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STARTUP E INNOVAZIONE: LE
OPPORTUNITÀ DEL CROWDFUNDING
PER L’IMPRESA

Le start-up innovative
Milano, 26 novembre 2013

Studio Legale Associato

I-20122 Milano via Durini 27

Studio Legale 778031 f +39 02 77803 233 mail@jenny.it c.f./p.iva 12908840155
t +39 02 Associato

www.jenny.it
Soggetti giuridici introdotti
nell’ordinamento dal D.L. 179/2012
Start-up innovativa

Start-up innovativa a
vocazione sociale

Incubatore certificato di
start-up innovative

Studio Legale Associato

2
La start-up innovativa

Studio Legale Associato

3
COS’È UNA START-UP INNOVATIVA?
Requisiti obbligatori cumulativi
Art. 25, c. 2, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 (come mod. da D.L. 76/2013)

Società di capitali (anche cooperativa) di
diritto italiano o Società Europea residente
in Italia
Non quotata su mercato regolamentato o su
sistema multilaterale di negoziazione
Costituita successivamente al 19.12.2012 /
Costituita o che svolge attività d'impresa da
non più di 48 mesi prima del 19.12.2012 (e
iscritta nella sez. speciale del Reg. Imp.)
Sede principale dei propri affari o interessi
(i.e. funzioni strategiche, gestionali e
amministrative) in Italia

Studio Legale Associato

Segue

4
COS’È UNA START-UP INNOVATIVA?
Requisiti obbligatori cumulativi

Totale del valore della produzione dal 2°
anno (i.e. 2° eser. sociale) di attività: < € 5 Mil
Non distribuisce e non ha distribuito utili
dalla sua costituzione
Oggetto sociale esclusivo o prevalente:
sviluppo, produzione, commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
Non è stata costituita da una fusione,
scissione o cessione di azienda o di ramo di
azienda (non si applica alla trasformazione)

Studio Legale Associato

5
COS’È UNA START-UP INNOVATIVA?
Requisiti obbligatori alternativi (almeno 1 su 3)
Art. 25, c. 2, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 (come mod. da D.L. 76/2013)

Spese R&S uguali o superiori al 15% del maggiore fra costo e valore totale
della produzione (in base a princ. contabili, ma con correttivi)
oppure

Almeno 1/3 della forza lavoro (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo)
possiede o sta svolgendo un dottorato di ricerca o svolge da almeno 3 anni
attività di ricerca presso università italiana o straniera / Ovvero almeno 2/3
della forza lavoro è in possesso di laurea magistrale
oppure

Titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (afferente
all’oggetto sociale) relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero
titolare di diritti relativi a un programma per elaboratore (software) originario
registrato presso la SIAE

Studio Legale Associato

6
La start-up innovativa
a vocazione sociale

Studio Legale Associato

7
COS’È UNA START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE?
Art. 25, c. 4, D.L. 179/2012

Società di capitali (anche cooperativa) di
diritto italiano o Società Europea residente
in Italia
Iscritta presso le sezioni speciali del
Registro Imprese

Ha i medesimi requisiti delle altre start-up
innovative

Opera in via esclusiva in settori di
particolare valore sociale (D.Lgs. 155/2006)

Studio Legale Associato

Segue

8
Assistenza
sociale,
sanitaria o
socio sanitaria
Formazione extraextrascolastica per
prevenzione
dispersione
scolastica

Ricerca ed
erogazione di
servizi culturali

Educazione,
istruzione e
formazione

Oggetto
sociale
esclusivo

Formazione
universitaria e
postpostuniversitaria

Tutela
ambiente e
ecosistema

Raccolta dei
rifiuti urbani
speciali e
pericolosi
Valorizzazione del
patrimonio
culturale e turismo
sociale

Studio Legale Associato

9
L’incubatore certificato

Studio Legale Associato

10
COS’È UN INCUBATORE CERTIFICATO DI START-UP INNOVATIVE?
Art. 25, c. 5, D.L. 179/2012

Società di capitali (anche cooperativa) di
diritto italiano o Società Europea residente
in Italia
Iscritta presso le sezioni speciali del
Registro Imprese
Può essere quotata su mercato
regolamentato o su sistema multilaterale di
negoziazione
Offre servizi per sostenere la nascita e lo
sviluppo di start-up innovative

