SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Télécharger pour lire hors ligne
CIRCOLARE N.53/E




                                             Roma, 6 dicembre 2011
Direzione Centrale Normativa
        ______________




 OGGETTO: Chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa
          ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
INDICE


1. Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa............ 3
1.1. Ambito soggettivo ...................................................................................................... 4
1.2. Ambito oggettivo........................................................................................................ 5
1.3 Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività................................. 6
1.4 Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite.. 7
1.5. Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto delle perdite 11
1.6 Regime del consolidato e riporto delle perdite ........................................................ 12
1.7. Decorrenza del nuovo regime ................................................................................. 14




                                                              2
1. Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite
d’impresa

        L’articolo 23, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, recante
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” [c.d. Manovra correttiva
2011], convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha
introdotto alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito
IRES.
        Le novità riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del
TUIR, che disciplinano rispettivamente le modalità di riporto a nuovo delle
perdite:
        -       di periodo;
        -       dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.
        In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla
Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto
delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego
in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile.
            Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato,
un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un
limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse.
            La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che
la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:
            -     evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie
                  finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza;
                  operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione
                  relativa alla limitazione temporale al riporto;
            -     limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle
                  perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di
                  predisposizione del bilancio di esercizio;




                                             3
-     garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la
              tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in
              presenza di perdite riportate a nuovo.


1.1. Ambito soggettivo

        L’articolo 84, comma 1, del TUIR, come emendato dal decreto legge n.
98 del 2011, statuisce che: “La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata
in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non
superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per
l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per
l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che
eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5.
Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di
acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80”.
        L’intervento normativo in esame riguarda esclusivamente la disciplina
relativa al riporto delle perdite d’impresa contenuta nell’articolo 84 del TUIR. Le
modifiche interessano, pertanto, esclusivamente i soggetti IRES contemplati
nell’articolo 73 del TUIR, con alcune espresse esclusioni.
        Si tratta, in particolare, di:
        -     società per azioni e in accomandita per azioni, società a
              responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua
              assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento




                                         4
(CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui               al
              regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
        -     enti pubblici e    privati   diversi   dalle   società,   nonché trust,
              residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
              esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
        -     società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità
              giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
       Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF in
regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del
riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR.
       Inoltre, per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del
TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del medesimo testo unico, restano esclusi
dalle nuove regole previste in materia del riporto in avanti delle perdite gli enti
non commerciali che esercitano attività d’impresa, di cui alla lettera c) del
menzionato articolo 73.


1.2. Ambito oggettivo

     Come già in precedenza evidenziato, per effetto delle modifiche apportate
dalla Manovra correttiva 2011 al comma 1 dell’articolo 84 del TUIR è venuto
meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato
introdotto un limite “di periodo” al relativo utilizzo in misura forfetaria pari
all’ottanta per cento del reddito imponibile.
     La limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venire meno la possibilità di
utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella
di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun
periodo d’imposta.
       A scopo esemplificativo, si riporta un esempio illustrativo delle modalità
di impiego delle perdite pregresse in base alla nuova disciplina.
       Esempio 1




                                           5
Si assuma che la società Alfa disponga di perdite pregresse [per semplicità
relative all’anno n] in misura pari ad euro 18.000 e che nell’anno n+1 consegua
un reddito di euro 20.000.
         Il caso è riepilogato nella tabella che segue.
         Tabella [1]
  Anno                 Y         Perdita          Perdita          Y         Perdita
                                                utilizzabile   imponibile    residua
     N                 -         18.000               -            -         18.000
   n+1            20.000            -             16.000         4.000        2.000


         Come illustrato in Tabella [1], la perdita utilizzabile nell’anno n+1
ammonta a euro 16.000 – pari all’ottanta per cento del reddito prodotto [80% *
20.000]. Il reddito imponibile risulta, pertanto, pari a euro 4.000 [20.000 –
16.000] e la perdita residua “spendibile” nei successivi periodi d’imposta
ammonta a euro 2.000 [18.000 - 16.000].
         In buona sostanza, come evidenziato nel caso preso in esame, l’effetto
finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare
comunque nell’esercizio n+1 il venti per cento del reddito prodotto.


1.3 Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività

          L’articolo 23 del decreto legge n. 98 del 2001 interviene anche sul
comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplina le modalità di riporto delle
perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta. In
particolare, il riformulato comma 2 dell’articolo 84 stabilisce che: “Le perdite
realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con
le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una
nuova attività produttiva”.



