2. Documento informatico
2
Art 40 comma 1 CAD:
“Le pubbliche amministrazioni formano gli
originali dei propri documenti con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al
presente codice “.
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3. Documento informatico
3
Il CAD definisce il documento informatico come
“la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti” ( art 1 lett p).
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5. Documento informatico
5
Un documento informatico è un documento e come
tale deve soddisfare i requisiti di:
Stabilità
Fruibilità
Autenticità
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6. Documento informatico
6
La stabilità è intesa come la capacità di
mantenere integra nel tempo la
rappresentazione del contenuto e della forma
del documento.
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7. Documento informatico
7
Al fine di garantire staticità integrità è
necessario individuare formati elettronici
adeguati per la produzione di documenti
informatici, in quanto:
devono essere aperti, standard e documentati;
Non devono poter contenere macro istruzioni;
Devono essere affidabili, accurati e usabili;
Devono essere indipendenti dalle piattaforme
tecnologiche.
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8. Documento informatico
8
Affinché un documento sia utilizzabile dal
destinatario occorre che sia da questo:
Fruibile, ovvero che il
contenuto informativo sia
recuperabile dal supporto
e interpretabile
correttamente in base alle
regole del formato, e
riproducibile a video o a
stampa.
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9. Documento informatico
9
L’autenticità è condizione essenziale perché
un documento conservi la sua funzione
probatoria.
Un documento si definisce autentico quando è
riconducibile con certezza al suo autore
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10. Valore giuridico del documento
10
Autenticità e firma del documento
informatico:
Senza firma
Firma elettronica (firma
debole)
Firma elettronica
avanzata (firma digitale)
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11. Valore giuridico del documento
11
Documenti digitali non firmati (Art 20 comma 1 bis CAD):
“L'idoneità del documento
informatico (non firmato es. file
pdf/word/open office) a
soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio
sono liberamente valutabili in
giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità”
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12. Firma elettronica
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Firma elettronica (art 1 lett. q) Dlgs 82/05) :
“L‟insieme di dati in forma
elettronica, allegati
oppure connessi tramite
associazione logica ad
altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di
identificazione
informatica”
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13. Firma digitale
13
Firma elettronica avanzata o firma digitale:
Garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua
univoca autenticazione
informatica, creata con mezzi
sui quali il firmatario ha un
controllo esclusivo, che
consente di rilevare l’integrità
dei dati, basata su un
certificato qualificato,
realizzata mediante un
dispositivo sicuro cesareciabatti@infinito.it
di firma. 21/03/2013
14. Generazione firma digitale
14
Hash 256 Impronta del
Doc
SHA 256 BIT Documento
Documento da
firmare
CIFRATURA Ks
Firma digitale
PKCS#7
Certificato
elettronico
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15. Verifica firma digitale
15
Impronta del
Documento
Hash 256
Doc BIT
SHA 256
Visualizza il
= ok! documento con i dati
del sottoscrittore
256
Decodifica
BIT
Impronta
Firma digitale
corrispondente
alla firma
Kp
Certificato Chiave pubblica
elettronico
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16. Firma digitale
16
Art 3 comma 3 DPCM 30 marzo 2009:
“Il documento informatico,
sottoscritto con firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata, non
produce gli effetti di cui all'art. 21,
comma 2, del codice, se contiene
macroistruzioni o codici eseguibili,
tali da attivare funzionalità che
possano modificare gli atti, i fatti o i dati
nello stesso rappresentati.”
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17. Autenticità del documento
17
Limite di validità della firma digitale nel tempo (art.
21 comma 3):
“L‟apposizione ad un
documento informatico di una
firma digitale o di altro tipo di
firma elettronica qualificata,
basata su un certificato
elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale
a mancata sottoscrizione”
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18. Data certa del documento
18
Data certa (art 37 DPCM 30 marzo 2009) :
Marca temporale apposta da un
gestore di marche temporali
(validità 20 anni)
Riferimento temporale contenuto
nella segnatura di protocollo
Riferimento temporale ottenuto
attraverso la procedura di
conservazione dei documenti
Riferimento temporale ottenuto
attraverso l‟utilizzo della PEC
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19. Data certa del documento
19
L‟art 1 comma 1 lett bb) definisce il processo di
validazione temporale come “ il risultato della
procedura informatica con cui si attribuisce, ad
uno o più documenti informatici, una data e un
orario opponibile a terzi”
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20. Generazione marca temporale
20
Data
e ora
Notaio Struttura
256 dati
BIT elettronico
Impronta del Firma elettronica
Documento Ks
del notaio
Marca
temporale
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21. Data certa del documento
21
Secondo l‟art 49 del DPCM 30 marzo 2009
tutte le marche temporali devono essere
conservate per un periodo non inferiore a 20
anni, ovvero se richiesta dell‟interessato
anche per un periodo maggiore.
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22. Firma autenticata
22
Art 25 CAD:
“2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante
l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità
dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto
che il documento sottoscritto non è in contrasto con
l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale ha l'efficacia di cui all„articolo 24 comma 2”
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23. Copie del documento
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Copie per immagine su
supporto informatico di
documenti analogici (art
22 CAD)
Copie analogiche di
documenti informatici
(art 23 CAD)
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24. Copie del documento
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Copie per immagine su supporto informatico di
documenti analogici (art 22 CAD) hanno piena
validità giuridica se:
È attestata la conformità all‟originale da parte
di un pubblico ufficiale mediante
l‟apposizione della propria firma digitale;
Se prodotte con un processo certificato;
Per i documenti non unici assolvono gli
obblighi di conservazione sostitutiva.
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25. Copie del documento
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Le copie su carta di documenti digitali hanno la
stessa efficacia degli originali se (art 23 CAD):
È attestata la conformità
all‟originale digitale “in
tutte le sue
componenti” da parte di
un pubblico ufficiale;
Per le PPAA anche con
timbro digitale (art 23-
ter)
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26. Copie del documento
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Attestazione di conformità per le copie su carta di documento informatico:
“La presente copia cartacea di documento informatico, composta di ____
fogli, è conforme all’originale, munito delle prescritte firme.
Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue:
Da ________ con firma digitale il cui certificato n. ______ è stato
rilasciato dal Certificatore ___________ la cui verifica in data _______
alle ore ______ha avuto esito positivo .
È stata/non è stata apposta marcatura temporale in data _____ alle ore
______ presso il sistema di marcatura temporale del Certificatore
______ verificato all’indirizzo.
Luogo e data del rilascio
Firma del pubblico ufficiale e timbro”
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27. Forme elettroniche degli atti
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amministrativi
Art. 34 CAD:
Atti interni possono
essere firmati con firma
elettronica
Atti esternati devono
essere firmati con firma
digitale
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