Mercoledì 09.03.2011 ho tenuto per la Fondazione forense bolognese un seminario dal titolo “Google Law. Motori di ricerca tra innovazione tecnologica e problematiche giuridiche”. Nel corso del seminario sono stati passati in rassegna i principali fronti giudiziari aperti in un 2010 vissuto pericolosamente (con un occhio di riguardo alle vicende nazionali), illustrando in particolare:
- la battaglia sulla privacy (partendo dal caso “Vividown”)
- la battaglia sui contenuti (partendo dal caso “Grande Fratello”)
- la battaglia sulle parole (partendo dal caso “AdWords”)
Giorgio Spedicato_Profili normativi e contrattualistici relativi alla sicurez...
Giorgio Spedicato_Google Law. Motori di ricerca tra innovazione tecnologica e problematiche giuridiche
1. GOOGLE LAW.
MOTORI DI RICERCA TRA INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E PROBLEMATICHE GIURIDICHE
Avv. Giorgio Spedicato
2. Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato &
Partners.
Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
CHI SONO
Docente di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di
Ravenna).
Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è
una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto
CHI È MPS delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione.
Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio
impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e
assistendolo nelle operazioni più complesse.
3. PARAFRASANDO PIERO SRAFFA…
L’analisi dell’evoluzione del sistema produttivo dei paesi ad economia
capitalistica avanzata ci mostra una chiara transizione (tuttora in corso)
da un modello di:
«produzione di merci a mezzo di merci»
ad un modello di:
«produzione di informazione a mezzo di informazione».
4. WORLD WIDE WEB E INFORMATION ECONOMY
Il world wide web è per molti, oggi, il primo e principale strumento per
l’acquisizione e la diffusione di informazione.
L’informazione, tuttavia, ha un valore economico solo ove sia:
organizzata
accessibile
utile
Al 02.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 13,66 miliardi
Al 09.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 15,37 miliardi
Ci avviciniamo sempre più rapidamente al numero di googol pagine web indicizzate…
5. LA MISSION DI GOOGLE
“OUR MISSION IS TO ORGANIZE THE WORLD’S INFORMATION
AND MAKE IT UNIVERSALLY ACCESSIBLE AND USEFUL”
7. IL «MOTORE» DEL MOTORE DI RICERCA
Algoritmo PageRank®
È basato su un principio social di attibuzione del
valore alle pagine web: più una pagina è linkata, più
è importante
Search Engine Optimization Googlebombing
generalmente lecita Linkfarming
illeciti ex art. 2598 c.c.
(ed anche ex art. 513 c.p.
Trib. Rovereto 02.02.01?)
10. TASSONOMIA DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE COINVOLTE
Mutatis mutandis, problemi
analoghi sorgono anche con
riferimento all’ordinamento
giuridico italiano
[tabella tratta da J. Grimmelmann, The Structure
of Search Engine Law, 93 Iowa L. Rev. 1 (2007)]
11. I PRINCIPALI SERVIZI DI GOOGLE
SERVIZIO PRIVACY COPYRIGHT/IP
Google Web Search
Gmail
YouTube
Google News
Google Calendar
Google Maps
Google Documenti
Google Book Search
Google AdWords
12. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO
GOOGLE STREET VIEW
13. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO
LE FOTOGRAFIE POSSONO
CONTENGONO ANCHE
DATI PERSONALI, COME
IMMAGINI DI INDIVIDUI O
TARGHE DI VEICOLI
15. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO
LA PRIVACY POLICY
PREVISTA PER GOOGLE
STREET VIEW
16. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO
TUTTAVIA, SECONDO IL GARANTE PRIVACY GOOGLE DEVE:
provvedere ad informare gli interessati, relativamente all’acquisizione di immagini
fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate
dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località,
mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni
antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini;
provvedere ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di
cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di
un’emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che
informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;
predisporre, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli
o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo
immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio
Street View.