                                            6
Nel riconfermare per tali soggetti il sistema di riporto in misura piena
delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una
nuova attività produttiva, è stata espunta la precisazione “senza alcun limite di
tempo” contenuta nella previgente formulazione della norma, non più
significativa atteso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite
nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse.
          Il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si
applica dunque alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data
di costituzione”, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e
quantitativo.
          In altri termini, il rinvio alle “modalità previste al comma 1”
dell’articolo 84 non attiene alla misura delle perdite utilizzabili, le quali, se
maturate nei primi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero importo.
          Così, ad esempio, una società costituita nel 2009, che abbia subito nei
primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel
2012 subisca una perdita ulteriore di € 10.000, potrà utilizzare per intero e senza
limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la
perdita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’ottanta
per cento del reddito imponibile.


1.4 Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle
perdite

          Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, l’articolo 115, comma
3, del TUIR così dispone: “Le perdite fiscali della società partecipata relative
a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci
relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non




                                           7
possono      essere      utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società
partecipate”.

          La norma stabilisce, dunque, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a
ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti quello
di esercizio dell’opzione. Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai
soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti. Non si
genera, pertanto, alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante
regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci.
          Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle
modalità di impiego delle perdite:
            a. formatesi in capo alle società (partecipata e partecipanti) prima
                   dell’ingresso nel regime;
            b. utilizzabili dai soci partecipanti nell’ambito del regime della
                   trasparenza.
          Valga l’esempio di seguito riportato.
          Esempio 2
          Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n
perdite fiscali per un importo rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 euro e che
nell’anno n + 1 esercitino l’opzione per la trasparenza in qualità di partecipanti –
ciascuna in misura pari al cinquanta per cento del patrimonio della società
partecipata T – la quale dispone di perdite pregresse pari a euro 10.000.
          Si ipotizzi, inoltre che nell’anno n + 1 Alfa, Beta e T abbiano conseguito
un reddito per un ammontare pari rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e
12.000.
          Il caso è riepilogato nella tabella che segue.
       Tabella [2]
     Anno              Y           Y      Y        Perdita   Perdita    Perdita
                      Alfa        Beta    T         Alfa      Beta        T
        n              -           -      -        18.000    15.000     10.000
      n+1            20.000 15.000 12.000             -         -           -
  ex. Di opzione




                                               8
Nel caso riportato in Tabella [2], nell’anno n+1 T imputerà per
trasparenza il proprio reddito ai soci Alfa e Beta, dopo aver scomputato perdite
pregresse per euro 9.600 [80% * 12.000]. Il reddito imputato alle partecipanti
risulterà pro quota pari a euro 1.200 [50% (12.000 – 9.600)].
        In capo ai soci Alfa e Beta si avrà:

Tabella [3]

        Yn + 1   Perd n     P util.    Perd.    Y netto     YN + 1      Yn + 1
                          (80% A)     residua             imputato    imponibile
          A        B         C         B-C      A–C         da T
Alfa 20.000 18.000        16.000      2.000     4.000       1.200        5.200
Beta 15.000 15.000        12.000      3.000     3.000       1.200        4.200


        Come riepilogato in Tabella [3], Alfa e Beta potranno scomputare perdite
pregresse in misura pari all’ottanta per cento del reddito autonomamente
prodotto. Le perdite utilizzabili [C] nel periodo d’imposta n+1 risultano pertanto
pari rispettivamente a euro 16.000 [80% * 20.000] e 12.000 [80% * 15.000],
mentre le perdite residue ancora disponibili in compensazione dei propri redditi
futuri ammontano a euro 2.000 e 3.000.
        Il reddito imponibile risultante in capo ad Alfa e Beta dopo lo scomputo
sul proprio reddito delle perdite pregresse è pari rispettivamente a euro 5.200
[4.000 + 1.200] e 4.200 [3.000 + 1.200].
        Le nuove regole previste dall’articolo 84 del TUIR non producono alcun
effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e
imputate ai soci: si tratta, infatti, di “perdite di periodo” trasferite ai soci nel
limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun
socio. Come precisato dall’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile
2004, recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza
nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo
unico delle imposte sui redditi”, le perdite fiscali eccedenti il predetto limite



                                         9
restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in
diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall’articolo 84 del
TUIR.
        L’eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi
non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito
utilizzabile dai soci nei periodi d’imposta successivi in misura non superiore
all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo.
        Valga l’esempio di seguito riportato.
        Esempio 3
        Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n
(anno di ingresso nel regime) un reddito pari rispettivamente a euro 13.000 e
15.000 e che la società partecipata T consegua una perdita fiscale di euro 35.000
imputata pro quota – in misura pari al 50 per cento – ai rispettivi soci.
        Il caso è riepilogato nella tabella che segue.
        Tabella [4]
           Anno           Yn               Yn              Perdita n
                         Alfa             Beta                T
             n          13.000           15.000             35.000


