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  Workshop Centro Studi Risk Management e Valore




L’utilizzo del rating nella valutazione del
 merito creditizio: stato dell’arte, punti di
forza e criticità, possibile evoluzione alla
              luce di Basilea 3


        Altavilla Vicentina, 14 dicembre 2010

                Dottor Marco Ciabattoni
Sommario
             Il quadro regolamentare di riferimento

             Il rapporto annuale del CESR

             Le recenti proposte del Financial Stability Board




Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                   2
Il quadro regolamentare di riferimento

     • Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 (accesso all’attività degli
       enti creditizi ed al suo esercizio)

     • Direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (adeguatezza patrimoniale
       delle imprese di investimento e degli enti creditizi)

     • Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (nuove
       disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche)

     • Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 (agenzie di
       rating del credito)

     • Decreto Legislativo 5 ottobre 2010 n. 176 (attuazione del
       regolamento (CE) n. 1060/2009)

Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                               3
Circolare Banca d’Italia 263/2006

       • Le banche possono determinare i coefficienti di ponderazione per il
         calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (*)
         sulla base delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie
         esterne di valutazione del merito di credito (External Credit
         Assessment Institutions - ECAI) riconosciute dalla Banca d'Italia.

       • Il riconoscimento di un’agenzia e la riconduzione dei rating ai
         coefficienti di ponderazione (mapping) vengono effettuati dalla
         Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.




(*)   nell'ambito del metodo standardizzato e nell’ambito del metodo IRB (limitatamente alle posizioni verso cartolarizzazioni)




Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                                                                    4
Circolare Banca d’Italia 263/2006
     [TITOLO II, CAPITOLO 1, PARTE PRIMA, SEZIONE VIII: AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO]



     • La Banca d’Italia riconosce, per la determinazione delle
       ponderazioni nell’ambito del metodo standardizzato, le valutazioni
       del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del
       merito di credito (ECAI).
     • Il riconoscimento di un’agenzia viene effettuato in base alla verifica
       di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la
       definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione
       periodica, trasparenza), sia le valutazioni che ne conseguono
       (credibilità e trasparenza).
     • Il riconoscimento da parte della Banca d’Italia è finalizzato a
       consentire alle banche di utilizzare i rating esterni ai fini della
       determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo del
       requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                                                  5
Circolare Banca d’Italia 263/2006
   Requisiti delle ECAI

   •       La Banca d’Italia riconosce come ECAI i soggetti persone giuridiche.

   •       Ai fini del riconoscimento le agenzie soddisfano i seguenti requisiti:
           a) Oggettività
           b) Indipendenza
           c) Reputazione sul mercato
           d) Trasparenza della metodologia e dei giudizi

   •       Nell’ambito della valutazione dei requisiti, la Banca d’Italia considera
           l’eventuale adozione, da parte dell’agenzia, di un codice di condotta
           in linea con le migliori prassi a livello internazionale.

Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                        6
Circolare Banca d’Italia 263/2006
      • La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle
        ECAI riconosciute e il relativo mapping (*)

      • Attualmente, sono riconosciute le seguenti ECAI:
         – FITCH RATINGS                                                                              per tutti i comparti previsti nell'ambito
                                                                                                      del metodo standardizzato e per le
                                                                                                      posizioni verso cartolarizzazioni. Il
         – MOODY’S INVESTORS SERVICE                                                                  riconoscimento viene rilasciato per le
                                                                                                      sole valutazioni solicited, ad eccezione
                                                                                                      del comparto "finanza pubblica"
         – STANDARD & POOR’S RATING SERVICES                                                          (amministrazioni centrali e banche
                                                                                                      centrali, enti del settore pubblico, enti
                                                                                                      del settore territoriale, banche
                                                                                                      multilaterali di sviluppo) per il quale
                                                                                                      sono riconosciuti anche i rating
                                                                                                      unsolicited.



               – CERVED (ex LINCE)                                                                    per il comparto "imprese e altri
                                                                                                      soggetti" previsto nell'ambito del
                                                                                                      metodo standardizzato. Il
                                                                                                      riconoscimento viene rilasciato per le
                                                                                                      valutazioni unsolicited, le uniche
                                                                                                      rilasciate dall'azienda.



(*)
  il mapping consiste nell’associazione dei rating (le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI) alle classi di
ponderazioni del rischio previste dalle disposizioni di vigilanza.

Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                                                                               7
Regolamento (CE) n. 1060/2009

     • In vigore dal 7 dicembre 2009

     • Nei 75 “considerando” si afferma, tra l’altro:

               – (1) I rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento
                 del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori

               – (2) È importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating
                 creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella
                 Comunità siano di qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating
                 del credito soggette a requisiti rigorosi

               – (8) Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare su base
                 volontaria il codice di condotta emanato dallo IOSCO

Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                               8
Regolamento (CE) n. 1060/2009


     • In particolare, al “considerando” n. 10 si legge:
               – È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state
                 capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al
                 peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di
                 adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all’aggravarsi della
                 crisi del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacità
                 è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating,
                 trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e
                 sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che
                 utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali
                 valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima
                 attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di
                 affidarsi a tali rating.



Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                                  9
Regolamento (CE) n. 1060/2009

TITOLO I – OGGETTO, AMBITO DI        • Rating emessi da CRA registrate nella UE e comunicati al
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI             pubblico o distribuiti previo abbonamento
                                     • Procedura di avallo
                                     • Equivalenza e certificazione per CRA extra UE

TITOLO II – EMISSIONE DI RATING      •   Indipendenza e prevenzione conflitti di interesse
DEL CREDITO                          •   Competenze professionali degli analisti
                                     •   Pubblicità di metodologie, modelli e ipotesi per rating
                                     •   Relazione di trasparenza annuale

TITOLO III – VIGILANZA DELLE         •   Procedura di registrazione
ATTIVITA’ DI RATING DEL CREDITO      •   Competenze del CESR
                                     •   Misure di vigilanza
                                     •   Cooperazione fra autorità e paesi terzi


TITOLO IV – SANZIONI, PROCEDURA      • Valutazione della Commissione entro il 7 dicembre 2012 su
DELCOMITATO, RELAZIONE E               complessiva efficacia del regolamento
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                                     10
Regolamento (CE) n. 1060/2009

         ALLEGATO I – INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI
                               DI INTERESSE

               – SEZIONE A – Requisiti organizzativi

               – SEZIONE B – Requisiti operativi

               – SEZIONE C - Disposizioni in materia di analisti di rating e di altre
                             persone che partecipano direttamente alle attività
                             di rating del credito

               – SEZIONE D – Disposizioni in materia di presentazione dei rating
                             del credito

               – SEZIONE E - Informazioni

Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                          11
D.Lgs. 5 ottobre 2010 n. 176

     • Sono apportate modifiche al TUF (testo unico delle disposizioni in
       materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24
       febbraio 1998, n. 58)

     • In particolare, è inserito l’art. 4-bis, che individua nella CONSOB
       l’autorità competente ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
       regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del
       credito.

     • Alla CONSOB spetta esercitare i poteri e adottare le misure di
       vigilanza previsti nel regolamento agli artt. 23, 24 e 25.

     • È prevista la collaborazione e lo cambio di informazioni con l Banca
       d’Italia, l’ISVAP e la COVIP.


Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                  12
Il rapporto annuale del CESR (*)

            – Report (6 dicembre 2010) emesso in ottemperanza all’art 21
              comma 4 del Regolamento (CE) 1060/2009

            – 23 domande di registrazione da giugno a settembre (45 società)

            – Un aspetto importante è la lingua utilizzata per le domande di
              registrazione e per l’interazione con le autorità di vigilanza




    (*)   Committe of European Securities Regulators

Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                 13
Il rapporto annuale del CESR
     main issues

               – Small size of many local individual CRAs, with non-appropriate
                 compliance structures
               – Frequent problems with compliance policies and procedures
               – Large use of outsourcing, also of core functions
               – Senior management involved in the negotiation of fees as well
                 as in the rating committees
               – Problems in implementing structures and procedures to identify,
                 prevent or mitigate conflicts of interests
               – Issuance of ratings as only instrumental for the provision of other
                 more profitable services, carried out directly by the applicants
                 or, more often, by their associated companies


Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                         14
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     • In un recente documento (Principles for Reducing Reliance on CRA
       Ratings del 27 ottobre 2010), il Financial Stability Board (FSB) ha
       proposto alcune regole per ridurre le minacce alla stabilità
       finanziaria connesse con un utilizzo non corretto dei ratings

     • I principi (in realtà, raccomandazioni) sono così articolati:

                 PRINCIPIO I       PRINCIPIO II                               PRINCIPIO III


                                                  III.1        III.2               III.3               III.4               III.5




                                                          principio III.2.a   principio III.3.a   principio III.4.a   principio III.5.a
                                                          principio III.2.b   principio III.3.b

                                                                              principio III.3.c



Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                                                                            15
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     Principle I. Reducing reliance on CRA ratings in standards, laws
        and regulations
         – Standard setters and authorities should assess references to
           credit rating agency (CRA) ratings in standards, laws and
           regulations and, wherever possible, remove them or replace
           them by suitable alternative standards of creditworthiness.

