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PRODUZIONE DI DOCUMENTI
INFORMATICI CON VALORE
LEGALE
Documento informatico
2


    Art 40 comma 1 CAD:
    “Le pubbliche amministrazioni formano gli
      originali dei propri documenti con mezzi
      informatici secondo le disposizioni di cui al
      presente codice “.




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Documento informatico
3




    Il CAD definisce il documento informatico come
       “la rappresentazione informatica di atti, fatti
       o dati giuridicamente rilevanti” ( art 1 lett p).




                         cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Documento informatico
4



                    Documento
                       Doc.




                      Struttura
                    semplice e/o
                     complessa


        Supporto.                     informazione.




                                            21/03/2013
                                   cesareciabatti@infinito.it
Documento informatico
5



    Un documento informatico è un documento e come
    tale deve soddisfare i requisiti di:

            Stabilità
            Fruibilità
            Autenticità




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Documento informatico
6




       La stabilità è intesa come la capacità di
        mantenere integra nel tempo la
        rappresentazione del contenuto e della forma
        del documento.




                         cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Documento informatico
7




        Al fine di garantire staticità integrità è
        necessario individuare formati elettronici
        adeguati per la produzione di documenti
        informatici, in quanto:
       devono essere aperti, standard e documentati;
       Non devono poter contenere macro istruzioni;
       Devono essere affidabili, accurati e usabili;
       Devono essere indipendenti dalle piattaforme
        tecnologiche.
                         cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Documento informatico
8


    Affinché un documento sia utilizzabile dal
    destinatario occorre che sia da questo:
                              Fruibile, ovvero che il
                               contenuto informativo sia
                               recuperabile dal supporto
                               e interpretabile
                               correttamente in base alle
                               regole del formato, e
                               riproducibile a video o a
                               stampa.
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Documento informatico
9




       L’autenticità è condizione essenziale perché
        un documento conservi la sua funzione
        probatoria.
       Un documento si definisce autentico quando è
        riconducibile con certezza al suo autore




                         cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Valore giuridico del documento
10

     Autenticità e firma del documento
      informatico:

         Senza firma

         Firma elettronica (firma
          debole)

         Firma elettronica
          avanzata (firma digitale)

                            cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Valore giuridico del documento
11



     Documenti digitali non firmati (Art 20 comma 1 bis CAD):

         “L'idoneità del documento
         informatico (non firmato es. file
         pdf/word/open office) a
         soddisfare il requisito della forma
         scritta e il suo valore probatorio
         sono liberamente valutabili in
         giudizio, tenuto conto delle sue
         caratteristiche oggettive di
         qualità, sicurezza, integrità ed
         immodificabilità”
                               cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Firma elettronica
12



      Firma elettronica (art 1 lett. q) Dlgs 82/05) :
       “L‟insieme di dati in forma
       elettronica,        allegati
       oppure connessi tramite
       associazione logica ad
       altri    dati   elettronici,
       utilizzati come metodo di
       identificazione
       informatica”
                         cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Firma digitale
13

      Firma elettronica avanzata o firma digitale:
      Garantisce la connessione
      univoca al firmatario e la sua
      univoca          autenticazione
      informatica, creata con mezzi
      sui quali il firmatario ha un
      controllo    esclusivo,             che
      consente di rilevare l’integrità
      dei dati, basata su un
      certificato          qualificato,
      realizzata     mediante               un
      dispositivo sicuro cesareciabatti@infinito.it
                          di firma.                   21/03/2013
Generazione firma digitale
14


                        Hash                            256      Impronta del
           Doc
                       SHA 256                          BIT       Documento



        Documento da
           firmare
                                                     CIFRATURA          Ks




                                                                 Firma digitale
                                                                    PKCS#7

                                                                  Certificato
                                                                  elettronico

                       cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Verifica firma digitale
15
                                                          Impronta del
                                                           Documento

                              Hash                            256
             Doc                                              BIT
                             SHA 256

                                                                             Visualizza il
                                                              = ok!      documento con i dati
                                                                           del sottoscrittore


                                                              256
                            Decodifica
                                                              BIT
                                                             Impronta
        Firma digitale
                                                          corrispondente
                                                             alla firma

                              Kp

        Certificato      Chiave pubblica
        elettronico
                             cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Firma digitale
16


 Art 3 comma 3 DPCM 30 marzo 2009:

     “Il       documento         informatico,
     sottoscritto con firma digitale o altro
     tipo di firma elettronica qualificata, non
     produce gli effetti di cui all'art. 21,
     comma 2, del codice, se contiene
     macroistruzioni o codici eseguibili,
     tali da attivare funzionalità che
     possano modificare gli atti, i fatti o i dati
     nello stesso rappresentati.”

