1. La legislazione nazionale e DGR
1118 regione Lombardia
UN APPROFONDIMENTO SUGLI IMPIANTI A BIOMASSA
DOMESTICA CHE HA L’OBBIETTIVO DI FORNIRE
INDICAZIONI UTILI AGLI OPERATORI
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2. La Legislazione principale
• CPR 305/2011- Regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio.
• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale.
• DM 37/08 - Decreto 22 gennaio 2008, Riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
• Legge 90/2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia ....
• DPR 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
• Dlgs 192/05- Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.
• DPR 16 Aprile 2013 n° 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
• DL 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili
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3. CPR 303/5
• Regolamento europeo che definisce la certificazione di prodotto e i
requisiti essenziali per l’immissione sul mercato.
• In particolare la CPR viene richiamato dalle norme prestazionali
specifiche che identificano alcune caratteriste di sicurezza, come la
resistenza al fuoco.
• La legislazione Europea quindi prevede l’immissione sul mercato di
prodotti MARCATURA CE.
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4. • Il Dlgs n. 152 identifica le caratteristiche minime dei camini collegati
ad apparecchi con potenza termica > 35kW.
• Un provvedimento che determina le caratteristiche degli impianti di
evacuazione dei prodotti della combustione.
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Dlgs 3 Aprile 2006. n152
5. DM 37/08
• Il Decreto Ministeriale 37/08 stabilisce identifica gli impianti ed i requisiti
degli operatori abilitati all’installazione degli stessi alla regola dell’arte.
• Anche gli impianti a biomassa domestica che ricadono nell’ambito
applicativo del DM art. 1 comma 2 lettera c) «Impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense,
e di ventilazione ed aerazione dei locali.»
• Sono soggetti all’applicazione della regola dell’arte e norme UNI in
attuazione.
• Ogni singolo Impianto di riscaldamento a biomassa oltre ad essere
obbligatoriamente collegato a camini/canna fumaria deve essere realizzato
a regola dell’arte e a conclusioni dei lavori deve essere rilasciata una
dichiarazione di conformità sia dell’impianto interno sia sulla canna
fumaria ad esso collegato.
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6. Legge 90/2013
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Introduce una nuova definizione di impianto termico che, in particolare, fa
riferimento agli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa di portata
superiore ai 5 kW se fissi.
Introduce, inoltre, il vincolo dello scarico a tetto per tutti gli impianti
termici nuovi che saranno installata dopo il 31 Agosto 2013.
Per impianti termici a biomassa no sono previste deroghe allo scarico a
tetto.
7. DPR 412/93,Dlgs 192/05 e Dpr 74/2013
• Questi testi di legge identificano e individuano le specifiche
prestazionale degli impianti termici.
• Strategici in termini di performance di impianto e di applicazione
dell’efficientamento sistema impianto.
• Questi provvedimenti identificano il camino e la canna fumaria
come elemento specifico ai fini applicativi in termini energetici e di
sicurezza.
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8. DL 3 marzo 2011, n. 28
• Recepisce una direttiva Europea con riferimento alla promozione
dell’utilizzo di impianti a fonte rinnovabile. Inoltre definisce i
requisiti degli operatori che installano impianti rinnovabili.
• Questo provvedimento integra e completa quanto già in essere ai
fini della sicurezza con specifico riferimento al DM 37/08.
• Inoltre il DL individua gli strumenti tecnici per la promozione sul
mercato degli impianti di riscaldamento a fonte rinnovabile come
apparecchi quali caminetti, stufe e caldaie a biomassa legnosa.
• Dalla DL 3 Marzo 2011 nascono i decreti applicativi come il CONTO
TERMICO, provvedimento che prevede specifici incentivi ugli
apparecchi domestici a biomassa.
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9. Dgr 1118 Regione Lombardia
• Recepimento del DPR 74/2013 e della Legge 90/2013 che modifica la
definizione del D. Lgs. 192/2005 (con modifica della definizione di
impianto termico, includendo impianti con potenza maggiore a 5
kW, anche alimentati con biomassa legnosa);
• Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termico
mediante targatura;
• Include l’obbligo di manutenzione dei camini/canne fumarie
collegati ad apparecchi a biomassa legnosa.
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10. Dgr 1118 Regione Lombardia
Dalla disciplina regionale degli impianti termici sono esclusi:
• Radiatori individuali, termocucine, cucine economiche,
caminetti aperti.
• Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti
da macchine frigorifere, collettori solari o pompe di calore
con potenza inferiore a 12 kW;
• Impianti coinvolti nei processi produttivi.
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11. Dgr 1118 Regione Lombardia
Gli impianti termici saranno tutti “TARGATI” con un
codice univoco che consentirà l’identificazione
dell’impianto.
La targatura avverrà, a partire dall’1 agosto 2014:
al momento dell’installazione
alla prima manutenzione utile
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12. Dgr 1118 Regione Lombardia
Dall’ 1 agosto 2014 i nuovi impianti a biomassa installati dovranno
rispettare i seguenti rendimenti minimi:
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Tipologia Alimentazione Valore rendimento
%
Caminetto
chiuso
e Stufa
Legna
Pellet
75
85
Caldaia/Termo
stufa/Termo
camino
Legna
Pellet
80
90
13. Dgr 1118 Regione Lombardia
• I nuovi impianti a biomassa ed i camini/canne fumarie ad essi
collegati devono essere installati secondo quanto previsto dal DM
37/08.
• Gli impianti a biomassa devono essere dotati di “Libretto di
impianto”.
• La manutenzione per tutti gli impianti a biomassa e relativi
camini/canne fumarie deve avvenire, dall’1 agosto 2014, con la
seguente cadenza:
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14. 24/02/2014 14
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