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Biblìon - Convegno sul libro e la lettura
                                                Bari, 23-24 aprile 2012




 IL PRESTITO DIGITALE TRA DIRITTO
D’AUTORE E NORMATIVA ANTITRUST

                Avv. Giorgio Spedicato
      Professore a contratto di Diritto della proprietà intellettuale
  Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo di Ravenna)
UNESCO Public Library Manifesto


           Freedom, Prosperity and the Development of society
                 and individuals are fundamental human values.
                 They will only be attained through the ability of
       well-informed citizens to exercise their democratic rights
                             and to play an active role in society.
  Constructive participation and the development of democracy
        depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
UNESCO Public Library Manifesto


           Freedom, Prosperity and the Development of society
                 and individuals are fundamental human values.
                 They will only be attained through the ability of
       well-informed citizens to exercise their democratic rights
                             and to play an active role in society.
  Constructive participation and the development of democracy
        depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
UNESCO Public Library Manifesto


           Freedom, Prosperity and the Development of society
                 and individuals are fundamental human values.
                 They will only be attained through the ability of
       well-informed citizens to exercise their democratic rights
                             and to play an active role in society.
  Constructive participation and the development of democracy
        depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
UNESCO Public Library Manifesto


           Freedom, Prosperity and the Development of society
                 and individuals are fundamental human values.
                 They will only be attained through the ability of
       well-informed citizens to exercise their democratic rights
                             and to play an active role in society.
  Constructive participation and the development of democracy
        depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Il diritto esclusivo di prestito
                nella legge sul diritto d’autore

Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti». OLD-FASHIONED LENDING

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
L’eccezione per le biblioteche


Art. 69
«Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale
non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini».
L’eccezione per le biblioteche


Art. 69
«Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale
non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini».
Dall’«old-fashioned lending»
                          al «digital lending»

Una possibile definizione di «digital lending»:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale»

[G. Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del ‘digital lending’ per
libri e altri media in Italia, in Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010)]
Dall’«old-fashioned lending»
                          al «digital lending»

Una possibile definizione di «digital lending»:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale»

[G. Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del ‘digital lending’ per
libri e altri media in Italia, in Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010)]


Una proposta di definizione modificata:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti
stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
Dall’«old-fashioned lending»
                        al «digital lending»

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»



Una proposta di definizione modificata:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti
stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
Dall’«old-fashioned lending»
                        al «digital lending»

Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»



Una proposta di definizione modificata:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti
stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
Modelli mimetici
                             di «digital lending»

Prestito di devices precaricati

la biblioteca distribuisce e-books mediante il prestito agli utenti di propri devices
precaricati

al termine del periodo di prestito, l’utente restituisce il device alla biblioteca
Modelli mimetici
                            di «digital lending»

«one copy - one user» DRM based

ciascun e-book può essere concesso simultaneamente in prestito digitale ad un
numero di utenti pari al numero di copie digitali dello stesso e-book acquisite dalla
biblioteca

ciascuna “copia digitale” dell’e-book potrà, in ogni caso, essere concessa in prestito
un numero limitato di volte (lending cap)

l’utente potrà effettuare il “download a tempo” dell’e-book su un proprio device; alla
scadenza del periodo di prestito l’e-book viene automaticamente cancellato
Modelli mimetici
                             di «digital lending»

«one copy - one user» social DRM based

ciascun e-book può essere concesso simultaneamente in prestito digitale ad un
numero di utenti pari al numero di copie digitali dello stesso e-book acquisite dalla
biblioteca

ciascuna “copia digitale” dell’e-book potrà, in ogni caso, essere concessa in prestito
un numero limitato di volte (lending cap)

l’utente potrà effettuare il download dell’e-book su un proprio device; alla scadenza
del periodo di prestito la “copia digitale” torna nella disponibilità della bibioteca per il
prestito ma non viene cancellata dal device dell’utente, il quale potrà dunque
continuare a fruirne illimitatamente
Modelli semi-mimetici
                          di «digital lending»

Streaming con controllo di concorrenza

la biblioteca acquisisce, a vantaggio dei propri utenti, il diritto di accesso ad un’intero
«pacchetto» di contenuti digitali

l’utente della biblioteca può visualizzare il contenuto in streaming

l’accesso è limitato ad un numero massimo di utenti contemporaneamente
Modelli non mimetici
                           di «digital lending»

