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Accesso aperto e diritti:
un difficile equilibrio tra tutele e libertà

Antonella De Robbio
Università degli Studi di Padova
Il contesto nazionale:
la legge italiana
• Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi e numerose successive
modificazioni e integrazioni
Menozzi, Luciano Il mantello di Arlecchino
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2005: "bozza Corasaniti" per la riforma del diritto d'autore: 200
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2007-2008 inventario della legislazione esistente per realizzare
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Alberto Maria Gambino, presidente del Comitato Consultivo
Permanente per il diritto d'autore, aveva disposto l'istituzione di due
Commissioni speciali [wiki]
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Per la legge sono tutte eccezioni!
A ciascun diritto possono corrispondere una o più eccezioni
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Le eccezioni possono riguardare:
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Le libere utilizzazioni sono state cassate nel 2003
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The EU legal framework (“acquis”)
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• Dieci le Direttive UE: TV/radio via cavo/satellite, banche
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•

•

•
•

“Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di
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La direttiva prevede progetti di digitalizzazione delle biblioteche in
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partner privati per periodi di tempo limitati a massimo dieci anni per i
materiali di dominio pubblico.
modifica la precedente 2003/98/CE, recepita in Italia con il decreto
legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e introduce un netto cambio di rotta.
si istituiscono nuovi diritti sui dati pubblici, sancendo il generale principio
di riutilizzabilità degli stessi nel rispetto della proprietà intellettuale e della
privacy e introducendo il principio di disponibilità dei dati/documenti, in
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http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2014_markt_005_copyright_aquis_en.pdf
1.

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Per le biblioteche EBLIDA European Bureau of Library Information and Documentation
Associations – che coordina l’European Copyright User Platform (ECUP) - sta
partecipando ad alcuni tavoli dell'iniziativa "License for Europe", e sta predisponendo
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• Opere coperte da diritti:
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•

Opere orfane (Direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti
di opere orfane): non risolve le ambiguità e comunque non recepita in
Italia
• Opere di pubblico dominio e Direttiva europea 2013/37/UE sui dati
aperti di musei archivi e biblioteche: … non recepita in Italia
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80%

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(d’autore o/e editoriali)

70 anni dopo la morte autore UE
USA pubbl. prima 1923

con diritti editoriali
ma FUORI STAMPA
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In print [7/9 milioni] Opt-IN
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Opt-OUT

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HarperCollins impone nella
licenza - un numero massimo
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non concede prestito

Recentemente alcuni editori si rifiutano
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Accesso alle opere per persone con disabilità:
la ratifica del trattato di Marrakesh
una strada lunga e tortuosa
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•
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Trattato WIPO di Marrakesh per facilitare l’accesso alle opere pubblicate delle
persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà di lettura dei testi a stampa.
Ad oggi oltre 57 Paesi nel mondo incluso USA (ma non l’Europa) hanno
sottoscritto il Trattato WIPO di Marrakesh, ma nessun Paese lo ha ancora
ratificato
Il processo di ratifica entro l’Unione Europea è particolamente lento e
complicato (non è chiaro chi deve fare cosa e quando)
Prima che inizi il processo di ratifica i 28 Stati membri dell'UE devono dare il via
libera per la firma del trattato da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Quindi, la Commissione europea e il Consiglio deve decidere se la ratifica del
trattato è di competenza esclusiva dell'UE o di "competenza mista" con gli Stati
membri. Se la competenza è condivisa, tutti i 28 Stati membri dovranno
ratificare il trattato singolarmente.
Alcuni suggeriscono che la nuova legislazione UE sul copyright prevista in
calendario per il 2014 potrebbe integrare il trattato di Marrakech, ma questo
potrebbe comportare la necessità di una ratifica previa per armonizzare le
legislazioni degli Stati membri dell'UE sulle eccezioni al diritto d'autore. Tale
proposta comporterebbe un numero di anni di ritardo nella ratifica del trattato
L’articolo 18 del Trattato stabilisce che l’entrata in vigore del testo negoziato a
Marrakesh avvenga a seguito della ratifica di almeno venti paesi contraenti.
La ratifica del Trattato da parte dell’Italia sembrerebbe implicare la necessità di
modifica del Decreto 239/2007 (art. 71bis), al fine di estenderlo alle altre
disabilità ostacolanti la lettura prese in considerazione dal nuovo strumento
internazionale e anche ai formati
che fine ha fatto il trattato WIPO AK2?
Urge un quadro normativo per un
copyright scientifico
• Creare leggi sul copyright adatte a tutela delle
università e della ricerca e dei servizi erogati dalle
biblioteche:
– la ricerca che riceve finanziamenti pubblici è un bene pubblico
comune
– la didattica: quale linea di sviluppo di una società futura
basata sul rispetto e sull’equità sociale

• Servono norme e regolamenti che diano indicazioni
chiare agli amministratori degli enti per una gestione
del copyright responsabile nell’interesse
dell’istituzione e non solo di soggetti privati
• Tutelare lobby di mercato o tutelare la ricerca e
l’istruzione?
• laddove si rafforzano le tutele di qualcuno si restringono
le libertà di tutti…
Institutional price: Order form
EUR 20,011 for European countries
JPY 2,657,000 for Japan
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Audience
Neuroscientists, neurophysiologists,
neuroendocrinologists, neurochemists, neuroanatomists,
neuropharmacologists, neurologists.
Articolo 4, commi 2, 3 e 4 (testo coordinato)
legge 112/2013
2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca
scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione
dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al
50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a
carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono
includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno
concorso alla realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza:
• a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima
pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel
momento scelti individualmente;
• b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o
disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione
per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro
mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di
ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso
dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie
coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle
riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la
documentazione bibliografica
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente
Il confronto con la norma tedesca
"L’autore di un contributo scientifico che ha avuto origine
nell’ambito di un’attività di ricerca e insegnamento
finanziata almeno per metà da fondi pubblici ed è
pubblicato in una collezione che esce periodicamente
almeno due volte l’anno ha il diritto - anche se ha
concesso all’editore o al curatore un diritto d’uso
esclusivo – di rendere pubblicamente accessibile, dopo
la scadenza di dodici mesi dalla prima pubblicazione, il
contributo nella versione del manoscritto accettato, fin
tanto che non serva a uno scopo commerciale. La fonte
della prima pubblicazione deve essere indicata. Un
accordo divergente a detrimento dell’autore è senza
effetto".
Open Access come quinta libertà
Horizon 2020 Italy. Hit2020 ricerca & innovazione
“In un’Europa in movimento verso un’integrazione sempre più stretta
e necessaria tra scienza e società, l’accessibilità dei contenuti, e
in particolare dei dati scientifici della ricerca, riveste un ruolo
strategico
L’accesso aperto, gratuito, senza restrizioni e in formato
interoperabile a dati e informazioni frutto delle attività finanziate
esclusivamente con fondi pubblici è essenziale per rinforzare la
relazione tra scienza e società, rinsaldare la fiducia collettiva
nella ricerca e massimizzare anche in termini di consenso il
ritorno dell’investimento pubblico in ricerca.
Non è possibile rinviare oltre una risposta soddisfacente alla
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Accesso Aperto e diritti: un difficile equilibrio tra tutele e libertà