        I soci Alfa e Beta possono scomputare integralmente la “perdita di
periodo” imputata per trasparenza dalla partecipata T, pari pro quota a 17.500
euro [50% * 35.000], conseguendo l’azzeramento del proprio reddito e una
perdita residua spendibile nei successivi esercizi di importo rispettivamente pari
a 4.500 e 2.500 euro.
        Nell’ipotesi in cui nell’esercizio n+1 Alfa, Beta e T conseguano un
reddito pari rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e 10.000, si avrà:
        Tabella [5]
Anno        Yn + 1       Yn + 1      Yn + 1       Pn       Pn        Yn + 1 Y n+1
            Alfa         Beta         T           Alfa    Beta      impon. impon.
                                                                     Alfa   Beta
 n+1       20.000       15.000      10.000      4.500     2.500     20.500 17.500



                                         10
A fronte di un reddito complessivo nell’anno n+1 pari a 25.000 [20.000
+ 5.000] e 20.000 [15.000 + 5.000] euro, Alfa e Beta possono utilizzare
integralmente la perdita residua in quanto inferiore all’ottanta per cento del
reddito complessivo di periodo.


1.5. Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto delle
perdite

          Le considerazioni svolte nell’ambito del regime della trasparenza, di cui
all’articolo 115 del TUIR, trovano applicazione, in linea di principio, anche per i
soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle
società a ristretta base proprietaria ai sensi dell’articolo 116 del TUIR [c.d.
piccola trasparenza]. Trattasi, in particolare, delle perdite:
          a)   formatesi in capo alla società partecipata prima dell’esercizio
               dell’opzione;
          b)   eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società
               partecipata riferibile a ciascun socio.

          In relazione alle ipotesi di cui ai punti sub a) e sub b), si rinvia ai
medesimi criteri illustrati nel paragrafo 1.4.
          Tale impostazione risulta coerente con il dato normativo, in quanto:
          -    l’articolo 116, comma 2, del TUIR contiene un espresso rinvio, tra
               l’altro, alle disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell’articolo
               115, concernente la trasferibilità delle perdite fiscali ai soci in
               proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio
               netto contabile della partecipata;
          -    l’articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004
               estende le disposizioni dettate nell’ambito della trasparenza fiscale
               di cui all’articolo 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a
               ristretta base proprietaria in regime di trasparenza.



                                          11
Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non
produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in
esame in qualità di soci, in quanto trattasi di soggetti che applicano le
disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del TUIR.


1.6 Regime del consolidato e riporto delle perdite

           Nell’ambito del regime del consolidato, l’articolo 118, comma 2, del
TUIR dispone che: “Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio
della tassazione di gruppo … possono essere utilizzate solo dalle società cui si
riferiscono”. La disposizione in esame dispone il divieto di utilizzo delle perdite
maturate dalle società del gruppo prima dell’esercizio dell’opzione per il regime
del consolidato. Ne deriva che le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in
sede di consolidamento sono quelle maturate dalle società partecipanti in
costanza di regime. Le modifiche apportate dal decreto legge n. 98 del 2011
all’articolo 84 del TUIR producono effetti sulle modalità di impiego delle
perdite:

             a. formatesi in capo alle società rientranti nel perimetro di
                consolidamento prima dell’ingresso nel regime;
             b. utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tassazione di
                gruppo, nei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
           Si riporta un esempio illustrativo degli effetti prodotti dalla nuova
disciplina in materia di riporto delle perdite.

Esempio 4
           Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n
perdite fiscali per un importo rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 euro e che
nell’anno n+1 optino per la tassazione di gruppo con la consolidante C. Si
ipotizzi, inoltre che nell’anno n+1 Alfa e Beta e C abbiano conseguito un reddito
per un ammontare pari rispettivamente a euro 20.000 e 15.000 e 12.000.



                                          12
Il caso [4] è riepilogato, in sintesi, nella tabella che segue.

        Tabella [6]
    Anno           Y      Y           Perdita      Perdita        Y               Y
                  Alfa   Beta          Alfa         Beta          C          [consolidato]
      N             -      -          18.000       15.000          -
     n+1         20.000 15.000           -            -         12.000          19.000
ex. di opzione
          Come evidenziato nell’esempio, nell’anno n+1 nell’ambito dell’area di
consolidamento Alfa dovrà trasferire alla consolidante C un reddito di euro
4.000, dopo aver scomputato perdite pregresse per 16.000 [80 per cento di
20.000], Beta dovrà trasferire un reddito complessivo di 3.000, dopo aver
scomputato perdite per 12.000.

          Residueranno, pertanto, in capo alle società partecipanti Alfa e Beta
perdite pregresse pari rispettivamente a euro 2.000 [18.000 -16.000] e 3.000
[15.000 – 12.000].

