La presentazione della proposta di legge per la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari ("lobbying") presentata da Antonio Misiani alla Camera (AC 2890) e da Francesco Verducci al Senato (S 1782)
2015 02-13 Legautonomie - Legge di stabilità 2015 e patto interno di stabilità
Pdl #decisionitrasparenti presentazione def
1. #decisionitrasparenti
Presentazione della proposta di legge per la disciplina dell’attività di
relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
(AC 2890 Misiani e S 1782 Verducci)
Roma, 1 aprile 2015
2. LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE
DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE
L’attività di rappresentanza degli interessi particolari
(lobbying) è da sempre parte integrante dei processi
decisionali pubblici
Le democrazie pluraliste e partecipative superano
l’idea di un’autosufficienza degli eletti e della
pubblica amministrazione e favoriscono il concorso
dei cittadini alla vita pubblica
L’evoluzione del lobbying come una delle articolazioni
della partecipazione democratica è connessa al
grado di trasparenza e tracciabilità delle dinamiche
di formazione delle decisioni pubbliche
3. PERCHÉ UNA LEGGE PER LA DISCIPLINA
DELLE LOBBY
In molti Paesi la regolamentazione legislativa
dell’attività di rappresentanza di interessi
particolari ha migliorato:
la trasparenza dei processi decisionali pubblici
la partecipazione della società civile ai processi
decisionali
la qualità delle decisioni pubbliche
4. IL LOBBYING NEI PAESI OCSE
La prima legge sull’attività di lobbying è stata adottata negli Stati Uniti
nel 1946. In 14 Paesi OCSE su 34 vi sono leggi sulle lobbies.
L’OCSE nel 2010 ha adottato una Raccomandazione sui principi per la
Trasparenza e l’Integrità nel Lobbying
STATI UNITI D’AMERICA: Lobbying and Disclosure Act (1995, emendata
nel 2006). I lobbisti devono registrarsi alla Camera dei Rappresentanti e
al Senato, pena sanzioni amministrative.
CANADA: Lobbying Act (1985). Registrazione obbligatoria e Codice di
condotta. Registro e controlli affidati al Commissioner of Lobbying che
riferisce al Parlamento
UNIONE EUROPEA: Accordo interistituzionale su un registro comune per la
trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione (1995
Parlamento e 2008 Commissione; registro unico dal 2011, rivisto nel
2014). Registro su base volontaria gestito dal Joint Transparency Register
Secretariat. Codice di condotta.
5. IN ITALIA?
L’attività dei lobbisti è spesso considerata negativamente
La giurisprudenza recente ha iniziato a riconoscere la valenza dell’attività di
rappresentanza di interessi (Corte costituzionale, sentenza 379/2004)
Governo Monti: introduzione del reato di traffico di influenze illecite (art.
346-bis, legge 190/2012); elenco dei portatori di interessi promosso dal
MIPAAF (febbraio 2012)
Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (aprile 2013): raccomandazione di
una disciplina delle attività di lobbying sul modello Ue e Usa
Governo Letta: bozza di Ddl (luglio 2013), mai varato dal CdM; abolizione
del finanziamento pubblico diretto ai partiti (DL 149/2013)
Governo Renzi: nel DEF 2014 si prevede la regolamentazione delle lobbies
Regioni: leggi regionali in Toscana (2002), Molise (2004) e Abruzzo (2010)
Nella XVII legislatura presentati 14 progetti di legge tra Camera e Senato
6. I PUNTI FONDAMENTALI DELLA
PROPOSTA DI LEGGE
I decisori pubblici sono i policymakers a livello statale e locale
Registro unico obbligatorio istituito presso l’ANAC, che è
responsabile dei controlli e delle sanzioni
Requisiti di onorabilità per iscriversi al Registro
Codice deontologico con divieto di finanziamento dei partiti,
dei movimenti e dei gruppi politici organizzati
Relazione annuale obbligatoria
Sanzioni amministrative (pecuniarie; censura, sospensione o
cancellazione dal Registro)
Pubblicazione in Internet delle informazioni del Registro e delle
relazioni annuali
7. ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto: disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la
rappresentanza di interessi (= attività concorrente alla formazione
delle decisioni pubbliche nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e
con l’obbligo di lealtà nei loro confronti)
Finalità:
garantire la trasparenza dei processi decisionali
Assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi
decisionali
Agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte
Favorire la partecipazione ai processi decisionali della società civile e delle
rappresentanze di interessi
Consentire l’acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base
informativa sulla quale fondare scelte consapevoli
8. ART. 2: DEFINIZIONI
Rappresentanti di interessi = i soggetti che rappresentano presso i
decisori pubblici, su incarico dei portatori di interessi particolari,
interessi leciti di rilevanza non generale, al fine di incidere o di
avviare nuovi processi decisionali pubblici
Portatori di interessi particolari = i datori di lavoro o i committenti dei
rappresentanti di interessi
Decisori pubblici = membri delle assemblee e degli esecutivi a tutti i
livelli (compresi staff); vertici delle autorità indipendenti; vertici degli
enti pubblici statali; dirigenti
Attività di rappresentanza di interessi = ogni attività, non sollecitata
da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi svolta
professionalmente
9. ART. 3: ESCLUSIONI
La legge non si applica:
Ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni sono attinenti all’esercizio della propria
professione
Alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti pe registrare dichiarazioni di
articoli o discorsi pubblici
A chi intrattiene relazioni la cui pubblicità violerebbe norme su segreto d’ufficio,
professionale, confessionale o di Stato