Studio Legale Associato

Segue

11
Requisiti obbligatori cumulativi
Adeguato e consolidato track
record (esperienza)
Collaborazione con università,
centri di ricerca, istituzioni
pubbliche e finanziatori
Amministratori di riconosciuta
competenza in materia di
impresa e innovazione

Strutture e attrezzature
adeguate

Sostiene e
accompagna lo
sviluppo delle
start-up

Studio Legale Associato

12
AGEVOLAZIONI E MISURE NORMATIVE SPECIALI
Start-up innovative
• Misure normative speciali
• Agevolazioni
• Limitate nel tempo (max 48 mesi da
costituzione)
Start-up innovative a vocazione sociale
• Misure normative speciali = altre start-up
• Agevolazioni fiscali > rispetto alle altre
start-up
• Limitate nel tempo (max 48 mesi da
costituzione)
Incubatori certificati
• Usufruisce di alcune agevolazioni
(soprattutto fiscali) previste per le start-up
• No limiti di tempo

Studio Legale Associato

13
Deroghe al diritto societario e
riduzione degli oneri per l'avvio

Studio Legale Associato

14
StartStart-up
innovative

Altre
società
NO imposta di bollo e diritti di segreteria
(iscrizione Registro Imprese)
NO diritto annuale Camera di
Commercio

Imposta di bollo e diritti di segreteria
(iscrizione Registro Imprese)
Diritto annuale Camera di Commercio

Riduzione capitale per perdite:
Perdita che diminuisce il capitale di oltre
1/3 (ma non sotto il minimo legale): la
perdita deve essere diminuita a meno di
1/3 del capitale entro il 2° esercizio
successivo

Riduzione capitale per perdite:
Perdita che diminuisce il capitale di
oltre 1/3 (ma non sotto il minimo
legale): la perdita deve essere diminuita
a meno di 1/3 del capitale entro il 1°
esercizio successivo

Riduzione capitale al di sotto del minimo
legale: possibilità di rinvio della
ricapitalizzazione sino alla chiusura
dell’esercizio successivo + no causa di
scioglimento

Riduzione capitale al di sotto del minimo
legale: obbligo di ricapitalizzazione
immediata + causa di scioglimento

Studio Legale Associato

Segue

15
StartStart-up
innovativ
e in forma
di S.r.l.

Possono: (i) creare categorie di
quote dotate di particolari diritti; (ii)
determinarne liberamente il
contenuto (i.e. diritti ulteriori ad
amministrazione e distribuzione
utili, in particolare con esclusione
diritto di voto o diritto di voto non
proporzionale alla partecipazione o
solo su determinate materie o
condizionato)

Altre
società in
forma di
S.r.l.

Possono: (i) attribuire unicamente
a singoli soci particolari diritti, che
(ii) possono riguardare
esclusivamente l’amministrazione
della società e la distribuzione degli
utili (diritto di voto proporzionale
alla partecipazione)

Possono effettuare operazioni sulle
proprie quote, se in attuazione di
piani di incentivazione per
dipendenti, collaboratori,
amministratori, prestatori d’opera o
servizi

È fatto loro divieto di effettuare
operazioni sulle proprie quote
(acquistare o accettare in garanzia
partecipazioni proprie o accordare
prestiti o garanzie per il loro
acquisto o sottoscrizione)

Possono emettere strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali
o amministrativi (escluso il diritto di
voto) a seguito di apporto dei soci o
di terzi anche di opere o servizi

Non possono emettere strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali
o amministrativi

Possono offrire al pubblico quote di
partecipazione al loro capitale (ma
non titoli di debito), anche
attraverso i portali on-line di cui
all’art. 30 del D.L. 179/2012

Le quote di S.r.l. non possono
costituire oggetto di offerte al
pubblico di prodotti finanziari (art.
2468, c. 1 c.c.)