     Principle II. Reducing market reliance on CRA ratings
         – Banks, market participants and institutional investors should be
           expected to make their own credit assessments, and not rely
           solely or mechanistically on CRA ratings.




Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                16
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     Principle III.1. Central bank operations
         – Central banks should reach their own credit judgements on the
           financial instruments that they will accept in market operations,
           both as collateral and as outright purchases. Central bank
           policies should avoid mechanistic approaches that could lead to
           unnecessarily abrupt and large changes in the eligibility of
           financial instruments and the level of haircuts that may
           exacerbate cliff effects

     Principle III.2. Prudential supervision of banks
         – Banks must not mechanistically rely on CRA ratings for
           assessing the creditworthiness of assets. This implies that banks
           should have the capability to conduct their own assessment of
           the creditworthiness of, as well as other risks relating to, the
           financial instruments they are exposed to and should satisfy
           supervisors of that capability.
Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                 17
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     • Principle III.2.a. Larger, more sophisticated banks within each
       jurisdiction should be expected to assess the credit risk of
       everything they hold (either outright or as collateral), whether it is for
       investment or for trading purposes.

     • Principle III.2.b. Smaller, less sophisticated banks may not have the
       resources to conduct internal credit assessments for all their
       investments, but still should not mechanistically rely on CRA ratings
       and should publicly disclose their credit assessment approach.




Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                      18
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     Principle III.3. Internal limits and investment policies of investment
        managers and institutional investors
         – Investment managers and institutional investors must not
           mechanistically rely on CRA ratings for assessing the
           creditworthiness of assets. This principle applies across the full
           range of investment managers and of institutional investors,
           including money market funds, pension funds, collective
           investment schemes (such as mutual funds and investment
           companies), insurance companies and securities firms. It applies
           to all sizes and levels of sophistication of investment managers
           and institutional investors.




Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                  19
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     • Principle III.3.a. Investment managers should conduct risk analysis
       commensurate with the complexity and other characteristics of the
       investment and the materiality of their exposure, or refrain from such
       investments. They should publicly disclose information about their
       risk management approach, including their credit assessment
       processes.
     • Principle III.3.b. Senior management and boards of institutional
       investors have a responsibility to ensure that internal assessments
       of credit and other risks associated with their investments are being
       made, and that the investment managers they use have the skills to
       understand the instruments that they are investing in and exposures
       they face, and do not mechanistically rely on CRA ratings. Senior
       management, boards and trustees should ensure adequate public
       disclosure of how CRA ratings are used in risk assessment
       processes.
     • Principle III.3.c. Regulatory regimes should incentivise investment
       managers and institutional investors to avoid mechanistic use of
       CRA ratings.
Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                  20
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     Principle III.4. Private sector margin agreements
         – Market participants and central counterparties should not use
           changes in CRA ratings of counterparties or of collateral assets
           as automatic triggers for large, discrete collateral calls in margin
           agreements on derivatives and securities financing transactions.

     • Principle III.4.a. Supervisors should review the margining policies of
       market participants and central counterparties to guard against
       undue reliance on CRA ratings.




Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                    21
Le recenti proposte del
                                 Financial Stability Board
     Principle III.5. Disclosures by issuers of securities
         – Issuers of securities should disclose comprehensive, timely
           information that will enable investors to make their own
           independent investment judgements and credit risk assessments
           of those securities. In the case of publicly-traded securities, this
           should be a public disclosure.