Ai rappresentanti di governi e partiti stranieri
Ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative
ufficiali
Alle attività svolte senza scopo di lucro
Alle attività dei partiti per determinare la politica statale o locale
Alle attività di comunicazione istituzionale
Alle comunicazioni rese nel corso di audizioni o incontri pubblici
Alle attività di rappresentanza svolte nell’ambito di processi decisionali che si concludono
mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione
10. ART. 4: I COMPITI DELL’ANAC
All’Autorità anticorruzione sono attribuiti i
seguenti compiti:
assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del
rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica
garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi
particolari ai processi decisionali
curare, controllare e aggiornare il Registro pubblico
pubblicare i dati e le relazioni annuali dei portatori di interessi
trasmettere ai decisori pubblici l’elenco dei soggetti iscritti nel
Registro
redigere e trasmettere alle Camere entro ogni 30 giugno un
rapporto sulla verifica dell’attività degli iscritti al Registro
gestire il contraddittorio e l’erogazione delle sanzioni
11. ART. 5: IL REGISTRO
E’ istituito presso l’ANAC un Registro pubblico a cui sono tenuti
ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l’attività di
rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
Le informazioni del Registro vanno aggiornate entro ogni 30
settembre, sono trasmesse ai decisori pubblici e sono pubblicate
in una sezione dedicata del sito Internet dell’ANAC
Nel registro sono indicati:
I dati anagrafici e il domicilio professionale
I dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è
svolta l’attività
L’interesse particolare che si intende rappresentare nonché i potenziali
destinatari dell’attività
Le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell’attività
12. ART. 6: I REQUISITI
Per l’iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi
deve:
Avere compiuto la maggiore età
Essere in possesso di una laurea o un titolo specialistico o di un’esperienza
biennale presso un soggetto iscritto nel Registro
Non aver riportato condanne definitive per alcune tipologie di reati e non
essere mai stato interdetto dai pubblici uffici
Non essere mai stato dichiarato fallito
13. ART. 6: IL CODICE
L’iscrizione nel Registro è subordinata all’impegno
scritto di rispettare un Codice deontologico adottato
dall’ANAC che prevede:
Obbligo di identificarsi preventivamente
Obbligo di completezza, aggiornamento e veridicità delle dichiarazioni rese
all’autorità
Obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell’eventuale committente in
tutti i documenti
Obbligo di rispettare i doveri di riservatezza
Obbligo nei confronti dei decisori pubblici di fornire informazioni corrette, di
non esercitare pressioni indebite e di non indurre a violare norme di
comportamento
Divieto di offrire ai decisori pubblici compensi o regali di valore superiore a
150 €
Divieto di effettuare erogazioni liberali a partiti o movimenti politici
14. ART. 7: INCOMPATIBILITÀ
Non possono iscriversi nel Registro durante il
loro mandato o nel secondo anno successivo al
termine del loro mandato o alla cessazione
del loro incarico:
I decisori pubblici
I dipendenti della PA o degli enti pubblici non economici
I titolari di incarichi individuali nella PA e nella Presidenza del
consiglio dei ministri, gli incaricati a contratto negli enti locali
I dirigenti di partiti, associazioni e sindacati nonché i
giornalisti
15. ART. 8: DOVERI DEGLI ISCRITTI AL
REGISTRO
Entro ogni 31 marzo il rappresentante di interessi
trasmette all’ANAC una relazione annuale, che contiene:
L’elenco delle attività poste in essere
L’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte attività
L’elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo
svolgimento delle attività
Le relazioni sono pubblicate in Internet
L’ANAC redige e trasmette alle Camere entro ogni 30
giugno un rapporto sulla verifica dell’attività dei
rappresentanti di interessi
16. ART. 9: FACOLTÀ DEGLI ISCRITTI
AL REGISTRO
Il rappresentante di interessi ha facoltà di:
Presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte,
richieste, suggerimenti, studi, ecc.
Accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle
procedure decisionali e acquisire documenti relativi, purché munito
di documento identificativo
Partecipare alle attività di analisi dell’impatto della
regolamentazione e di verifica dell’impatto della regolamentazione
Partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità
indipendenti e accedere a documenti utili per la partecipazione alla
consultazione
17. ART. 10: DOVERI DEI DECISORI
PUBBLICI
Il decisore pubblico:
non può rifiutare di conoscere le informazioni
presentate dal rappresentante di interessi
menziona nella relazione illustrativa e nel
preambolo degli atti le attività di cui è venuto a
conoscenza nel corso del processo decisionale
garantisce al rappresentante di interessi l’acceso
ai documenti e alle comunicazioni relativi a
processi decisionali ove l’interesse rappresentato
sia pertinente
18. ART. 11: SANZIONI
La legge prevede specifiche sanzioni amministrative:
Esercizio dell’attività senza essere iscritto nel Registro: multa da 10.000 a 100.000 €
Violazione del Codice: censura, sospensione o cancellazione dal Registro
Informazioni false per il Registro: multa da 5.000 a 50.000 € e censura, sospensione
o cancellazione dal Registro
Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC con provvedimento motivato,
dopo aver ascoltato l’interessato.
Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato in Internet
e su almeno 2 quotidiani nazionali
Il rappresentante di interessi cancellato non può iscriversi nuovamente
prima di 3 anni dalla cancellazione