Studio Legale Associato

16
Agevolazioni per le assunzioni di
personale

Studio Legale Associato

17
Criteri di determinazione della retribuzione
• Parte fissa: non < al minimo tabellare CCNL per il relativo
livello di inquadramento
• Parte variabile collegata a: (i) efficienza e redditività
dell’impresa, (ii) produttività del lavoratore o del gruppo di
lavoro, (iii) altri obiettivi o parametri di rendimento (incluse le
assegnazioni di stock options o la cessione gratuita di azioni o
quote)

Rapporti di lavoro a tempo determinato
• Sussistenza ex lege delle ragioni giustificative del termine per
il contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazioni
(relativamente esclusivamente ad attività inerenti o strumentali
all’oggetto sociale)
• Possibile durata da 6 a 36 mesi
• Possibilità di reiterazione contratto (non conversione a tempo
indeterminato in caso di riassunzione entro 60 o 90 giorni)
• Possibilità di stipula (presso DPL) nuovo contratto con
scadenza fino a 48 mesi dalla costituzione della società
• No limitazioni quantitative all’utilizzo di contratti a tempo
determinato previste da CCNL

Studio Legale Associato

18
Incentivi fiscali a favore di start-up
innovative e incubatori certificati

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19
Incentivi agli investimenti
in start-up innovative
Detraibilità dall’IRPEF per gli investitori persone fisiche del
19% della somma investita, per i periodi di imposta 2013,
2014, 2015 e 2016, con investimento max detraibile per
ciascun periodo di imposta non > a € 500.000 che sia
detenuto per almeno 2 anni (25% per start-up a vocazione
sociale e attive in ambito energetico)

Deducibilità dall’IRES per gli investitori persone giuridiche
(diversi dalle start-up innovative) del 20% della somma
investita, per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016,
con investimento max deducibile per ciascun periodo
d’imposta non > a € 1.800.000 che sia detenuto per almeno 2
anni (27% per start-up a vocazione sociale e attive in ambito
energetico)

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Segue

20
Irrilevanza fiscale e contributiva piani
di incentivazione della forza lavoro
Esenzione fiscale e contributiva per il
reddito derivante dall’assegnazione a
amministratori, dipendenti o collaboratori
continuativi, di strumenti finanziari emessi da
parte di start-up innovative o incubatori
certificati (o da società direttamente controllate
da una start-up innovativa o da un incubatore
certificato), o di altro diritto o incentivo che
preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o
diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di
opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti
finanziari

Studio Legale Associato

Segue

21
Irrilevanza fiscale strumenti
finanziari ricevuti in cambio di
prestazioni di opere e servizi
Esenzione fiscale per il reddito derivante
dall’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari
partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e/o
servizi o di crediti maturati a seguito della prestazione di
opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali (“work for
equity”), per il soggetto che effettua l’apporto (al momento
della loro emissione o a quello in cui è operata la
compensazione che tiene luogo del pagamento)

Studio Legale Associato

Segue

22
Altre misure di favore per le
start-up innovative
Esenzione da normativa su “società di comodo” e
in perdita sistematica (i.e. imposizione su reddito
minimo forfettario presunto, in caso di fatturato sotto i
minimi o di perdite fiscali per 3 esercizi consecutivi):
per le start-up innovative si applica l’imposizione fiscale
solo sui redditi effettivi

Corsia privilegiata e modalità di richiesta semplificate
per la fruizione del credito d’imposta, pari al 35% del
costo per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale altamente specializzato (in possesso di
dottorato di ricerca o laurea magistrale in materie
tecnico-scientifiche) fino a max € 200.000 all’anno

Studio Legale Associato

23
Accesso al credito e
internazionalizzazione
Accesso gratuito, prioritario e
semplificato per start-up innovative
ed incubatori certificati al Fondo di
Garanzia per le PMI (i.e.
concessione garanzia pubblica per
finanziamenti ottenuti dalle PMI, fino
all’80% del credito, per un importo
massimo garantito di € 2,5 milioni)

Assistenza ICE (Agenzia per
promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane) in materia normativa,
societaria, fiscale, immobiliare,
contrattuale e creditizia; iniziative
per favorire incontro tra start-up
innovative e potenziali investitori

