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L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
      ALLA LUCE DEL D.LGS 152/2006
       MODIFICATO CON D.LGS 4/08



Dott. Eugenio Onori
Presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
articolo 212 decreto legislativo 152/06




               L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
                 succede all’Albo nazionale delle imprese che
                 effettuano la gestione dei rifiuti previsto
                 dall’articolo 30 del D.Lgs 22/97.



eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
MODIFICHE D.LGS 4/08


• intervengono sulle situazioni di maggiore criticità
  già evidenziate dallo stesso Albo a seguito
  dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/06

• sono conseguenti alle misure adottate dal decreto
  correttivo per adeguare le disposizioni del D.Lgs
  152/06, soprattutto quelle riguardanti le nozioni di
  rifiuto e di materia prima secondaria, al diritto
  comunitario.
MODIFICHE D.LGS 4/08


• Le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura
  semplificata.
• L’iscrizione delle imprese che raccolgono e trasportano i
  propri rifiuti .
• L’iscrizione delle aziende speciali, dei consorzi e delle
  società di gestione dei servizi pubblici.
MODIFICHE D.LGS 4/08


• Abrogazione della Sezione speciale relativa alle imprese
  estere che producono/forniscono mps costituite da
  rottami ferrosi e non ferrosi per l'industria siderurgica
  e metallurgica.

• Abrogazione della previsione relativa all’iscrizione
  semplificata per il trasporto dei rifiuti indicati nella
  lista verde.
MODIFICHE D.LGS 4/08

• articolo 183, comma 1, lettera cc):
  centro di raccolta:
  area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta
  mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per
  frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
  trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
  La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto
  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
  del mare, sentita la Conferenza unificata Stato -
  Regioni, città e autonomie locali
MODIFICHE D.LGS 4/08

    Decreto 8 aprile 2008
    (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)

•   I centri di raccolta comunali o intercomunali costituiti da aree
    presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta,
    mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli
    impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di
    smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato al DM ,
    conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
    domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base
    alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti
    dalle utenze domestiche.
Decreto 8 aprile 2008
    (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)

•   La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune
    territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in
    conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto.

•   Il soggetto che gestisce il centro di raccolta si deve iscrivere all'Albo
    nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto
    dei rifiuti urbani"
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
                                    articolo 212 del D.Lgs 152/06,
                                    come modificato dal D.lgs 4/08


      • Al fine di adeguatamente affrontare i nuovi compiti
        l’articolo 212 prevede l’emanazione di un nuovo
        regolamento di funzionamento e di altri decreti
        attuativi volti a disciplinare il complesso sistema Albo
        e a consentire un razionale e proficuo utilizzo delle
        risorse.  
      • Talune disposizioni sono immediatamente applicabili.


eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

               Fino all’emanazione dei decreti attuativi continuano ad
               applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni
               emanate in attuazione dell’articolo 30 del decreto
               Ronchi, e cioè:
          •    Dm 28 aprile 1998, n. 406, Regolamento dell’Albo nazionale gestori
               rifiuti;
          •    Dm 23 aprile 1999, garanzie finanziarie trasporto dei rifiuti;
          •    Dm 5 febbraio 2004, garanzie finanziarie attività di bonifica dei
               beni contenenti amianto;
          •    Dm 5 luglio 2005, garanzie finanziarie attività di bonifica di siti;
          •    disposizioni del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori
               rifiuti.

eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
ISCRIZIONE ORDINARIA

               articolo 212, comma 5, del Dlgs 152/06

• le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  non pericolosi prodotti da terzi.
• le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i
  trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg
  al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi
  rifiuti.
• Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione dei rifiuti
  stessi.

                                                  eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
ISCRIZIONE ORDINARIA


              articolo 212, comma 5, del Dlgs 152/06

• le imprese che gestiscono impianti di titolarità di terzi.

• le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e
  recupero dei rifiuti.

• le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti.

