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GOOGLE LAW.
   MOTORI DI RICERCA TRA INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E PROBLEMATICHE GIURIDICHE


        Avv. Giorgio Spedicato
Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato &
            Partners.
            Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
CHI SONO
            Docente di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di
            Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di
            Ravenna).




            Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è
            una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto
CHI È MPS   delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione.
            Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio
            impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e
            assistendolo nelle operazioni più complesse.
PARAFRASANDO PIERO SRAFFA…


L’analisi dell’evoluzione del sistema produttivo dei paesi ad economia
capitalistica avanzata ci mostra una chiara transizione (tuttora in corso)
da un modello di:

        «produzione di merci a mezzo di merci»

        ad un modello di:

        «produzione di informazione a mezzo di informazione».
WORLD WIDE WEB E INFORMATION ECONOMY


Il world wide web è per molti, oggi, il primo e principale strumento per
l’acquisizione e la diffusione di informazione.

L’informazione, tuttavia, ha un valore economico solo ove sia:
    organizzata
    accessibile
    utile

  Al 02.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 13,66 miliardi
  Al 09.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 15,37 miliardi
  Ci avviciniamo sempre più rapidamente al numero di googol pagine web indicizzate…
LA MISSION DI GOOGLE




“OUR MISSION IS TO ORGANIZE THE WORLD’S INFORMATION
   AND MAKE IT UNIVERSALLY ACCESSIBLE AND USEFUL”
ALCUNE DIFFERENZE TRA GOOGLE E GLI ALTRI MOTORI DI RICERCA
IL «MOTORE» DEL MOTORE DI RICERCA


                      Algoritmo PageRank®
                      È basato su un principio social di attibuzione del
                      valore alle pagine web: più una pagina è linkata, più
                      è importante

Search Engine Optimization                      Googlebombing
generalmente lecita                             Linkfarming
                                                illeciti ex art. 2598 c.c.
                                                (ed anche ex art. 513 c.p.
                                                    Trib. Rovereto 02.02.01?)
LE «INFORMAZIONI» PER GOOGLE
RIFLESSI GIURIDICI DELL’ORGANIZZAZIONE DI INFORMAZIONI
TASSONOMIA DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE COINVOLTE




                                Mutatis mutandis, problemi
                                analoghi sorgono anche con
                                riferimento all’ordinamento
                                giuridico italiano




                        [tabella tratta da J. Grimmelmann, The Structure
                        of Search Engine Law, 93 Iowa L. Rev. 1 (2007)]
I PRINCIPALI SERVIZI DI GOOGLE


SERVIZIO                       PRIVACY        COPYRIGHT/IP
Google Web Search
Gmail
YouTube
Google News
Google Calendar
Google Maps
Google Documenti
Google Book Search
Google AdWords
GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO



GOOGLE STREET VIEW
GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO


LE FOTOGRAFIE POSSONO
CONTENGONO ANCHE
DATI PERSONALI, COME
IMMAGINI DI INDIVIDUI O
TARGHE DI VEICOLI
GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO
GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO


LA PRIVACY POLICY
PREVISTA PER GOOGLE
STREET VIEW
GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO

TUTTAVIA, SECONDO IL GARANTE PRIVACY GOOGLE DEVE:

   provvedere ad informare gli interessati, relativamente all’acquisizione di immagini
   fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate
   dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località,
   mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni
   antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini;
   provvedere ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di
   cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di
   un’emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che
   informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;
   predisporre, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli
   o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo
   immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio
   Street View.
                                                                    [Provvedimento del 15 ottobre 2010]
GOOGLE E IL DIRITTO D’AUTORE: UN ESEMPIO

                            link ipertestuale: violazione del diritto
                            esclusivo di messa a disposizione del
                            pubblico o atto pienamente lecito?


                               thumbnail: violazione del diritto esclusivo
                               di riproduzione (o semplice citazione)?




