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L’utilizzo del rating nella valutazione del
merito creditizio: stato dell’arte, punti di
forza e criticità, possibile evoluzione alla
luce di Basilea 3
Altavilla Vicentina, 14 dicembre 2010
Dottor Marco Ciabattoni
2. Sommario
Il quadro regolamentare di riferimento
Il rapporto annuale del CESR
Le recenti proposte del Financial Stability Board
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3. Il quadro regolamentare di riferimento
• Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 (accesso all’attività degli
enti creditizi ed al suo esercizio)
• Direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (adeguatezza patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi)
• Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche)
• Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 (agenzie di
rating del credito)
• Decreto Legislativo 5 ottobre 2010 n. 176 (attuazione del
regolamento (CE) n. 1060/2009)
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4. Circolare Banca d’Italia 263/2006
• Le banche possono determinare i coefficienti di ponderazione per il
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (*)
sulla base delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie
esterne di valutazione del merito di credito (External Credit
Assessment Institutions - ECAI) riconosciute dalla Banca d'Italia.
• Il riconoscimento di un’agenzia e la riconduzione dei rating ai
coefficienti di ponderazione (mapping) vengono effettuati dalla
Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.
(*) nell'ambito del metodo standardizzato e nell’ambito del metodo IRB (limitatamente alle posizioni verso cartolarizzazioni)
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5. Circolare Banca d’Italia 263/2006
[TITOLO II, CAPITOLO 1, PARTE PRIMA, SEZIONE VIII: AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO]
• La Banca d’Italia riconosce, per la determinazione delle
ponderazioni nell’ambito del metodo standardizzato, le valutazioni
del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del
merito di credito (ECAI).
• Il riconoscimento di un’agenzia viene effettuato in base alla verifica
di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la
definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione
periodica, trasparenza), sia le valutazioni che ne conseguono
(credibilità e trasparenza).
• Il riconoscimento da parte della Banca d’Italia è finalizzato a
consentire alle banche di utilizzare i rating esterni ai fini della
determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo del
requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
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6. Circolare Banca d’Italia 263/2006
Requisiti delle ECAI
• La Banca d’Italia riconosce come ECAI i soggetti persone giuridiche.
• Ai fini del riconoscimento le agenzie soddisfano i seguenti requisiti:
a) Oggettività
b) Indipendenza
c) Reputazione sul mercato
d) Trasparenza della metodologia e dei giudizi
• Nell’ambito della valutazione dei requisiti, la Banca d’Italia considera
l’eventuale adozione, da parte dell’agenzia, di un codice di condotta
in linea con le migliori prassi a livello internazionale.
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7. Circolare Banca d’Italia 263/2006
• La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle
ECAI riconosciute e il relativo mapping (*)
• Attualmente, sono riconosciute le seguenti ECAI:
– FITCH RATINGS per tutti i comparti previsti nell'ambito
del metodo standardizzato e per le
posizioni verso cartolarizzazioni. Il
– MOODY’S INVESTORS SERVICE riconoscimento viene rilasciato per le
sole valutazioni solicited, ad eccezione
del comparto "finanza pubblica"
– STANDARD & POOR’S RATING SERVICES (amministrazioni centrali e banche
centrali, enti del settore pubblico, enti
del settore territoriale, banche
multilaterali di sviluppo) per il quale
sono riconosciuti anche i rating
unsolicited.
– CERVED (ex LINCE) per il comparto "imprese e altri
soggetti" previsto nell'ambito del
metodo standardizzato. Il
riconoscimento viene rilasciato per le
valutazioni unsolicited, le uniche
rilasciate dall'azienda.
(*)
il mapping consiste nell’associazione dei rating (le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI) alle classi di
ponderazioni del rischio previste dalle disposizioni di vigilanza.
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8. Regolamento (CE) n. 1060/2009
• In vigore dal 7 dicembre 2009
• Nei 75 “considerando” si afferma, tra l’altro:
– (1) I rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento
del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori
– (2) È importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating
creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella
Comunità siano di qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating
del credito soggette a requisiti rigorosi
– (8) Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare su base
volontaria il codice di condotta emanato dallo IOSCO
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9. Regolamento (CE) n. 1060/2009
• In particolare, al “considerando” n. 10 si legge:
– È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state
capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al
peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di
adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all’aggravarsi della
crisi del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacità
è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating,
trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e
sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che
utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali
valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima
attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di
affidarsi a tali rating.