• le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni
  contenenti amianto.
                                              eugenio onori - albo nazionale gestori ambiental
ISCRIZIONE ORDINARIA
          articolo 212, commi 6 ,7 e 9, del Dlgs 152/06

• L’iscrizione ordinaria dura 5 anni ed è sottoposta alle
  garanzie finanziarie
•   l’iscrizione all’Albo per le attività di gestione di impianti fissi di
    smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, bonifica dei siti,
    bonifica dei beni contenenti amianto è subordinata alla prestazione
    di garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente
    competente (non più a favore dello Stato), nel rispetto dei criteri
    generali che dovranno essere fissati da un apposito decreto
    ministeriale.
•   Fino all’emanazione di questo decreto continuano ad applicarsi le
    disposizioni già in vigore ai sensi del D.Lgs 22/97 (articolo 212,
    comma 14:
     DM 5 luglio 2005
     5 febbraio 2004.
                                                    eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
ISCRIZIONE ORDINARIA

                                   articolo 212, comma 7, del Dlgs 152/06




                 le garanzie finanziarie sono ridotte:
           •     del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
                 regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (EMAS);
           •     del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso di certificazione
                 ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.




eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
ISCRIZIONE ORDINARIA

             La previsione di tali riduzioni è risultata immediatamente
             applicabile per le garanzie finanziarie che devono essere
             prestate allo Stato (trasporto), mentre per le fideiussioni da
             prestarsi alla regione è subordinata all’emanazione del decreto
             ministeriale che dovrà dettare i criteri generali.

             Circ. n. 1963 del 29 dicembre 2006.
             le riduzioni si applicano esclusivamente alle garanzie
             finanziarie presentate dalle imprese certificate/registrate per le
             specifiche attività oggetto dell’iscrizione all’Albo.


eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
      trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
                              agevolato

           • comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale
             corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi
             dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.
             406 e delle deliberazioni del Comitato nazionale

           • la Sezione regionale entro dieci giorni “prende atto
             dell’avvenuta iscrizione”.




eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
      trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
                              agevolato

           • la documentazione attestante i requisiti e le condizioni per
             l’iscrizione allegata alla documentazione deve essere
             idonea e completa.
             In caso contrario l’interessato incorre nelle sanzioni
             previste dall’articolo 256, comma 1, per le attività di
             gestione dei rifiuti non autorizzate.
           • La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque
             anni, diversamente da quanto previsto dal decreto
             anni
             legislativo 22/97 che disponeva il rinnovo biennale.

eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
                        agevolato
     circ. 1961 del 29 dicembre 2006
•    le imprese interessate presentano alla Sezione regionale
     territorialmente competente la comunicazione di inizio di
     attività corredata dalla documentazione prevista dall’art. 13,
     comma 3, del DM 406/98, e dalle deliberazioni del
     Comitato Nazionale.
•    la Segreteria della Sezione entro 10 giorni lavorativi dal
     ricevimento della comunicazione di inizio di attività
     verifica la completezza formale della documentazione
     richiesta.
•    Nel caso di esito positivo della suddetta verifica, la Sezione
     regionale rilascia all’interessato apposita attestazione di
     presa d’atto dell’avvenuta iscrizione, o revisione
     dell’iscrizione, a firma del Segretario .eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
      trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
                              agevolato



                 circ. 1961 del 29 dicembre 2006

                 copia conforme della attestazione di presa d’atto
                 dell’avvenuta iscrizione, o revisione dell’iscrizione deve
                 accompagnare i rifiuti durante il trasporto fino al rilascio
                 del provvedimento d’iscrizione




eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
      trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
                              agevolato

                circ. 1961 del 29 dicembre 2006
                Nel caso di esito negativo della verifica inerente la
                completezza della documentazione, la Segreteria della
                Sezione regionale chiede all’interessato di regolarizzare la
                comunicazione di inizio di attività e la relativa
                documentazione entro un termine non superiore a 30 giorni
                lavorativi, pena il diniego dell’iscrizione.

