Nota alla regione su delibera giunta n231 del 19 12 2013
1. AL DIRIGENTE DELLA SEZIONE URBANISTICA
REGIONE PUGLIA
ING. NICOLA GIORDANO
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 - Z.I.
70026 MODUGNO
AL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
SEZIONE URBANISTICA
AVV. ANNA BUCCI
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 - Z.I.
70026 MODUGNO
ALL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
REGIONE PUGLIA
DOTT.SSA ANGELA BARBANENTE
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 - Z.I.
70026 MODUGNO
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
VIA NAZARIANTZ, 1
70123 BARI
AL SIGNOR PREFETTO DI BARI
PIAZZA DELLA LIBERTA’, 1
70122 BARI
OGGETTO: Deliberazione Giunta Municipale del Comune di Gioia del Colle, n. 231 del
19/12/2013. Richiesta intervento regionale, vista la L.R. n.20 del 27/7/2001 che così recita
“…la Regione regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio…”.
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2. I sottoscritti Consiglieri del Comune di Gioia del Colle, Enzo Cuscito, Giovanni Vasco e Donato
Lucilla, comunicano alle SS.LL. in indirizzo che con atto n.231 del 19.12.2013, che si allega in copia, la
Giunta Municipale di Gioia del Colle deliberava di prendere atto degli elaborati della “variante
normativa delle zone F del PRG di Gioia del Colle” per trasmetterli al Consiglio Comunale per le
determinazioni di competenza.
Dunque, la Giunta Comunale, con una procedura che assume una forma davvero singolare e
“innovativa” dal punto di vista legislativo (la presa d’atto di una variante normativa per “girarla”
successivamente al Consiglio Comunale, “sistema” non consentito da nessuna norma vigente), si
caratterizza sempre più sul piano urbanistico, per la produzione sistematica di atti illegittimi che si
dimostrano, oltre che inutili, privi di qualsiasi effetto e fondamento giuridico.
Tutto questo genera una generale confusione e incalcolabili danni all’immagine e al prestigio
delle istituzioni già duramente provati in questa Città.
Se si aggiunge, poi, che l’esercizio disinvolto di pratiche edilizie e permessi di costruire, ha
consentito a contro interessati e semplici cittadini di impugnare gli stessi atti e vederli annullati, uno
dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 02578/2012) con sentenza ormai passata in giudicato, e ben altre
due dalla Provincia di Bari (Determina Dirigenziale Servizio Urbanistica Provincia di Bari n. 5939 del
1 agosto 2013 – Determina Dirigenziale Servizio Urbanistica Provincia di Bari n. 8326 del 4 novembre
2013) , si ha l’esatta contezza della gravità e della criticità che presenta questa delicato settore della
pubblica amministrazione gioiese.
Non va sottaciuto, inoltre, che esattamente un anno dopo ritorna un tema già affrontato in
Consiglio Comunale con deliberazione, la n.54 del 18.12.2012, censurata dalla stessa Regione Puglia
con nota n.0005943 del 15.5.2013, per la quale deliberazione pende ancora oggi una richiesta urgente
di convocazione del Consiglio Comunale così come previsto dalla legge 267/2000 per l’annullamento,
attesa la sua improduttività.
Con questo ulteriore atto illegittimo della Giunta Comunale, peraltro incompetente a deliberare
in merito, vista l’esclusiva competenza a riguardo del Consiglio Comunale, si vuole consumare
l’ennesima forzatura delle leggi regionali vigenti, dal momento che queste non consentono alcuna
variante urbanistica, se non per la realizzazione di opere pubbliche, per non aver adeguato il piano
regolatore generale alla legge 56/1980. Al riguardo, ancorché possa apparire superfluo, giova qui
richiamare:
a) L’art.20 – 3° comma – della già citata L.R. n.20/2001;
b) La nota di codesto Servizio Urbanistica Regione Puglia del 14/12/2012, prot. n.
0014494;
c) Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3922/2008: “…illegittima la variante con cui il
Comune di Turi, pur avendo in corso l’adozione del PUG, varia il PdF…”.
Ciò che invece deve fare, e presto, il Comune di Gioia del Colle è il nuovo PUG, così come
previsto dalla legge regionale 20/2001, adottando un nuovo DPP poiché, quello “approvato” con
delibera n.50/2005, oltre che datato nel tempo, è antecedente al DRAG della Regione Puglia e, dunque,
non tiene conto degli indirizzi e dei criteri per la formazione del nuovo strumento urbanistico
generale.
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3. Pertanto, come si può facilmente dedurre, a questo punto il vero intento, o la malcelata
intenzione, dell’amministrazione comunale di Gioia del Colle è l’ennesimo maldestro tentativo di
integrare alcuni articoli delle NTA (dal 22 al 29) per realizzare uffici e negozi in zone non deputate a
questa finalità dal PRG e, addirittura, come già avvenuto in passato, pure alla residenza.
Quanto alla legittimità “formale” della deliberazione, con riguardo alla legittimazione dei
componenti l’organo deliberante, si sollevano fondati dubbi sullo stato di incompatibilità in cui
versava il Sindaco, signor Sergio Povia, che partecipò alla seduta della Giunta Municipale e votò il
provvedimento che qui si impugna, con ciò contrariamente al precetto dell’art.78, 2°comma, del D.Lgs
267/2000, stante il palese interesse dello stesso a fornire una non dovuta utilità al proprio figlio,
signor Luigi Povia, amministratore unico della società immobiliare IM.CA. s.r.l., proprietaria di diverse
decine di migliaia di mq di suoli classificati “F1” dalle NTA del vigente PRG.
Quanto, poi, alla “soppressione”, dell’articolo 39 delle NTA, come ha già avuto modo la stessa
Regione Puglia di occuparsene in molteplici fasi, non si comprende la finalità, oltre che l’utilità, di una
sua “liquidazione”, considerato che proprio quell’articolo tutela l’interesse pubblico e pone un argine
alle scorribande urbanistiche presenti sul territorio gioiese e, di conseguenza, c’è da chiedersi quale
“interesse pubblico” intendano tutelare i componenti della Giunta Comunale.
L’unica certezza non può che essere quella di perfezionare e ultimare un “saccheggio” di queste
aree che esporrà il Comune di Gioia del Colle a tragici esiti in aggiunta ad un peggioramento della
qualità della vita già oggi fortemente compromessa, a tutto vantaggio dei privati che, in assenza di
regole certe, continueranno a trasformare negativamente e irrimediabilmente il territorio gioiese.
Gioia del Colle, 13 gennaio 2014
I CONSIGLIERI COMUNALI
Enzo Cuscito
Giovanni Vasco
Donato Lucilla
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