1. Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Corso di Laurea
“Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro”
Scienze tecniche mediche
applicate
2009-2010 Dott.ssa Melania Marano
4. Normativa precedente al D.lgvo 81/08
L 635/34: peso massimo sollevabile dalle donne 20 kg.
L 977/67: pesi massimi per fanciulli ed adolescenti differenziati
per sesso ( 10 kg e 20 kg per maschi ; 5 kg e 15kg per
femmine )
L 1204/71: divieto per le donne in gestazione e fino a sette mesi
dopo il parto ad essere adibite al trasporto ed al
sollevamento di pesi.
D.Lgvo 626/94 : norme di prevenzione dei rischi da MMC
Titolo V
5. Art 167
Definisce il campo di applicazione : Attività
lavorative di MMC che comportano per i lavoratori rischi
di patologie da sovraccarico biomeccanico in
particolare dorso-lombari
Esplicita che la mmc comprende operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori e comprende le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico …..
Chiarisce che le patologie da sovraccarico
interessano le strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee
e nervovascolari ( rachide, arto superiore )
6. La movimentazione dei carichi determina forze
compressive sulle strutture ossee coinvolte.
E’ stato calcolato che durante un sollevamento di un
carico di 25 kg in posizione non corretta, la forza di
compressione sul disco intervertebrale è superiore a
500 kg
Gli effetti di forze compressive ripetute nel tempo
possono portare lesioni delle strutture coinvolte ( nei
dischi intervertebrali compaiono microfissurazioni del
cercine fibroso, protusioni discali, ernie )
Si deve tenere conto , nella VR , delle differenze di
genere e di età
7. Art 168 obblighi del datore di lavoro
1. Il dl adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati: attrezzature meccaniche con le quali elimina il
rischio
2. Se non ha la possibilità di evitare la mmc adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati, fornisce ai
lavoratori mezzi adeguati ausili al fine di ridurre il rischio
tenendo conto dell’allegato XXXIII
Di particolare interesse è il comma 2 lett b con il quale viene fatto
obbligo al dl di “valutare, se possibile anche in fase di
progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro tenendo conto dell’allegato XXXIII
Quindi il dl organizza i posti di lavoro, valuta le condizioni di sicurezza,
evita i rischi con misure adeguate, sottopone i lavoratori alla SS
di cui all’art 41
8. Il dl può prevedere l’uso condizionato della
forza manuale dei lavoratori a condizione
che adotti le misure correttive secondo gli
elementi di riferimento e dei fattori
individuali di rischio riportati nell’allegato
XXXIII
9. Allegato XXXIII
• Contiene il complesso degli elementi di
riferimento e dei fattori individuali di rischio
che devono essere considerati, in modo
integrato per la prevenzione dei rischi di
patologie da sovraccarico biomeccanico in
particolare dorso-lombare.
• Deve essere utilizzato come punto di
riferimento nella valutazione/gestione dei
rischi da mmc
10. Caratteristiche del carico
• Carico troppo pesante
• Ingombrante e difficile da afferrare
• È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di
spostarsi
• È collocato in una posizione tale per cui deve essere
tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco
• Può, a motivo della struttura esterna e/o della
consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.
11. Sforzo fisico richiesto
• È eccessivo
• Può essere effettuato soltanto con un
movimento di torsione del tronco
• Può comportare un movimento brusco del
carico
• È compiuto col corpo in posizione instabile
12. Caratteristiche dell’ambiente di
lavoro
• Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente
per lo svolgimento dell’attività richiesta
• Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di
inciampo o è scivoloso il posto o l’ambiente di lavoro non
consentono al lavoratore la MMC ad un’altezza di
sicurezza o in buona posizione
• Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che
implicano la manipolazione del carico a diversi livelli
• Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
• La temperatura ,l’umidità o la ventilazione sono
inadeguate
13. Esigenze connesse all’attività
• Sforzi fisici che sollecitano in particolare la
colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati
• Pause e periodo di recupero fisiologico
insufficienti
• Distanze troppo grandi di sollevamento, di
abbassamento o di trasporto
• Un ritmo imposto da un processo che non può
essere modulato dal lavoratore
14. Fattori individuali di rischio
• Tutela della maternità e protezione dei giovani
sul lavoro ( L 151/01 L 977/67 )
• Inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione tenuto conto altresì delle differenze di
genere e di età
• Indumenti,calzature o altri effetti personali
inadeguati portati dal lavoratore
• Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze
o della formazione o dell’addestramento
15. Le norme tecniche di riferimento
ISO 11228
• Iso 11228-1 lifting and carrying
• Iso 11228-2 pushing and pulling
• Iso 11228-3 handling of low loads at
high frequency
Norme UNI EN 1005-2 sicurezza del
macchinario: mmc di macchinario e di
parti componenti il macchinario
16. Quando non è possibile
utilizzare le norme tecniche si
può fare riferimento alle buone
prassi e alle linee guida.
