4. dott.Massimo Massimelli
sussidiarietà
Principio di sussidiarietà: integrazione da parte
profit)
del privato (con profitto o no profit)
dell’
dell’intervento pubblico anche in materia
sanitaria
6. dott.Massimo Massimelli
L’I.C. si occupa di tutti quei soggetti che sono
invalidità né
portatori di invalidità non dipendente né da
né né
causa di guerra, né di lavoro, né di servizio.
7. dott.Massimo Massimelli
118/71:
Art.2 legge 118/71: sono mutilati ed invalidi civili i
cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite,
anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari
psichici per oligofrenia di carattere organico o
dismetabolico, insuff. mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali, che abbiano subito una
capacità
riduzione permanente della capacità lavorativa non
inferiore ad 1/3
8. dott.Massimo Massimelli
18, difficoltà
Se minori di anni 18, si richiede che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
età
della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di
guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i
nonché
sordomuti soggetti ad altre leggi.
9. dott.Massimo Massimelli
Prestazioni principali soggetto tra 18 e 65 aa:
- protesi > 33%
- iscriz. liste collocamento > 46%
- esenzione ticket sanitario > 67%
- assegno mensile di assistenza > 74%
inabilità
- pensione di inabilità = 100%
indennità
- indennità di accompagnamento
- pensione sociale al compimento dei 65 aa
10. dott.Massimo Massimelli
Prestazioni principali soggetto minorenne:
-con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della
difficoltà
età indennità
propria età o ipoacusico: ticket, protesi, ortesi ed indennità di
frequenza
impossibilità
-invalido 100% ed impossibilità a deambulare senza
necessità
accompagnatore o con necessità di assistenza continua
perché
perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita:
indennità
ticket, protesi, ortesi ed indennità di accompagnamento
indennità
-cieco ventesimale: indennità speciale
indennità
-cieco assoluto: indennità di accompagnamento
11. dott.Massimo Massimelli
Parametri e criteri valutativi:
anatomo-
Valutazione del danno anatomo-funzionale ex d.lgs.
509/88
capacità
Valutazione percentuale della riduzione della capacità
lavorativa generica, specifica o in occupazioni
confacenti
Sistema tabellare
12. dott.Massimo Massimelli
Parametri e criteri valutativi:
NEL MINORE valutazione a fascia in relazione
difficoltà
alle difficoltà persistenti a compiere funzioni
dell’età
tipiche dell’età.
13. dott.Massimo Massimelli
Parametri e criteri valutativi:
Indennità
Indennità di accompagnamento: impossibilità di
impossibilità
deambulare o di compiere autonomamente gli atti
quotidiani della vita in modo permanente
14. dott.Massimo Massimelli
Parametri e criteri valutativi:
Indennità
Indennità di frequenza: difficoltà a svolgere i compiti e
difficoltà
le funzioni proprie dell’età
dell’età
15. dott.Massimo Massimelli
La domanda deve essere presentata al Servizio di
Medicina Legale con:
-certificato del curante (oculista,ORL)
identità
-fotocopia documento identità
-fotocopia codice fiscale
16. dott.Massimo Massimelli
Domanda per minorenne o interdetto:
Modulo a parte: se <18 aa firma del legale
rappresentante, genitore o tutore / se interdetto firma
del tutore
17. dott.Massimo Massimelli
Dopo la valutazione della Commissione medica di
l’
prima istanza l’eventuale ricorso amministrativo non è
più
più concesso: necessita intentare una causa
giudiziaria
18. dott.Massimo Massimelli
Colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o
difficoltà
progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
19. dott.Massimo Massimelli
gravità
Persona handicappata in situazione di gravità
quando la minorazione abbia ridotto
all’età
l’autonomia personale correlata all’età, da
rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione
20. dott.Massimo Massimelli
tabelle:
Non vi sono tabelle: il concetto di handicap
sé capacità
assorbe in sé quello di capacità di guadagno
21. dott.Massimo Massimelli
I.C.: si valutano le condizioni psico-fisiche del
psico-
soggetto ai sensi delle tabelle di cui al d.m.
5.2.92
entità
HANDICAP: si valutano natura ed entità dello
svantaggio sociale onde suggerire gli interventi
necessari per eliminarlo.