                Il termine di validità ed efficacia della comunicazione di
                inizio di attività decorre da quando la stessa risulta
                completa di tutta la documentazione richiesta.
eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che
                  raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle
                        operazioni di recupero agevolato
                     circ. 1961 del 29 dicembre 2006
                     Entro 30 giorni lavorativi dal rilascio della suddetta
                     attestazione, la Sezione regionale verifica l’idoneità
                     attestazione
                     della documentazione a corredo della comunicazione di
                     inizio di attività e la sussistenza dei presupposti e dei
                     requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.
                     In caso di esito positivo, la Sezione rilascia
                     all’interessato il provvedimento di iscrizione all’Albo

                         L’efficacia dell’iscrizione decorre dalla data di
                     ricevimento della comunicazione di inizio di attività
                     completa di tutta la documentazione richiesta.
eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che
                  raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle
                        operazioni di recupero agevolato

     circ. 1961 del 29 dicembre 2006
     In caso contrario, la Sezione regionale dispone, ai sensi
     dell’articolo 13, comma 7, del DM 406/98, il divieto di
     prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a
     conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato
     dalla Sezione.

•    N.B. Non è comunque ammessa la conformazione dell’attività in caso di
     dichiarazioni mendaci o di false attestazioni; in tali casi il dichiarante è
     punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 c.p., salvo che il fatto
     costituisca più grave reato.


eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
      trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
                              agevolato


                 Articolo212, comma 20, D.Lgs 152/06
           • Le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria sono
             esentate dall’obbligo della comunicazione se lo
             svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
             sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente
             avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni
             della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le
             quali tali imprese sono iscritte.



eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione semplificata delle imprese che
   raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle
         operazioni di recupero agevolato
  circolare n.1555 del 27 luglio 2007

• l’impresa iscritta con procedura ordinaria (categorie 1 , 4 e
  5) può, alle condizioni stabilite dall’art. 212, comma 20,
  trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che
  effettuano le operazioni di recupero in procedura
  semplificata.
• Non risulta possibile il contrario in quanto l’iscrizione con
  procedura semplificata (categorie 2 o 3) vincola la
  destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono
  le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi
  degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06.
Iscrizione delle aziende speciali, consorzi e società
  di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs
                      267/2000


• comunicazione di inizio di attività del comune o del
  consorzio di comuni
• efficace solo per le attività di gestione dei rifiuti urbani
  del comune o del consorzio.
Iscrizione delle aziende speciali, consorzi e società
  di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs
                      267/2000


  Tale tipo di iscrizione non era stato più previsto
  dal D.Lgs 152/06 e, pertanto le Sezioni regionali
  provvedevano ad effettuare esclusivamente le
  variazioni delle iscrizioni in corso di validità.
Iscrizione semplificata articolo 30, comma 10, del
                   D.Lgs 22/97


    Con sentenza 941/06, il TAR Liguria ha accolto il
    ricorso proposto di un’impresa avverso la
    decisione della locale Sezione regionale di non
    rinnovare l’iscrizione, con procedura semplificata,
    ai sensi dell’articolo 30, comma 10, del D.Lgs
    22/97 e, per l’effetto, ha annullato il
    provvedimento impugnato.
 
Iscrizione semplificata articolo 30, comma 10, del
                   D.Lgs 22/97


• Il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare
  l’attività dell’Albo a quanto disposto dal TAR (circ. n.
  1309 del 28 settembre 2006)

• Le Sezioni regionali, pertanto, hanno provveduto ad
  espletare l’istruttoria delle comunicazioni di inizio di
  attività che venivano presentate ai sensi dell’articolo 13,
  comma 2, e dell’articolo 19, comma 2, del D.M.406/98.
Iscrizione delle imprese
                               che trasportano i propri rifiuti
                                     articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06


           • imprese che svolgono in via ordinaria e regolare
             l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non
             pericolosi.

           • imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
             quantità che non eccedano 30 Kg al giorno o 30 litri al
             giorno.



eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione delle imprese
        che trasportano i propri rifiuti
           articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06




Con questa disposizione l’ordinamento italiano si è
adeguato alle disposizioni comunitarie relative al
trasporto dei rifiuti come interpretate dalla sentenza 9
giugno 2005, causa C-270/03, della Corte di Giustizia
UE




                                       eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione delle imprese
         che trasportano i propri rifiuti
            articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06

  L’iscrizione :

• è effettuata a seguito di richiesta scritta dell’impresa alla
  competente Sezione regionale dell’Albo

• non presuppone la dimostrazione dei requisiti tecnico-
  finanziari e non è subordinata alla prestazione delle
  garanzie finanziarie.

• è subordinata al versamento del diritto annuale d’iscrizione
  di € 50
                                              eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Iscrizione delle imprese
           che trasportano i propri rifiuti

  Delibera Comitato Nazionale 26 aprile 2006

  procedura d’iscrizione
• Le imprese presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo lo
  schema riportato nell'allegato "A" e vengono iscritte con
  decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa.
• La segreteria della Sezione regionale, ricevuta la richiesta e
  verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese,
  rilascia immediatamente la ricevuta di cui all'allegato "B" che
  consente in via provvisoria lo svolgimento dell’attività in attesa
  della emanazione del provvedimento d’iscrizione o del
  provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
Iscrizione delle imprese
         che trasportano i propri rifiuti
             articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06

Delibera Comitato Nazionale 26 aprile 2006
  Successivamente la Sezione regionale procede a:
• verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
  dichiarati con atto notorio e ad acquisire la certificazione
  antimafia,
• emettere il provvedimento di iscrizione secondo lo
  schema riportato nell'allegato "C". Il provvedimento avrà
  decorrenza dalla data di ricezione della richiesta.

•   Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle
    condizioni e dei requisiti per l’iscrizione, dispone, con provvedimento
    motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che
    l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro
    il termine fissato dalla Sezione medesima.
Iscrizione delle imprese
        che trasportano i propri rifiuti
           articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06


• Delibera Comitato Nazionale 4 luglio 2007, di
  modifica della delibera 26 aprile 2006
                    (G.U. del 2 agosto 2007)


• La ricevuta di cui all’allegato “B” è valida sei mesi dalla
  data del rilascio”.
• Le ricevute rilasciate anteriormente all’entrata in vigore
  della delibera (3 agosto 2007) sono valide fino al 31
  dicembre 2007.
Iscrizione delle imprese
         che trasportano i propri rifiuti
 articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06


• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
  effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
  propri rifiuti a condizione che tali operazioni
  costituiscano parte integrante ed accessoria
  dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i
  rifiuti sono prodotti
Iscrizione delle imprese
         che trasportano i propri rifiuti
 articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06


  Articolo 183 comma 1 lettera b):
  produttore:
• la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il
  produttore iniziale e
• la persona che ha effettuato operazioni di
  pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che
  hanno mutato la natura o la composizione di detti
  rifiuti.
Iscrizione delle imprese
          che trasportano i propri rifiuti
  articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06


• comunicazione alla sezione regionale o provinciale
  dell’Albo territorialmente competente

• Rilascio del relativo provvedimento entro i successivi
  trenta giorni.

• le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall’entrata in
  vigore del decreto legislativo correttivo restano valide ed
  efficaci
Iscrizione delle imprese
             che trasportano i propri rifiuti
     articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06
• Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua
  responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del
  1990:
• a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dalle quali sono
  prodotti i rifiuti;
• b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
• c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi
  utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle
  modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
• d) il versamento del diritto annuale di registrazione,

   L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta
   successivamente all’iscrizione.
Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008



• modello di comunicazione/attestazione
• richieste d’iscrizione presentate prima dell’entrata in
  vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4
• regolarizzazione e integrazione delle richieste
  d’iscrizione presentate secondo la previgente
  normativa dalla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo correttivo entro 30 giorni dalla richiesta
  della Sezione regionale
Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008




a) l’attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti:
   attività per le quali è già stata presentata denuncia inizio
          attività al registro delle imprese.