17. Definizioni art 2.1 lett u,v,z
• Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria
• Buone prassi : soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la
normativa vigente o con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro .... elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Ispesl,
dall’Inail, dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione
Consultiva Permanente art 6 , previa istruttoria tecnica dell’Ispesl,
che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione
• Linee guida : atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dei
Ministeri, dalle regioni, dall’Ispesl, dall’Inail ed approvati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
18. ISO 11228 -1
lifting and carrying
• Adotta il metodo NIOSH
• Riguarda carichi di peso sup a 3 kg
• Classifica il rischio come presente o assente
• Individua una costante di peso ( 25 kg )
• Calcola il peso limite raccomandato della
specifica azione di sollevamento considerata
• Il rapporto fra il peso effettivamente sollevato e il
peso limite raccomandato produce l’indice di
sollevamento che è un indicatore sintetico di
rischio
19. UNI EN 1005-2
• Integra il metodo NIOSH introducendo altri
parametri di valutazione ( sollevamento
arto, sollevamento in due operatori )
• Classifica il rischio in tre zone di diverso
colore ( verde, giallo e rosso )
20. Calcolo Niosh
schema EPM
PLR ( peso limite raccomandato ):
CP ( A )
x
Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento ( B )
x
Distanza verticale del peso fra inizio e fine sollevamento ( C )
x
Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento ( dist. fra mani e il punto di
mezzo delle caviglie ( D )
X
Dislocazione angolare del peso sul piano sagittale in gradi ( E )
X
Giudizio sulla presa del carico ( F )
X
Frequenza ossia numero degli’atti al minuto ( G )
21. Schemi per il calcolo NIOSH
( A ) Costante di peso
ETA MASCHI FEMMINE
Da 18 a 45 aa 25 20
Fino a 18 aa e
sup a 45 aa
20 15
22. ( B ) altezza da terra delle mani
all’inizio del sollevamento
Altezza
( CM )
0 25 50 75 100 125 150
fattore 0,78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78
23. ( C ) Distanza verticale di
spostamento del peso fra inizio e
fine del sollevamento
Dislocazione
( cm )
25 50 75 100 125 150 Sup
175
fattore 1,00 0,91 0,88 0,87 0,86 0,85 0,00
24. ( D ) distanza del peso dal corpo
misurata come distanza orizzontale tra
le mani e il punto di mezzo delle
caviglie
distanza
( cm )
25 30 40 50 55 60 Sup
63
fattore I,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00
25. ( E ) dislocazione angolare del
peso in gradi
Dislocazione
angolare
0° 30° 60° 90° 120° 125° Sup
135°
fattore 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00
26. ( F ) giudizio sulla presa del
carico
Giudizio buono scarso
fattore 1.00 0,90
27. ( G ) frequenza del
sollevamento, atti al minuto
Trequenza
N° atti al
minuto
0,20 1 4 6 9 12 Sup
15
Continuo
inf 1 ora
1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00
Continuo
Da 1 a 2 ore
0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,21 0,00
Continuo
Da 2 a 8 ore
0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00
28. Valutazione del rischio
sollevamento
Calcolo dell’indice di sollevamento IS:
Peso effettivamente movimentato
Peso limite raccomandato
L’IS è un indicatore sintetico di rischio:
Maggiore di 1 indica una situazione di rischio che
necessita di immediati interventi.
Tra 0,86 e 0,99 indica una situazione ai limiti che
richiede specifici interventi
Minore di 0,85 indica una situazione accettabile che non
richiede specifici interventi
29. Fasce di rischio ( Proposta )
1-2 rischio basso
2-3 rischio significativo
Sup a 3 rischio alto
30. Esempi di condizioni di accettabilità
• Carico vicino al corpo, non ingombrante e
con buona presa
• Sollevamento con tronco eretto e non
ruotato
• Spostamento del carico nello spazio
compreso fra ginocchia e spalle
• Rispetto del rapporto fra peso e frequenza
31. Esempi di condizioni che
richiedono misure correttive
immediate
• Peso superiore ai limiti
• Altezza di sollevamento sup a 175 cm
• Distanza dal corpo sup a 63 cm
• Sollevamenti effettuati con angolo di
torsione sup a 135°
• Elevata frequenza
32. ISO 11228-2
pushing and pulling
• Prevede metodi di primo e di secondo
livello
• Nel primo livello adotta le tavole di Snook
e Ciriello
• Classifica il rischio in tre fasce ( verde,
giallo e rosso)
33. Metodo Snook Ciriello
• Per ogni azione, valutando il sesso
dell’operatore, fornisce i valori limite di
riferimento del peso o della forza esercitata
nella fase iniziale ( FI ) e di mantenimento
dell’azione ( FM ) e lo confronta con il peso e la
forza effettivamente azionati
• La quantizzazione delle forze si ottiene con i
dinamometri
• Calcola l’indice di movimentazione IM :
Forza effettivamente esercitata
forza massima raccomandata
34. Classificazione del rischio
IM sup a 1 indica la presenza di rischio
Fascia rossa
IM fra 0,86 e 0,99 indica una situazione che
richiede attenzione
Fascia gialla
IM inferiore a 0,85 indica rischio nullo o
trascurabile
Fascia verde
•
35. Il secondo livello si applica in casi
straordinari in funzione di particolari
necessità di analisi.
