1. Al Sig. Tommaso Bradascio
Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Gioia del Colle
Piazza Margherita di Savoia, 10
70023 Gioia del Colle
e, p.c., ai Signori Consiglieri Comunali del Comune di
Gioia del Colle
Oggetto: proposta di deliberazione
Il sottoscritto Enzo CUSCITO, nella sua qualità di Consigliere Comunale,
CHIEDE,
ex art.56 -3° comma – del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che fra gli affari da discutere
nella prossima adunanza del Consiglio Comunale venga iscritta la seguente proposta di deliberazione urgente:
“ Annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 maggio 2003 recante all’oggetto:“
approvazione, in variante al PRG, del progetto preliminare per la realizzazione di strada di collegamento della via
Sannazaro con la via L.Ariosto. Nomina responsabile unico del procedimento di attuazione dell’intervento.”
PREMESSO
-che il Consiglio Comunale di Gioia del Colle, con deliberazione n.24 del 29 maggio 2003, approvò, in variante al PRG,
il progetto preliminare per la realizzazione della strada di collegamento della via Sannazaro con la via L.Ariosto;
-che, nella parte motiva di detta deliberazione si dà atto “che la strada urbana denominata Sannazaro ha inizio da
via Dante e nella previsione di piano regolatore va ad innestarsi alla via Roma;” “che ad oggi non è consentito nessun
collegamento veicolare tra via Dante e via Roma attraverso via J.Sannazaro poiché quest’ultima pur essendo oggetto
di lavori di prolungamento su via Roma, nell’ultimo tratto avrà una carreggiata ridotta… a causa della presenza su
via Roma di un immobile urbano…”; “che nell’intento di assicurare al traffico veicolare che interessa via Sannazaro un
adeguato disimpegno, è stata ipotizzata la soluzione alternativa che prevede il collegamento della stessa con via
L.Ariosto;” “che il nuovo tronco di strada si sviluppa per una lunghezza di mt 41,00…;”considerato che la superficie
interessata dal predetto tronco è compresa in un’area di circa 3.034 mq posta in zona F1 destinata a servizi di
quartiere;” “considerato altresì che il progetto approvato alla ditta STARS s.r.l., giusta concessione edilizia n.116 del
28 agosto 2002, prevede anche la realizzazione di un piano interrato, che si svilupperà per l’intera area, con
destinazione a parcheggio relativamente al tratto di strada da realizzare;” “considerato che la realizzazione della
nuova strada a farsi sarà possibile previo esproprio della superficie sovrastante al solaio che coprirà il predetto piano
interrato…” Segue la parte approvativa;
-che, al fine di dare esecuzione alla deliberazione del CC n.24/2003, il dirigente dell’UTC, con provvedimento 18
febbraio 2004, decretava l’indennità di espropriazione della zona di terreno di mq 342,64, occorrenti per
l’esecuzione dei lavori della predetta strada in catasto al foglio 61/G, particelle 5560 (ex 4521) in € 8.908,88;
-che con provvedimento 30 aprile 2004 il dirigente dell’UTC decretava l’espropriazione in favore del Comune della
zona di terreno di mq 319,00, individuata in catasto dalla particella 5577 del foglio 61/G, di proprietà del dottor
Favale Michele Arcangelo;
2. -che con provvedimento dell’11 maggio 2004 il dirigente dell’UTC comunicava l’avviso di presa in possesso della
predetta zona di terreno;
-che con decreto 508/2004 il TAR Puglia accoglieva il ricorso proposto da STARS s.r.l., Favale Michele Arcangelo e
ASTRA s.r.l., per la sospensione cautelare provvisoria dei provvedimenti assunti;
-che con provvedimento 8 giugno 2004 il dirigente dell’UTC determinava l’annullamento del decreto di esproprio 30
aprile 2004;
-che con deliberazione n.188 dell’8 giugno 2004 la G.M. approvava il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dei
lavori di realizzazione della strada in questione;
-che con provvedimento 30 giugno 2004 il dirigente dell’UTC decretava l’espropriazione dell’area di proprietàASTRA
s.r.l., STARS s.r.l. e Favale Michele Arcangelo, ciascuno per i propri diritti, riportata in catasto al foglio 61/G particella
5577 (ex 5560) di mq 319,00, confermando l’indennità di € 8.908,88 e dando atto che il piano interrato sottostante
l’area espropriata rimaneva di proprietà della ditta catastale intestataria;
-che in data 26 luglio 2004 i tecnici incaricati dal Comune procedevano nella immissione in possesso della zona di
terreno in questione;
-che in data 23 marzo 2009, in pendenza della causa intentata dal dottor Favale contro il Comune per vedersi
riconosciuti i danni derivanti dall’esproprio citato, veniva depositata dal CTU relazione di stima disposta dal giudice
istruttore della I sezione civile della Corte di Appello di Bari, ex art.37 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità-DPR 8/6/2001 n.327 e s.m.-, relazione di stima che
qui si allega a farne parte integrante;