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti:
• codici Cer e stato fisico.
• descrizione codici che terminano con 99.
• elenchi separati per rifiuti pericolosi e non pericolosi
Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008

c) Veicoli
• Targhe
• idoneità tecnica e rispetto prescrizioni

d) Modalità di effettuazione del trasporto
•     alla rifusa
•     in colli
•     con veicolo per trasporto specifico
•     altro
Rinnovo delle iscrizioni per le imprese certificate




             L’articolo 209 del decreto legislativo 152/2006 prevede
             che
             le imprese che risultino registrate Emas o certificate UNI
             EN ISO 14001 o che operino nell’ambito del sistema
             Ecolabel, possano sostituire il nuovo certificato di
             iscrizione con
           • autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente
             della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
Rinnovo delle iscrizioni per le imprese certificate


           • copia conforme dei certificati di registrazione
           • denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la
             conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle
             prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
             certificazione delle esperimento di prove a ciò destinate,
             ove previsto.
             Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di
             accertata     falsità    delle     attestazioni   contenute
             nell’autocertificazione e dei relativi documenti, si applica
             l’articolo 483 del codice penale.


eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
I CENTRI DI RACCOLTA
             articolo 183, comma 1, lettera cc)


centro di raccolta: area presidiata ed allestita per
l'attività di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero
e trattamento.
La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata Stato -
Regioni, città e autonomie locali
Decreto 8 aprile 2008
                  (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)




•   I centri di raccolta comunali o intercomunali costituiti da aree
    presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta,
    mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli
    impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di
    smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I al DM,
    conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
    domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base
    alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti
    dalle utenze domestiche.
Decreto 8 aprile 2008
                 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)




•   La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune
    territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in
    conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto.
Decreto 8 aprile 2008
                 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)

•   ALLEGATO I
    Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti
    urbani e assimilati
•    Ubicazione, requisiti e struttura del centro
•   Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro.
•   personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le
    diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle
    procedure di emergenza in caso di incidenti .
•   Modalità di deposito dei rifiuti , modalità di gestione e presidi del
    centro di raccolta
•   Durata del deposito
Decreto 8 aprile 2008
                 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)

•   ALLEGATO Ia:
 
    Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta
 
•   ALLEGATO Ib:
 
     Scheda rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta
Decreto 8 aprile 2008
                 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)



•   Il soggetto che gestisce il centro di raccolta si deve iscrivere all'Albo
    nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto
    dei rifiuti urbani“.
•   entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il
    Comitato nazionale dell'Albo stabilisce i criteri, le modalità e i termini
    per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria.
•   L'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia
    finanziaria ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre
    1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, relativamente alla
    categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati“.
Decreto 8 aprile 2008
                 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)

•   I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono
    operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano
    ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il
    termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
    ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell'Albo.

•   I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono
    autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n.
    152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale
    autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