          L’esempio evidenzia gli effetti complessivi delle modifiche al sistema di
riporto delle perdite. Le partecipanti Alfa e Beta, infatti, dovranno comunque
trasferire alla società C il 20 per cento del reddito di periodo prodotto, pur
disponendo di perdite pregresse residue utilizzabili in compensazione dei redditi
futuri autonomamente prodotti.

          Nessun effetto, invece, si determina in ordine alle perdite di periodo
realizzate dalle società consolidate nell’ambito del gruppo, le quali vengono
trasferite in misura integrale alla fiscal unit.

          Il nuovo regime di riporto delle perdite incide, invece, sul trattamento
delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato
conseguite negli esercizi di validità dell’opzione [modello CNM, quadro CS].

          Spetta, come noto, al soggetto controllante il riporto a nuovo di tali
perdite, che potranno essere utilizzate in compensazione del reddito complessivo
globale relativo ai periodi d’imposta successivi secondo le modalità previste dal
nuovo articolo 84 del TUIR.



                                            13
1.7. Decorrenza del nuovo regime

        L’articolo 23, comma 6, della Manovra correttiva 2011 statuisce che: “In
deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del
presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto”.

         Le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia
pertanto a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata
in vigore del decreto legge in esame. Per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, le medesime regole si rendono applicabili già in
sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011.

        La disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23, che detta la
nuova disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente
illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito
di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta
anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi,
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite
risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010.

        Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare
coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il
sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite
maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica.

        Si segnala, da ultimo, che formano oggetto della nuova disciplina di cui
all’articolo 84 del TUIR esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-
2008-2009-2010. Risultano, pertanto, escluse le perdite relative al periodo




                                         14
d’imposta 2005, non più riportabili per decorso del limite temporale
quinquennale previsto dalla previgente disciplina.

                                            ***

          Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli
uffici.


                                            IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
                                                     Attilio Befera




                                       15

Contenu connexe

Tendances

Split payment circolare 1 e2015
Split payment   circolare 1 e2015Split payment   circolare 1 e2015
Split payment circolare 1 e2015Paolo Soro
 
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immaterialiAREA Science Park
 
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...AREA Science Park
 
STUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDI
STUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDISTUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDI
STUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDIgianlkr
 
Accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196
Accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 196Accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 196
Accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196Fiom GD
 
La nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionale
La nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionaleLa nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionale
La nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionaleAREA Science Park
 
Dichiarazione tenuta scritture contabili
Dichiarazione tenuta scritture contabiliDichiarazione tenuta scritture contabili
Dichiarazione tenuta scritture contabiliGianluca Mastroianni
 
Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresa
Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresaRottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresa
Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresaPaolo Luigi Burlone
 
Newsletter Sportiva gennaio 2017
Newsletter Sportiva gennaio 2017Newsletter Sportiva gennaio 2017
Newsletter Sportiva gennaio 2017Beatrice Masserini
 
Accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44
Accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44 Accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44
Accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44 Fiom GD
 
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018Beatrice Masserini
 
Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...
Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...
Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...Luigi Savino
 
Accounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimo
Accounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimoAccounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimo
Accounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimostefanobianchi
 
Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...
Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...
Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...gianlkr
 
Accertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀ
Accertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀAccertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀ
Accertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀgianlkr
 

Tendances (19)

Split payment circolare 1 e2015
Split payment   circolare 1 e2015Split payment   circolare 1 e2015
Split payment circolare 1 e2015
 
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
 
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
 
Agenzia Entrate e CONI Emilia-Romagna - 1° tavolo tecnico
Agenzia Entrate e CONI Emilia-Romagna - 1° tavolo tecnicoAgenzia Entrate e CONI Emilia-Romagna - 1° tavolo tecnico
Agenzia Entrate e CONI Emilia-Romagna - 1° tavolo tecnico
 
STUDIO NATILLO
STUDIO NATILLOSTUDIO NATILLO
STUDIO NATILLO
 
2 bilancio sito
2 bilancio sito2 bilancio sito
2 bilancio sito
 
STUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDI
STUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDISTUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDI
STUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDI
 
Accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196
Accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 196Accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 196
Accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196
 
Legge di stabilità 2016- Le norme sugli "imbullonati"
Legge di stabilità 2016- Le norme sugli "imbullonati"Legge di stabilità 2016- Le norme sugli "imbullonati"
Legge di stabilità 2016- Le norme sugli "imbullonati"
 
La nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionale
La nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionaleLa nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionale
La nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionale
 
Dichiarazione tenuta scritture contabili
Dichiarazione tenuta scritture contabiliDichiarazione tenuta scritture contabili
Dichiarazione tenuta scritture contabili
 
Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresa
Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresaRottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresa
Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresa
 
Newsletter Sportiva gennaio 2017
Newsletter Sportiva gennaio 2017Newsletter Sportiva gennaio 2017
Newsletter Sportiva gennaio 2017
 
Accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44
Accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44 Accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44
Accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44
 
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
 
Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...
Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...
Redazione e conservazione delle scritture contabili: aspetti civilistici e fi...
 
Accounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimo
Accounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimoAccounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimo
Accounting Bulletin luglio 2016_DEF_ultimo
 
Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...
Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...
Accertamento STUDI di SETTORE VALENZA PRESUNTIVA ai FINI ACCERTATIVI e CHIARI...
 
Accertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀ
Accertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀAccertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀ
Accertamento STUDI di SETTORE IMPRESE MULTIATTIVITÀ
 

Similaire à Circolare 53 perdite fiscali

Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010Studio Cassinis
 
Detrazioni di Imposta - Lavoro dipendente
Detrazioni di Imposta - Lavoro dipendenteDetrazioni di Imposta - Lavoro dipendente
Detrazioni di Imposta - Lavoro dipendenteSilvio Grosso
 
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014Fabio Bolo
 
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegatoTechnologyBIZ
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecAntonio Palmieri
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecAntonio Palmieri
 
Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014
Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014
Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014EY
 
Guida detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
Guida detrazioni fiscali per le ristrutturazioniGuida detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
Guida detrazioni fiscali per le ristrutturazioniAffittoprotetto.it
 
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parteLe novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
 
Relazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilitàRelazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilitàFabio Bolo
 
Il testo integrale del Decreto Legge del Governo Monti
Il testo integrale del Decreto Legge del Governo MontiIl testo integrale del Decreto Legge del Governo Monti
Il testo integrale del Decreto Legge del Governo MontiQuotidiano Piemontese
 
Start-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniStart-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniMemento Pratico
 
Dpr 600 290973
Dpr 600 290973Dpr 600 290973
Dpr 600 290973_NoOne_
 
Agevolazioni fiscali e contributive zone franche urbane
Agevolazioni fiscali e contributive zone franche urbaneAgevolazioni fiscali e contributive zone franche urbane
Agevolazioni fiscali e contributive zone franche urbanePaolo Soro
 
Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...
Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...
Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...Parma Couture
 
Novembre 2013 Fisco 7
Novembre 2013 Fisco 7Novembre 2013 Fisco 7
Novembre 2013 Fisco 7Servizi CGN
 
Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016Antonio Palmieri
 

Similaire à Circolare 53 perdite fiscali (20)

Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010
 
Bonifico estero adsense
Bonifico estero adsenseBonifico estero adsense
Bonifico estero adsense
 
Detrazioni di Imposta - Lavoro dipendente
Detrazioni di Imposta - Lavoro dipendenteDetrazioni di Imposta - Lavoro dipendente
Detrazioni di Imposta - Lavoro dipendente
 
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
 
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcec
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcec
 
Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014
Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014
Le novità fiscali della Legge di Stabilità, 11 febbraio 2014
 
Guida detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
Guida detrazioni fiscali per le ristrutturazioniGuida detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
Guida detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
 
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parteLe novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
 
Relazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilitàRelazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilità
 
Manovra governo Monti
Manovra governo MontiManovra governo Monti
Manovra governo Monti
 
Legge di stabilità 2016 - i "super ammortamenti"
Legge di stabilità 2016 - i "super ammortamenti"Legge di stabilità 2016 - i "super ammortamenti"
Legge di stabilità 2016 - i "super ammortamenti"
 
Il testo integrale del Decreto Legge del Governo Monti
Il testo integrale del Decreto Legge del Governo MontiIl testo integrale del Decreto Legge del Governo Monti
Il testo integrale del Decreto Legge del Governo Monti
 
Start-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniStart-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioni
 
Dpr 600 290973
Dpr 600 290973Dpr 600 290973
Dpr 600 290973
 
Agevolazioni fiscali e contributive zone franche urbane
Agevolazioni fiscali e contributive zone franche urbaneAgevolazioni fiscali e contributive zone franche urbane
Agevolazioni fiscali e contributive zone franche urbane
 
Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...
Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...
Articolo 18 Decreto 91/2014 (Crescita) convertito in Legge: Credito d'imposta...
 