-che la suddetta stima ammonta ad € 1.440.000,00 in favore degli espropriati e, quindi, in danno del Comune di Gioia
del Colle;
CONSIDERATO
-che la previsione di PRG prevedeva lo sbocco di via Sannazaro alla via Roma e che, quindi, sarebbe stato più logico,
per la sua attuazione, espropriare parte dell’immobile che ne riduce la carreggiata con un onere sicuramente
inferiore alla somma quantificata nella citata perizia, o prevedere ugualmente lo sbocco in via Roma, anche se con
carreggiata ridotta, atteso che la via Sannazaro è a senso unico;
-che la soluzione adottata nella citata deliberazione del CC n.24/2003 è stata contraddetta nei suoi effetti, in quanto
lo sbocco della nuova strada è su via L.Ariosto che, come è noto, ha il senso di marcia inverso rispetto a via Roma;
-che nella deliberazione de qua si dava atto che si andava ad espropriare “la superficie sovrastante al solaio che
coprirà il predetto piano interrato” e che i 13 Consiglieri Comunali che l’approvarono, certamente in buona fede,
probabilmente si sarebbero determinati diversamente se fossero stati sufficientemente informati delle conseguenze
che una decisione tanto ardita quanto irresponsabile, come i fatti hanno dimostrato, avrebbe comportato;
-che il costo della citata strada, della lunghezza di mt 41, alla luce della perizia di cui è cenno in premessa,
ammonterebbe ad € 1.440.000, cioè circa € 35.000 al metro;
-che le vere motivazioni, a tutti note, che indussero l’Amministrazione dell’epoca ad approvare la più volte citata
deliberazione erano dettate dalla volontà di porre fine ad un contenzioso che riguardava due privati cittadini le cui
proprietà erano confinanti: l’uno, il dott. Favale, contestava alla ditta ing. Giuseppe Romano di aver realizzato un
edificio che non rispettava le distanze dalla sua proprietà; l’altro, per ritorsione, contestava la legittimità del P.d.c.
rilasciato al dott. Favale su un’area tipizzata F1 (servizi di quartiere) dal vigente PRG;
3. -che, quindi, si può affermare che la deliberazione del CC n.24/2003 non perseguiva la tutela dell’interesse pubblico,
ma il suo contrario;
RITENUTO
-che, sulla scorta dei fatti descritti, ci si trovi in presenza di un deliberato che manifesta diversi profili di illegittimità:
a) “eccesso di potere”, che è configurabile, come nella fattispecie, in relazione a provvedimenti a contenuto
discrezionale, ed attinente alla violazione dei limiti impliciti all’esercizio della discrezionalità amministrativa che,in
particolare, impongono che il potere venga esercitato sempre e comunque per il perseguimento dell’interesse
pubblico;
b) “sviamento del potere”, figura “sintomatica” di eccesso di potere che si concretizza in tutti i casi in cui il potere sia
esercitato non per perseguire un interesse pubblico ma per favorire l’interesse di singoli;
c) “contraddittorietà intrinseca” e “travisamento dei fatti” quando il contenuto del provvedimento sia diverso da
quanto avrebbe dovuto essere in funzione delle premesse ( il collegamento di via Sannazaro con via Roma) in base
alle quali l’Amministrazione ha esercitato il proprio potere;
-che, quindi, stanti le argomentazioni svolte, è invocabile l’art.21octies della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., che
testualmente recita: “ è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza;”
-che, inoltre, la legge 30 dicembre 2004, ex art. 1 comma 136, testualmente dispone: “ al fine di conseguire
risparmio minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento
d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso”. Con tale
previsione, dunque, il Legislatore ha trasformato l’annullamento in autotutela da atto discrezionale ad atto dovuto;
-che, nel caso di soccombenza del Comune, che si ritiene certa, nella causa pendente dinanzi alla I Sezione Civile
della Corte di Appello di Bari, di cui è cenno in premessa, ne deriverebbe un gravissimo danno erariale e, di
conseguenza, il coinvolgimento di tutti coloro che, a vario titolo, ne sono stati responsabili;
-che il bene espropriato, come descritto in premessa, non ha subito trasformazioni irreversibili e, quindi,
ripristinando lo stato dei luoghi ante realizzazione della strada può essere restituito agli originari proprietari
scongiurando il danno temuto.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto
Il Consiglio Comunale di Gioia del Colle
DELIBERA
1- Di annullare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 maggio 2003;
2- Di ripristinare lo stato dei luoghi e restituire il bene espropriato agli originari proprietari;
3- Di trasmettere la presente deliberazione perché ne sia data esecuzione all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio
Legale, per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
Gioia del Colle, 3 luglio 2012
Enzo Cuscito,
Consigliere Comunale
per la Coalizione “Per il Bene Comune”