Giorgio Spedicato_Profili normativi e contrattualistici relativi alla sicurez...
Spedicato_Il prestito digitale tra diritto d'autore e normativa antitrust
1. Biblìon - Convegno sul libro e la lettura
Bari, 23-24 aprile 2012
IL PRESTITO DIGITALE TRA DIRITTO
D’AUTORE E NORMATIVA ANTITRUST
Avv. Giorgio Spedicato
Professore a contratto di Diritto della proprietà intellettuale
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo di Ravenna)
2. UNESCO Public Library Manifesto
Freedom, Prosperity and the Development of society
and individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of
well-informed citizens to exercise their democratic rights
and to play an active role in society.
Constructive participation and the development of democracy
depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
3. UNESCO Public Library Manifesto
Freedom, Prosperity and the Development of society
and individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of
well-informed citizens to exercise their democratic rights
and to play an active role in society.
Constructive participation and the development of democracy
depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
4. UNESCO Public Library Manifesto
Freedom, Prosperity and the Development of society
and individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of
well-informed citizens to exercise their democratic rights
and to play an active role in society.
Constructive participation and the development of democracy
depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
5. UNESCO Public Library Manifesto
Freedom, Prosperity and the Development of society
and individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of
well-informed citizens to exercise their democratic rights
and to play an active role in society.
Constructive participation and the development of democracy
depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
6. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
7. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
8. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
9. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
10. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
11. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
12. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
13. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti».
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
14. Il diritto esclusivo di prestito
nella legge sul diritto d’autore
Art. 12
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti». OLD-FASHIONED LENDING
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
15. L’eccezione per le biblioteche
Art. 69
«Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale
non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini».
16. L’eccezione per le biblioteche
Art. 69
«Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale
non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini».
17. Dall’«old-fashioned lending»
al «digital lending»
Una possibile definizione di «digital lending»:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale»
[G. Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del ‘digital lending’ per
libri e altri media in Italia, in Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010)]
18. Dall’«old-fashioned lending»
al «digital lending»
Una possibile definizione di «digital lending»:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale»
[G. Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del ‘digital lending’ per
libri e altri media in Italia, in Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010)]
Una proposta di definizione modificata:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti
stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
19. Dall’«old-fashioned lending»
al «digital lending»
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Una proposta di definizione modificata:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti
stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
20. Dall’«old-fashioned lending»
al «digital lending»
Art. 18-bis, co. 2
«Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1»
Una proposta di definizione modificata:
«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare
– attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti
digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti
stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»
21. Modelli mimetici
di «digital lending»
Prestito di devices precaricati
la biblioteca distribuisce e-books mediante il prestito agli utenti di propri devices
precaricati
al termine del periodo di prestito, l’utente restituisce il device alla biblioteca
22. Modelli mimetici
di «digital lending»
«one copy - one user» DRM based
ciascun e-book può essere concesso simultaneamente in prestito digitale ad un
numero di utenti pari al numero di copie digitali dello stesso e-book acquisite dalla
biblioteca
ciascuna “copia digitale” dell’e-book potrà, in ogni caso, essere concessa in prestito
un numero limitato di volte (lending cap)
l’utente potrà effettuare il “download a tempo” dell’e-book su un proprio device; alla
scadenza del periodo di prestito l’e-book viene automaticamente cancellato
23. Modelli mimetici
di «digital lending»
«one copy - one user» social DRM based
ciascun e-book può essere concesso simultaneamente in prestito digitale ad un
numero di utenti pari al numero di copie digitali dello stesso e-book acquisite dalla
biblioteca
ciascuna “copia digitale” dell’e-book potrà, in ogni caso, essere concessa in prestito
un numero limitato di volte (lending cap)
l’utente potrà effettuare il download dell’e-book su un proprio device; alla scadenza
del periodo di prestito la “copia digitale” torna nella disponibilità della bibioteca per il
prestito ma non viene cancellata dal device dell’utente, il quale potrà dunque
continuare a fruirne illimitatamente
24. Modelli semi-mimetici
di «digital lending»
Streaming con controllo di concorrenza
la biblioteca acquisisce, a vantaggio dei propri utenti, il diritto di accesso ad un’intero
«pacchetto» di contenuti digitali
l’utente della biblioteca può visualizzare il contenuto in streaming
l’accesso è limitato ad un numero massimo di utenti contemporaneamente
25. Modelli non mimetici
di «digital lending»
Streaming flat
la biblioteca acquisisce, a vantaggio dei propri utenti, il diritto di accesso ad un’intero
«pacchetto» di contenuti digitali
l’utente della biblioteca può visualizzare il contenuto in streaming
l’accesso può essere effettuato da un numero illimitato di utenti
contemporaneamente
27. Digital lending basato su copia locale
cessione in uso
di originali, copie o
supporti
fatta da istituzioni aperte
al pubblico
per un periodo di tempo
limitato
per finalità diverse dal
conseguimento di un
beneficio economico o
commerciale
28. Digital lending basato su copia locale
cessione in uso
di originali, copie o
supporti
fatta da istituzioni aperte
al pubblico
per un periodo di tempo
limitato
per finalità diverse dal
conseguimento di un
beneficio economico o
commerciale
29. Digital lending basato su copia remota
cessione in uso
di originali, copie o
supporti
fatta da istituzioni aperte
al pubblico
per un periodo di tempo
limitato
per finalità diverse dal
conseguimento di un
beneficio economico o
commerciale
30. Digital lending ed esercizio di diritti esclusivi
un atto di riproduzione
del contenuto digitale
implica sempre
un atto di messa a disposizione
del pubblico del contenuto
digitale
31. Sull’applicabilità dell’art. 71-ter
Art. 71-ter
«È libera la comunicazione o
la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a
scopo di ricerca o di attività
privata di studio, su terminali
aventi tale unica funzione
situati nei locali delle
biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di
istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali
contenuti nelle loro collezioni
e non soggetti a vincoli
derivanti da atti di cessione o
da licenza».
