Brevi riflessioni su come pianificare l'attività di impresa nel 2009.
Nel presente E-book si descrivono gli strumenti messi a disposizione dalla recente normativa che hanno l'intento di aiutare le imprese a fare fronte a una crisi economica che si preannuncia lunga e faticosa, offrendo una serie di indicazioni e suggerimenti.
La pianificazione, infatti, non deve essere prerogativa solo delle grandi imprese, ma anche di PMI e professionisti, sebbene ovviamente a diversi livelli.
1. Studio Panato
AFFRONTARE LA CRISI
Brevi riflessioni su
strumenti e strategie per
pianificare l’attività di
impresa nel 2009
E Book 2009
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2. AFFRONTARE LA CRISI
Brevi riflessioni su strumenti e strategie per pianificare l’attività di impresa nel 2009
Nel presente E-Book si descrivono gli strumenti messi a
disposizione dalla recente normativa che hanno l'intento di aiutare
le imprese a fare fronte a una crisi economica che si preannuncia
lunga e faticosa, offrendo una serie di indicazioni e suggerimenti.
La trattazione non ha pretese di completezza ed esaustività, ma
vuole fornire spunti per riflessioni più approfondite in vista di una
corretta pianificazione dell’ attività aziendale.
La pianificazione, infatti, non deve essere prerogativa solo delle
grandi imprese, ma anche di PMI e professionisti, sebbene
ovviamente a diversi livelli.
Andrea Arrigo Panato
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3. PREMESSA
Il decreto legge anti crisi prevede una serie di modifiche normative che
potranno consentire alle imprese di ottenere sconti fiscali o effettuare
rivalutazioni civilistiche migliorando le chiusure di bilancio ed il rating nei
confronti del sistema creditizio. La riforma fallimentare ha inoltre messo a
disposizione delle imprese nuove soluzioni, ancora poco conosciute ed ancor
meno utilizzate, per la crisi di liquidità. Il d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ne ha potenziato l’operatività chiarendo alcuni
punti controversi in dottrina.
L’analisi farà riferimento soprattutto a quegli strumenti che possono
rappresentare:
- immediate riduzioni di imposta o corretta pianificazione del rischio fiscale;
- sostegni al bilancio e alla posizione finanziaria dell’impresa;
- riduzione di costi amministrativi e notarili;
- procedure concorsuali che possono salvare l’impresa dal fallimento.
Riferimenti normativi
- D.L. 10 febbraio 2009, n. 5;
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 182 bis e 182 ter;
- Risoluzione 5 gennaio 2009, n. 3/E.
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4. PIANIFICAZIONE FISCALE
DEDUCIBILITÀ DELL’ IRAP PER PROFESSIONISTI E AZIENDE
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso
in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'IRAP forfetariamente
riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi al
netto degli interessi attivi ovvero delle spese per il personale dipendente. Il
contribuente dovrà prioritariamente determinare l’imponibile Irap e
successivamente calcolare il 10% da portare in diminuzione dell’imponibile
reddituale quale componente extracontabile. Questa norma, lungi dall'essere
voluta per agevolare le imprese, ha invece quale obiettivo di evitare una
pronuncia di illegittimità del tributo poiché già da qualche tempo è pendente
avanti la Corte costituzionale la questione della legittimità dell'Irap per quel
che attiene la sua indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sul reddito.
RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI
In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008
i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo
del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente a
interessi e spese per il personale.
Il rimborso sarà eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze.
IVA PER CASSA DAL 2009 (IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI)
Di particolare interesse per le PMI è l'introduzione a regime, e non più in via
transitoria, della possibilità di applicazione dell'Iva a esigibilità differita,
applicando cioè il criterio di cassa in luogo di quello della competenza. In
sostanza le imprese avranno la possibilità di versare l'IVA solo se
realmente incassata. Questo dovrebbe portare ad un miglioramento della
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5. posizione finanziaria di quelle imprese che a causa della crisi finanziaria
trovano particolarmente difficile incassare i crediti nei tempi dovuti.
Le disposizioni dell'articolo 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (esigibilità
differita dell’IVA), si applicano anche alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in
cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia
stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le fatture dovranno
recare l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità
differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale
annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie. L'efficacia della presente
disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà, sulla base della
predetta autorizzazione e delle risorse, il volume d'affari dei contribuenti nei
cui confronti è applicabile la disposizione nonché ogni altra disposizione di
attuazione.