                                cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Autenticità del documento
17

       Limite di validità della firma digitale nel tempo (art.
       21 comma 3):
        “L‟apposizione      ad      un
      documento informatico di una
      firma digitale o di altro tipo di
      firma elettronica qualificata,
      basata su un certificato
      elettronico           revocato,
      scaduto o sospeso equivale
      a mancata sottoscrizione”
                           cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Data certa del documento
18


     Data certa (art 37 DPCM 30 marzo 2009) :
        Marca temporale apposta da un
         gestore di marche temporali
         (validità 20 anni)
        Riferimento temporale contenuto
         nella segnatura di protocollo
        Riferimento temporale ottenuto
         attraverso la procedura di
         conservazione dei documenti
        Riferimento temporale ottenuto
         attraverso l‟utilizzo della PEC
                          cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Data certa del documento
19




        L‟art 1 comma 1 lett bb) definisce il processo di
         validazione temporale come “ il risultato della
         procedura informatica con cui si attribuisce, ad
         uno o più documenti informatici, una data e un
         orario opponibile a terzi”




                           cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Generazione marca temporale
20


                        Data
                        e ora


                        Notaio                          Struttura
           256                                             dati
           BIT        elettronico


       Impronta del                                Firma elettronica
        Documento                                                      Ks
                                                      del notaio




                                                          Marca
                                                        temporale

                      cesareciabatti@infinito.it     21/03/2013
Data certa del documento
21




        Secondo l‟art 49 del DPCM 30 marzo 2009
         tutte le marche temporali devono essere
         conservate per un periodo non inferiore a 20
         anni, ovvero se richiesta dell‟interessato
         anche per un periodo maggiore.




                          cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Firma autenticata
22

      Art 25 CAD:
      “2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante
      l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
      qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
      nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è
      stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
      accertamento della sua identità personale, della validità
      dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto
      che il documento sottoscritto non è in contrasto con
      l'ordinamento giuridico.
      3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico
      ufficiale ha l'efficacia di cui all„articolo 24 comma 2”




                               cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Copie del documento
23




                         Copie per immagine su
                          supporto informatico di
                          documenti analogici (art
                          22 CAD)
                         Copie analogiche di
                          documenti informatici
                          (art 23 CAD)


                cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Copie del documento
24


     Copie per immagine su supporto informatico di
       documenti analogici (art 22 CAD) hanno piena
       validità giuridica se:
      È attestata la conformità all‟originale da parte
       di un pubblico ufficiale mediante
       l‟apposizione della propria firma digitale;
      Se prodotte con un processo certificato;

      Per i documenti non unici assolvono gli

       obblighi di conservazione sostitutiva.
                         cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Copie del documento
25


     Le copie su carta di documenti digitali hanno la
     stessa efficacia degli originali se (art 23 CAD):

                                   È attestata la conformità
                                    all‟originale digitale “in
                                    tutte         le       sue
                                    componenti” da parte di
                                    un pubblico ufficiale;
                                   Per le PPAA anche con
                                    timbro digitale (art 23-
                                    ter)
                          cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Copie del documento
26

 Attestazione di conformità per le copie su carta di documento informatico:


     “La presente copia cartacea di documento informatico, composta di ____
        fogli, è conforme all’originale, munito delle prescritte firme.
     Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue:
        Da ________ con firma digitale il cui certificato n. ______ è stato
         rilasciato dal Certificatore ___________ la cui verifica in data _______
         alle ore ______ha avuto esito positivo .
        È stata/non è stata apposta marcatura temporale in data _____ alle ore
         ______ presso il sistema di marcatura temporale del Certificatore
         ______ verificato all’indirizzo.
     Luogo e data del rilascio
     Firma del pubblico ufficiale e timbro”

                                     cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013
Forme elettroniche degli atti
27
           amministrativi

     Art. 34 CAD:

                            Atti interni possono
                             essere firmati con firma
                             elettronica
                            Atti esternati devono
                             essere firmati con firma
                             digitale

