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I PRESIDI RESIDENZIALI DI
              RIABILITAZIONE NELLE POLITICHE
                         REGIONALI.




                              di Franco Pesaresi
           Responsabile staff Assessore regionale sanità delle Marche

                             Marina Simoncelli
             Medico-specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione




E’ possibile utilizzare il testo citando la pubblicazione:

Pesaresi Franco, Simoncelli Marina, I presidi residenziali di riabilitazione nelle politiche regionali,
in “Organizzazione delle strutture e dei servizi di riabilitazione, Regione Veneto e ASL 17 Veneto,
Padova 1999




                                                                                                     1
INTRODUZIONE

I presidi di riabilitazione extraospedaliera sono strutture sanitarie residenziali che erogano
prestazioni a ciclo diurno o continuativo provvedendo al recupero funzionale e sociale di soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa. Nella
realtà italiana e nel linguaggio comune essi, più o meno, coincidono con i “Centri riabilitativi ex
art. 26”, terminologia questa ormai obsoleta e da accantonare anche in vista di nuovi interventi
pubblici e privati in questo settore.
Il presente lavoro si propone l’obiettivo di presentare il quadro normativo ed organizzativo relativo
ai Presidi residenziali di riabilitazione previsto dalle regioni italiane dopo l’emanazione dei D.
legislativi N. 502/92 e 517/93. A questo proposito si sono analizzati solo gli atti formalmente
adottati dalle singole regioni cercando, in qualche caso, di sintetizzare e semplificare realtà e
schemi organizzativi assai diversi ai fini di una più facile comprensione della situazione.


1. I PRESIDI RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERI

Abbiamo stimato in circa 25.000 i posti letto (0,44 posti letto per 1000 abitanti) dei presidi
residenziali di riabilitazione extraospedaliera distribuiti in 348 strutture in Italia.

Tab. 1 - PRESIDI DI RIABILITAZIONE (1995/1997).

REGIONE        Popolazione N. Presidi P.L. Degenza P.L. Day-hosp. Totale P.L./1000 ab
Piemonte            4290248            7             425             89       514   0.12
Val D’Aosta          118753            0               0              0         0       0
Lombardia           8922891           77            4981           1001      5982   0.67
P.A. Bolzano         451440            4             154              2       156  0.346
P.A. Trento          461443            0               0              0         0       0
Veneto              4431998            9              57            510       567  0.128
Friuli V.G.         1189175            9             156            447       603  0.507
Liguria             1657636           19
Emilia Rom.         3923492            6             309            172       481  0.122
Toscana             3521438           23             732            678      1410     0.4
Umbria               825737            5             179            112       291  0.352
Marche              1443338           10             640            288       928  0.643
Lazio               5199927           38            1171           1250      2421  0.466
Abruzzo             1270516           12             566            730      1296   1.02
Molise               331586            3             273             20       293  0.883
Campania            5761426           53
Puglia              4081934           15             940            510      1450  0.355
Basilicata           609392            6             966             67      1033  1.695
Calabria            2076532            9             570            183       753  0.363
Sicilia             5094781           19
Sardegna            1660987           24
ITALIA            57324670           348           12119           6059     18178   0.42
Fonte: Ministero della Sanità, Dipartimento della programmazione. 1996;
Piemonte P.S.R. 1997-1999; Lombardia DGR 23593/ 96 e 23990/97; Marche DGR 2207/97;
P.A. Bolzano, relaz. Sanitaria 1996; Toscana, DGR 732/97, 1341/97, 1342/97.

                                                                                                    2
Di questi posti letto circa un terzo sono in regime di degenza diurna (seminternato). Le stime sono
indispensabili dato che, in questo settore, i dati sono largamente incompleti. Abbiamo i dati relativi
a circa 18.000 letti (cfr. Tab. 1) che ci dimostrano l’estrema variabilità nella distribuzione di queste
strutture che sono del tutto assenti nella Val d’Aosta e nella P.A. di Bolzano, mentre raggiungono il
loro picco massimo in Basilicata con 1,7 posti letto per 1000 abitanti.
Dal censimento delle strutture di riabilitazione realizzato dal Ministero della Sanità, Dipartimento
della programmazione, nel marzo del 1996, possiamo trarre degli ulteriori dati per cercare di capire
la tipologia delle attività di riabilitazione svolte nei presidi di riabilitazione. La rilevazione non è
facile per la incompletezza dei dati e per la insoddisfacente classificazione per tipologia dei letti
che deriva da terminologie disomogenee e diversificate regione per regione. Da tale censimento
risulta comunque che i posti letto sono dedicati prevalentemente alla tipologia di attività espressa
nella Tab. 2.

Tab. 2 - RIPARTIZIONE POSTI LETTO RIABILITATIVI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’                               QUOTA SUL TOTALE DEI P.L.
1. Disabili fisici e psichici in età evolutiva                26.7 %            (di cui 60 % diurni)
2. Disabili fisici e psichici                                 22.1 %            (di cui 27 % diurni)
3. Riabilitazione e recupero funzionale                       17.7 %            (di cui 25 % diurni)
4. Riabilitazione neuromotoria                                21.8 %            (di cui 24 % diurni)
5. Riabilitazione neuropsicologica                             3.6 %            (di cui 41 % diurni)
6. Disabili sensoriali                                         1.7 %            (di cui 36 % diurni)
7. Patologie cerebrali degenerative                            1.5 %            (di cui 84 % diurni)
8. Lungodegenza riabilitativa                                  1.5 %            (di cui 17 % diurni)
9. Disabili gravi pluriminorati                                1.2 %            (di cui 39 % diurni)
10. Riabilitazione neuromotoria e psichiatrica                 0.9 %             (di cui 7 % diurni)
11. Altro                                                      1.3 %            (di cui 33 % diurni)
Fonte: Nostra elaborazione su dati del Ministero della Sanità, Dip. della programmazione, 1996.


2. OBIETTIVI DEI PIANI SANITARI REGIONALI

Le regioni sottolineando in maniera unanime l’importanza in ambito riabilitativo di una rete
regionale integrata di servizi basata criteri di unitarietà e continuità assistenziale, conferiscono in
via programmatoria alla realtà extraospedaliera uno spazio un più o meno vasto. Più precisamente,
partendo da valutazioni di ordine meramente quantitativo, ovvero considerando il numero di posti
letto assegnati dalle diverse regioni ai presidi di riabilitazione, occorre dire che solo 6 regioni hanno
previsto, negli atti di pianificazione sanitaria, il dimensionamento ottimale di questo settore. Come
ben evidenziato dalla Tab. 3, ci sono atteggiamenti assai diversificati da parte delle regioni che
vedono da un lato la regione Abruzzo prevedere 1 posto letto per 1.000 abitanti e dall’altro la
regione Piemonte indicare solo 0.1 posti letto per 1.000, con un rapporto addirittura da 1 a 10.
In generale, è possibile affermare che le previsioni da parte delle varie regioni, tendono a
riconfermare il numero di posti letto già esistente nella realtà extraospedaliera.




                                                                                                       3
Tab. 3 - OBIETTIVI REGIONALI: POSTI LETTO DEI PRESIDI RIABILITATIVI

           REGIONE                         P.L. x 1.000                     TIPOLOGIA

Abruzzo                                          1                         Intens. + Estens.

Marche                                         0.42                        Intens. + Estens.
                                               0.18                          RSA Disabili
Molise                                         0.15                        Intens. + Estens.
                                               0.33                            Disabili
Liguria                                         0.2                        Intens. + Estens.

Toscana                                         0.2                        Intens. + Estens.

Piemonte                                        0.1                        Intens. + Estens.



3. TIPOLOGIE DI PRESIDI DI RIABILITAZIONE

Le Regioni hanno identificato diverse tipologie di presidi di riabilitazione extraospedaliera,
operando una distinzione in base :
1. alle diverse patologie, disabilità di afferenza;
2. alla intensività dell’assistenza erogata;
3. ad entrambi i suddetti due criteri.
Più precisamente la Lombardia rifacendosi al primo criterio ha distinto gli Istituti zonali di
riabilitazione convenzionati ex art 26 nel seguente modo:
a) Istituti di riabilitazione geriatrici (a degenza piena o diurna)
b) Istituti di riabilitazione disabili psichici
c) Istituti di riabilitazione psichiatrici
d) Istituti e Centri di riabilitazione handicap
e) Nuclei Alzheimer.
In contrasto, la maggior parte delle Regioni, tra cui Toscana, Abruzzo, Piemonte, Veneto ed
E.Romagna, tenendo conto del grado di intensità delle cure erogate, ha invece suddiviso la
riabilitazione extraospedaliera in due principali livelli :
 “Riabilitazione intensiva”, contraddistinta da un elevato impegno terapeutico rivolto alle
   menomazioni più gravi ed alle disabilità più complesse, abitualmente collocata nella cosiddetta
   fase della immediata post-acuzie della malattia, quando la disabilità è maggiormente
   modificabile;
 “Riabilitazione estensiva”, caratterizzata da un moderato impegno terapeutico a fronte di un
   forte intervento di supporto assistenziale diretto a pazienti non autosufficienti inseriti in
   programmi terapeutici di mantenimento delle abilità residue.
Alcune regioni hanno previsto un maggior numero di livelli comunque riconducibili alla
classificazione intensiva/estensiva; in tale direzione si è mossa, ad esempio, la Campania
identificando quattro sublivelli: Internato gravi, Internato medio livello riabilitativo, Internato
Gravissimi, Internato alto livello riabilitativo.
Nella terza tipologia rientra invece la regione Marche, che tiene conto da un lato della intensività
del trattamento erogato e dall’altro della patologia di afferenza.
Pertanto, ritroviamo la :

                                                                                                  4
 R.S.R. intensiva
 R.S.R. estensiva.
Accanto alla :
 Unità Speciale per comi prolungati
 Unità speciale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali


4. LOCALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI RIABILITAZIONE

Riguardo tale capitolo, l’Abruzzo ha predisposto un piano di ridistribuzione e riequilibrio dei Centri
riabilitativi a degenza diurna che li vede dislocati in zone territoriali marginali, montagnose
comunque carenti di servizi riabilitativi, questo allo scopo di assicurare la migliore assistenza ai
cittadini privilegiando le zone carenti. In tale contesto, non possono pertanto essere rilasciate
autorizzazioni nelle località in cui il fabbisogno delle prestazioni dei Centri risulti già assicurato
dagli altri presidi pubblici o privati operanti nell’ambito territoriale e almeno in un rapporto di un
Centro ogni ventimila abitanti che ne costituiscono il teorico bacino di utenza.
Quanto deliberato dalla Giunta Regionale dell’Abruzzo risulta in disaccordo con quanto indicato
nelle linee guida n.2/1994, in cui le strutture per il recupero e la riabilitazione funzionale sono
ubicate preferibilmente in zone già urbanizzate, integrate con il contesto preesistente, e/o ben
collegate mediante mezzi pubblici di trasporto a centri urbani, ciò al fine di evitare ogni forma di
isolamento, difficoltà di incontro con le famiglie e l’allontanamento dall’ambito sociale di
appartenenza.


5. ORGANIZZAZIONE IN MODULI DEI PRESIDI

L’indirizzo prevalente, indicato nelle Linee guida n.2/1994 Min. Sanità è quello di articolare tali
strutture per nuclei o moduli base (anche se di differente capacità ricettiva) diversamente
aggregabili fra loro, in modo da adeguarsi alle diverse esigenze determinate dalla differente e/o
mutata composizione degli assistiti e garantire, inoltre, una discreta flessibilità nell’aggregazione
degli spazi e negli aspetti organizzativo-gestionali.
In relazione alla tipologia trattata i presidi di riabilitazione suddividono gli assistiti in moduli da 15
a 20 soggetti (D.P.R. 14/1/1997).
Concordemente le dimensioni complessive della struttura residenziale possono variare da un
minimo di 20 ad un massimo di 120 posti letto (Linee guida n.2/1994 Min. Sanità).
Le uniche due regioni che su questo si sono espresse in realtà hanno previsto una organizzazione in
moduli di dimensione diversa da quella suggerita dal Ministero. Infatti la Regione Calabria ha
stabilito una aggregazione delle degenze a tempo pieno in unità operative non superiori a 30 posti
letto. Mentre la Regione Piemonte ha previsto per le Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F. )
Tipo A e Tipo B, un numero di utenti variabile da 10 a 20.


6. UTENZA DEI PRESIDI DI RIABILITAZIONE

Le regioni prevedono, in accordo con il D.P.R. 14/1/97, che le attività di riabilitazione
extraospedaliera, siano rivolte al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste.
La sola regione Abruzzo subordina l’accesso alle attività riabilitative dei Centri al riconoscimento
dello stato di invalidità, distinguendo i soggetti assistibili in medio-gravi e gravissimi a seconda del
                                                                                                        5
grado di invalidità. Si precisa che in tale contesto sono ritenuti soggetti gravi-gravissimi quelli che
hanno un riconoscimento di invalidità tra l’81% ed il 100% . Mentre la regione Molise stabilisce,
come parametro tendenziale di riferimento, che almeno il 40% degli utenti abbia almeno 65 anni.


7. L’ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI

Il D.P.R. 502/92 e le sue successive modificazioni hanno cambiato radicalmente le regole relative
ai rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed erogatori pubblici o privati di prestazioni sanitarie.
Per poter erogare le prestazioni sanitarie occorre ottenere e conservare l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività. Sono le regioni che stabiliscono i requisiti minimi, il cui possesso dà diritto ad ottenere
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ma non all’accreditamento che richiederà il rispetto di
ulteriori requisiti sanciti sempre dalla regione. Inoltre occorre rammentare che le strutture non
appartenenti al Servizio sanitario nazionale per poter lavorare per esso, oltre che autorizzate ed
accreditate, dovranno essere titolari di un contratto (o accordo) di fornitura di prestazioni sanitarie
(D.P.R. 14/1/1997). In questo quadro le regioni e le aziende USL provvedono all’instaurazione dei
“nuovi rapporti” fondandoli su tre indispensabili elementi, che costituiscono il contenuto minimo
dei nuovi accordi :
1. l’accreditamento delle strutture sanitarie ;
2. l’accettazione della modalità di pagamento a prestazione ;
3. la verifica e la revisione della qualità delle attività svolte.
Come hanno interpretato questa fase le regioni italiane ?
L’AUTORIZZAZIONE. Una sola regione, la Calabria, ha approvato i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per ottenere l’autorizzazione sanitaria. Lo ha fatto in
maniera molto semplice nel 1997 recependo integralmente e senza modifiche il D.P.R. 14/1/1997
(“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”).
L’ACCREDITAMENTO PROVVISORIO. Molte regioni invece si sono impegnate sul fronte delle
norme per l’accreditamento. In attesa dell’approvazione dei requisiti per l’accreditamento
definitivo diverse regioni come l’Abruzzo, la Calabria, la Lombardia, il Veneto, le Marche, la
Liguria ed il Piemonte hanno provveduto ad accreditare provvisoriamente i presidi residenziali di
riabilitazione. L’accreditamento provvisorio ha riguardato tutte le strutture pubbliche e private già
convenzionate in base a norme e requisiti precedentemente stabiliti. Due sole regioni hanno
introdotto nell’accreditamento provvisorio dei nuovi requisiti. Il Piemonte richiede il rispetto di
nuovi standard di personale entro il 31/12/1998, in mancanza dei quali, gli istituti perderanno
l’accreditamento provvisorio. Invece, L’Abruzzo richiede da subito il rispetto dei requisiti minimi
strutturali e tecnologici generali (protezione antisismica, antincendio ecc.) già contenuta nel
D.P.R. 14/1/1997, l’attivazione di programmi di valutazione e di miglioramento della qualità delle
prestazioni rese nonché la presenza, in ogni presidio, di un regolamento interno nel quale siano
esplicitati la missione, l’organizzazione interna, le prestazioni erogate, le modalità di erogazione
delle stesse e il responsabile dell’aggiornamento del personale e del sistema informativo della
struttura.
L’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO. Una sola regione, il Friuli Venezia Giulia, ha approvato
delle norme, ancora incomplete, sull’accreditamento definitivo delle strutture. In particolare, la
regione ha approvato i requisiti inerenti gli aspetti organizzativi generali ed le attività specialistiche
in regime ambulatoriale riferite a varie branche fra cui la riabilitazione nonché le procedure per
ottenere l’accreditamento. La regione ha rinviato a successivi atti il completamento del quadro
normativo.

                                                                                                        6
Pertanto attualmente coloro che vogliono lavorare all’interno o per conto del SSN devono essere in
possesso dell’autorizzazione sanitaria e del certificato di accreditamento. L’accreditamento è
concesso a domanda dalla Direzione Regionale della Sanità dopo aver verificato la documentazione
ed effettuato le visite ispettive. Il giudizio, effettuato con l’ausilio della Agenzia regionale della
sanità, può essere di tre tipi :
 accreditabile a pieno titolo ;
 accreditabile con riserva ;
 non accreditabile.
L’attività di vigilanza sull’accreditamento è svolta dall’Agenzia che si avvale di operatori delle
aziende sanitarie o di esperti anche effettuando sopralluoghi di controllo senza preavviso. Se le
aziende perdono i requisiti per l’accreditamento lo stesso viene revocato.
Un’altra regione, la Toscana, non ha ancora approvato le norme definitive ma ha invece avviato,
nel settembre del 1997, un “progetto accreditamento” per sperimentare gli effetti delle norme
previste. Tale progetto, che si concluderà al momento della presentazione delle norme definitive,
ha coinvolto tutte le strutture pubbliche e solo quelle private che vi hanno aderito volontariamente.
La situazione nazionale dunque , per tale aspetto strategico, è quella dei “lavori in corso”. Questo è
naturale vista la complessità e la novità delle procedure per l’accreditamento che le regioni devono
affrontare sostanzialmente da sole. E’ curioso però osservare come alcune regioni, impegnatesi sul
fronte dell’accreditamento con buoni risultati (Emilia Romagna, Marche, Toscana ecc.), abbiano
sottovalutato la necessità di operare anche in direzione della definizione dei requisiti minimi
indispensabili per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ma relativamente al suddetto
adempimento il recupero è più facile, potendo essere utilizzato sia il lavoro già fatto per
l’accreditamento sia il D.P.R. 14/1/1997.


8. GLI STANDARD STRUTTURALI

I REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI.
La Calabria, avendo recepito il DPR 1/1/1997 è l’unica regione che esplicitamente ha determinato i
requisiti minimi strutturali e tecnologici generali per l’autorizzazione anche se non per
l’accreditamento. Quest’ultimo argomento viene infatti affrontato soltanto dalla regione Toscana
nel “progetto accreditamento”, e per ora unicamente a livello sperimentale (quindi non vincolante).
Tale progetto sostanzialmente prevede l’adozione degli stessi requisiti strutturali generali contenuti
nel D.P.R. 14/1/1997.

I REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI SPECIFICI.
La regione Calabria, avendo recepito il D.P.R. 14/1/1997, è l’unica regione che ha approvato le
norme sui requisiti minimi strutturali e tecnologici specifici. Occorre poi sottolineare che la stessa
regione, nel suo Piano sanitario regionale approvato nel 1995 con atto legislativo, aveva prodotto
delle precedenti disposizioni sui requisiti minimi specifici in gran parte sovrapponibili al citato
D.P.R.. Non coincidono e quindi si intendono aggiuntive soltanto le norme del PSR che prevedono
la necessità di locali di attesa, di locali per le attività amministrative e per il servizio religioso ed
infine di locali di degenza adatti ad accogliere un numero di posti letto non superiore a 30.
Invece, il “progetto accreditamento” della Toscana entra in una previsione di dettaglio sia per le
strutture che per le attrezzature e dotazioni necessarie all’accreditamento, come si può verificare al
punto 1 dell’allegato. Tali previsioni devono però essere ancora formalmente adottate dalla Giunta
regionale toscana.
Ovviamente diverse altre regioni (Emilia Romagna, Marche, Friuli ecc.) anche se non l’hanno
deliberato stanno sperimentando l’applicazione degli standard strutturali per l’accreditamento.

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In generale comunque, la definizione degli standard strutturali generali e specifici vede senz’altro
uno dei maggiori ritardi delle regioni italiane.



9. MODALITA’ASSISTENZIALI

Diverse regioni hanno previsto anche in questo ambito dei requisiti minimi organizzativi specifici.
In particolare, devono essere garantiti:
 L’esistenza di una équipe pluridisciplinare , composta sia da personale sanitario laureato e non
    laureato, che da personale di assistenza sociale, ed adeguata alla tipologia e al volume delle
    attività svolte (come indicato dalla Calabria e anche dalla Toscana nel suo Progetto
    Accreditamento);
 L’adeguata informazione e l’accesso del familiare alla struttura nonché lo specifico
    addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita attività (come indicato
    dalla Calabria e dalla Toscana nel suo Progetto Accreditamento);
 il rispetto degli orari di funzionamento : nel trattamento a tempo pieno il centro funziona 24 ore
    su 24 per 7 giorni settimanali (Calabria). Nel trattamento a carattere diurno, gli assistiti sono
    accolti per un tempo non inferiore a 6 ore giornaliere (Calabria), che diventano 8/9 ore
    giornaliere per almeno 5 giorni alla settimana nel Progetto Accreditamento della Toscana.
 il possesso, da parte di ogni unità operativa, di linee guida o regolamenti per le modalità con cui
    si garantisce la continuità dell’assistenza al paziente in caso di urgenze ed eventi imprevisti
    (clinici, organizzativi, tecnologici) (Friuli e Progetto Accreditamento della Toscana);
 l’esistenza in ogni unità operativa di documenti che specifichino le modalità di pulizia e
    sanificazione degli ambienti (Friuli);
 l’esistenza in ogni unità operativa di documenti che specifichino le modalità di compilazione,
    conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti una attività sanitaria (cartelle cliniche,
    schede ambulatoriali, referti specialistici ecc.) (Friuli, Calabria, Progetto Accreditamento della
    Toscana);
 l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi incaricati della vigilanza, le cartelle cliniche o gli
    altri documenti attestanti l'assistenza erogata, nonché l'obbligo di fornire i dati statistici
    (Calabria);
 l’esistenza in ogni unità operativa di documenti che specifichino le modalità di situazioni per le
    quali è necessario il consenso scritto del paziente, procedure per informare ed ottenere il
    consenso, descrizione dei casi in cui vi possono essere soggetti sostitutivi (genitori, parenti,
    tutori, ecc.) e procedure conseguenti (Friuli).
La regione Veneto ha dedicato un interessante approfondimento al tema dei trattamenti. Viene in
tale ambito sottolineata la finalità della visita di accertamento che può essere rivolta sia alla
valutazione della necessità di “presa in carico” per trattamenti riabilitativi, che al “monitoraggio”
dei soggetti già dimessi dalle strutture, per una ripuntualizzazione dello stato di disabilità.
Valutazioni queste che nel primo caso richiedono, a volte, brevi periodi di osservazione per la
definizione del quadro patologico, mentre nel secondo sono spesso richiesti “cicli di trattamento”
atti a contrastare gli effetti involutivi del danno stabilizzato. Sempre nell’ambito della stessa
delibera viene inoltre specificato come il trattamento a tempo pieno sia residenziale, sebbene in
alcuni casi, specie in età evolutiva, sia previsto il rientro dei soggetti in famiglia ogni fine
settimana. Procedendo nella stessa direzione, il trattamento diurno viene presentato come una
forma di “ricovero breve”, in quanto le tipologie di interventi praticati sono identiche a quelle
erogate a tempo pieno, ma abbisognano di diversa intensità e frequenza. In questo caso ovviamente
non si ha assistenza nelle ore serali e notturne. Tale modalità è largamente diffusa nelle strutture

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che assistono soggetti in età evolutiva, in quanto, ove la situazione di disabilità lo consente, è
preferibile mantenere il più possibile il soggetto in stretto collegamento con la famiglia.
Le previsioni del Veneto su questo argomento si concludono con un interessante ed ampio
repertorio delle prestazioni riabilitative, o connesse con le stesse, ripartite per settori di intervento
riabilitativo (come specificato al punto 2 dell'allegato). Infine, viene ribadita la necessità di
integrare la cartella clinica con un piano individualizzato di trattamento.
Del piano di trattamento o del progetto riabilitativo, si occupano anche altre regioni richiedendolo
esplicitamente per ogni paziente (Marche, Lombardia, Calabria, Progetto Accreditamento della
Toscana), esso comprende uno o più programmi terapeutici con monitoraggio dell'evoluzione e
delle modificazioni delle disabilità.
Un lavoro di maggior dettaglio viene proposto dalla Lombardia che prevede che siano gli
specialisti abilitati, in base alla visita e/o alla documentazione diagnostica di supporto, a prescrivere
il piano di riabilitazione necessario al richiedente. Il piano di intervento, il cui contenuto è riportato
al punto 5 dell’allegato, deve essere predisposto dall’istituto convenzionato erogatore delle
prestazioni riabilitative ed inviato all’azienda USL entro 10 giorni dall’accoglimento dello stesso.
Tra le attività garantite agli assistiti la regione Calabria inserisce anche le garanzie:
 di accesso all’istruzione scolastica ai sensi dell’art. 29 della L.118/71 ;
 all’orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale ai sensi degli artt. 3 m), 4 d)
    e 8 h) della L.845/78 ;
 di trasporto, dal domicilio ai Centri, a carico degli enti di competenza secondo le normative
    regionali ;
 provvidenze previste dalla L.104/92.
Una innovazione viene inoltre inserita dalla regione Friuli nelle norme sull'accreditamento
definitivo laddove prevede che ogni unità operativa disponga di linee guida scritte, confermate o
aggiornate da non più di tre anni, controfirmate dal responsabile dell’unità stessa. Di ogni linea
guida devono essere indicati : motivo obiettivo che ne ha determinato lo sviluppo, ambito di
applicazione, autore o referente, data della compilazione o della conferma o dell’aggiornamento.
Si può pertanto sintetizzare quanto sinora esposto affermando che la materia non viene affrontata in
maniera organica dalle regioni italiane. Per avere una serie di indicazioni complete, non prive
peraltro di punti di sicuro interesse, occorre ricorrere alla produzione di tutte le regioni italiane.
Infatti, singolarmente le regioni hanno affrontato solamente aspetti parziali delle tematiche legate
alle modalità assistenziali, che dovranno dunque essere completate ed integrate. Infine, manca in
tutte le regioni l’identificazione della specificazione e della caratterizzazione dell’intervento
riabilitativo residenziale nonché dei suoi obiettivi generali.


10. DURATA DELLA DEGENZA

La tematica della durata della degenza nei presidi residenziali di riabilitazione si sta inserendo con
grande forza negli atti regionali. La regione Toscana ha stabilito che gli interventi riabilitativi
eseguiti presso le strutture residenziali di riabilitazione devono avere una durata massima di 120
giorni. La giunta regionale emanerà apposite direttive per la gestione della riconversione in strutture
residenziali per disabili delle attuali strutture che superano il limite della degenza massima di 120
giorni. Tali indirizzi devono tener conto che nella fase di riconversione il limite di 120 giorni è da
ritenersi non applicabile nei casi di gravi disabilità permanenti per patologie genetiche e
malformative, ovvero insorte in età infantile e comunque con persistente alto grado di dipendenza
sanitaria.
Anche le regioni Molise e Marche ritengono che la degenza massima sia costituita dai 120
sebbene la regione Marche riferisca tale limite alla sola riabilitazione intensiva. Negli altri casi le
Marche prevedono la possibilità di rinnovi annuali dell’autorizzazione alla degenza con le ordinarie
                                                                                                        9
procedure di accesso. La Lombardia ha invece stabilito che gli specialisti abilitati, cui compete la
prescrizione personalizzata e dettagliata dei trattamenti riabilitativi, debbono specificare o la
quantità di giornate di degenza o il numero di prestazioni necessarie al completamento del processo
riabilitativo prescritto.
Relativamente alle tematiche della degenza appaiono un utile riferimento i parametri massimi
temporali individuati dalla circolare ministeriale del 7 maggio 1984 :
 per degenza a tempo pieno : impegnativa di 300 giorni ;
 per degenza diurna : impegnativa di 230 giorni.
Inoltre, la Lombardia al fine di garantire le esigenze di efficacia dei trattamenti riabilitativi impone
il rispetto della data d’inizio degli stessi (indicata dai prescrittori) e colloca, di norma, la loro
conclusione entro il limite dei 12 mesi successivi, con la previsione di due eccezioni indicate punto
4 dell’allegato.
Il Molise indica invece alcuni parametri tendenziali di riferimento per le strutture residenziali
riabilitative, che sono:
 degenza media                                      75 giorni
 n. ricoveri anno per assistito                     1,15
 n. massimo gg. degenza annuo per assistito         150 giorni
 tasso di utilizzo obbligatorio                     >=90%.
Dunque, alcune regioni hanno cominciato ad affrontare il tema della durata della degenza con
particolare riferimento alla riabilitazione residenziale intensiva orientandosi soprattutto verso il
limite dei 120 giorni. Per settori di intervento particolari o della riabilitazione estensiva i limiti
della durata della degenza sono più ampi (Lombardia 300 giorni) o richiedono rinnovi annuali.
Risulta del tutto evidente un maggior interesse delle regioni per questo aspetto che, in base agli atti
esaminati, dovrebbe essere regolamentato in futuro anche dalle regioni che finora non l’hanno fatto.


11. IL PERSONALE DEI PRESIDI DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA

La determinazione degli standard di personale rappresenta un passaggio necessario, ma non sempre
facile per le singole regioni, tenuto conto delle realtà esistenti e della diversa tipologia delle
strutture chiamate ad assistere pazienti con caratteristiche ed esigenze spesso assai diversificate.
Ciononostante, varie regioni hanno cominciato a fissare dei nuovi standard di personale; quelli
quantitativi sono riassunti nella successiva Tab. 4.
Quali indicazioni di carattere generale ne possiamo trarre ?
1. Le regioni sentono il bisogno di determinare dei nuovi standard di personale a garanzia della
   qualità della assistenza erogata ai presidi ;
2. gli standard di personale vengono differenziati, dalle singole regioni, in svariati modelli in
   relazione alla tipologia assistenziale o alle caratteristiche del paziente da assistere ;
3. risulta piuttosto difficile sintetizzare i dati disponibili ma probabilmente possiamo dire che gli
   standard di personale dei presidi di riabilitazione residenziali tendenzialmente possono afferire
   a tre gruppi principali. Il primo gruppo, per l’attività riabilitativa di tipo intensivo o dedicata a
   soggetti che richiedono un elevato assorbimento di risorse, vede la previsione di standard che
   vanno da 0,72 unità di personale per assistito a 1,5. Il secondo gruppo, per l’attività di tipo
   estensivo, prevede l’impiego di 0,5 unità di personale per assistito in un caso e fino a 0,82 in un
   altro caso. Nel caso della degenza diurna gli standard vanno da 0,26 a 0,32 unità di personale per
   assistito ma che può arrivare, secondo la proposta della Toscana a 0,71 nel caso di assistenza ai
   soggetti autistici.



                                                                                                     10
Tab. 4 - STANDARD DI PERSONALE : RAPPORTO PERSONALE/UTENTI. ANNI 1996-
97.

 REGIONE               TIPOLOGIA DI                  RAPPORTO         PERSONALE
                       STRUTTURA                     PERSON. / UTENTI ASSISTENZIALE
 ABRUZZO               Alta intens. assist.                            1,5 / 1
 MARCHE                Comi prolungati                                 1,4 / 1
 MARCHE                Sordociechi e plur.                             1,4 / 1
 PIEMONTE              Degenza ordinaria                               1,2 / 1
 PIEMONTE              RAF tipo A                                     0,98 / 1                  0,71
 MARCHE                Degenza intensiva                               0,9 / 1
 MOLISE                Degenza ordinaria                              0,87 / 1
 PIEMONTE              RAF tipo B                                     0,82 / 1                  0,55
 MARCHE                Degenza estensiva                               0,8 / 1
 LOMBARDIA             Degenza post-acuta                              0,8 / 1                   0,6
 LOMBARDIA             Degenza liv. differ.                           0,72 / 1                  0,52
 LOMBARDIA             Nucleo Alzheimer                               0,57 / 1                  0,57
 LOMBARDIA             Degenza ordinaria                              0,56 / 1                   0,4
 TOSCANA (p.a.)        Degenza ordinaria                              0,51 / 1
 MARCHE                Centro Acc. Disabili                            0,5 / 1

 TOSCANA (p.a.)        Deg. diurna x Autistici                        0,71 / 1
 LOMBARDIA             Deg. diurna liv. differ.                       0,32 / 1                  0,25
 TOSCANA (p.a.)        Deg. diurna                                    0,26 / 1
 LOMBARDIA            Deg. diurna                                     0,25 / 1                  0,19
Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici


Anche dal punto di vista della dotazione qualitativa del personale le differenze fra una regione e
l’altra sono evidenti come risulta dalla successiva tab. 5, riferita ad una struttura a degenza continua
di 60 posti letto. Le differenze maggiori le troviamo nella presenza medica ; infatti, nel progetto
accreditamento della Toscana, bastano 12 ore settimanali di un medico specialista, mentre nei
presidi di riabilitazione ex art. 26 del Piemonte e nelle degenze post-acute (riabilitazione geriatrica)
della Lombardia di medici ne servono 3. Il rapporto è addirittura di 1 a 10. A questo proposito
occorre comunque rilevare che, in genere, in tutte le strutture viene richiesta la presenza di un
medico spesso definito dirigente medico o direttore medico anche se non né è sempre richiesta la
dipendenza e la presenza continua. Risulta invece assai modesta la presenza di terapisti della
riabilitazione, solo 2, nelle RAF piemontesi per degenze molto lunghe; in tutti gli altri casi, il
personale tecnico di riabilitazione oscilla tra 8 e 17 unità in relazione alla tipologia dell’assistenza
erogata. Una maggiore omogeneità la ritroviamo nella previsione di personale ausiliario (compresi
gli OTA) che, a parte un caso, oscilla fra 14 e 20 operatori. Decisamente elevata appare la
previsione di personale amministrativo e tecnico (cuochi, personale di pulizia ecc.) che, in genere
supera, le 11 unità.
                                                                                                       11
Tab. 5 - STANDARD DI PERSONALE PER UNA STRUTTURA A DEGENZA CONTINUA
DI 60 POSTI LETTO .

     QUALIFICA             TOSC.         LOMB. LOMB. LOMB. MOL.             PIEM.         PIEM.       PIEM.
                            (p.a.)       d. ordin. d. differ. d. p.-ac.     Art. 26       RAF A       RAF B

Direttore sanitario                                                     1        0,4
Personale medico               0,31          0,63    0,82      3        1       2,63              1           1
Psicologi                                                                        0,3
Ter. riab. coordin.                                                     1             1
Personale di riabilitaz.             9        7,8    10,2    12,6     15          16              2           2
Caposala                                                                              2
Inferm. profess.                     6                                            16              2           4
Pers. ass. (ed., a.soc.)                                                7
Educatori                                                                                     16              6
Assistenti sociali                                                              0,24
Cons. x anim. e recup.                                                                        7,5
Pers. ausil. (ota, ecc.)         15          15,6    20,4    20,7     27          16          14          20
Pers. amm. e tecnico                          9,3    12,3    12,3                 16         11,5       11,5
TOTALE                         30,3          33,3    43,7    48,6    52,0       70,6         54,0       44,5

Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici.


La tab. 6 indica gli standard qualitativi di personale per una struttura a degenza diurna di 20 posti
letto. In questo caso, se escludiamo la struttura per i soggetti autistici prevista dalla Toscana, negli
altri casi le differenze regionali sono assai contenute oscillando fra le 5 unità e le 6,3 unità di
personale.


Tab. 6 STANDARD DI PERSONALE PER UNA STRUTTURA A DEGENZA DIURNA DI
20 POSTI LETTO.

