La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di Procedura Civile
1. La PEC nella riforma del Codice
dell'Amministrazione Digitale e del Codice di
Procedura Civile
Avv. Ernesto Belisario
http://blog.ernestobelisario.eu
CONFERENZA CGT 2010
ROMA, 26 marzo 2010
domenica 28 marzo 2010
3. Premessa
La tecnologia... è una cosa curiosa.
Ti dà grandi doni in una mano, e ti pugnala alle spalle
con l'altra.
(Charles Percy Snow)
3
domenica 28 marzo 2010
7. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
RIEPILOGO DELLE NORME RILEVANTI
Legge n. 59/1997
D.P.R. n. 445/2000
D.P.R. n. 68/2005
D. LGS. n. 82/2005
Legge n. 2/2009
D. L. n. 193/2009
domenica 28 marzo 2010
8. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici
o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge.”
(art. 15, comma 2, Legge n. 59/1997)
domenica 28 marzo 2010
9. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
“1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso
disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle
regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei
casi consentiti dalla legge”
(art. 14, D.P.R. n. 445/2000 abrogato dall’art. 75 D. LGS. n. 82/2005)
domenica 28 marzo 2010
10. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 febbraio 2005 n.68
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
domenica 28 marzo 2010
11. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
“1. Le Pubbliche Amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica
certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati
che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Pubbliche
Amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.”
(art. 6, D. LGS. n. 82/2005)
domenica 28 marzo 2010
12. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
“ 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di
norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del
procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.”
(art. 47, D. LGS. n. 82/2005)
domenica 28 marzo 2010
13. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
“ 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di
invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante
la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, ed alle relative regole tecniche.”
(art. 48, D. LGS. n. 82/2005)
domenica 28 marzo 2010
14. I PROTAGONISTI
DELLA FICTION
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
“ Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto
ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun
registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un
elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve
provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.”
(art. 16, comma 8, Legge n. 2/2009)
domenica 28 marzo 2010
15. I PROTAGONISTI
DELLA FICTION
LE IMPRESE
“ Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o
analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma
societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle
imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni
sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”
(art. 16, comma 6, Legge n. 2/2009)
domenica 28 marzo 2010
16. I PROTAGONISTI
DELLA FICTION
I PROFESSIONISTI
“ I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco
riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.”
(art. 16, comma 7, Legge n. 2/2009)
domenica 28 marzo 2010
17. I PROTAGONISTI
DELLA FICTION
COMUNICAZIONI TRA I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PEC
“ Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i
soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli
adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo”
(art. 16, comma 9, Legge n. 2/2009)
domenica 28 marzo 2010
18. LA PEC PER I
CITTADINI
“ Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'
attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione
delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di
posta elettronica certificata sono senza oneri.”
(art. 16,-bis comma 5, Legge n. 2/2009)
domenica 28 marzo 2010
19. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
PUNTI DI FORZA
Certificazione di avvenuta consegna del messaggio e dei suoi allegati
Possibilità di allegare al messaggio qualsiasi tipologia di informazione e/o
documento in formato digitale
Archiviazione di tutti gli eventi da parte del proprio gestore per un periodo di
trenta mesi
Semplicità di inoltro, riproduzione, archiviazione e ricerca
Economicità della trasmissione
Velocità della consegna
Garanzia dell’identità del mittente
domenica 28 marzo 2010
20. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
I RISULTATI NON SONO STATI, FINORA, ALL’ALTEZZA
DELLE ATTESE E DEGLI INVESTIMENTI
domenica 28 marzo 2010
24. LA PEC PER I
PROFESSIONISTI
TERMINE PER L’ADEGUAMENTO
29 novembre 2009
CONSEGUENZE PER IL MANCATO ADEGUAMENTO
sanzioni disciplinari
CONOSCIBILITA’ DEGLI INDIRIZZI PEC
appositi elenchi
domenica 28 marzo 2010
27. PEC e PCT:
“relazione complicata”
IL DIVIETO DEL D.P.R. N. 68/2005
Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo
amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni
normative.
(art. 16, comma 4, D.P.R. n. 68/2005)
domenica 28 marzo 2010
28. PEC e PCT:
“relazione complicata”
LA SVOLTA DEL D.L. N. 193/2009
Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via
telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole
tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.
Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente
le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le
stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
(art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2009 - convertito in Legge n. 24/2010)
domenica 28 marzo 2010
29. PEC e PCT:
“relazione complicata”
LA SVOLTA DEL D.L. N. 193/2009
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può'
eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con
firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con
l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal
quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato,
unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»
(art. 4, comma 8, D.L. n. 193/2009)
domenica 28 marzo 2010
30. PEC e PCT:
“relazione complicata”
LA CIRCOLARE MIN. GIUSTIZIA 7 GENNAIO 2010
Con riferimento all’entrata in vigore del Dl 193/2009 recante “interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario” (...) si rappresenta che non è possibile procedere all’immediata
utilizzazione della Pec per la trasmissione di atti giudiziari, in quanto il medesimo Dl prevede la
preventiva revisione delle regole tecniche del “processo telematico” (articolo 4, comma 1) ed in
particolare l’adozione della posta elettronica certificata standard, di cui all’articolo 16, del Dl
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009. In attesa di dette nuove regole tecniche
(...) lo stesso Dl prevede che si applichino le vigenti regole tecniche del processo telematico (Dm
17/07/2008 e Dm 10/07/2009) le quali prevedono in particolare che l‘unica modalità per
trasmettere telematicamente atti in formato elettronico agli uffici giudiziari sia attraverso
l’infrastruttura ivi regolamentata.
domenica 28 marzo 2010
31. LA PEC NELLA
RIFORMA DEL CAD
DECRETO APPROVATO IN VIA PRELIMINARE 19.2.2010
NUONA DEFINIZIONE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
lett. v-bis) “posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e
l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”
domenica 28 marzo 2010
32. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
“1. Le Pubbliche Amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica
certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati
che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Pubbliche
Amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.”
(art. 6, D. LGS. n. 82/2005) - vigente
domenica 28 marzo 2010
33. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
RIFORMA CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
“1. Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa
tecnica le pubbliche amministrazioni, utilizzano la posta elettronica certificata.
La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa
accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni
degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
1-bis La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli
articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche
amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate dal
DigitPA.
(art. 6, D. LGS. n. 82/2005) - nuova formulazione
domenica 28 marzo 2010
34. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
RIFORMA CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle
caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, comma 3 (PEC), 54,
comma 2-ter (PEC) e 57-bis, comma1.
(Art. 40 - bis) - nuova formulazione
domenica 28 marzo 2010
35. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
RIFORMA CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di
cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai
sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3;
c-bis) se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata,
salvo disposizioni normative che prevedevano l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
(art. 65, D. LGS. n. 82/2005) - nuova formulazione
domenica 28 marzo 2010
36. POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
“ 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di
invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante
la posta elettronica certificata, equivale,nei casi consentiti dalla legge salvo che la
legge non disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, ed alle relative regole tecniche.”
(art. 48, D. LGS. n. 82/2005) - nuova formulazione
domenica 28 marzo 2010