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10. Regolamento (CE) n. 1060/2009
TITOLO I – OGGETTO, AMBITO DI • Rating emessi da CRA registrate nella UE e comunicati al
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI pubblico o distribuiti previo abbonamento
• Procedura di avallo
• Equivalenza e certificazione per CRA extra UE
TITOLO II – EMISSIONE DI RATING • Indipendenza e prevenzione conflitti di interesse
DEL CREDITO • Competenze professionali degli analisti
• Pubblicità di metodologie, modelli e ipotesi per rating
• Relazione di trasparenza annuale
TITOLO III – VIGILANZA DELLE • Procedura di registrazione
ATTIVITA’ DI RATING DEL CREDITO • Competenze del CESR
• Misure di vigilanza
• Cooperazione fra autorità e paesi terzi
TITOLO IV – SANZIONI, PROCEDURA • Valutazione della Commissione entro il 7 dicembre 2012 su
DELCOMITATO, RELAZIONE E complessiva efficacia del regolamento
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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11. Regolamento (CE) n. 1060/2009
ALLEGATO I – INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI
DI INTERESSE
– SEZIONE A – Requisiti organizzativi
– SEZIONE B – Requisiti operativi
– SEZIONE C - Disposizioni in materia di analisti di rating e di altre
persone che partecipano direttamente alle attività
di rating del credito
– SEZIONE D – Disposizioni in materia di presentazione dei rating
del credito
– SEZIONE E - Informazioni
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12. D.Lgs. 5 ottobre 2010 n. 176
• Sono apportate modifiche al TUF (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58)
• In particolare, è inserito l’art. 4-bis, che individua nella CONSOB
l’autorità competente ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del
credito.
• Alla CONSOB spetta esercitare i poteri e adottare le misure di
vigilanza previsti nel regolamento agli artt. 23, 24 e 25.
• È prevista la collaborazione e lo cambio di informazioni con l Banca
d’Italia, l’ISVAP e la COVIP.
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13. Il rapporto annuale del CESR (*)
– Report (6 dicembre 2010) emesso in ottemperanza all’art 21
comma 4 del Regolamento (CE) 1060/2009
– 23 domande di registrazione da giugno a settembre (45 società)
– Un aspetto importante è la lingua utilizzata per le domande di
registrazione e per l’interazione con le autorità di vigilanza
(*) Committe of European Securities Regulators
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14. Il rapporto annuale del CESR
main issues
– Small size of many local individual CRAs, with non-appropriate
compliance structures
– Frequent problems with compliance policies and procedures
– Large use of outsourcing, also of core functions
– Senior management involved in the negotiation of fees as well
as in the rating committees
– Problems in implementing structures and procedures to identify,
prevent or mitigate conflicts of interests
– Issuance of ratings as only instrumental for the provision of other
more profitable services, carried out directly by the applicants
or, more often, by their associated companies
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15. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
• In un recente documento (Principles for Reducing Reliance on CRA
Ratings del 27 ottobre 2010), il Financial Stability Board (FSB) ha
proposto alcune regole per ridurre le minacce alla stabilità
finanziaria connesse con un utilizzo non corretto dei ratings
• I principi (in realtà, raccomandazioni) sono così articolati:
PRINCIPIO I PRINCIPIO II PRINCIPIO III
III.1 III.2 III.3 III.4 III.5
principio III.2.a principio III.3.a principio III.4.a principio III.5.a
principio III.2.b principio III.3.b
principio III.3.c
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16. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
Principle I. Reducing reliance on CRA ratings in standards, laws
and regulations
– Standard setters and authorities should assess references to
credit rating agency (CRA) ratings in standards, laws and
regulations and, wherever possible, remove them or replace
them by suitable alternative standards of creditworthiness.
Principle II. Reducing market reliance on CRA ratings
– Banks, market participants and institutional investors should be
expected to make their own credit assessments, and not rely
solely or mechanistically on CRA ratings.