Streaming flat

la biblioteca acquisisce, a vantaggio dei propri utenti, il diritto di accesso ad un’intero
«pacchetto» di contenuti digitali

l’utente della biblioteca può visualizzare il contenuto in streaming

l’accesso può essere effettuato da un numero illimitato di utenti
contemporaneamente
Entia non sunt multiplicanda…
Digital lending basato su copia locale


                      cessione in uso

                      di originali, copie o
                       supporti

                      fatta da istituzioni aperte
                       al pubblico

                      per un periodo di tempo
                       limitato

                      per finalità diverse dal
                       conseguimento di un
                       beneficio economico o
                       commerciale
Digital lending basato su copia locale


                      cessione in uso

                      di originali, copie o
                       supporti

                      fatta da istituzioni aperte
                       al pubblico

                      per un periodo di tempo
                       limitato

                      per finalità diverse dal
                       conseguimento di un
                       beneficio economico o
                       commerciale
Digital lending basato su copia remota


                      cessione in uso

                      di originali, copie o
                       supporti

                      fatta da istituzioni aperte
                       al pubblico

                      per un periodo di tempo
                       limitato

                      per finalità diverse dal
                       conseguimento di un
                       beneficio economico o
                       commerciale
Digital lending ed esercizio di diritti esclusivi




                           un atto di riproduzione
                           del contenuto digitale

          implica sempre
                           un atto di messa a disposizione
                           del pubblico del contenuto
                           digitale
Sull’applicabilità dell’art. 71-ter

                   Art. 71-ter
                   «È libera la comunicazione o
                   la messa a disposizione
                   destinata a singoli individui, a
                   scopo di ricerca o di attività
                   privata di studio, su terminali
                   aventi tale unica funzione
                   situati nei locali delle
                   biblioteche accessibili al
                   pubblico, degli istituti di
                   istruzione, nei musei e negli
                   archivi, limitatamente alle
                   opere o ad altri materiali
                   contenuti nelle loro collezioni
                   e non soggetti a vincoli
                   derivanti da atti di cessione o
                   da licenza».
Sull’applicabilità dell’art. 71-ter

                   Art. 71-ter
                   «È libera la comunicazione o
                   la messa a disposizione
                   destinata a singoli individui, a
                   scopo di ricerca o di attività
                   privata di studio, su terminali
                   aventi tale unica funzione
                   situati nei locali delle
                   biblioteche accessibili al
                   pubblico, degli istituti di
                   istruzione, nei musei e negli
                   archivi, limitatamente alle
                   opere o ad altri materiali
                   contenuti nelle loro collezioni
                          INAPPLICABILE
                   e non soggetti a vincoli
                   derivanti da atti di cessione o
                   da licenza».
Sull’applicabilità dell’art. 68

                 Art. 68, co. 2
                 «È libera la fotocopia di opere
                 esistenti nelle biblioteche
                 accessibili al pubblico o in
                 quelle scolastiche, nei musei
                 pubblici o negli archivi
                 pubblici, effettuata dai
                 predetti organismi per i
                 propri servizi, senza alcun
                 vantaggio economico o
                 commerciale diretto o
                 indiretto»
Sull’applicabilità dell’art. 68

                 Art. 68, co. 2
                 «È libera la fotocopia di opere
                 esistenti nelle biblioteche
                 accessibili al pubblico o in
                 quelle scolastiche, nei musei
                 pubblici o negli archivi
                 pubblici, effettuata dai
                 predetti organismi per i
                 propri servizi, senza alcun
                 vantaggio economico o
                 commerciale diretto o
                 indiretto»

                       INAPPLICABILE
Applicabilità dell’art. 107

                Art. 107
                «I diritti di utilizzazioni
                spettanti agli autori delle
                opere dell’ingegno, nonché i
                diritti connessi aventi
                carattere patrimoniale,
                possono essere acquistati,
                alienati o trasmessi in tutti i
                modi e forme consentiti dalla
                legge, salva l’applicazione
                delle norme contenute in
                questo capo»
Applicabilità dell’art. 107

                  Art. 107
                  «I diritti di utilizzazioni
                  spettanti agli autori delle
                  opere dell’ingegno, nonché i
                  diritti connessi aventi
                  carattere patrimoniale,
                  possono essere acquistati,
                  alienati o trasmessi in tutti i
                  modi e forme consentiti dalla
                  legge, salva l’applicazione
                  delle norme contenute in
                  questo capo»
Libertà negoziale e
determinazione del prezzo




                  PREZZO DEGLI E-BOOK
La convergenza dei prezzi
                      degli e-book nel settore retail




Fonte: ricerca ATKearney - Book Republic
La convergenza dei prezzi
degli e-book nel settore retail


                            convergenza…
                             …o cartello?
La convergenza dei prezzi
degli e-book nel settore retail


                            convergenza…
                             …o cartello?
Scontro tra Titani…


The DOJ’s accusation of collusion against Apple is
simply not true. The launch of the iBookstore in 2010
fostered innovation and competition, breaking
Amazon’s monopolistic grip on the publishing
industry. Since then customers have benefited from
eBooks that are more interactive and engaging. Just
as we’ve allowed developers to set prices on the App
Store, publishers set prices on the iBookstore
Tom Neumayr (Apple)
Scontro tra Titani…
Scontro tra Titani…



             prezzi predatori
Scontro tra Titani…



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Effetti della concentrazione del mercato

                EDITORI




              INTERMEDIARI




                PUBBLICO
Effetti della concentrazione del mercato

                EDITORI




              INTERMEDIARI




                PUBBLICO
Effetti della concentrazione del mercato
In conclusione…


           Freedom, Prosperity and the Development of society
                 and individuals are fundamental human values.
                 They will only be attained through the ability of
       well-informed citizens to exercise their democratic rights
                             and to play an active role in society.
  Constructive participation and the development of democracy
        depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
In conclusione…


           Freedom, Prosperity and the Development of society
                 and individuals are fundamental human values.
                 They will only be attained through the ability of
       well-informedPRESERVARE IL MERCATO democratic rights
                      citizens to exercise their
                         CONCORRENZIALE active role in society.
                             and to play an
  Constructive participation and the development of democracy
        depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
In conclusione…


           Freedom, Prosperity and the Development of society
                 and individuals are fundamental human values.
                 They will only be attained through the ability of
       well-informed citizens to exercise their democratic rights
                          GRAZIE PER
                             and to play an active role in society.
                         L’ATTENZIONE
  Constructive participation and the development of democracy
        depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
Avv. Giorgio Spedicato

giorgio.spedicato@unibo.it


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Spedicato_Il prestito digitale tra diritto d'autore e normativa antitrust