        QUALIFICA                    TOSCANA        TOSCANA        LOMBARDIA LOMBARDIA
                                       (p.a.)      sogg. autistici    base        diff.
Medico specialista                           0,131          0,263          0,263        0,342
Psicologi e psicoterapeuti                                       3
Personale di riabilitazione                      3    (o educ.) 11            2,3            3
Personale ausiliar. (ota,                        2                            1,2          1,5
ecc.)
Pers. amm. e tecnico                                                              1.2                    1,5
TOTALE                                     5,13              14,26               4,96                   6,34
Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici.
                                                                                                         12
Tre sole regioni hanno previsto dei requisiti organizzativi generali relativi al personale. Sono
ovviamente le regioni che più di altre, Toscana (p.a.), Friuli, Calabria, si sono occupate di
accreditamento e requisiti minimi per l’autorizzazione. A questo proposito sono stati stabiliti i
seguenti requisiti minimi organizzativi:
1. Il personale deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento allo scopo di consentire
   all’utente l’identificazione dell’operatore (Toscana) ;
2. per l’accesso al lavoro nelle aziende private vale per il personale la necessità degli stessi
   requisiti necessari nel pubblico (Toscana) ;
3. deve essere predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale a valenza annuale,
   indicando il responsabile (Toscana, Friuli, Calabria) ;
4. devono essere individuate le modalità per l’inserimento del personale di nuova acquisizione
   (Toscana, Friuli, Calabria) ;
5. l’azienda adotta uno o più documenti che specificano i compiti e le funzioni di tutte le figure
   professionali (Friuli);
6. l’azienda attesta che tutto il personale possiede i titoli previsti dalla normativa vigente per il
   ruolo e la funzione svolti (Friuli, Calabria) ;
7. l’azienda adotta uno o più documenti che specificano modalità di sostituzione dei responsabili
   dell’unità operativa od articolazione operativa in caso di loro assenza (Friuli) ;
8. a scadenze predeterminate i dipendenti vengono informati del grado di applicazione dei
   programmi e di raggiungimento degli obiettivi (Friuli) ;
9. vengono effettuate analisi dei rischi professionali e ambientali e gli operatori sono
   adeguatamente informati e formati su tali rischi (Friuli).
Un gruppo più ampio di regioni (Emilia Romagna, Marche, Liguria e Friuli) ha inoltre ricordato
che nei confronti dei presidi di riabilitazione trovano applicazione le disposizioni in materia di
incompatibilità del personale dipendente dal SSN, nonché del restante personale compreso il
personale universitario, che comunque intrattiene rapporti con il SSN.
La parte relativa al personale è una delle parti più ricche e complete delle previsioni delle regioni.
In tale ambito permangono differenze consistenti negli standard di personale previsti dalle varie
regioni, ma queste possono essere giustificate dalla varia tipologia dei presidi di riabilitazione in
relazione alle diverse necessità dei pazienti.
Rispetto alla normativa nazionale si segnala la mancata previsione, con l’eccezione di due regioni
(Molise e Piemonte), dell’operatore professionale dirigente di area riabilitativa con compiti di
coordinamento funzionale del servizio riabilitativo


12. COSTO DI GESTIONE E TARIFFE

Un aspetto che nessuna regione italiana poteva trascurare è quello della determinazione delle tariffe
delle prestazioni sia di degenza continua (o internato) sia in regime di degenza diurna (o
seminternato). La successiva Tab.7, relativa alla degenza continua, evidenzia come il sistema
tariffario non segua affatto un percorso unitario ed omogeneo, dato che ogni regione ha previsto
differenti tariffe in relazione agli obiettivi, alle strutture presenti nel territorio e alla tipologia dei
pazienti da assistere. Tali tariffe però, e con qualche cautela, si possono suddividere in due grandi
gruppi tariffari relativi alla:
 degenza riabilitativa che potremmo definire "estensiva";
 degenza riabilitativa che potremmo definire "intensiva.
Le tariffe della degenza riabilitativa estensiva ammontano mediamente a L.178.000 al giorno, con
oscillazioni che vanno da un minimo di L. 150.000 al giorno (Marche) ad un massimo di L.
220.000 (Piemonte).
                                                                                                        13
Tab. 7 LE TARIFFE GIORNALIERE DEI PRESIDI                             RESIDENZIALI            DI
RIABILITAZIONE. DEGENZA CONTINUA (o internato).
                           RIABILITAZIONE ESTENSIVA


REGIONE           Anno         TARIFFA NOTE
Abruzzo           1997         180.312
Calabria          1994         155.500
Campania          1996         183.000
Emilia Romagna    1996         213.600 (Estensiva)
Friuli V.G.       1997         174.200
Liguria           1996         155.500
Lazio             1995         155.500
Lombardia         1997         172.500        Compresa fornitura          ausili agli invalidi
incontinenti
Marche            1997         208.000   Estensiva
Marche            1997         150.000   Accoglienza disabili
Molise            1995         155.500
Piemonte          1997         203.300   Strutture che rispettano i requisiti stabiliti nel 1987
Piemonte          1998         220.000   RAF tipo A x disab. adulti (93.000 a carico utente)
Piemonte          1998         185.000   RAF tipo B x disab. adulti (69.000 a carico utente)
Sicilia           1997         170.000
Veneto            1997         176.000   Solo per un istituto
Toscana           1997         192.000   Estensiva di alto livello con DM> 60 gg.
Toscana           1997         155.000   Estensiva di livello iniz. in strutt. con DM >60 gg
Umbria            1997         178.200
                           RIABILITAZIONE INTENSIVA
REGIONE           Anno   MDC1        MDC5           MDC8            MDC4           altri MDC
Abruzzo           1997   405.600     388.800        367.200         357.600        312.000
Emilia Romagna    1996   405.600     388.800        367.200         357.600        312.000
Toscana           1997   235.200     213.360        219.340         194.000        194.000
Toscana           1998   257.600     233.680        240.120         212.530        212.530
Toscana           1999   280.000     254.000        261.000         231.000        231.000
                         tutti MDC
Friuli V.G.       1997   226.400     (Per soggetti gravi)
Liguria           1996   202.150     Retta differenziata
Lombardia         1997   224.000     Compresi ausili per invalidi incontinenti
Lombardia         1997   239.700     Per nuclei alzheimer ; compresi ausili per invalidi
incont.
Lombardia         1997 280.000       Per gli ist. di riabilitaz. geriatrica intensiva post acuta
Marche            1997 365.000       Unità speciale per comi prolungati
Marche            1997 365.000       Unità sp. per sordociechi e pluriminorati
psicosensoriali
Marche            1997   300.000     Intensiva
Piemonte          1997   250.000     Per chi rispetta i nuovi requisiti funzionali dal 1998
Veneto            1997   208.000     Solo per un istituto
Veneto            1997   229.000
Umbria            1997   231.650     Solo per un istituto x pluriminorati gravissimi

                                                                                              14
Fonte : nostra elaborazione su dati della bibliografia.
Risulta invece più complesso il sistema tariffario dei presidi residenziali di riabilitazione intensiva,
seppur rimane la retta giornaliera di degenza. Alcune regioni infatti hanno legato la tariffa alla
tipologia della struttura erogatrice delle prestazioni, mentre altre regioni (Abruzzo, Emilia
Romagna Toscana) hanno legato la tariffa alla patologia del paziente. In questo ultimo caso le tre
citate regioni hanno utilizzato le tariffe ospedaliere del D.M. 14/12/1994, riducendole del 20%
(Emilia Romagna ed Abruzzo) o del 50% circa (Toscana).
Nell'attività residenziale intensiva le differenze tariffarie sono ancora più evidenti dato che si passa
dalle 202.150 lire giornaliere della Liguria alle 405.600 dell'Emilia Romagna e Abruzzo (media
tariffaria 282.000).

Diverse regioni hanno cominciato a prevedere l'abbattimento delle tariffe in particolari situazioni.
L'Emilia Romagna ha previsto per le strutture intensive, dopo il 60° giorno di ricovero, una
riduzione tariffaria del 40%. Questo ultimo abbattimento non si applica ai soggetti gravissimi
(mielolesioni, traumatismi cranio-encefalici gravi, comi post-anossici, gravi cerebropatie). Il
Piemonte ha invece previsto per le strutture di riabilitazione, dal 1/1/1998, un abbattimento del
10% della tariffa giornaliera a decorrere dal novantunesimo giorno di ricovero consecutivo. In caso
di ulteriore ricovero di uno stesso paziente non possono intercorrere meno di 30 giorni, in quanto
diversamente si considera continuità di ricovero.
Alcune regioni hanno voluto regolamentare il regime tariffario in caso di assenze temporanee dei
pazienti. A questo proposito la Toscana ha previsto che la remunerazione della attività è
determinata in regime di continuità anche nel caso di brevi interruzioni della permanenza nella
struttura, ivi comprese quelle determinate da ricoveri ospedalieri durante i quali la struttura è
pertanto tenuta a garantire il necessario supporto assistenziale. La regione Piemonte invece prevede
un abbattimento pari al 30% della tariffa giornaliera di ricovero per le assenze superiori al1e 12 ore
e per un periodo massimo di 14 giorni. Comunque, tali assenze devono essere concordate con
l’azienda USL ove ha la residenza anagrafica l’assistito. In Lombardia, le assenze temporanee degli
ospiti dovute a brevi ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia per festività o vacanze possono essere
fatturate come giornate di presenza, se viene garantito all’ospite lo stesso posto residenziale e
purché non eccedano il limite massimo di 10 giorni e non pregiudichino il piano di riabilitazione.
In alcuni casi come nelle strutture dell’Emilia Romagna e nell’unità comi prolungati e nell’unità
per sordociechi e pluriminorati sensoriali delle Marche le tariffe della riabilitazione intensiva sono
comprensive di ogni onere di carattere sanitario compresi i farmaci e gli accertamenti non connessi
alla patologia invalidante propria del ricovero. Allo stesso modo nella retta differenziata della
Lombardia sono ricompresi gli ausili per gli invalidi incontinenti.
Infine, la Lombardia ritiene di dover precisare che per il computo delle giornate quella di
accettazione e quella di dimissione vanno considerate come una unica giornata.
Le tariffe delle strutture intensive sono spesso impegnate anche al rispetto di determinati tetti di
durata delle degenze. Per esempio la Toscana applica le tariffe per la riabilitazione residenziale
intensiva solo per le strutture che hanno una degenza media inferiore ai 60 giorni.
Anche nelle rette riguardanti la degenza diurna si possono rilevare due livelli di prestazioni : il
primo definito estensivo o di base, con rette che vanno da L. 94.450 (Calabria) a L.126.000
giornaliere (Piemonte), (media tariffaria pari a L.105.200); ed il secondo definito intensivo o
differenziato, con tariffe giornaliere che vanno da L.102.000 (Toscana) a L. 168.000 (Toscana),
(media tariffaria pari a L.132.000). Appare a questo punto opportuno sottolineare che, anche in
questo caso, la Toscana applica delle tariffe legate a quelle della riabilitazione ospedaliera, ma con
abbondanti abbattimenti delle stesse, dunque legandole alla patologia prevalente del paziente,
come indicato nella successiva tab.8.


                                                                                                     15
TAB. 8 - LE TARIFFE GIORNALIERE DEI PRESIDI                                   RESIDENZIALI          DI
RIABILITAZIONE. DEGENZA DIURNA (o seminternato).

                         LIVELLO INTENSIVO (o DIFFERENZIATO)
REGIONE                Anno Alto livello Livello Iniz.     Soggetti autistici        DM>60 gg.
Toscana                1997 134.000       102.000          190.000                   DM>60 gg.
Liguria                1996 117.400       Retta differenziata
Lombardia              1997 135.300
Friuli V.G.            1997 137.500 (Per soggetti gravi)
Veneto                 1997 140.000
Umbria                 1997 140.650       Un solo istituto per pluriminorati gravissimi
                            MDC1          MDC5           MDC8           altri MDC
Toscana (3)            1997 141.000       128.000        131.000        116.000      DM<60 gg.
Toscana (3)            1998 154.500       140.200        143.800        127.300      DM<60 gg.
Toscana (3)            1999 168.000       152.400        156.600        138.600      DM<60 gg.


                               LIVELLO ESTENSIVO (o DI BASE)


REGIONE               Anno                                  TARIFFA
Abruzzo               1997                                  109.521
P.A. Bolzano          1997                                  105.750
Calabria              1994                                   94.450
Campania              1996                                  116.700
Friuli                1997                                  105.750
Liguria               1996                                   94.450
Lazio                 1997                                   97.500
Lombardia             1997                                  104.200
Marche                1997                                  103.000
Molise                1995                                   94.450
Piemonte              1997                                  126.000 Requisiti stabiliti nel 1987
Puglia                1997                                  103.121
Sicilia               1997                                  103.400
Veneto                1997                                  108.000-114.000 Solo per tre istituti
Umbria                1997                                  108.200
Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici


Nessuna regione ha calcolato le tariffe con il metodo del costo standard come indicato dalla
normativa nazionale. Il relativo D.M. stabilisce che il costo standard di produzione per prestazione
è calcolato in via preventiva dalle Regioni, sulla base dei costi rilevati presso un campione di
soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario
nazionale del territorio regionale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza ed
efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualità di fattori produttivi utilizzati
per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto. Le
regioni per la determinazione hanno invece seguito un’ altra strada presumibilmente più legata alla
libera trattazione fra le parti;    una sola regione, la Toscana, ha annunciato per il futuro la

                                                                                                    16
determinazione delle tariffe sulla base del costo standard. Le tariffe attuali che le regioni hanno
adottato sono estremamente diversificate, ma questo in parte è giustificato dalla presenza di modelli
assistenziali e tipologie di pazienti diversi. In generale, è ravvisabile una ripartizione delle tariffe in
due grandi gruppi, relativi l'uno alle strutture per la riabilitazione estensiva (per lungoassistiti) e
l'altro per quella intensiva (per degenze con durata massima predeterminata). In genere le regioni
hanno adottato una tariffa giornaliera legata alla tipologia assistenziale della struttura residenziale;
tre sole regioni ( Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana) hanno fissato delle tariffe giornaliere legate
, attraverso riduzioni percentuali, alle tariffe dei DRG riabilitativi ospedalieri che invece si legano
alle patologie dei pazienti.


13. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Il tema della partecipazione alla spesa da parte dell'utente non fa parte, tradizionalmente, delle
problematiche relative ai centri ex art. 26, meglio definiti oggi, come presidi di riabilitazione.
In realtà, di questo argomento si occupa solo il Piemonte, a proposito delle RAF, prevedendo nel
loro ambito la partecipazione alla spesa da parte dell’utente. La RAF di tipo A si occupa di soggetti
disabili adulti che pur nella complessità della patologia mantengono potenzialità di recupero, in
particolare sul piano socio-relazionale; la RAF di tipo B si occupa invece di soggetti disabili adulti
che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per mantenere le abilità residue, in
presenza di gravi e plurimi deficit psico-fisici. La percentuale di partecipazione alla spesa varia dal
37% (RAF tipo B) al 42% (RAF tipo A). La quota di partecipazione è stata calcolata puntualmente
per singola voce del personale e di spesa. Per esempio educatori, direzione e amministrazione,
spese per materiali di consumo e di ufficio sono stati computati per il 60% come oneri sanitari; la
spese per gli educatori sono stati computati come oneri sanitari per il 84-90% ; mentre gli
ammortamenti al 50%. Invece le spese per la mensa, la cucina, le pulizie sono considerati oneri
non sanitari. Da queste valutazioni è emerso che la quota di partecipazione dell’utente è di L.
93.000 al giorno quale retta non sanitaria nelle RAF di tipo A e di 69.000 nelle RAF di tipo B.


14. BUDGET DI SPESA E PIANI DELLE PRESTAZIONI

I piani annuali preventivi delle prestazioni sono contrattati fra aziende sanitarie di ubicazione dei
presidi e centri di riabilitazione riconosciuti dalla programmazione regionale. Il criterio direttivo
per la contrattazione è il rispetto dei volumi massimi di spesa o di prestazioni indicati dalla regione,
spesso in seguito ad intesa con i centri interessati (Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto,
Marche e Liguria). I tetti per il 1997 in genere sono costituiti dal volume delle prestazioni o della
spesa realizzata nel 1996. Poche regioni come il Veneto (trattamenti + 2%) e la Liguria (spesa +
10%) hanno previsto degli aumenti.
Spesso non rientrano nel budget le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre regioni (Emilia
Romagna, Marche, Veneto).
La modalità di pagamento decisamente prevalente è quella secondo cui il pagamento delle
prestazioni riabilitative resta a carico della azienda USL di residenza dell’utente e non si dà luogo
al regime della mobilità per compensazione, né in sede intraregionale, né in sede extraregionale
(Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria), in linea peraltro con le prime indicazioni
ministeriali sulla compensazione della mobilità sanitaria. Unica variante è quella della Lombardia
che ha stabilito che la regione provvede al pagamento degli istituti multizonali riabilitazione e per
il tramite delle A.USL di ubicazione degli istituti di riabilitazione zonale.


                                                                                                        17
15. LIBERTA’ DI SCELTA E MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
RESIDENZIALI EXTRAOSPEDALIERE

Stabilita una parità tra i soggetti erogatori pubblici e privati, tale parità si traduce nell’attuazione
della libertà di scelta per il cittadino, nell’introduzione di una tariffa uniforme valevole per tutti e di
controlli di qualità fondati su regole uguali ed omogenee.
In questo senso, le Regioni Emilia Romagna, Marche, Veneto, Abruzzo hanno definito le modalità
di accesso alle prestazioni riabilitative extraospedaliere seguendo appieno il criterio della piena
libertà di accesso alle strutture accreditate, senza vincoli o impegnative, sulla base della semplice
prescrizione compilata sul modulario del SSN dal medico di fiducia dell’interessato o dallo
specialista del SSN. Da parte della regioni Emilia Romagna e Marche viene solamente specificato
che hanno priorità di accesso quegli utenti inviati dalle Aziende USL su progetto realizzato dalla
unità operativa di riabilitazione.
Invece le Regioni Toscana e Lombardia, pur nel rispetto della libertà di scelta dell’utente,
stabiliscono che l’accesso alle attività riabilitative deve avvenire sulla base di apposito piano di
trattamento riabilitativo, validato dalla azienda USL di appartenenza dell’utente.
Da parte delle Regioni Campania ed Umbria viene posta una ulteriore limitazione al criterio di
libertà di scelta che l’assistito può attuare nei confronti di tutte le strutture del servizio sanitario
nazionale, essendo in tali realtà l’accesso alle attività riabilitative extraospedaliere subordinato alla
prescrizione ed alla autorizzazione stabilita dalla azienda USL e dai suoi specialisti.
Per giungere infine, ad una situazione di mancata libertà di scelta del luogo di cura, così come
stabilito dalla Sicilia, dove in alcune aziende USL, l’accesso al percorso riabilitativo è condizionato
alla certificazione di invalidità ottenuta dal disabile secondo le procedure della legge 104.


16. GESTIONE E REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI

Questo argomento è stato trattato soprattutto in relazione alle norme sull'accreditamento e sulle
autorizzazioni all'esercizio delle attività, per cui è stato affrontato solo dalle tre regioni (Friuli,
Calabria e Toscana p.a.) che su questo hanno adottato degli atti. In particolare è stato previsto
che l’azienda e le sue articolazioni operative adottano uno o più documenti che specificano :
 la missione, ovvero lo scopo fondamentale cui l’organizzazione deve e vuole puntare, in altre
   parole la ragion d’essere ed i valori cui ispira (Friuli, Toscana p.a.);
 le strategie complessive, cioè i campi prioritari di azione e le principali attività per raggiungere
   gli obiettivi generali (Friuli, Toscana p.a.);
 l’organizzazione interna generale, in particolare attraverso l’individuazione di dipartimenti, unità
   operative od altre modalità organizzative interne, ed i rispettivi responsabili (Friuli, Toscana
   p.a.);
 le prestazioni e le attività erogate (Friuli, Toscana p.a.) ;
 le modalità di erogazione del servizio (Friuli, Toscana p.a.) ;
 il piano annuale di lavoro, che deve essere approvato per iscritto dalla Direzione generale entro
   il mese di dicembre dell’anno precedente, comprendente sia gli obiettivi relativi a tipologia e
   volume di attività sia quelli in tema di qualità del servizio (Friuli, Calabria, Toscana p.a.);
 i programmi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti, con
   l’individuazione dei rispettivi responsabili, l’evidenza della esecuzione degli interventi e la
   conoscenza da parte del personale di tali programmi e procedure (Friuli, Calabria, Toscana
   p.a.) ;
 le procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei
   dispositivi medici, la dimostrazione della loro applicazione nei capitolati con la definizione di

                                                                                                        18
standard di qualità e costo ed il coinvolgimento del personale utilizzatore nelle varie fasi del
      processo (Friuli) ;
    un inventario delle apparecchiature in dotazione, comprendente anche la data di acquisto e la
      documentazione attestante che le apparecchiature biomediche sono a norma di legge (marchio
      CE) (Friuli, Calabria) ;
    l’effettuazione di un periodo di adeguata formazione nel caso di acquisto di una nuova
      tecnologia (Friuli);
    la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità, della loro
      completezza e le modalità di diffusione (Friuli, Calabria, Toscana p.a.) ;
    i criteri utilizzati per la definizione del sistema premiante (Toscana p.a.).
   Tali previsioni fatte dalle tre regioni tengono soprattutto conto delle normativa di riferimento
   nazionale, in qualche caso arricchendola un po’, come nel caso delle norme regionali
   sull’accreditamento.