Novembre 2013 Fisco 7
Novembre 2013 Fisco 7Novembre 2013 Fisco 7
Novembre 2013 Fisco 7
 
Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016
 

Plus de Antonio Palmieri

Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematiciDecreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematiciAntonio Palmieri
 
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti AnpalIncentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti AnpalAntonio Palmieri
 
Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017Antonio Palmieri
 
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendentiMinimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendentiAntonio Palmieri
 
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017Antonio Palmieri
 
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenzialiDepenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenzialiAntonio Palmieri
 
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinareRaggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinareAntonio Palmieri
 
Scontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotteScontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotteAntonio Palmieri
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoAntonio Palmieri
 
Circolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematicheCircolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematicheAntonio Palmieri
 
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del redditoLavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del redditoAntonio Palmieri
 
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasiRisoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasiAntonio Palmieri
 
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commerciantiCircolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commerciantiAntonio Palmieri
 
Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016Antonio Palmieri
 
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015Antonio Palmieri
 
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015Antonio Palmieri
 

Plus de Antonio Palmieri (20)

Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematiciDecreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
 
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti AnpalIncentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
 
Bonus sud circolare inps
Bonus sud circolare inpsBonus sud circolare inps
Bonus sud circolare inps
 
Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017
 
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendentiMinimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
 
Gestione separata 2017
Gestione separata 2017Gestione separata 2017
Gestione separata 2017
 
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
 
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenzialiDepenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
 
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinareRaggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
 
Scontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotteScontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotte
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivo
 
Circolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematicheCircolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematiche
 
Faq imu tasi 2016
Faq imu tasi 2016Faq imu tasi 2016
Faq imu tasi 2016
 
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del redditoLavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
 
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasiRisoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
 
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commerciantiCircolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
 