  • 1. http://www.leftoright.eu/ Accesso aperto e diritti: un difficile equilibrio tra tutele e libertà Antonella De Robbio Università degli Studi di Padova
  • 2. Il contesto nazionale: la legge italiana • Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi e numerose successive modificazioni e integrazioni Menozzi, Luciano Il mantello di Arlecchino Il diritto d'autore 2001 Vol 72 - n. 3 • • Revisioni della norma italiana? Un buco nell’acqua… 2005: "bozza Corasaniti" per la riforma del diritto d'autore: 200 artt. riordino della 633/1941 http://www.interlex.it/copyright/ bozzagcor.htm • 2007-2008 inventario della legislazione esistente per realizzare l'adeguamento anche terminologico alle innovazioni tecnologiche Alberto Maria Gambino, presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore, aveva disposto l'istituzione di due Commissioni speciali [wiki] – rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale – revisione della legge sul diritto d'autore
  • 3. Biblioteche, ricerca, didattica, uso personale, categorie svantaggiate…. Per la legge sono tutte eccezioni! A ciascun diritto possono corrispondere una o più eccezioni o limitazioni dei diritti [differenze] Le eccezioni possono riguardare: • biblioteche: art. 68 fotocopie, 69 prestito, 71ter messa a disposizione di terminali per uso di ricerca • uso personale (fotocopie, copia privata fonogrammi e videogrammi), • categorie svantaggiate (trattato WIPO per non vedenti), • ricerca (71ter terminali?), • didattica (eccezione “degradata” usi didattici, art. 70) • citazione (news, rassegne stampa … ) Le libere utilizzazioni sono state cassate nel 2003
  • 5. The EU legal framework (“acquis”) diritto d’autore e diritti connessi • Dieci le Direttive UE: TV/radio via cavo/satellite, banche dati, software, internet e società informazione, opere d’arte, rispetto dei diritti, prestito e noleggio, durata della protezione, opere orfane, [riutilizzo dell’informazione del settore pubblico] – Diritti d’autore nel mercato unico digitale – L’impatto economico del copyright • Le normative nei singoli stati membri sul diritto d'autore nella società dell'informazione – nonostante l’attività di armonizzazione europea – sono tuttora frammentarie • Gli aspetti internazionali: trattati e convenzioni IPR WIPO
  • 6. Direttiva europea 2013/37/UE Un formato europeo per i dati di biblioteche, musei e archivi • • • • “Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo”. La direttiva prevede progetti di digitalizzazione delle biblioteche in parternariato con soggetti privati per accelerare i tempi di accesso al patrimonio culturale da parte dei cittadini e garantendo diritti di esclusiva a partner privati per periodi di tempo limitati a massimo dieci anni per i materiali di dominio pubblico. modifica la precedente 2003/98/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e introduce un netto cambio di rotta. si istituiscono nuovi diritti sui dati pubblici, sancendo il generale principio di riutilizzabilità degli stessi nel rispetto della proprietà intellettuale e della privacy e introducendo il principio di disponibilità dei dati/documenti, in qualsiasi formato o lingua
  • 7. Revisione delle norme sul copyright a livello UE http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2014_markt_005_copyright_aquis_en.pdf
  • 8. 1. Accesso transazionale ai servizi di musica e video online 2. Contenuti generati dagli utenti 3. Disponibilità in rete dei film e audiovisivi europei 4. Attività di text and data mining finalizzata alla ricerca scientifica Per le biblioteche EBLIDA European Bureau of Library Information and Documentation Associations – che coordina l’European Copyright User Platform (ECUP) - sta partecipando ad alcuni tavoli dell'iniziativa "License for Europe", e sta predisponendo un documento per la riforma nel sistema dei diritto d'autore in Europa
  • 9. Un'agenda legislativa per l'epoca digitale: Copyright 2.0 per una Open Knowledge Society? Biblioteche digitali, progetti di digitalizzazione e copyright: • Opere coperte da diritti: – il caso Google Book Search ha avuto il pregio di richiamare l’attenzione sui libri fuori diritti introvabili e intoccabili – il progetto francese ReLire… • Opere orfane (Direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane): non risolve le ambiguità e comunque non recepita in Italia • Opere di pubblico dominio e Direttiva europea 2013/37/UE sui dati aperti di musei archivi e biblioteche: … non recepita in Italia • Ebook e Digital Lending (presitito digitale) nelle biblioteche accademiche: comportamento degli editori nella vendita di ebook Open Access: la legge italiana (aderenza alle raccomandazioni UE e applicabilità reale) Open Data: dati aperti per la ricerca Open Educational Resources: risorse didattiche aperte Accesso alle categorie svantaggiate
  • 10. Testi posseduti dalle biblioteche [40 milioni] 20% Fuori diritti [8 milioni] (pubblico dominio) 100% Modello estrapolato dall’analisi del campione Progetto Google Libri 80% Coperti da diritti [32 milioni] (d’autore o/e editoriali) 70 anni dopo la morte autore UE USA pubbl. prima 1923 con diritti editoriali ma FUORI STAMPA (macero) [2 mil.] In print [7/9 milioni] Opt-IN In print [7/9 milioni] Circuito commerciale Circuito commerciale limbo Opt-OUT Fuori commercio [23/25 mil.] Fuori commercio [23/25 mil.] Con diritti d’autore Con diritti d’autore Diritti editoriali (20 anni) Accordi con editori (variabile nel tempo) 22-28% 72-78% Diritti d’autore (autori viventi o eredi) Non reperibili nel mercato Libri Orfani [2.5/5 mil.] Sottospecie dei fuori commercio, ma è incerta la situazione relativa ai diritti d’autore o eredi. Non trascorsi 70 p.m. Non reperibili gli aventi diritto