   17. VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’

  Per la prima volta, in questi ultimi due anni, la tematica della verifica e del miglioramento della
  qualità entra nelle norme e negli accordi relativi ai presidi residenziali di riabilitazione.
Così è stato previsto che :
   In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività
      con l’identificazione di un responsabile. Per ogni progetto devono essere specificati i criteri di
      priorità che hanno portato alla sua selezione (Friuli, Calabria, Toscana p.a.) ;
   tutte le aziende devono possedere una Carta dei servizi, contenente le informazioni essenziali per
      l’utente. La Carta presenta anche informazioni su realizzazioni ed impegni ; in quest’ultimo caso
      è contenuta una chiara scadenza temporale entro cui è prevista l’effettiva realizzazione. La Carta
      deve essere fatta conoscere a tutti i dipendenti e inviata per conoscenza all’Ordine dei medici.
   Tutte le aziende devono definire e rendere pubblici una serie di standard di qualità (Friuli) ;
   l’azienda e le sue articolazioni operative adottano uno più documenti che
      specificano l’attestazione che annualmente ogni unità operativa effettua al proprio interno o
      partecipa ad almeno un progetto di valutazione e miglioramento della qualità coinvolgendo la
      maggior parte del personale interessato (Friuli) ;
   si realizzi un documento sulle politiche di qualità delle strutture e l’elaborazione di un piano
      triennale per il miglioramento continuo della qualità in ogni struttura (Toscana p.a.).
  Le Marche hanno previsto che, in attesa del provvedimento regionale di definizione delle
  procedure di controllo dei risultati di qualità dell'assistenza, le aziende USL di ubicazione
  garantiscono le attività di verifica della qualità dell'assistenza mediante:
   la previsione negli accordi locali delle procedure per l'attivazione dei processi di miglioramento
      della qualità;
   l'attività di vigilanza e controllo sui presidi di riabilitazione circa il rispetto degli standard e dei
      comportamenti richiesti (anche Toscana p.a.);
   la previsione dell'attivazione di flussi informativi relativi agli indici di qualità contenuti nel
      D.M.S. 15/10/1996.
  A questo proposito il Molise ha stabilito che, oltre agli indicatori di efficienza e di qualità riportati
  nel D.M. 24/7/95, devono essere aggiunti anche i seguenti indicatori per la verifica dei risultati
  raggiunti :
   numero di posti in strutture residenziali di riabilitazione/popolazione generale ;
   numero di casi trattati per anno in strutture residenziali di riabilitazione/popolazione generale.

                                                                                                         19
Per concludere, le previsioni delle regioni in questa materia sono abbastanza complete ed
impegnative, ma coinvolgono ancora un numero troppo limitato di regioni.


18. PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE ALL’UTENZA

Anche in questo caso pochissime regioni si sono occupate di queste tematiche. Tre regioni (Friuli,
Calabria, Toscana p.a.) hanno ribadito che la direzione predispone materiale informativo a
disposizione dell’utenza che specificante tutte le informazioni relative alla struttura (prestazioni,
tariffe, personale ecc .). L’unica regione che cerca di uscire dal solo, pur importante, aspetto
informativo è la Toscana con il suo “progetto accreditamento”, peraltro non ancora esecutivo, che
prevede, anche, quali requisiti minimi organizzativi:
 l’adozione di un documento in cui sono esplicitati i rapporti con le formazioni e/o associazioni
   rappresentative dell’utenza ;
 segnaletica chiara e leggibile anche a distanza ;
 devono essere garantiti una adeguata informazione e l’accesso del familiare alla struttura nonché
   specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita ;
 deve esistere un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli utenti.
Complessivamente, è da ritenersi insufficiente il lavoro delle regioni in questa direzione.
Sicuramente lo sforzo più grande va indirizzato verso la previsione di forme di partecipazione e
controllo nella gestione della struttura che coinvolgano maggiormente pazienti e familiari dei
pazienti.


19. CONCLUSIONI

Alla fine di questo excursus sui presidi residenziali extraospedalieri di riabilitazione, possiamo
sinteticamente rilevare che:
 Si tratta di una realtà importante a cui non si è prestata la necessaria attenzione. Pensiamo, solo
   per fornire un dato, che essi gestiscono circa 25.000 posti letto a fronte dei circa 10.000 della
   riabilitazione ospedaliera;
 si evidenzia una grande disomogeneità fra le regioni per quasi tutti gli aspetti organizzativi e,
   soprattutto riferendosi al passato, una grande inadeguatezza progettuale delle regioni;
 si registra un notevole ritardo da parte delle regioni              negli adempimenti normativi
   (Autorizzazione, Accreditamento definitivo, D.Lgs. 502/92 ecc.);
 le regioni autonomamente stanno lentamente ridisegnando il settore (alcune con grande ed
   apprezzabile impegno) che proprio per questo sta vivendo una fase di transizione. Manca però un
   momento di riflessione unitaria che ricerchi un livello minimo di omogeneità nelle decisioni
   delle singole regioni.




                                                                                                  20
NORME REGIONALI DI RIFERIMENTO

ABRUZZO :
 L.R. 25/10/1994, n.72 “Piano sanitario regionale” ;
 D.G.R. 18/4/1997, n.893 “provvedimento in ordine alla introduzione del sistema di
  accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di assistenza sanitaria
  ridenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare in materia di riabilitazione
  extraosedaliera di cui all’art.26 della L.833/78.
 D.G.R. (.........) “Centro riabilativo ex art. 26 L.833/78 Fondazione Papa Paolo VI° in Pescara
  - Riordino quali-quantitativo delle prestazioni da allocare nella sede di Madonna del Monte in
  Bolognano (PE)
CALABRIA :
 L.R. 3 aprile 1995, n.9 “Piano sanitario regionale 1995/97.
 D.G.R . 16 giugno 1997, n. 3428 : “Determinazioni in merito alle disposizioni di cui all’art. 8
  comma 4 D.L.vo 502/92 e 517/93 - DPR 14/1/197 relativamente all’istituto dell’accreditamento
  -Accreditamento provvisorio delle strutture di ricovero e cura e Centri di riabilitazione socio-
  sanitaria a far data dal 1/1/1997.
EMILIA ROMAGNA :
 D.G.R. 2/4/1996, n. 591 : “Centri riabilitativi ex art.26 L.833/78. Recepimento intesa
  sottoscritta in data 14 marzo 1996 in applicazione de’art.4 - comma settimo - dei D.Lgs. 502/92
  e 517/93 per l’anno 1996.
FRIULI V.G. :
 D .G.R. 20/6/97, n. 1.852 : “D.Lgs. 502/92 art.8, comma 7 - Accreditamento delle strutture
  pubbliche e private - approvazione requisiti e procedura.
 D.G.R. 29/8/97, n. 2.565 : “ Ridefinizione delle rette per l’assistenza riabilitativa ex art.26
  L.833/782” .
LIGURIA:
 D.G.R: 24/7/1996, n.2.491: "Indicazioni per l'accreditamento provvisorio delle strutture
  ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in materia di riabilitazione dei portatori di
  handicap (art.26 L.833/78), assistenza socio-sanitaria ad anziani, a pazienti psichiatrici, e
  tossicodipendenti";
 D.G.R. 14/3/1997, n.865: "Indicazioni alle aziende sanitarie e alle aziende ospedaliere in materia
  di interventi sanitari a rilievo socio-sanitario per l'esercizio finanziario 1997".
LOMBARDIA :
 D.G.R. 30 dicembre 1996, n. 6/23593 : “Istituti zonali di riabilitazione convenzionati ex art.26
  L.833/78 : - autorizzazioni delle modifiche dei volumi e dei livelli di prestazioni convenzionate
  con le relative aziende USSL di ubicazione ; - determinazione delle rette per l’anno 1996.
 D.G.R. 1/7/1997, n. 29538 : “Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione
  extraospedaliera già convenzionati ex art.26 L.833/78”.
MARCHE:
 D.G.R. 2/9/97 n. 2.207: "Approvazione dell'accordo sottoscritto tra l'Assessore alla sanità e i
  rappresentanti dei centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 ai fini
  dell'accreditamento provvisorio degli stessi istituti";
 D.G.R. 24/11/97 n. 3.061 : “Accreditamento provvisorio per l’anno 1997 dei presidi di
  riabilitazione già convenzionati ai sensi dell’art.26 della L.833/78”;
 D.G.R. 30/12/1997, n. 3.501: "D.L:vo 502/92 - Accreditamento provvisorio dei presidi privati
  autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie nell'ambito della regione Marche";



                                                                                                 21
 D.G.R. 16/2/1998, n. 291: "D.L:vo 502/92 - Accreditamento provvisorio dei presidi privati
  autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie nell'ambito della regione Marche - integrazione
  alla DGR 3501/97".
MOLISE :
 D.C.R. 30 dicembre 1996, n.505 : “Piano sanitario regionale - anni 1997/99”.
PIEMONTE
 L.R. 12 dicembre 1997, n.61: “Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario
  regionale per il triennio 1997-1999”.
 D.G.R. 24/2/1997, n. 178-17.016 : “Determinazione tariffe centri ex art.26 l.833/78” ;
 D.G.R. 29/12/1997, n. 43-23.753 : “Provvisorio accreditamento ai sensi del D. Leg.vo 50/92 e
  successive norme di modificazione, integrazione ed attuazione dei centri ed istituti ex art.26
  della L.833/78” ;
 D.G.R . 22/12/1997, n. 230-23699 : “Standard organizzativo gestionali dei servizi a favore delle
  persone disabili”.
SICILIA :
 Decreto Assessorato alla Sanità 28 maggio 1997 : “ determinazione delle rette da corrispondere
  ai centri di riabilitazione che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap per gli anni
  1995, 1996 e 1997.”
TOSCANA:
 D.C.R. 21/12/1995, n.527 “Piano sanitario regionale 1996-98” ;
 D.G.R. 21/4/1997, n.459: “ Recepimento accordo regionale struttura di riabilitazione ex art. 26
  per tariffe anno 1997.”
 D.G.R. 23/6/1997, n. 732: Instaurazione nuovi rapporti tra aziende USL e strutture di
  riabilitazione ex art. 26 L.833/78 ai ssensi del D. Lgs. 502/92. Elenco strutture, individuazione
  prestazioni e tariffe;
 D.G.R. 1/9/1997, n. 980 :”Approvazione progetto regionale denominato “Progetto
  Accreditamento”;
 D.G.R. 24/11/1997, n. 1342: Instaurazione nuovi rapporti tra aziende USL e strutture di
  riabilitazione ex art. 26 L.833/78 ai ssensi del D. Lgs. 502/92. Elenco strutture, individuazione
  prestazioni e tariffe. Integrazione elenco di cui all'allegato 1 del G.R. n.732 del 23/6/1997.
  Fondazione "Stella Maris" (S: Miniato);
 D.G.R. 24/11/1997, n. 1341: Instaurazione nuovi rapporti tra aziende USL e strutture di
  riabilitazione ex art. 26 L.833/78 ai ssensi del D. Lgs. 502/92. Elenco strutture, individuazione
  prestazioni e tariffe. Integrazione elenco di cui all'allegato 1 del G.R. n.732 del 23/6/1997.
  Fondazione "F. Turati".
UMBRIA:
 D.G.R. 10/6/1997, n.3.734: "Adeguamento rette per le prestazioni dei centri di riabilitazione già
  convenzionati ex art.26 L.833/78 - Determinazioni per gli anni 1995-1996-1997".
VENETO :
 L.R. 3 febbraio 1996, n.5 : “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998” ;
 D.G.R. 27 maggio 1997, n. 1.889 :”Istituti e Centri convenzionati ai sensi dell’art.26 della
  L.833/78. Definizione tariffe per gli anni 1996 e 1997. Principi e criteri direttivi per il governo
  del sistema di erogazione e di remunerazione tariffaria delle prestazioni di riabilitazione
  nell’attuale fase transitoria di accreditamento”.




                                                                                                  22
ALLEGATI
ALLEGATO 1 - TOSCANA : requisiti minimi strutturali tecnologici specifici

Il “progetto accreditamento” prevede il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia
di:
per i presidi a ciclo diurno devono essere previsti :
 locali per accertamenti psicodiagnostici ;
 locali e palestra per le terapie riabilitative ;
 n rapporto alla tipologia dei trattamenti vengono individuati i locali che devono avere una
    superficie minima di 16 mq., nel caso in cui i locali vengano adibiti a trattamento di più utenti
    contemporaneamente, deve essere considerato un mq. ulteriore per ciascun utente trattato ;
 locale soggiorno/pranzo, locale soggiorno dedicato alle esigenze del tempo libero distinto dal
    locale pranzo ;
 cucinetta
 locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero ;
 locale spogliatorio/guardaroba, distinto tra personale e utenza ;
 qualora il presidio accolga bambini da 0 a 4 ani deve essere previsto anche un locale dove i
    piccoli possano riposare per brevi periodi.
In aggiunta per presidi a ciclo continuo :
 camere di degenza con wc (massimo 4 posti letto) con possibilità di accesso e rotazione
    completa delle carrozzine, con mq.6 di superficie di calpestio per posto letto. In caso di camera a
    1 posto letto la superficie di calpestio non deve essere inferiore a 9 mq ;
 spazi di soggiorno ;
 dotazione dei servizi igienici annessi alle camere e non, conformi alla normativa sulle barriere
    architettoniche.
REQUISITI TECNOLOGICI
I locali di trattamento sono dotati di attrezzature e presidi medico-chirurgici, diagnostico-terapeutici
e riabilitativi in relazione alla specificità della riabilitazione svolta e della tipologia della struttura.
In particolare vengono individuate le attrezzature relative a specifici settori di attività :
Psicoterapia :
 materiale psico-diagnostico ;
 materiale didattico e di pedagogia speciale ;
 materiale di pittura e plastica ;
 materie per attività di gruppo ;
 sabbierie e giochi per acqua ;
 setting di osservazione con specchio unidirezionale ;
Logoterapia :
 N indicator ;
 S indicator ;
 spirometro ;
 matronomo ;
 speech emplasis indicator ;
 registratori ;
 vari giochi sonori luminosi di memoria, spazio-temporale per la manipolazione, giochi affettivi ;
In caso che venga svolta attività diagnostica :
 impedenzometro ;
 audiometro ;

                                                                                                         23
Attrezzature per il trattamento di patologie ortopediche e neurologiche :
 scala di deambulazione ;
 gruppo di parallele per deambulazione ;
 tavoli fisioterapici per trattamenti individuali ;
 spalliere ;
 panche irrovesciabili ;
 pesi varie misure ;
 cyclette ;
 specchi quadrettati ;
 palloni tipo Bobat ;
 tavolo oscillante ;
 asse di equilibrio (specifiche per la riabilitazione) ;
 pedane oscillanti ;
 materassini ;
 bastoni in metallo con appoggio regolabile ;
 cuscini ;
 sgabelli ;
 deambulatori ;
 canadesi ;
 tripodi ;
 cunei.


ALLEGATO 2 - VENETO : repertorio delle prestazioni riabilitative

Lo schema delle prestazioni riabilitative o connesse utilizzato dalla quasi totalità delle strutture
riabilitative del Veneto è il seguente :

 Settori di intervento di riabilitazione :

1.   Chinesiterapia :
    valutazione chinesiologica
    valutazione strumentale
    chinesiterapia
    adattamento ortesi
    adattamento ausili
    ginnastica correttiva
    terapia motoria di gruppo
    ginnastica respiratoria
    terapia in acqua
    terapia fisica
    farmacoterapia.
2.   Orientamento psicopedagogico :
    valutazione pedagogica
    intervento pedagogico
    didattica speciale
    addestramento professionale
    orientamento pedagogico dei familiari
                                                                                                  24
    orientamento degli insegnanti
    orientamento scolastico
    tirocinio lavorativo esterno monitorato
    orientamento professionale
    valutazione dei processi strategici
    valutazione d’ambiente
    valutazione delle competenze operative concrete
    intervento psco-educativo
    terapia d’ambiente.
3.   Psicologia/Psicoterapia :
    psicodiagnosi
    psicoterapia individuale
    sostegno psicologico
    trattamento psicoeducativo
    terapia alternativa
    counseling alla famiglia
    terapia familiare
    terapia d’ambiente
    psicofarmacoterapia
    orientamento ai genitori
    sostegno agli operatori
    valutazioni psicodiagnostiche.
4.   Rieducazione psicomotoria :
    profilo psicomotorio
    rieducazione psicomotoria individuale
    rieducazione psicomotoria di gruppo
    terapia psicomotoria individuale
    terapia psicomotoria di gruppo
5.   Rieducazione logopedica :
    esame del linguaggio
    valutazione audiometrica
    adattamento protesico acustico
    valutazione psicolinguistica
    valutazione neurolinguistica
    logopedia
    stimolazione acustica
    rieducazione con strumenti informatici
    comunicazione alternativa (Bliss, ecc.)
    riabilitazione neurolinguistica
    rieducazione psicolinguistica
    rieducazione della voce
    terapia miofunzionale
    stimolo alla comunicazione di gruppo.
6.   Rieducazione neuropsicologica
    valutazione neuropsicologica
    valutazione psicofisiologica
    rieducazione neuropsicologica
    rieducazione con strumenti informatici
                                                       25
    valutazione psicometrica
    valutazione con strumenti informatici.
7.   Rieducazione neurovisiva :
    rieducazione neuro-visiva
    valutazione ortottica
    esercizi di ortottica
    fornitura ausili ingrandenti
    allenamento all’uso di ausiliper ipovedenti
    valutazione ausili per ipovedenti
    valutazione gnosico-visiva.
8.   Terapia occupazionale :
    esame O.T.
    terapia occupazionale
    laboratorio pratico-terapeutico
    laboratorio terapeutico espressivo
    ergoterapia
    adattamento tecnologia elettrica funzionale
    attività espressiva
    attività pratico-terapeutiche
    addestramento al lavoro
    addestramento ausili.

 Altri interventi di riabilitazione :

1.   Esami strumentali :
    e.e.g.
    e.e.g. dinamico
    e.m.g.
    valutazione respiratoria
    potenziali evocati
    esame audiometrico
    e.c.g.
    e.c.g. dinamico
    e.c.o. doppler
    esami di laboratorio
    stabilometria
    r.m.n.
    t.a.c.
    altro esame strumentale
    e.m.g. dinamico.
2.   Interventi sociali :
    valutazione della situazione sociale
    segretariato sociale
    colloqui con assistito
    colloqui con familiari
    sostegno alla famiglia
    visite domiciliari
    intervento territoriale.
                                                   26
3.   Interventi collegiali interni :
    sintesi dell’équipe del centro
    interventi tra membri dell’èquipe
    interventi con operatori scolastici
    interventi con servizi territoriali
    interventi con terapisti
    interventi con operatori.
4.   Interventi collegiali esterni :
    interventi con operatori scolastici
    interventi con servizi territoriali
    interventi con operatori sanitari del territorio.
5.   Prestazioni infermieristiche :
    medicazioni
    cure (iniezioni, somministrazione farmaci, ecc.)
    applicazione protesi o cateteri
    altre prestazioni infermieristiche.
6.   Prescrizione e collaudo ortesi :
    plantari
    scarpe ortopediche
    doccia posizione piede
    doccia posizione ginocchio
    tutore deambulatore
    abduttore da carico
    abduttore da scarico
    busto
    corsetto.
7.   Prescrizione e collaudo ortesi :
    occhiali
    apparecchio acustico
8.   Prescrizione e collaudo ausili :
    attrezzatura posturale
    canadesi
    carrello deambulazione
    passeggino
    carrozzina
    carrozzina elettrica
    bicicletta ortopedizzata
    tavolo da statica
    comunicatore
    seggiola ortopedizzante
    altro ausilio
    tripodi.
9.   Terapia medica :
    colloquio clinico
    terapia farmacologica antiepilettica
    psicofarmacoterapia
    monitoraggio farmacologico
    consulenza epilettologica
                                                         27
 consulenza sindrome dismorfologica.

1.   Visite specialistiche :
    visite neuropsichiatriche
    visite neurologiche
    visite fisiatriche
    visite ortopediche
    visite pediatriche
    visite foniatriche
    visite otorinolaringoiatriche
    visite maxillo-facciali
    visite cardio-respiratorie
    visite oculistiche
    visite dietologiche
    visite neurochirurgiche
    visite neuroradiologiche
    consulti specialistici.


ALLEGATO 3 - LOMBARDIA : contenuti del piano di intervento riabilitativo

Il piano di intervento riabilitativo deve indicare:
 la diagnosi ;
 il piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi :
          i contenuti delle prestazioni che ne garantiscono la realizzazione e la loro frequenza e
             distribuzione temporale nel periodi durata;
          gli esami strumentali e di laboratorio specifici, eventualmente necessari al piano di
             riabilitazione che saranno eseguiti dall’Istituto stesso ;
          eventuali necessità di assegnazione di protesi, presidi ed ausili ;
          il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano.


ALLEGATO 4 - LOMBARDIA : inizio e conclusione dei trattamenti riabilitativi

La Lombardia, impone il rispetto della data d’inizio e di conclusione degli interventi con due
eccezioni :
 per quanto attiene l’inizio dei trattamenti è concesso un margine di tolleranza, comunque non
   superiore ai 90 giorni successivi alla data prescritta, solo laddove il differimento si renda
   assolutamente necessario e non pregiudichi l’esito del piano di riabilitazione ;
per quanto attiene il termine di conclusione dei trattamenti riabilitativi, il prolungamento dei piani
   di riabilitazione oltre i 12 mesi di validità dell’impegnativa può essere necessario a causa di
   menomazioni risultanti non riabilitabili o stabilizzabili nel periodo previsto. In questi casi, e
   sulla base della conduzione e degli esiti del piano riabilitativo, il trattato può essere prolungato
   emettendo una nuova impegnativa.




                                                                                                    28

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I presidi residenziali di riabilitazione nelle regioni. 1999

  • 1. I PRESIDI RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE NELLE POLITICHE REGIONALI. di Franco Pesaresi Responsabile staff Assessore regionale sanità delle Marche Marina Simoncelli Medico-specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione E’ possibile utilizzare il testo citando la pubblicazione: Pesaresi Franco, Simoncelli Marina, I presidi residenziali di riabilitazione nelle politiche regionali, in “Organizzazione delle strutture e dei servizi di riabilitazione, Regione Veneto e ASL 17 Veneto, Padova 1999 1
  • 2. INTRODUZIONE I presidi di riabilitazione extraospedaliera sono strutture sanitarie residenziali che erogano prestazioni a ciclo diurno o continuativo provvedendo al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa. Nella realtà italiana e nel linguaggio comune essi, più o meno, coincidono con i “Centri riabilitativi ex art. 26”, terminologia questa ormai obsoleta e da accantonare anche in vista di nuovi interventi pubblici e privati in questo settore. Il presente lavoro si propone l’obiettivo di presentare il quadro normativo ed organizzativo relativo ai Presidi residenziali di riabilitazione previsto dalle regioni italiane dopo l’emanazione dei D. legislativi N. 502/92 e 517/93. A questo proposito si sono analizzati solo gli atti formalmente adottati dalle singole regioni cercando, in qualche caso, di sintetizzare e semplificare realtà e schemi organizzativi assai diversi ai fini di una più facile comprensione della situazione. 1. I PRESIDI RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERI Abbiamo stimato in circa 25.000 i posti letto (0,44 posti letto per 1000 abitanti) dei presidi residenziali di riabilitazione extraospedaliera distribuiti in 348 strutture in Italia. Tab. 1 - PRESIDI DI RIABILITAZIONE (1995/1997). REGIONE Popolazione N. Presidi P.L. Degenza P.L. Day-hosp. Totale P.L./1000 ab Piemonte 4290248 7 425 89 514 0.12 Val D’Aosta 118753 0 0 0 0 0 Lombardia 8922891 77 4981 1001 5982 0.67 P.A. Bolzano 451440 4 154 2 156 0.346 P.A. Trento 461443 0 0 0 0 0 Veneto 4431998 9 57 510 567 0.128 Friuli V.G. 1189175 9 156 447 603 0.507 Liguria 1657636 19 Emilia Rom. 3923492 6 309 172 481 0.122 Toscana 3521438 23 732 678 1410 0.4 Umbria 825737 5 179 112 291 0.352 Marche 1443338 10 640 288 928 0.643 Lazio 5199927 38 1171 1250 2421 0.466 Abruzzo 1270516 12 566 730 1296 1.02 Molise 331586 3 273 20 293 0.883 Campania 5761426 53 Puglia 4081934 15 940 510 1450 0.355 Basilicata 609392 6 966 67 1033 1.695 Calabria 2076532 9 570 183 753 0.363 Sicilia 5094781 19 Sardegna 1660987 24 ITALIA 57324670 348 12119 6059 18178 0.42 Fonte: Ministero della Sanità, Dipartimento della programmazione. 1996; Piemonte P.S.R. 1997-1999; Lombardia DGR 23593/ 96 e 23990/97; Marche DGR 2207/97; P.A. Bolzano, relaz. Sanitaria 1996; Toscana, DGR 732/97, 1341/97, 1342/97. 2
  • 3. Di questi posti letto circa un terzo sono in regime di degenza diurna (seminternato). Le stime sono indispensabili dato che, in questo settore, i dati sono largamente incompleti. Abbiamo i dati relativi a circa 18.000 letti (cfr. Tab. 1) che ci dimostrano l’estrema variabilità nella distribuzione di queste strutture che sono del tutto assenti nella Val d’Aosta e nella P.A. di Bolzano, mentre raggiungono il loro picco massimo in Basilicata con 1,7 posti letto per 1000 abitanti. Dal censimento delle strutture di riabilitazione realizzato dal Ministero della Sanità, Dipartimento della programmazione, nel marzo del 1996, possiamo trarre degli ulteriori dati per cercare di capire la tipologia delle attività di riabilitazione svolte nei presidi di riabilitazione. La rilevazione non è facile per la incompletezza dei dati e per la insoddisfacente classificazione per tipologia dei letti che deriva da terminologie disomogenee e diversificate regione per regione. Da tale censimento risulta comunque che i posti letto sono dedicati prevalentemente alla tipologia di attività espressa nella Tab. 2. Tab. 2 - RIPARTIZIONE POSTI LETTO RIABILITATIVI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ QUOTA SUL TOTALE DEI P.L. 1. Disabili fisici e psichici in età evolutiva 26.7 % (di cui 60 % diurni) 2. Disabili fisici e psichici 22.1 % (di cui 27 % diurni) 3. Riabilitazione e recupero funzionale 17.7 % (di cui 25 % diurni) 4. Riabilitazione neuromotoria 21.8 % (di cui 24 % diurni) 5. Riabilitazione neuropsicologica 3.6 % (di cui 41 % diurni) 6. Disabili sensoriali 1.7 % (di cui 36 % diurni) 7. Patologie cerebrali degenerative 1.5 % (di cui 84 % diurni) 8. Lungodegenza riabilitativa 1.5 % (di cui 17 % diurni) 9. Disabili gravi pluriminorati 1.2 % (di cui 39 % diurni) 10. Riabilitazione neuromotoria e psichiatrica 0.9 % (di cui 7 % diurni) 11. Altro 1.3 % (di cui 33 % diurni) Fonte: Nostra elaborazione su dati del Ministero della Sanità, Dip. della programmazione, 1996. 2. OBIETTIVI DEI PIANI SANITARI REGIONALI Le regioni sottolineando in maniera unanime l’importanza in ambito riabilitativo di una rete regionale integrata di servizi basata criteri di unitarietà e continuità assistenziale, conferiscono in via programmatoria alla realtà extraospedaliera uno spazio un più o meno vasto. Più precisamente, partendo da valutazioni di ordine meramente quantitativo, ovvero considerando il numero di posti letto assegnati dalle diverse regioni ai presidi di riabilitazione, occorre dire che solo 6 regioni hanno previsto, negli atti di pianificazione sanitaria, il dimensionamento ottimale di questo settore. Come ben evidenziato dalla Tab. 3, ci sono atteggiamenti assai diversificati da parte delle regioni che vedono da un lato la regione Abruzzo prevedere 1 posto letto per 1.000 abitanti e dall’altro la regione Piemonte indicare solo 0.1 posti letto per 1.000, con un rapporto addirittura da 1 a 10. In generale, è possibile affermare che le previsioni da parte delle varie regioni, tendono a riconfermare il numero di posti letto già esistente nella realtà extraospedaliera. 3
  • 4. Tab. 3 - OBIETTIVI REGIONALI: POSTI LETTO DEI PRESIDI RIABILITATIVI REGIONE P.L. x 1.000 TIPOLOGIA Abruzzo 1 Intens. + Estens. Marche 0.42 Intens. + Estens. 0.18 RSA Disabili Molise 0.15 Intens. + Estens. 0.33 Disabili Liguria 0.2 Intens. + Estens. Toscana 0.2 Intens. + Estens. Piemonte 0.1 Intens. + Estens. 3. TIPOLOGIE DI PRESIDI DI RIABILITAZIONE Le Regioni hanno identificato diverse tipologie di presidi di riabilitazione extraospedaliera, operando una distinzione in base : 1. alle diverse patologie, disabilità di afferenza; 2. alla intensività dell’assistenza erogata; 3. ad entrambi i suddetti due criteri. Più precisamente la Lombardia rifacendosi al primo criterio ha distinto gli Istituti zonali di riabilitazione convenzionati ex art 26 nel seguente modo: a) Istituti di riabilitazione geriatrici (a degenza piena o diurna) b) Istituti di riabilitazione disabili psichici c) Istituti di riabilitazione psichiatrici d) Istituti e Centri di riabilitazione handicap e) Nuclei Alzheimer. In contrasto, la maggior parte delle Regioni, tra cui Toscana, Abruzzo, Piemonte, Veneto ed E.Romagna, tenendo conto del grado di intensità delle cure erogate, ha invece suddiviso la riabilitazione extraospedaliera in due principali livelli :  “Riabilitazione intensiva”, contraddistinta da un elevato impegno terapeutico rivolto alle menomazioni più gravi ed alle disabilità più complesse, abitualmente collocata nella cosiddetta fase della immediata post-acuzie della malattia, quando la disabilità è maggiormente modificabile;  “Riabilitazione estensiva”, caratterizzata da un moderato impegno terapeutico a fronte di un forte intervento di supporto assistenziale diretto a pazienti non autosufficienti inseriti in programmi terapeutici di mantenimento delle abilità residue. Alcune regioni hanno previsto un maggior numero di livelli comunque riconducibili alla classificazione intensiva/estensiva; in tale direzione si è mossa, ad esempio, la Campania identificando quattro sublivelli: Internato gravi, Internato medio livello riabilitativo, Internato Gravissimi, Internato alto livello riabilitativo. Nella terza tipologia rientra invece la regione Marche, che tiene conto da un lato della intensività del trattamento erogato e dall’altro della patologia di afferenza. Pertanto, ritroviamo la : 4
  • 5.  R.S.R. intensiva  R.S.R. estensiva. Accanto alla :  Unità Speciale per comi prolungati  Unità speciale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali 4. LOCALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI RIABILITAZIONE Riguardo tale capitolo, l’Abruzzo ha predisposto un piano di ridistribuzione e riequilibrio dei Centri riabilitativi a degenza diurna che li vede dislocati in zone territoriali marginali, montagnose comunque carenti di servizi riabilitativi, questo allo scopo di assicurare la migliore assistenza ai cittadini privilegiando le zone carenti. In tale contesto, non possono pertanto essere rilasciate autorizzazioni nelle località in cui il fabbisogno delle prestazioni dei Centri risulti già assicurato dagli altri presidi pubblici o privati operanti nell’ambito territoriale e almeno in un rapporto di un Centro ogni ventimila abitanti che ne costituiscono il teorico bacino di utenza. Quanto deliberato dalla Giunta Regionale dell’Abruzzo risulta in disaccordo con quanto indicato nelle linee guida n.2/1994, in cui le strutture per il recupero e la riabilitazione funzionale sono ubicate preferibilmente in zone già urbanizzate, integrate con il contesto preesistente, e/o ben collegate mediante mezzi pubblici di trasporto a centri urbani, ciò al fine di evitare ogni forma di isolamento, difficoltà di incontro con le famiglie e l’allontanamento dall’ambito sociale di appartenenza. 5. ORGANIZZAZIONE IN MODULI DEI PRESIDI L’indirizzo prevalente, indicato nelle Linee guida n.2/1994 Min. Sanità è quello di articolare tali strutture per nuclei o moduli base (anche se di differente capacità ricettiva) diversamente aggregabili fra loro, in modo da adeguarsi alle diverse esigenze determinate dalla differente e/o mutata composizione degli assistiti e garantire, inoltre, una discreta flessibilità nell’aggregazione degli spazi e negli aspetti organizzativo-gestionali. In relazione alla tipologia trattata i presidi di riabilitazione suddividono gli assistiti in moduli da 15 a 20 soggetti (D.P.R. 14/1/1997). Concordemente le dimensioni complessive della struttura residenziale possono variare da un minimo di 20 ad un massimo di 120 posti letto (Linee guida n.2/1994 Min. Sanità). Le uniche due regioni che su questo si sono espresse in realtà hanno previsto una organizzazione in moduli di dimensione diversa da quella suggerita dal Ministero. Infatti la Regione Calabria ha stabilito una aggregazione delle degenze a tempo pieno in unità operative non superiori a 30 posti letto. Mentre la Regione Piemonte ha previsto per le Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F. ) Tipo A e Tipo B, un numero di utenti variabile da 10 a 20. 6. UTENZA DEI PRESIDI DI RIABILITAZIONE Le regioni prevedono, in accordo con il D.P.R. 14/1/97, che le attività di riabilitazione extraospedaliera, siano rivolte al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste. La sola regione Abruzzo subordina l’accesso alle attività riabilitative dei Centri al riconoscimento dello stato di invalidità, distinguendo i soggetti assistibili in medio-gravi e gravissimi a seconda del 5
  • 6. grado di invalidità. Si precisa che in tale contesto sono ritenuti soggetti gravi-gravissimi quelli che hanno un riconoscimento di invalidità tra l’81% ed il 100% . Mentre la regione Molise stabilisce, come parametro tendenziale di riferimento, che almeno il 40% degli utenti abbia almeno 65 anni. 7. L’ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI Il D.P.R. 502/92 e le sue successive modificazioni hanno cambiato radicalmente le regole relative ai rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed erogatori pubblici o privati di prestazioni sanitarie. Per poter erogare le prestazioni sanitarie occorre ottenere e conservare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Sono le regioni che stabiliscono i requisiti minimi, il cui possesso dà diritto ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ma non all’accreditamento che richiederà il rispetto di ulteriori requisiti sanciti sempre dalla regione. Inoltre occorre rammentare che le strutture non appartenenti al Servizio sanitario nazionale per poter lavorare per esso, oltre che autorizzate ed accreditate, dovranno essere titolari di un contratto (o accordo) di fornitura di prestazioni sanitarie (D.P.R. 14/1/1997). In questo quadro le regioni e le aziende USL provvedono all’instaurazione dei “nuovi rapporti” fondandoli su tre indispensabili elementi, che costituiscono il contenuto minimo dei nuovi accordi : 1. l’accreditamento delle strutture sanitarie ; 2. l’accettazione della modalità di pagamento a prestazione ; 3. la verifica e la revisione della qualità delle attività svolte. Come hanno interpretato questa fase le regioni italiane ? L’AUTORIZZAZIONE. Una sola regione, la Calabria, ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per ottenere l’autorizzazione sanitaria. Lo ha fatto in maniera molto semplice nel 1997 recependo integralmente e senza modifiche il D.P.R. 14/1/1997 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”). L’ACCREDITAMENTO PROVVISORIO. Molte regioni invece si sono impegnate sul fronte delle norme per l’accreditamento. In attesa dell’approvazione dei requisiti per l’accreditamento definitivo diverse regioni come l’Abruzzo, la Calabria, la Lombardia, il Veneto, le Marche, la Liguria ed il Piemonte hanno provveduto ad accreditare provvisoriamente i presidi residenziali di riabilitazione. L’accreditamento provvisorio ha riguardato tutte le strutture pubbliche e private già convenzionate in base a norme e requisiti precedentemente stabiliti. Due sole regioni hanno introdotto nell’accreditamento provvisorio dei nuovi requisiti. Il Piemonte richiede il rispetto di nuovi standard di personale entro il 31/12/1998, in mancanza dei quali, gli istituti perderanno l’accreditamento provvisorio. Invece, L’Abruzzo richiede da subito il rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici generali (protezione antisismica, antincendio ecc.) già contenuta nel D.P.R. 14/1/1997, l’attivazione di programmi di valutazione e di miglioramento della qualità delle prestazioni rese nonché la presenza, in ogni presidio, di un regolamento interno nel quale siano esplicitati la missione, l’organizzazione interna, le prestazioni erogate, le modalità di erogazione delle stesse e il responsabile dell’aggiornamento del personale e del sistema informativo della struttura. L’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO. Una sola regione, il Friuli Venezia Giulia, ha approvato delle norme, ancora incomplete, sull’accreditamento definitivo delle strutture. In particolare, la regione ha approvato i requisiti inerenti gli aspetti organizzativi generali ed le attività specialistiche in regime ambulatoriale riferite a varie branche fra cui la riabilitazione nonché le procedure per ottenere l’accreditamento. La regione ha rinviato a successivi atti il completamento del quadro normativo. 6
  • 7. Pertanto attualmente coloro che vogliono lavorare all’interno o per conto del SSN devono essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria e del certificato di accreditamento. L’accreditamento è concesso a domanda dalla Direzione Regionale della Sanità dopo aver verificato la documentazione ed effettuato le visite ispettive. Il giudizio, effettuato con l’ausilio della Agenzia regionale della sanità, può essere di tre tipi :  accreditabile a pieno titolo ;  accreditabile con riserva ;  non accreditabile. L’attività di vigilanza sull’accreditamento è svolta dall’Agenzia che si avvale di operatori delle aziende sanitarie o di esperti anche effettuando sopralluoghi di controllo senza preavviso. Se le aziende perdono i requisiti per l’accreditamento lo stesso viene revocato. Un’altra regione, la Toscana, non ha ancora approvato le norme definitive ma ha invece avviato, nel settembre del 1997, un “progetto accreditamento” per sperimentare gli effetti delle norme previste. Tale progetto, che si concluderà al momento della presentazione delle norme definitive, ha coinvolto tutte le strutture pubbliche e solo quelle private che vi hanno aderito volontariamente. La situazione nazionale dunque , per tale aspetto strategico, è quella dei “lavori in corso”. Questo è naturale vista la complessità e la novità delle procedure per l’accreditamento che le regioni devono affrontare sostanzialmente da sole. E’ curioso però osservare come alcune regioni, impegnatesi sul fronte dell’accreditamento con buoni risultati (Emilia Romagna, Marche, Toscana ecc.), abbiano sottovalutato la necessità di operare anche in direzione della definizione dei requisiti minimi indispensabili per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ma relativamente al suddetto adempimento il recupero è più facile, potendo essere utilizzato sia il lavoro già fatto per l’accreditamento sia il D.P.R. 14/1/1997. 8. GLI STANDARD STRUTTURALI I REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI. La Calabria, avendo recepito il DPR 1/1/1997 è l’unica regione che esplicitamente ha determinato i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali per l’autorizzazione anche se non per l’accreditamento. Quest’ultimo argomento viene infatti affrontato soltanto dalla regione Toscana nel “progetto accreditamento”, e per ora unicamente a livello sperimentale (quindi non vincolante). Tale progetto sostanzialmente prevede l’adozione degli stessi requisiti strutturali generali contenuti nel D.P.R. 14/1/1997. I REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI SPECIFICI. La regione Calabria, avendo recepito il D.P.R. 14/1/1997, è l’unica regione che ha approvato le norme sui requisiti minimi strutturali e tecnologici specifici. Occorre poi sottolineare che la stessa regione, nel suo Piano sanitario regionale approvato nel 1995 con atto legislativo, aveva prodotto delle precedenti disposizioni sui requisiti minimi specifici in gran parte sovrapponibili al citato D.P.R.. Non coincidono e quindi si intendono aggiuntive soltanto le norme del PSR che prevedono la necessità di locali di attesa, di locali per le attività amministrative e per il servizio religioso ed infine di locali di degenza adatti ad accogliere un numero di posti letto non superiore a 30. Invece, il “progetto accreditamento” della Toscana entra in una previsione di dettaglio sia per le strutture che per le attrezzature e dotazioni necessarie all’accreditamento, come si può verificare al punto 1 dell’allegato. Tali previsioni devono però essere ancora formalmente adottate dalla Giunta regionale toscana. Ovviamente diverse altre regioni (Emilia Romagna, Marche, Friuli ecc.) anche se non l’hanno deliberato stanno sperimentando l’applicazione degli standard strutturali per l’accreditamento. 7
  • 8. In generale comunque, la definizione degli standard strutturali generali e specifici vede senz’altro uno dei maggiori ritardi delle regioni italiane. 9. MODALITA’ASSISTENZIALI Diverse regioni hanno previsto anche in questo ambito dei requisiti minimi organizzativi specifici. In particolare, devono essere garantiti:  L’esistenza di una équipe pluridisciplinare , composta sia da personale sanitario laureato e non laureato, che da personale di assistenza sociale, ed adeguata alla tipologia e al volume delle attività svolte (come indicato dalla Calabria e anche dalla Toscana nel suo Progetto Accreditamento);  L’adeguata informazione e l’accesso del familiare alla struttura nonché lo specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita attività (come indicato dalla Calabria e dalla Toscana nel suo Progetto Accreditamento);  il rispetto degli orari di funzionamento : nel trattamento a tempo pieno il centro funziona 24 ore su 24 per 7 giorni settimanali (Calabria). Nel trattamento a carattere diurno, gli assistiti sono accolti per un tempo non inferiore a 6 ore giornaliere (Calabria), che diventano 8/9 ore giornaliere per almeno 5 giorni alla settimana nel Progetto Accreditamento della Toscana.  il possesso, da parte di ogni unità operativa, di linee guida o regolamenti per le modalità con cui si garantisce la continuità dell’assistenza al paziente in caso di urgenze ed eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici) (Friuli e Progetto Accreditamento della Toscana);  l’esistenza in ogni unità operativa di documenti che specifichino le modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti (Friuli);  l’esistenza in ogni unità operativa di documenti che specifichino le modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti una attività sanitaria (cartelle cliniche, schede ambulatoriali, referti specialistici ecc.) (Friuli, Calabria, Progetto Accreditamento della Toscana);  l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi incaricati della vigilanza, le cartelle cliniche o gli altri documenti attestanti l'assistenza erogata, nonché l'obbligo di fornire i dati statistici (Calabria);  l’esistenza in ogni unità operativa di documenti che specifichino le modalità di situazioni per le quali è necessario il consenso scritto del paziente, procedure per informare ed ottenere il consenso, descrizione dei casi in cui vi possono essere soggetti sostitutivi (genitori, parenti, tutori, ecc.) e procedure conseguenti (Friuli). La regione Veneto ha dedicato un interessante approfondimento al tema dei trattamenti. Viene in tale ambito sottolineata la finalità della visita di accertamento che può essere rivolta sia alla valutazione della necessità di “presa in carico” per trattamenti riabilitativi, che al “monitoraggio” dei soggetti già dimessi dalle strutture, per una ripuntualizzazione dello stato di disabilità. Valutazioni queste che nel primo caso richiedono, a volte, brevi periodi di osservazione per la definizione del quadro patologico, mentre nel secondo sono spesso richiesti “cicli di trattamento” atti a contrastare gli effetti involutivi del danno stabilizzato. Sempre nell’ambito della stessa delibera viene inoltre specificato come il trattamento a tempo pieno sia residenziale, sebbene in alcuni casi, specie in età evolutiva, sia previsto il rientro dei soggetti in famiglia ogni fine settimana. Procedendo nella stessa direzione, il trattamento diurno viene presentato come una forma di “ricovero breve”, in quanto le tipologie di interventi praticati sono identiche a quelle erogate a tempo pieno, ma abbisognano di diversa intensità e frequenza. In questo caso ovviamente non si ha assistenza nelle ore serali e notturne. Tale modalità è largamente diffusa nelle strutture 8
  • 9. che assistono soggetti in età evolutiva, in quanto, ove la situazione di disabilità lo consente, è preferibile mantenere il più possibile il soggetto in stretto collegamento con la famiglia. Le previsioni del Veneto su questo argomento si concludono con un interessante ed ampio repertorio delle prestazioni riabilitative, o connesse con le stesse, ripartite per settori di intervento riabilitativo (come specificato al punto 2 dell'allegato). Infine, viene ribadita la necessità di integrare la cartella clinica con un piano individualizzato di trattamento. Del piano di trattamento o del progetto riabilitativo, si occupano anche altre regioni richiedendolo esplicitamente per ogni paziente (Marche, Lombardia, Calabria, Progetto Accreditamento della Toscana), esso comprende uno o più programmi terapeutici con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità. Un lavoro di maggior dettaglio viene proposto dalla Lombardia che prevede che siano gli specialisti abilitati, in base alla visita e/o alla documentazione diagnostica di supporto, a prescrivere il piano di riabilitazione necessario al richiedente. Il piano di intervento, il cui contenuto è riportato al punto 5 dell’allegato, deve essere predisposto dall’istituto convenzionato erogatore delle prestazioni riabilitative ed inviato all’azienda USL entro 10 giorni dall’accoglimento dello stesso. Tra le attività garantite agli assistiti la regione Calabria inserisce anche le garanzie:  di accesso all’istruzione scolastica ai sensi dell’art. 29 della L.118/71 ;  all’orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale ai sensi degli artt. 3 m), 4 d) e 8 h) della L.845/78 ;  di trasporto, dal domicilio ai Centri, a carico degli enti di competenza secondo le normative regionali ;  provvidenze previste dalla L.104/92. Una innovazione viene inoltre inserita dalla regione Friuli nelle norme sull'accreditamento definitivo laddove prevede che ogni unità operativa disponga di linee guida scritte, confermate o aggiornate da non più di tre anni, controfirmate dal responsabile dell’unità stessa. Di ogni linea guida devono essere indicati : motivo obiettivo che ne ha determinato lo sviluppo, ambito di applicazione, autore o referente, data della compilazione o della conferma o dell’aggiornamento. Si può pertanto sintetizzare quanto sinora esposto affermando che la materia non viene affrontata in maniera organica dalle regioni italiane. Per avere una serie di indicazioni complete, non prive peraltro di punti di sicuro interesse, occorre ricorrere alla produzione di tutte le regioni italiane. Infatti, singolarmente le regioni hanno affrontato solamente aspetti parziali delle tematiche legate alle modalità assistenziali, che dovranno dunque essere completate ed integrate. Infine, manca in tutte le regioni l’identificazione della specificazione e della caratterizzazione dell’intervento riabilitativo residenziale nonché dei suoi obiettivi generali. 10. DURATA DELLA DEGENZA La tematica della durata della degenza nei presidi residenziali di riabilitazione si sta inserendo con grande forza negli atti regionali. La regione Toscana ha stabilito che gli interventi riabilitativi eseguiti presso le strutture residenziali di riabilitazione devono avere una durata massima di 120 giorni. La giunta regionale emanerà apposite direttive per la gestione della riconversione in strutture residenziali per disabili delle attuali strutture che superano il limite della degenza massima di 120 giorni. Tali indirizzi devono tener conto che nella fase di riconversione il limite di 120 giorni è da ritenersi non applicabile nei casi di gravi disabilità permanenti per patologie genetiche e malformative, ovvero insorte in età infantile e comunque con persistente alto grado di dipendenza sanitaria. Anche le regioni Molise e Marche ritengono che la degenza massima sia costituita dai 120 sebbene la regione Marche riferisca tale limite alla sola riabilitazione intensiva. Negli altri casi le Marche prevedono la possibilità di rinnovi annuali dell’autorizzazione alla degenza con le ordinarie 9