                               copia cache: violazione del diritto
                               esclusivo di riproduzione o applicabilità
                               dell’eccezione ex art. 68-bis l.d.a.?
                               [ Caso «CopiePress vs. Google»]




                               abstract: violazione del diritto esclusivo
                               di riproduzione o semplice citazione?
                               [ Caso «Infopaq»]
REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA


Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è
individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività
concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei
casi:

   svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL
   svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER
   effettuare il CACHING dei dati
   prestare attività di HOSTING
   assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER
   trattare DATI PERSONALI
REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA


Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è
individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività
concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei
casi:

   svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL
   svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER
   effettuare il CACHING dei dati
   prestare attività di HOSTING
   assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER
   trattare DATI PERSONALI
PRINCIPI CARDINE DEL REGIME DI
            RESPONSABILITÀ EX DIRETTIVA 31/2000/CE

Nessun obbligo di controllo preventivo

Obbligo di cooperazione

Previsione di un safe harbour

Tipizzazione delle condotte che danno luogo alla responsabilità in caso:
     mere conduit
     caching
     hosting
MERE CONDUIT, CACHING E HOSTING: DEFINIZIONI


Mere conduit: trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un
destinatario del servizio, o fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, inclusa la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a
condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la
sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo

Caching: memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite
da un destinatario del servizio effettuata al solo scopo di rendere più efficace il
successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari a loro richiesta

Hosting: memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio
ASSENZA DI UN OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIANZA


Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting:

   non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o
   memorizza (art. 17, d.lgs. 70/2003);

   non ha un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino
   la presenza di attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).
PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting, è comunque
tenuto:

   ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente
   funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni
   illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione
   (art. 17, d.lgs. 70/2003);

   a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo
   possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha
   accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite
   (art. 17, d.lgs. 70/2003).
RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE
                     DELL’OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Il provider è civilmente responsabile nei casi in cui:

   richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non
   ha agito prontamente per impedire l’accesso ai contenuti illeciti (art. 17, d.lgs.
   70/2003);

   se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
   contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad
   informarne l’autorità competente (art. 17, d.lgs. 70/2003).
IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL MERE CONDUIT


Il provider non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

   non dia origine alla trasmissione;

   non selezioni il destinatario della trasmissione;

   non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse.


   ISP irresponsabile se non c’è “contatto qualificato” con l’informazione
IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL CACHING

Il provider non è responsabile delle a condizione che:

   non modifichi le informazioni;

   si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

   si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo
   ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

   non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel
   settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

   agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare
   l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni
   sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle
   informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
   amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL HOSTING


Il provider non è responsabile delle a condizione che:

   non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è
   illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di
   circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

   non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti,
   agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
DUNQUE, IN CASO DI HOSTING…

…se il provider viene a conoscenza della presenza di informazioni (presunte) illecite sui propri
server:

    deve informare l’autorità competente

    se accerta l’illiceità del materiale, l’autorità competente ne comunica la presenza al
    provider

    se il provider non interviene immediatamente è considerato civilmente responsabile


                     Non sembra (ancora) ipotizzabile un obbligo di intervento del provider
                     su mera segnalazione del danneggiato (diversamente da come avviene
                     in altri Paesi dove sono previste invece delle notice and take-down e
                     delle put-back procedures, forse di prossima introduzione anche in
                     Italia)
RESPONSABILITÀ DEGLI INFORMATION LOCATION TOOL PROVIDER


     DIRECT LIABILITY
L’iniziale orientamento rigoroso di alcune Corti europee inizia a redirezionarsi nel senso
di una generale liceità dell’attività di predisposizione di link da parte dei motori di
ricerca.

     CONTRIBUTORY LIABILITY
La direttiva 31/2000/CE non si occupa di disciplinare la responsabilità dei motori di
ricerca per la predisposizione di link a materiali illeciti. Alcuni Paesi hanno previsto
specifiche esenzioni (Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria). In altri Paesi UE, tra cui
l’Italia, la dottrina tende ad applicare una disciplina analoga a quella prevista per
l’hosting, valorizzando in particolare il profilo della actual knowledge dell’illecito.
RESPONSABILITÀ DEL CONTENT PROVIDER


Normalmente individuata dai principi generali in materia di illecito extracontrattuale,
salva l’applicabilità di eventuali disposizioni specifiche in relazione alla tipologia di
contenuto fornito:

   diritto d’autore

   diritto dei marchi

   norme sulla diffamazione

   ecc.
RESPONSABILITÀ PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI


Troverà applicazione la disciplina specifica prevista dal d.lgs. 196/2003 per le ipotesi ivi
previste di di illecito trattamento dei dati personali, quali:

   mancata acquisizione del consenso, ove necessario
   mancata o insufficiente informativa all’interessato
   trattamento per scopi diversi ed ulteriori da quelli per i quali è stata fornita
   l’informativa e acquisito il consenso
   trattamento eccedente rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti o trattati;
   mancata predisposizione delle misure di sicurezza minime e idonee
   ecc.
TRE CASI RECENTI
GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACY
                         IL CASO «VIVIDOWN»

TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010

   A differenza di quanto avviene per il motore di ricerca, Google Video non si limita a
   rintracciare ed indicizzare contenuti di terzi rinvenuti in Internet
   Google chiama a raccolta e offre spazio a contenuti che vengono resi disponibili a terzi
   Preso atto di cosa sta(va) effettivamente dietro al progetto Google Video, non sembra possibile
   affermare che - dietro lo ‘‘schermo’’ degli utenti – sia Google stessa a poter essere definita
   come Content Provider?
   Esiste un obbligo per il proprietario o gestore del sito web (provider, host provider, access
   provider, service provider, content provider che sia) di adeguamento e di rispetto dei dattami
   della normativa sulla pricacy? E, in caso affermativo, è un obbligo che impone un controllo
   preventivo dei dati immessi o soltanto un comportamento di corretta informazione degli
   utenti?
GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACY
                          IL CASO «VIVIDOWN»

TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010

   Ad impossibilia neno tenetur. È però necessario che il provider fornisca agli utenti tutte le
   necessarie avvertenze in ordine al rispetto delle norme citate, con particolare attenzione a
   quelle che concernono la necessità di procurarsi l’obbligatorio consenso in ordine alla
   diffusione di dati personali sensibili.
   Esiste quindi un obbligo non di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema ma di
   corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi,
   ai terzi che questi dati consegnano.
   Non costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge impone ‘‘nascondere’’ le informazioni
   sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all’interno di condizioni generali di
   servizio il cui contenuto appare spesso incomprensibile.
GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTI
                       IL CASO «GRANDE FRATELLO»

Trib. Roma, 16 dicembre 2009

   a fronte di una condotta così palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti non è sostenibile
   la tesi delle resistenti su una presunta assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe
   a svolgere l’unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti
   gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati e sulla legittimità di avere un ritorno economico
   (…) connesso al proprio servizio in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e
   disabilitarne l’accesso; (…) “le regole” stabilite dal provider, (…) consentono la esclusione di
   contenuti pedopornografici, prevedono l’accettazione dell’utente di ogni aggiornamento
   deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi, la assoluta discrezionalità
   nell’interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio “in qualsiasi
   momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione” nonché il diritto di risolvere il
   contratto con l’utente quando la fornitura non è più “vantaggiosa dal punto di vista
   commerciale” (…)
GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTI
                      IL CASO «GRANDE FRATELLO»

Trib. Roma, 16 dicembre 2009

   ritenuto che del resto la normativa (…) e la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di
   una valutazione caso per caso della responsabilità del provider che, seppur non è
   riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto (…), tuttavia
   assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete,
   ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle
   informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto, si
   astenga dall’accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se, consapevole dell’antigiuridicità,
   ometta di intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute
   che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (…),
   nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della
   sua titolarità dell’opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello (…) nei loro siti
   internet programmandone e disciplinandone la visione ove si consideri che è possibile in tali
   siti anche scegliere le singole parti di trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad
   ulteriore, anche se non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti
   sicuramente inconciliabile con l’addotta semplice “messa a disposizione della piattaforma”
GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLE
                         IL CASO «LOUS VUITTON»

Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010

    È necessario inoltre, affinché la memorizzazione effettuata dal prestatore di un servizio di
    posizionamento possa rientrare nella previsione dell’art. 14 della direttiva 2000/31, che il
    comportamento di tale prestatore si limiti a quello di un «prestatore intermediario» nel senso
    voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 di tale direttiva.
    Dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31 risulta, a tal proposito, che le
    deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui
    l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine «meramente
    tecnico, automatico e passivo», con la conseguenza che detto prestatore «non conosce né
    controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».
    Pertanto, al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento
    possa essere limitata ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo
    svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico,
    automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che
    esso memorizza.
GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLE
                         IL CASO «LOUS VUITTON»

Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010

    Per quanto attiene al servizio di posizionamento di cui trattasi nelle cause principali, dal
    fascicolo e dalla descrizione di cui ai punti 23 e seguenti della presente sentenza si evince che
    la Google, tramite software da essa sviluppati, effettua un trattamento dei dati inseriti dagli
    inserzionisti ottenendo la visualizzazione di annunci a condizioni stabilite dalla stessa
    Google. Quest’ultima stabilisce quindi l’ordine di visualizzazione in funzione, in particolare, del
    pagamento degli inserzionisti.
    Occorre osservare che la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a
    pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia
    informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google
    delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31.
    Del pari, il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente di
    Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che la Google conosca o controlli i
    dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server.
LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO
                           DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE

(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in
cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e
fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente
memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la
trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il
prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o
memorizzate.

(43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto («mere conduit») e
per la memorizzazione temporanea detta «caching» se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione
trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale
requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in
quanto esse non alterano l’integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.

(44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere
atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto («mere conduit») e di «caching» e non può
pertanto beneficare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.
LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO
                          DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE

(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società
dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si
renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle
medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle
procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli
Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle
informazioni e della disabilitazione dell’accesso alle medesime.

(47) Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale.
Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia
impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di
servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di
diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto (specified) dal diritto nazionale, al fine di
individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.
«NOT SO EVIL, AFTER ALL…»
         GOOGLE DENTRO E FUORI DALLE AULE DI TRIBUNALE

In diverse occasioni, Google è riuscita a transigere o a prevenire ulteriori liti mediante
accordi con i titolari dei diritti…


           ACCORDO COPIEPRESSE




                               GOOGLE BOOK SEARCH
                               SETTLEMENT AGREEMENT

                                                                   ACCORDO GOOGLE SIAE
QUALE LEGGE PER GOOGLE?


«Prima copia/acquisisci, poi (eventualmente)
cancella (sempre che lo dica, peraltro,
un Tribunale, o che vi sia un business migliore
a fare il contrario). Perché solo così si riesce
a procedere a grandi balzi nella corsa all’oro,
senza tante remore iniziali».

[estratto da Trib. Milano, 12 aprile 2010]
QUALE LEGGE PER GOOGLE?


«Google is big and Google is disruptive by design.
We are trying to do things that are new and
when you disrupt things, the people who are
being disrupted complain. We are in the information
business and everyone has an opinion about
information. But the laws [covering these areas]
are inconsistent».

«The arrogance comes across because we try to do things for end-users against
organised opposition from stakeholders that are unhappy – and they paint us as
arrogant. But I am sure that all successful organisations have some arrogance in them»

                                    [estratto da un intervista di Eric Schmidt al Financial Times del 3 giugno 2010]
CONCLUSIONE




TECNOCRAZIA                  DOMINIO
                            DELLA LEGGE
CONCLUSIONE




TECNOCRAZIA                  DOMINIO
                            DELLA LEGGE
CONCLUSIONE




TECNOCRAZIA                  DOMINIO
                            DELLA LEGGE
STUDIO LEGALE ASSOCIATO


MILANO
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                                GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
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BOLOGNA                               Avv. Giorgio Spedicato
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                                email: giorgio.spedicato@mpslaw.it
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Giorgio Spedicato_Google Law. Motori di ricerca tra innovazione tecnologica e problematiche giuridiche