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Finalmente, dopo quasi un anno di attesa, sulla G.U. 15 gennaio 2009, n. 11 è
stato pubblicato il d.m. 19. novembre 2008, attuativo della disciplina delle
spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, come
modificato dall’art. 1, comma 33 lett. p) della L. n. 244/2007. La nuova
normativa purtroppo non agevola, come si era sperato, le imprese. Sarà
quindi necessario, soprattutto per le imprese commerciali e di servizi,
ripensare la strategia, il mix degli investimenti in comunicazione,
pubblicità ed il ruolo degli eventi.
Le spese di rappresentanza diventano deducibili nel periodo d'imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, anche
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6. in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.
In precedenza, le stesse erano deducibili nel limite di un terzo del loro
ammontare, in quote costanti per cinque esercizi a partire da quello di
sostenimento.
Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e, in
concreto svolte, significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui
produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica
dell'impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in
occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in
occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in
occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi
prodotti dall'impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi
inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e
manifestazioni simili.
Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette
ai limiti previsti dal decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per
ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed
eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in
occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.
Le spese indicate, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono
commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo
in misura pari:
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7. a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10
milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50
milioni.
Si può ben comprendere quanto siano restrittivi questi limiti per una impresa
che per competere nel suo settore di mercato deve affrontare un consistente
investimento in comunicazione e rappresentanza.
Le suddette disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
(2008 per i soggetti quot;solariquot;).
LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
La legge finanziaria 2008 ha modificato l'art. 96 del Tuir ed introdotto una
limitazione alla deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES.
Una modifica che ha suscitato molte critiche in un periodo di crisi economica
come quello che stiamo vivendo. Resta comunque una novità da tenere in forte
considerazione nella pianificazione fiscale d’impresa.
La norma va a penalizzare soprattutto le piccole società di capitali che non
sempre sono in grado di correggere prontamente l'andamento della propria
gestione finanziaria. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono
deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica.
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, indeducibili in un
determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi
d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e
degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi
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8. assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
Il problema dovrebbe risultare risolvibile con il ricorso ad una trasformazione
da società di capitali in società di persone, in quanto per i contribuenti soggetti
all’IRPEF non si applica la disciplina dell’art. 96, ma quella dell’art. 61 del Tuir
che consente, salvo l’applicazione del pro rata, la piena deduzione degli
interessi passivi inerenti all’esercizio dell’impresa. Ovvie, peraltro, le
controindicazioni, in tema di ampliamento di responsabilità dei soci, che
andranno attentamente valutate.
REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
Gli studi di settore, che rivestono un'importanza fondamentale nell'attività di
accertamento dell'Agenzia e di conseguenza nella pianificazione delle PMI,
saranno rivisti con lo scopo di tenere conto degli effetti della crisi, con
particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.
A tale riguardo, appare comunque opportuno ricordare che la valenza
probatoria degli studi di settore è stata ridimensionata a quella di
strumenti di ausilio all’accertamento, come da circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 5/E del 23 gennaio 2008, coerentemente con quanto emerso
dall’esame compiuto dalla Commissione Rey.
La giurisprudenza più recente, inoltre, ha confermato che gli studi di settore,
da soli, non bastano più. L'accertamento del fisco basato unicamente sulle
risultanze del software Gerico, non supportato da ulteriori elementi probatori,
non è più in grado di superare le valutazioni della giustizia tributaria.
L'accertamento fiscale che trae origine unicamente dai dati dello studio di
settore, senza considerare la specifica situazione di fatto nella quale il
contribuente opera, deve considerarsi nullo per difetto di motivazione.
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9. BILANCIO CIVILISTICO E SISTEMA CREDITIZIO
RIVALUTAZIONE IMMOBILI IN BILANCIO
La riapertura della rivalutazione degli immobili rappresenta una interessante
opportunità per le imprese che hanno in bilancio immobili di valore iscritti a
costi storici molto inferiori a quelli attuali di mercato. Consentirà infatti di
evidenziare in bilancio, anche ai soli fini civilistici (a differenza di quanto
previsto in passato, la rivalutazione può riguardare anche solo il valore
civilistico, senza ottenere alcun riconoscimento in sede fiscale e senza
pagamento di imposte sostitutive) nei confronti soprattutto dei creditori e
delle banche, valori patrimoniali adeguati al valore di mercato degli immobili.