  • 11.
  • 13. HarperCollins impone nella licenza - un numero massimo di 26 prestiti per e-book non concede prestito Recentemente alcuni editori si rifiutano di vendere e-book o darli in accesso alle biblioteche
  • 14.
  • 15. Accesso alle opere per persone con disabilità: la ratifica del trattato di Marrakesh una strada lunga e tortuosa • • • • • • • • Trattato WIPO di Marrakesh per facilitare l’accesso alle opere pubblicate delle persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà di lettura dei testi a stampa. Ad oggi oltre 57 Paesi nel mondo incluso USA (ma non l’Europa) hanno sottoscritto il Trattato WIPO di Marrakesh, ma nessun Paese lo ha ancora ratificato Il processo di ratifica entro l’Unione Europea è particolamente lento e complicato (non è chiaro chi deve fare cosa e quando) Prima che inizi il processo di ratifica i 28 Stati membri dell'UE devono dare il via libera per la firma del trattato da parte del Consiglio dell'Unione europea. Quindi, la Commissione europea e il Consiglio deve decidere se la ratifica del trattato è di competenza esclusiva dell'UE o di "competenza mista" con gli Stati membri. Se la competenza è condivisa, tutti i 28 Stati membri dovranno ratificare il trattato singolarmente. Alcuni suggeriscono che la nuova legislazione UE sul copyright prevista in calendario per il 2014 potrebbe integrare il trattato di Marrakech, ma questo potrebbe comportare la necessità di una ratifica previa per armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'UE sulle eccezioni al diritto d'autore. Tale proposta comporterebbe un numero di anni di ritardo nella ratifica del trattato L’articolo 18 del Trattato stabilisce che l’entrata in vigore del testo negoziato a Marrakesh avvenga a seguito della ratifica di almeno venti paesi contraenti. La ratifica del Trattato da parte dell’Italia sembrerebbe implicare la necessità di modifica del Decreto 239/2007 (art. 71bis), al fine di estenderlo alle altre disabilità ostacolanti la lettura prese in considerazione dal nuovo strumento internazionale e anche ai formati
  • 16. che fine ha fatto il trattato WIPO AK2?
  • 17. Urge un quadro normativo per un copyright scientifico • Creare leggi sul copyright adatte a tutela delle università e della ricerca e dei servizi erogati dalle biblioteche: – la ricerca che riceve finanziamenti pubblici è un bene pubblico comune – la didattica: quale linea di sviluppo di una società futura basata sul rispetto e sull’equità sociale • Servono norme e regolamenti che diano indicazioni chiare agli amministratori degli enti per una gestione del copyright responsabile nell’interesse dell’istituzione e non solo di soggetti privati • Tutelare lobby di mercato o tutelare la ricerca e l’istruzione? • laddove si rafforzano le tutele di qualcuno si restringono le libertà di tutti…
  • 18. Institutional price: Order form EUR 20,011 for European countries JPY 2,657,000 for Japan USD 22,386 for all countries except Europe and Japan Audience Neuroscientists, neurophysiologists, neuroendocrinologists, neurochemists, neuroanatomists, neuropharmacologists, neurologists.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Articolo 4, commi 2, 3 e 4 (testo coordinato) legge 112/2013 2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza: • a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; • b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
  • 22. Il confronto con la norma tedesca "L’autore di un contributo scientifico che ha avuto origine nell’ambito di un’attività di ricerca e insegnamento finanziata almeno per metà da fondi pubblici ed è pubblicato in una collezione che esce periodicamente almeno due volte l’anno ha il diritto - anche se ha concesso all’editore o al curatore un diritto d’uso esclusivo – di rendere pubblicamente accessibile, dopo la scadenza di dodici mesi dalla prima pubblicazione, il contributo nella versione del manoscritto accettato, fin tanto che non serva a uno scopo commerciale. La fonte della prima pubblicazione deve essere indicata. Un accordo divergente a detrimento dell’autore è senza effetto".
  • 23.
  • 24. Open Access come quinta libertà Horizon 2020 Italy. Hit2020 ricerca & innovazione “In un’Europa in movimento verso un’integrazione sempre più stretta e necessaria tra scienza e società, l’accessibilità dei contenuti, e in particolare dei dati scientifici della ricerca, riveste un ruolo strategico L’accesso aperto, gratuito, senza restrizioni e in formato interoperabile a dati e informazioni frutto delle attività finanziate esclusivamente con fondi pubblici è essenziale per rinforzare la relazione tra scienza e società, rinsaldare la fiducia collettiva nella ricerca e massimizzare anche in termini di consenso il ritorno dell’investimento pubblico in ricerca. Non è possibile rinviare oltre una risposta soddisfacente alla richiesta della ‘quinta libertà’ - libertà cioè di libera circolazione dei ricercatori e delle idee innovative - che con forza proviene dalla società civile europea” [José Manuel Barroso, presidente della CE]