Studio Legale Associato

24
Composizione e gestione della crisi
nell'impresa start-up innovativa

Studio Legale Associato

25
Le start-up innovative non soggiacciono alle procedure
fallimentari

Composizione della crisi da sovra indebitamento
(Capo II, L. n. 3/2012)

Proposta di accordo ai
creditori (riorganizzazione
del debito)

Liquidazione del patrimonio

L’organismo di composizione della crisi
assiste la start-up elaborando i termini
dell’accordo con i creditori, eseguendo le
formalità richieste e comunicando con i
creditori; nel corso della procedura
controlla l’operato della start-up

Il liquidatore, nominato dal tribunale su
richiesta dell’organo amministrativo,
amministra il patrimonio della società
nella fase di liquidazione e, una volta
liquidato, utilizza il ricavato per soddisfare
i creditori che abbiano presentato formale
domanda di partecipazione

Studio Legale Associato

26
CONTATTI

Giovanni Cucchiarato
giovanni.cucchiarato@jenny.it

Via Durini, 27 20122 Milano
T +39 02 77803 1
F+39 02 77803 233
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131126 cucchiarato le start up innovative

  • 1. STARTUP E INNOVAZIONE: LE OPPORTUNITÀ DEL CROWDFUNDING PER L’IMPRESA Le start-up innovative Milano, 26 novembre 2013 Studio Legale Associato I-20122 Milano via Durini 27 Studio Legale 778031 f +39 02 77803 233 mail@jenny.it c.f./p.iva 12908840155 t +39 02 Associato www.jenny.it
  • 2. Soggetti giuridici introdotti nell’ordinamento dal D.L. 179/2012 Start-up innovativa Start-up innovativa a vocazione sociale Incubatore certificato di start-up innovative Studio Legale Associato 2
  • 3. La start-up innovativa Studio Legale Associato 3
  • 4. COS’È UNA START-UP INNOVATIVA? Requisiti obbligatori cumulativi Art. 25, c. 2, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 (come mod. da D.L. 76/2013) Società di capitali (anche cooperativa) di diritto italiano o Società Europea residente in Italia Non quotata su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione Costituita successivamente al 19.12.2012 / Costituita o che svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi prima del 19.12.2012 (e iscritta nella sez. speciale del Reg. Imp.) Sede principale dei propri affari o interessi (i.e. funzioni strategiche, gestionali e amministrative) in Italia Studio Legale Associato Segue 4
  • 5. COS’È UNA START-UP INNOVATIVA? Requisiti obbligatori cumulativi Totale del valore della produzione dal 2° anno (i.e. 2° eser. sociale) di attività: < € 5 Mil Non distribuisce e non ha distribuito utili dalla sua costituzione Oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico Non è stata costituita da una fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda (non si applica alla trasformazione) Studio Legale Associato 5
  • 6. COS’È UNA START-UP INNOVATIVA? Requisiti obbligatori alternativi (almeno 1 su 3) Art. 25, c. 2, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 (come mod. da D.L. 76/2013) Spese R&S uguali o superiori al 15% del maggiore fra costo e valore totale della produzione (in base a princ. contabili, ma con correttivi) oppure Almeno 1/3 della forza lavoro (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) possiede o sta svolgendo un dottorato di ricerca o svolge da almeno 3 anni attività di ricerca presso università italiana o straniera / Ovvero almeno 2/3 della forza lavoro è in possesso di laurea magistrale oppure Titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (afferente all’oggetto sociale) relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolare di diritti relativi a un programma per elaboratore (software) originario registrato presso la SIAE Studio Legale Associato 6
  • 7. La start-up innovativa a vocazione sociale Studio Legale Associato 7
  • 8. COS’È UNA START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE? Art. 25, c. 4, D.L. 179/2012 Società di capitali (anche cooperativa) di diritto italiano o Società Europea residente in Italia Iscritta presso le sezioni speciali del Registro Imprese Ha i medesimi requisiti delle altre start-up innovative Opera in via esclusiva in settori di particolare valore sociale (D.Lgs. 155/2006) Studio Legale Associato Segue 8
  • 9. Assistenza sociale, sanitaria o socio sanitaria Formazione extraextrascolastica per prevenzione dispersione scolastica Ricerca ed erogazione di servizi culturali Educazione, istruzione e formazione Oggetto sociale esclusivo Formazione universitaria e postpostuniversitaria Tutela ambiente e ecosistema Raccolta dei rifiuti urbani speciali e pericolosi Valorizzazione del patrimonio culturale e turismo sociale Studio Legale Associato 9