Ovviamente sono esclusi i beni merce.
Il migliore rating patrimoniale può essere una occasione per rinegoziare il costo
del denaro anche in relazione ai parametri di Basilea 2. La rivalutazione degli
immobili può inoltre rivestire particolare importanza per le imprese in perdita
che potranno adeguare il proprio patrimonio netto agli effettivi valori di
mercato e che vedranno quindi allontanarsi eventuali rischi di messa in
liquidazione della società. Meno interessante pare invece la rivalutazione ai fini
fiscali a causa del differimento dell'efficacia della stessa.
Le società che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio possono rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree
fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e
deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A
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10. tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al d.l.
n. 185/2008, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta. Il saldo attivo della
rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla
società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal quinto
esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires,
dell'Irap e di eventuali addizionali con la misura del 3% per gli immobili
ammortizzabili e del 1,5% relativamente agli immobili non
ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della
rivalutazione.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio
del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha
riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Le imposte sostitutive devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero
in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con
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11. scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di
versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
SVALUTAZIONE DEI TITOLI DEL CIRCOLANTE
Una delle opportunità individuate dal d.l. n. 185/2008, per mitigare gli effetti
della crisi economica sui bilanci delle società, è quella concernente la possibilità
di evitare la svalutazione dei titoli del circolante in presenza di un valore di
mercato inferiore a quello di iscrizione.
Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al
loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al
valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione
per le perdite di carattere durevole.
Tale misura, in vigore per i bilanci 2008 (o meglio valida per l’esercizio in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 29
novembre 2008), potrà anche essere estesa di un altro anno, in relazione
all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, con decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
POTENZIAMENTO DEL RUOLO DEI CONFIDI
I consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) sono enti senza scopo di lucro che
associano imprese artigiane, commerciali, cooperative e piccole e medie
imprese industriali e dei servizi, ed esercitano l'attività di:
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12. - prestazione di garanzie collettive, di norma pari al 50% dell'importo del
finanziamento, per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende
e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, alle imprese associate;
- informazione, consulenza e assistenza creditizia alle imprese associate,
connessa e complementare alla garanzia, per il reperimento e il miglior utilizzo
delle fonti finanziarie, nonché per il miglioramento della gestione finanziaria.
Con le modifiche apportate dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185, il legislatore ha
inteso potenziare finanziariamente i Confidi, anche con addizione della garanzia
dello Stato e allargamento degli interventi di sostegno anche alle imprese
artigiane. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata mediante
versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico.
Per una PMI iscriversi ad un Confidi può non solo essere interessante dal punto
di vista della riduzione del costo del denaro, ma può anche rappresentare un
momento di analisi e revisione dei rapporti con il sistema bancario. Di fronte ad
una crisi come quella che stiamo affrontando è indispensabile per una
impresa monitorare costantemente la sua posizione finanziaria. In
particolare suggeriamo alcune azioni semplici, a volte banali, ma che non
sempre vengono messe in atto:
- avere copia di tutti i contratti firmati con la banca e con le società di
leasing;
- avere copia dei contratti relativi a garanzie prestate e monitorarne la
cancellazione una volta pagato il debito (spesso non avviene e in centrale rischi
rimane una situazione inquinata);
- ridurre il più possibile i debiti a breve consolidandoli e trasformandoli in debiti
a medio/lungo (periodicamente esistono anche agevolazioni delle varie camere
di commercio che aiutano a consolidare il debito);
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13. - aderire ad un consorzio fidi (concede garanzie per l'impresa, aiuta a
ridurre i tassi passivi, fornisce consulenza finanziaria);
- monitorare le esigenze finanziarie dell'impresa e se rilevanti della famiglia:
nell'impresa familiare, anche di medie dimensioni, spesso la strategia di
impresa è fortemente condizionata dalla famiglia. Ideale sarebbe predisporre
un rendiconto finanziario;
- monitorare periodicamente il valore delle proprietà immobiliari. Spesso i
capannoni risultano difficili da vendere e, quindi, non rappresentano la riserva
di potenziale liquidità sperata.
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14. RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI E NOTARILI
CESSIONE QUOTE DI SRL EFFETTUATA DAI COMMERCIALISTI
Le nuove disposizioni normative introdotte dall’art. 36, comma 1-bis del d.l. 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6
agosto 2008, prevedono che l’atto di trasferimento delle partecipazioni può
essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del cedente e del cessionario e
depositato entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, da parte di un iscritto all’albo dei
dottori commercialisti ed esperti contabili. Questa disposizione, eliminando i
costi notarili, mira a semplificare gli adempimenti burocratici e ridurre i
relativi oneri per le imprese.
ABROGAZIONE LIBRO SOCI
Nella legge di conversione del decreto anti-crisi è stata introdotta la norma che
dispone la soppressione del libro soci dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione stessa. La nuova norma dispone anche che:
a) gli effetti che finora conseguivano all'iscrizione nel libro soci in futuro
dovranno essere riferiti al deposito nel registro imprese;
b) non c'è più l'obbligo di predisporre l'elenco dei soci in sede di bilancio e di
depositarlo nel registro imprese;
c) se il libro soci e il registro imprese non sono allineati, nei 60 giorni
successivi all’entrata in vigore della legge n. 2/2009, gli amministratori delle
Srl devono provvedere all'aggiornamento del Registro.
Entro il 30 marzo, quindi, tutte le srl dovranno effettuare la
dichiarazione di allineamento tra libro e Registro delle imprese tramite
il modello B e intercalare S con apposita indicazione nel quadro note.
Questa novità legislativa solleva diverse questioni che andranno valutate con
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15. attenzione da amministratori e soci in merito al diritto di voto esercitabile in
assemblea.
LIQUIDAZIONE SENZA L’INTERVENTO DEL NOTAIO
Il verbale per la nomina e la revoca dei liquidatori nell’ambito delle società a
responsabilità limitata non necessita dell’intervento del notaio. Ciò a condizione
che, contestualmente alla nomina dei liquidatori, i soci non intendano
modificare l’atto costitutivo o i poteri attribuiti ai liquidatori dallo stesso.
L’assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste per le modifiche
dell’atto costitutivo. Anche questa novità normativa, eliminando i costi notarili,
mira a semplificare gli adempimenti burocratici e ridurre i relativi oneri
per le imprese.
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16. RISANAMENTO AZIENDALE E SOLUZIONI ALLA CRISI
CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Troppo spesso si continua a considerare il concordato preventivo come ultima
ratio prima del fallimento. Un modo comunque doloroso per uscire dalla crisi
d'impresa. In realtà gli strumenti disegnati dalla profonda riforma della legge
fallimentare ultimata nel 2008, possono servire alle aziende ad affrontare la
crisi prima di portare i libri in tribunale.
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito sono strumenti
agili, che possono offrire soluzioni meno drammatiche del fallimento per
l'imprenditore e i suoi creditori se si affronta la crisi per tempo. Sono strumenti
che presuppongono però ancora una certa liquidità. Troppo spesso ci troviamo
di fronte a situazioni limite che si sarebbero potute salvare garantendo la
continuità aziendale e salvando posti di lavoro. È importante analizzare la
situazione e rivolgersi ad un consulente esperto prima che sia troppo tardi.
La crisi dell’impresa, generalmente, non è riconducibile a una singola causa ma
alla combinazione di più fattori che interagiscono fra loro. I più ricorrenti
possono essere individuati in cambiamenti repentini del mercato, un inefficace
impiego dei fattori produttivi, obsolescenza tecnologica degli impianti produttivi
o nel passaggio generazionale.
Prima di tentare un risanamento è necessario valutare che l’impresa, che non è
in grado di soddisfare regolarmente i propri creditori, abbia concrete possibilità
di eliminare le cause della difficoltà per la natura specifica della crisi e la
disponibilità di risorse finanziarie adeguate al suo superamento.