Notes de l'éditeur

  1. L’attuale legislazione italiana sul diritto d’autore è una norma ritenuta da più parti non solo inadeguata, ma anacronistica, obsoleta nella sua formulazione concettuale, oltre che ricca di ambiguità che in certi punti la rendono inapplicabile. Se è pur vero che una norma non può adeguarsi a situazioni di fluidità sociali e ancor peggio tecnologiche e non può certo consolidarsi su processi evolutivi ancora in corso, è anche vero che a partire dagli anni ‘90 numerose sono state le introduzioni “forzate” entro la norma per far posto a “concetti innovativi” a seguito della necessità di introdurre nuovi supporti o nuove forme dell’informazione: software, banche dati, copia privata per fonogrammi e videogrammi… solo per citarne alcuni. Si è trattato di forzature – imposte all’epoca dalle emergenti Direttive Europee sulla proprietà intellettuale originate dal contesto della Società dell’Informazione - che ne hanno scardinato l’impianto, il quale fino ad allora aveva ben retto agli scossoni del tempo e aveva mantenuto una certa coerenza concettuale tra il contenuto dell’opera, forma e supporto nel quale l’opera stessa era incardinata. Tentativi di avere un Codice Unico, una norma che in qualche modo rispettasse anche solo formalmente una certa coerenza strutturale, furono messi in campo dapprima nel 2005 dal Magistrato Giuseppe Corasaniti all’epoca Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero dei beni e le attività culturali. La famosa “bozza Corasaniti” - una versione del testo è ancora disponibile sul sito di Interlex – era stata redatta con lo scopo di fungere da punto di partenza, in quanto si era provveduto – attraverso un gruppo di lavoro che comprendeva anche bibliotecari - a riorganizzare (meglio dire riordinare) tutto l’articolato, raggruppando articoli e concetti di modo da avere un Testo Unico composto di 200 articoli dal quale partire per gli sviluppi della norma. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con una nota del 10 ottobre 2005 a firma Mauro Masi bocciò il testo, esprimendo parere negativo per motivi di merito e di forma. Un successivo tentativo fu fatto negli anni 2007-2008 con lo scopo di creare un inventario della legislazione esistente per realizzare l'adeguamento anche terminologico alle innovazioni tecnologiche. A capo di questa impresa fu posto il prof. Alberto Maria Gambino, nuovo presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore (dopo Corasaniti) il quale aveva disposto l'istituzione di due Commissioni speciali. La prima concentrata sul rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale. La seconda parallela focalizzata sulla revisione della legge sul diritto d'autore. Furono coinvolti oltre agli attori noti, società per la gestione dei diritti, autori ed editori, le associazioni di categoria, compresa l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), quella dei consumatori, Frontiere Digitali, in un modello di dialogo e costruzione della norma aperto e collaborativo attraverso l’uso di un Wiki appositamente creato. Anche questo tentativo fallì con la caduta del Governo e tutto il lavoro fatto rimase appeso.
  2. Se nell’impianto originario della legge 633/1941 vi era un certo equilibrio tra la tutela dei diritti d’autore e l’accesso all’informazione attraverso le biblioteche pubbliche, a partire dagli anni 2000 il delicato equilibrio si rompe a sfavore delle biblioteche a tutto vantaggio delle lobby di mercato. I cambiamenti dei modelli economici entro il mercato dell’informazione hanno comportato la revisione – a discapito dell’interesse collettivo di accesso all’informazione come bene comune – di tutto l’apparato delle libere utilizzazioni (capo V della norma) che negli anni 2000 si è trasformato in limitazioni e eccezioni ai diritti. Gli stessi giuristi, per citare Luciano Menozzi, nel 2001, definiranno la norma - a seguito di tutti questi rattoppi provenienti dall’ambito internazionale, da quello europeo e dal versante interno - come “Il mantello di Arlecchino [Il diritto d'autore 2001 Vol 72 - n. 3]. Se a ciascun diritto possono corrispondere una o più eccezioni o limitazioni dei diritti, va anche sottolineato che va posta differenza tra eccezione e limitazione del diritto (d’autore), quest’ultima pur non richiedendo autorizzazione ai detentori dei diritti, necessita di compenso (anche forfetario). Le eccezioni (o limitazioni) ai diritti d’autore possono riguardare categorie definite come appunto le biblioteche, o condizioni particolari come l’uso personale (fotocopie, copia privata fonogrammi e videogrammi), la ricerca, didattica, o situazioni di svantaggio. Curioso come la ricerca sia bellamente ignorata dalla norma. E’ qui che dovrebbe imperare una solida clausola sull’accesso aperto alla ricerca. Di fatto la norma cita “motivi d ricerca” solo in abbinamento al termine (obsoleto) “terminali” nell’art. 71ter. Altrettanto curiosamente anche la didattica è completamente assente se non per l’eccezione prevista – nota come eccezione “degradata” per l’aggiunta all’art. 70 – per l’uso di immagini a bassa risoluzione o degradate, a scopi didattici, introdotta pochi anni fa da un decreto ad hoc, dopo alcuni casi che avevano fatto assai discutere il popolo della rete. Le biblioteche in sostanza “esistono” – nella norma – come eccezioni, come la ricerca, la didattica del resto. Il termine “biblioteche” compare nella norma solo tre volte e precisamente nelle tre eccezioni: art. 68 fotocopie, 69 prestito, 71ter messa a disposizione di terminali per uso di ricerca Non hanno diritti, ma sono un’eccezione al diritto (d’autore). E il diritto di accesso? E’ proprio questo il punto critico. Le libere utilizzazioni sono state cassate nel 2003 ed è curioso come molti giuristi ancora parlino del capo V citando le libere utilizzazioni dove appunto prima era collocata la biblioteca pubblica. Le libere utilizzazioni sono state cassate con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 ed è curioso come molti giuristi ancora oggi parlino del capo V citando le libere utilizzazioni dove appunto prima era collocata la biblioteca pubblica come luogo aperto di conoscenza. La rubricazione attuale è la seguente: Capo V - Eccezioni e limitazioniSezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni [artt.65-71quinquies, compreso 68bis] Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale [artt.71sexies-71octies] Sezione III - Disposizioni comuni [artt. 71nonies-71decies]
  3. La legge italiana andrebbe riformata anche in merito alla spinosa questione delle news che tocca la sfera del diritto d’autore e giornalismo. Anche sul fronte delle eccezioni per le rassegne stampa, la norma denuncia tutta la sua obsolescenza, non considerando gli aspetti correlati alle nuove tecnologie, ma soprattutto alla luce delle nuove formazioni sociali di rete che avanzano, scavalcando da tempo confini di proprietà e sconfinando in territori aperti. E’ emblematico il recente caso della chiusura del servizio di rassegna stampa che da decenni gli archivisti di Camera e Senato fornivano non solo a onorevoli, ma anche a giornalisti e cittadini. Nell’era dell’informazione “open” la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica oscurano il servizio delle rassegne stampa on line. Le ragioni del diritto d’autore prevalgono sul diritto di accesso all’informazione, a seguito delle pressioni degli editori, preoccupati che la libera diffusione in rete degli articoli potesse danneggiare le vendite dei quotidiani in edicola.