     • Principle III.5.a. Standard setters and authorities should review
       whether any references to CRA ratings in standards, laws and
       regulations relating to disclosure requirements are providing
       unintended incentives for investors to rely excessively on CRA
       ratings and, if appropriate, remove or amend these requirements




Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                    22
A chi sono utili le agenzie di rating?
     “Quando la vicenda greca sarà più sotto controllo, arriverà forse il momento di
     porsi qualche domanda. Due soprattutto: come funziona oggi la fabbrica di quel
     bene essenziale di un’economia che si chiama fiducia? E chi è stato
     autorizzato a entrarci o chi si è auto-proclamato capo-reparto in quella
     fabbrica?
     A giudicare dalla cronaca di queste ore, il luogo di produzione della fiducia oggi
     è un impianto sovraffollato, caotico, obsoleto, pieno di soggetti inadeguati, da
     cui esce un prodotto guasto. (…)
     Contribuire a capire i fatti è sempre utile, alimentare il panico molto meno. Gli
     analisti (…) avranno le loro ragioni e hanno sempre diritto di parola,
     ovviamente: anche quando escono a mercati aperti e, come ieri, affondano le
     Borse nel momento più difficile. (…)
     Ma la domanda di partenza resta: a quali soggetti il sistema ha delegato la sua
     fabbrica della fiducia?”

     (Federico Fubini sul Corriere della Sera del 06 maggio 2010)


Dottor Marco Ciabattoni © 2010                                                            23

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L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