22. dott.Massimo Massimelli
permanenza:
Con carattere di permanenza:
-cura e riabilitazione precoci
-apparecchiature
socio-
-centri socio-educativi
-corsi di formazione
-agevolazioni negli esami
-spazi riservati per veicoli
23. dott.Massimo Massimelli
gravità
Con carattere di permanenza in condizioni di gravità:
Servizio di aiuto personale
Comunità
Comunità alloggio e simili
Permesso mensile di 3 gg
Permesso giornaliero di 2 h
Lavoro vicino al domicilio ove possibile
Diritti vari per chi lo assiste
24. dott.Massimo Massimelli
temporaneo:
socio-
Centri socio-riabilitativi educativi
Servizio di aiuto personale
2°
Tempi > per prove di esame scuola di 2°
Esami universitari con ausili necessari
25. dott.Massimo Massimelli
Promuove l’inserimento e l’integrazione
l’ l’
lavorativa della persona in situazione di
handicap con servizi di sostegno ed il
collocamento mirato.
Collocamento obbligatorio
Collocamento mirato
26. dott.Massimo Massimelli
INVALIDITA’
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’:
l’ capacità
per l’assicurato la cui capacità di lavoro in
occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente a causa di
infermità
infermità o difetto fisico o mentale a meno di
un terzo
27. dott.Massimo Massimelli
INABILITA’
PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA’:
infermità
… a causa di infermità o difetto fisico o
nell’
mentale, si trovi nell’assoluta e permanente
impossibilità attività
impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa
32. dal verbo latino respondere
situazione giuridica per la quale si soggiace a un obbligo, rispondendo
eventualmente a vario titolo della violazione di ciò che esso impone
33. è quella che grava su un soggetto, fisico o ente, e si instaura o per
inadempimento di un obbligo o per qualunque atto illecito doloso o colposo
che abbia arrecato ad altri un danno ingiusto
34. quella conseguente alla commissione di un illecito
penale da parte di una persona fisica: può essere
solo personale
35. il soggetto su cui grava la responsabilità è dotato di conoscenze
scientifiche e/o tecniche particolari, ovvero è dotato di una
particolare specializzazione che lo distingue dal debitore comune:
ciò consente al creditore di pretendere di più in forza delle
maggiori competenze di cui è dotato il soggetto professionista.
37. LA RISPOSTA E’ DIVERSA A SECONDA CHE SI PARLI
DI RESPONSABILITA’ CIVILE O PENALE.
.
38. L’ONERE DELLA PROVA GRAVA PRINCIPALEMENTE SULLA PUBBLICA
ACCUSA, CHE DEVE DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DELLA COLPA E
DEL NESSO DI CAUSA
39. EFFETTI DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO MEDICO
PAZIENTE (TEORIA DEL CONTATTO SOCIALE):
IL PAZIENTE DEVE PROVARE IL CONTATTO CON IL MEDICO E
L’ESISTENZA DEL DANNO
IL PROFESSIONISTA DEVE PROVARE DI AVER AGITO CON DILIGENZA,
PRUDENZA, PERIZIA E CHE L’EVENTO LESIVO O IL PEGGIORAMENTE
DELLE CONDIZIONI DEL PAZIENTE SONO DA ASCRIVERSI A CAUSA A LUI
NON IMPUTABILE
41. NEGLIGENZA:
Dimenticanza oggetti in intervento
Errore indicazione farmaco
Mancato intervento di urgenza/ricovero
Assenza medico reperibile
Nella diagnosi
42. IMPRUDENZA:
Funzioni differenti e/o superiori
Accettazione rischio
Omessa/errata somministrazione di farmaci
Affidamento ad altro medico
Omissione assistenza/sorveglianza
43. IMPERIZIA
Art. 2236 cc - Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo
o di colpa grave.
44. LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
MEDICA
r.c. r.ext.c.
Anni per la 10 5
prescrizione
Onere della medico paziente
prova
Prova della medico --------------
eseguita
prestazione
dott. Massimo Massimelli
45. NOVITÀ A FAVORE DEL MEDICO?
PENALE
sentenza settembre 2002 Sezioni Unite Penali
Corte di Cassazione:
Criterio della elevata probabilità statistica o
certezza per il riconoscimento della colpa nei
reati omissivi in relazione alla verifica
controfattuale
dott. Massimo Massimelli
46. NOVITÀ A FAVORE DEL MEDICO?
CIVILE
responsabilità
responsabilità contrattuale
indipendentemente dalla fonte
dell’
dell’obbligo delle cure;
dott. Massimo Massimelli
47. NOVITÀ A FAVORE DEL MEDICO?
CIVILE
Cass. 22 gennaio 1999 n. 589
L’obbligazione del medico dipendente del servizio sanitario
responsabilità
per responsabilità professionale nei confronti del paziente,
ancorchè
ancorchè non fondata su contratto, ma sul “contatto
sociale” connotato dall’affidamento che il malato pone
dall’
professionalità dell’
nella professionalità dell’esercente una professione
contrattuale”
protetta, ha natura contrattuale”
dott. Massimo Massimelli
48. NOVITÀ PER IL MEDICO?
CIVILE
Sent.Cassazione Civile n. 7997 del 18 aprile 2005
nesso causale = colpa? NO!
