Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Privacy e segreto professionale
1. SEGRETO PROFESSIONALE
IL SEGRETO PROFESSIONALE È L’OBBLIGO A NON RIVELARE LE
INFORMAZIONI AVENTI NATURA DI SEGRETO APPRESE
ALL’INTERNO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO CREATOSI IN RAGIONE
DELLA PROFESSIONE.
Ha un fondamento:
etico legato al rispetto della persona;
deontologico sancito come norma di comportamento professionale sancito
nei Codici deontologici delle singole figure professionali;
giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. e dal D. Lgs. 196/2003 sulla privacy .
2. IL SEGRETO PROFESSIONALE E LA
RISERVATEZZA
IL SEGRETO PROFESSIONALE OBBLIGA A NON RILEVARE TUTTO CIÒ CHE
VIENE RILEVATO O DI CUI SI VIENE A CONOSCENZA.
LA PRIVACY OBBLIGA, OLTRE A NON RIVELARE IL SEGRETO, ANCHE A
PROTEGGERE TUTTO QUELLO CHE SI VIENE A SAPERE AL RIGUARDO
DELL’INTERESSATO PER TUTELARE I SUOI DIRITTI, LE SUE LIBERTÀ
FONDAMENTALI, LA SUA DIGNITÀ INDIVIDUALE E PER L’INTERESSE DELLA
COLLETTIVITÀ
DIFFERENZE SOTTO IL PROFILO DEONTOLOGICO:
IL SEGRETO PROFESSIONALE È STRUMENTO FUNZIONALE ALLA
PROFESSIONE CHE GARANTISCE IL CORRETTO ESERCIZIO DELLA STESSA
CON PARITETICI VANTAGGI PER L’UTENTE.
LA PRIVACY È UN PATTO DI RISPETTO DELL’AUTONOMIA DELL’UTENTE
CHE LIBERAMENTE PUÒ DISPORRE NON SOLO DEL SUO CORPO MA ANCHE
DEI DATI CHE LO RIGUARDANO.
3. IL SEGRETO PROFESSIONALE E IL SEGRETO
D’UFFICIO
Il segreto professionale riguarda in linea
generale un professionista che in ragione
della sua attività viene a conoscenza di
una notizia
Art. 622 c.p.
Rivelazione di segreto
professionale.
Chiunque, avendo notizia, per
ragione del proprio stato o ufficio, o
della propria professione o arte, di un
segreto, lo rivela, senza giusta causa,
ovvero lo impiega a proprio o altrui
profitto, è punito, se dal fatto può
derivare nocumento, con la reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire
sessantamila a un milione.
Il delitto è punibile a querela
della persona offesa
Il segreto d’ufficio riguarda in linea
generale una persona che svolgendo
un’attività in un ufficio (che può non
essere direttamente correlata alla
professione) viene a conoscenza di una
notizia specifica dell’ufficio.
Art. 326.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i
doveri inerenti alle funzioni o al servizio,
o comunque abusando della sua qualità,
rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni