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Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale


Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e
Programmazione Uff. del Dir. Centrale

Accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche - Indici e coefficienti presuntivi di reddito di
cui alla tabella allegata al DM 10 settembre 1992 come sostituita dal DM 19 novembre 1992 - Decreto dirigenziale di
aggiornamento degli importi per i periodi d'imposta 1994-95 e 1996-97. Indicazioni operative


Sintesi: Si forniscono agli Uffici chiarimenti ed indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento
sintetico di cui art. 38, quarto comma, del DPR 600/73 per la determinazione del reddito complessivo netto delle
persone fisiche.

Testo:


    L'articolo 5      del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, concernente
la determinazione      degli       indici     e coefficienti presuntivi di reddito per
l'accertamento sintetico           del      reddito    delle   persone fisiche, prevede
l'adeguamento ogni       due anni degli importi indicati nella tabella allegata al
medesimo decreto,      sulla base delle variazioni rispetto alla media dell'anno
1992 dell'indice      dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale
calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
     In attuazione       di     tale      disposizione, con decreto dirigenziale del 29
aprile 1999,    in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati
aggiornati, relativamente ai periodi d'imposta 1994-95 e 1996-97, gli importi
contenuti nella     suddetta        tabella,     cosi' come sostituita dal decreto del
Ministro delle    finanze 19 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 25 novembre 1992.
     Nel richiamare       l'attenzione degli uffici sui nuovi importi determinati
con il   provvedimento        in     corso di pubblicazione, si ritiene utile fornire
alcune indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento
sintetico di     cui all'articolo 38, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973,
n. 600,   per    la determinazione del reddito complessivo netto delle persone
fisiche.
     In primo    luogo       e' opportuno chiarire come il ricorso all'accertamento
sintetico, in via di principio applicabile indipendentemente dalla preventiva
determinazione analitica dei redditi posseduti dal contribuente, debba essere
coordinato con    le      articolate strategie di contrasto dell'evasione fiscale
introdotte dal    legislatore negli anni piu' recenti, spiccatamente orientate
alla individuazione         delle       effettive    fonti reddituali, anche attraverso
l'impiego di    strumenti presuntivi (specificamente per la determinazione dei
redditi d'impresa      e     di     lavoro     autonomo: parametri e studi di settore,
ricostruzione induttiva         ex    articolo 62-sexies del decreto-legge n. 331 del
1993) e   di piu' penetranti poteri di indagine conferiti all'amministrazione
(dati bancari, richieste a soggetti terzi, strumenti informatici, ecc.).
     D'altro canto, la stessa eliminazione dalla dichiarazione dei redditi del
prospetto dati      e       notizie        particolari, prevista con effetto dal 1994,
costituisce una     ulteriore        conferma     del diverso orientamento assunto dal
legislatore nell'impiego del c.d. redditometro.
     Sotto tale     profilo,        pertanto,     l'impiego degli indici e coefficienti
presuntivi di     reddito          collegati      ad   elementi indicativi di capacita'
contributiva dovra' in primo luogo essere utilizzato quale spunto di indagine,
allo scopo di individuare, per quanto possibile, le effettive fonti reddituali
eventualmente sottratte all'imposizione.
     Una volta      espletate          le    indagini del caso, l'eventuale persistente
contrasto tra    il      reddito complessivo determinato analiticamente (ancorche'
risultante dalla      determinazione         presuntiva di singoli redditi o di singoli
componenti di    reddito)        e gli elementi indicativi di capacita' contributiva
dara' luogo,     ricorrendone           i     presupposti di legge, alla determinazione
sintetica del    reddito        complessivo netto ai sensi del citato articolo 38,
quarto comma, del DPR n. 600.
     Il redditometro        prevede, come e' noto, specifiche cautele ai fini della
sua applicazione, richiedendo uno scostamento dal reddito dichiarato di almeno

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Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale

un quarto per due anni consecutivi.
     Tuttavia, considerata             l'inevitabile        imprecisione dello strumento
presuntivo attualmente         in       vigore      - del quale comunque e' prevista la
revisione, in conformita' a quanto disposto dal Ministro delle finanze con la
direttiva annuale      del     1999 - si sottolinea l'esigenza di un suo attento e
ponderato utilizzo      da     parte      degli uffici, soprattutto nei casi in cui la
ricostruzione presuntiva          del       reddito     sia     essenzialmente fondata su
fatti-indice che     costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono
caratterizzati da elevata rigidita' (in particolare, spese per l'abitazione e
spese per mutui immobiliari).
     Si sottolinea,       inoltre,       la necessita' di procedere sempre ad un esame
complessivo della       posizione         reddituale dell'intero nucleo familiare del
contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di
capacita' contributiva        rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano
trovare spiegazione       nei     redditi      posseduti da altri componenti il nucleo
familiare.
     Particolare rilievo,            ai       fini dell'applicazione dell'accertamento
sintetico, assumono        le       spese      per incrementi patrimoniali (acquisti di
immobili, investimenti        finanziari) che, secondo quanto stabilito dal quinto
comma del    citato articolo 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria,
con redditi     conseguiti          in      quote costanti nell'anno in cui sono state
effettuate e    nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono
assumere altre      eventuali          manifestazioni     di agiatezza diverse da quelle
specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10 settembre 1992.
     Ai fini     dell'individuazione            degli elementi indicativi di capacita'
contributiva saranno       ovviamente        utilizzate     tutte le fonti informative a
disposizione dell'ufficio (Anagrafe Tributaria, segnalazioni della Guardia di
Finanza e    delle strutture di intelligence delle Direzioni Regionali, notizie
di stampa, ecc.).
     In particolare,       per      quanto attiene ai dati dell'Anagrafe Tributaria,
saranno sempre     eseguite       accurate interrogazioni sui componenti del nucleo
familiare (Informazioni generalizzate AT, Banche dati esterne, ecc.).
     E' il    caso     di segnalare come lo strumento dell'accertamento sintetico
assuma una     particolare          utilita'      per la determinazione dei redditi nei
confronti dei    soggetti coinvolti nei fenomeni di criminalita' organizzata e
dei soggetti    sottoposti        a     misure di prevenzione patrimoniale (sequestro,
confisca), sulla     base      degli elementi e delle circostanze di fatto comunque
acquisiti. A tale riguardo si sottolinea l'esigenza di una stretta e costante
collaborazione con      i     reparti della Guardia di Finanza e con gli uffici del
Dipartimento del     Territorio         competenti ai fini delle misure di prevenzione
patrimoniale, gia'      sensibilizzati in proposito con circolare n. 26/T del 1
febbraio 1999.
     Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la
necessita' di    permettere         al contribuente di provare preventivamente che il
reddito determinabile       sinteticamente        trova giustificazione, in tutto o in
parte, nel    possesso      di      redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta     o     ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di
fatto quali,     ad       esempio,        disinvestimenti patrimoniali, percezione di
indennizzi che     legittimamente         non    hanno concorso alla determinazione del
reddito, atti di liberalita' degli ascendenti.
     Tale prova     potra'       essere richiesta in fase istruttoria (questionario,
verbale di    colloquio) ovvero con l'invito di comparizione previsto, ai fini
dell'accertamento con         adesione,        dall'articolo      5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997.
     In sede     di       valutazione         delle     prove giustificative addotte dal
contribuente, gli         uffici         si      atterranno      ai necessari principi di
ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e
sostenibili secondo gli ordinari canoni probatori.
     Da ultimo,      e'       il       caso di sottolineare come l'applicazione delle
presunzioni stabilite         ai       fini    dell'accertamento sintetico debba essere
coniugata con    il nuovo istituto dell'accertamento con adesione, in forza del
quale le     presunzioni         medesime       dovranno essere oggetto di ragionevole
apprezzamento con riferimento alla peculiare posizione del contribuente.



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Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale




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Circolare 101 30 aprile 1999 redditometro

  • 1. Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale Accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche - Indici e coefficienti presuntivi di reddito di cui alla tabella allegata al DM 10 settembre 1992 come sostituita dal DM 19 novembre 1992 - Decreto dirigenziale di aggiornamento degli importi per i periodi d'imposta 1994-95 e 1996-97. Indicazioni operative Sintesi: Si forniscono agli Uffici chiarimenti ed indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento sintetico di cui art. 38, quarto comma, del DPR 600/73 per la determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche. Testo: L'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, concernente la determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito per l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, prevede l'adeguamento ogni due anni degli importi indicati nella tabella allegata al medesimo decreto, sulla base delle variazioni rispetto alla media dell'anno 1992 dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica. In attuazione di tale disposizione, con decreto dirigenziale del 29 aprile 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati aggiornati, relativamente ai periodi d'imposta 1994-95 e 1996-97, gli importi contenuti nella suddetta tabella, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 25 novembre 1992. Nel richiamare l'attenzione degli uffici sui nuovi importi determinati con il provvedimento in corso di pubblicazione, si ritiene utile fornire alcune indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 38, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per la determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche. In primo luogo e' opportuno chiarire come il ricorso all'accertamento sintetico, in via di principio applicabile indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti dal contribuente, debba essere coordinato con le articolate strategie di contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal legislatore negli anni piu' recenti, spiccatamente orientate alla individuazione delle effettive fonti reddituali, anche attraverso l'impiego di strumenti presuntivi (specificamente per la determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo: parametri e studi di settore, ricostruzione induttiva ex articolo 62-sexies del decreto-legge n. 331 del 1993) e di piu' penetranti poteri di indagine conferiti all'amministrazione (dati bancari, richieste a soggetti terzi, strumenti informatici, ecc.). D'altro canto, la stessa eliminazione dalla dichiarazione dei redditi del prospetto dati e notizie particolari, prevista con effetto dal 1994, costituisce una ulteriore conferma del diverso orientamento assunto dal legislatore nell'impiego del c.d. redditometro. Sotto tale profilo, pertanto, l'impiego degli indici e coefficienti presuntivi di reddito collegati ad elementi indicativi di capacita' contributiva dovra' in primo luogo essere utilizzato quale spunto di indagine, allo scopo di individuare, per quanto possibile, le effettive fonti reddituali eventualmente sottratte all'imposizione. Una volta espletate le indagini del caso, l'eventuale persistente contrasto tra il reddito complessivo determinato analiticamente (ancorche' risultante dalla determinazione presuntiva di singoli redditi o di singoli componenti di reddito) e gli elementi indicativi di capacita' contributiva dara' luogo, ricorrendone i presupposti di legge, alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto ai sensi del citato articolo 38, quarto comma, del DPR n. 600. Il redditometro prevede, come e' noto, specifiche cautele ai fini della sua applicazione, richiedendo uno scostamento dal reddito dichiarato di almeno Pagina 1
  • 2. Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale un quarto per due anni consecutivi. Tuttavia, considerata l'inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore - del quale comunque e' prevista la revisione, in conformita' a quanto disposto dal Ministro delle finanze con la direttiva annuale del 1999 - si sottolinea l'esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici, soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidita' (in particolare, spese per l'abitazione e spese per mutui immobiliari). Si sottolinea, inoltre, la necessita' di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacita' contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare. Particolare rilievo, ai fini dell'applicazione dell'accertamento sintetico, assumono le spese per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari) che, secondo quanto stabilito dal quinto comma del citato articolo 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state effettuate e nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono assumere altre eventuali manifestazioni di agiatezza diverse da quelle specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10 settembre 1992. Ai fini dell'individuazione degli elementi indicativi di capacita' contributiva saranno ovviamente utilizzate tutte le fonti informative a disposizione dell'ufficio (Anagrafe Tributaria, segnalazioni della Guardia di Finanza e delle strutture di intelligence delle Direzioni Regionali, notizie di stampa, ecc.). In particolare, per quanto attiene ai dati dell'Anagrafe Tributaria, saranno sempre eseguite accurate interrogazioni sui componenti del nucleo familiare (Informazioni generalizzate AT, Banche dati esterne, ecc.). E' il caso di segnalare come lo strumento dell'accertamento sintetico assuma una particolare utilita' per la determinazione dei redditi nei confronti dei soggetti coinvolti nei fenomeni di criminalita' organizzata e dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto comunque acquisiti. A tale riguardo si sottolinea l'esigenza di una stretta e costante collaborazione con i reparti della Guardia di Finanza e con gli uffici del Dipartimento del Territorio competenti ai fini delle misure di prevenzione patrimoniale, gia' sensibilizzati in proposito con circolare n. 26/T del 1 febbraio 1999. Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la necessita' di permettere al contribuente di provare preventivamente che il reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in parte, nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione del reddito, atti di liberalita' degli ascendenti. Tale prova potra' essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l'invito di comparizione previsto, ai fini dell'accertamento con adesione, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. In sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal contribuente, gli uffici si atterranno ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili secondo gli ordinari canoni probatori. Da ultimo, e' il caso di sottolineare come l'applicazione delle presunzioni stabilite ai fini dell'accertamento sintetico debba essere coniugata con il nuovo istituto dell'accertamento con adesione, in forza del quale le presunzioni medesime dovranno essere oggetto di ragionevole apprezzamento con riferimento alla peculiare posizione del contribuente. Pagina 2
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