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IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La sicurezza sul lavoro è oggi, più di ieri, tema vivo e scottante perché le nuove tecniche di produzione e di ingegneria industriale e delle costruzioni incidono sempre più sulle modalità di esecuzione di ogni attività lavorativa moltiplicando quindi il rischio ed il pregiudizio per l’integrità sia morale ma soprattutto fisica del lavoratore.
Ciò comporta un maggiore e particolare impegno dei datori di lavoro, ai quali è posto l’obbligo del rispetto dell’articolo 41 della Costituzione Italiana e dell’articolo 2087 del Codice Civile, i quali dispongono di garantire l’integrità fisica dei lavoratori, tenendo conto della migliore tecnologia applicabile e di tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni.
Lo Stato in considerazione della rilevanza sociale delle conseguenze degli infortuni e delle malattie professionali, sin dall’inizio dell’era industriale è intervenuto  per cercare di limitare il fenomeno infortunistico nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l’intervento delle strutture pubbliche.
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Al fine di promuovere la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali, già dagli anni ’50 erano vigenti delle norme di prevenzione per la tutela della sicurezza e per la salute dei lavoratori, quali:  il  D. P. R. 547 del 1955  il  D. P. R. 303 del 1956  il D. P. R. 164 del 1956
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Per fronteggiare tale problema si è reso necessario un continuo aggiornamento delle normative in materia di sicurezza, per ridurre il fenomeno e tutelare maggiormente i lavoratori. Purtroppo, il fenomeno delle cosiddette “morti bianche” e degli infortuni sul lavoro è sempre, ed ancor più negli ultimi anni, in primo piano nella cronaca italiana.
Dall’analisi degli eventi infortunistici emerge che è di prioritaria importanza occuparsi della  informazione e la formazione dei lavoratori e della crescita culturale di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e la salute degli stessi lavoratori.
Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori Le Direttive Europee nel Decreto Legislativo 626
Gli obiettivi del decreto erano rivolti ad eliminare o ridurre i rischi da lavoro e ad impedire il verificarsi di infortuni e malattie professionali. Il decreto individuava una  procedura  di prevenzione, da attuarsi in tutte le Aziende con riferimento a tutti gli ambienti in cui si svolgono attività lavorative, compresi quelli all'aperto o esterni all'Azienda.  Decreto Legislativo 626
Il sistema previsto dalle Direttive Europee recepite con il D. Lgs. 626/94 si attuava attraverso un articolato sistema relazionale: partecipazione attiva e collaborazione di tutti i soggetti coinvolti  nell’ambiente di lavoro
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Sicurezza OGGETTIVA Sicurezza SOGGETTIVA DALL’ADEGUAMENTO DELLE  MACCHINE E IMPIANTI ALLA FORMAZIONE DELLE PERSONE Decreto Legislativo 626
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI art. 14 c. 2.:  I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
REVOCA DELLA SOSPENSIONE  art. 14 C. 3.-  Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.  art. 14 c. 4.-  È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni riposo giornaliero e settimanale,…., o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a  €  2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
REVOCA DELLA SOSPENSIONE art. 14 C. 5.-  È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a  €  2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. art. 14 C. 6. -  È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
RICORSO ALLA SOSPENSIONE art. 14 c. 9. -  Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. Art. 14 c. 10. -   Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi.
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Il Sistema Pubblico Della Prevenzione

  • 1.
  • 2. La sicurezza sul lavoro è oggi, più di ieri, tema vivo e scottante perché le nuove tecniche di produzione e di ingegneria industriale e delle costruzioni incidono sempre più sulle modalità di esecuzione di ogni attività lavorativa moltiplicando quindi il rischio ed il pregiudizio per l’integrità sia morale ma soprattutto fisica del lavoratore.
  • 3. Ciò comporta un maggiore e particolare impegno dei datori di lavoro, ai quali è posto l’obbligo del rispetto dell’articolo 41 della Costituzione Italiana e dell’articolo 2087 del Codice Civile, i quali dispongono di garantire l’integrità fisica dei lavoratori, tenendo conto della migliore tecnologia applicabile e di tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni.
  • 4. Lo Stato in considerazione della rilevanza sociale delle conseguenze degli infortuni e delle malattie professionali, sin dall’inizio dell’era industriale è intervenuto per cercare di limitare il fenomeno infortunistico nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l’intervento delle strutture pubbliche.
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  • 6. Al fine di promuovere la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali, già dagli anni ’50 erano vigenti delle norme di prevenzione per la tutela della sicurezza e per la salute dei lavoratori, quali: il D. P. R. 547 del 1955 il D. P. R. 303 del 1956 il D. P. R. 164 del 1956
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  • 9. Per fronteggiare tale problema si è reso necessario un continuo aggiornamento delle normative in materia di sicurezza, per ridurre il fenomeno e tutelare maggiormente i lavoratori. Purtroppo, il fenomeno delle cosiddette “morti bianche” e degli infortuni sul lavoro è sempre, ed ancor più negli ultimi anni, in primo piano nella cronaca italiana.
  • 10. Dall’analisi degli eventi infortunistici emerge che è di prioritaria importanza occuparsi della informazione e la formazione dei lavoratori e della crescita culturale di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e la salute degli stessi lavoratori.
  • 11. Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori Le Direttive Europee nel Decreto Legislativo 626
  • 12. Gli obiettivi del decreto erano rivolti ad eliminare o ridurre i rischi da lavoro e ad impedire il verificarsi di infortuni e malattie professionali. Il decreto individuava una procedura di prevenzione, da attuarsi in tutte le Aziende con riferimento a tutti gli ambienti in cui si svolgono attività lavorative, compresi quelli all'aperto o esterni all'Azienda. Decreto Legislativo 626
  • 13. Il sistema previsto dalle Direttive Europee recepite con il D. Lgs. 626/94 si attuava attraverso un articolato sistema relazionale: partecipazione attiva e collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente di lavoro
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  • 15. Sicurezza OGGETTIVA Sicurezza SOGGETTIVA DALL’ADEGUAMENTO DELLE MACCHINE E IMPIANTI ALLA FORMAZIONE DELLE PERSONE Decreto Legislativo 626
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  • 69. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI art. 14 c. 2.: I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  • 70. REVOCA DELLA SOSPENSIONE art. 14 C. 3.- Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. art. 14 c. 4.- È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni riposo giornaliero e settimanale,…., o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
  • 71. REVOCA DELLA SOSPENSIONE art. 14 C. 5.- È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. art. 14 C. 6. - È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
  • 72. RICORSO ALLA SOSPENSIONE art. 14 c. 9. - Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. Art. 14 c. 10. - Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi.
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