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20 03-08 onori

  • 1. L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ALLA LUCE DEL D.LGS 152/2006 MODIFICATO CON D.LGS 4/08 Dott. Eugenio Onori Presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
  • 2. articolo 212 decreto legislativo 152/06 L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali succede all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti previsto dall’articolo 30 del D.Lgs 22/97. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 3. MODIFICHE D.LGS 4/08 • intervengono sulle situazioni di maggiore criticità già evidenziate dallo stesso Albo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 • sono conseguenti alle misure adottate dal decreto correttivo per adeguare le disposizioni del D.Lgs 152/06, soprattutto quelle riguardanti le nozioni di rifiuto e di materia prima secondaria, al diritto comunitario.
  • 4. MODIFICHE D.LGS 4/08 • Le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. • L’iscrizione delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti . • L’iscrizione delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di gestione dei servizi pubblici.
  • 5. MODIFICHE D.LGS 4/08 • Abrogazione della Sezione speciale relativa alle imprese estere che producono/forniscono mps costituite da rottami ferrosi e non ferrosi per l'industria siderurgica e metallurgica. • Abrogazione della previsione relativa all’iscrizione semplificata per il trasporto dei rifiuti indicati nella lista verde.
  • 6. MODIFICHE D.LGS 4/08 • articolo 183, comma 1, lettera cc): centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali
  • 7. MODIFICHE D.LGS 4/08 Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • I centri di raccolta comunali o intercomunali costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato al DM , conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
  • 8. Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto. • Il soggetto che gestisce il centro di raccolta si deve iscrivere all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani"
  • 9. L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali articolo 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.lgs 4/08 • Al fine di adeguatamente affrontare i nuovi compiti l’articolo 212 prevede l’emanazione di un nuovo regolamento di funzionamento e di altri decreti attuativi volti a disciplinare il complesso sistema Albo e a consentire un razionale e proficuo utilizzo delle risorse.   • Talune disposizioni sono immediatamente applicabili. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 10. L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Fino all’emanazione dei decreti attuativi continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 30 del decreto Ronchi, e cioè: • Dm 28 aprile 1998, n. 406, Regolamento dell’Albo nazionale gestori rifiuti; • Dm 23 aprile 1999, garanzie finanziarie trasporto dei rifiuti; • Dm 5 febbraio 2004, garanzie finanziarie attività di bonifica dei beni contenenti amianto; • Dm 5 luglio 2005, garanzie finanziarie attività di bonifica di siti; • disposizioni del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori rifiuti. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 11. ISCRIZIONE ORDINARIA articolo 212, comma 5, del Dlgs 152/06 • le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi. • le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti. • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 12. ISCRIZIONE ORDINARIA articolo 212, comma 5, del Dlgs 152/06 • le imprese che gestiscono impianti di titolarità di terzi. • le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti. • le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti. • le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto. eugenio onori - albo nazionale gestori ambiental
  • 13. ISCRIZIONE ORDINARIA articolo 212, commi 6 ,7 e 9, del Dlgs 152/06 • L’iscrizione ordinaria dura 5 anni ed è sottoposta alle garanzie finanziarie • l’iscrizione all’Albo per le attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente (non più a favore dello Stato), nel rispetto dei criteri generali che dovranno essere fissati da un apposito decreto ministeriale. • Fino all’emanazione di questo decreto continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore ai sensi del D.Lgs 22/97 (articolo 212, comma 14: DM 5 luglio 2005 5 febbraio 2004. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 14. ISCRIZIONE ORDINARIA articolo 212, comma 7, del Dlgs 152/06 le garanzie finanziarie sono ridotte: • del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (EMAS); • del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 15. ISCRIZIONE ORDINARIA La previsione di tali riduzioni è risultata immediatamente applicabile per le garanzie finanziarie che devono essere prestate allo Stato (trasporto), mentre per le fideiussioni da prestarsi alla regione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale che dovrà dettare i criteri generali. Circ. n. 1963 del 29 dicembre 2006. le riduzioni si applicano esclusivamente alle garanzie finanziarie presentate dalle imprese certificate/registrate per le specifiche attività oggetto dell’iscrizione all’Albo. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 16. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato • comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato nazionale • la Sezione regionale entro dieci giorni “prende atto dell’avvenuta iscrizione”. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 17. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato • la documentazione attestante i requisiti e le condizioni per l’iscrizione allegata alla documentazione deve essere idonea e completa. In caso contrario l’interessato incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 256, comma 1, per le attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. • La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, diversamente da quanto previsto dal decreto anni legislativo 22/97 che disponeva il rinnovo biennale. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 18. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato circ. 1961 del 29 dicembre 2006 • le imprese interessate presentano alla Sezione regionale territorialmente competente la comunicazione di inizio di attività corredata dalla documentazione prevista dall’art. 13, comma 3, del DM 406/98, e dalle deliberazioni del Comitato Nazionale. • la Segreteria della Sezione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività verifica la completezza formale della documentazione richiesta. • Nel caso di esito positivo della suddetta verifica, la Sezione regionale rilascia all’interessato apposita attestazione di presa d’atto dell’avvenuta iscrizione, o revisione dell’iscrizione, a firma del Segretario .eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 19. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato circ. 1961 del 29 dicembre 2006 copia conforme della attestazione di presa d’atto dell’avvenuta iscrizione, o revisione dell’iscrizione deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto fino al rilascio del provvedimento d’iscrizione eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 20. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato circ. 1961 del 29 dicembre 2006 Nel caso di esito negativo della verifica inerente la completezza della documentazione, la Segreteria della Sezione regionale chiede all’interessato di regolarizzare la comunicazione di inizio di attività e la relativa documentazione entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi, pena il diniego dell’iscrizione. Il termine di validità ed efficacia della comunicazione di inizio di attività decorre da quando la stessa risulta completa di tutta la documentazione richiesta. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 21. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato circ. 1961 del 29 dicembre 2006 Entro 30 giorni lavorativi dal rilascio della suddetta attestazione, la Sezione regionale verifica l’idoneità attestazione della documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività e la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività. In caso di esito positivo, la Sezione rilascia all’interessato il provvedimento di iscrizione all’Albo L’efficacia dell’iscrizione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio di attività completa di tutta la documentazione richiesta. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 22. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato circ. 1961 del 29 dicembre 2006 In caso contrario, la Sezione regionale dispone, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del DM 406/98, il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione. • N.B. Non è comunque ammessa la conformazione dell’attività in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni; in tali casi il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 23. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato Articolo212, comma 20, D.Lgs 152/06 • Le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria sono esentate dall’obbligo della comunicazione se lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 24. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato circolare n.1555 del 27 luglio 2007 • l’impresa iscritta con procedura ordinaria (categorie 1 , 4 e 5) può, alle condizioni stabilite dall’art. 212, comma 20, trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata. • Non risulta possibile il contrario in quanto l’iscrizione con procedura semplificata (categorie 2 o 3) vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06.
  • 25. Iscrizione delle aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000 • comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni • efficace solo per le attività di gestione dei rifiuti urbani del comune o del consorzio.
  • 26. Iscrizione delle aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000 Tale tipo di iscrizione non era stato più previsto dal D.Lgs 152/06 e, pertanto le Sezioni regionali provvedevano ad effettuare esclusivamente le variazioni delle iscrizioni in corso di validità.
  • 27. Iscrizione semplificata articolo 30, comma 10, del D.Lgs 22/97 Con sentenza 941/06, il TAR Liguria ha accolto il ricorso proposto di un’impresa avverso la decisione della locale Sezione regionale di non rinnovare l’iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 30, comma 10, del D.Lgs 22/97 e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.  
  • 28. Iscrizione semplificata articolo 30, comma 10, del D.Lgs 22/97 • Il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo a quanto disposto dal TAR (circ. n. 1309 del 28 settembre 2006) • Le Sezioni regionali, pertanto, hanno provveduto ad espletare l’istruttoria delle comunicazioni di inizio di attività che venivano presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 19, comma 2, del D.M.406/98.
  • 29. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06 • imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. • imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 Kg al giorno o 30 litri al giorno. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 30. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06 Con questa disposizione l’ordinamento italiano si è adeguato alle disposizioni comunitarie relative al trasporto dei rifiuti come interpretate dalla sentenza 9 giugno 2005, causa C-270/03, della Corte di Giustizia UE eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 31. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06 L’iscrizione : • è effettuata a seguito di richiesta scritta dell’impresa alla competente Sezione regionale dell’Albo • non presuppone la dimostrazione dei requisiti tecnico- finanziari e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. • è subordinata al versamento del diritto annuale d’iscrizione di € 50 eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 32. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti Delibera Comitato Nazionale 26 aprile 2006 procedura d’iscrizione • Le imprese presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato "A" e vengono iscritte con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa. • La segreteria della Sezione regionale, ricevuta la richiesta e verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, rilascia immediatamente la ricevuta di cui all'allegato "B" che consente in via provvisoria lo svolgimento dell’attività in attesa della emanazione del provvedimento d’iscrizione o del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