  4. Le normative nei singoli stati membri sul diritto d'autore nella società dell'informazione – nonostante l’attività di armonizzazione europea – sono tuttora frammentarie. Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:248:0015:0021:IT:PDF DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:077:0020:0028:IT:PDF DIRETTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF DIRETTIVA 2001/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001 relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:272:0032:0036:IT:PDF DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Testo rilevante ai fini del SEE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:IT:PDF DIRETTIVA 2006/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:IT:PDF DIRETTIVA 2006/116/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0012:0018:IT:PDF DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:IT:PDF DIRECTIVE 2012/28/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works (Text with EEA relevance) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:PDF DIRETTIVA 2013/37/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
  5. In merito ai dati aperti è stata approvata dal Parlamento europeo il 26 giugno 2013 la Direttiva europea 2013/37/UE  sulle norme di utilizzo del patrimonio informativo del settore pubblico, intese a rafforzare l’accesso alle informazioni degli enti pubblici anche con l’utilizzo di nuove applicazioni. La nuova direttiva, rivolta principalmente alle istituzioni di conservazione come biblioteche, archivi e musei, modifica la precedente 2003/98/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e introduce un netto cambio di rotta.  “Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo”. La direttiva fornice indicazioni sul formato europeo per i dati di biblioteche, musei e archivi nei progetti di digitalizzazione in parternariato con soggetti privati per accelerare i tempi di accesso al patrimonio culturale da parte dei cittadini e garantendo diritti di esclusiva a partner privati per periodi di tempo limitati a massimo dieci anni per i materiali di dominio pubblico. La direttiva modifica la precedente 2003/98/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e introduce un netto cambio di rotta.  Si istituiscono nuovi diritti sui dati pubblici, sancendo il generale principio di riutilizzabilità degli stessi  nel rispetto della proprietà intellettuale e della privacy e introducendo il principio di disponibilità dei dati/documenti, in qualsiasi formato o lingua La nuova direttiva, non ancora recepita in Italia, è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione minima nel contesto dell'Unione europea, utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi in particolare nel settore della cultura che, in Europa, vede una presenza e un ruolo pubblici assolutamente preminenti. 
  6. La commissione Europea ha pubblicato un riepilogo delle attività - svolte, in corso di svolgimento e da avviare - per la revisionedel sistema del copyright in Europa al fine di giungere, nel 2014, alla decisione se- cambiare alcune direttive- elaborare una nuova direttiva (una specie di codice europeo del diritto d’autore)- promuovere l’aggiornamento del sistema del copyright tramite forme di soft law (e quindi senza cambiare le direttive) http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2014_markt_005_copyright_aquis_en.pdf La Roadmap sottolinea l’importanza della digitalizzazione di collezioni di biblioteche e archivi nel fornire opportunità di consultazione di contenuti da remoto ma soprattutto nell’incrementare sfide e opportunità in termini di intermediazione culturale con i nomali canali nel mercato economico.
  7. Come annunciato nella Comunicazione "Content in the Digital Single Market", del 18 Decembre 2012 "Licences for Europe" è un’iniziativa è una iniziativa promossa congiuntamente dai commissari Michel Barnier (Mercato interno e servizi), Neelie Kroes (Agenda digitale) e Androulla Vassiliou (istruzione, la cultura, il multilinguismo e politiche giovanili). L’obiettivo della Commissione è individuare soluzioni concrete per promuovere l’accesso online e la “portabilità” dei contenuti al di là delle frontiere.  Quattro i campi d’azione indicati da Michel Barnier nel corso della presentazione dell’iniziativa: 1. Accesso transazionale ai servizi di musica e video online, 2. Contenuti generati dagli utenti 3. Disponibilità in rete dei film e audiovisivi europei 4. Attività di text and data mining finalizzata alla ricerca scientifica Per le biblioteche EBLIDA sta partecipando ad alcuni tavoli dell'iniziativa "License for Europe", ma sta anche predisponendo un documento per la riforma nel sistema dei diritto d'autore in Europa EBLIDA European Bureau of Library Information and Documentation Associations si occupa di coordinare la European Copyright User Platform (ECUP), una azione concertata le cui finalità sono di aumentare la consapevolezza sul diritto d'autore, stimolare le discussioni, predisporre modelli di clausole contrattuali per l'utilizzo dell'informazione su supporto elettronico.
  8. Urge quindi una riforma sul diritto d’autore che preveda ampi spazi per il patrimonio culturale inteso come bene comune. Un'agenda legislativa per l'epoca digitale: Copyright 2.0? Un Codice che tenga conto delle innovazioni tecnologiche e di mercato da una parte, ma anche e soprattutto della necessità di costruire biblioteche digitali come patrimonio collettivo in progetti di digitalizzazione nazionali ed europei. L’Europa ci chiama e richiama su questo punto. Ma non solo biblioteche digitali focalizzate su opere di dominio pubblico, mi riferisco a Europeana, OpenLibrary, InternetArchive, ma è opportuno ripensare al sistema diritti proprio per poter digitalizzare soprattutto quel materiale che non è più in commercio ma che è linfa vitale per la biblioteca accademica e di ricerca, ancora soggetto a diritto d’autore, introvabile, magari al macero, che sopravvive solo negli scaffali fisici delle biblioteche e che compone quasi il 70% del patrimonio delle biblioteche di ricerca. A riguardo va citato il programma di digitalizzazione francese ReLire Registre des livres Indisponibles en réédition électronique gestito come nuova divisione della Bibliothèque Nationale de France (BnF). Il progetto, istituito con la legge n. 2012-287 del 1 marzo 2012 e autorizzato dal Parlamento francese nel febbraio di quest’anno, modifica in modo sostanziale la legge sul diritto d’autore scatenando non poche polemiche. In particolare le critiche al controverso progetto provengono dalle associazioni degli autori che, questa volta, si trovano in completo disaccordo con gli editori. “Senza mettere in discussione il principio del diritto, né la titolarità dei detentori dello stesso” sarà possibile digitalizzare, a scopo commerciale, entro il 21 settembre 2013, 60.000 opere di autori viventi non più disponibili in commercio, anche se non necessariamente “esauriti”. Non solo carta…ma servono politiche di taglio pragmatico per le opere digitali. L’attuale legislazione sul diritto d’autore ingessa il sistema e impedisce di investire in progetti di digitalizzazione E’ necessario un coordinamento in modifica della legislazione sull’e-commerce che inquadra le opere digitali come servizi commerciali applicando aliquote IVA al 21% per il digitale creando uno scollamento con il regime al 4% dei libri cartacei. Riproduzione digitale, consultazione di opere digitali, uso di piattaforme per e-book, prestito digitale (digital lending), manifestazioni per la promozione culturale di opere su vari supporti anche digitali: audio, video… sono tutte attività che nella biblioteca pubblica richiedono inoltre un notevole potenziamento infrastrutturale: reti, accesso Wi-Fi…
