3. Concorrenza sleale
Art. 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi
Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario
agli usi onesti in materia industriale o commerciale.
Dovranno in particolare essere vietati:
1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il
mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale
di un concorrente;
2) le asserzioni false, nell’esercizio del commercio, tali da discreditare lo
stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un
concorrente;
3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell’esercizio del commercio, possa
trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le
caratteristiche, l’attitudine all’uso o la quantità delle merci.
4. Art. 2598 c.c.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei
diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti
idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un
concorrente;
2) diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi
dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l’altrui azienda.
5. Concorrenzialità
Rapporto tra imprenditori (B2B)
Rapporto di concorrenzialità
• Effettivo (temporale, merceologico,
territoriale)
• Potenziale
• Diverso livello di mercato (catena
distributiva)
6. Identità o somiglianza
dei segni (1)
Verifica dei segni
Rischio di confusione o associazione
• effettivo
• analisi sintetica complessiva (ricordo
mnemonico)
• agganciamento per impressione
8. Denigrazione
o comparazione illecita (2)
Internet: veicolo pubblicitario
Garante Concorrenza 27.1.1997 n. 4820
Pubblicità comparativa: mezzo lecito di
informazione
Exceptio veritatis
Diffamazione (art. 595 c.p.)
9. Appropriazione di pregi (2)
Parassitismo
False informazioni sull'origine e sulla
provenienza
Violazione privative intellettuali
10. Correttezza e buona fede (3)
Regola generale dell'ordinamento
• pubblicità ingannevole
• politiche di prezzo (vendita sottocosto)
• violazione di know-how aziendali
• concorrenza dell’ex dipendente
• storno data base (mailing list, liste clienti)
12. Pubblicità lecita
1) non ingannevole
(tutela consumatore slide seguente)
2) omogenea e verificabile
(comparativa-confrontabile)
3) trasparente
(identificata come tale)
4) sicura
(prodotti pericolosi)
5) non abusiva
(minori)
13. Pubblicità ingannevole
Induce in errore circa:
1) esistenza o natura del prodotto
2) caratteristiche del prodotto
3) impegni del professionista
4) prezzo e modalità dei vantaggi economici
5) necessità di post-assistenza (garanzia)
6) qualifica del professionista (d.lgs. 70/2003)
7) diritti del consumatore
14. Autodisciplina
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria
Ente volontario di regolamentazione del settore
Codice di Autodisciplina
(accettazione per associazione di categoria)
17. Cervato Law & Business™
Avv. Piergiovanni Cervato
Master in Diritto della Rete
Via Montà 49 – 35138 Padova
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