  • 1. GOOGLE LAW. MOTORI DI RICERCA TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROBLEMATICHE GIURIDICHE Avv. Giorgio Spedicato
  • 2. Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners. Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica. CHI SONO Docente di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna). Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto CHI È MPS delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione. Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.
  • 3. PARAFRASANDO PIERO SRAFFA… L’analisi dell’evoluzione del sistema produttivo dei paesi ad economia capitalistica avanzata ci mostra una chiara transizione (tuttora in corso) da un modello di: «produzione di merci a mezzo di merci» ad un modello di: «produzione di informazione a mezzo di informazione».
  • 4. WORLD WIDE WEB E INFORMATION ECONOMY Il world wide web è per molti, oggi, il primo e principale strumento per l’acquisizione e la diffusione di informazione. L’informazione, tuttavia, ha un valore economico solo ove sia: organizzata accessibile utile Al 02.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 13,66 miliardi Al 09.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 15,37 miliardi Ci avviciniamo sempre più rapidamente al numero di googol pagine web indicizzate…
  • 5. LA MISSION DI GOOGLE “OUR MISSION IS TO ORGANIZE THE WORLD’S INFORMATION AND MAKE IT UNIVERSALLY ACCESSIBLE AND USEFUL”
  • 6. ALCUNE DIFFERENZE TRA GOOGLE E GLI ALTRI MOTORI DI RICERCA
  • 7. IL «MOTORE» DEL MOTORE DI RICERCA Algoritmo PageRank® È basato su un principio social di attibuzione del valore alle pagine web: più una pagina è linkata, più è importante Search Engine Optimization Googlebombing generalmente lecita Linkfarming illeciti ex art. 2598 c.c. (ed anche ex art. 513 c.p. Trib. Rovereto 02.02.01?)
  • 10. TASSONOMIA DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE COINVOLTE Mutatis mutandis, problemi analoghi sorgono anche con riferimento all’ordinamento giuridico italiano [tabella tratta da J. Grimmelmann, The Structure of Search Engine Law, 93 Iowa L. Rev. 1 (2007)]
  • 11. I PRINCIPALI SERVIZI DI GOOGLE SERVIZIO PRIVACY COPYRIGHT/IP Google Web Search Gmail YouTube Google News Google Calendar Google Maps Google Documenti Google Book Search Google AdWords
  • 12. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO GOOGLE STREET VIEW
  • 13. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO LE FOTOGRAFIE POSSONO CONTENGONO ANCHE DATI PERSONALI, COME IMMAGINI DI INDIVIDUI O TARGHE DI VEICOLI
  • 14. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO
  • 15. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO LA PRIVACY POLICY PREVISTA PER GOOGLE STREET VIEW
  • 16. GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO TUTTAVIA, SECONDO IL GARANTE PRIVACY GOOGLE DEVE: provvedere ad informare gli interessati, relativamente all’acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini; provvedere ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di un’emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; predisporre, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View. [Provvedimento del 15 ottobre 2010]
  • 17. GOOGLE E IL DIRITTO D’AUTORE: UN ESEMPIO link ipertestuale: violazione del diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico o atto pienamente lecito? thumbnail: violazione del diritto esclusivo di riproduzione (o semplice citazione)? copia cache: violazione del diritto esclusivo di riproduzione o applicabilità dell’eccezione ex art. 68-bis l.d.a.? [ Caso «CopiePress vs. Google»] abstract: violazione del diritto esclusivo di riproduzione o semplice citazione? [ Caso «Infopaq»]
  • 18. REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei casi: svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER effettuare il CACHING dei dati prestare attività di HOSTING assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER trattare DATI PERSONALI
  • 19. REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei casi: svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER effettuare il CACHING dei dati prestare attività di HOSTING assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER trattare DATI PERSONALI
  • 20. PRINCIPI CARDINE DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ EX DIRETTIVA 31/2000/CE Nessun obbligo di controllo preventivo Obbligo di cooperazione Previsione di un safe harbour Tipizzazione delle condotte che danno luogo alla responsabilità in caso: mere conduit caching hosting
  • 21. MERE CONDUIT, CACHING E HOSTING: DEFINIZIONI Mere conduit: trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, inclusa la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo Caching: memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite da un destinatario del servizio effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari a loro richiesta Hosting: memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio
  • 22. ASSENZA DI UN OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIANZA Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting: non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza (art. 17, d.lgs. 70/2003); non ha un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).
  • 23. PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI COOPERAZIONE Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting, è comunque tenuto: ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione (art. 17, d.lgs. 70/2003); a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).
  • 24. RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COOPERAZIONE Il provider è civilmente responsabile nei casi in cui: richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso ai contenuti illeciti (art. 17, d.lgs. 70/2003); se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente (art. 17, d.lgs. 70/2003).
