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Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi


 Novità contenute nel Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle
    nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti
                            assicurativi
                       Milano - 5 luglio 2010


      Il ruolo dell’intermediario assicurativo ed il divieto di essere al
      contempo beneficiario o vincolatario dell’indennizzo
      La trasparenza della remunerazione dell’intermediario nella
      distribuzione di polizze connesse a mutui o finanziamenti
      Le sorti della copertura assicurativa nel caso di estinzione
      anticipata del mutuo o finanziamento

                                                  Claudia Agostinis

                                        Genworth Financial Lifestyle Protection
                                          Corporate Development Counsel




5 luglio 2010                                ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                        1
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi


Il divieto per l’intermediario di essere al contempo
beneficiario o vincolatario dell’indennizzo


All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: “1 bis. E’ comunque fatto divieto di
assumere, direttamente o indirettamente, anche
attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1,
primo periodo, la contemporanea qualifica di
beneficiario o di vincolatario delle prestazioni
assicurative e quella di intermediario del relativo
contratto in forma individuale o collettiva”.

5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                        2
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi


Il divieto per l’intermediario di essere al contempo
beneficiario o vincolatario dell’indennizzo/1


       Art. 48, Regolamento ISVAP n. 5/2006
       rapporti di cui al comma 1, primo periodo:
       rapporti di gruppo
       Definizione di intermediario: art 2 lett. N) Reg.
       35/2010 e 2 lett p) del Reg. 5/2006
       svolgimento dell’attività a titolo oneroso
       Se il “distributore” non percepisce alcun
       vantaggio economico in relazione alla
       distribuzione, può essere beneficiario o
       vincolatario?
5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                        3
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi


Il divieto per l’intermediario di essere al contempo
beneficiario o vincolatario dell’indennizzo/2

       Se il “distributore” non è qualificabile come
       intermediario, chi è effettivamente responsabile della
       corretta informazione all’assicurato?
       Se il “distributore” appartiene allo stesso gruppo
       dell’impresa di assicurazione:
       Art. 51 - Nell’offerta e nella esecuzione dei contratti di
       assicurazione le imprese devono evitare di effettuare
       operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente
       un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di
       gruppo o da rapporti di affari propri o di società del
       gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile le
       imprese devono comunque operare in modo da non
       recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                        4
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
 pubblicità dei prodotti assicurativi


Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze collettive
 Art. 4, comma 7 (vita)                                      Art. 30, comma 7 (danni)
 Le imprese di assicurazione, con                            Con riferimento ai contratti in forma
 riferimento ai contratti in forma collettiva in
 cui gli assicurati sostengono in tutto o in                 collettiva in cui gli assicurati sostengono in
 parte l’onere economico connesso al                         tutto o in parte l’onere economico
 pagamento dei premi o sono,                                 connesso al pagamento dei premi o sono,
 direttamente o tramite i loro aventi causa,                 direttamente o tramite i loro aventi causa,
 portatori di un interesse alla prestazione,
 inseriscono nella convenzione                               portatori di un interesse alla prestazione, le
 stipulata con il contraente una                             imprese di assicurazione
 previsione contrattuale disciplinante                       inseriscono nella convenzione stipulata
 obblighi e modalità di consegna da
 parte di quest’ultimo agli assicurati,                      con il contraente una previsione
 prima dell’adesione alla copertura                          contrattuale disciplinante obblighi e
 assicurativa, delle condizioni di                           modalità di consegna da parte di
 assicurazione.                                              quest’ultimo agli assicurati, prima
 Nella convenzione deve inoltre essere                       dell’adesione alla copertura
 previsto che il modulo di adesione alla
 copertura assicurativa riporti                              assicurativa, delle condizioni di
 l’indicazione dei costi a carico degli                      assicurazione.
 assicurati con evidenza della quota                         [Previsione non inserita per le collettive
 parte percepita in media dagli
 intermediari. [Si applica a tutte le                        danni]
 collettive, non solo quelle connesse a
 mutui o finanziamenti]

 5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                         5
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
 pubblicità dei prodotti assicurativi


Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze collettive
                                                            Art. 30, comma 7 (danni)
 Art. 4, comma 7 (vita)
 Per le polizze connesse a mutui e                        Per le polizze connesse a mutui e ad altri
 ad altri contratti di finanziamento, la              contratti di finanziamento, la convenzione
 convenzione deve inoltre                             deve inoltre prevedere che, prima
 prevedere che, prima dell’adesione                   dell’adesione alla copertura assicurativa,
 alla copertura assicurativa, venga                   venga consegnato al debitore/assicurato
 consegnato al debitore/assicurato
 il Fascicolo informativo e che il                        il Fascicolo informativo e che il modulo di
 modulo di adesione alla copertura                    adesione alla copertura assicurativa indichi
 assicurativa indichi l’ammontare                     l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti
 dei costi effettivamente sostenuti                   dal debitore/assicurato con l’evidenza
 dal debitore/assicurato con                          dell’importo percepito dall’intermediario.
 l’evidenza dell’importo percepito
 dall’intermediario.                                      Qualora l’adesione non avvenga mediante
 Qualora l’adesione non avvenga                       la sottoscrizione di un modulo di adesione, la
 mediante la sottoscrizione di un                     convenzione prevede l’obbligo di consegna al
 modulo di adesione, la                               debitore/assicurato del Fascicolo informativo
 convenzione prevede l’obbligo di                     e di un documento illustrativo dei costi di cui
 consegna al debitore/assicurato del                  al periodo precedente.
 Fascicolo informativo e di un
 documento illustrativo dei costi di
 cui al periodo precedente.
 5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                         6
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi


Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze
connesse a mutui o finanziamenti
      Art. 50 – Trasparenza dei costi
      Nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi
      a mutui e ad altri finanziamenti l’impresa riporta tutti i costi a
      carico del contraente, con indicazione della quota parte
      percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore
      assoluto che percentuale. Nella Nota informativa dei contratti
      in forma collettiva sono riportati anche i costi a carico del
      debitore/assicurato, con indicazione della quota parte
      percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore
      assoluto che percentuale.
      Si applica tanto al “vita” che ai “danni”
      Non sostituisce gli art. 4 e 30 per le collettive che prevedono
      l’indicazione dei costi nel modulo di adesione o documento
      illustrativo   preciso intento di evitare la “dissimulazione” dei
      costi nel fascicolo informativo

5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                        7
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
 pubblicità dei prodotti assicurativi


  Trasparenza dei costi di intermediazione – quali voci
  devono essere incluse?
    Soltanto le commissioni o anche le componenti variabili?
All. 4 e All. 6 – Schema di nota informativa.
    La quota parte retrocessa in media all’intermediario deve essere
    determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo
    esercizio dell’impresa di assicurazione.
    Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere
    stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di
    collocamento.
    Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene
    conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
    Che cosa significa “in media” nell’art 50?




  5 luglio 2010                             ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                         8
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi


Estinzione anticipata del finanziamento e copertura
assicurativa Art. 49 (Restituzione del premio)

      Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i
      quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal
      debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di
      trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al
      debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo
      rispetto alla scadenza originaria.
      Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno
      mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato
      residuo; per I caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno
      mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione
      indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
      Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative
      effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del
      premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella
      polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali
      spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei
      mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
      In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del
      debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza
      contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                        9
Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi


Grazie per l’attenzione.




Claudia Agostinis
Corporate Development Counsel
Genworth Financial Lifestyle Protection
Via San Gregorio 34
Milano
+39 02 6737151
Claudia.Agostinis@genworth.com
5 luglio 2010                              ©2010 Claudia Agostinis
                                                                                                        10

