Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito l’art. 47-bis Tutela
retributiva per i dipendenti pubblici con cui si dispone che decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in
materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli
incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via
provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della
stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza
del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione degli incrementi è
riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura
e con le modalità stabilite dai contratti nazionali e comunque entro i limiti
previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse
contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
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37. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
L’art. 65 prescrive l’adeguamento e l’efficacia dei contratti collettivi vigenti al
momento della pubblicazione del decreto delegato e dispone che entro il 31
dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la
definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione
collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni
riguardanti “Merito e Premi”. In caso di mancato adeguamento i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 150/2009
cessano la loro efficacia dall’ 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente
applicabili.
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38. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
CARATTERI DEL NUOVO MODELLO
DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
a) Convergenza con il privato degli assetti regolativi del lavoro pubblico e del
sistema delle relazioni sindacali
b) Inderogabilità delle disposizioni di legge, regolamento o statuto sulla
disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici da parte della
contrattazione (eccetto nel caso di esplicita indicazione delle norme stesse)
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39. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Art. 2, comma 2 del D. Lgs 165/2001 - Fonti
“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.”
la nuova formulazione voluta dall’art.1, comma 1, della legge 15/2009 è, invece:
“….solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.”
(la formulazione si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla
data di entrata in vigore della legge – 20.3.2009 -).
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40. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
L’ambito della contrattazione collettiva nazionale
I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione.
La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la
struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi.
I contratti nazionali hanno durata triennale e si prevede la
concoincidenza fra la vigenza delle norme giuridiche e quella delle norme
economiche.
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41. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
La Contrattazione integrativa
La Contrattazione integrativa (di amministrazione o anche territoriale) che
si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
nazionali è caratterizzata dalle seguenti fasi:
• le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
• la contrattazione integrativa mira ad assicurare adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità delle
prestazioni attraverso l’attribuzione di trattamenti economici accessori,
anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati ovvero allo
svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e
responsabilità.
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42. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
Per Regioni, Sanità ed Autonomie Locali, si prende atto del nuovo
regime di finanziamento (risorse proprie e non trasferite) e si dispone che
il controllo governativo verrà meno con la piena attuazione del
federalismo fiscale.
INOLTRE
Le amministrazioni regionali e gli enti locali esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alla contrattazione
collettiva nazionale.
Per le amministrazioni regionali, il Servizio sanitario nazionale e gli enti
locali viene costituito un secondo Comitato di settore nell’ambito della
Conferenza dei presidenti delle Regioni, dell’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia (ANCI), dell’Unione delle Province d’Italia(UPI) e
dell’Unioncamere.
Rappresentanti designati dai comitati di settore possono assistere l’ARAN
nello svolgimento delle trattative.
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43. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
CONDIZIONI PRELIMINARI NECESSARIE
Per avviare un sistema di misurazione e valutazione delle performance sono
necessarie le seguenti azioni:
Riorganizzare l’ente;
Razionalizzarne le attività;
Attivare o ridefinire il sito informatico istituzionale secondo quanto
stabilito dall’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle
Leggi 2/2009, 69/2009 e D.Lgs 150/2009;
Attivare un sistema di dati e di metodologie trasparenti per la
valutazione delle performance.
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44. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
LE REGOLAMENTAZIONI DA ADOTTARE
Regolamento di organizzazione
Regolamento per l’ Organismo Indipendente Valutazione Performance
Regolamento di attuazione della Legge 241/1990
Attuazione della Legge 150/2000
Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale
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45. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
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46. LA RIFORMA BRUNETTA
Le novità della contrattazione decentrata
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