  • 25. IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL MERE CONDUIT Il provider non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse. ISP irresponsabile se non c’è “contatto qualificato” con l’informazione
  • 26. IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL CACHING Il provider non è responsabile delle a condizione che: non modifichi le informazioni; si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
  • 27. IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL HOSTING Il provider non è responsabile delle a condizione che: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
  • 28. DUNQUE, IN CASO DI HOSTING… …se il provider viene a conoscenza della presenza di informazioni (presunte) illecite sui propri server: deve informare l’autorità competente se accerta l’illiceità del materiale, l’autorità competente ne comunica la presenza al provider se il provider non interviene immediatamente è considerato civilmente responsabile Non sembra (ancora) ipotizzabile un obbligo di intervento del provider su mera segnalazione del danneggiato (diversamente da come avviene in altri Paesi dove sono previste invece delle notice and take-down e delle put-back procedures, forse di prossima introduzione anche in Italia)
  • 29. RESPONSABILITÀ DEGLI INFORMATION LOCATION TOOL PROVIDER DIRECT LIABILITY L’iniziale orientamento rigoroso di alcune Corti europee inizia a redirezionarsi nel senso di una generale liceità dell’attività di predisposizione di link da parte dei motori di ricerca. CONTRIBUTORY LIABILITY La direttiva 31/2000/CE non si occupa di disciplinare la responsabilità dei motori di ricerca per la predisposizione di link a materiali illeciti. Alcuni Paesi hanno previsto specifiche esenzioni (Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria). In altri Paesi UE, tra cui l’Italia, la dottrina tende ad applicare una disciplina analoga a quella prevista per l’hosting, valorizzando in particolare il profilo della actual knowledge dell’illecito.
  • 30. RESPONSABILITÀ DEL CONTENT PROVIDER Normalmente individuata dai principi generali in materia di illecito extracontrattuale, salva l’applicabilità di eventuali disposizioni specifiche in relazione alla tipologia di contenuto fornito: diritto d’autore diritto dei marchi norme sulla diffamazione ecc.
  • 31. RESPONSABILITÀ PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Troverà applicazione la disciplina specifica prevista dal d.lgs. 196/2003 per le ipotesi ivi previste di di illecito trattamento dei dati personali, quali: mancata acquisizione del consenso, ove necessario mancata o insufficiente informativa all’interessato trattamento per scopi diversi ed ulteriori da quelli per i quali è stata fornita l’informativa e acquisito il consenso trattamento eccedente rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti o trattati; mancata predisposizione delle misure di sicurezza minime e idonee ecc.
  • 33. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACY IL CASO «VIVIDOWN» TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010 A differenza di quanto avviene per il motore di ricerca, Google Video non si limita a rintracciare ed indicizzare contenuti di terzi rinvenuti in Internet Google chiama a raccolta e offre spazio a contenuti che vengono resi disponibili a terzi Preso atto di cosa sta(va) effettivamente dietro al progetto Google Video, non sembra possibile affermare che - dietro lo ‘‘schermo’’ degli utenti – sia Google stessa a poter essere definita come Content Provider? Esiste un obbligo per il proprietario o gestore del sito web (provider, host provider, access provider, service provider, content provider che sia) di adeguamento e di rispetto dei dattami della normativa sulla pricacy? E, in caso affermativo, è un obbligo che impone un controllo preventivo dei dati immessi o soltanto un comportamento di corretta informazione degli utenti?
  • 34. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACY IL CASO «VIVIDOWN» TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010 Ad impossibilia neno tenetur. È però necessario che il provider fornisca agli utenti tutte le necessarie avvertenze in ordine al rispetto delle norme citate, con particolare attenzione a quelle che concernono la necessità di procurarsi l’obbligatorio consenso in ordine alla diffusione di dati personali sensibili. Esiste quindi un obbligo non di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema ma di corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi, ai terzi che questi dati consegnano. Non costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge impone ‘‘nascondere’’ le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all’interno di condizioni generali di servizio il cui contenuto appare spesso incomprensibile.
  • 35. GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTI IL CASO «GRANDE FRATELLO» Trib. Roma, 16 dicembre 2009 a fronte di una condotta così palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti non è sostenibile la tesi delle resistenti su una presunta assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l’unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati e sulla legittimità di avere un ritorno economico (…) connesso al proprio servizio in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne l’accesso; (…) “le regole” stabilite dal provider, (…) consentono la esclusione di contenuti pedopornografici, prevedono l’accettazione dell’utente di ogni aggiornamento deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi, la assoluta discrezionalità nell’interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio “in qualsiasi momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione” nonché il diritto di risolvere il contratto con l’utente quando la fornitura non è più “vantaggiosa dal punto di vista commerciale” (…)