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Italy Reg35 May26 2010

  • 1. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Novità contenute nel Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Milano - 5 luglio 2010 Il ruolo dell’intermediario assicurativo ed il divieto di essere al contempo beneficiario o vincolatario dell’indennizzo La trasparenza della remunerazione dell’intermediario nella distribuzione di polizze connesse a mutui o finanziamenti Le sorti della copertura assicurativa nel caso di estinzione anticipata del mutuo o finanziamento Claudia Agostinis Genworth Financial Lifestyle Protection Corporate Development Counsel 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 1
  • 2. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Il divieto per l’intermediario di essere al contempo beneficiario o vincolatario dell’indennizzo All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. E’ comunque fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva”. 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 2
  • 3. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Il divieto per l’intermediario di essere al contempo beneficiario o vincolatario dell’indennizzo/1 Art. 48, Regolamento ISVAP n. 5/2006 rapporti di cui al comma 1, primo periodo: rapporti di gruppo Definizione di intermediario: art 2 lett. N) Reg. 35/2010 e 2 lett p) del Reg. 5/2006 svolgimento dell’attività a titolo oneroso Se il “distributore” non percepisce alcun vantaggio economico in relazione alla distribuzione, può essere beneficiario o vincolatario? 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 3
  • 4. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Il divieto per l’intermediario di essere al contempo beneficiario o vincolatario dell’indennizzo/2 Se il “distributore” non è qualificabile come intermediario, chi è effettivamente responsabile della corretta informazione all’assicurato? Se il “distributore” appartiene allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazione: Art. 51 - Nell’offerta e nella esecuzione dei contratti di assicurazione le imprese devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile le imprese devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti. 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 4
  • 5. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze collettive Art. 4, comma 7 (vita) Art. 30, comma 7 (danni) Le imprese di assicurazione, con Con riferimento ai contratti in forma riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in collettiva in cui gli assicurati sostengono in parte l’onere economico connesso al tutto o in parte l’onere economico pagamento dei premi o sono, connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, inseriscono nella convenzione portatori di un interesse alla prestazione, le stipulata con il contraente una imprese di assicurazione previsione contrattuale disciplinante inseriscono nella convenzione stipulata obblighi e modalità di consegna da parte di quest’ultimo agli assicurati, con il contraente una previsione prima dell’adesione alla copertura contrattuale disciplinante obblighi e assicurativa, delle condizioni di modalità di consegna da parte di assicurazione. quest’ultimo agli assicurati, prima Nella convenzione deve inoltre essere dell’adesione alla copertura previsto che il modulo di adesione alla copertura assicurativa riporti assicurativa, delle condizioni di l’indicazione dei costi a carico degli assicurazione. assicurati con evidenza della quota [Previsione non inserita per le collettive parte percepita in media dagli intermediari. [Si applica a tutte le danni] collettive, non solo quelle connesse a mutui o finanziamenti] 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 5
  • 6. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze collettive Art. 30, comma 7 (danni) Art. 4, comma 7 (vita) Per le polizze connesse a mutui e Per le polizze connesse a mutui e ad altri ad altri contratti di finanziamento, la contratti di finanziamento, la convenzione convenzione deve inoltre deve inoltre prevedere che, prima prevedere che, prima dell’adesione dell’adesione alla copertura assicurativa, alla copertura assicurativa, venga venga consegnato al debitore/assicurato consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il il Fascicolo informativo e che il modulo di modulo di adesione alla copertura adesione alla copertura assicurativa indichi assicurativa indichi l’ammontare l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l’evidenza dal debitore/assicurato con dell’importo percepito dall’intermediario. l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario. Qualora l’adesione non avvenga mediante Qualora l’adesione non avvenga la sottoscrizione di un modulo di adesione, la mediante la sottoscrizione di un convenzione prevede l’obbligo di consegna al modulo di adesione, la debitore/assicurato del Fascicolo informativo convenzione prevede l’obbligo di e di un documento illustrativo dei costi di cui consegna al debitore/assicurato del al periodo precedente. Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente. 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 6
  • 7. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze connesse a mutui o finanziamenti Art. 50 – Trasparenza dei costi Nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti l’impresa riporta tutti i costi a carico del contraente, con indicazione della quota parte percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. Nella Nota informativa dei contratti in forma collettiva sono riportati anche i costi a carico del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. Si applica tanto al “vita” che ai “danni” Non sostituisce gli art. 4 e 30 per le collettive che prevedono l’indicazione dei costi nel modulo di adesione o documento illustrativo preciso intento di evitare la “dissimulazione” dei costi nel fascicolo informativo 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 7
  • 8. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Trasparenza dei costi di intermediazione – quali voci devono essere incluse? Soltanto le commissioni o anche le componenti variabili? All. 4 e All. 6 – Schema di nota informativa. La quota parte retrocessa in media all’intermediario deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili. Che cosa significa “in media” nell’art 50? 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 8
  • 9. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Estinzione anticipata del finanziamento e copertura assicurativa Art. 49 (Restituzione del premio) Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per I caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 9
  • 10. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti assicurativi Grazie per l’attenzione. Claudia Agostinis Corporate Development Counsel Genworth Financial Lifestyle Protection Via San Gregorio 34 Milano +39 02 6737151 Claudia.Agostinis@genworth.com 5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis 10