  • 10. procedure di accesso. La Lombardia ha invece stabilito che gli specialisti abilitati, cui compete la prescrizione personalizzata e dettagliata dei trattamenti riabilitativi, debbono specificare o la quantità di giornate di degenza o il numero di prestazioni necessarie al completamento del processo riabilitativo prescritto. Relativamente alle tematiche della degenza appaiono un utile riferimento i parametri massimi temporali individuati dalla circolare ministeriale del 7 maggio 1984 :  per degenza a tempo pieno : impegnativa di 300 giorni ;  per degenza diurna : impegnativa di 230 giorni. Inoltre, la Lombardia al fine di garantire le esigenze di efficacia dei trattamenti riabilitativi impone il rispetto della data d’inizio degli stessi (indicata dai prescrittori) e colloca, di norma, la loro conclusione entro il limite dei 12 mesi successivi, con la previsione di due eccezioni indicate punto 4 dell’allegato. Il Molise indica invece alcuni parametri tendenziali di riferimento per le strutture residenziali riabilitative, che sono:  degenza media 75 giorni  n. ricoveri anno per assistito 1,15  n. massimo gg. degenza annuo per assistito 150 giorni  tasso di utilizzo obbligatorio >=90%. Dunque, alcune regioni hanno cominciato ad affrontare il tema della durata della degenza con particolare riferimento alla riabilitazione residenziale intensiva orientandosi soprattutto verso il limite dei 120 giorni. Per settori di intervento particolari o della riabilitazione estensiva i limiti della durata della degenza sono più ampi (Lombardia 300 giorni) o richiedono rinnovi annuali. Risulta del tutto evidente un maggior interesse delle regioni per questo aspetto che, in base agli atti esaminati, dovrebbe essere regolamentato in futuro anche dalle regioni che finora non l’hanno fatto. 11. IL PERSONALE DEI PRESIDI DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA La determinazione degli standard di personale rappresenta un passaggio necessario, ma non sempre facile per le singole regioni, tenuto conto delle realtà esistenti e della diversa tipologia delle strutture chiamate ad assistere pazienti con caratteristiche ed esigenze spesso assai diversificate. Ciononostante, varie regioni hanno cominciato a fissare dei nuovi standard di personale; quelli quantitativi sono riassunti nella successiva Tab. 4. Quali indicazioni di carattere generale ne possiamo trarre ? 1. Le regioni sentono il bisogno di determinare dei nuovi standard di personale a garanzia della qualità della assistenza erogata ai presidi ; 2. gli standard di personale vengono differenziati, dalle singole regioni, in svariati modelli in relazione alla tipologia assistenziale o alle caratteristiche del paziente da assistere ; 3. risulta piuttosto difficile sintetizzare i dati disponibili ma probabilmente possiamo dire che gli standard di personale dei presidi di riabilitazione residenziali tendenzialmente possono afferire a tre gruppi principali. Il primo gruppo, per l’attività riabilitativa di tipo intensivo o dedicata a soggetti che richiedono un elevato assorbimento di risorse, vede la previsione di standard che vanno da 0,72 unità di personale per assistito a 1,5. Il secondo gruppo, per l’attività di tipo estensivo, prevede l’impiego di 0,5 unità di personale per assistito in un caso e fino a 0,82 in un altro caso. Nel caso della degenza diurna gli standard vanno da 0,26 a 0,32 unità di personale per assistito ma che può arrivare, secondo la proposta della Toscana a 0,71 nel caso di assistenza ai soggetti autistici. 10
  • 11. Tab. 4 - STANDARD DI PERSONALE : RAPPORTO PERSONALE/UTENTI. ANNI 1996- 97. REGIONE TIPOLOGIA DI RAPPORTO PERSONALE STRUTTURA PERSON. / UTENTI ASSISTENZIALE ABRUZZO Alta intens. assist. 1,5 / 1 MARCHE Comi prolungati 1,4 / 1 MARCHE Sordociechi e plur. 1,4 / 1 PIEMONTE Degenza ordinaria 1,2 / 1 PIEMONTE RAF tipo A 0,98 / 1 0,71 MARCHE Degenza intensiva 0,9 / 1 MOLISE Degenza ordinaria 0,87 / 1 PIEMONTE RAF tipo B 0,82 / 1 0,55 MARCHE Degenza estensiva 0,8 / 1 LOMBARDIA Degenza post-acuta 0,8 / 1 0,6 LOMBARDIA Degenza liv. differ. 0,72 / 1 0,52 LOMBARDIA Nucleo Alzheimer 0,57 / 1 0,57 LOMBARDIA Degenza ordinaria 0,56 / 1 0,4 TOSCANA (p.a.) Degenza ordinaria 0,51 / 1 MARCHE Centro Acc. Disabili 0,5 / 1 TOSCANA (p.a.) Deg. diurna x Autistici 0,71 / 1 LOMBARDIA Deg. diurna liv. differ. 0,32 / 1 0,25 TOSCANA (p.a.) Deg. diurna 0,26 / 1 LOMBARDIA Deg. diurna 0,25 / 1 0,19 Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici Anche dal punto di vista della dotazione qualitativa del personale le differenze fra una regione e l’altra sono evidenti come risulta dalla successiva tab. 5, riferita ad una struttura a degenza continua di 60 posti letto. Le differenze maggiori le troviamo nella presenza medica ; infatti, nel progetto accreditamento della Toscana, bastano 12 ore settimanali di un medico specialista, mentre nei presidi di riabilitazione ex art. 26 del Piemonte e nelle degenze post-acute (riabilitazione geriatrica) della Lombardia di medici ne servono 3. Il rapporto è addirittura di 1 a 10. A questo proposito occorre comunque rilevare che, in genere, in tutte le strutture viene richiesta la presenza di un medico spesso definito dirigente medico o direttore medico anche se non né è sempre richiesta la dipendenza e la presenza continua. Risulta invece assai modesta la presenza di terapisti della riabilitazione, solo 2, nelle RAF piemontesi per degenze molto lunghe; in tutti gli altri casi, il personale tecnico di riabilitazione oscilla tra 8 e 17 unità in relazione alla tipologia dell’assistenza erogata. Una maggiore omogeneità la ritroviamo nella previsione di personale ausiliario (compresi gli OTA) che, a parte un caso, oscilla fra 14 e 20 operatori. Decisamente elevata appare la previsione di personale amministrativo e tecnico (cuochi, personale di pulizia ecc.) che, in genere supera, le 11 unità. 11
  • 12. Tab. 5 - STANDARD DI PERSONALE PER UNA STRUTTURA A DEGENZA CONTINUA DI 60 POSTI LETTO . QUALIFICA TOSC. LOMB. LOMB. LOMB. MOL. PIEM. PIEM. PIEM. (p.a.) d. ordin. d. differ. d. p.-ac. Art. 26 RAF A RAF B Direttore sanitario 1 0,4 Personale medico 0,31 0,63 0,82 3 1 2,63 1 1 Psicologi 0,3 Ter. riab. coordin. 1 1 Personale di riabilitaz. 9 7,8 10,2 12,6 15 16 2 2 Caposala 2 Inferm. profess. 6 16 2 4 Pers. ass. (ed., a.soc.) 7 Educatori 16 6 Assistenti sociali 0,24 Cons. x anim. e recup. 7,5 Pers. ausil. (ota, ecc.) 15 15,6 20,4 20,7 27 16 14 20 Pers. amm. e tecnico 9,3 12,3 12,3 16 11,5 11,5 TOTALE 30,3 33,3 43,7 48,6 52,0 70,6 54,0 44,5 Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici. La tab. 6 indica gli standard qualitativi di personale per una struttura a degenza diurna di 20 posti letto. In questo caso, se escludiamo la struttura per i soggetti autistici prevista dalla Toscana, negli altri casi le differenze regionali sono assai contenute oscillando fra le 5 unità e le 6,3 unità di personale. Tab. 6 STANDARD DI PERSONALE PER UNA STRUTTURA A DEGENZA DIURNA DI 20 POSTI LETTO. QUALIFICA TOSCANA TOSCANA LOMBARDIA LOMBARDIA (p.a.) sogg. autistici base diff. Medico specialista 0,131 0,263 0,263 0,342 Psicologi e psicoterapeuti 3 Personale di riabilitazione 3 (o educ.) 11 2,3 3 Personale ausiliar. (ota, 2 1,2 1,5 ecc.) Pers. amm. e tecnico 1.2 1,5 TOTALE 5,13 14,26 4,96 6,34 Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici. 12
  • 13. Tre sole regioni hanno previsto dei requisiti organizzativi generali relativi al personale. Sono ovviamente le regioni che più di altre, Toscana (p.a.), Friuli, Calabria, si sono occupate di accreditamento e requisiti minimi per l’autorizzazione. A questo proposito sono stati stabiliti i seguenti requisiti minimi organizzativi: 1. Il personale deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento allo scopo di consentire all’utente l’identificazione dell’operatore (Toscana) ; 2. per l’accesso al lavoro nelle aziende private vale per il personale la necessità degli stessi requisiti necessari nel pubblico (Toscana) ; 3. deve essere predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale a valenza annuale, indicando il responsabile (Toscana, Friuli, Calabria) ; 4. devono essere individuate le modalità per l’inserimento del personale di nuova acquisizione (Toscana, Friuli, Calabria) ; 5. l’azienda adotta uno o più documenti che specificano i compiti e le funzioni di tutte le figure professionali (Friuli); 6. l’azienda attesta che tutto il personale possiede i titoli previsti dalla normativa vigente per il ruolo e la funzione svolti (Friuli, Calabria) ; 7. l’azienda adotta uno o più documenti che specificano modalità di sostituzione dei responsabili dell’unità operativa od articolazione operativa in caso di loro assenza (Friuli) ; 8. a scadenze predeterminate i dipendenti vengono informati del grado di applicazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi (Friuli) ; 9. vengono effettuate analisi dei rischi professionali e ambientali e gli operatori sono adeguatamente informati e formati su tali rischi (Friuli). Un gruppo più ampio di regioni (Emilia Romagna, Marche, Liguria e Friuli) ha inoltre ricordato che nei confronti dei presidi di riabilitazione trovano applicazione le disposizioni in materia di incompatibilità del personale dipendente dal SSN, nonché del restante personale compreso il personale universitario, che comunque intrattiene rapporti con il SSN. La parte relativa al personale è una delle parti più ricche e complete delle previsioni delle regioni. In tale ambito permangono differenze consistenti negli standard di personale previsti dalle varie regioni, ma queste possono essere giustificate dalla varia tipologia dei presidi di riabilitazione in relazione alle diverse necessità dei pazienti. Rispetto alla normativa nazionale si segnala la mancata previsione, con l’eccezione di due regioni (Molise e Piemonte), dell’operatore professionale dirigente di area riabilitativa con compiti di coordinamento funzionale del servizio riabilitativo 12. COSTO DI GESTIONE E TARIFFE Un aspetto che nessuna regione italiana poteva trascurare è quello della determinazione delle tariffe delle prestazioni sia di degenza continua (o internato) sia in regime di degenza diurna (o seminternato). La successiva Tab.7, relativa alla degenza continua, evidenzia come il sistema tariffario non segua affatto un percorso unitario ed omogeneo, dato che ogni regione ha previsto differenti tariffe in relazione agli obiettivi, alle strutture presenti nel territorio e alla tipologia dei pazienti da assistere. Tali tariffe però, e con qualche cautela, si possono suddividere in due grandi gruppi tariffari relativi alla:  degenza riabilitativa che potremmo definire "estensiva";  degenza riabilitativa che potremmo definire "intensiva. Le tariffe della degenza riabilitativa estensiva ammontano mediamente a L.178.000 al giorno, con oscillazioni che vanno da un minimo di L. 150.000 al giorno (Marche) ad un massimo di L. 220.000 (Piemonte). 13
  • 14. Tab. 7 LE TARIFFE GIORNALIERE DEI PRESIDI RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE. DEGENZA CONTINUA (o internato). RIABILITAZIONE ESTENSIVA REGIONE Anno TARIFFA NOTE Abruzzo 1997 180.312 Calabria 1994 155.500 Campania 1996 183.000 Emilia Romagna 1996 213.600 (Estensiva) Friuli V.G. 1997 174.200 Liguria 1996 155.500 Lazio 1995 155.500 Lombardia 1997 172.500 Compresa fornitura ausili agli invalidi incontinenti Marche 1997 208.000 Estensiva Marche 1997 150.000 Accoglienza disabili Molise 1995 155.500 Piemonte 1997 203.300 Strutture che rispettano i requisiti stabiliti nel 1987 Piemonte 1998 220.000 RAF tipo A x disab. adulti (93.000 a carico utente) Piemonte 1998 185.000 RAF tipo B x disab. adulti (69.000 a carico utente) Sicilia 1997 170.000 Veneto 1997 176.000 Solo per un istituto Toscana 1997 192.000 Estensiva di alto livello con DM> 60 gg. Toscana 1997 155.000 Estensiva di livello iniz. in strutt. con DM >60 gg Umbria 1997 178.200 RIABILITAZIONE INTENSIVA REGIONE Anno MDC1 MDC5 MDC8 MDC4 altri MDC Abruzzo 1997 405.600 388.800 367.200 357.600 312.000 Emilia Romagna 1996 405.600 388.800 367.200 357.600 312.000 Toscana 1997 235.200 213.360 219.340 194.000 194.000 Toscana 1998 257.600 233.680 240.120 212.530 212.530 Toscana 1999 280.000 254.000 261.000 231.000 231.000 tutti MDC Friuli V.G. 1997 226.400 (Per soggetti gravi) Liguria 1996 202.150 Retta differenziata Lombardia 1997 224.000 Compresi ausili per invalidi incontinenti Lombardia 1997 239.700 Per nuclei alzheimer ; compresi ausili per invalidi incont. Lombardia 1997 280.000 Per gli ist. di riabilitaz. geriatrica intensiva post acuta Marche 1997 365.000 Unità speciale per comi prolungati Marche 1997 365.000 Unità sp. per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali Marche 1997 300.000 Intensiva Piemonte 1997 250.000 Per chi rispetta i nuovi requisiti funzionali dal 1998 Veneto 1997 208.000 Solo per un istituto Veneto 1997 229.000 Umbria 1997 231.650 Solo per un istituto x pluriminorati gravissimi 14
  • 15. Fonte : nostra elaborazione su dati della bibliografia. Risulta invece più complesso il sistema tariffario dei presidi residenziali di riabilitazione intensiva, seppur rimane la retta giornaliera di degenza. Alcune regioni infatti hanno legato la tariffa alla tipologia della struttura erogatrice delle prestazioni, mentre altre regioni (Abruzzo, Emilia Romagna Toscana) hanno legato la tariffa alla patologia del paziente. In questo ultimo caso le tre citate regioni hanno utilizzato le tariffe ospedaliere del D.M. 14/12/1994, riducendole del 20% (Emilia Romagna ed Abruzzo) o del 50% circa (Toscana). Nell'attività residenziale intensiva le differenze tariffarie sono ancora più evidenti dato che si passa dalle 202.150 lire giornaliere della Liguria alle 405.600 dell'Emilia Romagna e Abruzzo (media tariffaria 282.000). Diverse regioni hanno cominciato a prevedere l'abbattimento delle tariffe in particolari situazioni. L'Emilia Romagna ha previsto per le strutture intensive, dopo il 60° giorno di ricovero, una riduzione tariffaria del 40%. Questo ultimo abbattimento non si applica ai soggetti gravissimi (mielolesioni, traumatismi cranio-encefalici gravi, comi post-anossici, gravi cerebropatie). Il Piemonte ha invece previsto per le strutture di riabilitazione, dal 1/1/1998, un abbattimento del 10% della tariffa giornaliera a decorrere dal novantunesimo giorno di ricovero consecutivo. In caso di ulteriore ricovero di uno stesso paziente non possono intercorrere meno di 30 giorni, in quanto diversamente si considera continuità di ricovero. Alcune regioni hanno voluto regolamentare il regime tariffario in caso di assenze temporanee dei pazienti. A questo proposito la Toscana ha previsto che la remunerazione della attività è determinata in regime di continuità anche nel caso di brevi interruzioni della permanenza nella struttura, ivi comprese quelle determinate da ricoveri ospedalieri durante i quali la struttura è pertanto tenuta a garantire il necessario supporto assistenziale. La regione Piemonte invece prevede un abbattimento pari al 30% della tariffa giornaliera di ricovero per le assenze superiori al1e 12 ore e per un periodo massimo di 14 giorni. Comunque, tali assenze devono essere concordate con l’azienda USL ove ha la residenza anagrafica l’assistito. In Lombardia, le assenze temporanee degli ospiti dovute a brevi ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia per festività o vacanze possono essere fatturate come giornate di presenza, se viene garantito all’ospite lo stesso posto residenziale e purché non eccedano il limite massimo di 10 giorni e non pregiudichino il piano di riabilitazione. In alcuni casi come nelle strutture dell’Emilia Romagna e nell’unità comi prolungati e nell’unità per sordociechi e pluriminorati sensoriali delle Marche le tariffe della riabilitazione intensiva sono comprensive di ogni onere di carattere sanitario compresi i farmaci e gli accertamenti non connessi alla patologia invalidante propria del ricovero. Allo stesso modo nella retta differenziata della Lombardia sono ricompresi gli ausili per gli invalidi incontinenti. Infine, la Lombardia ritiene di dover precisare che per il computo delle giornate quella di accettazione e quella di dimissione vanno considerate come una unica giornata. Le tariffe delle strutture intensive sono spesso impegnate anche al rispetto di determinati tetti di durata delle degenze. Per esempio la Toscana applica le tariffe per la riabilitazione residenziale intensiva solo per le strutture che hanno una degenza media inferiore ai 60 giorni. Anche nelle rette riguardanti la degenza diurna si possono rilevare due livelli di prestazioni : il primo definito estensivo o di base, con rette che vanno da L. 94.450 (Calabria) a L.126.000 giornaliere (Piemonte), (media tariffaria pari a L.105.200); ed il secondo definito intensivo o differenziato, con tariffe giornaliere che vanno da L.102.000 (Toscana) a L. 168.000 (Toscana), (media tariffaria pari a L.132.000). Appare a questo punto opportuno sottolineare che, anche in questo caso, la Toscana applica delle tariffe legate a quelle della riabilitazione ospedaliera, ma con abbondanti abbattimenti delle stesse, dunque legandole alla patologia prevalente del paziente, come indicato nella successiva tab.8. 15
  • 16. TAB. 8 - LE TARIFFE GIORNALIERE DEI PRESIDI RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE. DEGENZA DIURNA (o seminternato). LIVELLO INTENSIVO (o DIFFERENZIATO) REGIONE Anno Alto livello Livello Iniz. Soggetti autistici DM>60 gg. Toscana 1997 134.000 102.000 190.000 DM>60 gg. Liguria 1996 117.400 Retta differenziata Lombardia 1997 135.300 Friuli V.G. 1997 137.500 (Per soggetti gravi) Veneto 1997 140.000 Umbria 1997 140.650 Un solo istituto per pluriminorati gravissimi MDC1 MDC5 MDC8 altri MDC Toscana (3) 1997 141.000 128.000 131.000 116.000 DM<60 gg. Toscana (3) 1998 154.500 140.200 143.800 127.300 DM<60 gg. Toscana (3) 1999 168.000 152.400 156.600 138.600 DM<60 gg. LIVELLO ESTENSIVO (o DI BASE) REGIONE Anno TARIFFA Abruzzo 1997 109.521 P.A. Bolzano 1997 105.750 Calabria 1994 94.450 Campania 1996 116.700 Friuli 1997 105.750 Liguria 1996 94.450 Lazio 1997 97.500 Lombardia 1997 104.200 Marche 1997 103.000 Molise 1995 94.450 Piemonte 1997 126.000 Requisiti stabiliti nel 1987 Puglia 1997 103.121 Sicilia 1997 103.400 Veneto 1997 108.000-114.000 Solo per tre istituti Umbria 1997 108.200 Fonte : nostra elaborazione di dati bibliografici Nessuna regione ha calcolato le tariffe con il metodo del costo standard come indicato dalla normativa nazionale. Il relativo D.M. stabilisce che il costo standard di produzione per prestazione è calcolato in via preventiva dalle Regioni, sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario nazionale del territorio regionale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza ed efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualità di fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto. Le regioni per la determinazione hanno invece seguito un’ altra strada presumibilmente più legata alla libera trattazione fra le parti; una sola regione, la Toscana, ha annunciato per il futuro la 16
  • 17. determinazione delle tariffe sulla base del costo standard. Le tariffe attuali che le regioni hanno adottato sono estremamente diversificate, ma questo in parte è giustificato dalla presenza di modelli assistenziali e tipologie di pazienti diversi. In generale, è ravvisabile una ripartizione delle tariffe in due grandi gruppi, relativi l'uno alle strutture per la riabilitazione estensiva (per lungoassistiti) e l'altro per quella intensiva (per degenze con durata massima predeterminata). In genere le regioni hanno adottato una tariffa giornaliera legata alla tipologia assistenziale della struttura residenziale; tre sole regioni ( Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana) hanno fissato delle tariffe giornaliere legate , attraverso riduzioni percentuali, alle tariffe dei DRG riabilitativi ospedalieri che invece si legano alle patologie dei pazienti. 13. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA Il tema della partecipazione alla spesa da parte dell'utente non fa parte, tradizionalmente, delle problematiche relative ai centri ex art. 26, meglio definiti oggi, come presidi di riabilitazione. In realtà, di questo argomento si occupa solo il Piemonte, a proposito delle RAF, prevedendo nel loro ambito la partecipazione alla spesa da parte dell’utente. La RAF di tipo A si occupa di soggetti disabili adulti che pur nella complessità della patologia mantengono potenzialità di recupero, in particolare sul piano socio-relazionale; la RAF di tipo B si occupa invece di soggetti disabili adulti che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per mantenere le abilità residue, in presenza di gravi e plurimi deficit psico-fisici. La percentuale di partecipazione alla spesa varia dal 37% (RAF tipo B) al 42% (RAF tipo A). La quota di partecipazione è stata calcolata puntualmente per singola voce del personale e di spesa. Per esempio educatori, direzione e amministrazione, spese per materiali di consumo e di ufficio sono stati computati per il 60% come oneri sanitari; la spese per gli educatori sono stati computati come oneri sanitari per il 84-90% ; mentre gli ammortamenti al 50%. Invece le spese per la mensa, la cucina, le pulizie sono considerati oneri non sanitari. Da queste valutazioni è emerso che la quota di partecipazione dell’utente è di L. 93.000 al giorno quale retta non sanitaria nelle RAF di tipo A e di 69.000 nelle RAF di tipo B. 14. BUDGET DI SPESA E PIANI DELLE PRESTAZIONI I piani annuali preventivi delle prestazioni sono contrattati fra aziende sanitarie di ubicazione dei presidi e centri di riabilitazione riconosciuti dalla programmazione regionale. Il criterio direttivo per la contrattazione è il rispetto dei volumi massimi di spesa o di prestazioni indicati dalla regione, spesso in seguito ad intesa con i centri interessati (Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto, Marche e Liguria). I tetti per il 1997 in genere sono costituiti dal volume delle prestazioni o della spesa realizzata nel 1996. Poche regioni come il Veneto (trattamenti + 2%) e la Liguria (spesa + 10%) hanno previsto degli aumenti. Spesso non rientrano nel budget le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre regioni (Emilia Romagna, Marche, Veneto). La modalità di pagamento decisamente prevalente è quella secondo cui il pagamento delle prestazioni riabilitative resta a carico della azienda USL di residenza dell’utente e non si dà luogo al regime della mobilità per compensazione, né in sede intraregionale, né in sede extraregionale (Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria), in linea peraltro con le prime indicazioni ministeriali sulla compensazione della mobilità sanitaria. Unica variante è quella della Lombardia che ha stabilito che la regione provvede al pagamento degli istituti multizonali riabilitazione e per il tramite delle A.USL di ubicazione degli istituti di riabilitazione zonale. 17
  • 18. 15. LIBERTA’ DI SCELTA E MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI RESIDENZIALI EXTRAOSPEDALIERE Stabilita una parità tra i soggetti erogatori pubblici e privati, tale parità si traduce nell’attuazione della libertà di scelta per il cittadino, nell’introduzione di una tariffa uniforme valevole per tutti e di controlli di qualità fondati su regole uguali ed omogenee. In questo senso, le Regioni Emilia Romagna, Marche, Veneto, Abruzzo hanno definito le modalità di accesso alle prestazioni riabilitative extraospedaliere seguendo appieno il criterio della piena libertà di accesso alle strutture accreditate, senza vincoli o impegnative, sulla base della semplice prescrizione compilata sul modulario del SSN dal medico di fiducia dell’interessato o dallo specialista del SSN. Da parte della regioni Emilia Romagna e Marche viene solamente specificato che hanno priorità di accesso quegli utenti inviati dalle Aziende USL su progetto realizzato dalla unità operativa di riabilitazione. Invece le Regioni Toscana e Lombardia, pur nel rispetto della libertà di scelta dell’utente, stabiliscono che l’accesso alle attività riabilitative deve avvenire sulla base di apposito piano di trattamento riabilitativo, validato dalla azienda USL di appartenenza dell’utente. Da parte delle Regioni Campania ed Umbria viene posta una ulteriore limitazione al criterio di libertà di scelta che l’assistito può attuare nei confronti di tutte le strutture del servizio sanitario nazionale, essendo in tali realtà l’accesso alle attività riabilitative extraospedaliere subordinato alla prescrizione ed alla autorizzazione stabilita dalla azienda USL e dai suoi specialisti. Per giungere infine, ad una situazione di mancata libertà di scelta del luogo di cura, così come stabilito dalla Sicilia, dove in alcune aziende USL, l’accesso al percorso riabilitativo è condizionato alla certificazione di invalidità ottenuta dal disabile secondo le procedure della legge 104. 16. GESTIONE E REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI Questo argomento è stato trattato soprattutto in relazione alle norme sull'accreditamento e sulle autorizzazioni all'esercizio delle attività, per cui è stato affrontato solo dalle tre regioni (Friuli, Calabria e Toscana p.a.) che su questo hanno adottato degli atti. In particolare è stato previsto che l’azienda e le sue articolazioni operative adottano uno o più documenti che specificano :  la missione, ovvero lo scopo fondamentale cui l’organizzazione deve e vuole puntare, in altre parole la ragion d’essere ed i valori cui ispira (Friuli, Toscana p.a.);  le strategie complessive, cioè i campi prioritari di azione e le principali attività per raggiungere gli obiettivi generali (Friuli, Toscana p.a.);  l’organizzazione interna generale, in particolare attraverso l’individuazione di dipartimenti, unità operative od altre modalità organizzative interne, ed i rispettivi responsabili (Friuli, Toscana p.a.);  le prestazioni e le attività erogate (Friuli, Toscana p.a.) ;  le modalità di erogazione del servizio (Friuli, Toscana p.a.) ;  il piano annuale di lavoro, che deve essere approvato per iscritto dalla Direzione generale entro il mese di dicembre dell’anno precedente, comprendente sia gli obiettivi relativi a tipologia e volume di attività sia quelli in tema di qualità del servizio (Friuli, Calabria, Toscana p.a.);  i programmi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti, con l’individuazione dei rispettivi responsabili, l’evidenza della esecuzione degli interventi e la conoscenza da parte del personale di tali programmi e procedure (Friuli, Calabria, Toscana p.a.) ;  le procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici, la dimostrazione della loro applicazione nei capitolati con la definizione di 18
  • 19. standard di qualità e costo ed il coinvolgimento del personale utilizzatore nelle varie fasi del processo (Friuli) ;  un inventario delle apparecchiature in dotazione, comprendente anche la data di acquisto e la documentazione attestante che le apparecchiature biomediche sono a norma di legge (marchio CE) (Friuli, Calabria) ;  l’effettuazione di un periodo di adeguata formazione nel caso di acquisto di una nuova tecnologia (Friuli);  la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità, della loro completezza e le modalità di diffusione (Friuli, Calabria, Toscana p.a.) ;  i criteri utilizzati per la definizione del sistema premiante (Toscana p.a.). Tali previsioni fatte dalle tre regioni tengono soprattutto conto delle normativa di riferimento nazionale, in qualche caso arricchendola un po’, come nel caso delle norme regionali sull’accreditamento. 17. VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ Per la prima volta, in questi ultimi due anni, la tematica della verifica e del miglioramento della qualità entra nelle norme e negli accordi relativi ai presidi residenziali di riabilitazione. Così è stato previsto che :  In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività con l’identificazione di un responsabile. Per ogni progetto devono essere specificati i criteri di priorità che hanno portato alla sua selezione (Friuli, Calabria, Toscana p.a.) ;  tutte le aziende devono possedere una Carta dei servizi, contenente le informazioni essenziali per l’utente. La Carta presenta anche informazioni su realizzazioni ed impegni ; in quest’ultimo caso è contenuta una chiara scadenza temporale entro cui è prevista l’effettiva realizzazione. La Carta deve essere fatta conoscere a tutti i dipendenti e inviata per conoscenza all’Ordine dei medici.  Tutte le aziende devono definire e rendere pubblici una serie di standard di qualità (Friuli) ;  l’azienda e le sue articolazioni operative adottano uno più documenti che specificano l’attestazione che annualmente ogni unità operativa effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e miglioramento della qualità coinvolgendo la maggior parte del personale interessato (Friuli) ;  si realizzi un documento sulle politiche di qualità delle strutture e l’elaborazione di un piano triennale per il miglioramento continuo della qualità in ogni struttura (Toscana p.a.). Le Marche hanno previsto che, in attesa del provvedimento regionale di definizione delle procedure di controllo dei risultati di qualità dell'assistenza, le aziende USL di ubicazione garantiscono le attività di verifica della qualità dell'assistenza mediante:  la previsione negli accordi locali delle procedure per l'attivazione dei processi di miglioramento della qualità;  l'attività di vigilanza e controllo sui presidi di riabilitazione circa il rispetto degli standard e dei comportamenti richiesti (anche Toscana p.a.);  la previsione dell'attivazione di flussi informativi relativi agli indici di qualità contenuti nel D.M.S. 15/10/1996. A questo proposito il Molise ha stabilito che, oltre agli indicatori di efficienza e di qualità riportati nel D.M. 24/7/95, devono essere aggiunti anche i seguenti indicatori per la verifica dei risultati raggiunti :  numero di posti in strutture residenziali di riabilitazione/popolazione generale ;  numero di casi trattati per anno in strutture residenziali di riabilitazione/popolazione generale. 19
  • 20. Per concludere, le previsioni delle regioni in questa materia sono abbastanza complete ed impegnative, ma coinvolgono ancora un numero troppo limitato di regioni. 18. PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE ALL’UTENZA Anche in questo caso pochissime regioni si sono occupate di queste tematiche. Tre regioni (Friuli, Calabria, Toscana p.a.) hanno ribadito che la direzione predispone materiale informativo a disposizione dell’utenza che specificante tutte le informazioni relative alla struttura (prestazioni, tariffe, personale ecc .). L’unica regione che cerca di uscire dal solo, pur importante, aspetto informativo è la Toscana con il suo “progetto accreditamento”, peraltro non ancora esecutivo, che prevede, anche, quali requisiti minimi organizzativi:  l’adozione di un documento in cui sono esplicitati i rapporti con le formazioni e/o associazioni rappresentative dell’utenza ;  segnaletica chiara e leggibile anche a distanza ;  devono essere garantiti una adeguata informazione e l’accesso del familiare alla struttura nonché specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita ;  deve esistere un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli utenti. Complessivamente, è da ritenersi insufficiente il lavoro delle regioni in questa direzione. Sicuramente lo sforzo più grande va indirizzato verso la previsione di forme di partecipazione e controllo nella gestione della struttura che coinvolgano maggiormente pazienti e familiari dei pazienti. 19. CONCLUSIONI Alla fine di questo excursus sui presidi residenziali extraospedalieri di riabilitazione, possiamo sinteticamente rilevare che:  Si tratta di una realtà importante a cui non si è prestata la necessaria attenzione. Pensiamo, solo per fornire un dato, che essi gestiscono circa 25.000 posti letto a fronte dei circa 10.000 della riabilitazione ospedaliera;  si evidenzia una grande disomogeneità fra le regioni per quasi tutti gli aspetti organizzativi e, soprattutto riferendosi al passato, una grande inadeguatezza progettuale delle regioni;  si registra un notevole ritardo da parte delle regioni negli adempimenti normativi (Autorizzazione, Accreditamento definitivo, D.Lgs. 502/92 ecc.);  le regioni autonomamente stanno lentamente ridisegnando il settore (alcune con grande ed apprezzabile impegno) che proprio per questo sta vivendo una fase di transizione. Manca però un momento di riflessione unitaria che ricerchi un livello minimo di omogeneità nelle decisioni delle singole regioni. 20
  • 21. NORME REGIONALI DI RIFERIMENTO ABRUZZO :  L.R. 25/10/1994, n.72 “Piano sanitario regionale” ;  D.G.R. 18/4/1997, n.893 “provvedimento in ordine alla introduzione del sistema di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di assistenza sanitaria ridenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare in materia di riabilitazione extraosedaliera di cui all’art.26 della L.833/78.  D.G.R. (.........) “Centro riabilativo ex art. 26 L.833/78 Fondazione Papa Paolo VI° in Pescara - Riordino quali-quantitativo delle prestazioni da allocare nella sede di Madonna del Monte in Bolognano (PE) CALABRIA :  L.R. 3 aprile 1995, n.9 “Piano sanitario regionale 1995/97.  D.G.R . 16 giugno 1997, n. 3428 : “Determinazioni in merito alle disposizioni di cui all’art. 8 comma 4 D.L.vo 502/92 e 517/93 - DPR 14/1/197 relativamente all’istituto dell’accreditamento -Accreditamento provvisorio delle strutture di ricovero e cura e Centri di riabilitazione socio- sanitaria a far data dal 1/1/1997. EMILIA ROMAGNA :  D.G.R. 2/4/1996, n. 591 : “Centri riabilitativi ex art.26 L.833/78. Recepimento intesa sottoscritta in data 14 marzo 1996 in applicazione de’art.4 - comma settimo - dei D.Lgs. 502/92 e 517/93 per l’anno 1996. FRIULI V.G. :  D .G.R. 20/6/97, n. 1.852 : “D.Lgs. 502/92 art.8, comma 7 - Accreditamento delle strutture pubbliche e private - approvazione requisiti e procedura.  D.G.R. 29/8/97, n. 2.565 : “ Ridefinizione delle rette per l’assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/782” . LIGURIA:  D.G.R: 24/7/1996, n.2.491: "Indicazioni per l'accreditamento provvisorio delle strutture ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in materia di riabilitazione dei portatori di handicap (art.26 L.833/78), assistenza socio-sanitaria ad anziani, a pazienti psichiatrici, e tossicodipendenti";  D.G.R. 14/3/1997, n.865: "Indicazioni alle aziende sanitarie e alle aziende ospedaliere in materia di interventi sanitari a rilievo socio-sanitario per l'esercizio finanziario 1997". LOMBARDIA :  D.G.R. 30 dicembre 1996, n. 6/23593 : “Istituti zonali di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 : - autorizzazioni delle modifiche dei volumi e dei livelli di prestazioni convenzionate con le relative aziende USSL di ubicazione ; - determinazione delle rette per l’anno 1996.  D.G.R. 1/7/1997, n. 29538 : “Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera già convenzionati ex art.26 L.833/78”. MARCHE:  D.G.R. 2/9/97 n. 2.207: "Approvazione dell'accordo sottoscritto tra l'Assessore alla sanità e i rappresentanti dei centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 ai fini dell'accreditamento provvisorio degli stessi istituti";  D.G.R. 24/11/97 n. 3.061 : “Accreditamento provvisorio per l’anno 1997 dei presidi di riabilitazione già convenzionati ai sensi dell’art.26 della L.833/78”;  D.G.R. 30/12/1997, n. 3.501: "D.L:vo 502/92 - Accreditamento provvisorio dei presidi privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie nell'ambito della regione Marche"; 21
  • 22.  D.G.R. 16/2/1998, n. 291: "D.L:vo 502/92 - Accreditamento provvisorio dei presidi privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie nell'ambito della regione Marche - integrazione alla DGR 3501/97". MOLISE :  D.C.R. 30 dicembre 1996, n.505 : “Piano sanitario regionale - anni 1997/99”. PIEMONTE  L.R. 12 dicembre 1997, n.61: “Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999”.  D.G.R. 24/2/1997, n. 178-17.016 : “Determinazione tariffe centri ex art.26 l.833/78” ;  D.G.R. 29/12/1997, n. 43-23.753 : “Provvisorio accreditamento ai sensi del D. Leg.vo 50/92 e successive norme di modificazione, integrazione ed attuazione dei centri ed istituti ex art.26 della L.833/78” ;  D.G.R . 22/12/1997, n. 230-23699 : “Standard organizzativo gestionali dei servizi a favore delle persone disabili”. SICILIA :  Decreto Assessorato alla Sanità 28 maggio 1997 : “ determinazione delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap per gli anni 1995, 1996 e 1997.” TOSCANA:  D.C.R. 21/12/1995, n.527 “Piano sanitario regionale 1996-98” ;  D.G.R. 21/4/1997, n.459: “ Recepimento accordo regionale struttura di riabilitazione ex art. 26 per tariffe anno 1997.”  D.G.R. 23/6/1997, n. 732: Instaurazione nuovi rapporti tra aziende USL e strutture di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 ai ssensi del D. Lgs. 502/92. Elenco strutture, individuazione prestazioni e tariffe;  D.G.R. 1/9/1997, n. 980 :”Approvazione progetto regionale denominato “Progetto Accreditamento”;  D.G.R. 24/11/1997, n. 1342: Instaurazione nuovi rapporti tra aziende USL e strutture di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 ai ssensi del D. Lgs. 502/92. Elenco strutture, individuazione prestazioni e tariffe. Integrazione elenco di cui all'allegato 1 del G.R. n.732 del 23/6/1997. Fondazione "Stella Maris" (S: Miniato);  D.G.R. 24/11/1997, n. 1341: Instaurazione nuovi rapporti tra aziende USL e strutture di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 ai ssensi del D. Lgs. 502/92. Elenco strutture, individuazione prestazioni e tariffe. Integrazione elenco di cui all'allegato 1 del G.R. n.732 del 23/6/1997. Fondazione "F. Turati". UMBRIA:  D.G.R. 10/6/1997, n.3.734: "Adeguamento rette per le prestazioni dei centri di riabilitazione già convenzionati ex art.26 L.833/78 - Determinazioni per gli anni 1995-1996-1997". VENETO :  L.R. 3 febbraio 1996, n.5 : “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998” ;  D.G.R. 27 maggio 1997, n. 1.889 :”Istituti e Centri convenzionati ai sensi dell’art.26 della L.833/78. Definizione tariffe per gli anni 1996 e 1997. Principi e criteri direttivi per il governo del sistema di erogazione e di remunerazione tariffaria delle prestazioni di riabilitazione nell’attuale fase transitoria di accreditamento”. 22
  • 23. ALLEGATI ALLEGATO 1 - TOSCANA : requisiti minimi strutturali tecnologici specifici Il “progetto accreditamento” prevede il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: per i presidi a ciclo diurno devono essere previsti :  locali per accertamenti psicodiagnostici ;  locali e palestra per le terapie riabilitative ;  n rapporto alla tipologia dei trattamenti vengono individuati i locali che devono avere una superficie minima di 16 mq., nel caso in cui i locali vengano adibiti a trattamento di più utenti contemporaneamente, deve essere considerato un mq. ulteriore per ciascun utente trattato ;  locale soggiorno/pranzo, locale soggiorno dedicato alle esigenze del tempo libero distinto dal locale pranzo ;  cucinetta  locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero ;  locale spogliatorio/guardaroba, distinto tra personale e utenza ;  qualora il presidio accolga bambini da 0 a 4 ani deve essere previsto anche un locale dove i piccoli possano riposare per brevi periodi. In aggiunta per presidi a ciclo continuo :  camere di degenza con wc (massimo 4 posti letto) con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine, con mq.6 di superficie di calpestio per posto letto. In caso di camera a 1 posto letto la superficie di calpestio non deve essere inferiore a 9 mq ;  spazi di soggiorno ;  dotazione dei servizi igienici annessi alle camere e non, conformi alla normativa sulle barriere architettoniche. REQUISITI TECNOLOGICI I locali di trattamento sono dotati di attrezzature e presidi medico-chirurgici, diagnostico-terapeutici e riabilitativi in relazione alla specificità della riabilitazione svolta e della tipologia della struttura. In particolare vengono individuate le attrezzature relative a specifici settori di attività : Psicoterapia :  materiale psico-diagnostico ;  materiale didattico e di pedagogia speciale ;  materiale di pittura e plastica ;  materie per attività di gruppo ;  sabbierie e giochi per acqua ;  setting di osservazione con specchio unidirezionale ; Logoterapia :  N indicator ;  S indicator ;  spirometro ;  matronomo ;  speech emplasis indicator ;  registratori ;  vari giochi sonori luminosi di memoria, spazio-temporale per la manipolazione, giochi affettivi ; In caso che venga svolta attività diagnostica :  impedenzometro ;  audiometro ; 23
  • 24. Attrezzature per il trattamento di patologie ortopediche e neurologiche :  scala di deambulazione ;  gruppo di parallele per deambulazione ;  tavoli fisioterapici per trattamenti individuali ;  spalliere ;  panche irrovesciabili ;  pesi varie misure ;  cyclette ;  specchi quadrettati ;  palloni tipo Bobat ;  tavolo oscillante ;  asse di equilibrio (specifiche per la riabilitazione) ;  pedane oscillanti ;  materassini ;  bastoni in metallo con appoggio regolabile ;  cuscini ;  sgabelli ;  deambulatori ;  canadesi ;  tripodi ;  cunei. ALLEGATO 2 - VENETO : repertorio delle prestazioni riabilitative Lo schema delle prestazioni riabilitative o connesse utilizzato dalla quasi totalità delle strutture riabilitative del Veneto è il seguente :  Settori di intervento di riabilitazione : 1. Chinesiterapia :  valutazione chinesiologica  valutazione strumentale  chinesiterapia  adattamento ortesi  adattamento ausili  ginnastica correttiva  terapia motoria di gruppo  ginnastica respiratoria  terapia in acqua  terapia fisica  farmacoterapia. 2. Orientamento psicopedagogico :  valutazione pedagogica  intervento pedagogico  didattica speciale  addestramento professionale  orientamento pedagogico dei familiari 24
  • 25. orientamento degli insegnanti  orientamento scolastico  tirocinio lavorativo esterno monitorato  orientamento professionale  valutazione dei processi strategici  valutazione d’ambiente  valutazione delle competenze operative concrete  intervento psco-educativo  terapia d’ambiente. 3. Psicologia/Psicoterapia :  psicodiagnosi  psicoterapia individuale  sostegno psicologico  trattamento psicoeducativo  terapia alternativa  counseling alla famiglia  terapia familiare  terapia d’ambiente  psicofarmacoterapia  orientamento ai genitori  sostegno agli operatori  valutazioni psicodiagnostiche. 4. Rieducazione psicomotoria :  profilo psicomotorio  rieducazione psicomotoria individuale  rieducazione psicomotoria di gruppo  terapia psicomotoria individuale  terapia psicomotoria di gruppo 5. Rieducazione logopedica :  esame del linguaggio  valutazione audiometrica  adattamento protesico acustico  valutazione psicolinguistica  valutazione neurolinguistica  logopedia  stimolazione acustica  rieducazione con strumenti informatici  comunicazione alternativa (Bliss, ecc.)  riabilitazione neurolinguistica  rieducazione psicolinguistica  rieducazione della voce  terapia miofunzionale  stimolo alla comunicazione di gruppo. 6. Rieducazione neuropsicologica  valutazione neuropsicologica  valutazione psicofisiologica  rieducazione neuropsicologica  rieducazione con strumenti informatici 25
  • 26. valutazione psicometrica  valutazione con strumenti informatici. 7. Rieducazione neurovisiva :  rieducazione neuro-visiva  valutazione ortottica  esercizi di ortottica  fornitura ausili ingrandenti  allenamento all’uso di ausiliper ipovedenti  valutazione ausili per ipovedenti  valutazione gnosico-visiva. 8. Terapia occupazionale :  esame O.T.  terapia occupazionale  laboratorio pratico-terapeutico  laboratorio terapeutico espressivo  ergoterapia  adattamento tecnologia elettrica funzionale  attività espressiva  attività pratico-terapeutiche  addestramento al lavoro  addestramento ausili.  Altri interventi di riabilitazione : 1. Esami strumentali :  e.e.g.  e.e.g. dinamico  e.m.g.  valutazione respiratoria  potenziali evocati  esame audiometrico  e.c.g.  e.c.g. dinamico  e.c.o. doppler  esami di laboratorio  stabilometria  r.m.n.  t.a.c.  altro esame strumentale  e.m.g. dinamico. 2. Interventi sociali :  valutazione della situazione sociale  segretariato sociale  colloqui con assistito  colloqui con familiari  sostegno alla famiglia  visite domiciliari  intervento territoriale. 26
  • 27. 3. Interventi collegiali interni :  sintesi dell’équipe del centro  interventi tra membri dell’èquipe  interventi con operatori scolastici  interventi con servizi territoriali  interventi con terapisti  interventi con operatori. 4. Interventi collegiali esterni :  interventi con operatori scolastici  interventi con servizi territoriali  interventi con operatori sanitari del territorio. 5. Prestazioni infermieristiche :  medicazioni  cure (iniezioni, somministrazione farmaci, ecc.)  applicazione protesi o cateteri  altre prestazioni infermieristiche. 6. Prescrizione e collaudo ortesi :  plantari  scarpe ortopediche  doccia posizione piede  doccia posizione ginocchio  tutore deambulatore  abduttore da carico  abduttore da scarico  busto  corsetto. 7. Prescrizione e collaudo ortesi :  occhiali  apparecchio acustico 8. Prescrizione e collaudo ausili :  attrezzatura posturale  canadesi  carrello deambulazione  passeggino  carrozzina  carrozzina elettrica  bicicletta ortopedizzata  tavolo da statica  comunicatore  seggiola ortopedizzante  altro ausilio  tripodi. 9. Terapia medica :  colloquio clinico  terapia farmacologica antiepilettica  psicofarmacoterapia  monitoraggio farmacologico  consulenza epilettologica 27
  • 28.  consulenza sindrome dismorfologica. 1. Visite specialistiche :  visite neuropsichiatriche  visite neurologiche  visite fisiatriche  visite ortopediche  visite pediatriche  visite foniatriche  visite otorinolaringoiatriche  visite maxillo-facciali  visite cardio-respiratorie  visite oculistiche  visite dietologiche  visite neurochirurgiche  visite neuroradiologiche  consulti specialistici. ALLEGATO 3 - LOMBARDIA : contenuti del piano di intervento riabilitativo Il piano di intervento riabilitativo deve indicare:  la diagnosi ;  il piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi :  i contenuti delle prestazioni che ne garantiscono la realizzazione e la loro frequenza e distribuzione temporale nel periodi durata;  gli esami strumentali e di laboratorio specifici, eventualmente necessari al piano di riabilitazione che saranno eseguiti dall’Istituto stesso ;  eventuali necessità di assegnazione di protesi, presidi ed ausili ;  il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano. ALLEGATO 4 - LOMBARDIA : inizio e conclusione dei trattamenti riabilitativi La Lombardia, impone il rispetto della data d’inizio e di conclusione degli interventi con due eccezioni :  per quanto attiene l’inizio dei trattamenti è concesso un margine di tolleranza, comunque non superiore ai 90 giorni successivi alla data prescritta, solo laddove il differimento si renda assolutamente necessario e non pregiudichi l’esito del piano di riabilitazione ; per quanto attiene il termine di conclusione dei trattamenti riabilitativi, il prolungamento dei piani di riabilitazione oltre i 12 mesi di validità dell’impegnativa può essere necessario a causa di menomazioni risultanti non riabilitabili o stabilizzabili nel periodo previsto. In questi casi, e sulla base della conduzione e degli esiti del piano riabilitativo, il trattato può essere prolungato emettendo una nuova impegnativa. 28