  • 1. Biblìon - Convegno sul libro e la lettura Bari, 23-24 aprile 2012 IL PRESTITO DIGITALE TRA DIRITTO D’AUTORE E NORMATIVA ANTITRUST Avv. Giorgio Spedicato Professore a contratto di Diritto della proprietà intellettuale Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo di Ravenna)
  • 2. UNESCO Public Library Manifesto Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental human values. They will only be attained through the ability of well-informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information
  • 3. UNESCO Public Library Manifesto Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental human values. They will only be attained through the ability of well-informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information
  • 4. UNESCO Public Library Manifesto Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental human values. They will only be attained through the ability of well-informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information
  • 5. UNESCO Public Library Manifesto Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental human values. They will only be attained through the ability of well-informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information
  • 6. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti».
  • 7. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti».
  • 8. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti». Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
  • 9. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti». Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
  • 10. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti». Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
  • 11. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti». Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
  • 12. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti». Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
  • 13. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti». Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
  • 14. Il diritto esclusivo di prestito nella legge sul diritto d’autore Art. 12 «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti». OLD-FASHIONED LENDING Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
  • 15. L’eccezione per le biblioteche Art. 69 «Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
  • 16. L’eccezione per le biblioteche Art. 69 «Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
  • 17. Dall’«old-fashioned lending» al «digital lending» Una possibile definizione di «digital lending»: «(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale» [G. Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del ‘digital lending’ per libri e altri media in Italia, in Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010)]
  • 18. Dall’«old-fashioned lending» al «digital lending» Una possibile definizione di «digital lending»: «(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale» [G. Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del ‘digital lending’ per libri e altri media in Italia, in Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010)] Una proposta di definizione modificata: «(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
  • 19. Dall’«old-fashioned lending» al «digital lending» Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1» Una proposta di definizione modificata: «(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
  • 20. Dall’«old-fashioned lending» al «digital lending» Art. 18-bis, co. 2 «Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1» Una proposta di definizione modificata: «(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
  • 21. Modelli mimetici di «digital lending» Prestito di devices precaricati la biblioteca distribuisce e-books mediante il prestito agli utenti di propri devices precaricati al termine del periodo di prestito, l’utente restituisce il device alla biblioteca
  • 22. Modelli mimetici di «digital lending» «one copy - one user» DRM based ciascun e-book può essere concesso simultaneamente in prestito digitale ad un numero di utenti pari al numero di copie digitali dello stesso e-book acquisite dalla biblioteca ciascuna “copia digitale” dell’e-book potrà, in ogni caso, essere concessa in prestito un numero limitato di volte (lending cap) l’utente potrà effettuare il “download a tempo” dell’e-book su un proprio device; alla scadenza del periodo di prestito l’e-book viene automaticamente cancellato
  • 23. Modelli mimetici di «digital lending» «one copy - one user» social DRM based ciascun e-book può essere concesso simultaneamente in prestito digitale ad un numero di utenti pari al numero di copie digitali dello stesso e-book acquisite dalla biblioteca ciascuna “copia digitale” dell’e-book potrà, in ogni caso, essere concessa in prestito un numero limitato di volte (lending cap) l’utente potrà effettuare il download dell’e-book su un proprio device; alla scadenza del periodo di prestito la “copia digitale” torna nella disponibilità della bibioteca per il prestito ma non viene cancellata dal device dell’utente, il quale potrà dunque continuare a fruirne illimitatamente
  • 24. Modelli semi-mimetici di «digital lending» Streaming con controllo di concorrenza la biblioteca acquisisce, a vantaggio dei propri utenti, il diritto di accesso ad un’intero «pacchetto» di contenuti digitali l’utente della biblioteca può visualizzare il contenuto in streaming l’accesso è limitato ad un numero massimo di utenti contemporaneamente
  • 25. Modelli non mimetici di «digital lending» Streaming flat la biblioteca acquisisce, a vantaggio dei propri utenti, il diritto di accesso ad un’intero «pacchetto» di contenuti digitali l’utente della biblioteca può visualizzare il contenuto in streaming l’accesso può essere effettuato da un numero illimitato di utenti contemporaneamente
  • 26. Entia non sunt multiplicanda…
  • 27. Digital lending basato su copia locale  cessione in uso  di originali, copie o supporti  fatta da istituzioni aperte al pubblico  per un periodo di tempo limitato  per finalità diverse dal conseguimento di un beneficio economico o commerciale
  • 28. Digital lending basato su copia locale  cessione in uso  di originali, copie o supporti  fatta da istituzioni aperte al pubblico  per un periodo di tempo limitato  per finalità diverse dal conseguimento di un beneficio economico o commerciale
  • 29. Digital lending basato su copia remota  cessione in uso  di originali, copie o supporti  fatta da istituzioni aperte al pubblico  per un periodo di tempo limitato  per finalità diverse dal conseguimento di un beneficio economico o commerciale
  • 30. Digital lending ed esercizio di diritti esclusivi un atto di riproduzione del contenuto digitale implica sempre un atto di messa a disposizione del pubblico del contenuto digitale
  • 31. Sull’applicabilità dell’art. 71-ter Art. 71-ter «È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza».
  • 32. Sull’applicabilità dell’art. 71-ter Art. 71-ter «È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni INAPPLICABILE e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza».
  • 33. Sull’applicabilità dell’art. 68 Art. 68, co. 2 «È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto»
  • 34. Sull’applicabilità dell’art. 68 Art. 68, co. 2 «È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto» INAPPLICABILE
  • 35. Applicabilità dell’art. 107 Art. 107 «I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo»
  • 36. Applicabilità dell’art. 107 Art. 107 «I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo»
  • 37. Libertà negoziale e determinazione del prezzo PREZZO DEGLI E-BOOK
  • 38. La convergenza dei prezzi degli e-book nel settore retail Fonte: ricerca ATKearney - Book Republic
  • 39. La convergenza dei prezzi degli e-book nel settore retail convergenza… …o cartello?
  • 40. La convergenza dei prezzi degli e-book nel settore retail convergenza… …o cartello?
  • 41. Scontro tra Titani… The DOJ’s accusation of collusion against Apple is simply not true. The launch of the iBookstore in 2010 fostered innovation and competition, breaking Amazon’s monopolistic grip on the publishing industry. Since then customers have benefited from eBooks that are more interactive and engaging. Just as we’ve allowed developers to set prices on the App Store, publishers set prices on the iBookstore Tom Neumayr (Apple)
  • 43. Scontro tra Titani… prezzi predatori
  • 44. Scontro tra Titani… prezzi predatori pratiche escludenti
  • 45. Effetti della concentrazione del mercato EDITORI INTERMEDIARI PUBBLICO
  • 46. Effetti della concentrazione del mercato EDITORI INTERMEDIARI PUBBLICO
  • 48. In conclusione… Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental human values. They will only be attained through the ability of well-informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information
  • 49. In conclusione… Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental human values. They will only be attained through the ability of well-informedPRESERVARE IL MERCATO democratic rights citizens to exercise their CONCORRENZIALE active role in society. and to play an Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information
  • 50. In conclusione… Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental human values. They will only be attained through the ability of well-informed citizens to exercise their democratic rights GRAZIE PER and to play an active role in society. L’ATTENZIONE Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information
  • 51. Avv. Giorgio Spedicato giorgio.spedicato@unibo.it it.linkedin.com/in/giorgiospedicato GSpedicato