  • 36. GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTI IL CASO «GRANDE FRATELLO» Trib. Roma, 16 dicembre 2009 ritenuto che del resto la normativa (…) e la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di una valutazione caso per caso della responsabilità del provider che, seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto (…), tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto, si astenga dall’accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se, consapevole dell’antigiuridicità, ometta di intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (…), nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della sua titolarità dell’opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello (…) nei loro siti internet programmandone e disciplinandone la visione ove si consideri che è possibile in tali siti anche scegliere le singole parti di trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad ulteriore, anche se non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti sicuramente inconciliabile con l’addotta semplice “messa a disposizione della piattaforma”
  • 37. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLE IL CASO «LOUS VUITTON» Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010 È necessario inoltre, affinché la memorizzazione effettuata dal prestatore di un servizio di posizionamento possa rientrare nella previsione dell’art. 14 della direttiva 2000/31, che il comportamento di tale prestatore si limiti a quello di un «prestatore intermediario» nel senso voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 di tale direttiva. Dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31 risulta, a tal proposito, che le deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine «meramente tecnico, automatico e passivo», con la conseguenza che detto prestatore «non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate». Pertanto, al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento possa essere limitata ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza.
  • 38. GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLE IL CASO «LOUS VUITTON» Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010 Per quanto attiene al servizio di posizionamento di cui trattasi nelle cause principali, dal fascicolo e dalla descrizione di cui ai punti 23 e seguenti della presente sentenza si evince che la Google, tramite software da essa sviluppati, effettua un trattamento dei dati inseriti dagli inserzionisti ottenendo la visualizzazione di annunci a condizioni stabilite dalla stessa Google. Quest’ultima stabilisce quindi l’ordine di visualizzazione in funzione, in particolare, del pagamento degli inserzionisti. Occorre osservare che la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31. Del pari, il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente di Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che la Google conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server.
  • 39. LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE (42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate. (43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto («mere conduit») e per la memorizzazione temporanea detta «caching» se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l’integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione. (44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto («mere conduit») e di «caching» e non può pertanto beneficare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.
  • 40. LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE (46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell’accesso alle medesime. (47) Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni. (48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto (specified) dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.
  • 41. «NOT SO EVIL, AFTER ALL…» GOOGLE DENTRO E FUORI DALLE AULE DI TRIBUNALE In diverse occasioni, Google è riuscita a transigere o a prevenire ulteriori liti mediante accordi con i titolari dei diritti… ACCORDO COPIEPRESSE GOOGLE BOOK SEARCH SETTLEMENT AGREEMENT ACCORDO GOOGLE SIAE
  • 42. QUALE LEGGE PER GOOGLE? «Prima copia/acquisisci, poi (eventualmente) cancella (sempre che lo dica, peraltro, un Tribunale, o che vi sia un business migliore a fare il contrario). Perché solo così si riesce a procedere a grandi balzi nella corsa all’oro, senza tante remore iniziali». [estratto da Trib. Milano, 12 aprile 2010]
  • 43. QUALE LEGGE PER GOOGLE? «Google is big and Google is disruptive by design. We are trying to do things that are new and when you disrupt things, the people who are being disrupted complain. We are in the information business and everyone has an opinion about information. But the laws [covering these areas] are inconsistent». «The arrogance comes across because we try to do things for end-users against organised opposition from stakeholders that are unhappy – and they paint us as arrogant. But I am sure that all successful organisations have some arrogance in them» [estratto da un intervista di Eric Schmidt al Financial Times del 3 giugno 2010]
  • 44. CONCLUSIONE TECNOCRAZIA DOMINIO DELLA LEGGE
  • 45. CONCLUSIONE TECNOCRAZIA DOMINIO DELLA LEGGE
  • 46. CONCLUSIONE TECNOCRAZIA DOMINIO DELLA LEGGE
  • 47. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MILANO Via Larga, 6 20122 Milano GRAZIE DELL’ATTENZIONE! Tel. 02.89926248 Email: milano.desk@mpslaw.it BOLOGNA Avv. Giorgio Spedicato Via dell’Indipendenza, 36 40121 Bologna Tel. 051.7878043 Email: bologna.desk@mpslaw.it email: giorgio.spedicato@mpslaw.it IMOLA skype: giorgio.spedicato Via Garibaldi, 40 40026 Imola (Bo) Tel. 0542.30702 Email: imola.desk@mpslaw.it
  • 48. MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS www.mpslaw.it