• E’ un metodo molto complicato
36. ISO 11228-3
• Valuta e gestisce le condizioni di MMC leggeri ad alta
frequenza
• Si applica nelle attività con movimenti ripetuti degli arti
sup. anche indipendentemente da movimentazioni di
carichi significativi
• Utilizza il metodo OCRA, Strain index e il TLV-HAL del
NIOSH
• Può essere utilizzato nei casi di movimentazione carichi
leggeri ( inf a 3 kg ) ed ad alta frequenza ( sup 10
v/minuto )
• Valuta condizioni di sovraccarico in distretti corporei
diversi dal rachide lombare in tutte le attività di
sollevamento.
37. Movimentazione dei pazienti
Metodo MAPO
• Metodo MAPO : determina un indicatore
sintetico sulla base della valutazione di
una serie di fattori di rischio specifici nella
movimentazione dei pazienti
• E’ un metodo analogo al metodo NIOSH
• I parametri per la valutazione possono
essere in parte raccolti dai caposala ( n°
paziento non autosufficienti ) ed in parte
osservati durante i sopralluoghi
38. Fattori da valutare
• FS fattore sollevatore
• FA fattore ausili minori
• FC fattore carrozzine
• FAmb fattore ambiente
• FF fattore formazione
• NC/OP rapporto fra n°pazienti non collaboranti
ed n°operatori presenti nei 3 turni
• PC/OP n°pazienti collaboranti / n°operatori
39. Calcolo dell’Indice MAPO
IM ( NC/OP x FS + PC/OP x FA) x FC x FAmb x
FF
Valutazione del rischio:
• Da 0 a 1,5 rischio trascurabile verde
• Da 1.51 a 5 rischio lieve-medio giallo
( formazione, SS, programma di interventi
medio termine )
• Sup a 5 rischio medio-alto rosso
( formazione, SS, programma interventi breve
termine )
40. Sorveglianza sanitaria
art 168.2 lett d
• Il dl sottopone a sorveglianza sanitaria gli
operatori addetti alla MMC sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di
rischio
• La Sorveglianza sanitaria viene effettuata dal
Medico Competente ai sensi dell’art 41
• La periodicità è annuale
• Il MC con provvedimento motivato, inserito nella
valutazione del rischi, può determinare una
diversa periodicità ( Rischio contenuto )
41. Finalità della sorveglianza sanitaria
specifica
• Identificare precocemente condizioni di salute
negative in modo da inibirne gli aggravamenti
• Identificare i soggetti ipersuscettibili verso i quali
indirizzare misure protettive più cautelative
• Verificare l’appropriatezza delle misure
preventive e protettive
• Monitorare l’accuratezza del processo di
valutazione del rischio
42. La sorveglianza sanitaria
• Accurata raccolta di dati personali relative alle
patologie specifiche remote e prossime ed allo
stile di vita
• Visita medica con esame clinico funzionale del
rachide e degli altri distretti eventualmente
coinvolti
• Esami specialistici di approfondimento specie
nei casi in cui si prospetti la necessità di un
giudizio di idoneità condizionata
43. La sorveglianza sanitaria
• Il medico competente , quando verifica
effetti sulla salute dei lavoratori correlabili
all’esposizione al rischio di MMC deve
informarne il datore di lavoro il quale
provvede a rivedere il documento di
valutazione di rischio ed ad implementare
più efficaci misure di protezione e di
prevenzione
44. La sorveglianza sanitaria
• Particolare attenzione deve essere posta
nei confronti del sesso femminile che
risulta più suscettibile .
• Il peso sollevabile di una donna è del 17%
inferiore rispetto ai maschi
45. Art 169
informazione, formazione ,
addestramento
Contenuti:
1. Peso e caratteristiche del carico
(informazione )
2. Modalità di corretta esecuzione delle attività
( formazione )
3. Addestramento adeguato per le corrette
manovre e le procedure da adottare
46. Sanzioni
art 170
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti
per le violazioni degli articoli:
1. 168 commi 1 e 2 ( meccanizzazione ed
ausili )
2. 169 comma 1 ( informazione, formazione
addestramento )
47. Movimenti ripetitivi
• Sollecitano le strutture osteoarticolari, muscolo
tendinee e neurovascolari
• L’insulto ripetuto può causare patologie
invalidanti nel distretto sollecitato (polso gomito
spalla etc ) dovuto ad affaticamento cronico ed
irritazione meccanica
• I gesti più rischiosi sono quelli “ frequenti, rapidi,
uguali,continui e che richiedono sforzo”