  • 11. COS’È UN INCUBATORE CERTIFICATO DI START-UP INNOVATIVE? Art. 25, c. 5, D.L. 179/2012 Società di capitali (anche cooperativa) di diritto italiano o Società Europea residente in Italia Iscritta presso le sezioni speciali del Registro Imprese Può essere quotata su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione Offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative Studio Legale Associato Segue 11
  • 12. Requisiti obbligatori cumulativi Adeguato e consolidato track record (esperienza) Collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e finanziatori Amministratori di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione Strutture e attrezzature adeguate Sostiene e accompagna lo sviluppo delle start-up Studio Legale Associato 12
  • 13. AGEVOLAZIONI E MISURE NORMATIVE SPECIALI Start-up innovative • Misure normative speciali • Agevolazioni • Limitate nel tempo (max 48 mesi da costituzione) Start-up innovative a vocazione sociale • Misure normative speciali = altre start-up • Agevolazioni fiscali > rispetto alle altre start-up • Limitate nel tempo (max 48 mesi da costituzione) Incubatori certificati • Usufruisce di alcune agevolazioni (soprattutto fiscali) previste per le start-up • No limiti di tempo Studio Legale Associato 13
  • 14. Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio Studio Legale Associato 14
  • 15. StartStart-up innovative Altre società NO imposta di bollo e diritti di segreteria (iscrizione Registro Imprese) NO diritto annuale Camera di Commercio Imposta di bollo e diritti di segreteria (iscrizione Registro Imprese) Diritto annuale Camera di Commercio Riduzione capitale per perdite: Perdita che diminuisce il capitale di oltre 1/3 (ma non sotto il minimo legale): la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 del capitale entro il 2° esercizio successivo Riduzione capitale per perdite: Perdita che diminuisce il capitale di oltre 1/3 (ma non sotto il minimo legale): la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 del capitale entro il 1° esercizio successivo Riduzione capitale al di sotto del minimo legale: possibilità di rinvio della ricapitalizzazione sino alla chiusura dell’esercizio successivo + no causa di scioglimento Riduzione capitale al di sotto del minimo legale: obbligo di ricapitalizzazione immediata + causa di scioglimento Studio Legale Associato Segue 15
  • 16. StartStart-up innovativ e in forma di S.r.l. Possono: (i) creare categorie di quote dotate di particolari diritti; (ii) determinarne liberamente il contenuto (i.e. diritti ulteriori ad amministrazione e distribuzione utili, in particolare con esclusione diritto di voto o diritto di voto non proporzionale alla partecipazione o solo su determinate materie o condizionato) Altre società in forma di S.r.l. Possono: (i) attribuire unicamente a singoli soci particolari diritti, che (ii) possono riguardare esclusivamente l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili (diritto di voto proporzionale alla partecipazione) Possono effettuare operazioni sulle proprie quote, se in attuazione di piani di incentivazione per dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d’opera o servizi È fatto loro divieto di effettuare operazioni sulle proprie quote (acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie o accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione) Possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il diritto di voto) a seguito di apporto dei soci o di terzi anche di opere o servizi Non possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi Possono offrire al pubblico quote di partecipazione al loro capitale (ma non titoli di debito), anche attraverso i portali on-line di cui all’art. 30 del D.L. 179/2012 Le quote di S.r.l. non possono costituire oggetto di offerte al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, c. 1 c.c.) Studio Legale Associato 16
  • 17. Agevolazioni per le assunzioni di personale Studio Legale Associato 17
  • 18. Criteri di determinazione della retribuzione • Parte fissa: non < al minimo tabellare CCNL per il relativo livello di inquadramento • Parte variabile collegata a: (i) efficienza e redditività dell’impresa, (ii) produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, (iii) altri obiettivi o parametri di rendimento (incluse le assegnazioni di stock options o la cessione gratuita di azioni o quote) Rapporti di lavoro a tempo determinato • Sussistenza ex lege delle ragioni giustificative del termine per il contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazioni (relativamente esclusivamente ad attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale) • Possibile durata da 6 a 36 mesi • Possibilità di reiterazione contratto (non conversione a tempo indeterminato in caso di riassunzione entro 60 o 90 giorni) • Possibilità di stipula (presso DPL) nuovo contratto con scadenza fino a 48 mesi dalla costituzione della società • No limitazioni quantitative all’utilizzo di contratti a tempo determinato previste da CCNL Studio Legale Associato 18