                    cesareciabatti@infinito.it   21/03/2013

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  • 2. Documento informatico 2 Art 40 comma 1 CAD: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice “. cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 3. Documento informatico 3 Il CAD definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” ( art 1 lett p). cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 4. Documento informatico 4 Documento Doc. Struttura semplice e/o complessa Supporto. informazione. 21/03/2013 cesareciabatti@infinito.it
  • 5. Documento informatico 5 Un documento informatico è un documento e come tale deve soddisfare i requisiti di:  Stabilità  Fruibilità  Autenticità cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 6. Documento informatico 6  La stabilità è intesa come la capacità di mantenere integra nel tempo la rappresentazione del contenuto e della forma del documento. cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 7. Documento informatico 7 Al fine di garantire staticità integrità è necessario individuare formati elettronici adeguati per la produzione di documenti informatici, in quanto:  devono essere aperti, standard e documentati;  Non devono poter contenere macro istruzioni;  Devono essere affidabili, accurati e usabili;  Devono essere indipendenti dalle piattaforme tecnologiche. cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 8. Documento informatico 8 Affinché un documento sia utilizzabile dal destinatario occorre che sia da questo:  Fruibile, ovvero che il contenuto informativo sia recuperabile dal supporto e interpretabile correttamente in base alle regole del formato, e riproducibile a video o a stampa. cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 9. Documento informatico 9  L’autenticità è condizione essenziale perché un documento conservi la sua funzione probatoria.  Un documento si definisce autentico quando è riconducibile con certezza al suo autore cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 10. Valore giuridico del documento 10 Autenticità e firma del documento informatico:  Senza firma  Firma elettronica (firma debole)  Firma elettronica avanzata (firma digitale) cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 11. Valore giuridico del documento 11 Documenti digitali non firmati (Art 20 comma 1 bis CAD): “L'idoneità del documento informatico (non firmato es. file pdf/word/open office) a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità” cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 12. Firma elettronica 12 Firma elettronica (art 1 lett. q) Dlgs 82/05) : “L‟insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica” cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 13. Firma digitale 13 Firma elettronica avanzata o firma digitale: Garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario ha un controllo esclusivo, che consente di rilevare l’integrità dei dati, basata su un certificato qualificato, realizzata mediante un dispositivo sicuro cesareciabatti@infinito.it di firma. 21/03/2013
  • 14. Generazione firma digitale 14 Hash 256 Impronta del Doc SHA 256 BIT Documento Documento da firmare CIFRATURA Ks Firma digitale PKCS#7 Certificato elettronico cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 15. Verifica firma digitale 15 Impronta del Documento Hash 256 Doc BIT SHA 256 Visualizza il = ok! documento con i dati del sottoscrittore 256 Decodifica BIT Impronta Firma digitale corrispondente alla firma Kp Certificato Chiave pubblica elettronico cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 16. Firma digitale 16 Art 3 comma 3 DPCM 30 marzo 2009: “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.” cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 17. Autenticità del documento 17 Limite di validità della firma digitale nel tempo (art. 21 comma 3): “L‟apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione” cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 18. Data certa del documento 18 Data certa (art 37 DPCM 30 marzo 2009) :  Marca temporale apposta da un gestore di marche temporali (validità 20 anni)  Riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo  Riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti  Riferimento temporale ottenuto attraverso l‟utilizzo della PEC cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 19. Data certa del documento 19  L‟art 1 comma 1 lett bb) definisce il processo di validazione temporale come “ il risultato della procedura informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, una data e un orario opponibile a terzi” cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 20. Generazione marca temporale 20 Data e ora Notaio Struttura 256 dati BIT elettronico Impronta del Firma elettronica Documento Ks del notaio Marca temporale cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 21. Data certa del documento 21  Secondo l‟art 49 del DPCM 30 marzo 2009 tutte le marche temporali devono essere conservate per un periodo non inferiore a 20 anni, ovvero se richiesta dell‟interessato anche per un periodo maggiore. cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 22. Firma autenticata 22 Art 25 CAD: “2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all„articolo 24 comma 2” cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 23. Copie del documento 23  Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (art 22 CAD)  Copie analogiche di documenti informatici (art 23 CAD) cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 24. Copie del documento 24 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (art 22 CAD) hanno piena validità giuridica se:  È attestata la conformità all‟originale da parte di un pubblico ufficiale mediante l‟apposizione della propria firma digitale;  Se prodotte con un processo certificato;  Per i documenti non unici assolvono gli obblighi di conservazione sostitutiva. cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 25. Copie del documento 25 Le copie su carta di documenti digitali hanno la stessa efficacia degli originali se (art 23 CAD):  È attestata la conformità all‟originale digitale “in tutte le sue componenti” da parte di un pubblico ufficiale;  Per le PPAA anche con timbro digitale (art 23- ter) cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 26. Copie del documento 26 Attestazione di conformità per le copie su carta di documento informatico: “La presente copia cartacea di documento informatico, composta di ____ fogli, è conforme all’originale, munito delle prescritte firme. Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue:  Da ________ con firma digitale il cui certificato n. ______ è stato rilasciato dal Certificatore ___________ la cui verifica in data _______ alle ore ______ha avuto esito positivo .  È stata/non è stata apposta marcatura temporale in data _____ alle ore ______ presso il sistema di marcatura temporale del Certificatore ______ verificato all’indirizzo. Luogo e data del rilascio Firma del pubblico ufficiale e timbro” cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013
  • 27. Forme elettroniche degli atti 27 amministrativi Art. 34 CAD:  Atti interni possono essere firmati con firma elettronica  Atti esternati devono essere firmati con firma digitale cesareciabatti@infinito.it 21/03/2013