  9. Una riforma alla legge sul copyright viene invocata non solo in Italia, ma anche in ambito anglosassone, in particolare in relazione ai progetti di digitalizzazione del patrimonio scientifico posseduto dalle biblioteche. Il dibattito attorno al caso del progetto di digitalizzazione di Google ha alimentato la necessità di trovare forme e modi alternativi alla rigida struttura della gestione dei diritti, relative autorizzazioni e prima ancora individuazione dei detentori, difficile e improbabile nella maggior parte dei casi. La mappa evidenzia che il 20% delle opere (monografiche) possedute dalle biblioteche è di dominio pubblico (zona verde). Questa percentuale non è uguale in tutti i Paesi in quanto le norme e i relativi meccanismi che accordano le tutele variano da Paese a Paese. Il territorio libero può essere quindi più o meno ampio, con grosse differenze tra USA e Europa. Nella zona relativa ai titoli coperti da qualche forma di diritto (zona gialla) circa l’80%, abbiamo una parte riconducibile alle opere in commercio (zona rossa) dove in Italia la norma regola il contratto editoriale e pertanto possiamo parlare di diritti editoriali sovrapposti in qualche modo ai diritti d’autore. Nella parte restante (zona grigia) abbiamo tutti i testi fuori commercio e quindi fuori diritti editoriali, ma coperti da diritto d’autore. La parte grigio chiara si riferisce alle opere orfane, grande tematica calda anche in Europa. Il quadro è assai complesso e non è facile per utenti e biblioteche capire per un’opera consultata chi ne detiene i diritti, fino a quando, che tipo di diritti… Di conseguenza non è facile rispettare dei diritti se non è chiaro a chi questi diritti appartengano e fino a quando.
  10. Il pubblico dominio è un commons, un bene comune di inestimabile valore, un bene indispensabile che - come il nostro ambiente naturale e il patrimonio fisico - merita di essere esplicitamente riconosciuto, protetto e apprezzato. Ogni anno decine di autori (e le loro opere) – uscendo dai termini di protezione del copyright – entrano in questo territorio libero dove le produzioni intellettuali sono liberamente fruibili e condivisibili senza restrizioni e possono concorrere alla costruzione di nuova conoscenza. Ma non è così contemporaneamente in tutto il mondo. È noto che le peculiarità delle norme sul diritto d'autore presentano differenze più o meno marcate nelle diverse giurisdizioni europee e comportano durate di protezione differenti da Paese a Paese. Non solo, ma notevoli sono anche le differenze rispetto al sistema anglosassone noto come copyright. L’ironico fotomontaggio Classe del 2013 sta a indicare tutti quegli autori che dal 1 gennaio di quest’anno ricadono – assieme a tutte le loro opere - nel del dominio pubblico in tutti quei paesi dove vige la regola dei settant’anni dopo la morte (per la maggior parte Paesi membri dell’Unione Europea, brasile, Israele, Nigeria, Russia, Turchia …). Sono Bruno Schulz scrittore e pittore polacco, Robert Musil scrittore e drammaturgo austriaco, la scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery, autrice di numerosi libri per l'infanzia, l’austriaco Stefan Zweig che tra gli anni venti e gli anni trenta è stato uno degli scrittori più famosi del mondo, Edith Stein religiosa e filosofa tedesca dell'Ordine delle Carmelitane Scalze (in religione Teresa Benedetta della Croce) morta ad Auschwitz-Birkenau, assistente di Edmund Husserl e studiosa di Martin Heidegger.
  11. Le opere orfane sono opere assoggettate al regime di protezione del diritto d’autore, si presume non siano di pubblico dominio, ma i cui titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili. http://www.unipd.it/ilbo/content/leuropa-mette-line-le-opere-orfane Il 13 settembre 2012 è stata approvata dal Parlamento Europeo e passata al Consiglio d’Europa per l’applicazione negli stati membri, la nuova direttiva sulle opere orfane che trae origine dalla raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del patrimonio culturale pubblicata nel 2006. la direttiva- dovrebbe rendere più sicura e semplice per le istituzioni pubbliche, come musei e biblioteche, la condivisione delle opere orfane con il pubblico, in quanto va a regolamentare uno dei tanti e diversi aspetti che intervengono nei progetti di digitalizzazione. La direttiva, non ancora recepita in Italia, presenta ambiguità di fondo nell’individuazione dei titolari dei diritti, procedura lunga e complessa e spesso con esiti incerti e, non da poco, nella responsabilità di chi si carica dell’onere – peraltro assai costoso – di digitalizzare opere che magari sono ancora soggette a diritto d’autore. Numerose le critiche che hanno definito la direttiva non sufficientemente ambiziosa, in quanto oltre ai costi che una ricerca diligente comporta, sarebbe comunque troppo rischioso per le biblioteche e gli archivi accollarsi la responsabilità di eventuali richieste di risarcimento danni, al riapparire del titolare dei diritti. La direttiva sulle opere orfane non comprende quei casi che riguardano la digitalizzazione dei testi fuori commercio, ma ancora soggetti a diritto d’autore, che non attraggono più l’interesse del mercato editoriale, sono magari andati al macero ma compongono il 70% del patrimonio delle biblioteche accademiche che servono prevalentemente la ricerca.
  12. In merito al problema e-book ci sono varie criticità da affrontare. Non sono poche le case editrici che – per motivi correlati ai diritti - hanno imposto alle biblioteche regole restrittive al prestito degli e-books o addirittura che rifiutano di vendere e-book alle biblioteche. Non troppo tempo fa la Penguin Books annunciava uno stop alle pubblicazioni digitali e ai prestiti on line. Il modello Harper Collins limita a 24 downloads i prestiti digitali effettuabili da una biblioteca, mentre in Italia il distributore Edigita li limita a 60 per copia acquistata, file che rimane per sempre utilizzabile per archivio, uso on site in biblioteca ed eventualmente a scopo di deposito su device con i limiti di DRM fissati. La clausola nota come esaurimento del diritto o diritto di prima vendita consente lo scambio, il regalo, il prestito e ovviamente la vendita dell’usato consentendo un mercato parallelo del libro (i noti mercatini dei libri usati) o il normale prestito tra persone. Nello “specifico digitale”, il file non è soggetto a tale clausola proprio perché staccato dal mezzo fisico, ma troneggia la regola one copy-one user: laddove una copia sia stata presa a prestito nessun altro la può scaricare. Di fatto si stanno consolidando due target/mercati paralleli. Uno rivolto all’utente singolo munito di proprio dispositivo mobile, che acquista i suoi titoli online direttamente  tramite carta di credito, il secondo orientato ad servizi su piattaforma da fornire alle biblioteche. Nel primo caso l’utente agisce indipendentemente e possiamo parlare di disintermediazione bibliotecaria. In Italia la situazione appare ancora in forte stallo, per numerose ragioni tra le quali troneggia il timore degli editori della pirateria.  Ma anche negli USA l’annuale rapporto ALA (American Library Association) non ha potuto pubblicare dati certi sul digital lending.