  • 1. CUOA FINANCE Workshop Centro Studi Risk Management e Valore L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio: stato dell’arte, punti di forza e criticità, possibile evoluzione alla luce di Basilea 3 Altavilla Vicentina, 14 dicembre 2010 Dottor Marco Ciabattoni
  • 2. Sommario Il quadro regolamentare di riferimento Il rapporto annuale del CESR Le recenti proposte del Financial Stability Board Dottor Marco Ciabattoni © 2010 2
  • 3. Il quadro regolamentare di riferimento • Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 (accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) • Direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) • Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) • Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 (agenzie di rating del credito) • Decreto Legislativo 5 ottobre 2010 n. 176 (attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009) Dottor Marco Ciabattoni © 2010 3
  • 4. Circolare Banca d’Italia 263/2006 • Le banche possono determinare i coefficienti di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (*) sulla base delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions - ECAI) riconosciute dalla Banca d'Italia. • Il riconoscimento di un’agenzia e la riconduzione dei rating ai coefficienti di ponderazione (mapping) vengono effettuati dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente. (*) nell'ambito del metodo standardizzato e nell’ambito del metodo IRB (limitatamente alle posizioni verso cartolarizzazioni) Dottor Marco Ciabattoni © 2010 4
  • 5. Circolare Banca d’Italia 263/2006 [TITOLO II, CAPITOLO 1, PARTE PRIMA, SEZIONE VIII: AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO] • La Banca d’Italia riconosce, per la determinazione delle ponderazioni nell’ambito del metodo standardizzato, le valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI). • Il riconoscimento di un’agenzia viene effettuato in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza), sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza). • Il riconoscimento da parte della Banca d’Italia è finalizzato a consentire alle banche di utilizzare i rating esterni ai fini della determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 5
  • 6. Circolare Banca d’Italia 263/2006 Requisiti delle ECAI • La Banca d’Italia riconosce come ECAI i soggetti persone giuridiche. • Ai fini del riconoscimento le agenzie soddisfano i seguenti requisiti: a) Oggettività b) Indipendenza c) Reputazione sul mercato d) Trasparenza della metodologia e dei giudizi • Nell’ambito della valutazione dei requisiti, la Banca d’Italia considera l’eventuale adozione, da parte dell’agenzia, di un codice di condotta in linea con le migliori prassi a livello internazionale. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 6
  • 7. Circolare Banca d’Italia 263/2006 • La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle ECAI riconosciute e il relativo mapping (*) • Attualmente, sono riconosciute le seguenti ECAI: – FITCH RATINGS per tutti i comparti previsti nell'ambito del metodo standardizzato e per le posizioni verso cartolarizzazioni. Il – MOODY’S INVESTORS SERVICE riconoscimento viene rilasciato per le sole valutazioni solicited, ad eccezione del comparto "finanza pubblica" – STANDARD & POOR’S RATING SERVICES (amministrazioni centrali e banche centrali, enti del settore pubblico, enti del settore territoriale, banche multilaterali di sviluppo) per il quale sono riconosciuti anche i rating unsolicited. – CERVED (ex LINCE) per il comparto "imprese e altri soggetti" previsto nell'ambito del metodo standardizzato. Il riconoscimento viene rilasciato per le valutazioni unsolicited, le uniche rilasciate dall'azienda. (*) il mapping consiste nell’associazione dei rating (le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI) alle classi di ponderazioni del rischio previste dalle disposizioni di vigilanza. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 7
  • 8. Regolamento (CE) n. 1060/2009 • In vigore dal 7 dicembre 2009 • Nei 75 “considerando” si afferma, tra l’altro: – (1) I rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori – (2) È importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità siano di qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi – (8) Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare su base volontaria il codice di condotta emanato dallo IOSCO Dottor Marco Ciabattoni © 2010 8
  • 9. Regolamento (CE) n. 1060/2009 • In particolare, al “considerando” n. 10 si legge: – È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all’aggravarsi della crisi del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacità è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 9
  • 10. Regolamento (CE) n. 1060/2009 TITOLO I – OGGETTO, AMBITO DI • Rating emessi da CRA registrate nella UE e comunicati al APPLICAZIONE E DEFINIZIONI pubblico o distribuiti previo abbonamento • Procedura di avallo • Equivalenza e certificazione per CRA extra UE TITOLO II – EMISSIONE DI RATING • Indipendenza e prevenzione conflitti di interesse DEL CREDITO • Competenze professionali degli analisti • Pubblicità di metodologie, modelli e ipotesi per rating • Relazione di trasparenza annuale TITOLO III – VIGILANZA DELLE • Procedura di registrazione ATTIVITA’ DI RATING DEL CREDITO • Competenze del CESR • Misure di vigilanza • Cooperazione fra autorità e paesi terzi TITOLO IV – SANZIONI, PROCEDURA • Valutazione della Commissione entro il 7 dicembre 2012 su DELCOMITATO, RELAZIONE E complessiva efficacia del regolamento DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Dottor Marco Ciabattoni © 2010 10
  • 11. Regolamento (CE) n. 1060/2009 ALLEGATO I – INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE – SEZIONE A – Requisiti organizzativi – SEZIONE B – Requisiti operativi – SEZIONE C - Disposizioni in materia di analisti di rating e di altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating del credito – SEZIONE D – Disposizioni in materia di presentazione dei rating del credito – SEZIONE E - Informazioni Dottor Marco Ciabattoni © 2010 11
  • 12. D.Lgs. 5 ottobre 2010 n. 176 • Sono apportate modifiche al TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) • In particolare, è inserito l’art. 4-bis, che individua nella CONSOB l’autorità competente ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. • Alla CONSOB spetta esercitare i poteri e adottare le misure di vigilanza previsti nel regolamento agli artt. 23, 24 e 25. • È prevista la collaborazione e lo cambio di informazioni con l Banca d’Italia, l’ISVAP e la COVIP. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 12
  • 13. Il rapporto annuale del CESR (*) – Report (6 dicembre 2010) emesso in ottemperanza all’art 21 comma 4 del Regolamento (CE) 1060/2009 – 23 domande di registrazione da giugno a settembre (45 società) – Un aspetto importante è la lingua utilizzata per le domande di registrazione e per l’interazione con le autorità di vigilanza (*) Committe of European Securities Regulators Dottor Marco Ciabattoni © 2010 13
  • 14. Il rapporto annuale del CESR main issues – Small size of many local individual CRAs, with non-appropriate compliance structures – Frequent problems with compliance policies and procedures – Large use of outsourcing, also of core functions – Senior management involved in the negotiation of fees as well as in the rating committees – Problems in implementing structures and procedures to identify, prevent or mitigate conflicts of interests – Issuance of ratings as only instrumental for the provision of other more profitable services, carried out directly by the applicants or, more often, by their associated companies Dottor Marco Ciabattoni © 2010 14