32. Sull’applicabilità dell’art. 71-ter
Art. 71-ter
«È libera la comunicazione o
la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a
scopo di ricerca o di attività
privata di studio, su terminali
aventi tale unica funzione
situati nei locali delle
biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di
istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali
contenuti nelle loro collezioni
INAPPLICABILE
e non soggetti a vincoli
derivanti da atti di cessione o
da licenza».
33. Sull’applicabilità dell’art. 68
Art. 68, co. 2
«È libera la fotocopia di opere
esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in
quelle scolastiche, nei musei
pubblici o negli archivi
pubblici, effettuata dai
predetti organismi per i
propri servizi, senza alcun
vantaggio economico o
commerciale diretto o
indiretto»
34. Sull’applicabilità dell’art. 68
Art. 68, co. 2
«È libera la fotocopia di opere
esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in
quelle scolastiche, nei musei
pubblici o negli archivi
pubblici, effettuata dai
predetti organismi per i
propri servizi, senza alcun
vantaggio economico o
commerciale diretto o
indiretto»
INAPPLICABILE
35. Applicabilità dell’art. 107
Art. 107
«I diritti di utilizzazioni
spettanti agli autori delle
opere dell’ingegno, nonché i
diritti connessi aventi
carattere patrimoniale,
possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i
modi e forme consentiti dalla
legge, salva l’applicazione
delle norme contenute in
questo capo»
36. Applicabilità dell’art. 107
Art. 107
«I diritti di utilizzazioni
spettanti agli autori delle
opere dell’ingegno, nonché i
diritti connessi aventi
carattere patrimoniale,
possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i
modi e forme consentiti dalla
legge, salva l’applicazione
delle norme contenute in
questo capo»
38. La convergenza dei prezzi
degli e-book nel settore retail
Fonte: ricerca ATKearney - Book Republic
39. La convergenza dei prezzi
degli e-book nel settore retail
convergenza…
…o cartello?
40. La convergenza dei prezzi
degli e-book nel settore retail
convergenza…
…o cartello?
41. Scontro tra Titani…
The DOJ’s accusation of collusion against Apple is
simply not true. The launch of the iBookstore in 2010
fostered innovation and competition, breaking
Amazon’s monopolistic grip on the publishing
industry. Since then customers have benefited from
eBooks that are more interactive and engaging. Just
as we’ve allowed developers to set prices on the App
Store, publishers set prices on the iBookstore
Tom Neumayr (Apple)
48. In conclusione…
Freedom, Prosperity and the Development of society
and individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of
well-informed citizens to exercise their democratic rights
and to play an active role in society.
Constructive participation and the development of democracy
depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
49. In conclusione…
Freedom, Prosperity and the Development of society
and individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of
well-informedPRESERVARE IL MERCATO democratic rights
citizens to exercise their
CONCORRENZIALE active role in society.
and to play an
Constructive participation and the development of democracy
depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information
50. In conclusione…
Freedom, Prosperity and the Development of society
and individuals are fundamental human values.
They will only be attained through the ability of
well-informed citizens to exercise their democratic rights
GRAZIE PER
and to play an active role in society.
L’ATTENZIONE
Constructive participation and the development of democracy
depend on satisfactory education as well as on free and
unlimited access to knowledge, thought, culture and information