  • 33. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06 Delibera Comitato Nazionale 26 aprile 2006 Successivamente la Sezione regionale procede a: • verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti dichiarati con atto notorio e ad acquisire la certificazione antimafia, • emettere il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato "C". Il provvedimento avrà decorrenza dalla data di ricezione della richiesta. • Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti per l’iscrizione, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine fissato dalla Sezione medesima.
  • 34. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06 • Delibera Comitato Nazionale 4 luglio 2007, di modifica della delibera 26 aprile 2006 (G.U. del 2 agosto 2007) • La ricevuta di cui all’allegato “B” è valida sei mesi dalla data del rilascio”. • Le ricevute rilasciate anteriormente all’entrata in vigore della delibera (3 agosto 2007) sono valide fino al 31 dicembre 2007.
  • 35. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06 • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
  • 36. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06 Articolo 183 comma 1 lettera b): produttore: • la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e • la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
  • 37. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06 • comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente • Rilascio del relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. • le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo correttivo restano valide ed efficaci
  • 38. Iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06 • Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: • a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti; • b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; • c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; • d) il versamento del diritto annuale di registrazione, L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
  • 39. Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008 • modello di comunicazione/attestazione • richieste d’iscrizione presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 • regolarizzazione e integrazione delle richieste d’iscrizione presentate secondo la previgente normativa dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo entro 30 giorni dalla richiesta della Sezione regionale
  • 40. Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008 a) l’attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti: attività per le quali è già stata presentata denuncia inizio attività al registro delle imprese. b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti: • codici Cer e stato fisico. • descrizione codici che terminano con 99. • elenchi separati per rifiuti pericolosi e non pericolosi
  • 41. Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008 c) Veicoli • Targhe • idoneità tecnica e rispetto prescrizioni d) Modalità di effettuazione del trasporto • alla rifusa • in colli • con veicolo per trasporto specifico • altro
  • 42. Rinnovo delle iscrizioni per le imprese certificate L’articolo 209 del decreto legislativo 152/2006 prevede che le imprese che risultino registrate Emas o certificate UNI EN ISO 14001 o che operino nell’ambito del sistema Ecolabel, possano sostituire il nuovo certificato di iscrizione con • autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 43. Rinnovo delle iscrizioni per le imprese certificate • copia conforme dei certificati di registrazione • denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione delle esperimento di prove a ciò destinate, ove previsto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell’autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l’articolo 483 del codice penale. eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
  • 44. I CENTRI DI RACCOLTA articolo 183, comma 1, lettera cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali
  • 45. Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • I centri di raccolta comunali o intercomunali costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I al DM, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
  • 46. Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto.
  • 47. Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • ALLEGATO I Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati •  Ubicazione, requisiti e struttura del centro • Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro. • personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti . • Modalità di deposito dei rifiuti , modalità di gestione e presidi del centro di raccolta • Durata del deposito
  • 48. Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • ALLEGATO Ia:   Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta   • ALLEGATO Ib:   Scheda rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta
  • 49. Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • Il soggetto che gestisce il centro di raccolta si deve iscrivere all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani“. • entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Comitato nazionale dell'Albo stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria. • L'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, relativamente alla categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati“.
  • 50. Decreto 8 aprile 2008 (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) • I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell'Albo. • I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.