  • 15. Le recenti proposte del Financial Stability Board • In un recente documento (Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings del 27 ottobre 2010), il Financial Stability Board (FSB) ha proposto alcune regole per ridurre le minacce alla stabilità finanziaria connesse con un utilizzo non corretto dei ratings • I principi (in realtà, raccomandazioni) sono così articolati: PRINCIPIO I PRINCIPIO II PRINCIPIO III III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 principio III.2.a principio III.3.a principio III.4.a principio III.5.a principio III.2.b principio III.3.b principio III.3.c Dottor Marco Ciabattoni © 2010 15
  • 16. Le recenti proposte del Financial Stability Board Principle I. Reducing reliance on CRA ratings in standards, laws and regulations – Standard setters and authorities should assess references to credit rating agency (CRA) ratings in standards, laws and regulations and, wherever possible, remove them or replace them by suitable alternative standards of creditworthiness. Principle II. Reducing market reliance on CRA ratings – Banks, market participants and institutional investors should be expected to make their own credit assessments, and not rely solely or mechanistically on CRA ratings. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 16
  • 17. Le recenti proposte del Financial Stability Board Principle III.1. Central bank operations – Central banks should reach their own credit judgements on the financial instruments that they will accept in market operations, both as collateral and as outright purchases. Central bank policies should avoid mechanistic approaches that could lead to unnecessarily abrupt and large changes in the eligibility of financial instruments and the level of haircuts that may exacerbate cliff effects Principle III.2. Prudential supervision of banks – Banks must not mechanistically rely on CRA ratings for assessing the creditworthiness of assets. This implies that banks should have the capability to conduct their own assessment of the creditworthiness of, as well as other risks relating to, the financial instruments they are exposed to and should satisfy supervisors of that capability. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 17
  • 18. Le recenti proposte del Financial Stability Board • Principle III.2.a. Larger, more sophisticated banks within each jurisdiction should be expected to assess the credit risk of everything they hold (either outright or as collateral), whether it is for investment or for trading purposes. • Principle III.2.b. Smaller, less sophisticated banks may not have the resources to conduct internal credit assessments for all their investments, but still should not mechanistically rely on CRA ratings and should publicly disclose their credit assessment approach. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 18
  • 19. Le recenti proposte del Financial Stability Board Principle III.3. Internal limits and investment policies of investment managers and institutional investors – Investment managers and institutional investors must not mechanistically rely on CRA ratings for assessing the creditworthiness of assets. This principle applies across the full range of investment managers and of institutional investors, including money market funds, pension funds, collective investment schemes (such as mutual funds and investment companies), insurance companies and securities firms. It applies to all sizes and levels of sophistication of investment managers and institutional investors. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 19
  • 20. Le recenti proposte del Financial Stability Board • Principle III.3.a. Investment managers should conduct risk analysis commensurate with the complexity and other characteristics of the investment and the materiality of their exposure, or refrain from such investments. They should publicly disclose information about their risk management approach, including their credit assessment processes. • Principle III.3.b. Senior management and boards of institutional investors have a responsibility to ensure that internal assessments of credit and other risks associated with their investments are being made, and that the investment managers they use have the skills to understand the instruments that they are investing in and exposures they face, and do not mechanistically rely on CRA ratings. Senior management, boards and trustees should ensure adequate public disclosure of how CRA ratings are used in risk assessment processes. • Principle III.3.c. Regulatory regimes should incentivise investment managers and institutional investors to avoid mechanistic use of CRA ratings. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 20
  • 21. Le recenti proposte del Financial Stability Board Principle III.4. Private sector margin agreements – Market participants and central counterparties should not use changes in CRA ratings of counterparties or of collateral assets as automatic triggers for large, discrete collateral calls in margin agreements on derivatives and securities financing transactions. • Principle III.4.a. Supervisors should review the margining policies of market participants and central counterparties to guard against undue reliance on CRA ratings. Dottor Marco Ciabattoni © 2010 21
  • 22. Le recenti proposte del Financial Stability Board Principle III.5. Disclosures by issuers of securities – Issuers of securities should disclose comprehensive, timely information that will enable investors to make their own independent investment judgements and credit risk assessments of those securities. In the case of publicly-traded securities, this should be a public disclosure. • Principle III.5.a. Standard setters and authorities should review whether any references to CRA ratings in standards, laws and regulations relating to disclosure requirements are providing unintended incentives for investors to rely excessively on CRA ratings and, if appropriate, remove or amend these requirements Dottor Marco Ciabattoni © 2010 22
  • 23. A chi sono utili le agenzie di rating? “Quando la vicenda greca sarà più sotto controllo, arriverà forse il momento di porsi qualche domanda. Due soprattutto: come funziona oggi la fabbrica di quel bene essenziale di un’economia che si chiama fiducia? E chi è stato autorizzato a entrarci o chi si è auto-proclamato capo-reparto in quella fabbrica? A giudicare dalla cronaca di queste ore, il luogo di produzione della fiducia oggi è un impianto sovraffollato, caotico, obsoleto, pieno di soggetti inadeguati, da cui esce un prodotto guasto. (…) Contribuire a capire i fatti è sempre utile, alimentare il panico molto meno. Gli analisti (…) avranno le loro ragioni e hanno sempre diritto di parola, ovviamente: anche quando escono a mercati aperti e, come ieri, affondano le Borse nel momento più difficile. (…) Ma la domanda di partenza resta: a quali soggetti il sistema ha delegato la sua fabbrica della fiducia?” (Federico Fubini sul Corriere della Sera del 06 maggio 2010) Dottor Marco Ciabattoni © 2010 23