  13. Se da un lato gli editori reimmettono sul mercato un numero maggiore di titoli grazie ai libri elettronici e alla stampa su richiesta (area rossa della mappa), dall’altro molti titoli restano confinati nelle collezioni e negli archivi delle biblioteche d’Europa (area grigia), in quanto si tratta di testi fuori commercio. Gli editori non possono sostenere le spese per commercializzare e immagazzinare libri che non vendono bene, in particolare libri accademici, di nicchia che sono presenti solo come copie a stampa negli scaffali delle biblioteche. Allo scopo nel 2011 era stato messo a punto dalla Commissione Europea un documento apposito, il MoU Memorandum of Understanding (MoU) on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works [European Commission - IP/11/1055   20/09/2011 Diritti d’autore: la Commissione media un accordo per aumentare la disponibilità del numero di libri fuori commercio [http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/out-of-commerce/index_en.htm ]
  14. Sin dal 2004 l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, Wipo) aveva cominciato a considerare il problema dell’accesso ai libri da parte dei non vedenti dal 2004, collocando la discussione “teorica” entro la sfera delle eccezioni al diritto d’autore e tentando di  trovare un modo per armonizzare tali eccezioni a livello internazionale. Nel giugno di quest’anno, a distanza di quarant’anni, la comunità internazionale, così come rappresentata in seno all’OMPI, ha approvato la conclusione del Trattato di Marrakesh per facilitare l’accesso alle opere pubblicate delle persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà di lettura dei testi a stampa. Ad oggi soltanto il 5% dei libri pubblicati nel mondo - meno dell'1% nei Paesi in via di sviluppo - è disponibile in formati accessibili per gli oltre 287 milioni di non vedenti e ipovedenti – in termini tecnici, visually impaired persons, persone con danni visivi - che non hanno accesso alla cultura nei supporti a stampa e in video, essendo inabilitate alla lettura per disabilità fisica. E’ stato accolto con molto entusiasmo lo storico trattato di Marrakech, in seno alla conferenza diplomatica Ompi tenutasi  dal 17 al 28 giugno 2013. Il Trattato che avrà conseguenze significative per quanto attiene all’accessibilità di testi fondamentali per l’educazione, la formazione e la crescita culturale delle persone beneficiarie in quei paesi in cui ancor oggi la loro fruizione è condizionata da difficoltà economiche e vincoli legali, per essere attuato deve essere ratificato dai singoli stati. Perché esso entri in vigore è richiesta la ratifica di 20 stati, dopo di che qualsiasi stato potrà aderirvi. È importante quindi che i governi, le istituzioni educative, formative e culturali, i centri di produzione e le  organizzazioni rappresentative si attivino per trarre il massimo vantaggio possibile da questo nuovo strumento internazionale. Ad oggi oltre 57 Paesi nel mondo incluso USA (ma non l’Europa) hanno sottoscritto il Trattato WIPO di Marrakesh, ma nessun Paese lo ha ancora ratificato. Secondo quanto affermato da Simonetta Vezzoso (Osservatore in WIPO per l’AIB Associazione Italiana Biblioteche” “Durante i cinque anni di intensa negoziazione conclusasi il 27 giugno 2013 in Marocco, la Commissione Europea si è contraddistinta per la forte opposizione nei confronti dell’approvazione di un Trattato che stabilisse eccezioni e limitazioni al diritto d’autore a favore delle persone print disabled, anche in evidente disaccordo con alcuni dei suoi stessi Stati membri. La Danimarca, Cipro, il Lussemburgo ed il Regno Unito hanno già autonomamente sottoscritto il Trattato, assieme ad una cinquantina di altri paesi, fra i quali gli Stati Uniti.” Il processo di ratifica entro l’Unione Europea è particolamente lento e complicato (non è chiaro chi deve fare cosa e quando) Prima che inizi il processo di ratifica i 28 Stati membri dell'UE devono dare il via libera per la firma del trattato da parte del Consiglio dell'Unione europea. Quindi, la Commissione europea e il Consiglio deve decidere se la ratifica del trattato è di competenza esclusiva dell'UE o di "competenza mista" con gli Stati membri. Se la competenza è condivisa, tutti i 28 Stati membri dovranno ratificare il trattato singolarmente. Alcuni suggeriscono che la nuova legislazione UE sul copyright prevista in calendario per il 2014 potrebbe integrare il trattato di Marrakech, ma questo potrebbe comportare la necessità di una ratifica previa per armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'UE sulle eccezioni al diritto d'autore. Tale proposta comporterebbe un numero di anni di ritardo nella ratifica del trattato L’articolo 18 del Trattato stabilisce che l’entrata in vigore del testo negoziato a Marrakesh avvenga a seguito della ratifica di almeno venti paesi contraenti. A livello italiano il Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis, emanato con Decreto ministeriale del 14 novembre 2007, n. 239 e che si riferisce alla categoria di disabilità sensoriali (difficoltà connesse al funzionamento di organi sensoriali, quali vista ed udito) non è del tutto allineato con le categorie di beneficiari di cui all’Articolo 3 del Trattato di Marrakesh che, se da una parte appare più limitato rispetto al nostro decreto (non comprendendo le disabilità uditive, d’altra parte si applica anche a soggetti con disabilità non solo “sensoriali”, ma anche percettive e fisiche, nella misura in cui esse pregiudichino la capacità di accesso a testi a stampa. La ratifica del Trattato da parte dell’Italia sembrerebbe implicare la necessità di modifica del Decreto 239/2007 (art. 71bis), al fine di estenderlo alle altre disabilità ostacolanti la lettura prese in considerazione dal nuovo strumento internazionale e anche ai formati
  15. Nel 2004 accademici esperti legali, politici, premi Nobel, scienziati, sviluppatori di software, bibliotecari, organizzazioni internazionali, si incontrano per discutere il futuro della WIPO e proporre un documento noto come la Dichiarazione di Ginevra per il futuro della WIPO, sottoscritto da oltre 700 organizzazioni e personalità di tutto il mondo [traduzione italiana http://www.aib.it/aib/editoria/n17/0509ginevra.htm] Access to knowledge A2K and the WIPO Development Agenda: i lavori iniziano nel 2004 Nel 2007 si tiene la terza conferenza: adozione da parte dell’assemblea generale WIPO di 45 raccomandazioni (alcune ricadono sull’argomento pubblico dominio) Lista di discussione internazionale per seguire il dibattito http://lists.keionline.org/pipermail/a2k_lists.keionline.org/
  16. Urge un quadro normativo per un copyright scientifico Creare leggi sul copyright adatte a tutelare le attività nelle università e nella ricerca e nei servizi erogati dalle biblioteche accademiche e di ricerca. Due i fronti: la ricerca che riceve finanziamenti pubblici è un bene pubblico comune e deve essere pubblicamente accessibile come del resto ci è richiesto dall’Europa (Raccomandazioni del 17 luglio 2012) la didattica: quale linea di sviluppo di una società futura basata sul rispetto e sull’equità sociale Servono norme e regolamenti che diano indicazioni chiare agli amministratori degli enti per una gestione del copyright responsabile nell’interesse dell’istituzione e non solo di soggetti privati Tutelare lobby di mercato o tutelare la ricerca e l’istruzione? Questo è il problema. Laddove si rafforzano le tutele di qualcuno si restringono le libertà di tutti…