La filosofia del nuovo concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
dei debiti è volta a soddisfare l’esigenza di una normativa che favorisca il
risanamento aziendale e produca effetti deflattivi del fallimento,
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17. caratterizzata dalla massima varietà delle forme e della tutela delle iniziative
non fraudolente.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo si sostanzia in un piano di soddisfacimento
parziale dei crediti che il debitore – nella figura dell’imprenditore o in forma
societaria – propone ai suoi creditori, allo scopo di evitare il fallimento e
conservare l’amministrazione e la disponibilità dei beni aziendali. L’accesso alla
procedura del concordato preventivo è stato facilitato eliminando i requisiti di
meritevolezza dell’imprenditore, la percentuale minima di soddisfazione dei
creditori chirografari e riducendo le maggioranze richieste. Per incentivare
ulteriormente il ricorso a questo strumento è stato espressamente previsto che
la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento anche
solo in percentuale dei creditori privilegiati, sempre che la misura del
soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in
caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade. Quanto all’approvazione del
concordato è ora previsto che lo stesso debba essere supportato dalla
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel
maggior numero di classi.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato introdotto nel sistema
concorsuale dal d.l. n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005, con l’obiettivo
di proporre una soluzione operativa per quelle imprese che versano in stato di
crisi e desiderano ristrutturare i propri debiti, evitando in tal modo il fallimento,
ripristinando il normale svolgimento dell’attività d’impresa. Il decreto
legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 ha recentemente apportato all’art.
182-bis L.F. due sostanziali modifiche:
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18. - la più attenta individuazione della figura professionale dell’esperto incaricato
di redigere la relazione di fattibilità;
- l’inibizione delle esecuzioni da parte dei creditori anteriori alla data di
pubblicazione dell’accordo.
La disciplina della procedura in oggetto si inserisce tra le disposizioni relative al
concordato preventivo, tuttavia, sebbene l’obiettivo sia in entrambi i casi la
ristrutturazione del debito, la migliore dottrina ritiene che si tratti di modalità
distinte di accordi con i creditori. L’accordo può essere utilizzato sia per
accedere al concordato preventivo, sia in via autonoma per definire
contrattualmente posizioni debitorie.
Caratteri distintivi rispetto al concordato preventivo
Il concordato preventivo di cui all’art. 160 L.F. si sostanzia in una proposta che
il debitore in crisi presenta ai suoi creditori e necessita di espressa
approvazione, che potrà essere ottenuta con il voto favorevole di oltre il 50%
dei creditori ammessi al voto soltanto dopo che il Tribunale avrà accolto la
relativa domanda di concordato presentata dal debitore.
Nell’ipotesi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., invece,
l’accordo tra debitore e creditori (nella percentuale minima del 60% dei
crediti complessivi) è già intervenuto all’atto del deposito della domanda
e dei documenti di cui all’art. 161, comma 2, L.F., cosicché nel caso di
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. sarà necessaria la
sola omologa da parte del Tribunale.
Alla luce di quanto detto è possibile affermare che la fattispecie di cui all’art.
182-bis L.F. offra una alternativa maggiormente snella rispetto al concordato.
È stato osservato che l’accordo ex art. 182-bis L.F. risponda all’ulteriore
obiettivo di assecondare, attraverso la minore onerosità dell’approccio, la
capacità di alcuni ceti di creditori – in particolar modo delle banche – di
promuovere autonomamente negoziazioni con il debitore «preconfezionate»
rispetto allo svolgimento della procedura concordatizia ex art. 160 e ss. L.F.,
per le quali è giusto offrire una alternativa dai profili procedurali meno
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19. complessi.
Lo strumento disciplinato dall’art. 182-bis L.F. appare innovare le disposizioni
in materia di crisi di impresa e sostituirsi ai concordati stragiudiziali in
precedenza molto diffusi, evitando, grazie all’omologazione del tribunale, le
azioni revocatorie come da articolo 67 L.F.
TRANSAZIONE FISCALE
Il decreto anti-crisi introduce alcune novità nell’ambito della transazione fiscale
collegata alla presentazione di un piano di concordato preventivo o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti. Tra queste, l’estensione
dell’applicabilità dell’articolo 182 ter della legge fallimentare anche ai
crediti previdenziali, sino ad oggi esclusi dalla possibilità di
transazione.
Infatti il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei
tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente
natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul
valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o
a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a
quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il
trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari.
La recente risoluzione 5 gennaio 2009 n. 3/E ha inoltre chiarito che la
presentazione all’Agenzia delle Entrate e al concessionario della copia della
proposta di transazione fiscale nel concordato preventivo non deve avvenire lo
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20. stesso giorno del deposito della domanda in Tribunale, ma può avvenire anche
successivamente. La nuova procedura della transazione tra contribuenti e
Fisco, prevista dall’articolo 182 ter della legge fallimentare, riguarda sia i
crediti tributari chirografari che quelli assistiti da privilegio.
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