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17. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
Principle III.1. Central bank operations
– Central banks should reach their own credit judgements on the
financial instruments that they will accept in market operations,
both as collateral and as outright purchases. Central bank
policies should avoid mechanistic approaches that could lead to
unnecessarily abrupt and large changes in the eligibility of
financial instruments and the level of haircuts that may
exacerbate cliff effects
Principle III.2. Prudential supervision of banks
– Banks must not mechanistically rely on CRA ratings for
assessing the creditworthiness of assets. This implies that banks
should have the capability to conduct their own assessment of
the creditworthiness of, as well as other risks relating to, the
financial instruments they are exposed to and should satisfy
supervisors of that capability.
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18. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
• Principle III.2.a. Larger, more sophisticated banks within each
jurisdiction should be expected to assess the credit risk of
everything they hold (either outright or as collateral), whether it is for
investment or for trading purposes.
• Principle III.2.b. Smaller, less sophisticated banks may not have the
resources to conduct internal credit assessments for all their
investments, but still should not mechanistically rely on CRA ratings
and should publicly disclose their credit assessment approach.
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19. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
Principle III.3. Internal limits and investment policies of investment
managers and institutional investors
– Investment managers and institutional investors must not
mechanistically rely on CRA ratings for assessing the
creditworthiness of assets. This principle applies across the full
range of investment managers and of institutional investors,
including money market funds, pension funds, collective
investment schemes (such as mutual funds and investment
companies), insurance companies and securities firms. It applies
to all sizes and levels of sophistication of investment managers
and institutional investors.
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20. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
• Principle III.3.a. Investment managers should conduct risk analysis
commensurate with the complexity and other characteristics of the
investment and the materiality of their exposure, or refrain from such
investments. They should publicly disclose information about their
risk management approach, including their credit assessment
processes.
• Principle III.3.b. Senior management and boards of institutional
investors have a responsibility to ensure that internal assessments
of credit and other risks associated with their investments are being
made, and that the investment managers they use have the skills to
understand the instruments that they are investing in and exposures
they face, and do not mechanistically rely on CRA ratings. Senior
management, boards and trustees should ensure adequate public
disclosure of how CRA ratings are used in risk assessment
processes.
• Principle III.3.c. Regulatory regimes should incentivise investment
managers and institutional investors to avoid mechanistic use of
CRA ratings.
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21. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
Principle III.4. Private sector margin agreements
– Market participants and central counterparties should not use
changes in CRA ratings of counterparties or of collateral assets
as automatic triggers for large, discrete collateral calls in margin
agreements on derivatives and securities financing transactions.
• Principle III.4.a. Supervisors should review the margining policies of
market participants and central counterparties to guard against
undue reliance on CRA ratings.
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22. Le recenti proposte del
Financial Stability Board
Principle III.5. Disclosures by issuers of securities
– Issuers of securities should disclose comprehensive, timely
information that will enable investors to make their own
independent investment judgements and credit risk assessments
of those securities. In the case of publicly-traded securities, this
should be a public disclosure.
• Principle III.5.a. Standard setters and authorities should review
whether any references to CRA ratings in standards, laws and
regulations relating to disclosure requirements are providing
unintended incentives for investors to rely excessively on CRA
ratings and, if appropriate, remove or amend these requirements
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23. A chi sono utili le agenzie di rating?
“Quando la vicenda greca sarà più sotto controllo, arriverà forse il momento di
porsi qualche domanda. Due soprattutto: come funziona oggi la fabbrica di quel
bene essenziale di un’economia che si chiama fiducia? E chi è stato
autorizzato a entrarci o chi si è auto-proclamato capo-reparto in quella
fabbrica?
A giudicare dalla cronaca di queste ore, il luogo di produzione della fiducia oggi
è un impianto sovraffollato, caotico, obsoleto, pieno di soggetti inadeguati, da
cui esce un prodotto guasto. (…)
Contribuire a capire i fatti è sempre utile, alimentare il panico molto meno. Gli
analisti (…) avranno le loro ragioni e hanno sempre diritto di parola,
ovviamente: anche quando escono a mercati aperti e, come ieri, affondano le
Borse nel momento più difficile. (…)
Ma la domanda di partenza resta: a quali soggetti il sistema ha delegato la sua
fabbrica della fiducia?”
(Federico Fubini sul Corriere della Sera del 06 maggio 2010)
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