  17. Come esempio per capire quanto ci costa, come sistema università nazionale, l’attuale meccanismo distorto della comunicazione scientifica, si il costo di abbonamento annuo ad una rivista di un noto editore internazionale.
  18. Lo scorso 17 luglio la Commissione Europea ha emanato due importanti documenti sull'accesso aperto all’informazione scientifica rivolti agli Stati membri. Il primo è la Comunicazione COM(2012) 401 final, “Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research”  e definisce gli obiettivi di una policy sull'accesso aperto ai contenuti della ricerca finanziata nel corso del programma quadro Horizon 2020 (Orizzonte 2020). Il secondo è la Raccomandazione 2012/417/UE “sull’accesso all’informazione e sulla sua conservazione” pubblicata in GUCE L 194/39 che fornisce il contesto di applicazione della policy stessa. La Commissione pone l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche come principio generale di Orizzonte 2020, il programma quadro dell’UE per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione per il periodo 2014-2020. L'intenzione è di estendere l'obbligo di deposito per tutte le pubblicazioni scientifiche risultanti da progetti finanziati in Orizzonte 2020 in tutti settori disciplinari. Queste misure integrano un’altra importante Comunicazione della Commissione, anch’essa emanata il 17 luglio 2012, focalizzata sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), un mercato unico della ricerca e dell'innovazione in Europa per migliorare la circolazione, la concorrenza e la collaborazione transfrontaliera fra ricercatori, istituti di ricerca e imprese.
  19. È interessante sottolineare come sul portale Research Italy del Miur vi sia una pagina in cui si parla di Oa comprendendo anche gli open data, “questa modalità di pubblicazione dei risultati scientifici ormai molto diffusa e utilizzata, […] fortemente sostenuta dall’Unione europea (Ue)”. Per raggiungere l’obiettivo, si legge nel documento, le pubblicazioni finanziate dai fondi di Hit2020 saranno rese accessibili secondo una delle due modalità previste dalla Raccomandazione europea: immediatamente, da parte dell’editore che li pubblicherà online (“via aurea”), con la possibilità di indicare i costi di pubblicazione tra quelli eleggibili per il finanziamento della ricerca; al più tardi entro 6 mesi (12 per gli articoli nell’area delle scienze sociali ed umane) dalla pubblicazione (“via verde”), anche tramite l’auto-archiviazione da parte dei ricercatori stessi.
  20. Dallo scorso ottobre 2013 anche in Italia esiste una norma per garantire l’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici. Si tratta del disposto normativo contenuto nell’art. 4 del Decreto "valore cultura" (DL 8 agosto 2013, n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"), approvato definitivamente dalla Camera il 3 ottobre 2013 e convertita con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il testo della norma è stato formulato nella sua versione definitiva a seguito di vari emendamenti presentati in Senato, interventi che ne hanno peggiorato l’impianto originario, in particolare in merito al periodo di embargo degli articoli, allontanandolo dalle raccomandazioni europee (citate precedentemente). Anche se resta la soddisfazione per questo primo risultato. Mantenere un embargo più lungo rispetto ad altri Paesi comporterebbe un tasso di citazioni più basso per le pubblicazioni degli autori italiani, una restrizione che non gioverebbe di certo, in termini di impatto, alla ricerca del nostro Paese. “L’accesso aperto ai risultati di ricerca è universalmente riconosciuto come uno strumento per ottimizzare e potenziare l'attività di ricerca - ha sottolineato Ilaria Capua, virologa e ricercatrice - e l'Italia non può continuare ad essere il fanalino di coda anche nell'attuazione di strategie che riguardano le politiche della ricerca". http://www.unipd.it/ilbo/content/l%E2%80%99open-access-e-legge-anche-italia
  21. La norma tedesca sul diritto d’autore è simile a quella italiana e sarebbe stato opportuno – e vantaggioso – emulare una simile impostazione per il disposto normativo sull’accesso aperto in Italia. La discussione al Senato è stata piuttosto faticosa, a causa dei numerosi emendamenti che hanno tentato di svuotarne o indebolirne fortemente il contenuto. Con la brillante formulazione tedesca - che lascia all'autore la facoltà di decidere se e dove rendere accessibili i propri articoli - il diritto d’autore resta nelle mani dell'autore stesso, risolvendo così alla base molti dei problemi emersi con altre policy OA formulate da altri Paesi. Tuttavia, in parallelo alla conversione del decreto “valore cultura” il Parlamento ha approvato nell’Ordine del giorno del 3 ottobre l’impegno del Governo [http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=7498&stile=7 ] a modificare in questo senso la norma appena attuata: una richiesta di modifica sottoscritta dai deputati Ilaria Capua e Stefano Quintarelli proprio per riallineare la neonata norma italiana ai tempi europei.  Come sottolinea MariaChiara Pievatolo, la vicenda della norma italiana sull’OA - il suo stesso essere collocata nella materia museale dei beni culturali e non in quella attiva della ricerca - è sintomo e indice di un rischio: se l'OA italiano viene imposto come l'ennesimo adempimento burocratico è destinato a fallire, prima nello spirito e poi, probabilmente, anche nella lettera.
  22. La rivoluzione digitale e la cultura del remix hanno avuto un impatto su tutti i processi connessi alla gestione della conoscenza, inclusa l’educazione. Il movimento dell’educazione aperta ha tratto ispirazione da tre fattori principali: il movimento del software a codice aperto, l’introduzione delle licenze aperte l’idea che i materiali didattici si possano scomporre in unità didattiche auto consistenti, i cosiddetti learning object come li definì Wayne Hodgins nel 1994 A dieci anni di distanza dalla prima conferenza, in cui era stato definito il termine OER, in occasione della conferenza 2012, UNESCO pubblica la Dichiarazione di Parigi sulle OER  che in dieci punti incoraggia istituzioni a creare piattaforme per la diffusione delle OER. In Italia entro il Gruppo OA in seno alla CRUI si sta analizzando la presenza e/o applicazione di OER nei corsi universitari e nele piattaforme e-learning, anche in relazione ai recenti sviluppi di forme didattiche open come la flipped classoroom (classe rovesciata) e in relazione al nuove fenomeno dei MOOC Massive Open Online Courses.
  23. “In un mondo che cambia rapidamente, oggi più che mai l’Europa deve dimostrare di essere capace di pensiero strategico. in un’Europa in movimento verso un’integrazione sempre più stretta e necessaria tra scienza e società, l’accessibilità dei contenuti, e in particolare dei dati scientifici della ricerca, riveste un ruolo strategico L’accesso aperto, gratuito, senza restrizioni e in formato interoperabile a dati e informazioni frutto delle attività finanziate esclusivamente con fondi pubblici è essenziale per rinforzare la relazione tra scienza e società, rinsaldare la fiducia collettiva nella ricerca e massimizzare anche in termini di consenso il ritorno dell’investimento pubblico in ricerca. Non è possibile rinviare oltre una risposta soddisfacente alla richiesta della ‘quinta libertà’ - libertà cioè di libera circolazione dei ricercatori e delle idee innovative - che con forza proviene dalla società civile europea” [José Manuel Barroso, presidente della CE]