  • 19. Incentivi fiscali a favore di start-up innovative e incubatori certificati Studio Legale Associato 19
  • 20. Incentivi agli investimenti in start-up innovative Detraibilità dall’IRPEF per gli investitori persone fisiche del 19% della somma investita, per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, con investimento max detraibile per ciascun periodo di imposta non > a € 500.000 che sia detenuto per almeno 2 anni (25% per start-up a vocazione sociale e attive in ambito energetico) Deducibilità dall’IRES per gli investitori persone giuridiche (diversi dalle start-up innovative) del 20% della somma investita, per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, con investimento max deducibile per ciascun periodo d’imposta non > a € 1.800.000 che sia detenuto per almeno 2 anni (27% per start-up a vocazione sociale e attive in ambito energetico) Studio Legale Associato Segue 20
  • 21. Irrilevanza fiscale e contributiva piani di incentivazione della forza lavoro Esenzione fiscale e contributiva per il reddito derivante dall’assegnazione a amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari emessi da parte di start-up innovative o incubatori certificati (o da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato), o di altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari Studio Legale Associato Segue 21
  • 22. Irrilevanza fiscale strumenti finanziari ricevuti in cambio di prestazioni di opere e servizi Esenzione fiscale per il reddito derivante dall’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e/o servizi o di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali (“work for equity”), per il soggetto che effettua l’apporto (al momento della loro emissione o a quello in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento) Studio Legale Associato Segue 22
  • 23. Altre misure di favore per le start-up innovative Esenzione da normativa su “società di comodo” e in perdita sistematica (i.e. imposizione su reddito minimo forfettario presunto, in caso di fatturato sotto i minimi o di perdite fiscali per 3 esercizi consecutivi): per le start-up innovative si applica l’imposizione fiscale solo sui redditi effettivi Corsia privilegiata e modalità di richiesta semplificate per la fruizione del credito d’imposta, pari al 35% del costo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente specializzato (in possesso di dottorato di ricerca o laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche) fino a max € 200.000 all’anno Studio Legale Associato 23
  • 24. Accesso al credito e internazionalizzazione Accesso gratuito, prioritario e semplificato per start-up innovative ed incubatori certificati al Fondo di Garanzia per le PMI (i.e. concessione garanzia pubblica per finanziamenti ottenuti dalle PMI, fino all’80% del credito, per un importo massimo garantito di € 2,5 milioni) Assistenza ICE (Agenzia per promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane) in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattuale e creditizia; iniziative per favorire incontro tra start-up innovative e potenziali investitori Studio Legale Associato 24
  • 25. Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa Studio Legale Associato 25
  • 26. Le start-up innovative non soggiacciono alle procedure fallimentari Composizione della crisi da sovra indebitamento (Capo II, L. n. 3/2012) Proposta di accordo ai creditori (riorganizzazione del debito) Liquidazione del patrimonio L’organismo di composizione della crisi assiste la start-up elaborando i termini dell’accordo con i creditori, eseguendo le formalità richieste e comunicando con i creditori; nel corso della procedura controlla l’operato della start-up Il liquidatore, nominato dal tribunale su richiesta dell’organo amministrativo, amministra il patrimonio della società nella fase di liquidazione e, una volta liquidato, utilizza il ricavato per soddisfare i creditori che abbiano presentato formale domanda di partecipazione Studio Legale Associato 26
  • 27. CONTATTI Giovanni Cucchiarato giovanni.cucchiarato@jenny.it Via Durini, 27 20122 Milano T +39 02 77803 1 F+39 02 77803 233 www.jenny.it Studio Legale Associato 27