[Provvedimento del 15 ottobre 2010]
17. GOOGLE E IL DIRITTO D’AUTORE: UN ESEMPIO
link ipertestuale: violazione del diritto
esclusivo di messa a disposizione del
pubblico o atto pienamente lecito?
thumbnail: violazione del diritto esclusivo
di riproduzione (o semplice citazione)?
copia cache: violazione del diritto
esclusivo di riproduzione o applicabilità
dell’eccezione ex art. 68-bis l.d.a.?
[ Caso «CopiePress vs. Google»]
abstract: violazione del diritto esclusivo
di riproduzione o semplice citazione?
[ Caso «Infopaq»]
18. REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA
Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è
individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività
concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei
casi:
svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL
svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER
effettuare il CACHING dei dati
prestare attività di HOSTING
assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER
trattare DATI PERSONALI
19. REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA
Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è
individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività
concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei
casi:
svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL
svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER
effettuare il CACHING dei dati
prestare attività di HOSTING
assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER
trattare DATI PERSONALI
20. PRINCIPI CARDINE DEL REGIME DI
RESPONSABILITÀ EX DIRETTIVA 31/2000/CE
Nessun obbligo di controllo preventivo
Obbligo di cooperazione
Previsione di un safe harbour
Tipizzazione delle condotte che danno luogo alla responsabilità in caso:
mere conduit
caching
hosting
21. MERE CONDUIT, CACHING E HOSTING: DEFINIZIONI
Mere conduit: trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un
destinatario del servizio, o fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, inclusa la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a
condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la
sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo
Caching: memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite
da un destinatario del servizio effettuata al solo scopo di rendere più efficace il
successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari a loro richiesta
Hosting: memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio
22. ASSENZA DI UN OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIANZA
Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting:
non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o
memorizza (art. 17, d.lgs. 70/2003);
non ha un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino
la presenza di attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).
23. PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI COOPERAZIONE
Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting, è comunque
tenuto:
ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente
funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni
illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione
(art. 17, d.lgs. 70/2003);
a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo
possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha
accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite
(art. 17, d.lgs. 70/2003).
24. RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE
DELL’OBBLIGO DI COOPERAZIONE
Il provider è civilmente responsabile nei casi in cui:
richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non
ha agito prontamente per impedire l’accesso ai contenuti illeciti (art. 17, d.lgs.
70/2003);
se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad
informarne l’autorità competente (art. 17, d.lgs. 70/2003).
25. IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL MERE CONDUIT
Il provider non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
non dia origine alla trasmissione;
non selezioni il destinatario della trasmissione;
non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse.
ISP irresponsabile se non c’è “contatto qualificato” con l’informazione
26. IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL CACHING
Il provider non è responsabile delle a condizione che:
non modifichi le informazioni;
si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo
ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel
settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare
l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni
sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle
informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
27. IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL HOSTING
Il provider non è responsabile delle a condizione che:
non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è
illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di
circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti,
agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
28. DUNQUE, IN CASO DI HOSTING…
…se il provider viene a conoscenza della presenza di informazioni (presunte) illecite sui propri
server:
deve informare l’autorità competente
se accerta l’illiceità del materiale, l’autorità competente ne comunica la presenza al
provider
se il provider non interviene immediatamente è considerato civilmente responsabile
Non sembra (ancora) ipotizzabile un obbligo di intervento del provider
su mera segnalazione del danneggiato (diversamente da come avviene
in altri Paesi dove sono previste invece delle notice and take-down e
delle put-back procedures, forse di prossima introduzione anche in
Italia)
29. RESPONSABILITÀ DEGLI INFORMATION LOCATION TOOL PROVIDER
DIRECT LIABILITY
L’iniziale orientamento rigoroso di alcune Corti europee inizia a redirezionarsi nel senso
di una generale liceità dell’attività di predisposizione di link da parte dei motori di
ricerca.