Minimali inps 2016
Minimali inps 2016Minimali inps 2016
Minimali inps 2016
 
Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016
 
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
 
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
 

Circolare 53 perdite fiscali

  • 1. CIRCOLARE N.53/E Roma, 6 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa ______________ OGGETTO: Chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
  • 2. INDICE 1. Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa............ 3 1.1. Ambito soggettivo ...................................................................................................... 4 1.2. Ambito oggettivo........................................................................................................ 5 1.3 Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività................................. 6 1.4 Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite.. 7 1.5. Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto delle perdite 11 1.6 Regime del consolidato e riporto delle perdite ........................................................ 12 1.7. Decorrenza del nuovo regime ................................................................................. 14 2
  • 3. 1. Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa L’articolo 23, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” [c.d. Manovra correttiva 2011], convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES. Le novità riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le modalità di riporto a nuovo delle perdite: - di periodo; - dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione. In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile. Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse. La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto: - evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto; - limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio; 3
  • 4. - garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo. 1.1. Ambito soggettivo L’articolo 84, comma 1, del TUIR, come emendato dal decreto legge n. 98 del 2011, statuisce che: “La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80”. L’intervento normativo in esame riguarda esclusivamente la disciplina relativa al riporto delle perdite d’impresa contenuta nell’articolo 84 del TUIR. Le modifiche interessano, pertanto, esclusivamente i soggetti IRES contemplati nell’articolo 73 del TUIR, con alcune espresse esclusioni. Si tratta, in particolare, di: - società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento 4
  • 5. (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; - enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; - società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR. Inoltre, per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del medesimo testo unico, restano esclusi dalle nuove regole previste in materia del riporto in avanti delle perdite gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa, di cui alla lettera c) del menzionato articolo 73. 1.2. Ambito oggettivo Come già in precedenza evidenziato, per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2011 al comma 1 dell’articolo 84 del TUIR è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite “di periodo” al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all’ottanta per cento del reddito imponibile. La limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta. A scopo esemplificativo, si riporta un esempio illustrativo delle modalità di impiego delle perdite pregresse in base alla nuova disciplina. Esempio 1 5
  • 6. Si assuma che la società Alfa disponga di perdite pregresse [per semplicità relative all’anno n] in misura pari ad euro 18.000 e che nell’anno n+1 consegua un reddito di euro 20.000. Il caso è riepilogato nella tabella che segue. Tabella [1] Anno Y Perdita Perdita Y Perdita utilizzabile imponibile residua N - 18.000 - - 18.000 n+1 20.000 - 16.000 4.000 2.000 Come illustrato in Tabella [1], la perdita utilizzabile nell’anno n+1 ammonta a euro 16.000 – pari all’ottanta per cento del reddito prodotto [80% * 20.000]. Il reddito imponibile risulta, pertanto, pari a euro 4.000 [20.000 – 16.000] e la perdita residua “spendibile” nei successivi periodi d’imposta ammonta a euro 2.000 [18.000 - 16.000]. In buona sostanza, come evidenziato nel caso preso in esame, l’effetto finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare comunque nell’esercizio n+1 il venti per cento del reddito prodotto. 1.3 Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività L’articolo 23 del decreto legge n. 98 del 2001 interviene anche sul comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta. In particolare, il riformulato comma 2 dell’articolo 84 stabilisce che: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”. 6
  • 7. Nel riconfermare per tali soggetti il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, è stata espunta la precisazione “senza alcun limite di tempo” contenuta nella previgente formulazione della norma, non più significativa atteso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse. Il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si applica dunque alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione”, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo. In altri termini, il rinvio alle “modalità previste al comma 1” dell’articolo 84 non attiene alla misura delle perdite utilizzabili, le quali, se maturate nei primi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero importo. Così, ad esempio, una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel 2012 subisca una perdita ulteriore di € 10.000, potrà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la perdita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’ottanta per cento del reddito imponibile. 1.4 Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, l’articolo 115, comma 3, del TUIR così dispone: “Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non 7
  • 8. possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”. La norma stabilisce, dunque, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti quello di esercizio dell’opzione. Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti. Non si genera, pertanto, alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci. Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdite: a. formatesi in capo alle società (partecipata e partecipanti) prima dell’ingresso nel regime; b. utilizzabili dai soci partecipanti nell’ambito del regime della trasparenza. Valga l’esempio di seguito riportato. Esempio 2 Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n perdite fiscali per un importo rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 euro e che nell’anno n + 1 esercitino l’opzione per la trasparenza in qualità di partecipanti – ciascuna in misura pari al cinquanta per cento del patrimonio della società partecipata T – la quale dispone di perdite pregresse pari a euro 10.000. Si ipotizzi, inoltre che nell’anno n + 1 Alfa, Beta e T abbiano conseguito un reddito per un ammontare pari rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e 12.000. Il caso è riepilogato nella tabella che segue. Tabella [2] Anno Y Y Y Perdita Perdita Perdita Alfa Beta T Alfa Beta T n - - - 18.000 15.000 10.000 n+1 20.000 15.000 12.000 - - - ex. Di opzione 8