facilità dell’intervento
peggioramento condizioni del paziente
graduazione della colpa
onere di informazione – consenso
regolare tenuta della cartella clinica
dott. Massimo Massimelli
50. Valutazione del caso
con collaboratori e
colleghi
Immediata disponibilità
al colloquio con il
paziente e/o parenti
Verifica della
sussistenza di quanto
lamentato
51. Manipolazione dati in cartella
Smarrimento di referti, lastre, istologici ecc…
Rifiuto preconcetto al dialogo con il paziente
Conflittualità tra sanitari - equipe
52. IL MEDICO LEGALE
CIVILE
CIVILE
Consulente
Consulente
di parte per
di parte per
ililpaziente
paziente
Consulente di
Consulente di
parte per
parte per
la Compagnia
la Compagnia
Consulente del
Consulente del
Giudice
Giudice
53. IL MEDICO LEGALE
PENALE
PENALE
Consulente Consulente di Consulente del
Consulente Consulente di Consulente del
di parte per parte per la PM
di parte per parte per la PM
ililpaziente Compagnia
paziente Compagnia
Perito del
Perito del
Giudice nei
Giudice nei
vari gradi
vari gradi
54. GESTIONE DEL RISCHIO: ovvero della probabilità di
accadimento di eventi che possono comportare
perdite o danni per una azienda o per le persone
coinvolte
56. Immediate conseguenze negative: chirurghi, medici,
controllori di volo, piloti
Per distrazione, errore, violazioni procedurali, scelte
viziate da ignoranza od inappropriata interpretazione
57. Errori determinati a monte da decisioni assunte spesso
da soggetti non direttamente coinvolti nel lavoro.
In sintesi trattasi di condizioni che possono facilitare
l’altrui errore determinando alcune condizioni
59. Insieme di tutte le attività finalizzate alla identificazione,
analisi, valutazione, comunicazione, eliminazione e
monitoraggio dei rischi associati a qualsiasi processo
62. ERRORE IN MEDICINA
È men male l'agitarsi nel dubbio, che il
riposar nell'errore.
Manzoni
Un uomo che ha commesso un errore e
non lo ha riparato, ha commesso un
altro errore.
Confucio
63. ERRORE IN MEDICINA
e’
Un'allucinazione e un fatto, non un
e’ e’
errore; ciò che e sbagliato e il giudizio
basato sull'errore.
B.Russell
La fretta genera l'errore in ogni cosa.
Erodoto
64. TIPI DI POLIZZE
1] claims made tiene conto delle
richieste di risarcimento
2] loss occurrence tiene conto del
verificarsi o manifestarsi del danno
65. claims made si considerano i danni per i quali
made:
la richiesta di risarcimento giunge
all’assicurato, per la prima volta, nel periodo
assicurativo, anche se il fatto che ha dato
origine alla richiesta si è verificato in un
momento anteriore alla stipula stessa della
polizza
70. REGIONE PIEMONTE
Responsabilità personale e professionale:
Riguarda tutti i dipendenti e/o collaboratori, medici
compresi, di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio
della sua attività compresa la libera professione
intramuraria
71. REGIONE PIEMONTE
ESCLUSIONI (alcuni esempi):
Danni derivati da intenzionale mancata osservanza o
violazione di norme di legge da parte del Direttore
Generale;
Danni patrimoniali puri;
da prodotti anticoncezionali e RU 486…
dalla proprietà di natanti e aeromobili
dalla detenzione od impiego di esplosivi
presenza ed effetti di muffa tossica
73. CODICE DEONTOLOGICO 2006
Art. 62
In casi di particolare complessità clinica ed in
complessità
responsabilità
ambito di responsabilità professionale, è
doveroso che il medico legale richieda
l’associazione con un collega di comprovata
esperienza e competenza nella disciplina
coinvolta