CONTRIBUTORY LIABILITY
La direttiva 31/2000/CE non si occupa di disciplinare la responsabilità dei motori di
ricerca per la predisposizione di link a materiali illeciti. Alcuni Paesi hanno previsto
specifiche esenzioni (Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria). In altri Paesi UE, tra cui
l’Italia, la dottrina tende ad applicare una disciplina analoga a quella prevista per
l’hosting, valorizzando in particolare il profilo della actual knowledge dell’illecito.
30. RESPONSABILITÀ DEL CONTENT PROVIDER
Normalmente individuata dai principi generali in materia di illecito extracontrattuale,
salva l’applicabilità di eventuali disposizioni specifiche in relazione alla tipologia di
contenuto fornito:
diritto d’autore
diritto dei marchi
norme sulla diffamazione
ecc.
31. RESPONSABILITÀ PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Troverà applicazione la disciplina specifica prevista dal d.lgs. 196/2003 per le ipotesi ivi
previste di di illecito trattamento dei dati personali, quali:
mancata acquisizione del consenso, ove necessario
mancata o insufficiente informativa all’interessato
trattamento per scopi diversi ed ulteriori da quelli per i quali è stata fornita
l’informativa e acquisito il consenso
trattamento eccedente rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti o trattati;
mancata predisposizione delle misure di sicurezza minime e idonee
ecc.
33. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACY
IL CASO «VIVIDOWN»
TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010
A differenza di quanto avviene per il motore di ricerca, Google Video non si limita a
rintracciare ed indicizzare contenuti di terzi rinvenuti in Internet
Google chiama a raccolta e offre spazio a contenuti che vengono resi disponibili a terzi
Preso atto di cosa sta(va) effettivamente dietro al progetto Google Video, non sembra possibile
affermare che - dietro lo ‘‘schermo’’ degli utenti – sia Google stessa a poter essere definita
come Content Provider?
Esiste un obbligo per il proprietario o gestore del sito web (provider, host provider, access
provider, service provider, content provider che sia) di adeguamento e di rispetto dei dattami
della normativa sulla pricacy? E, in caso affermativo, è un obbligo che impone un controllo
preventivo dei dati immessi o soltanto un comportamento di corretta informazione degli
utenti?
34. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACY
IL CASO «VIVIDOWN»
TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010
Ad impossibilia neno tenetur. È però necessario che il provider fornisca agli utenti tutte le
necessarie avvertenze in ordine al rispetto delle norme citate, con particolare attenzione a
quelle che concernono la necessità di procurarsi l’obbligatorio consenso in ordine alla
diffusione di dati personali sensibili.
Esiste quindi un obbligo non di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema ma di
corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi,
ai terzi che questi dati consegnano.
Non costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge impone ‘‘nascondere’’ le informazioni
sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all’interno di condizioni generali di
servizio il cui contenuto appare spesso incomprensibile.
35. GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTI
IL CASO «GRANDE FRATELLO»
Trib. Roma, 16 dicembre 2009
a fronte di una condotta così palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti non è sostenibile
la tesi delle resistenti su una presunta assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe
a svolgere l’unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti
gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati e sulla legittimità di avere un ritorno economico
(…) connesso al proprio servizio in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e
disabilitarne l’accesso; (…) “le regole” stabilite dal provider, (…) consentono la esclusione di
contenuti pedopornografici, prevedono l’accettazione dell’utente di ogni aggiornamento
deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi, la assoluta discrezionalità
nell’interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio “in qualsiasi
momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione” nonché il diritto di risolvere il
contratto con l’utente quando la fornitura non è più “vantaggiosa dal punto di vista
commerciale” (…)
36. GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTI
IL CASO «GRANDE FRATELLO»
Trib. Roma, 16 dicembre 2009
ritenuto che del resto la normativa (…) e la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di
una valutazione caso per caso della responsabilità del provider che, seppur non è
riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto (…), tuttavia
assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete,
ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle
informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto, si
astenga dall’accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se, consapevole dell’antigiuridicità,
ometta di intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute
che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (…),
nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della
sua titolarità dell’opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello (…) nei loro siti
internet programmandone e disciplinandone la visione ove si consideri che è possibile in tali
siti anche scegliere le singole parti di trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad
ulteriore, anche se non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti
sicuramente inconciliabile con l’addotta semplice “messa a disposizione della piattaforma”
37. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLE
IL CASO «LOUS VUITTON»
Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010
È necessario inoltre, affinché la memorizzazione effettuata dal prestatore di un servizio di
posizionamento possa rientrare nella previsione dell’art. 14 della direttiva 2000/31, che il
comportamento di tale prestatore si limiti a quello di un «prestatore intermediario» nel senso
voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 di tale direttiva.
Dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31 risulta, a tal proposito, che le
deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui
l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine «meramente
tecnico, automatico e passivo», con la conseguenza che detto prestatore «non conosce né
controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».
Pertanto, al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento
possa essere limitata ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo
svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico,
automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che
esso memorizza.
38. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLE
IL CASO «LOUS VUITTON»
Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010
Per quanto attiene al servizio di posizionamento di cui trattasi nelle cause principali, dal
fascicolo e dalla descrizione di cui ai punti 23 e seguenti della presente sentenza si evince che
la Google, tramite software da essa sviluppati, effettua un trattamento dei dati inseriti dagli
inserzionisti ottenendo la visualizzazione di annunci a condizioni stabilite dalla stessa
Google. Quest’ultima stabilisce quindi l’ordine di visualizzazione in funzione, in particolare, del
pagamento degli inserzionisti.
Occorre osservare che la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a
pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia
informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google
delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31.
Del pari, il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente di
Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che la Google conosca o controlli i
dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server.
39. LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO
DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE
(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in
cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e
fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente
memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la
trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il
prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o
memorizzate.
(43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto («mere conduit») e
per la memorizzazione temporanea detta «caching» se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione
trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale
requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in
quanto esse non alterano l’integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.
(44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere
atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto («mere conduit») e di «caching» e non può
pertanto beneficare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.
40. LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO
DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE
(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società
dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si
renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle
medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle
procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli
Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle
informazioni e della disabilitazione dell’accesso alle medesime.
(47) Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale.
Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia
impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.
(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di
servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di
diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto (specified) dal diritto nazionale, al fine di
individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.
41. «NOT SO EVIL, AFTER ALL…»
GOOGLE DENTRO E FUORI DALLE AULE DI TRIBUNALE
In diverse occasioni, Google è riuscita a transigere o a prevenire ulteriori liti mediante
accordi con i titolari dei diritti…
ACCORDO COPIEPRESSE
GOOGLE BOOK SEARCH
SETTLEMENT AGREEMENT
ACCORDO GOOGLE SIAE
42. QUALE LEGGE PER GOOGLE?
«Prima copia/acquisisci, poi (eventualmente)
cancella (sempre che lo dica, peraltro,
un Tribunale, o che vi sia un business migliore
a fare il contrario). Perché solo così si riesce
a procedere a grandi balzi nella corsa all’oro,
senza tante remore iniziali».
[estratto da Trib. Milano, 12 aprile 2010]
43. QUALE LEGGE PER GOOGLE?
«Google is big and Google is disruptive by design.
We are trying to do things that are new and
when you disrupt things, the people who are
being disrupted complain. We are in the information
business and everyone has an opinion about
information. But the laws [covering these areas]
are inconsistent».
«The arrogance comes across because we try to do things for end-users against
organised opposition from stakeholders that are unhappy – and they paint us as
arrogant. But I am sure that all successful organisations have some arrogance in them»
[estratto da un intervista di Eric Schmidt al Financial Times del 3 giugno 2010]
47. STUDIO LEGALE ASSOCIATO
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