  • 9. Nel caso riportato in Tabella [2], nell’anno n+1 T imputerà per trasparenza il proprio reddito ai soci Alfa e Beta, dopo aver scomputato perdite pregresse per euro 9.600 [80% * 12.000]. Il reddito imputato alle partecipanti risulterà pro quota pari a euro 1.200 [50% (12.000 – 9.600)]. In capo ai soci Alfa e Beta si avrà: Tabella [3] Yn + 1 Perd n P util. Perd. Y netto YN + 1 Yn + 1 (80% A) residua imputato imponibile A B C B-C A–C da T Alfa 20.000 18.000 16.000 2.000 4.000 1.200 5.200 Beta 15.000 15.000 12.000 3.000 3.000 1.200 4.200 Come riepilogato in Tabella [3], Alfa e Beta potranno scomputare perdite pregresse in misura pari all’ottanta per cento del reddito autonomamente prodotto. Le perdite utilizzabili [C] nel periodo d’imposta n+1 risultano pertanto pari rispettivamente a euro 16.000 [80% * 20.000] e 12.000 [80% * 15.000], mentre le perdite residue ancora disponibili in compensazione dei propri redditi futuri ammontano a euro 2.000 e 3.000. Il reddito imponibile risultante in capo ad Alfa e Beta dopo lo scomputo sul proprio reddito delle perdite pregresse è pari rispettivamente a euro 5.200 [4.000 + 1.200] e 4.200 [3.000 + 1.200]. Le nuove regole previste dall’articolo 84 del TUIR non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci: si tratta, infatti, di “perdite di periodo” trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio. Come precisato dall’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi”, le perdite fiscali eccedenti il predetto limite 9
  • 10. restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall’articolo 84 del TUIR. L’eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito utilizzabile dai soci nei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo. Valga l’esempio di seguito riportato. Esempio 3 Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n (anno di ingresso nel regime) un reddito pari rispettivamente a euro 13.000 e 15.000 e che la società partecipata T consegua una perdita fiscale di euro 35.000 imputata pro quota – in misura pari al 50 per cento – ai rispettivi soci. Il caso è riepilogato nella tabella che segue. Tabella [4] Anno Yn Yn Perdita n Alfa Beta T n 13.000 15.000 35.000 I soci Alfa e Beta possono scomputare integralmente la “perdita di periodo” imputata per trasparenza dalla partecipata T, pari pro quota a 17.500 euro [50% * 35.000], conseguendo l’azzeramento del proprio reddito e una perdita residua spendibile nei successivi esercizi di importo rispettivamente pari a 4.500 e 2.500 euro. Nell’ipotesi in cui nell’esercizio n+1 Alfa, Beta e T conseguano un reddito pari rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e 10.000, si avrà: Tabella [5] Anno Yn + 1 Yn + 1 Yn + 1 Pn Pn Yn + 1 Y n+1 Alfa Beta T Alfa Beta impon. impon. Alfa Beta n+1 20.000 15.000 10.000 4.500 2.500 20.500 17.500 10
  • 11. A fronte di un reddito complessivo nell’anno n+1 pari a 25.000 [20.000 + 5.000] e 20.000 [15.000 + 5.000] euro, Alfa e Beta possono utilizzare integralmente la perdita residua in quanto inferiore all’ottanta per cento del reddito complessivo di periodo. 1.5. Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto delle perdite Le considerazioni svolte nell’ambito del regime della trasparenza, di cui all’articolo 115 del TUIR, trovano applicazione, in linea di principio, anche per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria ai sensi dell’articolo 116 del TUIR [c.d. piccola trasparenza]. Trattasi, in particolare, delle perdite: a) formatesi in capo alla società partecipata prima dell’esercizio dell’opzione; b) eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata riferibile a ciascun socio. In relazione alle ipotesi di cui ai punti sub a) e sub b), si rinvia ai medesimi criteri illustrati nel paragrafo 1.4. Tale impostazione risulta coerente con il dato normativo, in quanto: - l’articolo 116, comma 2, del TUIR contiene un espresso rinvio, tra l’altro, alle disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 115, concernente la trasferibilità delle perdite fiscali ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio netto contabile della partecipata; - l’articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004 estende le disposizioni dettate nell’ambito della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a ristretta base proprietaria in regime di trasparenza. 11
  • 12. Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame in qualità di soci, in quanto trattasi di soggetti che applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del TUIR. 1.6 Regime del consolidato e riporto delle perdite Nell’ambito del regime del consolidato, l’articolo 118, comma 2, del TUIR dispone che: “Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo … possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono”. La disposizione in esame dispone il divieto di utilizzo delle perdite maturate dalle società del gruppo prima dell’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato. Ne deriva che le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime. Le modifiche apportate dal decreto legge n. 98 del 2011 all’articolo 84 del TUIR producono effetti sulle modalità di impiego delle perdite: a. formatesi in capo alle società rientranti nel perimetro di consolidamento prima dell’ingresso nel regime; b. utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo, nei periodi d’imposta di validità dell’opzione. Si riporta un esempio illustrativo degli effetti prodotti dalla nuova disciplina in materia di riporto delle perdite. Esempio 4 Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n perdite fiscali per un importo rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 euro e che nell’anno n+1 optino per la tassazione di gruppo con la consolidante C. Si ipotizzi, inoltre che nell’anno n+1 Alfa e Beta e C abbiano conseguito un reddito per un ammontare pari rispettivamente a euro 20.000 e 15.000 e 12.000. 12
  • 13. Il caso [4] è riepilogato, in sintesi, nella tabella che segue. Tabella [6] Anno Y Y Perdita Perdita Y Y Alfa Beta Alfa Beta C [consolidato] N - - 18.000 15.000 - n+1 20.000 15.000 - - 12.000 19.000 ex. di opzione Come evidenziato nell’esempio, nell’anno n+1 nell’ambito dell’area di consolidamento Alfa dovrà trasferire alla consolidante C un reddito di euro 4.000, dopo aver scomputato perdite pregresse per 16.000 [80 per cento di 20.000], Beta dovrà trasferire un reddito complessivo di 3.000, dopo aver scomputato perdite per 12.000. Residueranno, pertanto, in capo alle società partecipanti Alfa e Beta perdite pregresse pari rispettivamente a euro 2.000 [18.000 -16.000] e 3.000 [15.000 – 12.000]. L’esempio evidenzia gli effetti complessivi delle modifiche al sistema di riporto delle perdite. Le partecipanti Alfa e Beta, infatti, dovranno comunque trasferire alla società C il 20 per cento del reddito di periodo prodotto, pur disponendo di perdite pregresse residue utilizzabili in compensazione dei redditi futuri autonomamente prodotti. Nessun effetto, invece, si determina in ordine alle perdite di periodo realizzate dalle società consolidate nell’ambito del gruppo, le quali vengono trasferite in misura integrale alla fiscal unit. Il nuovo regime di riporto delle perdite incide, invece, sul trattamento delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell’opzione [modello CNM, quadro CS]. Spetta, come noto, al soggetto controllante il riporto a nuovo di tali perdite, che potranno essere utilizzate in compensazione del reddito complessivo globale relativo ai periodi d’imposta successivi secondo le modalità previste dal nuovo articolo 84 del TUIR. 13
  • 14. 1.7. Decorrenza del nuovo regime L’articolo 23, comma 6, della Manovra correttiva 2011 statuisce che: “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia pertanto a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le medesime regole si rendono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011. La disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23, che detta la nuova disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica. Si segnala, da ultimo, che formano oggetto della nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007- 2008-2009-2010. Risultano, pertanto, escluse le perdite relative al periodo 14
  • 15. d’imposta 2005, non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera 15